DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 168/2007 a n. 177/2007)

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1 DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 168/2007 a n. 177/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 168/2007 (G.U., 1 s.s., n. 19 del 16 maggio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Poste Esclusione della responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti del servizio postale - Denunciato privilegio irragionevole a favore della Poste italiane s.p.a. - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza Manifesta inammissibilità. Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, dubita, in riferimento all art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell art. 6 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia penale, di bancoposta e di telecomunicazioni, e dell art. 9 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), nella parte in cui stabiliscono che il gestore del servizio postale non incontra alcuna responsabilità per il mancato recapito di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata. La Corte rileva che la questione così come è stata posta dal rimettente è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza. Per questo motivo il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 169/2007 (G.U., 1 s.s., n. 20 del 23 maggio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Legge finanziaria la funzione di coordinamento della finanza pubblica - Decisione su determinate disposizioni riservata a separate pronunce. Illegittimità costituzionale Infondatezza Inammissibilità. Sono stati promossi giudizi di legittimità costituzionale da sei Regioni a statuto ordinario (Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna), da quattro Regioni a statuto speciale (Valle d Aosta/Vallée d Aoste, Regione Siciliana, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia) e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Essi hanno per oggetto vari commi dell art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), tra i quali, per quanto in questa pronuncia interessa, i commi da 198 a 206. Le ricorrenti Regioni a statuto ordinario censurano il comma 198 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché tale comma, ponendo per il triennio un limite alla spesa per il personale (in misura pari a quella dell anno 2004, ridotta dell uno per cento), avrebbe un

2 contenuto specifico e puntuale e non costituirebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, così da ledere l autonomia finanziaria regionale. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ricorrenti assumono che il comma 198 si applica anche nei loro confronti e censurano tale comma per violazione, oltre che degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anche delle norme statutarie che attribuiscono loro potestà legislativa in materia di ordinamento finanziario, di organizzazione degli uffici, di ordinamento degli enti locali, prospettando un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del comma 198, perché questo, nel fissare limiti alla spesa per il personale svincolati da qualsiasi accordo con lo Stato, si porrebbe in insanabile contrasto con il comma 148 dello stesso art. 1, il quale dispone, invece, che per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome la determinazione del livello delle spese correnti, ivi comprese quelle per il personale, è oggetto, per lo stesso triennio suindicato, di specifici accordi con il Ministero dell economia e delle finanze. La Corte rileva come la trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale debba essere separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali ha ritenuto opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell oggetto, sono stati riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della rilevata parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate. Preliminarmente, la Corte ha rilevato, con riferimento alle censure proposte dalle Regioni Valle d Aosta, Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione di competenze degli enti locali. Il Giudice delle leggi ha fatto notare come la richiesta della Regione Toscana di dichiarare la cessata materia del contendere non possa essere accolta, in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l invocato ius superveniens non ha fatto venire meno l efficacia del comma 198 per l anno Conseguentemente, non viene meno neanche la necessità di una decisione di questa Corte sulle proposte questioni. Sono state altresì dichiarate inammissibili le eccezioni avanzate dall Avvocatura dello Stato relative ai commi 200, 201, 202, 204, assumendo che tali disposizioni sarebbero inidonee a ledere le competenze regionali in quanto attribuiscono mere facoltà alle Regioni (commi 200 e 201) o sono «innocue» (comma 202) ovvero costituiscono espressione del principio di leale collaborazione (comma 204) e 202, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d Aosta, Campania e Liguria; 203, secondo periodo, e 204, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto e Campania, e 205, nei giudizi proposti dalle Regioni Veneto, Valle d Aosta e Campania perché non sussiste il prospettato difetto di motivazione, avendo le ricorrenti espressamente esteso a detti commi le censure prospettate per il comma 198. Nel merito, la Corte dichiara le questioni di legittimità costituzionale del comma 198 promosse dalle ricorrenti Regioni a statuto ordinario non fondate ponendo a sostegno di tale pronuncia specifiche motivazioni in ordine a ciascuno ricorso proposto dalle varie Regioni. Vengono dichiarate, altresì, in parte infondate ed in parte inammissibili le questioni promosse dalle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna la quali censuravano in via autonoma anche il comma 206, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché qualificava come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi da 198 a 205, le quali avrebbero, invece, natura di norme di dettaglio. Quanto ai ricorsi promossi da tutti gli enti ad autonomia speciale ricorrenti che censurano il comma 198 dell art. 1 della legge n. 266 del 2005, in ordine agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. (in relazione all art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e con il principio di ragionevolezza per incompatibilità con la disposizione di cui al comma 148, la Corte dichiara che queste censure non sono fondate, perché il comma 198, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non è a queste direttamente applicabile e, quindi, non collide con il comma 148.

3 Di tutt altra opinione è la Corte in relazione ai ricorsi promossi dalle Regioni Veneto e Toscana in ordine all art. 1, comma 202, della legge n. 266 del 2005, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., per i quali, infatti, il Giudice delle leggi ha dichiarato la fondatezza della questione e la conseguente illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 170/2007 (G.U., 1 s.s., n. 20 del 23 maggio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Diritto industriale - Brevetti e marchi - Previsione dell'assoggettamento al nuovo "rito societario" - Prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimita' costituzionale della legge delega Dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ha sollevato in riferimento all art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art 134, 1 comma, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale ), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 202, n. 273 (Misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza). Secondo il rimettente l art. 134, 1 comma, nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, si porrebbe in contrasto con l art. 76 Cost. La Corte prima di esaminare nel merito delle censure, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha ritenuto la questione ammissibile, in quanto pone i quesiti di costituzionalità in rapporto di subordinazione logica, e fondata. La Corte, argomentando in modo puntuale e chiaro, giunge ad una pronuncia di illegittimità costituzionale dell art. 134, 1 comma, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per violazione dell art. 76 Cost., nella parte in cui stabilisce che i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del d.lgs. 17 gennaio 203, n. 5. Dichiara altresì l illegittimità costituzionale dell art. 134, 1 comma, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei provvedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 171/2007 (G.U., 1 s.s., n. 21 del 30 maggio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Decreto legge - Presupposti di necessità ed urgenza - Costituzione, art. 77, 2 comma - Denunciata mancanza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d'urgenza Cambio di giurisprudenza - Illegittimità costituzionale.

4 La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, recante modifiche all art. 58, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), per «evidente carenza del caso straordinario di necessità ed urgenza». A giudizio del Giudice rimettente la norma denunciata difetterebbe in modo evidente del necessario requisito per la sua adozione attraverso un decreto legge (la sussistenza del caso straordinario di necessità ed urgenza ); di conseguenza, viziata dovrà essere dichiarata anche la legge di conversione che, nonostante la carenza sottolineata, ha convertito tale decreto. La Corte, dopo aver dichiarato preliminarmente l ammissibilità della questione essendo non implausibile la motivazione che sorregge in punto di rilevanza il giudizio del rimettente, si è pronunciata per la fondatezza riguardo al merito della questione stessa. A fondamento della questione il Giudice delle leggi ha compiuto un percorso logico-giuridico molto importante ed innovativo della sua giurisprudenza. Utilizzando le pronunce storiche in materia, quali la sent. 29 del 1995, la sent. 360 del 1996, la sent 341 del 2003, è giunta ad un overuling, dichiarando l illegittimità costituzionale della questione aprendo una breccia in tema di impugnazione dei decreti legge. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 172/2007 (G.U., 1 s.s., n. 21 del 30 maggio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza Restituzione degli atti al giudice a quo.. Il Giudice di pace di Bra, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 126-bis, comma 2, del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il rimettente argomenta le proprie convinzioni richiamando anche un precedente della Corte, sent. n. 27 del 2005 la quale aveva riconosciuto il principio di personalità della responsabilità anche per la sanzioni amministrative personali.. La Corte ha fatto notare come successivamente alla proposizione dell incidente di costituzionalità, il comma 164 dell art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell art. 126-bis, comma 2, del codice della strada. Pertanto, alla luce ti tale sopravvenuta modifica, la Corte ha deciso per la restituzione degli atti al giudice a quo.

5 CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 173/2007 (G.U., 1 s.s., n. 22 del 6 giugno 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni Inammissibilità del conflitto di attribuzione. La Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all ordinanza di fissazione dell udienza di trattazione adottata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel giudizio per risarcimento dei danni a seguito delle opinioni espresse dal consigliere regionale Gianfranco Bettin per violazione dell art. 122, 4 comma, e, suo tramite degli artt. 121 e 123 Cost. Il ricorrente precisa che con il conflitto sollevato non intende contestare gli errori in iudicando che il giudice avrebbe commesso, là dove non ha dichiarato il difetto di giurisdizione e non ha sospeso il giudizio; ma piuttosto vuole denunciare l illegittimo convincimento che ha indotto il Tribunale di Roma ad esercitare un potere che non gli competeva e non gli compete. La Corte ha immediatamente rilevato l inammissibilità del ricorso adducendo come motivazione il fatto che il giudice era tenuto in ogni caso a fissare a data successiva la prima udienza di trattazione, quest ultima, pertanto, rispetto all udienza di prima comparizione, in un rapporto di sequenza necessaria, ritenuta inderogabile, salvo consenso di tutte le parti, dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti. CORTE COSTITUZIONALE; Sentenza n. 174/2007 (G.U., 1 s.s., n. 22 del 6 giugno 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni Rinvio a giudizio del Presidente della Regione Veneto - Diffamazione aggravata Improcedibilità del conflitto per intervenuta sentenza di non luogo a procedere. La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, 4 comma, e 123 Cost., in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Venezia nei confronti del Presidente della Regione Veneto e al successivo decreto di fissazione dell udienza preliminare emesso dal Tribunale di Venezia. La ricorrente sostiene che tali atti siano lesivi della prerogativa di insindacabilità garantita ai componenti del Consiglio regionale dall art. 122, 4 comma, Cost., nonché, in via mediata, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e di funzioni degli organi della Regione riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost. La Corte, sulla scia della successiva richiesta del ricorrente di dichiarare la cessata materia del contendere in conseguenza della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice ordinario, ha dichiarato l improcedibilità del conflitto proposto..

6 CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 175/2007 (G.U., 1 s.s., n. 22 del 6 giugno 2007) Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Volontariato - Legge della Regione Sardegna - Suddivisione dei finanziamenti su base provinciale, con l'istituzione di centri di servizio provinciali e distrettuali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Sopravvenuta modifica della norma impugnata - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso giudizio di costituzionalità dell art. 45, comma 4, della legge della Regione Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socioassistenziali). Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna. Secondo il ricorrente la norma impugnata eccede le competenze legislative attribuite alla Regione autonoma della Sardegna dallo statuto speciale ed invade la materia ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall art 117, 2 comma, lett. l), Cost. Il ricorrente preso atto della sopravvenuta modifica della norma impugnata e del conseguente venir meno dei motivi del ricorso ha deciso di rinunciare all impugnativa. Da parte sua il resistente ha accettato tale rinuncia e la Corte ha dichiarato l estinzione del processo. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 176/2007 (G.U., 1 s.s., n. 22 del 6 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Guida di motoveicolo con patente non idonea - Previsione nel d.lgs. n. 152 del 1999 della stessa sanzione amministrativa contemplata per la guida senza patente Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18, dell art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del 1 comma, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui dette norme prevedono e sanzionano, quale illecito amministrativo, la condotta di chi, in possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria B, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A. Secondo il rimettente le norme censurate, per effetto del predetto citata d.lgs., sono destinate ad applicarsi, oltre ai casi di guida senza patente tout court da esse testualmente previste, anche alla fattispecie di guida di motoveicolo con patente inidonea, con conseguente applicazione a tale ultima fattispecie della stessa sanzione amministrativa prevista per la guida senza patente. La Corte, dopo aver precisato tutte le proprie pronunce precedenti richiamate dal rimettente sul tema, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, perché la

7 norma applicabile al caso sottoposto all esame del rimettente non è l art. 116, 13 e 18 comma, come erroneamente ritiene il rimettente. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 177/2007 (G.U., 1 s.s., n. 22 del 6 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Sicurezza pubblica T.U.L.P.S. - Intervenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 266 del Inapplicabilita' alle violazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge - Irragionevole disparita' di trattamento fra soggetti responsabili di identiche violazioni Restituzione degli atti al giudice a quo. Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, ha sollevato, in riferimento all art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2006), il quale prevede che le violazioni di cui all art. 110, comma 9, el R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Il giudice a quo ha rilevato che la disciplina transitoria si pone in contrasto con l art. 3 Cost. La Corte ha fatto notare come successivamente alla proposizione dell incidente di costituzionalità, la norma di depenalizzazione cui attiene la censurata disciplina transitoria, è stata sostituita dall art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre, n. 296 (Legge finanziaria 2007); per questo ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo.

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