ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO D ONERI CAPITOLATO TECNICO

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1 BANDO DI ABILITAZIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 3 ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO D ONERI CAPITOLATO TECNICO

2 SOMMARIO PREMESSA...3 ARTICOLO 1. OGGETTO DELL APPALTO...3 ARTICOLO 2. DEFINIZIONI...3 ARTICOLO 3. NORME APPLICABILI...4 ARTICOLO 4. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI...5 ARTICOLO 5. FREQUENZA DI CONSEGNA...10 ARTICOLO 6. IMPORTO MINIMO PER CONSEGNA...10 ARTICOLO 7. ARTICOLO 8. QUANTITÀ MINIMA DI CONSEGNA...10 REVISIONE PREZZI...11 Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 2 di 11

3 PREMESSA Il miglioramento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, a partire dal territorio, è uno degli ambiti privilegiati dal Programma per l orientamento dei consumi e l educazione alimentare triennio , approvato dalla regione Emilia-Romagna. La legge regionale 29/2002 favorisce il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, all interno dei servizi di ristorazione collettiva. Si tratta di una scelta che attribuisce valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari, nel rispetto dell ambiente. In questa direzione, il presente Capitolato Tecnico descrive le specifiche tecniche principali delle derrate alimentari nonché le condizioni principali che il Fornitore deve rispettare nella fornitura di derrate alimentari a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna che ne faranno richiesta. Articolo 1. Oggetto dell appalto Oggetto dell appalto è la fornitura di derrate alimentari (CPV ) per un insieme di prodotti alimentari, quali quelli definiti nei singoli bandi semplificati, aventi le caratteristiche merceologiche minime definite dalla legge o superiori, qualora meglio specificate nel capitolato tecnico del bando semplificato, a favore delle Amministrazioni/Enti di cui al'art. 19 della LR dell'emilia Romagna n. 11 del 25/05/2004. La fornitura, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e in tutta la documentazione allegata al Bando Semplificato. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli ordinativi di fornitura (Contratti). Articolo 2. Definizioni 1. Nell ambito del presente Capitolato tecnico si intende per: a) Intercent-ER: l Agenzia Regionale deputata all acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna; b) Fornitore: l Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l Agenzia Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 3 di 11

4 Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; c) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima; d) Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti (i.e. scuole, ospedali, presidi, ecc.) indicati dai Punti Ordinanti nell Atto di Regolamentazione della Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità Approvvigionanti se delegate dal Punto Ordinante possono sottoscrivere i documenti preliminari e/o afferenti all esecuzione del contratto. Le Unità Approvvigionanti possono coincidere con i Punti Ordinanti; e) Capitolato Tecnico: il presente documento, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche principali della fornitura; f) Derrate: l insieme dei prodotti alimentari di cui al presente Capitolato; Articolo 3. Norme applicabili 1. Il Fornitore deve fornire prodotti conformi alle normative vigenti o emanate in corso di contratto, in materia di igiene e sicurezza alimentare. È di seguito riportato un breve elenco non esaustivo delle principali normative da rispettare: Reg. CE 178/2002 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Reg. CE 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari; Reg. CE 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Reg. CE 854/2004 Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Reg. CE 882/2004 Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Reg. CE 2073/2005 Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 4 di 11

5 L n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"; Reg. UE 1169/2011 e s.m.i. relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Dir. 2009/39/CE relativa agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare in vigore fino al 20 luglio2016. Reg. UE 609/2013, in vigore dal 21 luglio 2016, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini della prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso ; Reg. CE 889/2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Reg. CE 1935/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Reg. CE 2023/2006 e successive modifiche - Regolamento della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Reg. UE 1151/ Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari L.R 28/ Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. abrogazione delle leggi regionali N. 29/92 E N. 51/95 Articolo 4. Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari La fornitura di derrate alimentari potrà avvenire per i prodotti alimentari definiti nei singoli bandi semplificati, aventi le caratteristiche merceologiche minime definite dalla legge o superiori, qualora meglio specificate nel capitolato tecnico del bando semplificato. La fornitura dovrà essere effettuata con mezzi idonei al trasporto di sostanze alimentari e con opportuno controllo della temperatura, ove previsto. Le derrate alimentari, al fine di garantire un uniformità qualitativa sotto i profili sensoriale ed igienico, dovranno avere caratteristiche merceologiche ed igieniche conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili. Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 5 di 11

6 Gli standard qualitativi minimi che le derrate dovranno possedere verranno dettagliate nel capitolato tecnico del bando semplificato. È tassativamente vietata la fornitura di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Il Fornitore si impegna a fornire prodotti conformi alle specifiche tecniche che saranno definite con i bandi semplificati e non sarà autorizzato a sostituire i prodotti durante la convenzione, salvo indisponibilità definitiva dei prodotti offerti e nelle modalità previste nei bandi semplificati. Sottocategorie merceologiche Si presenta qui di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di sottocategorie merceologiche che potranno essere oggetto dei bandi semplificati: CARNI BOVINE (convenzionale o biologiche) CARNI SUINE (convenzionale o biologiche) CARNI OVINE CARNI AVICUNICOLE, UOVA E OVOPRODOTTI (convenzionale o biologiche) PESCI, MOLLUSCHI, CROSTACEI CEREALI, FARINACEI (convenzionale o biologiche) CONDIMENTI, GRASSI, SCATOLAME (convenzionale o biologiche) SURGELATI (convenzionale o biologiche) LATTICINI (convenzionale o biologiche) SALUMI (convenzionale o biologiche) PRODOTTI DIETETICI BEVANDE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (convenzionale o biologiche) Caratteristiche merceologiche Le specificità merceologiche oggetto della fornitura sono suddivise come di seguito specificato: i prodotti alimentari convenzionali, i prodotti alimentari per diete particolari, i prodotti alimentari biologici, i prodotti a produzione integrata (L.R. 28/1999), prodotti alimentari DOP e IGP, prodotti a filiera corta, prodotti etici, Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 6 di 11

7 prodotti tipici regionali, prodotti del mercato equo e solidale. Nel dettaglio si definiscono: Prodotti convenzionali: categoria comprendente prodotti di largo consumo, ricavabili in via di esclusione dai prodotti aventi le caratteristiche di seguito indicate: Prodotti biologici: categoria che definisce un sistema di gestione dell azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. I prodotti biologici devono essere certificati secondo il regolamento CEE 834/2007 e ss.mm.. Essi sono contrassegnati dal simbolo a fianco riportato, il quale testimonia che: il prodotto sia stato ottenuto secondo le indicazioni della normativa comunitaria; per i prodotti trasformati, almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia stato prodotto con metodo biologico; la produzione è sottoposta al controllo di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo procedure definite. Per gli alimenti biologici in imballaggio preconfezionato provenienti dagli Stati membri dell'ue l'uso del logo è obbligatorio, mentre su quelli provenienti da paesi terzi è facoltativo. Infine, in aggiunta alle indicazioni obbligatorie per legge per tutti i prodotti alimentari, nello stesso campo visivo del logo devono essere collocati il codice dell'organismo di controllo, il riferimento all'autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, in Italia, il numero di codice attribuito all operatore controllato. Prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata, in conformità alla Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3, e al DM 8 maggio 2014, e s.m.i. concernenti il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI). il marchio SQNPI individua le produzioni agroalimentari ottenute attraverso metodologie di produzione integrata, che rispettano l ambiente e la salute dell uomo, quindi con l impiego ridotto dei prodotti chimici e l impiego razionale e ottimale delle tecniche agronomiche e di allevamento per garantire le migliori caratteristiche qualitative e di salubrità. Le imprese che intendono produrre in conformità al SQNPI devono utilizzare specifici disciplinari approvati ai sensi della suddetta normativa e sono sottoposte ad un apposito sistema di controllo. In Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 7 di 11

8 alternativa possono essere utilizzate produzioni certificate ottenute nel rispetto dei disciplinari sopra richiamati. I prodotti sono contraddistinti dal marchio collettivo riportato a fianco. Prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata, con marchio Qualità Controllata ai sensi della L.R. n. 28 del 1999: il marchio QC - Qualità Controllata - individua le produzioni agroalimentari ottenute attraverso metodologie di produzione integrata, che rispettano l ambiente e la salute dell uomo, quindi con l impiego ridotto dei prodotti chimici e l impiego razionale e ottimale delle tecniche agronomiche, di allevamento e di lavorazione per garantire le migliori caratteristiche qualitative e di salubrità. Il marchio QC è stato depositato dalla Regione Emilia-Romagna e il suo utilizzo è concesso alle imprese di produzione, di trasformazione, di commercializzazione che si impegnano a rispettare gli specifici disciplinari di produzione integrata nell ambito di un apposito sistema di certificazione. Le produzioni ottenute ai sensi della L.R. 28/99 sono equivalenti a quelle del SQNPI DOP Denominazione di origine protetta: il marchio DOP identifica un prodotto originario di un luogo determinato, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Tutto il processo produttivo, compreso l approvvigionamento della materia prima, avviene in un area geografica delimitata, secondo precisi standard stabiliti dal disciplinare. Le DOP, contrassegnate dal marchio istituito dalla Commissione europea, devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all interno del regime di controllo previsto dal Regolamento UE n. 1151/2012. I produttori di ciascuna DOP italiana devono quindi essere sottoposti al controllo dell Organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L elenco delle DOP registrate è disponibile nel sito dell Unione europea, all indirizzo IGP Indicazione geografica protetta: il marchio IGP identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 8 di 11

9 svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Il disciplinare, oltre a definire il metodo di produzione, stabilisce quali parti del processo produttivo debbano avvenire nella zona geografica delimitata. Le IGP, contrassegnate dal marchio istituito dalla Commissione europea, devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all interno del regime di controllo previsto dal Regolamento UE n. 1151/2012. I produttori di ciascuna IGP italiana devono quindi essere sottoposti al controllo dell Organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L elenco delle IGP registrate è disponibile nel sito dell Unione europea, all indirizzo Prodotti a filiera corta: per Prodotti a filiera corta si intende una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori Prodotti etici: si intendono i prodotti derivanti da materie prime provenienti da terreni sequestrati o confiscati alle mafie o altre realtà come quelle di iniziativa di integrazione o recupero sociale o da operatori dell agricoltura sociale. Prodotti tipici regionali ER: sono i prodotti che racchiudono valori sia gastronomici che culturali, e sono compresi nell elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nella sezione Emilia-Romagna, perché ottenuti secondo metodiche consolidate nel tempo. L elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali viene pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale ed è disponibile nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all indirizzo prodotti devono essere segnalati da Enti, organismi interessati o privati, e inseriti nell elenco dalla Giunta Regionale, suddivisi per categoria. N.B.: Dal DM 18 luglio 2000, approvazione del primo elenco, riporto quanto segue: L inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di I Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 9 di 11

10 origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico. Prodotti del commercio equo e solidale (COMES): si intende un prodotto conforme a quanto definito nella Comunicazione della Commissione del 5 maggio del I prodotti offerti devono essere importati e distribuiti dalle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale certificate dal WFTO (World Fair Trade Organization) ex IFAT (International Federation for Alternative Trade), o dal FLO (Fair Labelling Organization), o altri sistemi equivalenti. Articolo 5. Frequenza di consegna Le Amministrazioni contraenti specificheranno di volta in volta le quantità di prodotti da consegnare, sulla base delle loro necessità. I termini di consegna saranno specificati in sede di definizione del bando semplificato. La frequenza di consegna minima sarà specificata nell Elenco delle Referenze allegato al capitolato tecnico del bando semplificato, e potrà essere quindicinale, settimanale, bi/trisettimanale o giornaliera. La frequenza di consegna potrà essere migliorata dai fornitori qualora il bando semplificato, strutturato con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, preveda tale possibilità. Articolo 6. Importo minimo per consegna L importo minimo per consegna è rappresentato dall importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati contestualmente alla stessa Unità Approvvigionante o ad Unità Approvvigionanti facenti capo alla stessa Amministrazione Contraente ed insistenti sullo stesso territorio comunale. L importo minimo di consegna sarà specificato in sede di definizione del bando semplificato e potrà essere migliorato dai fornitori qualora il bando semplificato, strutturato con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, preveda tale possibilità. Articolo 7. Quantità minima di consegna Per quantità minima di consegna s intende la quantità minima di prodotto ordinabile per singola consegna La quantità minima di consegna sarà specificata in sede di definizione del bando semplificato e potrà essere migliorata dai fornitori qualora il bando semplificato, strutturato con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, preveda tale possibilità. Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 10 di 11

11 Articolo 8. Revisione prezzi I prezzi della carne e dei prodotti ortofrutticoli saranno sottoposti a revisione mensilmente, sulla base dei prezzi delle CCIAA e dei mercati ortofrutticoli di riferimento. I prezzi dei restanti prodotti saranno sottoposti a variazione annuale, a decorrere dall inizio del secondo anno di vigenza della convenzione. Le procedure di revisione saranno specificate in sede di bando semplificato. Allegato 1 al Bando Istitutivo Capitolato tecnico Pagina 11 di 11

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