COMUNE DI ALBAVILLA. Provincia di Lecco RELAZIONE TECNICA AL PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2017

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1 COMUNE DI ALBAVILLA Provincia di Lecco RELAZIONE TECNICA AL PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2017 (Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato con D.Lgs. n. 100/2017, e dell art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014) PREMESSA NORMATIVA L art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) ha previsto che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, é comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15" (comma 1). Il comma successivo precisa che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (e pertanto anche i Comuni) provvedono alla ricognizione delle proprie partecipate mediante aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo. Le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, sono la "razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione regionale della Corte dei conti competente ed alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze di cui all'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. L'alienazione delle partecipate non rispondenti ai citati criteri deve avvenire entro un anno (art. 24, comma 4). "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti" l'amministrazione partecipante è precluso l'esercizio dei "diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima é liquidata in - 1 -

2 denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5). Alla luce di quanto fin qui indicato si rende necessario: A) verificare tutte la partecipazioni societarie che fanno capo al Comune di Albavilla; B) verificare che le dette partecipazioni: 1) siano riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016; 2) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016; 3) non ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2; A) RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ESISTENTI Preliminarmente si rende necessaria una ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Albavilla alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (23 settembre 2016) al fine di poter effettuare le valutazioni richieste dalle disposizioni legislative sopra richiamate. Attualmente il Comune detiene quote o azioni delle seguenti società: RAGIONE SOCIALE QUOTA POSSEDUTA CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A. (C.P.T.) 1,00 % SPT HOLDING S.P.A. Società di cui CPT S.p.A. possiede il 28,56% delle azioni Società di cui SPT Holding S.p.A. possiede il 51% delle quote ASF AUTOLINEE S.r.l. SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. 18,26 % ASME SERVIZI S.P.A. 0,10 % CONSORZIO ENERGIA VENETO 0,112% COMO ACQUA S.r.l. 1,70 % AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. (ASIL) 6,00 % VALBE SERVIZI S.P.A. 2,00 % LARIO RETI HOLDING S.P.A. 0,27 % ACEL SERVICE S.r.l. LARIO RETI GAS S.r.l. IDROSERVICE S.r.l. Società di cui Lario Reti Holding S.p.A. possiede il 92,46% delle quote. Società controllata al 100% da Lario Reti Holding S.p.A. Società controllata al 100% da Lario Reti Holding S.p.A. Società di cui Lario Reti Holding S.p.A. possiede il 49% delle quote. AEVV ENERGIE S.r.l. CONSORZIO FORESTALE DEL TRIANGOLO LARIANO 16,67% Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. (C.P.T.) Il Consorzio gestiva il servizio di trasporto pubblico locale sui 115 Comuni Soci. Oggi, attraverso la propria partecipazione azionaria in SPT HOLDING S.p.a., controlla la sociètà ASF Autolinee S.r.l. attuale affidataria del servizio di autotrasporto di linea nelle province di Como e Lecco. SPT HOLDING S.p.a. È una società di cui CPT S.p.A. possiede il 28,56% delle azioni. ASF AUTOLINEE S.r.l. È una società di cui SPT Holding S.p.A. possiede il 51,00 % delle quote. Le restanti quote sono di proprietà di Omnibus Partecipazioni S.r.l. e Ferrovie Nord S.p.A. La società gestisce dal 1/07/2005, prima in forza di affidamento conseguente a gara, successivamente in seguito a proroga in vista dell'attivazione dell'agenzia di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di COMO, LECCO e VARESE, del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nella città di Como e nel territorio della Provincia di Como. Dalla relazione sulla gestione - Anno emerge che "pur sussistendo i requisiti ai sensi del Codice Civile per cui SPT Holding S.p.A. (già Società Pubblica Trasporti S.p.A.) è tenuta al - 2 -

3 consolidamento del Bilancio di ASF Autolinee S.r.l. e la controlla ai sensi dell'art del Codice Civile, la medesima non esercita l'attività di direzione e coordinamento". SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l. La società gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per conto dei Comuni soci. Nasce nel 2014 dalla scissione di SERVICE 24 S.P.A. e pertanto non sono disponibili risultati di amministrazione degli anni precedenti. Costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Albavilla gestisce la funzione fondamentale di cui all art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010 (organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi). ASME Servizi S.p.A. La società non svolge alcun servizio per il Comune di Albavilla e non risultano motivi per i quali questo ente debba conservare la partecipazione in essere. CEV - Consorzio Energia Veneto Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2015 il Comune di Albavilla ha di aderire al Consorzio Energia Veneto con sede a Verona in Corso Milano n. 55 principalmente per poter fruire dei vantaggi derivanti dall'approvvigionamento di energia elettrica e gas a tariffe inferiori a quelle risultanti dalle gare svolte da Consip S.p.A. ed inoltre per fruire dei servizi offerti dal CEV in tema di razionalizzazione e riduzione delle spesa energetica e di efficientamento energetico. L'Adesione al CEV ha consentito di conseguire significativi risparmi energetici ma, a legislazione vigente, pare non in grado di garantire per il futuro uguali livelli di risparmio. Ciò soprattutto alla luce dell'avvenuta cancellazione di CEV dall elenco dei soggetti aggregatori da parte dell'anac (delibera n. 124 del 10 febbraio 2016) e dell'intervenuta modifica dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 che impone, per gli anni 2017/2019, di effettuare nuovi approvvigionamenti di energia elettrica e gas esclusivamente "attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento". Per tale motivo il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 28 del 26/07/2017 ha deliberato il recesso dal CEV. COMO ACQUA S.r.l. La società Como Acqua S.r.l. è stata creata al fine di concludere la lunga e difficile gestazione della transizione dalle attuali gestione alla gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato da parte dell E.G.A. La società attualmente non è operativa e non gestisce alcun servizio ma rappresenta il contenitore nel quale dovrebbero confluire le altre società che opera all interno dell ambito territoriale ottimale ovvero ad essa dovrebbe essere trasferita la gestione del servizio e i beni economici e strumentali necessari. AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.p.A. (ASIL) La società ha ad oggetto la conduzione e gestione degli impianti e delle reti e l erogazione dei servizi relativi al ciclo integrato delle acque. Sono compresi nell oggetto sociale la costruzione degli impianti e dei collettori; la gestione tecnica del servizio di depurazione e collettamento; la gestione amministrativa del servizio di depurazione. Successivamente alla liquidazione di ASME S.p.A. e per il periodo necessario a consentire all'e.g.a. di farsi carico della gestione del Servizio idrico integrato, gestisce per conto del Comune di Albavilla la rete acquedottistica e il servizio di depurazione delle acque reflue (acque nere)

4 VALBE SERVIZI S.p.A. La società gestisce l'erogazione del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane del territorio dei Comuni azionisti. Attualmente gestisce la depurazione delle acque reflue urbane della parte ovest del territorio comunale. LARIO RETI HOLDING S.p.A. È una società capogruppo che, direttamente o tramite le proprie controllate, gestisce una serie molto ampia di servizi. Per conto del Comune di Albavilla si limita a sopperire alle carenze idriche che si possono verificare per le caratteristiche geo-morfologiche del territorio e per le caratteristiche proprie delle fonti che alimentano l acquedotto comunale. La partecipazione del Comune di Albavilla nasce dall'incorporazione da parte di L.R.H. della società che gestiva le fonti attive sul territorio comunale di Alserio e che alimentavano l'acquedotto comunale in caso di carenze da parte delle fonti presenti nel territorio. LARIO RETI GAS S.r.l. È una società controllata al 100% da Lario Reti Holding S.p.A. Gestisce le reti per la distribuzione del gas naturale. ACEL SERVICE S.r.l. È una società controllata al 92,46% da Lario Reti Holding S.p.A. Esercita la produzione di energia da fonti rinnovabili e l attività di vendita del gas e dell energia elettrica ai clienti finali. COMMERCIALE GAS & LUCE S.r.l. È una società partecipata al 25% da Acel Service s.r.l. Svolge l attività di vendita del gas e dell energia elettrica ai clienti finali. ENERGY TRADE S.P.A. È una società partecipata al 21,29% da Acel Service s.r.l. Si occupa di importazione, acquisto e vendita di gas e di energia elettrica per conto dei suoi soci, tra i quali Acel Service S.r.l. AEVV ENERGIE S.r.l. È una società controllata al 49% da Lario Reti Holding S.p.A. nata dalla cessione di ramo d azienda denominato vendita di energia elettrica clienti mercato libero e mercato di maggior tutela" dalla società Sondrio Gas s.r.l., appartenente al gruppo A.E.V.V S.p.A. che gestisce le reti per la distribuzione del gas naturale. Attualmente offre al mercato energie elettrica, gas naturale e servizio calore. CONSORZIO FORESTALE DEL TRIANGOLO LARIANO È un consorzio costituito nel dicembre del 2015 per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'area montana del triangolo lariano

5 B) PRESUPPOSTI PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI La ricognizione delle partecipazioni mira a verificare i presupposti indicati all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa". Tutte le società partecipate dal Comune di Albavilla rientrano nelle tipologie ammesse dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, col presente documento si deve procedere alla verifica delle seguenti condizioni: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". Pertanto per ogni società, la prima verifica che dovrà essere svolta, attiene alla stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali delle partecipazioni del Comune di Albavilla. L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 prescrive che le partecipazioni societarie possano essere conservate "esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016". A tal proposito si può sin da subito affermare che nessuna partecipazione comunale ha ad oggetto le attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), c) ed e); pertanto il rispetto della disposizione in parola richiede che le attività degli enti societari rientrino in quelle di cui alla lettera a) e d). 2) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Il primo dei commi citati prescrive un pregnante onere motivazionale nelle delibere con cui viene decisa "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale". Il medesimo onere motivazionale deve essere ora adempiuto nella verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5. Nel silenzio della norma si ritiene che la permanenza dei requisiti debba essere verificata con riferimento al momento dell'adozione del presente piano. Il primo comma dell'art. 5 richiede che sia motivata la "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"

6 Inoltre il secondo comma del citato art. 5 richiede che si dia conto della "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese". 3) ASSENZA delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto la "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche". Il secondo comma elenca le condizioni, in presenza delle quali, l'amministrazione deve redigere un "piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" delle proprie partecipazioni. Esse sono: "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a" "cinquecentomila euro" (art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016); e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"

7 C) VERIFICA DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI L art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, stabilisce che: Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 175/2016 definisce la partecipazione indiretta come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Ciò significa che la partecipazione indiretta è quella detenuta da un ente pubblico tramite una società da esso controllata. La nozione di controllo applicabile ratione materiae è quella di cui all art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016. A tal fine si deve ritenere il controllo come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. L art c.c. contiene la nozione civilistica di controllo che sussiste quando un soggetto ha la maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria della società oppure dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea (controllo di fatto). La ricognizione straordinaria è diretta ad individuare quali sono le partecipazioni sociali dell ente pubblico che devono essere alienate, cioè cedute, perché non rientrano tra quelle ammissibili previste dall art. 4 D.Lgs. n. 175/2016. In caso di mancata cessione, la partecipazione sociale viene liquidata dalla società con i criteri previsti in caso di recesso del socio (art ter, comma 2, c.c.), seguendo il procedimento di liquidazione stabilito dall art quater c.c. L obbligo di alienazione si applica anche alle partecipazioni indirette, anche se in questo caso l Ente pubblico non ha diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di mancata cessione, perché l Ente non partecipa direttamente al capitale sociale. In ogni caso, l Ente pubblico deve avere un potere di controllo sulla società partecipata in via diretta, per far eseguire la sua decisione di vendere la quota posseduta da quest ultima nella società di secondo livello. Altrimenti, l Ente non avrebbe gli strumenti per costringere gli amministratori della società da esso partecipata a vendere le quote detenute in un altra società. Nel caso della società partecipate indirettamente dal Comune di Albavilla, esse sono a loro volta partecipate (direttamente o indirettamente) da società in relazione alle quali il Comune di Albavilla non possiede un potere di controllo né di diritto, né di fatto. Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. non è soggetta a controllo analogo congiunto dei comuni soci, mentre Lario Reti Holding Spa è soggetta al controllo analogo congiunto dei comuni soci solo ai fini dell affidamento diretto in house del servizio idrico integrato nell ATO di Lecco (art. 10 ter, comma 2, statuto). Peraltro, essendo il Comitato di indirizzo composto soltanto da membri designati dell Ente pubblico azionista che ha affidato il servizio idrico (Provincia di Lecco, tramite l Ufficio d ambito) e dai comuni azionisti facenti parte dell ATO di Lecco (art. 10 ter, comma 3, statuto), il Comune di Albavilla non ha alcun potere di controllo, nemmeno congiuntamente agli altri comuni soci, sulle partecipazioni societarie. Le partecipazioni possedute da Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. e da Lario Reti Holding Spa in altre società non costituiscono partecipazioni indirette del Comune in base all art. 2, lett. g) D.Lgs. n. 175/2016 e quindi nei loro confronti non sono oggetto della ricognizione straordinaria prevista - 7 -

8 dall art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò nonostante, pur non provvedendo ad una analisi dettagliata al pari di quella prevista per le partecipate dirette ed indirette, si provvederà a dare conto di tali partecipazioni anche al fine di meglio valutare la necessità e convenienza della partecipazione diretta da cui discendono. Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. (C.P.T.) Società controllate: NESSUNA. Società partecipate: - SPT HOLDING S.p.A.; - ASF AUTOLINEE S.r.l. (tramite SPT Holding S.p.A.). Parametri di valutazione: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. La società è proprietaria della funicolare di Brunate la cui gestione è affidata ad un diverso soggetto privato. Appare dubbia la riconducibilità della società nell ambito della categoria di cui all art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 (la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane). 2) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Per valutare la presenza dei requisiti suindicati è necessario evidenziare quale sia l'interesse del Comune di Albavilla nel settore del trasporto pubblico locale. Il Comune di Albavilla si trova in Provincia di Como, non è attraversato né da strade ferrate né da corsi d'acqua navigabili. Il servizio di trasporto mediante autobus è l'unico sistema di trasporto pubblico locale attivo sul territorio comunale e consente di collegare l'abitato ai capoluoghi di provincia di Como e Lecco. La partecipazione alla società Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. ha rappresentato in passato la modalità principale mediante la quale l'amministrazione Comunale ha potuto incidere sulle scelte territoriali in materia di trasporto pubblico. L'attuale partecipazione appare garantire un'adeguata convenienza economica e sostenibilità finanziaria in quanto per la tipologia di servizio in parola una gestione diretta sarebbe impossibile mentre l'eventuale convenienza dell'affidamento del servizio ad un operatore economico richiede valutazioni e scelte che dovranno essere compiuto dall'agenzia di bacino. La partecipazione comunale appare rispettosa dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità in quanto consente la conservazione di un servizio necessario senza alcuna spesa a carico del Bilancio. L'assenza di finanziamenti da parte dell'amministrazione rende la partecipazione compatibile anche con "le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese". 3) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. In relazione alla partecipazione in parola deve verificarsi la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) "partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4": La partecipazione, come indicato sopra, deve essere ricondotta nell ambito della categoria di cui all art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016. b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti": il numero dei dipendenti risulta essere pari a 0 unità; il numero di amministratori risulta essere pari a 3 unità; Ricorre pertanto la condizione suindicata. c) "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali": No - 8 -

9 d) "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a" "cinquecentomila euro" (art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016): Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. fatturato (valore della produzione) 2013: euro ,00.=; fatturato (valore della produzione) 2014: euro ,00.=; fatturato (valore della produzione) 2015: euro ,00.=; Ricorre pertanto la condizione suindicata. e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti": La società attualmente non gestisce un servizio di interesse generale. Si riportano i risultanti dei cinque esercizi precedenti: Risultato 2011: euro ,00.=; Risultato 2012: euro ,00.=; Risultato 2013: euro 7.506,00.=; Risultato 2014: euro 3.506,00.=; Risultato 2015: euro ,00.=; f) "necessità di contenimento dei costi di funzionamento": Non si ha evidenza della possibilità di contenere in costi mediante procedure di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. g) "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4": No ESITO DELL'ESAME DELLA PARTECIPAZIONE (1) L'attività della società è probabilmente riconducibile alla lettera a) dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ma (2) non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e (3) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. b), d) che impongono l alienazione o la razionalizzazione della partecipazione. AZIONI PROGRAMMATE L assemblea dei soci in data 15/12/2016 ha approvato l'indirizzo di giungere alla fusione CPT S.p.A. e la società da questa partecipata SPT HOLDING SPA. Da quanto comunicato da CPT S.p.A. si prevede la redazione del progetto entro il 30/06/2018. Gli obiettivi che si prevede di raggiungere con l'operazione di cui sopra sono: - realizzare una società operante a livello provinciale nel settore trasporti pubblici con un numero adeguato di dipendenti; - dar vita ad una società che realizzi una gestione unitaria ed efficiente del patrimonio immobiliare (la funicolare di Brunate, i depositi per la rimessa dei pullman e l autosilo di via Castelnuovo a Como). Secondo quanto comunicato da CPT le società CPT S.p.A. ed SPT Holding S.p.A., qualora fossero avessero già realizzato la fusione prospettata, avrebbero generato negli ultimi due esercizi un utile netto pari ad euro (2015) ed euro (2016). La società realizzata in esito alla fusione deterrà direttamente la partecipazione oggi in SPT Holding S.p.A., pari al 50,95% di ASF Autolinee S.r.l., società che oggi si occupa del trasporto pubblico su gomma in provincia di Como, mediante la quale i soci potranno agire in modo più incisivo a garanzia della qualità e dell'efficienza del servizio. Il Comune di Albavilla ritiene condivisibile il progetto di fusione deliberato dall'assemblea dei soci. Eventuali ulteriori azioni di razionalizzazione potranno essere prese in considerazione nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune da realizzarsi annualmente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, a decorrere dall'esercizio

10 SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. Società controllate: NESSUNA. Società partecipate: NESSUNA Parametri di valutazione: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. L'art. 15 della Legge Regionale n. 26/2003 prescrive che "i comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero". La società è stata costituita il 25/03/2014 per scissione dalla società Service 24 S.p.A. al fine di affidare ad essa, la gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani dei comuni Soci. Per conto del Comune di Albavilla provvede anche alla riscossione della relativa tariffa. Essa Costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Albavilla gestisce la funzione fondamentale di cui all art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010 (organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi). L'oggetto sociale rientra tra quelli consentiti dalla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/ ) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. La partecipazione del Comune di Albavilla, appare necessaria per la corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani non essendo possibile garantire un uguale livello di servizio mediante gestione in economia né un corrispondente livello di controllo pubblico sul servizio mediante affidamento a terzi del servizio. La finalità che il Comune intende perseguire mediante la partecipazione di cui trattasi è la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in modo adeguata, efficiente, economico e conservando un pieno controllo pubblico su attività ad elevato rischio di infiltrazione malavitosa. Per la conservazione della partecipazione si rende necessario verificarne la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria: l'affidamento del servizio alla società in house garantisce buoni standard del servizio a costi in linea con quelli di altri enti con caratteristiche analoghe. Solo in alcune realtà in cui il servizio è gestito da una platea più ampia di enti il servizio ha costi inferiori. La necessaria copertura integrale dei costi mediante la tariffa, determinata sulla base del piano finanziario, garantisce la sostenibilità finanziaria. La gestione appare conveniente rispetto ad una eventuale gestione diretta in quanto il servizio di cui trattasi ha carattere industriale e richiede competenze, capitali, attrezzature tali da non consentire una utile gestione in economia. L'eventuale affidamento all'esterno non consentirebbe risultati ugualmente adeguati in quanto verrebbe meno il controllo diretto pubblico del servizio con la conseguente necessità di nominare un soggetto dotato di adeguate competenze oltre che del tempo necessario per seguire ogni aspetto dell'affidamento, cui attribuire la funzione di direttore dell'esecuzione. L'acquisizione di tale risorsa non è compatibile con i vincoli imposti alle amministrazioni comunali in materia di collaboratori esterni e di personale. La società in parola eroga il proprio servizio in modo: a) efficiente: in quanto impiega una quantità di risorse adeguate in relazione alla qualità ed alla tipologia di servizio offerto; b) efficacie: il risultato della gestione è un paese adeguatamente pulito e con una gestione ottimale del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; inoltre è stato possibile procedere all'ampliamento della raccolta differenziata (con la raccolta vetro porta a porta) ed all'implementazione della tariffa puntuale (introdotta già da qualche anno); c) economico: la tariffa appare in linea con quella applicata in altri comuni e viene garantito un servizio adeguato

11 Inoltre gli interventi finanziari conseguenti all'affidamento sono compatibili con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese in quanto limitati al corrispettivo del servizio affidato secondo il modello comunitario dell'in house providing. 3) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. In relazione alla partecipazione in parola deve verificarsi la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) "partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4" : Verifica già effettuata al precedente punto 1 con esito negativo; b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti": il numero dei dipendenti risulta essere pari a 30 unità; il numero di amministratori risulta essere pari a 3 unità; Pertanto non ricorre la condizione suindicata. c) "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali": L'Amministrazione comunale di Albavilla non partecipa ad altre società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolta da Service 24 Ambiente S.r.l., né tali attività sono svolte da enti pubblici strumentali. d) "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a" "cinquecentomila euro" (art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016): fatturato (valore della produzione) 2013: euro //; fatturato (valore della produzione) 2014: euro ,00.=; fatturato (valore della produzione) 2015: euro ,00.=; Non ricorre la condizione suindicata. e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti": La società ha ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed è pertanto costituita per la gestione di un servizio di interesse generale. Ciò nonostante si riportano i risultanti dei due esercizi precedenti (essendo stata costituita nel corso dell'esercizio 2014): Risultato 2014: euro 2,00.=; Risultato 2015: euro 0,00.=; Non ricorre la condizione suindicata. f) "necessità di contenimento dei costi di funzionamento": col piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2015 è stato previsto l'allargamento della compagine sociale al Comune di Erba. Tale allargamento è avvenuto nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2017 è stato effettuata una capitalizzazione della società con quote interamente sottoscritte dal Comune di Erba. Ciò dovrebbe portare economia di scala nella gestione del servizio ed in particolare nella gestione della parte amministrativa della società. Dai dati disponibili non risultano possibili interventi di contenimento dei costi mediante le procedure di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. g) "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4": non ci sono altre società partecipate dal Comune di Albavilla che svolgono la medesima attività. ESITO DELL'ESAME DELLA PARTECIPAZIONE (1) L'attività della società è riconducibile alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, (2) soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e (3) non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2. AZIONI PROGRAMMATE Non è prevista alcuna procedura tra quelle previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/

12 ASME SERVIZI S.P.A. Società controllate: NESSUNA. Società partecipate: NESSUNA Parametri di valutazione: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. La società non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Albavilla. 2) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. La conservazione della società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/ ) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. In relazione alla partecipazione in parola deve verificarsi la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) "partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4" : Verifica già effettuata al precedente punto 1; b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti": il numero dei dipendenti risulta essere pari a 4 unità; il numero di amministratori risulta essere pari a 1 unità; Ricorre pertanto la condizione suindicata. c) "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali": L'Amministrazione comunale di Albavilla non partecipa ad altre società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolta da Service 24 Ambiente S.r.l., né tali attività sono svolte da enti pubblici strumentali. d) "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a" "cinquecentomila euro" (art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016): fatturato (valore della produzione) 2013: euro ,00.=; fatturato (valore della produzione) 2014: euro ,00.=; fatturato (valore della produzione) 2015: euro ,00.=; Non ricorre la condizione suindicata. e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti": Risultato 2012: euro ,00.=; Risultato 2013: euro 5.485,00.=; Risultato 2014: euro 5.418,00.=; Risultato 2015: euro 6.608,00.=; Non ricorre la condizione suindicata. f) "necessità di contenimento dei costi di funzionamento": Sono conseguibili riduzioni di costi mediante una o più azioni previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016; g) "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4": non ci sono altre società partecipate dal Comune di Albavilla che svolgono la medesima attività. ESITO DELL'ESAME DELLA PARTECIPAZIONE (1) L'attività della società non rientra tra quelle consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, (2) non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e (3) ricorrono le condizioni di cui

13 all'articolo 20, comma 2, lett. b) che impongono l alienazione o la razionalizzazione della partecipazione. AZIONI PROGRAMMATE Si prevede la dismissione della partecipazione entro i termini di cui all'articolo 24, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 (un anno). CONSORZIO ENERGIA VENETO 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. L attività della società potrebbe essere ricondotta all art. 4, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 175/2016 (servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016); 2) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. La conservazione della società non è necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/ ) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. Non corre nessuna delle condizioni di cui all art. 20, comma 2. ESITO DELL'ESAME DELLA PARTECIPAZIONE (1) L'attività della società è riconducibile alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, (2) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e (3) non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2. AZIONI PROGRAMMATE Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 28 del 26/07/2017 ha deliberato il recesso dal CEV con effetto dal 31/12/2017. SOCIETÀ OPERANTI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO La trattazione delle società operanti nella gestione del S.I.I. può essere fatta in modo unitario in relazione all'analisi dei seguenti parametri di valutazione: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. In provincia di Como sono attive diverse società che si occupano della gestione del S.I.I. Da anni è in atto un difficile percorso che vede i Comuni soci e l'a.t.o. impegnati nella creazione di un'unica società pubblica in cui far confluire tutte le attività relative al servizio idrico. Fino a quando tali attività non siano state unificate in capo alla società Como Acqua S.r.l. si deve ritenere che tutte le rimanenti società siano attive nella gestione del S.I.I. L'oggetto sociale delle società di cui trattasi rientra tra quelli consentiti dalla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/ ) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Si ritiene necessario effettuare questa valutazione per ogni singola società partecipata. 3) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. In relazione alla partecipazione in parola deve verificarsi la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) "partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4" : No

14 b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti": Si ritiene necessario effettuare questa valutazione per ogni singola società partecipata. c) "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali": Il Comune di Albavilla partecipa a diverse società che svolgono attività analoghe o similari nell'ambito della gestione del S.I.I. Per esse i Comuni della Provincia stanno da anni lavorando per giungere al loro accorpamento all interno della società Como Acqua S.r.l. costituita appositamente. d) "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a" "cinquecentomila euro" (art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016). Si ritiene necessario effettuare questa valutazione per ogni singola società partecipata. e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti": Le società di cui trattasi sono costituite per la gestione di un servizio d interesse generale pertanto non ricorre la condizione prevista dalla presente lettera. Ciò nonostante, per una più adeguata rappresentazione della situazione delle società partecipate dal Comune di Albavilla, si procederà alla valutazione per ogni singola società partecipata. f) "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" e g) "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4": Per tutte la società operanti nella gestione del S.I.I. si rende necessario un contenimento dei costi di funzionamento mediante accorpamento delle stesse con le modalità che andranno in seguito specificate. COMO ACQUA S.r.l. Società controllate: NESSUNA. Società partecipate: NESSUNA Parametri di valutazione: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. Cfr. quanto indicato in merito a tutte le società operanti nella gestione del servizio idrico 2) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Como Acqua S.r.l. è la società costituita il 28/04/2014 al fine di conferire la gestione del S.I.I. per conto dell'a.t.o. della provincia di Como, accorpando in essa tutte le società partecipate dai comuni comaschi nell'ambito della gestione del servizio idrico. La partecipazione societaria è pertanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali e costituisce il fulcro dell'azione sovracomunale per la razionalizzazione delle società attive nel settore. Le ragioni e le motivazioni della necessità di tale partecipazione devono essere individuate nell'esigenza di disporre di una struttura adeguata alla gestione del S.I.I. Inoltre si ritiene importante, in un servizio fondamentale quale è la gestione dell'acqua, garantire un controllo pubblico che sia al contempo compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di stato. La scelta appare l'unica in grado di garantire "convenienza economica" e la "sostenibilità finanziaria" in quanto consente la razionalizzazione di tutte le partecipazioni nel settore dell'acqua pubblica unificando tale attività in capo ad un unico soggetto. La scelta è compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità in quanto, con la concentrazione delle attività in capo ad un unico soggetto consentirà di: - conseguire l'obiettivo di disporre di un soggetto in grado effettuare investimenti, anche di lungo periodo, con conseguente capacità di ridurre gli sprechi legati alla gestione di reti ed impianti obsoleti;

15 - ridurre i costi amministrativi e fiscali; - conseguire economie di scala; - garantire una servizio migliore. L'affidamento del S.I.I. da parte dell'a.t.o. di Como a Como Acqua S.r.l. è rispettoso di tutti i requisiti comunitari in materia di in house providing e pertanto conforme alle norme dei trattati europei ed, in particolare, alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 3) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. In relazione alla partecipazione in parola deve verificarsi la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) Cfr. quanto indicato in merito a tutte le società operanti nella gestione del servizio idrico b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti": il numero dei dipendenti risulta essere pari a 0 unità; il numero degli amministratori risulta essere pari a 3 unità; Ricorre pertanto la condizione suindicata. c) Cfr. quanto indicato in merito a tutte le società operanti nella gestione del servizio idrico d) "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a" "cinquecentomila euro" (art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016): fatturato 2013 (valore della produzione): //; fatturato 2014 (valore della produzione): //; fatturato 2015 (valore della produzione): euro ,00.=; Ricorre pertanto la condizione suindicata. e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti": La società ha ad oggetto la gestione del S.I.I. ed è pertanto costituita per la gestione di un servizio di interesse generale. Ciò nonostante si evidenziano i risultanti dei due esercizi precedenti (essendo stata costituita nel corso dell'esercizio 2014): Risultato 2014: euro - 727,00.=; Risultato 2015: euro 6.883,00.=; Non ricorre la condizione suindicata. f) e g) Cfr. quanto indicato in merito a tutte le società operanti nella gestione del servizio idrico ESITO DELL'ESAME DELLA PARTECIPAZIONE: 1) L'attività della società è riconducibile alla lettera a) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (2) risultano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016 ma (3) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), f) e g) del D.lgs. n. 175/2016. AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A. (ASIL) Società controllate: NESSUNA. Società partecipate: NESSUNA Parametri di valutazione: 1) Riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016. Cfr. quanto indicato in merito a tutte le società operanti nella gestione del servizio idrico 2) Soddisfazione dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/

16 La partecipazione alla società di cui trattasi appare necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016: in particolare, fino al completamento del processo di accorpamento delle diverse società che gestiscono il S.I.I., la conservazione della società è funzionale all'erogazione del servizio stesso. In particolare il Comune di Albavilla ha affidato la gestione della rete idrica comunale ad ASIL S.p.A. in forza della propria deliberazione n. 4 del 30/03/2016, "nelle more dell'attivazione della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'ato di Como". In precedenza il medesimo servizio era affidato alla società partecipata ASME S.p.A., le cui quote sono state cedute al Comune di Erba per la successiva messa in liquidazione della società. Inoltre ASIL S.p.A. è proprietaria dell'impianto di depurazione presso cui sono convogliate tutte le acque reflue urbane della parte est del territorio comunale. La partecipazione comunale risale a quando l'ente non aveva natura societaria ma consortile. Le caratteristiche morfologiche del territorio comunale hanno reso necessario convogliare le acque reflue in due diversi impianti di depurazione. La conservazione della partecipazione è finalizzata alla prosecuzione della gestione del S.I.I. per il periodo di tempo strettamente necessario alla riorganizzazione delle diverse società ai fini dell'affidamento della gestione del S.I.I. a Como Acqua S.r.l. Non esistono elementi per valutare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della gestione provvisoria affidata ad ASIL S.p.A. Deve però evidenziarsi che si tratta di un passaggio obbligato verso l'accertamento della gestione del S.I.I. provinciale in capo a Como Acqua S.r.l.. Inoltre, la gestione diretta del servizio non sarebbe realizzabile perché l'ente non dispone delle risorse umane, tecniche ed economiche per provvedere in proprio alla gestione. L'affidamento ad un operatore economico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica richiede notevoli risorse per la determinazione del valore delle reti, per la previsione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari. Tale sforzo si giustifica per il più ampio impegno verso la gestione unitaria del S.I.I. da parte dell'ato. Anche l'affidamento del servizio ad ASIL S.p.A. fa parte di un percorso condiviso dalle amministrazioni locali e costituisce premessa necessaria per giungere alla gestione unitaria del servizio. La conservazione della partecipazione appare coerente coi principi di: a) efficienza, in quanto consente di garantire la prosecuzione del servizio nelle more del passaggio della gestione in capo all'ato con costi relativamente contenuti; b) efficacia, perché costituisce una scelta necessitata in vista della creazione di un unico soggetto societario che gestisca il servizio su tutto il territorio provinciale; c) economicità dell'azione amministrativa in quanto un affidamento temporaneo mediante procedura pubblica avrebbe comportato enormi costi per l'amministrazione che non sarebbero stati giustificati dalla limitata durata dell'affidamento. L'affidamento è compatibile con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese: infatti l'affidamento è stato fatto nel rispetto dei requisiti comunitari in materia di in house providing. 3) Condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016. In relazione alla partecipazione in parola deve verificarsi la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) Cfr. quanto indicato in merito a tutte le società operanti nella gestione del servizio idrico b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti": il numero dei dipendenti risulta essere pari a 25 unità; il numero degli amministratori risulta essere pari a 5 unità; Pertanto non ricorre la condizione suindicata

COMUNE DI ALAGNA Provincia di Pavia

COMUNE DI ALAGNA Provincia di Pavia Interventi di revisione straordinaria prevista dal D.Lgs. n. 175/2016 Disposizioni dell art. 4, comma 2 del T.U.S.P. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche:

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