Data di nascita Cittadinanza Sesso M F. Via, Piazza ecc. N. Con sede legale nel Comune di. Via, Piazza ecc. N. CAP. Via, Piazza ecc. N.
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1 Spazio per numero e data di ricevimento a protocollo Spazio riservato all Ufficio Protocollo DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE NON AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO (ART. 126 T.U.L.P.S.). AL COMUNE DI ZOPPOLA (PN) Il sottoscritto: Cognome Nome Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Comune Residenza: Comune Via, Piazza ecc. N. In qualità di: (barrare la voce che interessa) Titolare dell'omonima impresa individuale P. IVA Con sede legale nel Comune di N. R.E.A. C.C.I.A.A. di Legale rappresentante della società Delegato della società P. IVA (se diversa da ) Denominazione o ragione sociale: Con sede legale nel Comune di N. R.E.A. C.C.I.A.A. di Tel. Fax Cel. D I C H I A R A ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 241/1990 (1) e con riferimento agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. e agli artt. 242 e 247 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., l inizio dell attività di commercio di cose antiche o usate non aventi valore storico o artistico.
2 Dichiara inoltre: 1. che intende commerciare (specificare dettagliatamente) ; 2. che detta attività viene esercitata in Comune di Zoppola, frazione Via/Piazza N., sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia e con la tenuta delle prescritte scritture contabili; 3. di non rientrate nelle ipotesi di cui all art. 11 del T.U.L.P.S.; (2) 4. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 131 del T.U.L.P.S.; (3) 5. di non aver contravvenuto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.; (4) 6. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i." (antimafia); (5) In caso di società, tutte le persone di cui all'art. 2 del D.P.R. 252/1998, compilano l'allegato A. (6) 7. di essere in possesso del prescritto registro debitamente vidimato, così come prescritto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.; (7) oppure (barrare la voce che interessa) di non essere in possesso del prescritto registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. e di richiedere, pertanto, la vidimazione dello stesso allegato alla presente; (7) 8. di avere la disponibilità del locale/area succitato/a con superficie di vendita di mq. a titolo di (specificare) ; 9. che i locali hanno la seguente destinazione d'uso: ; 10. che l'attività della ditta è limitata al commercio dei prodotti di cui al precedente punto 1; oppure (barrare la voce che interessa) che l'attività della ditta non è limitata al commercio dei prodotti di cui al precedente punto 1; 11. di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa n. del per la vendita di prodotti non alimentari/per il commercio su aree pubbliche di prodotti del settore non alimentare, rilasciata dal Comune di ; oppure (barrare la voce che interessa) di aver presentato denuncia di inizio attività per l'apertura di un esercizio commerciale al Comune di Zoppola in data ; 12. di essere a conoscenza dell'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia;
3 13. di essere a conoscenza che l'attività potrà essere iniziata decorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla presentazione della presente dichiarazione al Comune di Zoppola; (1) 14. di essere a conoscenza che, contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato dovrà darne apposita comunicazione al Comune di Zoppola, utilizzando l'allegato B alla presente. (1) Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990. (8) > Allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). Data Firma del titolare o legale rappresentante (*) (firma leggibile) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. (*) N.B.: L'autenticazione della firma non è necessaria: SPAZIO RISERVATO AL COMUNE - Se la firma viene apposta in presenza:! del Responsabile dell'ufficio Commercio! dell'operatore dello stesso ufficio addetto all'istruttoria Zoppola, Firma del dipendente Oppure: - se l'istanza/denuncia sottoscritta dal richiedente/dichiarante viene presentata (a mezzo posta, fax o a mani) con allegata la copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445). Allegati: (barrare la/le voce/i che interessa/no) Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale (carta d'identità oppure altro documento); n. 1 marca da bollo da 14,62 (nel caso si richieda la vidimazione del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.); Allegato A (eventuale, si veda la nota 6). Altro (specificare)
4 ALLEGATO A DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998 Cognome Nome Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Comune Residenza: Comune DICHIARA - che non sussistono nei proprio confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575" (antimafia); Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990. (8) > Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). Data Firma (firma leggibile) Cognome Nome Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Comune Residenza: Comune DICHIARA - che non sussistono nei proprio confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575" (antimafia); Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato così come previsto dall'art. 21 della L. 241/1990. (8) > Allegata fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). Data Firma (firma leggibile) Nota: Qualora lo spazio della presente pagina non risulti sufficiente per tutte le persone indicate nell'art. 2 del D.P.R. 252/1998, possono essere utilizzate fotocopie della medesima.
5 ALLEGATO B COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE NON AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO (ART. 19, COMMA 2 L. 241/1990). AL COMUNE DI ZOPPOLA (PN) Il sottoscritto: Cognome Nome Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Comune Residenza: Comune Via, Piazza ecc. N. In qualità di: (barrare la voce che interessa) Titolare dell'omonima impresa individuale P. IVA Con sede legale nel Comune di N. R.E.A. C.C.I.A.A. di Legale rappresentante della società Delegato della società P. IVA (se diversa da ) Denominazione o ragione sociale: con sede nel Comune di N. R.E.A. C.C.I.A.A. di Tel. Fax Cel. Comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 della L. 241/1990, che in data odierna darà inizio all'attività di commercio di cose antiche o usate non aventi valore storico o artistico, di cui alla dichiarazione di inizio attività presentata al Comune di Zoppola in data. > Allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). Data Firma del titolare o legale rappresentante (*) (firma leggibile) Nota: La presente comunicazione deve essere inviata (possibilmente a mezzo fax al n. 0434/574025) contestualmente all'inizio dell'attività e comunque decorsi non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Comune di Zoppola. (*) N.B.: L'autenticazione della firma non è necessaria: SPAZIO RISERVATO AL COMUNE - se la firma viene apposta in presenza:! del Responsabile dell'area Amministrativa - Culturale! dell'operatore dello stesso ufficio addetto all'istruttoria Zoppola, Firma del dipendente Oppure: - se l'istanza/denuncia sottoscritta dal richiedente/dichiarante viene presentata (a mezzo posta, fax o a mani) con allegata la copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
6 Per consentire la consultazione immediata delle norme, si riporta di seguito, a titolo puramente informativo, il testo letterale degli articoli inerenti l oggetto della presente dichiarazione di inizio attività. (1) Estratto dell'art. 19 (Dichiarazione di inizio attività) della L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi [ ] è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. [ ]" (2) Si riporta il testo dell'art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.): "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione." (3) Si riporta il testo dell'art. 131 del T.U.L.P.S.: "Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. " (4) Si riporta il testo dell'art. 12 del T.U.L.P.S.: "Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione." (5) Si riporta il testo dell'art. 10 della L. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia): "1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. (continua)
7 (continua) 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale." (6) Si riporta il testo dell'art. 2 (Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia) del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia): "1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica. 2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione. 3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: a) alle società; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato." (7) Si riporta il testo dell'art. 128 del T.U.L.P.S.: "I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica." (8) Si riporta il testo dell'art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del Codice Penale: "1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi." Si riporta il testo dell'art. 21 (Disposizioni sanzionatorie) della L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): "1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20."
8 Normativa: Si riporta il testo dell'art. 126 del T.U.L.P.S.: "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza." Si riporta il testo dell'art. 242 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: "La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. In caso di trasferimento o di trapasso del l'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati." Si riporta il testo dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: "Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 18 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo." Si riporta il testo dell art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; b) ovvero quando l autore è identificato dal sistema informatico con l uso della carta d identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si riporta il testo dell art. 75 (Decadenza dai benefici) del D.P.R. 445/2000: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si riporta il testo dell art. 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Si riporta il testo dell art. 63 (Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): 1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A del presente decreto legislativo. 2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. 3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. 4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
9 Si riporta il testo dell art. 74 (Esportazione di beni culturali dal territorio dell'unione europea) del D.Lgs. 42/2004: 1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione. I beni aventi valore storico o artistico sono quelli elencati nell'allegato A (previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 42/2004: "A. Categorie di beni: 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale. 4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali. 7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria Fotografie, film e relativi negativi. 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione. 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali. 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni. I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B. B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore: 1. Reperti archeologici; 2. Smembramento di monumenti; 9. Incunaboli e manoscritti; 12. Archivi. 2) ,50: 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) ,00: 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) ,00: 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti 5) ,00: 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione."
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