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1 PREMESSO che: - l art. 5. Determinazione degli oneri di urbanizzazione della L. 28 gennaio 1977, n. 10 stabiliva che : L incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,, è stabilita,, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41- quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale ; - l art. 10 Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza della L. 28 gennaio 1977, n. 10 stabiliva che : La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2 La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione ; - in base alle sopra citate disposizioni la Regione Marche aveva approvato il Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ) che appunto stabiliva l'incidenza delle opere di urbanizzazione sulla base di tabelle parametriche; - il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. ha abrogato i sopra citati articoli della L. 10/77 e con l art. 16 ha disciplinato le nuove modalità per il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire ed in particolare disponendo che: 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41- quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 2 - COMUNE DI MONTEMONACO

3 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. ; - l art. 27 della legge regionale di assestamento di bilancio n. 16 del , ha modificato l articolo 72 della L.R n. 34 che quindi oggi così recita: 1. Ai fini della determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione, l Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione. ; - il terzo comma del citato art. 27 della L.R. 16/2010, nella sua prima stesura, stabiliva che in sede di prima applicazione della disposizione di cui sopra, ove la Regione non avesse provveduto all aggiornamento delle tabelle parametriche entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge stessa, i comuni lo avrebbero fatto in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell articolo 72 della l.r. 34/1992; - successivamente l art. 35 della legge di bilancio n. 20 del ha prorogato i termini per l aggiornamento delle tabelle parametriche al 30 giugno 2011; - sempre con il citato art. 27 della L.R. 16/2010 la Regione contestualmente ha abrogato il Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ) con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge medesima; - l ANCI, con il supporto dell apposita commissione tecnico-urbanistica, consapevole della necessità di provvedere nei tempi previsti dalla legge di bilancio alla stesura del nuovo Regolamento, ha elaborato una proposta di nuovo Regolamento per la Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, contenente anche un aggiornamento delle tabelle parametriche, che si fonda sulle seguenti motivazioni; - tra il 1977 e il 1992 gli oneri di urbanizzazione sono stati adeguati al tasso d inflazione programmato una sola volta e in maniera irrisoria (+25%) rispetto all effettivo andamento dei costi dell edilizia residenziale rilevati dall ISTAT; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 3 - COMUNE DI MONTEMONACO

4 - dal 1992 ad oggi il Consiglio Regionale non ha mai deliberato l aggiornamento della misura del contributo per le opere di urbanizzazione stabilita dal Regolamento Regionale n. 6 del 23 luglio 1977 e pertanto si è proceduto con l adeguamento automatico previsto dall art. 72, comma 2 della L.R. 34/92, che nella sua versione originaria così recitava: Ove il consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato per l'anno di riferimento con decreto del ministro dei lavori pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 ; - in tutti questi anni si sono quindi verificati degli scostamenti sempre più consistenti tra oneri tabellari ed effettivo costo delle opere di urbanizzazione, i cui importi, tra l altro, sono aumentati a dismisura, sia per l aumento dei materiali, sia per ulteriori costi che né nel 1977, né nel 1992 potevano essere previsti, quali ad esempio gli oneri relativi alla sicurezza o l introduzione tra le opere di urbanizzazione da realizzare delle piste ciclabili o delle fibre ottiche; - si tratta, quindi, di recuperare un ritardo notevole che ha portato ad evidenti ripercussioni negative per i bilanci comunali; - l aggiornamento degli oneri è ancora più giustificato se si considera che il tabellare previsto nel Regolamento del 1977 corrispondeva effettivamente ai costi delle opere di urbanizzazione, mentre oggi un analisi a campione svolta dall ANCI su comuni marchigiani appartenenti a varie classi demografiche e fasce geografiche in relazione agli importi delle opere di urbanizzazione primaria, ha confermato che i costi effettivi delle stesse sono da 2,5 fino ad 8 volte maggiori dei valori tabellari, dal che se ne deduce che l adeguamento effettuato sulla base dell aggiornamento ISTAT si colloca attorno agli incrementi più bassi riscontrabili nell attività reale; - l aggiornamento degli oneri permette inoltre di superare la disparità di trattamento tra chi edifica all'interno di piani attuativi e chi invece realizza interventi diretti, eliminando la sperequazione esistente per il privato fra i vari tipi d intervento. Infatti coloro che operano all interno di piani attuativi sono comunque chiamati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la loro funzionalità, anche se il loro importo supera il valore tabellare, mentre non è possibile fare altrettanto nei confronti di chi costruisce al di fuori di interventi convenzionati; - il riequilibrio risponde all esigenza di conformarsi a quanto disposto dall art. 16, comma 1 del D.P.R. 380/2001 il quale, tra l altro, prevede che il rilascio del permesso di costruire DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 4 - COMUNE DI MONTEMONACO

5 comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, intendendosi con ciò la necessità di riferirsi agli effettivi costi ed incidenza delle opere e non a valori del tutto slegati dalla realtà; - il Regolamento 6/1977 aveva inoltre uniformato oltre al costo degli oneri di urbanizzazione anche i criteri e le modalità per calcolarli e i Comuni si sono dotati di propri regolamenti attuativi. Dall analisi a campione svolta dall ANCI è risultato che in realtà le modalità operative sono talora diverse fra i vari Comuni a causa di alcune indicazioni generiche e di conseguenti problemi interpretativi. EVIDENZIATO che la proposta dell ANCI modifica sostanzialmente il Regolamento 6/1977, per altro, come detto, già abrogato dal mese di febbraio dalla legge di assestamento di bilancio ed in estrema sintesi i criteri informatori che la caratterizzano sono i seguenti: a)- determinazione di criteri omogenei nella valutazione delle opere da assoggettare al pagamento degli oneri; b)- riallineamento della misura del contributo per le opere di urbanizzazione all incremento dell indice ISTAT delle costruzioni residenziali e quindi all effettivo andamento dei costi di costruzione per il periodo Tale aggiornamento comporta un adeguamento a 21,99 /mc per i costi di opere di urbanizzazione primaria (Tabella A), a 22,11 /mc per i costi di opere di urbanizzazione secondaria (Tabella B) e a 22,07 /mq per i costi di opere di urbanizzazione per le zone industriali - artigianali (Tabella G); c)- differenziazione dell applicabilità della norma in base al Comune di appartenenza; in particolare, è stato mantenuto il criterio contenuto nel Regolamento 6/1977 sulla classificazione dei Comuni fra Comuni costieri, collinari e montani, mantenendo le suddivisioni in esso stabilite; d)- più precisa rispondenza degli aggiornamenti alle singole realtà comunali (già in parte garantito dalle tabelle E) è stata modificata la Tabella L del Regolamento Regionale n. 6 del 23 luglio 1977, aumentando i limiti percentuali massimi in diminuzione al 60% per tutte le classi di comuni, in modo tale da consentire di conformarsi alle specificità dei vari contesti socio economici, lasciando, quindi, ampia facoltà ai Comuni di incrementare o diminuire gli oneri di urbanizzazione secondo le tabelle sotto riportate; CONSIDERATO che perla commissione urbanistica ANCI Marche propone, come da comunicazione del , un limite massimo di riduzione del 60% dei costi in ragione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei singoli Comuni, e contempla la possibilità di procedere, in sede di prima applicazione, ad un aumento graduale degli oneri distribuito su più anni. Stante la specificità del contesto socio-economico del comune di Montemonaco, i costi di riferimento per le opere di urbanizzazione vengono pertanto definiti applicando una riduzione del 60% DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 5 - COMUNE DI MONTEMONACO

6 PRESO ATTO che la Regione non ha provveduto all aggiornamento delle tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 entro il termine del 30 giugno 2011 secondo quanto stabilito dal terzo comma dell art. 27 della L.R. 16/2010 così come modificato dall art. 35 della L.R n. 20; RILEVATO che: - in considerazione di quanto sopra sussistono i presupposti perché il comune provveda in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell art. 72 della L.R. 34/1992 all aggiornamento delle tabelle parametri sulla base dei criteri stabiliti dall articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; - ulteriori ritardi nell aggiornamento degli oneri di urbanizzazione comporterebbero un reiterato e a questo punto ingiustificato mancato introito per il Comune; - sussistono motivi per procedere ad una riduzione degli oneri rispetto ai valori ottenuti applicando un abbattimento del 60% in considerazione di quanto già previsto nel Regolamento n. 6/1977 (andamento demografico, popolazione e posizione geografica) e per non equiparare questo Ente a realtà economiche molto più appetibili dal punto di vista degli investimenti immobiliari; - la proposta formulata dall ANCI pur configurandosi come ipotesi di Regolamento Regionale con piccoli aggiustamenti può essere recepita come Regolamento Comunale ed ha la caratteristica che risolve non solo il problema dell aggiornamento degli oneri, ma anche la necessità di avere regole più chiare per l applicazione degli stessi alle varie fattispecie di trasformazioni edilizie; PROPONE - la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; - approvare l allegato Regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 6 - COMUNE DI MONTEMONACO

7 - abrogare tutte le precedenti deliberazioni inerenti la determinazione degli oneri in argomento; - che le disposizioni di cui all allegato regolamento si applicano a partire dalla data di esecutività della presente. Sentita l Amministrazione Comunale, Dato atto: - del particolare momento di congiuntura economica; - del basso reddito pro-capite della popolazione residente; - del costante trasferimento delle giovani coppie in luoghi che offrono maggiore occupazione; evidenzia l opportunità, in sede di prima applicazione, che detti costi vengano ridotti di un ulteriore 30% al fine di evitare un brusco aumento degli oneri. Al fine di consentire un aumento graduale degli oneri nei successivi adeguamenti annuali le tariffe saranno aumentate di 9,34 punti percentuali/anno fino al raggiungimento dei costi di riferimento come sopra definiti (costo base 60%), nel seguente modo: anno 2012: 1^ applicazione tabelle A=6,16 B=6,19 D=6,18 anno 2013: tabelle A=6,74 B=6,77 D=6,76 anno 2014: tabelle A=7,36 B=7,40 D=7,39 anno 2015: tabelle A=8,05 B=8,09 D=8,08 anno 2016: tabelle A=8,80 B=8,85 D=8,83 Nel caso di incremento dell indice ISTAT, la variazione verrà calcolata sul costo base di cui alle tabelle A, B e D allegate al Regolamento. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 7 - COMUNE DI MONTEMONACO

8 Visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell Ufficio Tecnico e di regolarità contabile del Responsabile dell Ufficio Ragioneria ; Si apre la discussione: Il Sindaco illustra la proposta è dà la parola al tecnico che spiega il motivo dell adozione del presente regolamento e le ragioni degli sconti. Il tecnico propone l immediata eseguibilità e la decorrenza dal primo gennaio Ultimata la discussione, presenti n. 10 consiglieri, con votazione unanime, DELIBERA 1) di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata. Il Consiglio comunale, su espressa richiesta del Sindaco, prende atto dello spostamento dei punti 3 e 5 dell ordine del giorno, che risultano essere stati invertiti per mero errore materiale. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 8 - COMUNE DI MONTEMONACO

9 COMUNE DI MONTEMONACO (Provincia di Ascoli Piceno) Nuovo Regolamento di attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 concernente: «Determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione». Art. 1 Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabelle parametriche Il comune di Montemonaco, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione sulla base dei costi di riferimento delle tabelle parametriche allegate al presente regolamento che determinano: - tabella A - l'incidenza per ogni metro cubo edificato, degli oneri di urbanizzazione primaria riferita ad un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria di circa 2 mc/mq; - tabella B - l'incidenza media per ogni metro cubo edificato degli oneri di urbanizzazione secondaria; - tabella C - articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento; - tabella D - incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni metro quadrato di superficie utile edificabile destinata ad insediamenti industriali e artigianali; - tabella E - incidenza degli oneri di urbanizzazione parametrata in relazione alle previsioni di zona e tipi d intervento; - tabella F - incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa ai complessi turistici ricettivi complementari. Per la determinazione di detta incidenza debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli. Art. 2 Adempimenti del Comune Il comune di Montemonaco, determina, per effetto della applicazione dei parametri di cui al presente regolamento, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag. 9 - COMUNE DI MONTEMONACO

10 a) per le costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali; b) per gli insediamenti industriali e artigianali. Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica le tariffe delle allegate tabelle, facendo riferimento alle destinazioni d uso, al livello di urbanizzazione ed agli indici fondiari. Art. 3 Determinazione del costo base di urbanizzazione Il comune di Montemonaco determina il costo base di urbanizzazione primaria e secondaria desumendolo dalle tabelle A e B per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale e direzionale e dalla tabella D per le zone industriali e artigianali. Art. 4 Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone omogenee L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalle tabelle A e B per i coefficienti riportati nella tabella C in relazione alle zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n ed ai tipi di intervento. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comune di Montemonaco applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato il costo base determinato dalle tabelle A e B; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è maggiorato del 50 per cento. Art. 5 Individuazione delle zone omogenee Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 individuate in sede di formazione del Piano di Fabbricazione. Art. 6 Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli edifici produttivi industriali e artigianali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalla tabella D, riferita al metro quadrato di superficie delle costruzioni per i coefficienti riportati nella tabella E in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

11 Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti produttivi di qualsiasi tipo che sorgano sul territorio. L onere relativo alla costruzione di particolari attrezzature collettive e servizi, alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico dell intestatario del titolo abilitativo ed è determinato dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire o, in caso di SCIA o DIA, da chi presenta la segnalazione o denuncia. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il Comune applica per gli edifici e complessi industriali ed artigianali, il costo base determinato dalla tabella D maggiorato del 50 per cento. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali al dettaglio, direzionali o turistiche il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento relativa alle voci Direzionale e commerciale, Turistica alberghiera, Turistica residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali all ingrosso (ivi compresi i magazzini di attività commerciali all ingrosso altrimenti localizzate), il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento. Nel caso di cambio d uso, anche senza opere, da commercio all ingrosso a commercio al dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data del cambio stesso. Nel caso di attività commerciali all ingrosso che sono esercitate congiuntamente al dettaglio, in quanto consentito dalla legislazione di settore, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata alla superficie di vendita, mentre per la restante il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate, anche aree espositive non aperte al pubblico, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento. Gli alloggi per il proprietario o il custode realizzati nell ambito di edifici produttivi industriali o artigianali e legati agli stessi da vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto sono soggetti al pagamento degli oneri stabiliti dalla tabella E. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di residenze il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento relativa alle residenze per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. Gli spazi espositivi fieristici sono assimilati alle attività produttive artigianali e industriali. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

12 Art. 7 Edifici a destinazione mista Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d uso soggetta al pagamento di differenti oneri di urbanizzazione, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione. Art. 8 Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari L incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinato dal comune sulla base del costo contenuto nella tabella F in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo. Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili. Il contributo di cui al precedente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente il titolo abilitativo per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico dell intestatario del titolo abilitativo e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolato. Le strutture balneari sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per il Direzionale e commerciale in zona B, salvo quelle in area demaniale che lo sono limitatamente agli esercizi di somministrazione e ai chioschi gestore. Art. 9 Scomputo totale o parziale del contributo Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, dall art. 16, secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il Comune, nell effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente, tiene distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all esterno dell area dove si realizzano gli interventi edificatori, purché svolgano una funzione servente rispetto a questi. Non è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

13 Art. 10 Definizione e modalità di calcolo di superfici e volumi La superficie dell edificio, al quale va applicato il contributo per metro quadrato determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando la superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o pilastratura perimetrale. Il volume dell edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo; fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, deposito-ripostiglio e locali accessori della residenza nonché a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo. Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad uffici, ad attività direzionali, commerciali, turistiche e relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. Per gli edifici destinati ad attività produttive industriali ed artigianali la superficie del piano interrato viene assimilato alla superficie realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quella effettiva; per la parte di edificio parzialmente interrato la superficie destinata ad attività produttive industriali ed artigianali viene computata per intero. Le autorimesse di cui all art. 41 sexies della L. 1150/42 non sono computate ai fini del volume dell'edificio al quale va applicato il contributo a condizione che siano rese pertinenziali delle nuove costruzioni realizzate, anche qualora superino i minimi stabiliti dal citato articolo stesso. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. La porzione interrata è calcolata con la seguente formula: V int.= (Sl/P) * S Ove Sl superficie delle facciate entro terra P perimetro esterno del piano di riferimento S Sul del piano di riferimento Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

14 gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori e del vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non utilizzabili, le logge se di uso pubblico, i porticati e le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale. Art. 11 Riferimento temporale per la determinazione del contributo Gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di presentazione della segnalazione o denuncia se autonomamente determinati. Art. 12 Ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l intervento. Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento una tantum quando gli stessi non superino la misura del 20% di edifici unifamiliari in tutte le zone urbanistiche incluse la zone agricole. Nel caso di ristrutturazione di un edificio unifamiliare, accompagnata da un aumento del volume superiore del 20% rispetto a quello esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione (tabella C, riga quattro) estesi a tutto il volume dell edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel caso di solo ampliamento volumetrico senza ristrutturazione dell'esistente si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per gli interventi di nuova costruzione, secondo l indice di fabbricabilità fondiaria (IF), estesi al solo volume dell ampliamento. Art. 13 Suddivisione di unità immobiliari Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, effettuata con interventi non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la parte sulla quale applicare gli oneri di urbanizzazione di cui alla prima riga della tabella C o in caso di edifici produttivi artigianali e DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

15 industriali quelli di cui alla prima riga della tabella E, è quella relativa alle nuove unità immobiliari derivate di minore superficie. Art. 14 Fusione di unità immobiliari La fusione di più unità immobiliari effettuata senza interventi di ristrutturazione edilizia e senza mutamento della destinazione d uso non è soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione. Art. 15 Mutamento della destinazione d'uso Il mutamento della destinazione d'uso effettuato senza opere o comunque con opere non riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari alla differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto riferite alle nuove costruzioni. Eventuali differenze negative non danno luogo a rimborsi da parte del Comune. Il mutamento della destinazione d'uso effettuato nell ambito di interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari a quella della riga tre della tabella C. Art. 16 Cumulo di più interventi Qualora nei cinque anni successivi all ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell ultimo intervento. Art. 17 Varianti ai titoli abilitativi Le varianti al titolo abilitativo edilizio che hanno rilevanza ai fini della corresponsione degli oneri di urbanizzazione comportano la corrispondente rideterminazione di questi ultimi con le tariffe vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA con riferimento alla data di presentazione della segnalazione. Art. 18 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

16 Riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione Per la riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione valgono le disposizioni stabilite dall art. 17, comma 3 del D.P.R. 380/2001. Nel caso di edifici sportivi non convenzionati si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la dalla tabella E, righe da uno a quattro. Art. 19 Adeguamento degli oneri di urbanizzazione In assenza di provvedimenti regionali gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Art. 20 Costi di riferimento adottati e gradualità nell aumento degli oneri Già il regolamento regionale n. 6/1977 precedentemente adottato prevedeva la riduzione fino al 45,60% degli oneri di urbanizzazione primaria e fino al 63,98% per gli oneri di urbanizzazione secondaria, in ragione della classe dimensionale del Comune, della localizzazione geografica e dell andamento demografico. La commissione urbanistica ANCI Marche propone, come da comunicazione del , un limite massimo di riduzione del 60% dei costi in ragione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei singoli Comuni, e contempla la possibilità di procedere, in sede di prima applicazione, ad un aumento graduale degli oneri distribuito su più anni. Stante la specificità del contesto socio-economico del comune di Montemonaco, i costi di riferimento per le opere di urbanizzazione vengono pertanto definiti applicando una riduzione del 60% sui costi base rispettivamente indicati in Euro 21,99 per urbanizzazione primaria, Euro 22,11 per urbanizzazione secondaria, Euro 22,07 per urbanizzazione zone industrialiartigianali, come da proposta ANCI Marche del In sede di prima applicazione detti costi di riferimento vengono ulteriormente ridotti del 30% al fine da evitare un brusco aumento degli oneri. Sulla base di quanto sopra in sede di prima applicazione i costi di riferimento per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e zone industriali/artigianali di cui alle tabelle A, B e D vengono determinati rispettivamente in Euro 6,16, Euro 6,19 ed Euro 6,18. Al fine di consentire un aumento graduale degli oneri nei successivi adeguamenti annuali le tariffe saranno aumentate di 9,34 punti percentuali/anno fino al raggiungimento dei costi di riferimento come sopra definiti (costo base -60%), nel seguente modo: Nel caso di incremento dell indice ISTAT, la variazione verrà calcolata sul costo base ridotto del 60% e cioè: tabelle A=8,80, B=8,85, D=8,83. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

17 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

18 ALLEGATI AL REGOLAMENTO Tabella A COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: /mc 8,80 Tabella B COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA /mc 8,85 Tabella C ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER ZONE OMOGENEE Zone omogenee Interventi A B C E I II I II I II I II Suddivisione unità immobiliari e interventi previsti art. 17, comma 1 del D.P.R. 380/2001 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 Interventi di ristrutturazione edilizia 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 Interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinaz. o aumento delle sup. utili di calpestio Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento > 20% Nuove costruzioni mediante demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria If DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

19 1 mc/mq Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria 1 < If 2 Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria If > Interv. Cooper. a proprietà indivisa in zone PEEP Direzionale e commerciale Turistica alberghiera Turistica Resid. If Turistica Resid. 1 < If Turistica Resid. If > Legenda: A-centri storici; B-zone di completamento; C-zone di espansione; E-zone agricole. Tabella D COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI /mq 8,83 Tabella E PARAMETRI ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI/INDUSTRIALI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

20 Interventi Zone Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali Ristrutturazione edifici artigianali/industriali Ampliamento edifici artigianali/industriali Completamento Espansione Nuovi edifici artigianali/industriali Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 Ristrutturazione edifici artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali in zona agricola Ristrutturazione edifici artigianali/industriali in zona agricola Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali in zona agricola 1 1 Suddivisione unità immobiliari edifici commerciali all ingrosso Ristrutturazione edifici commerciali all ingrosso Ampliamento edifici commerciali all ingrosso ,6 Nuovi edifici per attività commerciali all ingrosso Tabella F COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D INSEDIAMENTO PER I COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI Superficie per unità di sogg. temporaneo < 80 mq. da 80 mq. a 100 mq. oltre 100 mq. Costo opere di urbanizzazione /mq 8,58 7,86 7,15 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

21 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

22 PARERI DI REGOLARITA (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) PARERE: Regolarita` Contab del : Il Responsabile dell Area Interessata F.to BARBARESI CARLO LUIGI PARERE: Regolarita' Tecnica del : Il Responsabile dell Area Interessata F.to PAGLIARONI GEOM. VITTORIO

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