COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

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1 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 633 Salerno, lì 8 Luglio 2016 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 86/2016. Libera professione. Bonus prima casa e acquisti a catena: contribuente non decade se cambia residenza entro 18 mesi dal primo acquisto Cassazione Civile, sez. V, sentenza del 7 Ottobre 2015, n Colleghi, con la presente, si comunica alla SS.LL. che per l agevolazione prima casa: il contribuente non decade se nei 18 mesi dal primo acquisto ha provveduto a fissare la residenza nel Comune ove, previa alienazione del primo, ha acquistato il secondo immobile Nella sentenza n del 7 Ottobre 2015 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della agevolazione c.d. prima casa, con particolare riferimento all eventuale inadempimento dell obbligo, posto a carico del contribuente, di trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l immobile, rispetto al quale ha usufruito dei c.d. benefici fiscali prima casa. A tal riguardo, occorre rilevare che la Nota II-bis, all art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/876, prevede l applicazione dell imposta di registro e ipocatastali in misura agevolata per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell usufrutto, dell uso e dell abitazione relativi alle stesse a condizione che l immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dal rogito notarile. Il mancato trasferimento della residenza nel termine suddetto implica la decadenza dalle agevolazioni suddette e il recupero delle imposte da parte dell Agenzia con aliquota ordinaria. Nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte di Cassazione, l agevolazione c.d. prima casa veniva revocata dall Agenzia delle Entrate in quanto il contribuente non aveva PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

2 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it stabilito la propria residenza nel Comune ove era ubicato l immobile acquistato entro il termine di 18 mesi dall atto di acquisto, come prescritto alla Parte Prima, Nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del In Primo Grado l avviso di liquidazione, mediante il quale l Ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali, veniva annullato. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riformava la pronuncia che aveva accolto il ricorso della contribuente. Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno accertato che la contribuente aveva acquistato il un immobile sito nel Comune di Mozzate, chiedendo di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, con l'impegno di trasferivi la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, ma aveva poi deciso, per ragioni di ordine personale, di vendere la casa, nell'ottobre 2004, per acquistare il 1^ Aprile 2005 altra unità immobiliare, nel Comune di Francavilla a Mare, dove aveva trasferito la propria residenza il 7 Marzo Secondo i giudici lombardi è irrinunciabile il trasferimento, da parte del contribuente, nel comune in cui è situato l'immobile entro un anno (oggi, 18 mesi) dalla data del contratto di acquisto, cosicché, stante il mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento di residenza nel Comune di Mozzate, l'avviso di accertamento deve ritenersi legittimo. La contribuente ricorre quindi ai giudici di legittimità, lamentando la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1 nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, non avendo la Commissione dato rilievo al fatto che comunque il contribuente, entro l'anno decorrente dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, aveva provveduto a comprane un altro da adibire a casa come abitazione principale. La Cassazione, condividendo le doglianze del ricorrente, ritiene opportuno precisare che la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

3 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Ad ogni modo, la base normativa della scelta dei Giudici di legittimità è rinvenibile nella Nota II bis dell'art.1 della prima parte della tariffa allegata al citato DPR n. 131/1986, che così recita al comma 4 : " Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". Di conseguenza, ad avviso degli Ermellini, nel caso che ci occupa non è stato applicato il disposto del 4 comma della nota II bis dell'art. 1, poiché l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che fosse comunque maturata la decadenza della agevolazione goduta in relazione al primo acquisto immobiliare, per il solo fatto che la ricorrente non aveva trasferito ivi la residenza, senza considerare che la stessa aveva trasferito la residenza nel secondo immobile acquistato, condizione questa che consente di conservare l'agevolazione goduta per il primo acquisto (cioè dell'immobile rivenduto entro il quinquennio). A ciò si aggiunga - in particolare- un ulteriore elemento di valutazione operato dalla Corte di Cassazione in merito ai plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell'ottica dell'integrazione dei requisiti necessari a conservare l'agevolazione originariamente goduta: "l'agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. Ed invero, i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicché il raggiungimento dello scopo (abitativo) rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell'istituto"). PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

4 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Come evidenziato dalla Suprema Corte, dunque, salvi i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto, i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente. Pertanto, richiamandosi ai principi di massima civiltà e maturità giuridica, la Suprema Corte di legittimità ha escluso - in questa circostanza processuale - qualsiasi decadenza dalla c.d. agevolazione prima casa da parte dell odierna ricorrente la quale, nei diciotto mesi dal primo acquisto, ha provveduto a fissare la residenza nel Comune ove, previa alienazione del primo, ha acquistato il secondo immobile. In conclusione, l'agevolazione prevista per la prima casa (ex art. 1 della Tariffa I, parte I, nota II bis, n. 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dall'effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge, dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. I benefici fiscali, per loro natura, sono subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, cosicché il raggiungimento dello scopo (abitativo) costituisce un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell'istituto. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi più distinti saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Cassazione Civile, sez. V, sentenza del 7 Ottobre 2015, n PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, SALERNO Tel. e Fax

5 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 7 Ottobre 2015, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: SENTENZA C.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Paolo Emilio 34, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELO QUIRINO, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Carlo Montanino, in forza di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/28/2009 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19/05/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto. Svolgimento del processo C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 1

6 Lombardia n. 97/28/2009, depositata in data 19/05/2009, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro (dovuta secondo l'aliquota ordinaria e non agevolata) e di irrogazione delle sanzioni, per l'anno 2004, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d'appello hanno accertato che la contribuente aveva acquistato il "2/03/2004" un immobile sito nel Comune di Mozzate, chiedendo di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa, con l'impegno di trasferivi la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, ma aveva poi deciso, per ragioni di ordine personale, di vendere la casa, nell'ottobre 2004, per acquistare il "1/04/2005" altra unità immobiliare, nel Comune di Francavilla a Mare, dove aveva trasferito la propria residenza il 7/3/2005, cosicchè, stante il mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento di residenza nel Comune di Mozzate, l'avviso di accertamento deve ritenersi legittimo. Motivi della decisione La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 1, nota 2^ bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non avendo i giudici dato rilievo al fatto che comunque la contribuente, entro l'anno decorrente dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, aveva provveduto a comprane un altro da adibire a casa come abitazione principale. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell'art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi, sia sulla propria difesa concernente la circostanza sopra esposta (acquisto, successivo all'alienazione del primo, di altro immobile adibito ad abitazione principale, nel quale la contribuente aveva già trasferito la propria residenza), sia in riferimento all'eccepita erronea liquidazione dell'imposta. La prima censura è fondata. La C.T.R. ha applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte 1^, nota 2^ bis n. 1, lett. a), facendo leva sull'inosservanza da parte della contribuente dell'obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dov'è ubicato l'immobile, oggetto delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Effettivamente, la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (orientamento pacifico, per l'affermazione del quale, vedi, fra varie, Cass. 19 dicembre 2013, n e Cass. 29 settembre 2013, n ). Tuttavia, la Nota 2^ bis dell'art. 1, della prima parte della tariffa allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente ratione temporis, così recita: "2^ bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso... devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza... La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il 2

7 coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui...4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte... Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale". La contribuente lamenta che non si sia applicato il disposto del comma 4, della nota 2^ bis dell'art. 1, avendo la C.T.R. ritenuto che fosse comunque maturata la decadenza della agevolazione goduta in relazione al primo acquisto immobiliare, per il solo fatto che la contribuente non aveva trasferito ivi la residenza, senza considerare che essa aveva trasferito la residenza nel secondo immobile acquistato, condizione questa imprescindibile per avere diritto a conservare l'agevolazione goduta per il primo acquisto (cioè dell'immobile rivenduto entro il quinquennio). Ciò posto, va rilevato che viene qui in considerazione il tema dei plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell'ottica dell'integrazione dei requisiti necessari a conservare l'agevolazione originariamente goduta. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che "l'agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. Ed invero, i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicchè il raggiungimento dello scopo (abitativo) rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell'istituto" (Cass.8847/2015). Come evidenziato dalla Corte, dunque, "salvi i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto) i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la condizi one imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente". Ora, effettivamente, la contribuente, entro il termine di 18 mesi dal primo acquisto, allorchè dunque non era ancora decaduta dall'agevolazione fiscale, essendo ancora in termini per adempiere all'obbligo, dichiarato nell'atto, di trasferire nell'immobile la. propria residenza, ha alienato l'immobile in Comune di Mozzate (nell'ottobre 2004), entro il quinquennio dall'acquisto, ed ha acquistato, nell'aprile 2005, entro un anno dall'alienazione, altro immobile in Comune di Francavilla al Mare, trasferendovi la propria residenza, sin dal marzo 3

8 2005, in conformità alla disposizione normativa sopra richiamata. Nella specie, dunque, la contribuente, nei diciotto mesi dal primo acquisto, ha provveduto a fissare la residenza nel Comune ove, previa alienazione del primo, aveva acquistato il secondo immobile. La seconda censura è assorbita. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la controricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10 Giugno Depositato in Cancelleria il 7 Ottobre

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