CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CÈ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CÈ"

Transcript

1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CÈ Disposizioni per la semplificazione della normativa relativa all impiego di medicinali contenenti sostanze stupefacenti nella terapia del dolore Presentata il 26 ottobre 2000 ONOREVOLI COLLEGHI! La necessità di una modifica della normativa in relazione all uso della morfina e degli altri farmaci contro il dolore è dimostrata dai dati oggettivi. Negli ospedali italiani, un malato su due fa i conti con il dolore provocato dalla malattia che lo affligge. Ben due su cinque (il 40 per cento) però, non ricevono alcun trattamento per il controllo del dolore, nonostante esistano farmaci «ad hoc» che, se usati, potrebbero alleviare le sofferenze del 90 per cento dei pazienti. In Italia è stato stimato che, ogni giorno, i dolori acuti e cronici tormentano 30 mila malati di cancro in fase terminale. A questi poi vanno aggiunti quanti patiscono per altre patologie quali i traumi, o l herpes zoster, il cosiddetto «fuoco di Sant Antonio». Cifre impressionanti da cui emerge la distanza tra la realtà quotidiana delle nostre strutture ospedaliere e l urgenza di un assistenza adeguata. La cura delle più gravi patologie dolorose richiede l impiego di farmaci realmente efficaci nell alleviare le sofferenze dei pazienti. Il ricorso a tali medicinali però è reso nel nostro Paese difficile da una normativa volta a reprimere qualsiasi abuso nell impiego di sostanze stupefacenti, giustamente rigorosa ma forse non sufficientemente flessibile in rapporto ad esigenze terapeutiche sempre più avvertite dagli operatori e dai cittadini. La presente proposta di legge mira a superare le attuali rigidità normative, semplificando le procedure e riducendo i vincoli, anche di carattere sanzionatorio, che ostacolano il ricorso ai farmaci più efficaci per gli interventi terapeutici in favore dei malati affetti da patologie che procurano gravi sintomatologie dolorose. Gli interventi di semplificazione procedurale e di agevolazione previsti dalla proposta di legge muovono dalla convinzione che tale stato di cose vada al più presto

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 7398 superato al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra una normativa che garantisca la tutela della repressione di eventuali abusi di sostanze stupefacenti e tra una normativa che però sia garante del diritto dei cittadini a ricevere le cure più efficaci ed appropriate, soprattutto in un momento particolarmente difficile quale può essere quello di un paziente affetto da patologia neoplastica con sintomatologia dolorosa grave. Il comma 1 dell articolo 1 reca, a tale fine, diverse modificazioni al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico». Nel complesso, tali modificazioni sono volte a semplificare le procedure per la consegna, la prescrizione e l impiego dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, anche depenalizzando alcuni dei reati connessi a tali attività, nonché ad assicurarne un adeguato approvvigionamento per i soggetti che devono impiegarli. Ci si propone, così, di risolvere le più urgenti problematiche recentemente emerse nell ambito del dibattito relativo all assistenza ai malati terminali affetti da sintomatologia dolorosa sia per quanto attiene l assistenza domiciliare, sia per le cure palliative ad essi assicurate, pure nella consapevolezza che l intervento proposto non esaurisce l ambito delle misure necessarie. Più in particolare, la lettera a) del medesimo comma 1, modificando l articolo 38 del testo unico, dispone che il Ministero della sanità promuova apposite campagne di informazione presso gli operatori sanitari, finalizzate all impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti. Le campagne informative saranno condotte dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza nell ambito delle proprie competenze istituzionali. Ci si propone con tali norme di stimolare le istituzioni ad attivarsi per diffondere su tutto il territorio nazionale la conoscenza degli effetti che i più adeguati interventi di terapia del dolore possono assicurare. La lettera b) del citato comma 1 modifica l articolo 41 del testo unico, prevedendo che la consegna di farmaci contenenti sostanze suscettibili di essere utilizzate per la produzione di sostanze stupefacenti possa essere effettuata anche da operatori sanitari, nell ambito di azioni di assistenza domiciliare a pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave. La norma è volta a facilitare i necessari interventi di assistenza antalgica a malati curati presso il proprio domicilio. La lettera c) dispone innanzitutto alcune semplificazioni procedurali per l impiego dei farmaci contenenti sostanze che possono essere utilizzate per la produzione di stupefacenti. In particolare si stabilisce che la duplice o triplice copia delle prescrizioni sia effettuata «a ricalco», e che tali prescrizioni possano comprendere due preparazioni o dosaggi e abbiano una validità fino a trenta giorni. La medesima lettera attribuisce al Ministro della sanità il compito di disciplinare con proprio decreto la forma e il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione delle sostanze stupefacenti. Sono inoltre introdotte nuove norme per facilitare l approvvigionamento e l impiego dei farmaci contro il dolore; da una parte, si autorizzano i medici chirurghi e i medici veterinari a detenerne quantitativi adeguati alle esigenze poste dagli interventi urgenti, vincolandoli trimestralmente, mediante autocertificazione, alla trasmissione alla Asl di riferimento delle indicazioni relative all uso fatto e i nominativi dei pazienti ai quali sono stati somministrati; dall altra, è stata prevista per gli infermieri professionali addetti a terapie domiciliari del dolore la facoltà di trasportare i farmaci contro il dolore fino a casa dei pazienti senza, così, incorrere in sanzioni. Entrambe le misure sono volte a superare i divieti vigenti, che ostacolano fortemente la diffusione di tali farmaci nel nostro Paese. È importante ricordare che l Italia è agli ultimi posti per quanto riguarda l im-

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 7398 piego di farmaci efficaci nella lotta contro il dolore, e questo è emblematico dell attenzione finora riservata alla qualità della vita dei pazienti. La lettera d) interviene invece per ridurre i vincoli posti alla vendita dei farmaci contro il dolore in farmacia. Viene in primo luogo soppresso l obbligo di accertarsi dell identità dell acquirente del farmaco prendendo nota degli estremi di un suo documento di identità. Inoltre, vengono depenalizzate le eventuali violazioni, da parte dei farmacisti, delle restanti norme dell articolo 45 del testo unico, che dispongono, tra l altro, che la vendita può avvenire solo su presentazione di ricetta medica conforme alle previsioni del testo unico stesso. In luogo dell arresto fino a due anni o dell ammenda da 100 mila lire a 4 milioni di lire, si prevede, ove la violazione non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 mila lire a lire 5 milioni. La lettera e) abroga la disciplina speciale dettata dal capo II del titolo IV del testo unico in relazione ai casi di approvvigionamento obbligatorio, a bordo delle navi mercantili e nei cantieri di lavoro, oltre che per necessità di pronto soccorso. La lettera f) detta nuove norme sulla documentazione degli acquisti e delle cessioni di sostanze stupefacenti, prevedendo, tra l altro, che le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali siano dotate di uno speciale registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti. La lettera individua, altresì, le modalità di tenuta e il periodo di conservazione del registro, nonché i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire la correttezza delle informazioni in esso contenute e le eventuali sanzioni. Il comma 2 reca norme in materia di entrata in vigore dei decreti previsti dalle disposizioni del testo unico introdotte dal comma 1. Infine, il comma 3 dell articolo 1, modificando l articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante «Attuazione della direttiva 96/26/ CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano», porta da dieci a trenta giorni il periodo di validità delle ricette mediche relative ai medicinali la cui prescrizione deve essere rinnovata volta per volta. Considerata l importanza sanitaria nonché etica della presente proposta di legge si auspica una sua sollecita approvazione.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 7398 PROPOSTA DI LEGGE ART Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nell ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove campagne informative finalizzate all impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti»; b) all articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti le sostanze di cui all allegato I annesso al presente testo unico, accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescriva l utilizzazione nell assistenza domiciliare di pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave»; c) all articolo 43: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenenti le sostanze di cui all allegato I annesso al presente testo unico sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 7398 Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La prescrizione dei farmaci contenenti le sostanze di cui all allegato I annesso al presente testo unico può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata»; 3) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, II e III previste dall articolo 14. L elenco dei farmaci contenenti le sostanze di cui all allegato I annesso al presente testo unico è modificato con decreto del Ministro della sanità»; 4) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci contenenti le sostanze di cui all allegato I annesso al presente testo unico attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall articolo 14 per uso professionale urgente. Con cadenza trimestrale mediante autocertificazione i medici chirurghi e i medici veterinari trasmettono alla azienda sanitaria locale di riferimento le indicazioni relative all uso dei farmaci di cui al presente comma contenenti i nominativi dei soggetti ai quali gli stessi sono stati somministrati. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 7398 domiciliare sono autorizzati a trasportare le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall articolo 14, accompagnate da dichiarazione medica, per l effettuazione di terapie domiciliari, limitatamente ai casi previsti dall articolo 41, comma 1, lettera d-bis)»; 5) il comma 6 è abrogato; d) all articolo 45: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente; «4. Scaduti trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire a lire »; e) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati; f) all articolo 60, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall articolo ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell assistenza infermieristica per due anni dalla data dell ultima registrazione. 2-quater. Il dirigente medico preposto all unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la gia-

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 7398 cenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall articolo l4. 2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. 2-sexies. Il responsabile della tenuta dei registri di cui al presente articolo, qualora si riscontri il mancato o errato mantenimento dei registri stessi, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire a lire nonché, nel caso di recidiva, alla rimozione dall incarico». 2. I decreti di cui al comma 4-bis dell articolo 43 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: «hanno validità limitata a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità limitata a trenta giorni».

8 DDL Lire 500

Ministero della Salute Decreto ministeriale 04.04.2003 (Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2003, n. 122)

Ministero della Salute Decreto ministeriale 04.04.2003 (Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2003, n. 122) Ministero della Salute Decreto ministeriale 04.04.2003 (Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2003, n. 122) Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente "Approvazione

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA IX LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA IX LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA IX LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell ambito del servizio sanitario regionale Iniziativa del Consigliere

Dettagli

D.M. 3 agosto 2001. Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative

D.M. 3 agosto 2001. Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative D.M. 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2001, n. 204) IL MINISTRO

Dettagli

Ai medici chirurghi e veterinari

Ai medici chirurghi e veterinari MODALITA DI DISTRIBUZIONE E USO DEL NUOVO RICETTARIO NELLE PATOLOGIE NEOPLASTICHE O DEGENERATIVE Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal Servizio Farmaceutico Territoriale dell Azienda USL di Modena

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SGOBIO Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Presentata il 26

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MIGLIOLI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

Regione Umbria. LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 7. Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi.

Regione Umbria. LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 7. Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Regione Umbria LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 7 Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 23/04/2014 L'Assemblea

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NOCERA, FRONZUTI Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell albo

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7594 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08 HSR Resnati spa dott. Rino Donghi 29 novembre 2008 Premessa Il dlgs 81/08 del 29 aprile 08, in particolare agli artt. 25, 38 e 41,

Dettagli

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

Legislazione di riferimento

Legislazione di riferimento CHECK-LIST PER L ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1082/03 E SUCCESSIVE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 480 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, ASTORE, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CODURELLI,

Dettagli

Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi 1.

Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi 1. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE Circolare n. 11 Roma, 12 marzo 2009 Al Dirigente Generale Vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. a: Organi Istituzionali

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2868 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2004 Nuove norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti

Dettagli

Le Note AIFA sono strumenti di indirizzo volti a definire gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con la libertà di prescrizione.

Le Note AIFA sono strumenti di indirizzo volti a definire gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con la libertà di prescrizione. LA GESTIONE NORMATIVA DEI MEDICINALI 21 parte 1 Ai sensi della Legge n. 149/2005, il farmacista al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco di classe c) soggetto

Dettagli

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson; LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto

Dettagli

N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo

N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell imposta sul valore aggiunto.

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL MINISTRO VISTO l articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari

Dettagli

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI)

INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) INTESA TRA COMUNE DI MILANO E AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI MILANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI ALL INFANZIA (0-6 ANNI) Al fine di garantire un approccio coordinato alla gestione

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BELISARIO Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla

Dettagli

Prof. Tarcisio Niglio CURE PALLIATIVE

Prof. Tarcisio Niglio CURE PALLIATIVE Prof. Tarcisio Niglio Anno Accademico 2012-2013 Corso Triennale in Scienze Infermieristiche III anno 2 semestre CURE PALLIATIVE Troverete copia di queste diapositive nel sito internet: www.tarcisio.net

Dettagli

BUONI-ACQUISTO STUPEFACENTI

BUONI-ACQUISTO STUPEFACENTI GUIDA PRATICA PER IL FARMACISTA BUONI-ACQUISTO STUPEFACENTI La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, è

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 207 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Norme

Dettagli

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato

Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato A TUTTI I R.S.P.P. LORO SEDI Casale Monf.to, 6 novembre 2000 Ns/rif. Doc. n. 04/00/02/01/082 Oggetto: Circolare informativa. Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato Responsabilità

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Finalità e disposizioni generali

- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Finalità e disposizioni generali - 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE Capo I Finalità e disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 (Finalità) (Definizioni) (Pianificazione regionale) (Campagne di informazione)

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

Modalità operative di vigilanza sui farmaci stupefacenti

Modalità operative di vigilanza sui farmaci stupefacenti Corso residenziale interattivo a cura della sezione regionale SIFO Emilia Romagna «La vigilanza ispettiva territoriale e la vigilanza ospedaliera in contesti tradizionale e di nuova istituzione» Modalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri SECONDO IL D.LGS. 81/2008 S.M. E L ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 Corso di formazione Modulo aggiuntivo per Preposti Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione

Dettagli

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore Testo aggiornato al 29 novembre 2011 Legge 15 marzo 2010, n. 38 Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore La Camera dei

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1226 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Disposizioni per il

Dettagli

Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente

Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente N. 166 del 05.04.2013 La Memory A cura di Roberto Camera Funzionario della DTL Modena (1) Le nuove modalità di comunicazione per il lavoro intermittente Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del Senatore Manconi

DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del Senatore Manconi DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del Senatore Manconi Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti l uso terapeutico della cannabis sativa

Dettagli

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO (Art. 23, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.) Estremi archiviazione pratica edilizia: Prot. Gen. n. del Pratica Edilizia N Denuncia di inizio attività N ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI OGGETTO: Denuncia di inizio attività presentata

Dettagli

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI FARMACI

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI FARMACI PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI FARMACI Farmaci OBIETTIVI Principale obiettivo del presente protocollo è la corretta gestione di: prescrizione approvigionamento stoccaggio somministrazione dei farmaci RISORSE

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

LEGGE 15 Marzo 2010 n. 38: DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE

LEGGE 15 Marzo 2010 n. 38: DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE LEGGE 15 Marzo 2010 n. 38: DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE SOMMARIO pag.4 Sintesi della normativa pag.6 LEGGE 15 Marzo 2010 n. 38: disposizioni per

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Presentata il 23

Dettagli

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento. N. 87349/2015 Approvazione del modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell imposta sul valore aggiunto, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO. Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 25 gennaio 2000 e 7 giugno 2000; Dispone: Art. l.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO. Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 25 gennaio 2000 e 7 giugno 2000; Dispone: Art. l. PROVVEDIMENTO 20 luglio 2000. Istituzione dell'elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 648/96. LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

Città di Tortona Provincia di Alessandria

Città di Tortona Provincia di Alessandria Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2013. Pagina 1 di 6 Sommario ART.1 - OGGETTO

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5320 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI Modifica

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

proposta di legge n. 460

proposta di legge n. 460 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 460 a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali, Romagnoli, Zaffini presentata in data 18 novembre 2014 ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SOSTEGNO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008 ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.-

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008 ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.- DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008 Identificativo Atto n. 1345 Oggetto: ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.- IL DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI Comune di Civezzano Provincia di Trento REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 04/05/2012 Art. 1 Attribuzione delle funzioni 1. Le funzioni

Dettagli

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego Allegato 2 (Da presentare in triplice copia) PROT. DEL CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L AVVIAMENTO DI DISABILI CHE PRESENTANO PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NEL CICLO

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Prot. 2010/83561 Approvazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69) e del nuovo modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (Provincia di Padova) INDICE

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (Provincia di Padova) INDICE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (Provincia di Padova) (Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.78 del 20.12.2010 modificato con deliberazione di G.C. n. 60 in data 24.09.2012, modificato

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS Sede Legale: Loc.Cascina Castagna, 4-26854 Pieve Fissiraga (LO) Cod.Fisc. 07124640157 Uff. Amministrativi: Via Bonfadini, 11-23100 Sondrio - 0342-200844 Fax 0342-216702

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTONINO FOTI, ANGELI, BARBIERI, CALABRIA, CATONE, CRISTALDI, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CATERINA,

Dettagli

Alcol e lavoro: «i casi e le condizioni previste dall ordinamento» Anna Guardavilla Giurista

Alcol e lavoro: «i casi e le condizioni previste dall ordinamento» Anna Guardavilla Giurista Alcol e lavoro: «i casi e le condizioni previste dall ordinamento» Anna Guardavilla Giurista D.Lgs. 81/08 art. 41 c.4 Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate

Dettagli