PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PUNTUALE N. 4 NORME DI ATTUAZIONE

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1 COMUNE DI CONCEI PROVINCIA DI TRENTO PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE PUNTUALE N. 4 NORME DI ATTUAZIONE Concei, luglio 2013 Il progettista dott. arch. Giorgio Losi 1

2 CAPO I NORME DI ATTUAZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA Obiettivi generali del Piano 1. Il Piano Regolatore prefigura, in un disegno unitario e coerente, l'assetto dell'intero territorio comunale. Il P.R.G. definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire: a) il recupero sistematico e organizzativo del patrimonio edilizio dei centri di antica formazione con l'attuazione della pianificazione comunale specifica sui centri storici stessi; b) il contenimento e la ridefinizione qualitativa delle aree di completamento urbane; c) la conferma e l'ampliamento delle aree produttive esistenti e la loro infrastrutturazione al fine di garantire le migliori condizioni di produttività; d) il riordino del sistema viabilistico di interesse extracomunale e locale; e) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole e delle aree a bosco e la formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio; f) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita. Art. 1 Asservimento delle aree alle costruzioni 1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l' utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull' area stessa, per l' estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l' area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità. 2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una 2

3 concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia. 3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all' entrata in vigore del presente strumento urbanistico, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato e di proprietà della ditta intestataria, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e copertura, in vigore all atto della concessione edilizia originaria. 4. Nelle aree assoggettate a Piano Attuativo (P.R. n 3 4 5), fino all approvazione dei relativi piani subordinati, sui manufatti esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volume. INDICI URBANISTICO - EDILIZI ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI DEFINIZIONI GENERALI - GRANDEZZE, SIMBOLI E MISURE Il Testo coordinato dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n di data 1 luglio 2011 definisce gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo Definizioni generali: a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati 3

4 o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici. b) Destinazione d uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l area o per l edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee; 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d uso ad un altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.). c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni; d) Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate. e) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l omogeneità di destinazione d uso. f) Piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato. Per i piani attuativi, qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione plani-altimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a 4

5 particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti; g) Sedime: è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni; h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio. 2. Grandezze, simboli e misure: a) Altezza dell edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente; b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale; c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall articolo 64 della legge e dalle relative disposizioni attuative. e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell articolo 58 della legge urbanistica provinciale. 5

6 f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze. g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato; h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati; k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni; l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato. n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. 6

7 DISTANZE Il Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 1 luglio 2011, n di data 26 agosto 2011 e n di data , disciplina per le diverse zone territoriali omogenee le distanze minime tra gli edifici, le distanze minime degli edifici dai confini e le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici. Criteri di misurazione delle distanze: a) Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all altezza massima ammessa dal piano regolatore generale. b) Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m.. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. c) Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione. d) Per i fini di cui al presente articolo, il sedime è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui alla precedente lettera b), indipendentemente dalle loro dimensioni. e) Per i muri e le opere di sostegno delle terre le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. DISTANZE TRA EDIFICI Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate a) Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate 7

8 corrispondenti alle zone A e B del d.m. n del 1968 per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. b) Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, qualora ammessi dal presente P.R.G, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. c) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, si applicano le specifiche disposizioni. d) Nelle zone A del d.m. n del 1968, per l ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dal presente P.R.G. eccedente i 10,00 m e) Nelle zone B del d.m. n del 1968, per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dal presente P.R.G. eccedente i 10,00 m. Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive. a) Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati corrispondenti alle zone D del d.m. n del 1968 tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni 8

9 punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all interno delle aree produttive, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dal presente P.R.G. eccedente i 10,00 m b) Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le seguenti disposizioni: b.1) per i nuovi edifici e per l ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m. E' prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, b.2) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010 si applicano le distanze minime previste dal Codice civile; Distanze tra edifici da applicare in altre aree. Nelle aree diverse da quelle precedenti si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici e per l ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m. E' prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n di 9

10 data 3 settembre 2010 si applicano le distanze minime previste dal Codice civile; c) per gli interventi di sostituzione edilizia, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. d) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, si applicano le specifiche disposizioni. Distanze da applicare all interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Distanze da applicare per i manufatti accessori. a) Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. b) Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione a) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni: 10

11 a1. in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m. E' prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, a2. in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza reale dell edificio preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. a3. in caso di ricostruzione all interno del sedime originario, ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dal presente P.R.G. DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI 1. Ferme restando le disposizioni precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici descritte precedentemente per i nuovi edifici nelle aree diverse alle zone A, B e D del d.m. n del 1968, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del 11

12 proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini diverse sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei casi elencati dall'art. 8 comma 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati, corrispondenti alle zone D del d.m. n del 1968, si applica la distanza minima dai confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici. 4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma La distanza dai confini per i manufatti accessori non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3, Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale e per l'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all interno delle zone A, la distanza dai confini, limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. 7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1. DISTANZE IN MATERIA DI MURI E OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE Definizioni e disposizioni generali 1. Le disposizioni di questo articolo disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori, e dai confini. A tal fine si considerano: a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; 12

13 b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 3. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo. Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. 1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; b) muri liberi: b1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m; b2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i 3.00 m.; c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza. 2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 13

14 Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.50 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45 - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m. 4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere 14

15 computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienicosanitarie. Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 1. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è superiore a 3.00m; 3. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienicosanitarie. 15

16 Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche 1. Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, i volumi tecnici costituiti da porzioni dell' edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell' edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere le canne fumarie, torri di ascensori, vasche raccolta acque. 2. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti o autorizzati anteriormente all' entrata in vigore della Legge , n La realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) non è ammessa sui manufatti edilizi storici assoggettati a restauro e risanamento conservativo. 3. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di ml 5,00 dai confini di proprietà, salvo accordi diversi con i proprietari finitimi e salvo che non ostino prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l' alimentazione zootecnica, che costituiscano pertinenza del rispettivo impianto produttivo. Tali silos potranno essere installati nelle immediate vicinanze del rispettivo impianto produttivo. 5. Le cabine di trasformazione dell' energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, i serbatoi idrici ecc..., non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario o di pregiudizio dell' attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano, a giudizio del Sindaco, localizzazioni diverse. 6. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. 7. Ai fini dell applicazione delle presenti norme non costituiscono volume urbanistico le costruzioni accessorie a servizio del fabbricato principale. 16

17 LEGNAIE : a. superficie pertinenziale minima necessaria non inferiore a 100 mq. (terreno libero senza computare il sedime dell edificio), b. devono essere realizzate prioritariamente in aderenza all edificio; ove sia dimostrata l impossibilità tecnica per tale soluzione è consentito realizzarle nell area di pertinenza dell edificio stesso ad una distanza massima di 50 ml. dal fabbricato al quale risulta legato da vincolo di pertinenzialità. c. devono essere rispettate gli schemi tipologici allegati,: - legnaie addossate all'edificio principale : superficie massima del manufatto 20 mq. e altezza massima al colmo di 3.50 ml. (allegato n.1) - legnaie discoste dall'edificio principale : 20 mq. e altezza massima al colmo di 3.50 ml. (allegati n.2a e 2b) - legnaie al servizio di due o più unità abitative (allegato n.3) d. potranno essere realizzate anche in centro storico e comunque sempre nell area di pertinenza dell edificio principale. MANUFATTI ACCESSORI ( deposito ricovero attrezzi, scorte agricole) All'interno delle aree agricole di pregio, delle aree agricole individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e delle aree agricole locali, possono essere realizzati soltanto manufatti di limitate dimensioni come previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari", in attuazione dell'art. 62 comma 7 della L.P. n.1 del 2008 e degli artt. 37 e 38 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo articolo. La realizzazione di tali costruzioni è disciplinata dallo schema costruttivo allegato alle presenti norme. La costruzione del manufatto accessorio è consentita solo nel caso in cui l edificio sia sprovvisto di strutture analoghe. E da perseguire in un ottica di riordino del territorio il riuso di manufatti preesistenti aventi anche diversa funzione tipo le concimaie, i pollai, ecc. 17

18 Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico degradato le costruzioni precarie esistenti come baracche, ecc. o legittimate da regolare provvedimento concessorio o autorizzativo in sanatoria o da condono edilizio nel rispetto dei diritti di terzi e nei limiti del volume esistente, potranno uniformarsi alla tipologia adottata. E possibile ricompattare i volumi esistenti anche con traslazione di sedime a seguito di una ricomposizione volumetrica tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni. Art. 1bis Invarianti 1bis.1. Sono invarianti,, ai sensi dell articolo 8 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale. 1bis.2. Costituiscono invarianti i seguenti elementi: a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa; b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008 ; c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008 ; d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge; 18

19 e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 11, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio; f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D della L.P. 5/ bis.3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore. 1bis.4. I piani territoriali delle comunità possono implementare la disciplina d'uso delle invarianti, ferme restando le disposizioni della vigente normativa di settore e di questo allegato, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione. 1bis.5. La disciplina dei beni dolomitici di cui alla lettera b) del comma 1bis.2 è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale che è alla base della candidatura delle Dolomiti al patrimonio mondiale naturale dell'unesco, al fine di garantirne l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione. 1bis.6 L elenco delle Invarianti, cui all Allegato D della L.P. 5/2008 prevede, per il territorio comunale i seguenti ambiti: Altre aree di interesse archeologico: Enguisio - necropoli di epoca altomedievale Lenzumo Sud - necropoli altomedievale Locca - necropoli di epoca romana Locca - Cimitero - S.Martino - necropoli di epoca altomedievale Siti e zone della rete europea Natura 2000 siti di importanza comunitaria : IT CRINEA PICHEA - ROCCHETTA zone di protezione speciale : IT CRINEA PICHEA - ROCCHETTA 19

20 Art. 1ter Carta di sintesi geologica provinciale, Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e Carta provinciale delle risorse idriche Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della Carta di sintesi geologica provinciale, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e della Carta provinciale delle risorse idriche le cui disposizioni prevalgono per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio. 20

21 CAPO II - NORME DI ZONA Art. 2 Prescrizioni generali e prevalenti valevoli per tutto il territorio comunale Deroga ai sensi di Legge 1. L' attività edilizia e l' urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal piano regolatore generale, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento. I criteri di tutela paesaggistico-ambientale sono indirizzi da osservare ogni qualvolta si intenda intervenire per modificare, a qualsiasi titolo, il territorio. Le C.E.C.(Commissioni Edilizie Comunali), nell ambito delle proprie autonome competenze, e nel supremo interesse di una migliore salvaguardia e valorizzazione del territorio, hanno facoltà di discostarsi da tali criteri, in modo motivato ed eccezionale. 2. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico, comunque in tutti i casi previsti dalla L.P. n.1 del Sul territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, può essere ammessa, dove sia resa necessaria, la costruzione di opere d'arte di tutela del territorio idonee a prevenire e/o a bloccare azioni franose-valanghive; la progettazione dovrà essere corredata da specifica perizia idrogeologica, approvata dagli Uffici competenti della PAT. 4. In tutto il territorio comunale, in qualsiasi zona urbanistica ricadano, è sempre possibile intervenire con manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e ristrutturazione su edifici-manufatti esistenti ( anche su fabbricati accessori quali legnaie, depositi e garages), salvaguardando la destinazione d uso in essere (anche abitativa e produttiva), legittimamente realizzati ed esistenti ma eventualmente non individuati in cartografia o non censiti-catalogati. 21

22 Può essere mantenuta la destinazione d uso (abitativa, produttiva, commerciale, di servizio, ecc..) legittima, in essere nei fabbricati esistenti all atto dell adozione del presente strumento urbanistico. In adiacenza all edificio abitativo esistente prima del 31/12/96, sono consentiti modesti scavi e sbancamenti, funzionali ad una migliore sistemazione del giardino/orto di pertinenza del fabbricato, previo parere favorevole della C.E.C. e purchè non venga aumentata l altezza massima del fabbricato. Art. 3 Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone 1. Le caratteristiche edilizie e l' utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la grafia del piano regolatore generale. 2. In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici facenti parte del piano regolatore generale, prevalgono sempre le indicazioni contenute nelle tavole di Piano a scala di maggior dettaglio. Art. 4 Zone territoriali omogenee 1. Il territorio Comunale è suddiviso in: - zone di conservazione : comprendono il Centro Storico, gli insediamenti storici sparsi, gli elementi storici e puntuali. L obiettivo è il recupero e la tutela degli elementi storici. ( rif. Norme specifiche per il Centro Storico ) - zone insediamenti abitativi (residenziali) S - Esistenti (consolidati); S1 sature; B1 - Edilizia di completamento semintensiva ; B 2 - Edilizia di completamento estensiva; CPA- Edilizia di completamento subordinata a Piano Attuativo ( Piano di 22

23 Lottizzazione ). - zone produttive e commerciali: ( si dividono in diverse categorie a seconda della valenza e specificità) Cave e discariche (se esistenti o previste) -zone per attrezzature ed impianti turistici - alberghiere - campeggi. -zone di protezione: zone agricole primarie zone agricole secondarie; zone agricole speciali; zone a bosco; zone a pascolo; zone ad alpe; -zone a protezione di siti o beni di particolare interesse culturale, naturalistico o paesaggistico zone di tutela archeologica; zone di interesse archeologico; zone di particolare valenza paesaggistico-visiva; siti di interesse comunitario SIC; zone di arredo e protezione degli abitati; verde di rispetto; ambiti di pertinenza fluviale; sistema delle alberature -zone di rispetto zone di rispetto delle acque (laghi-pozzi-sorgenti); zone di rispetto cimiteriale. 23

24 - zone per attrezzature e servizi pubblici: zone per attrezzature pubbliche; zone a verde pubblico parcheggi pubblici - sistema infrastrutturale (attrezzature relative alla mobilità con relative fasce di rispetto, reti di trasporto energetico) Art. 5 Norme generali per la dotazione di parcheggi 1. Ai sensi dell articolo 59 della legge della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, il Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 1 luglio 2011, n di data 8 settembre 2011, n di data 8 giugno 2012 e n del 30 novembre 2012 disciplina le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni. 2. Ai fini del rilascio della concessione edilizia o in caso di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività, le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi di destinazione d uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio, a seconda della funzione dell edificio o della struttura e delle caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi, secondo quanto indicato nell allegata Tabella A. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 3. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi in relazione alle diverse zone di cui, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente ad una superficie convenzionale di mq 12, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. In caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza aumento di volume e superficie, deve essere garantito almeno un posto macchina per ciascuno degli alloggi aggiunti rispetto a quelli preesistenti. 24

25 4. Ai fini dell applicazione delle quantità minime previste dal presente articolo si assume che: a) per nuove costruzioni si intendono anche le ricostruzioni; nel caso di ampliamento di edifici esistenti ai fini del soddisfacimento degli standard si considera solo il volume in ampliamento; b) lo spazio per parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. 5. Classificazione della funzioni ai fini delle dotazioni minime di parcheggi: 1. RESIDENZA: abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato ed servizio 2. ALBERGHI 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO: 3a. ISTRUZIONE: asili, scuole per l infanzia, scuole dell obbligo, scuole superiori, università. 3b. ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: ambulatori, religiose, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere. 3c. ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE: impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, fiere, biblioteche, musei, mense. 3d. ATTREZZATURE OSPEDALIERE: ospedali, case di cura. 3e. STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE 3f. ATTREZZATURE ASSISTENZIALI: case di riposo, comunità terapeutiche. 4. EDIFICI PRODUTTIVI: industria e artigianato di produzione. 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO : 5.a. al dettaglio e centri commerciali 5.b. ingrosso, magazzini e depositi 6. ESERCIZI PUBBLICI: ristoranti, bar, discoteche 7. SALE GIOCHI E SIMILI: attività di commercializzazione di giochi pubblici 8. EDIFICI PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE: uffici pubblici, centri direzionali. 9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, fiere 25

26 6. Tabella A Dotazioni di standard minimi per parcheggi al servizio delle singole costruzioni: FUNZIONI STANDARD 1. RESIDENZA: 1mq/15mc. 2. ALBERGHI 6mq/1posto letto 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO: 3a ISTRUZIONE 3b ATTREZZATURE Dl INTERESSE COMUNE 3c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE 3d ATTREZZATURE OSPEDALIERE 3e ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE 3f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI 1mq/20mc; 1mq/10mc; 3mq/1posto con minimo di 1mq/15mq di superficie lorda dell'impianto; 1mq/15mc; 10% della superficie lorda +5% della sup. lorda per ogni piano oltre al primo. 6mq/1p.letto. 4. EDIFICI PRODUTTIVI: 10% della superficie coperta +5% della sup. lorda per ogni piano oltre al primo. 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO: 5a AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI 5b ALL'INGROSSO, MAGAZZINI E DEPOSITI Come previsto dalla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell attività commerciale) e s.m. 6. ESERCIZI PUBBLICI: 2mq/1mq superficie netta. 7. SALE GIOCHI E SIMILI: 1mq/1mq superficie netta. 8. EDIFICI PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE: 1mq/10mc. 9. EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE: analisi e progetto specifico. 7. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all interno che all esterno dell edificio cui sono destinati, purché almeno un quarto dello spazio minimo richiesto sia direttamente e agevolmente accessibile, al fine di non gravare sulla pubblica via con l occupazione della stessa. Tale disposizione s intende soddisfatta anche nel caso in cui i lotti siano recintati e dotati di cancelli o sbarre apribili mediante comando elettrico o telecomando. Il consiglio comunale con proprio 26

27 provvedimento può stabilire quantità di parcheggio di uso condominiale non assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari, ulteriori rispetto allo standard previsto dalle presenti norme, direttamente e agevolmente accessibili dall esterno dell edificio. In tal caso l area di parcheggio condominiale viene computata ai fini della determinazione dello spazio minimo richiesto di parcheggi direttamente ed agevolmente accessibili dall esterno dell edificio. 8. Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. 9. Il volume computabile al fine della determinazione degli spazi di parcheggio è il volume complessivo lordo (entro e fuori terra) misurato dal piano di calpestio più basso, all estradosso dell ultimo solaio o del tetto, a meno del manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia abitabile, con esclusione della parte destinata a garage, rimesse, tunnels e rampe, cantine e scantinati a servizio della residenza, centrali termiche e di condizionamento, locali dei contatori e delle macchine ascensore, dei relativi spazi di accesso e manovra, nonché degli elementi costruttivi realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche di cui all articolo 86 della legge urbanistica. 10. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Il volume destinato ad uffici viene assimilato alla residenza qualora non superi il cinquanta per cento del volume di quest ultima. 11. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull edificio principale. Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal comune, previa presentazione da parte dell interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione. 12. Ulteriori prescrizioni riguardanti gli standard, la modalità e titolo degli spazi di parcheggio, esenzioni ed obbligo di mantenimento dei parcheggi, particolari e dimensioni dei posti macchina sono dettagliati dal Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con 27

28 le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 1 luglio 2011, n di data 8 settembre 2011, n di data 8 giugno 2012 e n del 30 novembre Art. 6 Norme generali per le zone adibite ad insediamenti abitativi -residenziali 1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate o quelle di nuovo impianto non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione (Centro Storico). 2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti; Sono anche consentite le seguenti destinazioni non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale: a. studi professionali e commerciali; b. Attività produttive, piccoli laboratori artigianali e magazzini, depositi funzionali di dimensione contenuta e comunque non superiore a 150 mq netti, compatibili con il carattere residenziale della zona e purchè non rechino pregiudizio all igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela ambientale (inquinamento dell aria, del suolo e acustico); c. negozi di vicinato, bar, ristoranti, alberghi, esercizi pubblici, rivendite di giornali e tabacchi, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.) e tutte quelle attività di servizio, come aziende di Credito, che sono compatibili con il carattere residenziale della zona e non recano pregiudizio all igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela ambientale (inquinamento dell aria, del suolo e acustico); d. sono vietate le stalle, le concimaie e in generale tutte le strutture non compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona; 3. Ai fini dell applicazione delle presenti norme non costituiscono volume urbanistico le costruzioni accessorie a servizio del fabbricato principale. Sono modeste costruzioni di legno come pertinenza accessoria al fabbricato adibito ad abitazione ad uso esclusivo di ricovero attrezzi o legnaia o scorte agricole da realizzarsi secondo lo schema tipologico allegato a titolo d esempio nel rispetto delle dimensioni massime e della tipicità dei materiali utilizzati. 28

29 Tale volume accessorio potrà essere realizzato anche in centro storico e comunque sempre nell area di pertinenza dell edificio principale. Le costruzioni accessorie devono essere realizzate prioritariamente in aderenza all edificio; ove sia dimostrata l impossibilità tecnica per tale soluzione è consentito realizzarle nell area di pertinenza dell edificio stesso ad una distanza massima di 50 ml. dal fabbricato al quale il manufatto accessorio risulta legato da vincolo di pertinenzialità. Nel caso il volume accessorio sia posto a servizio di più unità edilizie il terreno sul quale viene eretto deve considerarsi spazio di uso comune. L edificazione di tali volumi accessori è disciplinata nel seguente modo: a) superficie massima del manufatto 20 mq. e altezza massima al colmo di 3.50 ml. b) superficie pertinenziale minima necessaria per costruire il volume accessorio non inferiore a 100 mq. (terreno libero senza computare il sedime dell edificio) c) qualora il manufatto sia al servizio di due o più unità abitative non potrà avere superficie superiore a 20 mq. ed ulteriori 5mq per ogni unità abitativa e altezza massima al colmo di 3.50 ml. La costruzione del manufatto accessorio è consentita solo nel caso in cui l edificio sia sprovvisto di strutture analoghe. E da perseguire in un ottica di riordino del territorio il riuso di manufatti preesistenti aventi anche diversa funzione tipo le concimaie, i pollai, ecc. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico degradato le costruzioni precarie esistenti come baracche, ecc. o legittimate da regolare provvedimento concessorio o autorizzativo in sanatoria o da condono edilizio nel rispetto dei diritti di terzi e nei limiti del volume esistente, potranno uniformarsi alla tipologia adottata. E possibile ricompattare i volumi esistenti anche con traslazione di sedime a seguito di una ricomposizione volumetrica tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni. 4. E' consentito adibire a residenza il volume esistente nei sottotetti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, anche in eccedenza al massimo rapporto volumetrico consentito, nel rispetto comunque delle norme igienicosanitarie e degli spazi per parcheggi 29

30 Art. 7 Zone adibite ad insediamenti abitativi-residenziali : esistenti-consolidate; esistenti sature; di completamento semintensiva; di completamento estensiva; sottoposte a piano attuativo. Premessa Sono le zone a prevalenza residenziale, esistente consolidata, di completamento o di nuovo impianto, dotate di urbanizzazione primaria. I nuovi interventi edilizi possono essere diretti o indiretti; sono diretti quando l'area non è sottoposta a specifico piano di utilizzo: in questo caso valgono le norme e gli indici stereometrici previsti; sono indiretti quando l'area è subordinata all'elaborazione di uno specifico piano di lottizzazione: in questo caso è possibile costruire i fabbricati solo dopo l'approvazione dello specifico piano. La finalità del piano attuativo, tra cui il Piano di Lottizzazione, è evidenziata nel Regolamento Edilizio. Art. 7.1 Definizioni Ai fini dell applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni: Edificio residenziale. Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage,, ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.) Alloggi per il tempo libero e vacanza alloggi destinati a residenza ordinaria. Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d uso: a) alloggi per il tempo libero e vacanze; b) alloggi destinati a residenza ordinaria. Tali categorie sono definite dalla legge sopracitata. La categoria d uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lettera b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosidetta prima casa, bensì con gli alloggi utilizzati in via 30

31 permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc Edificio residenziale esistente. Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell immobile, ubicato normalmente all interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile al sottotetto Volume. Per volume si intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè dei muri, dei solai e del tetto, così come definito dalla disciplina urbanistica o dal regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisori, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi. ART. 7.2 DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di cui all art. 22, comma Sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi alloggi destinati al tempo libero e vacanze Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all applicazione della legge Ai fini dell applicazione delle quantità previste per residenza ordinaria si prevede l attuazione entro 10 anni, pertanto l anno di riferimento è il

32 ART. 7.3 DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data 26 agosto 2005, non sono soggetti all applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative esistenti, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria utilizzo del contingente per la residenza per il tempo libero e vacanze). Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti. ART. 7.4 CAMBIO DI DESTINAZIONI D USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI Le trasformazioni d uso di edifici esistenti non residenziali in residenza ordinaria sono sempre consentite nel rispetto del PRG Le trasformazioni d uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni: a) il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria. Tale volume di alloggi per vacanze non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato ai comuni, ai sensi dell art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, salvo quanto specificato nelle eccezioni di cui al seguente art. 24; b) in caso di cambio d uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito dalla precedente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanze vanno considerati parte del 32

33 contingente assegnato al comune ai sensi dell art. 18 sexies della L.P: 5 settembre 1991, n.22. ART. 7.5 ECCEZIONI In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d uso in residenza per il tempo e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre La concessione edilizia o la Segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per il tempo libero e vacanze delle unità immobiliari, ai sensi del comma 7 dell art. 18 sexies della L.P. 22/91. Queste tipologie di residenza possono essere assegnate mediante l uso contestuale di diversi strumenti pianificatori quali aree assoggettate a piani attuativi o di lottizzazione, aree libere di espansione edilizia e ampliamenti di edifici esistenti. Le tavole del PRG indicano specificatamente i criteri d intervento. Art. 7.6 ZONE RESIDENZIALI Edilizia esistente-consolidata Sono aree urbanizzate fisicamente già consolidate; pertanto, in queste zone non sono consentite nuove costruzioni, salvo i volumi accessori di cui all'art.6; sono ammessi interventi di cui all art. 77 bis della L.P. 22/91 come modificato dalla L.P. 10/2004 dei volumi esistenti. Per questioni di carattere igienico-funzionale e/o per una migliore fruibilità della struttura edilizia a scopi abitativi primari ( prima casa d abitazione del proprietaro-richiedente, o, ampliamento della prima casa d abitazione ), sono consentiti, per una sola volta, aumenti volumetrici ( considerati nel loro insieme strutturale e tipologico), da realizzarsi lateralmente o in sopraelevazione, degli edifici esistenti alla data del 31/12/1996 sulla base dei seguenti parametri: Volume emergente effettivo incremento volumetrico fino a 400 mc 40% 33

34 da 401 a mc 20% oltre mc 5% L altezza massima complessiva dei fabbricati sopraelevati non potrà comunque superare ml Edilizia esistente satura Sono aree urbanizzate fisicamente già consolidate; pertanto, in queste zone non sono consentite nuove costruzioni, salvo i volumi accessori di cui all'art.6; sono ammessi interventi di cui all art. 77 bis della L.P. 22/91 come modificato dalla L.P. 10/2004 dei volumi esistenti. Edilizia di completamento semintensiva Sono zone generalmente già compromesse da edificazioni di volumetria consistente, salvo lotti residui nel tessuto edificato che potranno essere completati; nei lotti edificati valgono gli interventi previsti dall art. 77 bis della L.P. 22/91 come modificato dalla L.P. 10/2004. Nei lotti dove si può sviluppare un azione edificatoria il completamento dovrà avvenire cercando di individuare soluzioni architettonicotipologiche che si armonizzino con il tessuto esistente. Valgono le seguenti norme: DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA massima mc/mq INDICE MASSIMO DI COPERTURA 40% ALTEZZA MASSIMA ml 9.70 VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO mc 1200 Edilizia di completamento estensiva; Trattasi di aree già parzialmente edificate che si differenziano da quelle intensive per la presenza di edifici di dimensioni planivolumetriche più ridotte soprattutto per lo sviluppo in altezza; Anche in questo caso il completamento dovrà avvenire cercando di individuare soluzioni architettonico-tipologiche che si armonizzino con le preesistenze edilizie più qualificanti, in modo da completare omogeneamente il tessuto edilizio. 34

35 Valgono le seguenti Norme: DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA massima mc/mq 1,00 INDICE MASSIMO DI COPERTURA 35% ALTEZZA MASSIMA ml 9.70 VOLUME MASSIMO PER SINGOLO EDIFICIO mc 1200 Per questioni di carattere igienico-funzionale e/o per una migliore fruibilità della struttura edilizia a scopi abitativi primari ( prima casa d abitazione ), sono consentiti gli interventi previsti dall art. 77 bis della L.P. 22/91 come modificato dalla L.P. 10/2004, e, per una sola volta, aumenti volumetrici ( considerati nel loro insieme strutturale e tipologico), da realizzarsi lateralmente o in sopraelevazione - comunque nel rispetto dell altezza massima fissata dalle norme di zona-, degli edifici esistenti alla data del 31/12/1996 sulla base dei seguenti parametri: Volume emergente effettivo incremento volumetrico fino a 400 mc 40% da 401 a mc 20% oltre mc 5% Edilizia di completamento subordinata a Piano Attuativo Come definiti dall'art. 42 della Legge Provinciale n.1 del 2008, sono piani attuativi d'iniziativa privata: a) i piani di lottizzazione; b) i piani di recupero; c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia; d) gli insediamenti produttivi. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal presente piano e nei seguenti casi: a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della Legge Provinciale n.1 del 2008, 35

36 alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento; b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai metri quadrati è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi della Legge Provinciale n.1 del 2008 il frazionamento che consegue a una divisione ereditaria. Quando è obbligatoria l'approvazione di un piano di lottizzazione, il comune può approvare, previo parere della CPC nei casi previsti dal comma 1 bis dell'art. 43 della Legge Provinciale n.1 del 2008, un apposito piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire all'interno di ciascuna zona l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni estese a tutta la zona. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici dell'area. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone la disciplina. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano. Il provvedimento di approvazione dei piani attuativi d'iniziativa privata è disciplinato dall'art. 44 della Legge Provinciale n.1 del

37 Art. 8 Norme generali e prevalenti per tutte per le zone produttive e commerciali. 1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di tutela dell' aria, dell' acqua, del suolo. 2. In queste zone sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive (industriali, artigianali, agricole, ittiche, i magazzini, i depositi e le attività commerciali e terziarie in genere ecc.), i relativi uffici amministrativi e simili, i servizi e le attrezzature collettive per il lavoratore con l' assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale salvo una sola unità residenziale per unità produttiva, per un volume non maggiore di mc 400 e quanto previsto dai successivi articoli. 3. In tutte le zone produttive almeno il 10% della superficie del lotto interessato dovrà essere destinato a verde alberato con la messa a dimora di essenze ad alto fusto. Art. 9 Zone per attività produttive e commerciali 1. Sono zone insediative destinate ad attività produttive primarie, secondarie e terziarie e al commercio. 2. Esse si suddividono in: D1 -zone agricole specializzate DESTINAZIONE: Sono zone destinate alle attività intensive agricole (produzione e trasformazione). E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione della azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, tettoie, ecc. Il richiedente la concessione dovrà essere agricoltore iscritto all albo degli imprenditori agricoli sezione I o II. SUPERFICIE COPERTA MASSIMA 50% LOTTO MINIMO mq ; ALTEZZA MASSIMA ml 7.70; VOLUME - massimo: mc minimo: mc (escluso l alloggio del custode) 37

38 DISTANZA MINIMA DAI CONFINI vedi art. 1 DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI vedi art. 1 DISTANZA MINIMA DA STRADE ml Per la zona prevista nel comune Concei a monte dell abitato di Pieve di Ledro, il volume è consentito è ridotto alla metà (2000 mc max e 500 mc min) e con tipologia tradizionale. Per le strutture agricole esistenti è possibile raggiungere una superficie coperta massima pari al 70% della superficie del lotto tramite la realizzazione di tettoie e/o con un aumento volumetrico massimo del 10%. Nelle aree agricole individuate dal Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 sono consentiti solo gli interventi previsti dall'art. 37 delle Norme di Attuazione. Cartiglio *01: l area agricola speciale avrà una destinazione per attività agricola con caratteristiche didattiche e attività di produzione e trasformazione di prodotti agricoli. L'intervento dovrà proporre degli elementi tipologici e dei materiali coerenti con la tradizione anche utilizzando linguaggi architettonici innovativi. D.2. Zone produttive del settore secondario di livello locale 1. Sono le aree riservate allo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione industriale e artigianale di beni; b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali; c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese; d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico; e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici; f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti; g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva. 38

39 2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento. 3. La disciplina urbanistica delle aree è definita dal presente piano, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri: a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1; b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questo ultima attività; d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo; e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività: a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la 39

40 localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva; b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale; c) impianti e depositi per l'autotrasporto; d) commercio all'ingrosso. All'interno dell'insediamento è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale per l'alloggio del conduttore dell'attività o del gestore, non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. L'art. 38 del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n.8-50/leg., disciplina i casi e le condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nei limite di ulteriori 400mc massimi, al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. SUPERFICIE LOTTO MINIMO mq INDICE DI COPERTURA MASSIMO 50% ALTEZZA MASSIMA ml VOLUME MASSIMO mc VOLUME MINIMO mc 1000 ( escluso il volume riferito all eventuale alloggio). DISTANZA MINIMA DAI CONFINI vedi art. 1 DISTANZA MINIMA TRA I FABBRICATI vedi art. 1 DISTANZA MINIMA DA STRADE (vedi zone di rispetto ). Al fine di orientare correttamente le costruzioni e per un migliore e razionale utilizzo delle aree produttive, qualora la superficie interessata alla destinazione urbanistica di cui sopra sia rilevante ( indicativamente sopra i mq), è prescritto adottare uno specifico piano attuativo. 40

41 D.3 Zone commerciali Tali zone sono destinate ad ospitare i servizi e le attrezzature riferite esclusivamente alle attività commerciali, terziarie, credito, uffici aziendali; é ammessa una sola unità residenziale, per un volume massimo di 400 mc. da ricavarsi nel fabbricato principale.; non sono ammesse altre attività. L'attività commerciale e disciplinata dalla Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.177 di data 04 febbraio 2011 "Disposizioni transitorie in materia di criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale)" e dalle modifiche introdotte dalla legge provinciale 04 ottobre 2012, n. 21 concernente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio". Ai fini dell'applicazione della normativa, per il territorio del Comune di Ledro si definiscono: a) "commercio al dettaglio" : l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; b) "esercizi di vicinato" :gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150mq; c) "medie strutture di vendita" :gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a 800 mq; d) "grandi strutture di vendita" :gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c); e) "centri commerciali al dettaglio" :le grandi strutture di vendita nelle quali almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi 41

42 coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali. Valgono le seguenti norme: ALTEZZA MASSIMA ml 10,50 DENSITA' EDILIZIA mc/mq 2.00 VOLUME MINIMO mc VOLUME MASSIMO mc DISTANZA DAI CONFINI vedi art. 1 DISTANZA DALLE STRADE ml 10,00 Almeno il 10% della superficie del lotto dovrà essere sistemata a verde con essenze d'alto fusto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, vale comunque la normativa provinciale in materia. Dotazione di parcheggi pertinenziali: a. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a quanto indicato nella tabella E, dell Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n del 3 settembre Gli spazi di manovra non possono avere dimensione di larghezza inferiore a m 6,00, indipendentemente dalla disposizione degli stalli e dalla loro collocazione. b. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, dottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l accessibilità ai punti vendita nonché per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l attività di cui sono pertinenza. 42

43 c. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. d. Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. e. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti-auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti. f. Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettano i seguenti valori minimi, con esclusione degli spazi di manovra: esercizi di vicinato: mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita; medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita; medie strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita; grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita; grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 2,5 per ogni mq di superficie di vendita; centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non alimentare o con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 2,5 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti; centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore alimentare o misto oppure da esercizi commerciali del settore non 43

44 alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto superiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 3,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti. Zone per discariche di inerti Sono zone individuate dal PRG destinate alle attività di discarica di materiale inerte; nelle aree individuate dalla cartografia, sono ammesse solo gli impianti e infrastrutture necessarie alla lavorazione, spezzatura del materiale, nonchè le strutture di servizio ( prefabbricate ) strettamente necessarie al personale addetto, le quali devono avere carattere precario. Va prevista una adeguata mascheratura vegetale, inoltre, è indispensabile progettare un graduale recupero ambientale delle aree già utilizzate. Gli edifici prefabbricati, eventuali, funzionali all esercizio dell attività, da rimuovere all esaurimento della stessa, dovranno rispettare le distanze dai confini (ml.5.00). Art. 10 Norme generali per le zone per attrezzature ed impianti turistici 1. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature alberghiere, ricettive in generale, esistenti o da realizzare, secondo le Leggi Provinciali in materia. All' interno delle zone specificatamente alberghiere è escluso qualsiasi insediamento residenziale, salvo una sola unità residenziale per un volume dell' alloggio non superiore a 400 mc. da realizzarsi all' interno della struttura alberghiera. Per le norme tecniche distributive, nonchè per le destinazioni ammissibili, si fa riferimento alle Leggi Provinciali in materia di edilizia alberghiera. Comunque, non sono ammesse le residenze turistico-alberghiere. Qualora previsto in cartografia, l'utilizzo dell'area sarà subordinato a Piano attuativo. Per gli interventi previsti sulle strutture alberghiere si applicano le norme relative alla L.P. 15 maggio 2002, n7 e al relativo Regolamento di esecuzione DPGP 25 settembre 2003, n /Leg. 44

45 - ZONE ALBERGHIERE DESTINAZIONE: Sono zone destinate alla costruzione di alberghi ed infrastrutture ad essi strettamente connesse, quali ristoranti, bar, piscina, altre opere complementari, ecc.; non sono ammesse le residenze turisticoalberghiere. DENSITA' mc/mq 2,00 LOTTO MINIMO mq INDICE DI COPERTURA MASSIMO 40% ALTEZZA MASSIMA ml DISTANZA MINIMA DALLA STRADA ml 5,00 DISTANZA MINIMA DAI CONFINI vedi art. 1 DISTACCO MINIMO TRA I FABBRICATI vedi art. 1 Art. 11 Zone di protezione ; Norme generali e prevalenti 1. Sono zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria ma sono valutate anche per il possibile interesse turistico di tipo naturalistico. E' sempre possibile ristrutturare - risanare volumi esistenti e ricostruire quei manufatti che presentano comunque una consistenza muraria tale da rendere leggibile l assetto edilizio originario, nel rispetto della volumetria esistente o preesistente, seguendo la tipologia costruttiva e di copertura tradizionale degli edifici della zona, caratterizzata da murature in sassi intonacati raso pietra, strutture lignee per quanto riguarda il tetto e, per quanto riguarda il manto di copertura, coppo o tegole. E' sempre consentita l' attività agrituristica limitata a locali per la coltivazione dei prodotti e di ristoro dei fruitori la struttura; sono vietati nuovi posti letto. Sono consentite parziali demolizioni di volumi esistenti con conseguente ricostruzione arretrata (traslazione di volumi), quando ciò si renda necessario per tutelare la viabilità pubblica, o al fine di posizionare il fabbricato in aree più sicure dal punto di vista idrogeologico. E sempre possibile esercitare lo di sci da fondo invernale, utilizzando allo scopo stradine, sentieri esistenti, tracce, ecc. come previsto nelle 45

46 tavole di Piano, sia come pista sia come sentiero naturalistico. Nelle zone a tutela assoluta è fatto divieto di depositare materiali di qualsiasi genere e natura (legname compreso), salvo esplicita autorizzazione dell Amministrazione che individuerà di volta in volta gli spazi a ciò destinati e comunque per periodi non superiori ai 6 mesi. Per i fienili esistenti, in tutte le zone di protezione, non situati in zone urbanizzate o nell immediato intorno degli abitati compatti, ( ove, per immediato intorno, significa aree dotate di strade adeguate e di tutte le opere di urbanizzazione primaria), non sono consentiti i cambi totali di destinazione d uso ( da agricolo, o altro, a residenziale) salvo che per la parte a piano terra. AREE AGRICOLE Queste aree si dividono in: Aree agricole di interesse provinciale: aree agricole di interesse provinciale aree agricole di pregio di interesse provinciale Aree agricole di interesse locale agricole di interesse primario di interesse locale; agricole di interesse secondarie di interesse locale; AREE AGRICOLE INDIVIDUATE DAL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE 1. Le aree agricole sono disciplinate dall'art. 37 ed individuate nella cartografia del sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/ In queste aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art.37 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, sono ammessi, inoltre: a) la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente 46

47 dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, b) la realizzazione di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, c) la realizzazione di maneggi, d) l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili., e) l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/leg. in attuazione dell'articolo 98 della legge provinciale n. 1 del Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. 3. Oltre agli impianti e alle strutture precedentemente descritti, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio: a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data , purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti; ii) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data ; iii) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola; iv) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale. b) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/leg., nel rispetto delle seguenti condizioni: 47

48 i) l edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo. Il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente. Le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale; ii) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l intervento non inferiore a metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: (SA/ SB/5000) > 1, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato; iii) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevata. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA; iv) la realizzazione dei manufatti di cui a questo articolo non è ammessa nelle aree a pascolo; v) Il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del manufatto è dichiarato dall interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale tra l edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari. vi) La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo di 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie. 48

49 vii) I manufatti sono realizzati mediante l utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici. viii) La destinazione d uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni, e che costituiscono loro pertinenze, non rientrano tra i manufatti disciplinati da questo punto. 4. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.395 di data e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art.37 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 ; b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione. c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 5. L'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/leg. disciplina i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa 49

50 e per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nelle aree agricole. 6. Indici urbanistici: lotto minimo: mq densità edil. max.: mc/mq. 0,05 altezza massima: ml ZONE AGRICOLE DI PREGIO INDIVIDUATE DAL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE 1. Le aree agricole di pregio di livello provinciale, disciplinate dall'art. 38 ed individuate nella cartografia del sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, sono caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo paesaggisticoambientale che economico-produttivo, relativamente alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d origine dei prodotti alimentari. Affinchè il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio. 2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture descritti dai punti 2, 3, 4 e 5 delle aree agricole precedentemente descritte, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. La sussistenza delle condizioni richieste per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 50

51 5/ Impianti e strutture di cui al punto precedente., sono da collocare preferibilmente nel sito meno impattante rispetto all ambiente rurale e meno distanziato dal territorio urbanizzato secondo i seguenti indici: lotto minimo: mq densità edil. max.: mc/mq.0,05 altezza massima: ml. 7,50 Zone agricole locali di interesse primario Corrispondono alle aree agricole locali di interesse primario nel sistema insediativo e produttivo. Sono aree agricole dove l'accertata qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, il mantenimento delle attività agricole vanno considerati come esigenza di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale. Affinchè il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio. In queste zone è possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, la pratica dello sci da fondo, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agroturistici e residenziali, per una parte, limitata al piano terra. Il fabbricato, qualora non collegato o collegabile tecnicamente alla rete di smaltimento reflui comunale, dovrà essere dotato di adeguata fossa a tenuta stagna, o comunque nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore. La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati dovrà comunque essere legata all' attività agricola (e/o residenziale per la sola parte relativa al piano terra dei fabbricati. Può essere mantenuta la destinazione in essere attuale. Nelle aree predette possono, eccezionalmente, collocarsi anche nuove attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. E consentita l edificazione, con carattere di eccezionalità ai sensi 51

52 dell art. 19 comma 4 delle Norme di Attuazione del PUP, esclusivamente per nuovi interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di: a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche; b) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione Giunta Provinciale n. 895 di data Fissazione dei criteri, delle modalità e dei procedimenti per autorizzare la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole di interesse primario, ai sensi dell art. 19 delle norme di attuazione del PUP. Per le Zone Agricole Primarie si applicano i seguenti indici: lotto minimo: mq densità edil. max.: mc/mq.0,05 distanza dai confini: vedi art. 1 distanza fra gli edifici vedi art. 1 Sono consentite nuove strutture aperte ( tettoie) strettamente al servizio dell attività agricola, per ricovero macchine agricole, deposito attrezzi e scorte agricole di superficie non superiore a mq. 20 e con altezza massima di 3.5 ml. e lotto minimo di mq Solo nel caso in cui il richiedente la struttura (tettoia) sia proprietario di almeno mq di terreno coltivato ricadente in zona agricola primaria e/o secondaria, è consentita una superficie della struttura aperta di massimo 40 mq. Le tettoie dovranno essere realizzate, ove possibile, in accorpamento dei manufatti edilizi esistenti. Al fine di consolidare delle attività produttive agricole legate alla produzione di piccoli frutti, la cartografia di Piano individua un area, a nord dell abitato di Lenzumo contrassegnata dalla sigla AG S, dove è possibile la coltivazione in serra dei prodotti. La tipologia di serra fa riferimento a quanto disciplinato dalle norme provinciali e più precisamente piccoli tunnel stagionali ma sono vietati i tunnel mobili pesanti e le serre propriamente dette. Nelle aree agricole individuate dal Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 52

53 5/2008 sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 37 delle Norme di Attuazione. Zone agricole locali di interesse secondario Sono aree che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario. Affinchè il Piano Territoriale della Comunità non provvederà a precisare i perimetri delle aree agricole di pregio, art. 38 delle N di A del PUP L.P. 5/2008, la cartografia è rappresentata come sovrapposizione di queste aree a quelle agricole primarie, secondarie, a bosco e pascolo. In questi casi hanno valenza le previsioni e i vincoli delle aree agricole di pregio. Si caratterizzano per la presenza di ampie superfici prative punteggiate di manufatti. La destinazione d'uso dei manufatti esistenti è prevalentemente agricola salvo alcuni fabbricati nei quali è stata attuata una rifunzionalizzazione ( con cambio di destinazione d'uso - da agricola a residenziale ) che ha determinato la perdita delle caratteristiche tipologiche originarie (agricole) acquistandone altre di carattere residenziale. E possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, la pratica dello sci da fondo, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agroturistici, turistico-culturali. Il recupero dei volumi dovrà avvenire seguendo la tipologia costruttiva predominante della zona. in quest'ultimo caso, il fabbricato, qualora non collegato o collegabile tecnicamente alla rete di smaltimento reflui comunale, dovrà essere dotato di adeguata fossa a tenuta stagna o comunque nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore. La destinazione d'uso dei fabbricati recuperati dovrà comunque essere legata all' attività agricola ( o residenziale per la sola parte relativa al piano terra dei fabbricati. Può essere mantenuta la destinazione in essere attuale. Non sono ammessi nuovi insediamenti intensivi di allevamento ( aziende agricole, stalle). Sono consentite nuove strutture aperte ( tettoie) strettamente al servizio dell attività agricola, per ricovero macchine agricole, deposito attrezzi e scorte agricole di superficie non superiore a mq. 20 e con altezza massima di 3.5 ml. e lotto minimo di mq accorpati, ancorchè parzialmente non ricadenti in zone agricole secondarie. Solo nel caso in cui il richiedente la tettoia sia proprietario di almeno mq di terreno coltivato ricadente in zona agricola primaria e/o secondaria, è consentita una superficie della struttura aperta di massimo 40 mq. 53

54 In quest ultimo caso, la costruzione di nuove strutture aperte (tettoie) va subordinata alla effettiva esigenza dell imprenditore agricolo o conduttore del fondo; le tettoie dovranno essere realizzate, ove possibile, in accorpamento dei manufatti edilizi esistenti. In tutte le zone agricole secondarie è fatto divieto di impiantare nuove essenze resinose. Per gli interventi relativi all attività agrituristica si applicano le norme previste dalla L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e dal relativo Regolamento di esecuzione DPGP 13 marzo 2003, n /Leg. Nelle aree agricole individuate dal Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 37 delle Norme di Attuazione. Zone a bosco 1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. 2. Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell'inquadramento strutturale allegate al Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008 sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico - ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/ Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti. 54

55 Zone a pascolo 1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia. 2. Le aree a pascolo sono riportate nelle tavole dell'inquadramento strutturale e del sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano Urbanistico Provinciale L.P. 5/2008. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nel caso in cui essi integrino o modifichino le aree a pascolo, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP. 3. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio. Zone ad alpe Comprendono le aree in cui, per ragioni altimetriche, topografiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili. Per i rifugi e baite esistenti sono ammessi interventi di recupero e sistemazione-ristrutturazione nel rispetto rigoroso del volume esistente, salvo quanto previsto dalle Leggi specifiche in vigore. Zone a protezione di siti o beni di particolare interesse culturale, naturalistico o paesaggistico. Aree di tutela archeologica Nelle aree archeologiche accertate vincolate ai sensi della L. 1089/1939 ( per le quali vigono le norme dettate dalla legge medesima) e del D.L. 20 gennaio

56 n.42, sono vietate l edificazione e la presenza di infrastrutture estranee alla natura stessa del sito. Tali aree possono essere formate da giacimenti archeologici individuati, non completamente conosciute nella loro esatta estensione o non ancora sottoposte ad indagini scientifiche. Il suolo va mantenuto allo stato attuale. Sono ammessi solo i lavori di manutenzione, ripristino e valorizzazione necessari per la buona conservazione dei luoghi e dei reperti, ed in ogni caso qualsiasi intervento dovrà essere concordato la Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento. Le aree indiziate di possibili presenze archeologiche sono assoggettate a controllo dello stato attuale del suolo ed ogni intervento che comporti una qualsiasi alterazione dello stato attuale del suolo e del sottosuolo va comunicato con congruo anticipo agli uffici di cui al precedente comma, che potrà compiere ricerche e sondaggi preventivi in loco ed eventualmente imporre specifiche cautele o prescrizioni. Sono altresì possibili interventi di ricerca e scavo archeologico, il restauro delle strutture rinvenute, nonché gli interventi di valorizzazione che favoriscano la pubblica fruizione, purché attuati dalla competente Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento o da Istituti Scientifici autorizzati ai sensi del Cap. V della L. 1 giugno 1939 n e dal D.lgs 20 gennaio 2004, n.42. In queste aree non è ammessa la presenza di strutture estranee alla natura del sito, a meno che ciò non venga concordato dal competente Ufficio di cui sopra. Ogni attività che comporta scavi meccanici, movimenti di terra o modifiche agrarie, deve essere preventivamente segnalata all Amministrazione Comunale, la quale informerà, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di esecuzione, il competente Ufficio della Provincia Autonoma di Trento onde permettere lo svolgimento di sopralluoghi e l individuazione delle prescrizioni e cautele operative. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali per quanto riguarda l obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chi compie scoperte di elementi di interesse archeologico e culturale. 56

57 1. AREE A TUTELA 03 Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l indizio archeologico per un attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02. Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento venga informato circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree. 2. AREE A TUTELA 02 Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto dalla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento. L area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte dalla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici che verrà trasmesso dall'ufficio tecnico comunale. la Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l entità del deposito archeologico eventualmente 57

58 sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti i nuclei storici come perimetrati dal P.R.G. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,00 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine). 3. AREE A TUTELA 01 Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi D. lgs. 20 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione. Aree di interesse archeologico Sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di Piano (01 e 02); si applicano interamente le disposizioni di legge in vigore che prevedono, per qualsiasi intervento di modificazione del territorio, la preventiva comunicazione allo specifico Ufficio della PAT. Le aree di protezione di siti e beni, di cui agli Elenchi di Invarianti Allegato D al nuovo PUP approvato con L.P. 5/2008 sono relative a: - Locca: necropoli di epoca romana; - Enguiso: necropoli di epoca altomedievale; - Lenzumo sud: necropoli altomedievale; - Locca cimitero S. Martino: necropoli altomedievale. Zone a particolare valenza paesaggistico-visiva Sono indicate nelle cartografie di Piano con apposita simbologia; possono interessare aree a differente destinazione d uso ed esprimono la sensibilità dello specifico territorio alle manomissioni umane e naturali; costituiscono elemento fondamentale nell iconografia dei luoghi e del sistema del verde. Tutti gli interventi edilizi in queste zone sono subordinati al regime delle autorizzazioni paesaggistiche in vigore. Gli interventi possibili si concretizzano nella applicazione dei criteri di tutela paesaggistico-ambientale; in particolare la morfologia dei luoghi dovrà essere, 58

59 nel limite del possibile, mantenuta inalterata. Le eventuali nuove opere di infrastrutturazione del territorio saranno realizzate applicando rigorose soluzioni di mimetismo paesaggistico-visivo e di contenimento delle opere edilizie.nelle zone di tutela assoluta ( contrassegnate con il simbolo T.A.) è rigorosamente vietata la realizzazione di nuovi volumi, nonché di tunnel freddi e serre ad eccezione della zona a nord dell abitato di Lenzumo contrassegnata dalla sigla AG S. Nelle aree a tutela assoluta è consentita la realizzazione di infrastrutture di servizio alla pista di sci da fondo e al sentiero naturalistico, come disciplinato dall art.12. La tavole del Sistema Ambientale A, riporta l individuazione dell ambito del Sito d Importanza Comunitaria Crinale Pichea-Rocchetta IT Nei Siti d Interesse Comunitario si applicano le norme di cui agli artt. 8 e 9 della L.P. 10/2004 e le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. Zone di arredo e protezione degli abitati Sono aree di ridotta dimensione, localizzate in prossimità degli abitati, che devono essere mantenute a verde di arredo - aiuole- per valorizzare gli abitati stessi; è vietato qualsiasi tipo di costruzione con edificazione; sono ammesse panchine con arredi per la sosta. Verde di rispetto Sono aree agricole, a prato, orto e giardino nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità. Sono ammesse le attività colturali, di manutenzione di giardini, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di recupero/ristrutturazione/risanamento di volumi esistenti. I volumi esistenti - anche ristrutturati - possono essere adibiti a 59

60 funzioni abitative, nel rispetto della normativa sui parcheggi, fatte salve le norme igienico-sanitarie e nel rispetto della superficie minima degli alloggi. E possibile destinare l area a verde di rispetto a parcheggio privato, purchè non venga asfaltata o cementata la superficie. Ambiti di pertinenza fluviale e lacuale Gli ambiti di pertinenza fluviale e lacuale sono indicati nelle cartografie di Piano con apposita simbologia; possono interessare aree a differente destinazione d uso (zonizzazione) ed esprimono la vocazione specifica del territorio considerato in relazione con i regimi idraulici, con le connessioni ecologiche tra acque superficiali e territori limitrofi, con la relativa qualità territoriale (sotto il profilo di igiene pubblica -autodepurazione - e paesaggistica, nonchè quale struttura portante del sistema del verde. Gli interventi possibili sui manufatti edilizi ( alberghi o altro) ricadenti nelle aree di pertinenza fluviale si limitano alla manutenzione ordinaria, straordinaria, alla ristrutturazione e risanamento senza aumenti volumetrici di alcuna entità. Sono, peraltro, consentite le destinazioni d uso in essere all atto dell approvazione del presente strumento urbanistico. E tassativamente vietato modificare la destinazione d uso degli alberghi esistenti in fascia lago, in residenze turisticoalberghiere. Sono consentiti interventi di adeguamento degli argini alle caratteristiche idrauliche del sito, ponendo priorità all allargamento dei letti di scorrimento delle acque, alla messa in sicurezza di specifici aspetti del territorio, ricercando di determinare le più idonee condizioni per la rivitalizzazione naturalistica e paesaggistica delle aste torrentizie (piantumazioni, golene di esondazione programmata, aree di sosta con attrezzatura limitata, ecc.). Sistema delle alberature Al fine di creare chiusure paesaggistico-visive nelle aree sottoposte a pressione insediativa, si prevedono filari di alberi ad alto fusto. Dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile. 60

61 Zone di rispetto- Norme generali e prevalenti Non sempre le fasce di rispetto sono state evidenziate in cartografia: ciò per evitare contenziosi interpretativi tra la cartografia catastale e la situazione reale che spesso non coincidono; Si applicano interamente i limiti imposti dalle Leggi in vigore. Sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento, di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici/manufatti esistenti senza aumento di volume, con mantenimento della destinazione d uso in essere. Zone di rispetto delle acque ( aree di protezione dei laghi, aree di protezione fluviale) Valgono le disposizioni delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche ( quarto aggiornamento, delibera della Giunta provinciale di data , n. 3145). Aree di protezione di pozzi e sorgenti. Valgono le disposizioni delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e della Carta delle risorse idriche, approvata con deliberazione dalla Giunta Provinciale 05 settembre 2008, n AREE PROTETTE PROVINCIALI Come definito dalla Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 " Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", la rete delle aree protette provinciali è costituita da: a) la rete ecologica europea "Natura 2000", costituita da siti e zone individuati nella cartografia delle reti ecologiche e ambientali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e disciplinata dal capo II del titolo V della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 " Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; 61

62 b) i parchi naturali provinciali, individuati nella cartografia delle reti ecologiche e ambientali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, disciplinati dal capo III del titolo V della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti; c) le riserve naturali provinciali, individuate nella cartografia delle reti ecologiche e ambientali del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, disciplinate dal capo IV del titolo V della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche; d) le riserve locali, previste dal capo IV del titolo V della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione; e) le aree di protezione fluviale, individuate nella cartografia delle reti ecologiche e ambientali e disciplinate dall'articolo 23 del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008; f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco previste dalle lettere a), c), d) od e), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione. 62

63 Fasce di rispetto cimiteriale Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilità, salvo la realizzazione di opere necessarie per l' ampliamento della struttura cimiteriale. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento, di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici esistenti, senza aumento di volume con mantenimento della destinazione d uso in essere. Sono ammesse le attività colturali e di manutenzione di giardini. La zona di rispetto s'estende fino a 50 metri di distanza dai muri perimetrali del cimitero. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti dal Testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 1 luglio 2011, in particolare: a) fascia compresa fra metri 25 e 50: 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti; 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi; 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico; 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti; b) fascia inferiore a 25 metri: gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera a). Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali è disciplinata dall'art. 1 del testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta 63

64 provinciale n di data 1 luglio 2011 nei casi previsti dall articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Fasce di rispetto stradale Le dimensioni delle strade, il metodo si misurazione e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto stradale sono disciplinati dal Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e da ultimo con deliberazione n di data 1 luglio Art.12 ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI Zone per attrezzature pubbliche DESTINAZIONE. Tali zone sono destinate alle attrezzature urbane cioè agli edifici sociali, per il culto, la sanità, la pubblica amministrazione, l'istruzione (scuole), nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, impianti sportivi al coperto, ecc.) e di interesse generale, quali strutture sociali, case di riposo ecc, oltre alla conservazione o realizzazione delle attrezzature sportive; sono consentite costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè spogliatoi, attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico. Trattandosi di attività a carattere complementare, i chioschi per bar e vendita di oggetti turistici, andrebbero realizzati, ove possibile, nell ambito dell insediamento principale. Trattandosi di strutture ed impianti di interesse pubblico, le altezze ed i volumi massimi sono quelli necessari ad un corretto funzionamento del servizio, nel rispetto delle distanze dai confini, tra i fabbricati e dalle strade. Almeno il 10% dell' area sarà riservato a parcheggio, piantumato e definito con essenze di alto fusto. Dovranno essere rispettati i parametri del Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 1 64

65 luglio 2011, n di data 8 settembre 2011, n di data 8 giugno 2012 e n del 30 novembre 2012 per le aree a parcheggio. Sono ammessi elementi di arredo del verde, sistemazione o realizzazione di percorsi pedonali, parco giochi, piste ciclabili, percorsi vita, piste di sci da fondo con le relative infrastrutture ecc. Le tavole di Piano individuano una zona per attrezzature religiose in prossimità del Centro polifunzionale; la realizzazione di questa struttura dovrà rispettare i seguenti parametri: superficie coperta massima mq. 150, altezza massima ml. 5,00. Contemporaneamente alla realizzazione della struttura dovrà essere costruito, in fregio alla viabilità comunale, un parcheggio pubblico. La realizzazione sarà subordinata ad una apposita concessione convenzionata da stipulare con l Amministrazione. Cartiglio 02: l area sportiva consente la realizzazione di una volumetria completamente interrata da adibire a spogliatoio per gli atleti, ricovero mezzi battipista e di manutenzione delle stesse, deposito attrezzatura sportiva e spogliatoio personale; la realizzazione può essere pubblica o da parte di privati previa stipula della convenzione con l Amministrazione comunale. Zone a verde pubblico Queste sono zone destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani; sono ammessi elementi di arredo del verde, sistemazione o realizzazione di percorsi pedonali, parco giochi, piste ciclabili, percorsi vita, ecc...). Sono, inoltre, zone di completamento dell' offerta turistica complessiva. Sono consentite opere di arredo del verde, giardini, viali di passeggio pedonale, panchine, cesti porta rifiuti, nonchè le opere necessarie a rendere più fruibili i parchi urbani. Sono tassativamente vietate le pavimentazioni in cemento o asfalto; E possibile realizzare parcheggi pubblici purchè non pavimentati in asfalto o cemento; i viali dovranno essere pavimentati in acciotolato, o porfido, o ghiaia. Ai lati dei viali dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto. Sono consentiti interventi di ristrutturazione per il mantenimento del verde. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento, di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici esistenti con mantenimento della destinazione d uso in essere. 65

66 Parcheggi superficiali - parcheggi interrati Sono zone pubbliche attrezzate per la sosta ed il parcheggio dei mezzi di trasporto. In tutte le zone insediative gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi previsti dal P.R.G. una distanza pari a quella dai confini del lotto. In queste zone è possibile realizzare parcheggi sotterranei, per non più di due piani, qualora essi siano pubblici o di uso pubblico, nel rispetto e nei limiti fissati dall art.6 della D.G.P. n 909/95 e s.m. per quanto riguarda la distanza dalle strade. E anche possibile, qualora l area destinata a parcheggio dal PRG sia in avvallamento o depressione, al fine di conseguire un pareggio morfologico e un accessibilità veicolare, utilizzare tale zona, provvisoriamente, come discarica di solo materiale inerte fino al completo livellamento della stessa. Si applicano le disposizioni del Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n di data 1 luglio 2011, n di data 8 settembre 2011, n di data 8 giugno 2012 e n del 30 novembre La realizzazione del parcheggio pubblico in prossimità del "Rifugio al Faggio" (previsione n.34), è subordinata alla messa in sicurezza dell'area, come descritta nell'analisi specifica della pericolosità geologica ed idrogeologica redatta dal dott.geol. Paolo Marchi in data febbraio Parcheggi privati Sono aree private destinate a parcheggio, di proprietà privata, al servizio delle strutture ricettive di fruizione pubblica ( alberghi, ristoranti, campeggi, ecc..) anche se non espressamente evidenziate in cartografia; i parcheggi possono essere anche interrati e ricavati nelle aree a verde di rispetto purchè la superficie non venga cementata. E consentito l utilizzo di asfalto ecologico. Si applicano le disposizioni del Testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle 66

67 deliberazioni della Giunta provinciale n di data 1 luglio 2011, n di data 8 settembre 2011, n di data 8 giugno 2012 e n del 30 novembre Art. 13 Sistema infrastrutturale Norme generali e prevalenti Tali zone sono destinate alla viabilità, veicolare e ciclopedonale, ai parcheggi, alle reti di trasporto energetico e al sentiero naturalistico. Nel caso della viabilità (veicolare e ciclopedonale), la prescrizione cartografica deve intendersi come indicativa. In altre parole per evidenti difficoltà di costruzione in sede esecutiva, potranno essere introdotte variazioni ai tracciati delle infrastrutture, purché non venga alterato l' assetto urbanistico complessivo previsto dal P.R.G. In dette zone è ammessa l' installazione dei soli impianti relativi all' esercizio diretto dell' infrastruttura. Deve essere soddisfatta la procedura di V.I.A. (qualora dovuta). Nelle fasce di rispetto relative alle distanze minime da osservarsi a protezione del nastro stradale (esistente o di progetto), comunque fissati da apposita normativa, anche se non espressamente segnate in cartografia, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento, di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici esistenti alla data del 31/12/96 con mantenimento della destinazione d uso in essere. E' sempre possibile, nelle fasce di rispetto stradali, potenziare e migliorare-allargare la viabilità pubblica; sono consentiti, inoltre, interventi atti a realizzare percorsi pedonali pubblici attrezzati (marciapiedi), nonchè piste ciclabili, adiacenti la sede stradale e la realizzazione di piazzole di sosta e scambio veicolare e di isole ecologiche (RSU). Per consentire gli scopi pubblici di cui sopra, nelle fasce di rispetto relative alla viabilità in progetto, è posto il vincolo di assoluta inedificabilità ( comprensiva anche di volumi interrati ), salvo deroga nelle forme di Legge, con eccezione di volumi di servizio di proprietà pubblica, fino a quando non sia realizzato il marciapiede o altro percorso di interesse pubblico. Nelle aree fuori dal perimetro dell' abitato e degli insediamenti previsti dal P.R.G., qualora non espressamente fissate dalle norme di zona, valgono le disposizioni del D.P.G.P. n. 909/95 e DGP n dd (tab.b). Nelle aree all' interno del perimetro dell' abitato e degli insediamenti previsti dal 67

68 P.R.G., qualora non espressamente fissate dalle norme di zona, le distanze minime di rispetto (fasce di rispetto) sono le seguenti: - ml 5,00 dal limite esterno del marciapiede, qualora la via pubblica sia attrezzata con percorsi pedonali adiacenti; - - ml 7,00 dal limite della carreggiata qualora non vi sia il marciapiede; Tali distanze hanno valore salvo il rispetto di preesistenti allineamenti verticali e/o orizzontali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si intendono da applicarsi le disposizioni del D.P.G.P. n 909/95 e DGP e s.m. b. Viabilità primaria di collegamento esistente e di progetto - Quarta categoria PUP- Questa è la viabilità rotabile di allacciamento dei nuclei insediativi alla viabilità primaria di scorrimento e di collegamento interno alle diverse zone. c. Viabilità locale Questa viabilità è destinata al collegamento interno agli abitati, al trasporto relativo alla produzione agricola, zootecnica e forestale e al transito nei parchi; Essa ricalca la viabilità esistente nei nuclei abitati, in campagna od in montagna e deve preferibilmente mantenere le attuali caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte quali muri di sostegno a monte ed a valle, ecc. La viabilità locale di interesse forestale-agricolo non può superare la larghezza complessiva di ml Si potranno predisporre piazzole di scambio per l' incrocio dei mezzi e parcheggi di servizio, nonché piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto degli elementi fisici esistenti. d. Ciclabile Sono aree interessate dal passaggio della pista ciclabile; in queste zone, peraltro evidenziate in modo solo indicativo, sono consentite esclusivamente le opere necessarie alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali. Per evidenti difficoltà di costruzione in sede esecutiva, potranno essere introdotte variazioni ai tracciati dei percorsi ciclabili. 68

69 Art. 14 Norme generali di carattere geologico Valgono le disposizioni delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008 e della Carta di sintesi geologica aggiornata con deliberazione della Giunta Provinciale 22 dicembre 2009, n Art. 15. Lotti privi di accesso da spazi pubblici 1. Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze pubbliche deve richiedere l' approvazione preventiva di un conveniente accesso al costruendo edificio da spazio pubblico esistente, o da strada privata aperta al pubblico. 69

70 INDICE Art. 1 Asservimento delle aree alle costruzioni. Indici urbanistico-edilizi, Elementi geometrici Art. 1bis Invarianti Art. 2 Prescrizioni generali e prevalenti Art. 3 Destinazione e caratteristiche edilizie delle zone Art. 4 Zone territoriali omogenee Art. 5 Norme generali per la dotazione di parcheggi Art. 6 Norme generali per le zone residenziali Art. 7 Zone residenziali : esistenti, di completamento; Art. 8 Norme generali per le zone produttive Art. 9 Zone per attività produttive e commerciali Art. 10 Norme generali per le zone per attrezzature ed imp.turistici Art. 11 Zone di protezione e di rispetto Art. 12 Zone per attrezzature e servizi pubblici Art. 13 Sistema infrastrutturale Art. 14 Norme generali di carattere geologico Art. 15 Lotti privi di accesso da spazi pubblici Allegati ALLEGATO A Schema esplicativo per il calcolo dell'altezza ALLEGATO B Schemi riguardanti le distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre ALLEGATO n.1 Schema costruttivo per legnaia/manufatto accessorio (in aderenza al fabbricato principale) ALLEGATO n.2a Schema costruttivo per legnaia/manufatto accessorio a due falde (discosti dal fabbricato principale) ALLEGATO n.2b Schema costruttivo per legnaia/manufatto accessorio unica falda (discosti dal fabbricato principale) ALLEGATO n.3 Schema costruttivo per legnaia/manufatto pertinenziali di edifici con più unità abitative 70

71 ALLEGATO A COMUNE DI CONCEI SCHEMA ESEMPLIFICATIVO RIGUARDANTE LE DEFINIZIONI DELLE GRANDEZZE PER IL CALCOLO DELL'ALTEZZA DELL'EDIFICIO

72 ALLEGATO B COMUNE DI CONCEI B1: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO RIGUARDANTE LE DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI DAI CONFINI

73 COMUNE DI CONCEI B2: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO RIGUARDANTE LE DISTANZE DEI MURI DAI CONFINI

74 COMUNE DI CONCEI B3: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO RIGUARDANTE LE DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DAI MURI LIBERI terrapieni artificiali muri liberi

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