VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY URBANA
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- Valeria Pagano
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1 VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY URBANA Giorgio Pedrazzi G. Pedrazzi Calcinato
2 Coppie concettuali Tecnologia e sicurezza urbana Controllo e prevenzione SICUREZZA Vs. PRIVACY G. Pedrazzi Calcinato
3 Finalità della videosorveglianza Prevenzione Controllo Miglioramento dei servizi Gestione del rischio G. Pedrazzi Calcinato
4 Sicurezza urbana Nella percezione dei cittadini la videosorveglianza è associata generalmente a sicurezza prima che a violazione della privacy (questionario Milano) G. Pedrazzi Calcinato
5 Campagna UK 2009 G. Pedrazzi Calcinato
6 Tecnologia e controllo Società del rischio Tecnologia Controllo Società della sorveglianza G. Pedrazzi Calcinato
7 Fonti Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE). European Council. European Urban Charter Art. trattato G. Pedrazzi Calcinato
8 CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. G. Pedrazzi Calcinato
9 Fonti nazionali Il decreto legge 11/09, in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale ed atti persecutori, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009), ha introdotto all art. 6, 7 e 8 comma, la facoltà in capo ai Comuni di utilizzare, per finalità di tutela della sicurezza urbana, sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico; i dati, le informazioni e le immagini raccolte mediante l uso di detti sistemi sono conservati per sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. i comuni, in base all art. 6, comma 7 della legge n. 38 del 2009, possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. Lombardia legge regionale sulla sicurezza 14 aprile 2003 G. Pedrazzi Calcinato
10 Piattaforma della videosorveglianza integrata circolare prot. 5775/ 12B.1.99/ 5-4/ O.S.P./Area 1 del 7 marzo Prefettura di Brescia Indicazioni mirate G. Pedrazzi Calcinato
11 Altre fonti/soft LAW Gruppi di lavoro (urban eye) Codici di Condotta: UK CCTV code of practice Revised edition 2008 Gruppo di lavoro Garanti Europei Pareri e provvedimenti del Garante (ITA) G. Pedrazzi Calcinato
12 Provvedimento Garante 2010 G. Pedrazzi Calcinato
13 Principi generali Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini. Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante. G. Pedrazzi Calcinato
14 Settori di particolare interesse Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze. Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante. Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante. G. Pedrazzi Calcinato
15 Settori di particolare interesse Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo. Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito. G. Pedrazzi Calcinato
16 Settori specifici Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli). Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati. Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura. Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni. Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone. G. Pedrazzi Calcinato
17 Soggetti privati. Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante. G. Pedrazzi Calcinato
18 Videosorveglianza condominiale Installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti di videosorveglianza Assemblea: maggioranza (1136 c.c. co. 2) riforma approvata dalla camera il 27 settembre u.s Tra questi: Riprese all accesso, compresi videocitofoni, siano o meno dotati di apparati di registrazione delle immagini Riprese in box, pertinenze, aree comuni G. Pedrazzi Calcinato
19 Obblighi a) Informativa. I cartelli devono essere visibili prima del passaggio nell area ripresa e debitamente illuminati quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario nottunro. Nel caso siano collegati alle forze di polizia è necessario utilizzare il cartello apposito. b) Conservazione. Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve particolari esigenze di conservazione in relazione a indagini. c) Consenso. Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. possono venire installate telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre in conformità alle direttive del Garante e allo Statuto dei Lavoratori. G. Pedrazzi Calcinato
20 Immobili con unico proprietario Cass. Civ., Sez. I, Sent n In assenza di comunicazione sistematica o alla diffusione, il proprietario di un immobile può mantenere un impianto di videosorveglianza G. Pedrazzi Calcinato
21 Così la Cassazione «se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si tratta dello spazio, esterno del fabbricato, intercorrente fra il cancello e il portone d'ingresso), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza». G. Pedrazzi Calcinato
22 GRAZIE PER L ATTENZIONE Giorgio Pedrazzi Docente di Istituzioni di Diritto privato e Diritto delle Nuove Tecnologie, Avvocato, Mediatore. [email protected] G. Pedrazzi Calcinato
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