IL DIRETTORE. TENUTO CONTO che la ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera in forma tacita ai sensi dell'art.12 del D.P.R.
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1 Determina N del 28/08/2012 Oggetto: Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 275, del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152, per stabilimento ubicato nel Comune di Prato, in Via delle Ripalte n.30, della Ditta Autocarrozzeria Europa S.r.l. IL DIRETTORE RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di controllo dell inquinamento atmosferico ed in particolare la parte quinta del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione; CONSIDERATA la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n.9 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente, in particolare l art.3, comma 1, che conferisce alle amministrazioni provinciali la competenza delle funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006; TENUTO CONTO che la ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera in forma tacita ai sensi dell'art.12 del D.P.R.203/88; ESAMINATA la domanda di autorizzazione ai sensi degli artt.269 e 275 del D.Lgs.152/2006, trasmessa in data 23/12/2011 allo SUEAP del Comune di Prato ed inviata alla Provincia di Prato in data 03/01/2012, ns.prot.n.180, corredata dei necessari elaborati tecnici, presentata dalla Ditta Autocarrozzeria Europa S.r.l. con sede legale in Prato, Via delle Ripalte n.30, concernente le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato nel Comune di Prato, in Via delle Ripalte n.30, legale rappresentante Silvano Gori; PRESO ATTO che la ditta ha assolto il pagamento degli oneri di istruttoria in data 22/12/2011, come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.16 del ; CONSIDERATO che in data 13/06/2012 si è tenuta la conferenza di servizi, ai sensi dell art.269 comma 3 del D.Lgs.152/2006, alla quale sono stati convocati, con nota del , prot.n.16470, i seguenti enti: Comune di Prato, Dip.to Prov.le ARPAT di Prato e Azienda USL n.4; CONSIDERATO: l istruttoria del competente, consultabile agli atti del fascicolo; il parere favorevole espresso all unanimità dagli enti presenti (Provincia di Prato e ARPAT) nella conferenza di servizi del ed il cui verbale è depositato agli atti, con l indicazione dei limiti alle emissioni e le ulteriori prescrizioni di cui all allegato (n. 1) facente parte integrante del presente atto; il parere favorevole dell'azienda USL n.4 di Prato, espresso con nota del , ns.prot.n.18274; il parere favorevole del Comune di Prato espresso con nota del 23/05/2012, ns.prot.n.16160; 0_tmptmpnAIQgddoc.odt
2 RITENUTO per quanto riportato in premessa di procedere al rilascio dell autorizzazione; DETERMINA 1.di autorizzare, ai sensi degli art.269 e 275 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato nel Comune di Prato, in Via delle Ripalte n.30, secondo il progetto presentato dalla Ditta Autocarrozzeria Europa S.r.l. avente sede legale in Prato, in Via delle Ripalte n.30, legale rappresentante Silvano Gori, secondo quanto precisato e prescritto nell allegato (n. 1) facente parte integrante del presente atto; 2.di segnalare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006; 3.di dare atto che sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, autorizzata con il presente atto ai soli fini della parte quinta del D.Lgs.152/2006, ciò con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927; 4.di incaricare il Dip.to prov.le ARPAT di Prato ad eseguire gli accertamenti di cui all art.269, comma 6 del D.Lgs.152/2006; 5.di precisare, ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione; 6.di trasmettere copia del presente atto per opportuna conoscenza ed eventuale controllo al Dip.to della Prevenzione dell'azienda USL n.4 di Prato e al Dipartimento Provinciale dell ARPAT; 7.di individuare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell art. 5 della L. 241/90 il Dott.Nicola Stramandinoli, Responsabile del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Prato. Il Direttore dell'area Ambiente e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo 0_tmptmpnAIQgddoc.odt
3 Pag.1 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269 E DELL'ART.275 DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: Autocarrozzeria Europa s.n.c. Stabilimento: Prato - Via delle Ripalte n.30 Legali rappresentanti: Silvano Gori QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI : (valori dichiarati dalla ditta richiedente ) Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. h Durata Impianti di abbattimento Inquinanti emessi Nm 3 /h m 2 m/sec C m h/g g/a Tipologia mgc/nm 3 Kg/h E1 VERNICIATURA ESSICCAZIONE ,98 12 amb PAINT STOP COT <50 - E2 BRUCIATORE emissione scarsamente rilevante (bruciatore a metano avente potenzialità < 3 MWatt E3 VERNICIATURA ,42 6,6 amb PAINT STOP COT <50 - E4 SCARTATURA ,7 7,1 amb FILTRI A SECCO Polveri <50 - E5 SCARTATURA ,7 7,1 amb FILTRI A SECCO Polveri <50 - E6 SCARTATURA ,7 6,4 amb FILTRI A SECCO Polveri <50 - E7 LAVAGGIO PISTOLE 500 0,05 2,8 amb. 8 0, COT <50 - E8 BOX TINTOMETRO ,05 5,5 amb COT - -
4 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269 E DELL'ART.275 DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: Autocarrozzeria Europa s.n.c. Stabilimento: Prato - Via delle Ripalte n.30 Legali rappresentanti: Silvano Gori VALORI LIMITE DI EMISSIONE Pag.2 Sigla Origine Impianto di abbattimento Inquinanti valori limite di emissione convogliata (1) Tipologia mgc/nm 3 Kg/h Emissione diffusa Periodicità dei rilevamenti di emissione E1 VERNICIATURA ESSICCAZIONE PAINT STOP COV 50-25% Annuale E3 VERNICIATURA PAINT STOP COV 50-25% Annuale E4 SCARTATURA FILTRI A SECCO Polveri 20 mg/nm (3) E5 SCARTATURA FILTRI A SECCO Polveri 20 mg/nm (3) E6 SCARTATURA FILTRI A SECCO Polveri 20 mg/nm (3) E7 LAVAGGIO PISTOLE CARBONE ATTIVO (2) COV (3) E8 BOX TINTOMETRO - COV (3) Emissione totale annua: 970 kg/anno Note (1) Come stabilito in conferenza di servizi (2) La ditta dovrà dotarsi di idoneo impianto di abbattimento a carboni attivi entro 3 mesi dalla data della messa a regime. (3) In analogia con le autorizzazioni di carattere generale, non si prevedono autocontrolli per tali emissioni MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO: Filtri a pavimento sostituzione mensile E1 Filtri a tasca E3 E4 E5 E6 Filtri a pavimento Filtri a tasca Filtri a pavimento Filtri a pannello Filtri a pavimento Filtri a pannello Filtri a pavimento Filtri a pannello sostituzione mensile sostituzione mensile sostituzione mensile sostituzione mensile
5 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL ART.269 E DELL'ART.275 DEL D.LGS.152/2006 Ragione sociale: Autocarrozzeria Europa s.n.c. Stabilimento: Prato - Via delle Ripalte n.30 Legali rappresentanti: Silvano Gori Pag.3 PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTI (vedi prescrizione n.25, pag.6): Sigla Origine Inquinanti emessi E1 E3 VERNICIATURA ESSICCAZIONE VERNICIATURA Numero di campionamenti (1) COV 2 Osservazioni Metodi di campionamento ed analisi sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali. Note: (1) Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni.
6 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: Pag.4 I camini delle emissioni sopra elencate, salvo diverse determinazioni del della Provincia di Prato a seguito di motivata richiesta della ditta medesima, devono: -rispettare quanto stabilito nell allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.33 Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni ; -Disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base di quanto indicato nel manuale UNICHIM 122. Al punto di prelievo, ubicato in un tratto verticale, dovranno essere disponibili prese di corrente. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.); -si ricorda che i punti di prelievo ed i relativi percorsi di accesso, essendo postazioni di lavoro, dovranno rispettare la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. PRESCRIZIONI: 1. Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'allegato n.1 pag.2; 2. Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'allegato n.1 pag.2; 3. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato dalle ditte costruttrici degli stessi e in All.n.1, pag.2; 4. Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo della Provincia di Prato (come da facsimile disponibile presso questo Servizio medesimo); 5. La data, l'orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nell apposito registro; 6. Fermi restando gli obblighi di cui all'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, etc.) deve essere annotata nell apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14 dovrà essere inviata a questo della Provincia di Prato ed all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato; 7. Il registro deve essere reso disponibile ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente; 8. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati; 9. La direzione dello stabilimento dovrà segnalare entro 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax al Responsabile dell ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio. 10. Inviare i risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente allegato all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato. L Amministrazione Provinciale si riserva di richiedere i dati analitici ai fini del controllo con le modalità e i tempi che verranno eventualmente comunicati; 11. Comunicare all ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato i metodi in forma estesa di campionamento ed analisi, degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente; 12. Si ricorda che, ai sensi dell art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata ai sensi del D.Lgs.152/2006, deve essere comunicata a questo Servizio Ambiente e Energia. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell autorizzazione.
7 Pag Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della ditta, questa amministrazione provinciale si riserva il diritto di modificare le prescrizioni contenute in questo atto. PRESCRIZIONI PER I SOLVENTI AI SENSI DELL ART.275 DEL D.LGS.152/2006: 14. Entro il 15 luglio di ogni anno il gestore dovrà presentare un piano di gestione di solventi secondo le indicazioni della Parte Quinta, dell Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06; in modo particolare il gestore dovrà dimostrare la conformità delle emissioni: - Ai valori limite di cui in All.n.1, pag.2 del presente atto; - All emissione totale annua di cui in All.n.1, pag.2 del presente atto; I dati contenuti nel piano di gestione dei solventi dovranno essere riferiti ai consumi reali ed ai campionamenti nell'anno solare precedente. 15. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere trasmesso al della Provincia di Prato e al Dipartimento ARPAT di Prato. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' DI AUTOCARROZZERIA DECISE DURANTE LA CONFERENZA DI SERVIZI DEL : 16. le eventuali operazioni di saldatura che dovessero eseguirsi con saldatrici vere e proprie, che danno origine ad emissioni in atmosfera (sono escluse, per esempio, le cosiddette "puntatrici"), dovranno tenersi in aree aspirate e convogliate ad impianto di abbattimento per le polveri, oppure utilizzando specifici dispositivi mobili dotati di impianto di abbattimento per le polveri. 17. Alcuni prodotti utilizzati dalla ditta possono contenere basse concentrazioni di isocianati, la cui eventuale presenza in atmosfera è caratterizzata da una forte instabilità e potrebbe sussistere soltanto a livello di tracce, per cui non si prescrivono rilevamenti specifici, se non l'annuale controllo di cui in All.1, pag.2, avente ad oggetto i Composto Organici Volatili della Tabella D, Classi III, IV e V della Parte Seconda dell'all. I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/ In analogia con le autorizzazioni di carattere generale per le attività di autocarrozzeria, i controlli analitici vengono previsti soltanto alle emissioni provenienti dalle cabine di verniciatura e da tutte le postazioni nelle quali sono impiegati prodotti contenenti solventi. Non si prescrivono autocontrolli alle aspirazioni provenienti da scartatura e operazioni simili, per le quali è prevista la sola presenza di polveri. In queste postazioni è vietata l'applicazione di prodotti contenenti solventi (per esempio stucchi e fondi). A queste emissioni è comunque previsto un valore limite massimo per le polveri di 20 mg/nmc. 19. Le emissioni provenienti da box tintometri e da lavaggio pistole non sono soggette a controlli analitici. 20. Le emissioni provenienti da lavaggio pistole devono essere dotate di idoneo impianto di abbattimento a carboni attivi e la sostituzione dei carboni dovrà avvenire con frequenza almeno annuale, salvo diversa periodicità prevista in All.1, pag.2. PRESCRIZIONI PER LA MESSA A REGIME: 21. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio comunicata dalla ditta a questo della Provincia di Prato così come disposto dall art.269 comma 6 del D.Lgs.152/2006; 22. La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo a questo ed al Dipartimento provinciale ARPAT di Prato 23. Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell impianto dovrà presentare specifica e documentata richiesta, ed attendere conferma, a questo della Provincia di Prato;
8 Pag L azienda, nel periodo di marcia controllata dell impianto di 10 giorni, di cui all art.269, comma 5, del D.Lgs.152/2006, effettua il programma di campionamenti di cui in All.n.1 Pag.3; 25. Qualora l'emissione oggetto del programma di campionamenti fosse già stata controllata nei 12 mesi precedenti alla data di rilascio della presente autorizzazione (verificabile dal certificato di analisi), non è necessario eseguire il programma di campionamenti per quella emissione. 26. Le misure eseguite devono garantire la rappresentatività dei campionamenti, che devono essere eseguiti nei periodi di funzionamento regolare dell impianto, nelle condizioni di esercizio più gravose e per durate di tempo idonee, comunque riconducibili a medie orarie; 27. Ognuno dei due campionamenti dovrà essere costituito da almeno tre prelievi per ottenere un quadro rappresentativo dell effettivo livello dell emissione e della eventuale variabilità dei dati; ognuno dei tre prelievi dovrà essere riconducibile ad una durata oraria; 28. Entro sessanta dalla data fissata per la messa a regime, la ditta dovrà comunicare a questo ed al Dipartimento provinciale ARPAT i dati relativi alle misure eseguite alle emissioni nel periodo di marcia controllata di dieci giorni, ad esclusione del caso di cui al punto 19. PRESCRIZIONI NEL CASO DI CONTROLLI DI EMISSIONE NON ESEGUITI PER CARENZA DI COMMESSE DI LAVORO: 29 se alla data comunicata all autorità competente per l esecuzione del controllo, non è possibile procedere al campionamento per il fermo macchina dovuto a carenza di commesse di lavoro, il tecnico incaricato o il legale rappresentante deve apporre apposita annotazione sul registro delle analisi il giorno stesso; 30 l impianto, da quel momento in poi, dovrà restare fermo; 31 nel caso in cui si presentassero delle commesse di lavoro per le quali sia necessario far ripartire l impianto, la ditta dovrà comunicare al della Provincia di Prato e al Dip.to ARPAT, anche a mezzo fax, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la data in cui intende procedere all esecuzione del controllo; 32 soltanto dopo aver eseguito il campionamento sarà possibile riprendere il funzionamento dell impianto; 33 il controllo di emissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni previste nell Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti non in contrasto con le presenti modalità in deroga; 34 il controllo di emissione eseguito con le presenti modalità sarà considerato sostitutivo: -del campionamento che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 29, se entro i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o entro i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 31; -del campionamento successivo a quello che si sarebbe dovuto tenere alla data di cui al punto 29, se dopo i tre mesi successivi (per periodicità semestrali) o dopo i sei mesi successivi (per periodicità annuali), avverrà il prelievo di cui al punto 31. DURATA DELL AUTORIZZAZIONE: Ai sensi dell art.269, comma 7 del D.Lgs.152/2006, la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici) anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Allegato tecnico, parte integrante dell'atto, composto di n fogli.
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