Domestici Sindacato SLI

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1 Domestici Sindacato SLI Colf e Badanti conviventi e non conviventi (TESTO DEFINITIVO MODIFICATO CON L ASSEMBLEA DEL 06 marzo 2014) (Dal 01/03/2013 Al 28/02/2016) CCNL 16/2/2013 Verbale di stipula e decorrenza contrattuale Il giorno 16/02/2013, in Casalnuovo di Napoli (NA), tra l associazione d impresa Sindacato Datoriale Autonomo (in sigla SIDA) nella persona del dott. Giacomo Busiello, su delega della presidenza nazionale, e il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (in sigla Sindacato SLI) nella persona del Dott. Giovanni Nappi segretario generale, si è stipulato l allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. Il presente CCNL decorre, sia per la parte normativa che per la parte economica, dall 1/3/2013 ed è valevole sino al 28/02/2016. La parte economica sarà rivista annualmente dalle parti stipulanti. TITOLO I - Parte generale Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro domestico (per lavoratori, Colf o Badanti, anche di nazionalità non italiana). Si rappresenta che L'art. 39 della Cost., che prevede contratti con efficacia obbligatoria (erga omnes) sottoscritti dai Sindacati registrati, non ha ancora avuto la sua attuazione nella legge, pertanto i CCNL stipulati dalle Organizzazioni hanno natura negoziale privatistica, ovvero la loro interpretazione rientra nell'ambito delle contrattazioni collettive di Diritto Privato. Il presente contratto sarà depositato, a norma di legge, presso il Ministero del lavoro e presso il CNEL (art.16 della legge 936 del 1986). TITOLO II - Relazioni sindacali Art. 2 Trattenute sindacali I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un 1

2 ammontare pari all 1% della retribuzione lorda di fatto così come fissata dal presente contratto, salvo diversa comunicazione delle strutture sindacali firmatarie. Art. 2bis Strumenti previsti Ente Bilaterale E.B.Interc. 1 Le parti, per il rispetto e la realizzazione di tutto quanto sarà previsto dal presente contratto, concordano sulla obbligatorietà di interfacciarsi con l ente bilaterale E.B.Interc. Ente Bilaterale Intercategoriale ( costituito per loro stessa iniziativa. Art. 2ter Finanziamento Ente Bilaterale 2 I datori di lavoro domestici, che faranno riferimento al presente CCNL, saranno obbligati a versare un contributo da destinare a favore dell E.B.Interc. Ente Bilaterale Intercategoriale. Al fine di non gravare, dato il periodo di contingenza economica negativa che l intero Paese attraversa, sulla parte più debole del rapporto (i lavoratori) e allo scopo di non aumentare eccessivamente il costo del lavoro per le famiglie datrici, le parti concordano di fissare il contributo in misura annua e per un importo fisso pari ad 10,00 (euro dieci) per ogni lavoratore domestico assunto con contratto di lavoro individuale (determinato, indeterminato, full time o part time) che si rifà al presente contratto collettivo. Il contributo, interamente a carico del datore, sarà versato sul conto corrente indicato dall ente bilaterale stesso, o dalle parti sociali che lo hanno costituito, sulle pagine dei loro siti web ufficiali. Il contributo potrà essere altresì versato, alternativamente, per il tramite di un istituto previdenziale, qualora l ente bilaterale stipulasse apposita convenzione per l esazione. Sarà cura dell ente bilaterale rendere nota la esistenza di tale modalità. TITOLO III - Classificazione e mansioni dei lavoratori Art. 3 Classificazione dei lavoratori e relative mansioni I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono suddivisi nelle seguenti due categorie, che prevedono sette profili differenti corrispondenti a parametri retributivi differenti: Categoria A) - Lavoratori collaboratori familiari - Colf. A1) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici generici con esperienza inferiore ai 12 mesi, che collaborano con la famiglia in diverse mansioni, tranne che per funzioni e compiti di assistenza a persone. Nello specifico, e a titolo esemplificativo, potranno collaborare nelle seguenti attività familiari: pulizie generali, servizi di lavanderia e stireria, aiuto in cucina, stalliere, riassetto generale delle camere, manutenzione generica di piccolo taglio in casa, annaffiatura delle aree verdi, 1 Articolo introdotto a seguito assemblea del 06 marzo Articolo introdotto a seguito assemblea del 06 marzo

3 piccole commissioni per conto del datore, custodia dell abitazione, autista addetto al trasporto di persone appartenenti al nucleo familiare; A2) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici qualificati con esperienza superiore ai 12 mesi, che possono collaborare con la famiglia nelle diverse mansioni di cui al profilo A1), ricevendo incarichi per le medesime attività caricate però, evidentemente, di maggiore complessità e/o responsabilità per la realizzazione (per esempio: giardiniere più esperto e non addetto all innaffiamento semplice delle aree verdi, cuoco e non aiuto in cucina, cameriere con esperienza e non addetto al riassetto generale delle camere); A3) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici specializzati, che possono collaborare con la famiglia nelle seguenti aree: amministrazione del patrimonio della famiglia, maggiordomo e governante che coordinano i lavoratori appartenenti ai profili precedenti, capo cuoco, capo giardiniere. Categoria B) - Lavoratori assistenti a persone - Badanti B1) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici che assistono persone autosufficienti (bambini o anziani), senza aggiungere alla mera compagnia nessun altro tipo di attività (ne è un esempio il Baby sitter per i bambini); B2) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici che assistono persone autosufficienti (bambini o anziani), svolgendo altresì tutte le attività legate ai bisogni di vitto (preparazione dei pasti) e di pulizia o riassesto dell abitazione in cui soggiornano le persone assistite; B3) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici che assistono persone non autosufficienti (bambini o anziani), senza aggiungere alle prestazioni proprie di tele mansione (assistenza fisica e materiale alla persona) nessun altro tipo di attività connessa alle esigenze del luogo in cui l assistito vive; B4) Appartengono a tale profilo i lavoratori domestici che assistono persone non autosufficienti (bambini o anziani), svolgendo ogni attività propria di tale mansione, oltre che ogni eventuale attività legata ai bisogni di vitto (per esempio la preparazione dei pasti) e di pulizia o riassesto dell abitazione in cui soggiornano le persone assistite. Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. Art. 4 Lavoratori conviventi Indennità per la convivenza 3

4 Lo spazio, ossia l alloggio assegnato per consentire la convivenza, all interno dell abitazione in cui il domestico presta servizio (colf o badante), deve essere consono e dignitoso, oltre che possedere ogni servizio indispensabile alla persona. Al lavoratore convivente, inquadrato in uno dei sette profili si cui all art. 3 del presente contratto, oltre al materiale alloggio, dovrà essere riconosciuta una indennità per la convivenza pari ad euro 150,00 lordi per 13 mensilità, da aggiungersi alla retribuzione base così come definita e fissata dal presente contratto. La suddetta indennità comprende, sostituendone le varie indennità che per consuetudine vengono riconosciute, le indennità per il c.d. vitto (prima colazione, pranzo, cena) e per il c.d. alloggio. Quanto al vitto: oltre all indennità di cui sopra, esso deve riguardare l erogazione di un alimentazione energica, soddisfacente e, soprattutto, concordata con il lavoratore, anche in base alle sue abitudini, oltre che esigenze, alimentari. Ai lavoratori conviventi dovrà essere assicurato un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Art. 5 Prestazioni notturne Ai lavoratori domestici ricompresi nella categoria B) all art. 3 del presente contratto, ossia i badanti, che prestino la loro opera espressamente di notte non viene riconosciuta alcuna maggiorazione per lavoro straordinario notturno o per lavoro notturno, se la loro prestazione pre - concordata viene svolta dalle ore alle ore Essi saranno equiparati ai lavoratori conviventi e ad essi deve essere riconosciuta, pertanto, l indennità di cui al precedente art. 4 e, inoltre, uno spazio consono per la collocazione notturna, la cena e la prima colazione. L orario di lavoro per tale tipologia di lavoratori sarà quello di cui all art. 12 del presente contratto, previsto per i lavoratori domestici conviventi. TITOLO IV - Costituzione del rapporto di lavoro Art. 6 Costituzione rapporto di lavoro L assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente almeno le seguenti indicazioni: - data di assunzione - durata del periodo di prova - qualifica, categoria e mansione del lavoratore - retribuzione globale di fatto - orario di lavoro. 4

5 Art. 7 Documentazione Per essere assunto in servizio il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: - documento di riconoscimento - certificato di stato di famiglia - attestato iscrizione centro per l impiego - codice fiscale - permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari. Art. 8 Periodo di prova Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di 7 giorni. Scaduto il periodo di prova senza che sia stata data disdetta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti. Il periodo di prova per le categoria A) è di 15 giorni di calendario, per la categoria B) è pari, invece, a 30 giorni di calendario. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova è pari a 7 giorni. Art. 9 Apprendistato L apprendistato è ammesso per la categoria A), limitatamente ai profili A1) e A2), e per la categoria B), di cui all art. 3 del presente contratto. Le assunzioni degli apprendisti saranno disciplinati da quanto previsto dalla normativa in materia vigente (in particolare dal Decreto legislativo n. 167/2011 e s.m.i.). La retribuzione dell apprendista viene calcolata sulla retribuzione globale di fatto del lavoratore qualificato: - 70% per i primi dieci mesi - 80% dall undicesimo al ventesimo - 90% dal ventunesimo al trentesimo - 100% per periodi successivi. Art. 10 Contratti a tempo determinato 5

6 Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 6/9/2001 n. 368 e s.m.i. Art. 11 Lavoro a tempo parziale Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al D. Lgs. 25/2/2000 n. 61 e s.m.i. L orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell assunzione. TITOLO V - Orario di lavoro - lavoro notturno - festivo - straordinario Art. 12 Orario di lavoro Giornata di riposo settimanale La media totale delle ore lavorative settimanali è stabilita per i lavoratori domestici conviventi, assunti full time, in 48 ore distribuite su 5 oppure 6 giorni (con un massimo di 10 ore giornaliere, anche non consecutive). La media totale delle ore lavorative settimanali è stabilita per i lavoratori domestici non conviventi, assunti full time, in 40 ore distribuite su 5 oppure in 6 giorni (con un massimo di 8 ore giornaliere, anche non consecutive). La giornata piena di riposo per i lavoratori domestici non è necessariamente la domenica. Qualora l orario di lavoro venisse ripartito in 6 giornate, si dovrà far attenzione a non superare n. 12 ore di lavoro nella sesta giornata scelta per la ripartizione dell orario complessivo settimanale. In effetti nell altra metà della giornata deve essere comunque garantito il riposo. Si ribadisce che ai lavoratori conviventi dovrà essere assicurato un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata. Art. 13 Lavoro domenicale, festivo e notturno La domenica non viene considerata giorno festivo, in considerazione della peculiarità delle prestazioni. Il lavoro domenicale, comunque, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 5%. Il lavoro notturno, compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 10%, tranne che per i lavoratori di cui all art. 5 del presente contratto. Il lavoro festivo, ad esclusione dunque di quello effettuato nelle domeniche, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%. Art. 14 Lavoro straordinario 6

7 Si considerano ore di lavoro straordinario quelle effettuate in eccesso rispetto alla media totale delle ore lavorative settimanali previste dall art.12 del presente contratto. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%. Il lavoro straordinario notturno, compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 25%, tranne che per i lavoratori di cui all art. 5 del presente contratto. Il lavoro straordinario festivo diurno, ad esclusione di quello effettuato nelle domeniche (che non vengono considerate giornate festive), è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%. Il lavoro straordinario festivo notturno, ad esclusione di quello effettuato nelle domeniche (che non vengono considerate giornate festive), è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Per i lavoratori di cui all art. 5 del presente contratto le ore effettuate, relativamente a tale ipotesi, saranno considerate solamente ore di straordinario festivo. TITOLO VI - Festività - Ferie - Congedi - Permessi Art. 15 Festività Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: - Anniversario della liberazione ( 25 aprile) - Festa del lavoro (1 maggio) - Capodanno (1 gennaio) - Epifania (6 gennaio) - Lunedì di Pasqua - Festa della Repubblica (2 giugno) - Assunzione (15 agosto) - Ogni Santi (1 novembre) - Immacolata Concezione (8 dicembre) - S. Natale - S. Stefano (26 dicembre) - Patrono della città. In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo verrà spostato ad altra data. Art. 16 Periodo di ferie 7

8 Per tutti i lavoratori il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi. Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione al datore di lavoro con l invio del certificato medico entro quarantotto ore; l interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione datoriale. Art. 17 Permessi retribuiti I permessi individuali retribuiti non possono eccedere le 30 ore annue e possono essere fruiti per un minimo di 2 ore e per un massimo di 1 giorno. In caso di grave lutto familiare (parenti entro il 2 grado o coniuge) compete un ulteriore periodo di permesso retribuito pari ad un massimo di 3 giorni di calendario. In caso di lavoro a tempo parziale i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore. I permessi non fruiti nell anno verranno pagati con retribuzione oraria. Potranno essere concessi altri permessi non retribuiti, in accordo con il datore, per cause non previste dal presente articolo. Art. 18 Congedo matrimoniale Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. TITOLO VII - Trattamento di malattia Art. 19 Malattia ed infortunio, indennità Per il trattamento in caso di malattia ed infortunio si fa richiamo alle norme legislative in materia. Non è prevista alcuna integrazione da parte del datore di lavoro oltre quelle stabilite dalla vigente legislazione in materia. 8

9 Art. 20 Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap, indennità Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, così come per l assistenza ai portatori di handicap. Non è prevista alcuna integrazione da parte del datore di lavoro oltre quelle stabilite dalla vigente legislazione in materia. TITOLO VIII - Trattamenti previdenziali ed assicurativi Art. 21 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere registrati a norma di legge all INPS ed all INAIL. TITOLO IX - Trattamento economico Art. 22 Definizione di retribuzione base La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce. La retribuzione base è costituita dai minimi tabellari per i diversi inquadramenti dei lavoratori indicati nella tabella di cui all art. 27. Art. 23 Tredicesima mensilità Il lavoratore avrà diritto, entro il mese di dicembre, alla corresponsione di una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per detto mese. La tredicesima verrà corrisposta per intero, salvi i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell anno. In tali casi il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di servizio. Art. 24 Determinazione paga giornaliera e paga oraria La paga giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione globale di fatto mensile (così come definita dal successivo art. 25 del presente contratto) per il coefficiente 26. La paga oraria, invece, si ottiene dividendo la retribuzione globale di fatto mensile (così come definita dal successivo art. 25 del presente contratto) per il coefficiente 173 per i lavoratori non conviventi e per il coefficiente 208 per i lavoratori conviventi. Si rappresenta che la retribuzione oraria effettiva utile ad individuare, per i singoli rapporti di lavoro domestico a tempo part time (fino a n. 24 ore settimanali), la fascia di contribuzione inps nella quale rientra il rapporto stesso dovrà comprendere, oltre alla retribuzione globale di fatto mensile, il rateo di tredicesima mensilità di cui all art. 23 del presente contratto. 9

10 Art. 25 Retribuzione globale di fatto mensile La retribuzione globale di fatto mensile comprende: 1) paga base (minimo tabellare) 2) eventuale indennità a carattere continuativo (ad esempio l indennità per la convivenza di cui all art.4 del presente contratto o gli assegni ad personam mensili e ricorrenti) 3) scatti di anzianità. Art. 26 Scatti di anzianità Gli scatti di anzianità sono biennali e determinati nel numero massimo di 8. Ogni lavoratore appartenente alla categoria A) di cui all art.3 del presente contratto, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di euro 15,00 lordi. Ogni lavoratore appartenente alla categoria B) di cui all art.3 del presente contratto, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di euro 25,00 lordi. Art. 27 Tabelle retributive Le tabelle indicate con le lettere A e B riportate in questo articolo fanno parte integrante del presente contratto. TABELLA A - Categoria A) Lavoratori collaboratori familiari Colf Retribuzione base dal al A1) Paga Base /Minimo Tabellare Valori mensili in euro (per 13 mensilità) 640,00 A2) Paga Base /Minimo Tabellare A3) Paga Base /Minimo Tabellare(*) 750,00 950,00 (*) al profilo A3) è riconosciuta una indennità di funzione par ad 150,00 mensili TABELLA B - Categoria B) Lavoratori assistenti a persone Badanti Retribuzione base dal al B1) Paga Base /Minimo Tabellare B2) Paga Base /Minimo Tabellare B3) Paga Base /Minimo Tabellare B4) Paga Base /Minimo Tabellare (*) Valori mensili in euro (per 13 mensilità) 640,00 800,00 850,00 950,00 (*) al profilo B4) è riconosciuta una indennità di funzione par ad 150,00 mensili 10

11 Resta inteso che il datore di lavoro potrà corrispondere al lavoratore eventuali eccedenze rispetto alle retribuzioni base di cui alle tabelle sopra esposte. In tal caso, le somme corrisposte mensilmente ed in modo ricorrente denominate assegni ad personam saranno ricomprese nella retribuzione globale di fatto mensile. TITOLO X - Risoluzione del rapporto di lavoro-preavviso Art. 28 Preavviso lavoratori Categoria A I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure: - profilo A1: 15 giorni - profilo A2 e A3: 30 giorni Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a 8 giorni. Art. 29 Preavviso lavoratori Categoria B I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure: - profilo B1: 15 giorni - profilo B2: 30 giorni - profilo B3 e B4: 60 giorni Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di preavviso è pari a 8 giorni. Art. 30 Trattamento di fine rapporto In ogni caso di cessazione dal servizio, il dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato in base alle disposizioni di cui alla legge 29/5/1982 n. 297 e/o successive modifiche ed integrazioni. TITOLO XI - Provvedimenti disciplinari Art. 31 Provvedimenti disciplinari Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti: 11

12 - rimprovero verbale e rimprovero scritto - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di gg. 3 - licenziamento Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri. La sospensione può essere inflitta per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l applicazione del rimprovero. Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze gravissime, compresa l ubriachezza in servizio (o cause simili), che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario. Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall art. 7 della legge n. 300/70, oltre che da tutta la normativa vigente in materia. Il lavoratore che sia rimasto assente ingiustificato dal servizio per più di tre giorni è ritenuto dimissionario. TITOLO XII - Decorrenza - Durata - Procedura di Rinnovo Art. 32 Decorrenza e durata Il presente CCNL decorre dall 1/3/2013 e scadrà il 28/2/2016. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque mesi prima della scadenza. Le parti sottoscrittrici si impegnano a rivedere, ed eventualmente modificare, la parte economica ad ogni rinnovo annuale. Letto, approvato e sottoscritto dott. Giacomo Busiello SIDA dott. Giovanni Nappi Sindacato SLI 12

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