SEZIONE I - DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

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1 INDICE SEZIONE I SEZIONE I - DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 Direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984 concernente una politica comunitaria del turismo Risoluzione dei Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio del 17 febbraio 1986 relativo alla messa a punto di itinerari culturali transnazionali Decisione 22 dicembre 1986, n.86/664/cee che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo Risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente una migliore distribuzione stagionale e geografica del turismo Raccomandazione 86/665/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo all'informazione standardizzata negli alberghi esistenti Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso (90/314/CEE) Decisione del Consiglio del 13 luglio 1992 concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (92/421/CEE) Direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo Risoluzione del Consiglio del 13 maggio 1996 sulla cooperazione euromediterranea nel settore del turismo Risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il problema del turismo della droga all'interno dell'unione europea Decisione della Commissione del 9 dicembre 1998 sulle procedure per l attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 Decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004 relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) Decisione della Commissione del 14 aprile 2005 che stabilisce i criteri per l assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

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3 SEZIONE I DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

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5 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 7 Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962* (resa esecutiva in Italia con L. 10 giugno 1978, n. 316) I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'europa, Considerando che scopo del Consiglio d'europa è di realizzare una più stretta unione fra i Membri, in particolare mediante l'adozione di norme comuni in campo giuridico; Ritenendo opportuno procedere ad una armonizzazione di alcune norme relative alla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ogni Parte Contraente si impegna ad uniformare il proprio diritto interno, al più tardi entro dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, alle norme formulate nell'allegato concernenti la responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. 2. Ogni Parte Contraente conserva tuttavia la facoltà di aumentare la responsabilità degli albergatori. 3. Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'europa i testi ufficiali della propria legislazione concernente la materia regolata dalla Convenzione. Il Segretario Generale trasmetterà copia dei testi alle altre Parti. Articolo 2 Ogni Parte Contraente ha la facoltà: a) di fissare, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, il limite di responsabilità dell'albergatore all'equivalente di 100 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; b) di limitare per ogni oggetto, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, la responsabilità dell'albergatore ad una somma non inferiore all'equivalente di franchi oro o in caso di applicazione del paragrafo precedente, a 50 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; c) di non applicare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'allegato che per quanto riguarda gli oggetti che si trovano in albergo; d) di permettere agli albergatori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato, di ridurre, nei casi previsti al paragrafo 1 (a) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 dell'allegato, salvo in caso di dolo o di colpa ad esso equivalente, la propria responsabilità con un accordo speciale concluso con il cliente e da lui firmato, che non conterrà alcuna altra clausola; la responsabilità dell'albergatore non potrà tuttavia venir ridotta ad un ammontare inferiore a quello previsto dalle disposizioni adottate in applicazione della Convenzione; e) di applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 dell'allegato, le norme in esso contenute concernenti i veicoli, gli oggetti che ne formano il carico lasciati su di essi nonché gli animali vivi, o di regolare in ogni altro modo la responsabilità dell'albergatore a tale riguardo. Articolo 3 1. La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti Contraenti. 2. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'europa che la presente Convenzione si applicherà al territorio od ai territori indicati in detta dichiarazione del quale o dei quali curi le relazioni internazionali o per il quale o i quali sia autorizzata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potrà per quel che riguarda ogni territorio in essa citato essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 4 della presente Convenzione. Articolo 4 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'europa. Essa sarà ratificata od accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'europa. 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che la ratifichi, o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione. Articolo 5 1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso. Articolo 6 1. Una Parte Contraente non potrà denunciare la presente Convenzione prima dello spirare di un termine di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Tale denuncia

6 8 SEZIONE I verrà fatta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'europa 2. Tale denuncia avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'europa. Articolo 7 Il Segretario Generale del Consiglio d'europa notificherà ai Membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione: a) ogni firma ed il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; b) ogni data di entrata in vigore; c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 6. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario e aderente. ALLEGATO Articolo 1 1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio. 2. Sono considerate come portate in albergo: a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio; b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio; c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio. 3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata all'equivalente di franchi oro. 4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unità costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino. Articolo 2 1. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani; b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli è obbligato ad accettare. 2. L'albergatore è obbligato ad accettare le cartevalori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non può rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante. 3. L'albergatore può esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato. Articolo 3 L'albergatore non è responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili: a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; b) a forza maggiore; c) alla natura della cosa. Articolo 4 L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 1 del presente allegato, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione risultino da propria colpa o da colpa di persone delle quali egli è responsabile. Articolo 5 Tranne nel caso previsto dall'articolo 4 del presente allegato, il cliente perde il beneficio delle presenti disposizioni se, dopo aver scoperto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, li segnala all'albergatore con ingiustificato ritardo. Articolo 6 Ogni dichiarazione o convenzione intesa ad escludere o a limitare in anticipo la responsabilità dell'albergatore è nulla ed inefficace. Articolo 7 Le disposizioni del presente allegato non si applicano né ai veicoli, né alle cose che fanno parte del loro carico e lasciate sul posto, né agli animali vivi. * Traduzione non ufficiale - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

7 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 9 Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (e resa esecutiva in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084) Capitolo I CAMPO D'APPLICAZIONE Articolo 1 Ai sensi della presente Convenzione si intende per: 1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio. 2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. 3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori. 4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo. 5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno. 6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno. 7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei. Articolo 2 1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. 2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di viaggiatori. Capitolo II OBBLIGHI GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI Articolo 3 Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i princìpi generali del diritto e i buoni usi in questo campo. Articolo 4 In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio. Capitolo III CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO Articolo 5 L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Articolo 6 1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni: a) luogo e data di emissione; b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi; c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima; d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni; e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo; f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto; g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto; h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto; i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29; j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione; k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al

8 10 SEZIONE I viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio. Articolo 7 1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. 2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza nè la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione. Articolo 8 Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. Articolo 9 Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto. Articolo L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. 2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio. 3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa. Articolo L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione, che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio. 2. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo nè rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi. Articolo 12 L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni. Articolo L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. 2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a: franchi per danno alle persone; franchi per danno alle cose; franchi per qualsiasi altro danno. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio. Articolo 14 L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi. Articolo L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

9 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo Qualora l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti. 4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subìto. Articolo 16 Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore. Capitolo IV CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI Articolo 17 Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Articolo Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo. 2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione. Articolo Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. 2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza nè la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi. In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione. Articolo 20 Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto. Articolo 21 L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni. Articolo L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente. 2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio. 3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto. Articolo 23 Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore. Capitolo V DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 24 Il franco menzionato nella presente Convenzione è il

10 12 SEZIONE I franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino. Articolo 25 Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extracontrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute. Articolo 26 Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione. Articolo L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze. 2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità a queste disposizioni. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone. Articolo 28 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiatori contro terzi. Capitolo VI AZIONI LEGALI Articolo 29 Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione. Articolo Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia. Comunque, in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio. 2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia. Capitolo VII NULLITÀ DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE Articolo È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del contratto. 2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova. Capitolo VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi. 2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo

11 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 13 Statuto della Corte. Articolo 33 La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino al 31 dicembre Articolo 34 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga. Articolo La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'articolo Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga. Articolo La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 37 Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga. Articolo 38 Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni: 1. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione che rientrano nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali. 2. Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale porterà a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, il più presto possibile. 3. Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunicherà, su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale è stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione a detta disposizione. Articolo Ciascuno Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successivo, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga. 2. Ciascuno Stato Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prenderà effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Governo belga, della notifica di denuncia. Articolo Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti: a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito; b) di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione. 2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti. 3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potrà in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prenderà effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica. Articolo 41 La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle Convenzioni relative al trasporto di viaggiatori e del loro bagaglio o al soggiorno, delle quali uno Stato contraente è o diventerà parte. Articolo 42 Ciascuno Stato contraente potrà, allo scadere del periodo di cinque anni che seguirà l'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 36, chiedere la riunione di una Conferenza

12 14 SEZIONE I incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facoltà lo notificherà al Governo belga che, se un terzo degli Stati contraenti è d'accordo, convocherà la Conferenza entro dodici mesi. Articolo 43 Il Governo belga notificherà agli Stati interessati: 1. Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 33, 34 e Le date alle quali la presente Convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo Le denunce fatte in applicazione dell'articolo 37 e del paragrafo 2 dell'articolo Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 39 e degli articoli 40 e 42. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi. Direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (G.U. n. L 213, del 21 luglio 1982) Il Consiglio delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d'iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà; considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste siano adottate direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonchù al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri; considerando nondimento che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, sembra opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi; considerando che, per ovviare a questa difficoltà, le misure devono provvedere sostanzialmente e fare ammettere che negli Stati membri ospitanti, nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazioni, che comunque non comprendono il trasporto stesso, costituisca condizione sufficiente per detto accesso l'esercizio effettivo dell'attività nei paesi di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario

13 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 15 sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini; considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo in cui il beneficiario vuole stabilirsi nel paese ospitante, quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini; considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, la libertà di prestazione dei servizi si esercita in ciascuno Stato membro alle stesse condizioni imposte dallo Stato interessato, attraverso leggi e regolamenti, ai propri cittadini per la stessa attività; che, all'atto dell'adozione di misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, spetta agli Stati membri di assicurare l'equivalenza fra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri, delle condizioni di esercizio delle attività in questione, specie per quanto attiene alle condizioni di esercizio e alle garanzie finanziarie richieste; considerando che, nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella presente direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali, questa direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento(cee) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento, ha adottato la presente direttiva : Articolo 1 1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate all'articolo La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che, in virtù del regolamento(cee) n.1612/68, desiderano esercitare,a titolo di salariati,le attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva. Articolo 2 La presente direttiva si applica alle attività indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI. Le suddette attività consistono in particolare: A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate: aa) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto; bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente ; cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti ) ; dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole; ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali; ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci; b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione; c)nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci; d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.); e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi; B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento; b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti; C. a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.; b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito; c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato; D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

14 16 SEZIONE I b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci. Articolo 3 Per le attività enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti: (omissis) Italia A. Spedizioniere (commissionario) Mediatore Agente marittimo raccomandatario Mediatore marittimo B. Agente di viaggio e turismo Mandatario di vettore di emigrante C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata Esercenti magazzini generali Esercenti depositi franchi D. Stimatore e pesatore pubblico Articolo 4 1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste dall'articolo 2, esiga dai propri cittadini la presentazione di un certificato di buona condotta, nonché di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento, oppure la presentazione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che queste esigenze risultano soddisfatte. 2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, esiga dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questo attestato concernerà i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante. 3. Quando nel paese d'origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1 né l'attestato di cui al paragrafo 2 comprovanti l'onorabilità o la mancanza di fallimento, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese. Nonostante quanto precede,lo Stato membro ospitante può anche tener conto di fatti specifici dei quali sia venuto a conoscenza con i propri mezzi. 4. Lo Stato membro ospitante in cui debba essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche degli altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. 5. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi da 1 a 4 non devono, al momento dell'esibizione, essere di data anteriore a tre mesi. 6. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui al presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 5 Gli Stati membri che richiedono taluni requisiti di qualificazione per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento e prima dell'inizio dell'esercizio di un'attività temporanea, il beneficiario che ne fa domanda sia informato della regolamentazione da cui è disciplinata l'attività che egli intende esercitare. Articolo 6 1. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A lettere a), b) o d) o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata: a) per cinque anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa; b) ovvero - per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; - per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o

15 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 17 giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni; d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente. 2. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), e punti C o D o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata: a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa; b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni; d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un cerificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente. 3. Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, punto B, lettera a) o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata : a) per sei anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa ; b) ovvero - per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; - per quattro anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in oggetto a titolo dipendente per almeno cinque anni; d ) ovvero - per cinque anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; - per sei anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente. 4. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esige dai propri, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante. 5. Nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere a) e b), dal paragrafo 2, lettere a) e c), e dal paragrafo 3, lettere a) e c), tale attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda, conformemente all ' articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari. Articolo 7 1. Si considera come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente : a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale; b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo

16 18 SEZIONE I d'azienda rappresentato; c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda. 2. Si considera come esercitante un'attività di dirigente di azienda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente : a) la funzione di capo d'azienda ; b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto, o di direttore di succursale, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato; c ) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda. 3. La prova che le condizioni di cui all'articolo 6 sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, attestato che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in oggetto. 4. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall ' articolo 8, le autorità o gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui al paragrafo 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 8 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 9 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno Risoluzione del Consiglio del 10 aprile 1984 concernente una politica comunitaria del turismo (GUCE n. C 115, del 30 aprile 1984) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la comunicazione della Commissione sui primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, come pure più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano; che il turismo può contribuire all'attuazione di questi obiettivi; considerando che il turismo è un'attività importante per l'integrazione dell'europa; considerando che il turismo riguarda o è interessato da un gran numero di azioni comunitarie; considerando che il coordinamento di azioni comunitarie relative al turismo e la consultazione fra gli Stati membri e la Commissione può facilitare il turismo nella Comunità; accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di attirare l'attenzione sull'importanza del turismo e prende nota dei primi orientamenti di una politica comunitaria del turismo contenuti nella comunicazione della Commissione qui allegata; sottolinea la necessità di prendere più ampiamente in considerazione la dimensione del turismo nel processo decisionale della Comunità e la necessità di una consultazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di turismo; invita la Commissione a fargli proposte nel settore del turismo, basate in particolare sulla consultazione degli Stati membri, e che rispettino le caratteristiche particolari delle politiche nazionali e gli impegni internazionali degli Stati membri. (1) 16 dicembre 1983 (GU n. C , pag. 281). (2) 27 ottobre 1983 (GU n. C , pag. 52). PRIMI ORIENTAMENTI INTRODUZIONE Obiettivi della comunicazione La Commissione prende l'iniziativa di presentare al Consiglio una comunicazione in materia di turismo, visto l'eccezionale espandersi di questa attività nella Comunità e il fatto che essa è al centro di numerose azioni comunitarie, e altre ne possono derivare. Le è

17 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 19 parso interessante mettere in evidenza la rilevanza del turismo per la Comunità ed esaminare le interrelazioni tra questa attività e varie azioni comunitarie. Questo duplice obiettivo viene perseguito in particolare nel documento analitico dal titolo Comunità europea e turismo, allegato alla presente comunicazione. Dall'analisi dovrebbero emergere i settori in cui un coordinamento delle azioni comunitarie permetterebbe di favorire un armonico sviluppo del turismo nella Comunità. Un altro obiettivo è quello di segnalare al Consiglio varie proposte della Commissione che esso ha in esame e la cui approvazione potrebbe incentivare lo sviluppo del turismo nella Comunità o migliorare le condizioni di lavoro per le categorie professionali del settore. Da ultimo, la Commissione si adopera per individuare i settori prioritari in cui un'azione comunitaria, che venga ad aggiungersi ad azioni nazionali o che stabilisca un coordinamento tra esse, potrebbe apportare soluzioni a problemi inerenti al turismo nella Comunità. Rilevanza del turismo per la Comunità L'articolo 2 del trattato di Roma affida alla Comunità europea il compito di intensificare le relazioni tra i popoli riuniti in essa. Il turismo aiuta la Comunità a svolgere questa missione. Mettendo in contatto i popoli europei, il turismo costituisce un notevole apporto per l'integrazione europea. Il turismo rappresenta anche un'attività economica di rilievo, ai sensi dell'articolo 2 del trattato. Esso occupa direttamente 4 milioni di persone nella Comunità e un numero ancora maggiore indirettamente. Il settore esercita un effetto stabilizzatore sulle bilance dei pagamenti dei paesi settentrionali e meridionali dell'europa e costituisce un fattore di sviluppo per le regioni più povere della Comunità. Esso merita pertanto una speciale attenzione, affinché ne venga favorito l'armonico sviluppo all'interno della Comunità. L'importanza del turismo per la Comunità emerge d'altronde dal gran numero di attività comunitarie che influiscono direttamente o indirettamente sul settore. Dalla libera circolazione delle persone e dalla libera prestazione di servizi turistici, fino allo sviluppo regionale e alla protezione dell'ambiente, passando per il trasporto dei viaggiatori, varie politiche della Comunità interessano già il turismo. Per incentivare maggiormente il turismo intracomunitario, tuttavia, occorrerebbe impartire a queste politiche una "dimensione turistica", onde tener conto degli interessi del settore nel prendere decisioni o nell'applicare le varie azioni comunitarie. I seguenti titoli indicano i campi nei quali è possibile questa presa in considerazione del turismo. Libera circolazione e tutela dei turisti Varie azioni della Comunità possono promuovere il turismo intracomunitario, agevolando il passaggio delle frontiere e le condizioni di soggiorno dei turisti negli altri paesi membri della Comunità. Snellimento dei controlli doganali L'eliminazione dei dazi doganali all'interno della Comunità europea ha snellito i controlli e quindi facilitato il passaggio delle frontiere intracomunitarie per i cittadini della Comunità, tra cui i turisti. Dato che tuttavia i tassi dell'iva differiscono tra gli Stati membri, alle frontiere vengono effettuati controlli campione sui beni importati dai viaggiatori. Il sistema di "franchigie viaggiatori" consente di importare beni a concorrenza di determinati limiti fissati dal Consiglio. Più questi limiti saranno elevati, più diminuirà il rischio di infrazione e i controlli doganali potranno allentarsi, rafforzando il sentimento di appartenenza alla Comunità per tutti i cittadini degli Stati membri. - La Commissione intende proporre prossimamente un meccanismo di aumento regolare dei limiti delle "franchigie viaggiatori". - La Commissione ha inoltre proposto al Consiglio, in data 23 gennaio 1980, un regime comunitario da applicare in materia di IVA e di accise ai prodotti di rifornimento e di vettovagliamento per imbarcazioni, aerei e treni internazionali( 1 ),che dovrebbe sortire benefici effetti sul turismo. (1) GU n. C 31 dell' Snellimento dei controlli di polizia alle frontiere Al di là dei controlli doganali, alle frontiere intracomunitarie sussistono controlli di polizia, quantunque nel dicembre 1974 i capi di Stato e di governo avessero prospettato la creazione di un'unione di passaporti, che doveva comportare in particolare un passaporto uniforme e l'abolizione dei controlli di frontiera. Questi controlli sono giustificati da motivi di ordine e di sicurezza (terrorismo, traffico di stupefacenti). Pare tuttavia possibile allentarli, qualunque sia il tipo di trasporto scelto. - La Commissione ha appena proposto al Consiglio una risoluzione relativa all'attenuazione delle condizioni in cui avviene il controllo dei cittadini degli Stati membri al passaggio delle frontiere intracomunitarie ( 2 ). Sicurezza sociale per i turisti Le persone coperte dal regime mutualistico di uno Stato membro hanno diritto a prestazioni mediche in qualsiasi Stato della Comunità che li ospiti come turisti o villeggianti. Ciò costituisce un grosso vantaggio del turismo intracomunitario rispetto al turismo in paesi terzi. La cosa non sembra però sufficientemente nota e le persone che vogliono viaggiare in un altro Stato

18 20 SEZIONE I membro non sempre si muniscono dell'attestato rilasciato dal loro ente mutualistico, perdendo in tal modo il beneficio di questa agevolazione. - La Commissione esaminerà con i servizi competenti degli Stati membri la possibilità di introdurre nuove procedure più semplici e più efficaci. - Essa intensificherà il proprio sforzo di informazione presso gli assistiti, affinché sfruttino appieno i loro diritti. Assistenza turistica e assicurazione automobilistica Armonizzare le condizioni dell'assistenza prestata alle vittime di incidenti occorsi durante un viaggio nella Comunità e vigilare affinché le vittime di incidenti automobilistici godano di una protezione equivalente in tutti i paesi della Comunità sono due aspetti di estrema importanza per il turismo intracomunitario. In quest'ottica meritano di essere segnalate le iniziative seguenti: - il 13 gennaio 1981, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva che coordina le disposizioni degli Stati membri relative all'assistenza turistica ( 3 ); - il 7 agosto 1980, essa ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'assicurazione della responsabilità civile automobilistica ( 4 ); - l'8 gennaio 1981, inoltre, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di accelerare la liquidazione dei sinistri nel quadro dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica ( 5 ). Tutela dei turisti Anche la tutela degli interessi dei turisti contro eventuali servizi carenti offerti dalle agenzie di viaggio o contro una pubblicità talvolta fallace in materia di condizioni di alloggio e di sicurezza nelle località di soggiorno va rafforzata. - La Commissione intende presentare al Consiglio un progetto di direttiva sulla tutela dei consumatori nel settore dei viaggi a forfait. - Essa studierà gli aspetti non strutturali della sicurezza negli alberghi. - Essa desidera inoltre agevolare la standardizzazione dell'informazione fornita ai clienti nel settore alberghiero. Condizioni di lavoro delle categorie professionali nel settore turistico La Comunità europea ha istituito un mercato comune dei servizi turistici, consentendo il libero stabilimento dei soggetti economici e la libera prestazione dei servizi in qualsiasi Stato membro. Essa può ancora (2) GU n. C 197 del (3) GU n. C 51 del (4) GU n. C 124 del (5) GU n. L 57 del migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro nel settore, con alcune iniziative nei seguenti ambiti. Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi turistici Queste due libertà, garantite dal trattato CEE, sono importanti per un'attività a vocazione internazionale come il turismo. Il principio dell'assimilazione alla popolazione nazionale degli altri cittadini della Comunità è ormai riconosciuta. L'esistenza però di normative nazionali divergenti in materia di condizioni d'accesso a una professione turistica può costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. - Sin dal 1965, la Commissione ha proposto al Consiglio una direttiva riguardante le misure intese ad agevolare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento per le attività indipendenti, tra l'altro di alcuni ausiliari dei trasporti e degli agenti di viaggio. Il Consiglio ha adottato questa direttiva il 19 giugno 1982 (GU n. L e Bollettino CE , punto 2.1.1). Formazione professionale e reciproco riconoscimento dei diplomi La mobilità dei lavoratori nel settore turistico, spesso rilevante per l'esercizio della professione, in molti casi dipende dal riconoscimento delle qualifiche acquisite o dei periodi di studio trascorsi in altri Stati membri. - La Commissione esamina i problemi relativi a questa professione nel quadro più ampio dei suoi lavori sul reciproco riconoscimento dei diplomi. - Sempre che l'iniziativa provenga dagli Stati membri, la Commissione esaminerà favorevolmente i programmi comuni di studi in campo turistico tra istituti superiori degli Stati membri. Contributo del Fondo sociale europeo L'industria turistica, che assorbe molta manodopera, ma registra problemi stagionali, richiede una speciale attenzione alle possibilità di miglioramento delle condizioni di occupazione. - Il Fondo sociale europeo reagirà favorevolmente a qualsiasi iniziativa che consenta di migliorare le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale degli addetti nel settore del turismo. Scaglionamento del periodo di vacanza La concentrazione delle vacanze scolari e industriali su un periodo ristretto dell'anno è in contrasto con gli interessi dello sviluppo regionale, con l'efficienza dell'industria, in particolare di quella turistica, e impone livelli di prezzo elevati in alta stagione oltre a un sovraffollamento sgradevole per gli stessi turisti. La Commissione attribuisce una speciale priorità a questo problema. Essa procederà senza indugio a un'analisi

19 DISCIPLINA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 21 della ripartizione delle vacanze scolastiche e delle ferie nell'industria nei vari Stati membri, nonché ad un esame delle possibili scelte per giungere a uno scaglionamento del periodo turistico. In quest'ambito, essa esaminerà soprattutto le possibilità di incentivare il turismo sociale, culturale e rurale. Problemi fiscali relativi al turismo I tassi di IVA applicati alle prestazioni di servizi effettuate dagli alberghi e dai ristoranti differiscono sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Il ravvicinamento dei tassi di IVA non è però ancora avviato nella Comunità e, soprattutto, non potrebbe esserlo per un singolo settore. Spetta quindi agli Stati membri applicare tassi di IVA adeguati alla situazione della propria industria turistica e alla concorrenza internazionale nel settore. - La Commissione, da parte sua, esaminerà se le disparità tra i prelievi fiscali operati dagli Stati membri nel settore del turismo rischino di provocare deviazioni di traffico. Problemi energetici relativi al turismo I prezzi energetici interessano in misura sensibile il turismo. Essi incidono sui costi dei mezzi di trasporto e su quelli del riscaldamento o del condizionamento degli alberghi e di altri impianti turistici. - In proposito, le misure proposte dalla Commissione nel quadro della politica energetica possono ripercuotersi solo favorevolmente sul turismo ( 1 ). - Nell'esaminare le richieste di aiuto comunitario per progetti pilota in materia di risparmio energetico e di nuove fonti d'energia, la Commissione prende in considerazione anche l'aspetto turistico dei progetti. Trasporti e turismo Data la mobilità caratteristica del settore, i trasporti assumono un rilievo fondamentale per il turismo. L'integrazione economica ha sortito un effetto positivo sulle comunicazioni all'interno della Comunità. Hanno beneficiato di queste misure comunitarie soprattutto i trasporti viaggiatori su strada. Si potrebbe quindi dedicare maggiore attenzione agli altri tipi di trasporto viaggiatori e alle infrastrutture di trasporto di interesse comunitario. - La Commissione intende suscitare una riflessione presso le aziende ferroviarie al fine di rendere i loro servizi viaggiatori più attraenti. - Nel settore dei trasporti aerei, la proposta di direttiva trasmessa dalla Commissione al Consiglio, in data 26 ottobre 1981, che tra l'altro mira ad aumentare la trasparenza e a rendere più elastiche le tariffe per i voli di linea tra paesi membri, interessa in special modo il turismo ( 2 ). - Altrettanto dicasi per la proposta di regolamento trasmessa al Consiglio il 1 dicembre 1980, volta a migliorare i collegamenti regionali con voli di linea ( 3 ). - Più in generale, nel settore delle infrastrutture di trasporto la Commissione ha proposto, nel novembre 1979, di sostenere i progetti di investimento di interesse comunitario, che permettano anche di agevolare i flussi turistici tra gli Stati membri ( 4 ). Sviluppo regionale e turismo La promozione del turismo può contribuire allo sviluppo delle regioni sfavorite che presentino una vocazione turistica. La Comunità può contribuire a questo sviluppo con due tipi di azioni : azioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale e azioni finanziate dal FEAOG, sezione orientamento. Interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale La Comunità ravvisa nel turismo uno dei settori economici in grado di contribuire allo sviluppo delle regioni sfavorite. Il FESR interviene quindi in questo settore sia con la propria sezione "sotto quota", sia con la sezione "fuori quota". Basta che i progetti turistici presentati dagli Stati membri si inquadrino in un programma di sviluppo della regione interessata. - La Commissione prende in considerazione le azioni di rafforzamento dello sviluppo turistico, soprattutto in ambiente rurale, che possono essere finanziate del FESR. Interventi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia Il FEAOG, sezione orientamento, può intervenire a favore dello sviluppo delle attività turistiche complementari alle attività agricole. Esso può inoltre favorire le condizioni di base indispensabili all'espandersi del turismo rurale, in particolare nelle regioni di montagna e nelle altre regioni sfavorite. - La Commissione prende in considerazione i progetti di sviluppo dell'agriturismo, presentati dagli Stati membri per un finanziamento da parte del FEAOG. (1) GU n. C 55 del , pag. 4. (2) GU n. C 78 del e Bollettino CE , punto (3) Bollettino CE , punto (4) Supplemento 8/79 - Bollettino CE. Salvaguardia del patrimonio europeo e turismo L'ambiente naturale e il patrimonio culturale, in particolare quello architettonico, sono le risorse del turismo europeo. Le principali attrazioni turistiche sono i paesaggi diversificati, le località storiche e i monumenti artistici dell'europa. Le azioni avviate per salvaguardare questo patrimonio comune presentano quindi anche un interesse più direttamente economico. Protezione dell'ambiente e turismo Numerose disposizioni comunitarie relative alla lotta

20 22 SEZIONE I contro l'inquinamento marino e atmosferico, nonché contro i rumori, si ripercuotono favorevolmente sulle attività turistiche. Occorre che queste ultime tengano a loro volta conto delle esigenze ecologiche. - Il progetto di programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente ( ) approvato dalla Commissione il 28 ottobre 1981 e trasmesso al Consiglio, ricorda espressamente che occorre tenere in maggior conto la dimensione ambientale, tra l'altro nello sviluppo delle attività turistiche ( 1 ). - Anche la proposta di direttiva riguardante la valutazione dell'impatto ambientale di determinate opere pubbliche e private, approvata dalla Commissione e trasmessa al Consiglio per decisione il 16 giugno 1980, interessa le attività turistiche ( 2 ). Patrimonio architettonico e turismo Una notevole percentuale del turismo internazionale è legata all'interesse per il patrimonio architettonico. Esso costituisce quindi un capitale prezioso che procura redditi non trascurabili a parecchie regioni della Comunità. Esso merita pertanto di essere conservato quale fonte della loro ricchezza. - La Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio sul rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore culturale, una parte della quale è dedicata al contributo della Comunità alla conservazione del patrimonio architettonico. - La Commissione intende proporre un programma di scambi di giovani lavoratori, che verta altresì sull'impiego di loro prestazioni senza compenso al fine di conservare il patrimonio architettonico. 1) GU n. C 305 del e Bollettino CE , punti da a (2) GU n. C 169 del Conclusioni Al termine di questa analisi dei risvolti turistici delle varie attività comunitarie, emergono due direttrici per la Comunità : svolgere un ruolo attivo per lo sviluppo del turismo negli Stati membri e concentrarsi su alcune azioni prioritarie. Svolgere un ruolo attivo per lo sviluppo del turismo Il turismo rientra ovviamente anzitutto nel quadro delle politiche degli Stati membri. L'esperienza degli ultimi vent'anni ha mostrato che i soggetti economici pubblici e privati degli Stati membri hanno saputo adeguarsi alla domanda di un turismo sempre più esigente sul piano quantitativo non meno che qualitativo. È vero che la Comunità ha fornito loro un contesto favorevole e che essa può ulteriormente migliorarlo, varando alcune norme comuni e coordinando meglio le sue attività che interessano il turismo. Essa non deve tuttavia esagerare nel coordinare le politiche nazionali, giacché ognuna è adeguata a specifiche situazioni, molto diverse da uno Stato membro all'altro, né tentare di risolvere problemi che si possono affrontare meglio su scala nazionale o addirittura regionale. Sul piano comunitario, alcune azioni favorevoli al turismo dipendono anche e soprattutto dalle iniziative degli Stati membri. A loro spetta in particolare presentare in progetti in campo turistico per il finanziamento comunitario da parte dei Fondi regionale, sociale e agricolo. Altre azioni rilevanti per il turismo spettano al Consiglio, su proposta della Commissione, e alcune di esse sono in sospeso da molto tempo. Una rapida approvazione delle relative proposte dovrebbe incentivare il turismo intracomunitario e migliorare le condizioni di lavoro per le categorie professionali del settore. Vi sono poi altre azioni che interessano il turismo di competenza della Commissione, la quale deve studiare le possibili scelte e formulare proposte adeguate. Dalla Commissione dipende inoltre, soprattutto, un migliore coordinamento delle azioni e dei mezzi finanziari comunitari volti a incentivare le attività turistiche. Da ultimo, essa dovrà verificare che gli aiuti nazionali in campo turistico, come in qualsiasi altro settore economico, rispettino le norme del trattato relative alla concorrenza; garantire inoltre che le realizzazioni comunitarie, che hanno permesso in larga misura di liberalizzare i movimenti turistici intracomunitari, non vengano messe in pericolo da misure protezionistiche dettate dalla situazione di recessione economica in cui versano tutti gli Stati membri. Concentrarsi su alcune azioni prioritarie La Commissione è disposta a esaminare con gli Stati membri alcuni problemi prioritari che potrebbero essere affrontati meglio mediante un'azione globale nazionale e comunitaria. A suo giudizio, si tratta dello scaglionamento del periodo di vacanza, della salvaguardia del patrimonio architettonico nelle regioni sfavorite e della promozione del turismo sociale, del turismo culturale e di quello rurale. Sono aspetti collegati che, in realtà, possono riassumersi in un'unico problema : come è possibile sfruttare meglio le attrezzature e la manodopera in campo turistico, in particolare nelle regioni rurali, pur rendendo il turismo accessibile agli strati meno privilegiati della popolazione? La Commissione esaminerà con le istanze competenti il problema dello scaglionamento delle vacanze scolastiche e delle ferie nell'industria. Ma essa è convinta dell'insufficienza di una mera soluzione normativa a questo problema. Resteranno ancora da vincere le abitudini che associano le vacanze con uno o

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