Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

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1 Comune di Martignano PROVINCIA DI LECCE Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 04/10/2012 Oggetto: Aggiornamento del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. L anno duemiladodici, e questo giorno quatto del mese di ottobre alle ore.., nella Sala delle adunanze consiliari, Convocato nelle forme prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di. convocazione. Fatto l appello risultano: CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti SERGIO Luigi GRECO Luciana SERGIO Salvatore MARCIANTE Giovanni CORIANO Orazio GENTILE Giuseppe BRAY Giovanni GIANNUZZI Stefano GEMMA Corrado RIZZO Orazio GRECO Tiziana GIANNUZZI Luigi MARTANO Anna Pantalea Assegnati N. 13 Presenti N. In carica N. 13 Assenti N. Sono presenti gli Assessori esterni: Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Zanelia LANDOLFO Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell argomento indicato in oggetto, posto al n. 04 dell ordine del giorno. REGOLARITA TECNICA: Parere Favorevole Addì, 04/10/2012 (Geom. Pantaleo ROSATO) Pareri ai sensi dell art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267 REGOLARITA CONTABILE: Parere Favorevole. Addì, 04/10/2012 (Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)

2 Premesso: IL CONSIGLIO COMUNALE - che il D.P.R. n 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art. 16 ha ribadito quanto già stabilito dalla precedente normativa in materia secondo cui il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ; - che il comma 6 dell art. 16 del suddetto D.P.R. dispone che ogni cinque anni i Comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale; - che il comma 9 dello stesso articolo del D.P.R. 380/01 prevede, per quanto di interesse, che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lett. g) del primo comma dell art. 4 della Legge 5/8/1978, n Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ; Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20%; - che la Legge Regionale 12/02/1979, n. 6 Adempimenti regionale per l attuazione delle legge statale n. 10 del 28/01/1977, modificata con LL.RR. n 66/79, n 26/80, n 56/80 e n 6/85, coordinate con la Legge Regionale di modifica n 53 del 03/06/1985, detta i criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni, sulla base delle Tabelle parametriche A, B/1, B/2, C, D, E, F, G, H, I, e L; Rilevato che con: delibera della Giunta Regionale 04/04/2006 n 449 sono stati determinati i costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata; nota n 9389/c del 08/11/2006, trasmessa al Sindaco del Comune di Martignano, l Ass.re all Urbanistica della Regione Puglia ha chiarito che il contributo afferente il costo di costruzione, da corrispondersi per il rilascio del permesso di costruire o all atto della presentazione della D.I.A./S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire, va determinato sulla base di detta delibera regionale e specificatamente riferito al costo base per l edilizia agevolata pari ad 594,00/mq e per ciascuna tipologia di intervento (nuova costruzione o recupero) ; l art. 2 comma 1) della legge regionale 01/02/2007, n 1, Legge regionale 28/12/2006, n. 39 (Norme relative all esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l anno finanziario 2007) Modifiche e integrazioni è stato confermato l importo di 594,00/mq quale costo di costruzione per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata; l art. 2 comma 2) della stessa legge regionale n 1/2007, è stata data la facoltà ai comuni di applicare al costo base per l edilizia agevolata i criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione di cui all allegato A della medesima legge regionale; mentre al successivo comma 3) specifica che in assenza di apposite deliberazioni di Giunta Regionale di adeguamento del costo di costruzione, il costo medesimo, è adeguato annualmente in ragione dell intervenuta variazione dello stesso accertata dall ISTAT; delibera della Giunta Regionale del 26/11/2008 n. 2008, la Regione Puglia ha aggiornato i costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata pari ad 646,18/mq; delibera della Giunta Regionale del 03/11/2009 n (il cui testo è stato rettificato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 23 marzo 2010 perché conteneva errori

3 materiali), la Regione Puglia ha ridefinito i limiti di costo massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale agevolata pari ad 646,18/mq; Rilevato, inoltre, che gli aggiornamenti del Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) di questa Amministrazione sono avvenuti con la seguente tempistica: 1. Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 30/06/1977, di approvazione delle tabelle parametriche relative al Recupero dei costi di urbanizzazione primaria e secondaria ; 2. Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 24/02/1978, di approvazione, in via transitoria, del provvedimento afferente Contributo commisurato al costo di costruzione e convenzione tipo regionale (art /b ex legge statale n. 10/1977) ; 3. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/1980, di approvazione delle tabelle degli oneri di urbanizzazione in attuazione della L.R. n 6 e 66 del 1979; 4. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 03/11/1989, di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento variazioni ISTAT; 5. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/10/1990, di rideterminazione del contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alle variazioni ISTAT; 6. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/1993, di rideterminazione del contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alle variazioni ISTAT.; 7. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13/05/2005, di rideterminazione e adeguamento del contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alle variazioni ISTAT, 8. Determinazione dell Ufficio Tecnico n. 223 del Registro Generale del 13/07/2005, di adeguamento, ai sensi dell art. 16, comma 9, del D.P.R. n 380/2001 Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali per l anno 2005; 9. Determinazione dell Ufficio Tecnico n. 353 del Registro Generale del 07/12/2006, di adeguamento del contributo commisurato al costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, così come determinati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 04/04/2006; 10. Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18/04/2007, di determinazione, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 01/02/2007, del contributo commisurato al costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali e modalità di versamento; Visto: - che con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n 3 del 13/05/2005, sono stati adeguati gli oneri di urbanizzazione ai sensi della L.R. n. 6/79 e ss.mm. e ii.; - che con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n 23/2007, è stato adeguato, ai sensi della L.R. n 1 del 2007, il contributo commisurato al costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali; - che la Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n 2268 del 26/11/2008 ha prima proceduto all aggiornamento al giugno 2008 del costo di costruzione elevando il costo base per le nuove edificazioni ad 646,18/mq e successivamente con delibera di Giunta Regionale n 2081 del 03/11/2009 (il cui testo è stato rettificato dalla delibera di Giunta Regionale n 766 del 23/03/2010 perché conteneva errori materiali) ha confermato un costo base per la nuova edificazione pari ad 646,18/mq (aggiornato al giugno 2009), così come determinato con precedente delibera di Giunta regionale n 2268/2008; Osservato che: - questa Amministrazione comunale non ha proceduto all aggiornamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione e annuale dei costi di costruzione a causa dell omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis; - occorre procedere all adeguamento dell incidenza degli oneri di urbanizzazione a partire da gennaio 2011;

4 - occorre procedere all adeguamento degli importi relativi al costo di costruzione in riferimento a ciascun anno successivo alla data del 31/12/2007; - occorre procedere in autotutela al recupero della differenza tra gli oneri di urbanizzazione riscossi e quelli dovuti nell anno 2011 e sino alla data di esecutività del presente provvedimento in applicazione alla normativa vigente a causa dell omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis; - occorre procedere in autotutela al recupero della differenza tra i contributi del costo di costruzione riscossi e quelli dovuti negli anni e sino alla data di esecutività del presente provvedimento in applicazione alla normativa vigente a causa dell omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis; Vista la giurisprudenza del G.a. in materia secondo la quale «l errore può derivare o da meri errori di calcolo o dall omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis. In queste ipotesi, in effetti, viene in evidenza il generale potere di autotutela della P.A., il quale impone agli enti pubblici di emendare dai vizi di legittimità i propri provvedimenti, quando ciò risponda ad un interesse pubblico (e fatta salva la sussistenza degli altri presupposti di cui all art. 21-nonies della L. n. 241/1990). Nel caso di specie, essendo il contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire destinato a confluire nel bilancio del Comune ed essendo le relative somme utilizzabili per il perseguimento di fini istituzionali dell ente, ne consegue che l esatta determinazione del contributo stesso è un dovere del Comune» (Tar Le, III, 27 febbraio 2009, n. 372; in senso conforme cfr. anche Cons. Stato, IV, 18 ottobre 2010, n. 7565). Ed ancora, «la quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (cfr, Cons. Stato, V, 30 settembre 1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo [ ] L amministrazione comunale ben può procedere alla rideterminazione del quantum del costo di costruzione in tutte le ipotesi in cui sia incorsa in un errore nella sua quantificazione. Nella fattispecie oggetto di giudizio, peraltro, non vi è dubbio che l errore commesso dall amministrazione debba essere qualificato in termini di mero errore di calcolo, come confermato dall espresso richiamo, nel titolo edilizio, all art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 quale norma presupposta per la determinazione del costo di costruzione» (Tar Ve, II, 1 febbraio 2011, n. 189). Osservato che: - dalle norme legislative citate in premessa si evince che la determinazione del costo di costruzione non è frutto di scelte discrezionali dell Amministrazione Comunale, ma deriva dall applicazione vincolata di norme regionali; - le norme in questione, già sopra riportate stabiliscono infatti che il potere di determinazione del costo di costruzione è rimesso alle Regioni, con le modalità già descritte con conseguente obbligo per le Amministrazioni comunali a tenerne conto ai fini della quantificazione del contributo di costruzione; Ritenuto necessario avvalersi della facoltà concessa ai Comuni di applicare al costo base per l edilizia agevolata i criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione di cui all allegato A della medesima L.R. n 1 del 2007 applicando i seguenti criteri: a) Coefficiente relativo alla dimensione demografica Comune con popolazione sino a abitanti... coefficiente di correzione 0,65 b) Coefficiente relativo all andamento demografico Decremento/incremento compreso tra -3% e +3% (stazionario)...coefficiente di cor. 1,00

5 c) Coefficienti in funzione delle tipologie e dell ubicazione Coefficiente in funzione della tipologia Coefficiente in funzione della ubicazione rispetto al perimetro (art.18 L. n. 865 del 971 ovvero art. 4 D. Lgs. n. 295/1992) Edificio Unifamiliare (*) = 1,00 Esterno = 1,20 Edificio Bifamiliare/schiere = 0,80 Esterno = 1,10 Edificio plurifamiliare = 0,70 Esterno = 1,00 d) Coefficienti che tiene conto degli edifici che assicurano il 50% dei consumi di acqua sanitaria da impianti di solare termico Esterno = 0,90 Considerato che tale riduzione non incide sull equilibrio del bilancio Comunale; Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 24/09/2012, allegata al presente provvedimento, con cui vengono aggiornati sia gli oneri di urbanizzazione che il costo di costruzione per il rilascio dei permessi a costruire e/o SCIA/DIA; Ritenuto necessario ottemperare alle norme su indicate provvedendo ad adeguare gli importi relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, come risulta nella suddetta relazione del Responsabile del Servizio, nonché provvedere in autotutela al recupero della differenza tra gli oneri di urbanizzazione riscossi e quelli dovuti nell anno 2011 e sino alla data di esecutività del presente provvedimento e al recupero della differenza tra i contributi del costo di costruzione riscossi e quelli dovuti negli anni e sino alla data di esecutività del presente provvedimento, in applicazione alla normativa vigente; Visti gli allegati pareri obbligatori di cui all art. 49 del D.Lgs. n.. 267/2000; Con voti.. favorevoli e. Consiglieri contrari/astenuti ( ), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A 1. Di approvare, per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico geom. Pantaleo ROSATO in data 24/09/2012, che allegata alla presente ne forma parte integrante, sull aggiornamento del Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) da prendere a base di calcolo in riferimento a ciascun anno successivo alla data del 31/12/2007 per il contributo del costo di costruzione e sino alla data di esecutività del presente provvedimento e per il contributo degli oneri di urbanizzazione da gennaio 2011 e sino alla data di esecutività del presente provvedimento; 2. Di fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere in autotutela: - al recupero della differenza tra gli oneri di urbanizzazione riscossi e quelli dovuti nell anno 2011 e sino alla data di esecutività del presente provvedimento in applicazione alla normativa vigente a causa dell omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis;

6 - al recupero della differenza tra i contributi del costo di costruzione riscossi e quelli dovuti negli anni e sino alla data di esecutività del presente provvedimento in applicazione alla normativa vigente a causa dell omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis; 3. tutto quanto sopra esposto, lo si ripete, in quanto questa p.a. comunale non ha proceduto all aggiornamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione e annuale dei costi di costruzione a causa dell omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis alla luce delle pronunce del G.a. secondo le quali «l errore può derivare o da meri errori di calcolo o dall omessa applicazione della normativa vigente ratione temporis. In queste ipotesi, in effetti, viene in evidenza il generale potere di autotutela della P.A., il quale impone agli enti pubblici di emendare dai vizi di legittimità i propri provvedimenti, quando ciò risponda ad un interesse pubblico (e fatta salva la sussistenza degli altri presupposti di cui all art. 21-nonies della L. n. 241/1990). Nel caso di specie, essendo il contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire destinato a confluire nel bilancio del Comune ed essendo le relative somme utilizzabili per il perseguimento di fini istituzionali dell ente, ne consegue che l esatta determinazione del contributo stesso è un dovere del Comune» (Tar Le, III, 27 febbraio 2009, n. 372; in senso conforme cfr. anche Cons. Stato, IV, 18 ottobre 2010, n. 7565). Ed ancora, «la quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (cfr, Cons. Stato, V, 30 settembre 1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo [ ] L amministrazione comunale ben può procedere alla rideterminazione del quantum del costo di costruzione in tutte le ipotesi in cui sia incorsa in un errore nella sua quantificazione. Nella fattispecie oggetto di giudizio, peraltro, non vi è dubbio che l errore commesso dall amministrazione debba essere qualificato in termini di mero errore di calcolo, come confermato dall espresso richiamo, nel titolo edilizio, all art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 quale norma presupposta per la determinazione del costo di costruzione» (Tar Ve, II, 1 febbraio 2011, n. 189; in senso conforme, anche Tar Ve, II, 1 febbraio 2011, n. 181). 4. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di proporre al Consiglio comunale, entro il mese di gennaio di ogni anno, apposito provvedimento di adeguamento, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Successivamente: Su proposta del Sindaco Con voti.. favorevoli e. Consiglieri contrari/astenuti ( ), espressi per alzata di mano: D E L I B E R A Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 124, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n 267.

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