DOCUMENTO DI PIANO NORME MODIFICATE A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI A24

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1 DOCUMENTO DI PIANO NORME MODIFICATE A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI 1 A24

2 INDICE ART. 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO... 3 ART. 2. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE... 4 ART. 3. INDIVIDUAZIONE DI AREE ED AMBITI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO... 5 ART. 4. PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE PREMIALITÀ E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA... 6 ART. 5. CRITERI E PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE... 9 ART. 6. ATTUAZIONE DEL PGT ART. 7. PRESCRIZIONI PER I PIANI ATTUATIVI IN AREE DI TRASFORMAZIONE SCHEDE NORMATIVE ART. 8. PIANO D AMBITO RELATIVO ALLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE ART. 9. MODIFICAZIONI DEL PERIMETRO IC DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO ART. 10. BENI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO ART. 11. IL PIANO DEI SERVIZI ART. 12. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI ART. 13. IL PIANO DELLE REGOLE ART. 14. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE ART. 15. PIANI ATTUATIVI VIGENTI, COSTRUZIONI ED OPERE ESISTENTI ART. 16. OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

3 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è un progetto urbanistico unitario per il territorio comunale che si pone quali obiettivi: - promuovere politiche per lo sviluppo economico e sociale dei residenti - mantenere e risanare i caratteri paesistico-ambientali e di abitabilità del territorio; - organizzare la rete di mobilità urbana e intercomunale; - migliorare i servizi a carattere locale, urbano e sovracomunale; - valorizzare le risorse ambientali, storiche, economiche del territorio; 2. Il Piano di Governo del Territorio si attua utilizzando i meccanismi di compensazione, perequazione e incentivazione, finalizzati ad un equa ripartizione dei benefici economici derivanti dalle trasformazioni del territorio, qualora ciò non contrasti con gli interessi pubblici generali. 3. Il Piano di Governo del territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, è costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 4. Il Piano di Governo del Territorio: - ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani Territoriali Sovracomunali, e in particolare con il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia; - esplica la propria efficacia, disciplinando, anche con le norme di Piani Settoriali allegati, interventi di completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e vincoli sia di natura strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio termine; - è redatto con riferimento alle risultanze del documento appositamente predisposto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica; - in conformità all art. 4, L.R. 11 marzo 2005, n. 12, è stato redatto e sottoposto alla valutazione ambientale e ne è stata valutata la sostenibilità ambientale; - individua e norma, attraverso il Piano delle Regole, le destinazioni private del suolo e degli edifici, le modalità di intervento sulle parti edificate e le aree a destinazione agricola; - individua e norma, attraverso il Piano dei Servizi le destinazioni pubbliche per programmare la dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, locale, urbano e territoriale. Tra esse sono comprese le aree a verde pubblico che costituiscono corridoi ecologici di valore paesistico, per la fruizione da parte della popolazione e per la tutela della presenza di specie vegetali ed animali. 5. Nella normativa che segue ed in quella relativa agli altri elaborati del PGT, di cui al comma 3, la dizione Piano di Governo del Territorio assume il significato di tutti i documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 6. I tre documenti costitutivi del Piano di Governo del territorio contengono sia nelle previsioni grafiche sia in quelle normative disposizioni aventi il carattere di prescrizioni, direttive ed indirizzi, secondo quanto previsto dalle presenti norme. 2

4 7. All interno del PGT le varie parti del territorio comunale sono designate con lettere seguite o meno da numeri; tali designazioni sono puramente convenzionali e non hanno riferimento alcuno rispetto alla classificazione delle Zone omogenee operata dal D.M. 2 aprile 1968, n Una apparente coincidenza tra le designazioni attuali e quelle riferite alle citate Zone omogenee è giustificato dalla circostanza che l utilizzo di una designazione già ampiamente nota e condivisa, derivante dalle disposizioni del precedente P.R.G., facilita la comprensione del contenuto del PGT. 8. Fino all approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale, restano in vigore le disposizioni di natura edilizia contenute nelle NTA del previgente P.R.G., qualora necessarie a meglio disciplinare specifiche prestazioni edilizie eventualmente non disciplinate nella presente normativa. ART. 1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO 1. Il Documento di Piano definisce: a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale. Può inoltre eventualmente proporre le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storicomonumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; c) l assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio ad appositi studi. 2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il Documento di Piano: a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale. Ne indica i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza con le previsioni di livello sovracomunale; d) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e di miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; e) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, le disponibilità ed opportunità di edilizia convenzionata e/o in Piani di Zona nonché le eventuali politiche per l edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 3

5 f) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento elencate alla lettera c) con le risorse economiche attivabili da parte dalla pubblica amministrazione, e con riguardo agli effetti indotti sul territorio dei comuni contigui; a) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione; definisce su di essi criteri di intervento, finalizzati alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, quando in tali ambiti siano comprese aree che presentano nella documentazione conoscitiva aspetti rilevanti sotto quei profili; b) determina, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 12/2005, art. 8, lett. f), le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; c) definisce i criteri di perequazione, di compensazione e di incentivazione. 3. Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; tutte le previsioni relative ad aree private in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, nelle previsioni del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, ovvero nei contenuti degli Strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi di legge. 4. Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, previa procedura di valutazione ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all art. 4, comma 2, l.r. 12/ In sede di prima applicazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 sul territorio comunale, la presente normativa del Documento di Piano contiene alcune formulazioni normative necessarie alla sua applicazione, che, una volta recepite secondo le indicazioni specifiche negli altri documenti del PGT, potranno essere omesse in sede di modifica del presente o di approvazione di un nuovo Documento di Piano alla sua scadenza quinquennale. 6. Ai soli fini delle certificazioni urbanistiche le aree di trasformazione individuate dal Documento di Piano e non conformate, in applicazione del comma 3, vengono definite aree di trasformazione non conformate, come disciplinate all ART. 3 e seguenti delle presenti Norme. ART. 2. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE 1. Le disposizioni legislative statali e regionali, in caso di incompatibilità, prevalgono su quelle del PGT; sono altresì prevalenti su quelle del PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali. 2. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale. Per il superamento delle barriere architettoniche si rinvia alla legislazione vigente. 3. In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono queste ultime. 4. In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, prevale quella avente valore cogente maggiore, e cioè le prescrizioni su direttive ed indirizzi, le direttive sugli indirizzi, a qualunque dei tre documenti tali previsioni appartengano. 4

6 5. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a documenti diversi del PGT, prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute. 6. In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di Settore, per determinarne la prevalenza si deve applicare il principio di specialità. 7. Le prescrizioni del PGT hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi: le direttive e gli indirizzi del PGT hanno rispetto ai Piani attuativi valore orientativo. 8. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente. Ove la deroga riguardi edifici di proprietà privata, essa è subordinata alla stipula di atto di vincolo alla destinazione pubblica o d'interesse pubblico, con relativa trascrizione nei registri immobiliari. ART. 3. INDIVIDUAZIONE DI AREE ED AMBITI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO 1. Ai fini dell applicazione delle presenti norme sono definite sul territorio comunale, nella Tavola A19, mediante un perimetro grafico, le aree di trasformazione; si intende genericamente per comparto l insieme delle aree incluse all interno di ciascun perimetro. 2. La Tavola di cui al comma 1 individua: a) aree di trasformazione conformate, con o senza modifiche normative rispetto allo strumento urbanistico previgente, a loro volta così suddivise: 1. Piani Attuativi con destinazione produttiva confermati senza modifiche (TR1); 2. Piani attuativi riconfermati, con destinazione residenziale, al cui interno saranno ricollocate volumetrie generate altrove (TR2, TR3, TR4, TR5, TR6); 3. Piani attuativi che dovranno ricollocare parzialmente o totalmente le volumetrie previste, per il rischio di esondazione del torrente Arno (TR7, TR8, TR9, TR10); 4. Piani attuativi per la trasformazione residenziale di aree industriali dismesse (TR 20,TR 22); 5. Aree a servizi con diritti volumetrici (TR 11a, TR 11b); b) Aree produttive esistenti da ricollocare, a loro volta cosi suddivise: 1. Aree produttive da trasformare in residenza con ricollocazione della volumetria produttiva in altre aree (TR12/TR19); 2. Aree produttive con volumetria produttiva esistente e diritti volumetrici residenziali da trasferire in altre aree (TR 21); c) Aree di trasformazione non conformate, a loro volta cosi suddivise: 5

7 1. Area mista a servizi, residenza e terziario-produttivo il cui Piano Attuativo dovrà prevedere il 50% per la residenza e terziario-produttivo e il 50% per la realizzazione di un centro sportivo (TRD) così come ulteriormente specificato nella normativa del Piano dei Servizi oltre che nelle Schede delle aree di trasformazione di cui all elaborato A25; 2. Piani attuativi residenziali per il completamento o la nuova realizzazione di volumetrie residenziali (TRB, TR 23); 3. Aree a destinazione residenziale al cui interno saranno ricollocate le volumetrie generate da altre aree (TRA); 4. Aree a destinazione terziaria, servizi e residenza (TRC); 5. Aree a destinazione produttiva al cui interno saranno ricollocate le volumetrie derivanti dalle aree produttive esistenti da trasferire (TRE, TRG, TRH, TRI); 6. Area a destinazione produttiva (TRF). d) Area del Piano d ambito di cui al successivo ART Gli interventi edilizi ed urbanistici sulle aree di trasformazione di cui al comma 2 sono subordinati all'approvazione di Piani Attuativi. 4. Alle aree di cui al precedente ART. 3 si applica quanto previsto al successivo ART. 4, in termini di creazione, trasferimento e traslazione di volumetrie e diritti volumetrici, ad esclusione di quelle non esplicitamente richiamate nella Tavola C3 della perequazione. 5. Le aree di cui al comma 2 rispettano le indicazioni e prescrizioni riportate nell allegato A25 Schede progettuali. ART. 4. PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE PREMIALITÀ E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA. 1. In ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 11 marzo 2005, n. 12, art. 11, sono definiti i criteri di perequazione e compensazione che seguono. 2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione sulle seguenti aree, come definite all interno del PGT: - aree di trasformazione residenziale o produttiva di nuova previsione o già conformate col previgente PRG. - aree destinate a servizi pubblici di nuova previsione o comunque non ancora acquisite al pubblico demanio. 3. La perequazione è finalizzata a garantire una giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli chiamati ad usi urbani e alla formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree. Essa si articola come segue: - perequazione di comparto - perequazione diffusa 4. La perequazione di comparto è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio all intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendentemente dalla destinazione d uso da realizzarsi effettivamente all interno dello strumento attuativo; le 6

8 volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa. La perequazione di comparto si applica in tutte le aree di trasformazione come individuate nella Tavola A19 del Documento di Piano. 5. La perequazione diffusa è ottenuta attribuendo alle aree private destinate a servizi non comprese all interno dei comparti una capacità volumetrica teorica (espressa in mc). 6. La capacità teorica di cui al comma 5 si traduce in diritti volumetrici (Itp) che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici. 7. I privati proprietari, detentori dei diritti volumetrici, hanno facoltà di conferire gli stessi, traducendoli in beneficio economico, alle aree di trasformazione. 8. Il conferimento dei diritti volumetrici deve essere documentato nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all atto della sua sottoscrizione. 9. In particolare la perequazione diffusa di cui al precedente comma 5 si applica alle aree TR11a e TR11b, la cui volumetria a destinazione residenziale dovrà trovare collocazione all interno delle aree TRA e da TR2 a TR6, così come disciplinato nella relativa scheda delle aree di trasformazione di cui all elaborato A L utilizzo di un area per la realizzazione diretta da parte del privato di servizi su di essa previsti o comunque di edificazione compatibile con la destinazione dell area, non consente la sua utilizzazione per l acquisizione dei diritti edificatori di cui al comma Il meccanismo della compensazione, finalizzato a dare corso ai processi di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale del PGT e a favorire il trasferimento di volumetrie esistenti e/o previste in posizioni più coerenti con il contesto e al riparo da situazioni di rischio, è previsto nei casi di seguito individuati: - Aree industriali inserite in un tessuto residenziale inidoneo, per le quali è incentivato il trasferimento delle volumetrie produttive esistenti in comparti appositamente individuati, e la trasformazione delle aree stesse in funzioni residenziali (TR12/TR19). - Area industriale disposta lungo la zona a rischio di esondazione del torrente Arno, per la quale è incentivato il trasferimento delle volumetrie produttive esistenti in comparti produttivi appositamente individuati, al momento della cessione dell area stessa alla pubblica amministrazione per la sua riqualificazione e rinaturalizzazione. A compensazione del trasferimento dei volumi e contestuale cessione dell area (TR21), all area stessa è attribuita una volumetria residenziale da realizzare nei comparti residenziali appositamente individuati. - Aree residenziali già previste nel precedente PRG disposte lungo il corso del torrente Arno in zona a rischio di esondazione, i cui diritti volumetrici dovranno essere in parte concentrati nelle zone dei rispettivi Piani Attuativi al di fuori del limite dell area a rischio di esondazione, e in parte ricollocati in comparti residenziali appositamente individuati (TR7, TR8, TR9, TR10). 12. L area TR8 può in particolare concentrare interamente le volumetrie ivi previste, nelle parti esterne alla zona a rischio di esondazione, mentre le aree TR7, TR9, TR10 possono realizzarne quota parte, ognuna nel comparto di propria competenza. 7

9 13. Le volumetrie delle aree produttive di cui al precedente comma 11 primo e secondo alinea, individuate nella tavola delle aree di trasformazione A19 rispettivamente con le sigle da TR12 a TR19 e TR21, possono essere ricollocate all interno delle aree identificate con le sigle TRE, TRG, TRH, TRI. 14. Le volumetrie delle aree residenziali di cui al precedente comma 11 terzo alinea, individuate nella tavola delle aree di trasformazione A19 rispettivamente con le sigle TR7, TR8, TR9, TR10, possono essere ricollocate nelle aree da TR2 a TR6 e TRA. 15. Le previsioni relative alle aree TR7, TR8, TR9, TR10, TR21 potranno essere realizzate solo dopo la modifica della classe di fattibilità geologica (da classe 4d a classe 3d), successiva alla realizzazione e collaudo delle opere di difesa idraulica lungo il torrente Arno. Tale prescrizione si applica anche al meccanismo di perequazione previsto per tali aree, che non potranno generare diritti volumetrici fino al completamento delle opere di difesa idraulica e al conseguente passaggio in classe di fattibilità 3d. 16. Al fine di favorire il trasferimento delle volumetrie esistenti dichiarate incompatibili e rendere possibile la ricollocazione delle volumetrie complessivamente generatasi, secondo quanto previsto al precedente comma 11, le aree di trasformazione di seguito specificate dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: a. Le aree TRE, TRG, TRH, TRI, dovranno concentrare le volumetrie consentite nel 50% di ognuna delle aree, e cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%. A sua volta la pubblica amministrazione destinerà il 40% delle nuove aree di cui è entrata in possesso all atterraggio delle volumetrie produttive generatesi altrove come precedentemente indicato, mentre destinerà il 10% delle stesse a funzioni di servizio; b. Le aree TRA e da TR2 a TR6, dovranno concentrare le volumetrie consentite nel 70% di ognuna delle aree, e cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 30%. A sua volta la pubblica amministrazione destinerà il 20% delle nuove aree di cui è entrata in possesso all atterraggio delle volumetrie produttive generatesi altrove come precedentemente indicato, mentre destinerà il 10% delle stesse a funzioni di servizio; 17. La superficie delle Aree di Trasformazione di cui al precedente comma 16 è pertanto così ripartita: - un area corrispondente al 50% (di cui al punto a.) e al 70% (di cui al punto b.) dell intero comparto, definita Superficie edificabile Se, per la concentrazione delle volumetrie e la realizzazione delle altre funzioni di servizio quali: - viabilità privata relativa agli insediamenti; - verde e parcheggi privati di pertinenza degli edifici, comprese le rampe d accesso qualora gli stessi siano interrati; - un area corrispondente al 10% dell intero comparto da cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione e da destinare a Verde e servizi pubblici (10%); - un area corrispondente al 40% (di cui al punto a.) e al 20% (di cui al punto b.) dell intero comparto da cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione, per l atterraggio delle volumetrie generatesi altrove con le modalità sopra specificate. 18. E fatta salva la possibilità, per i proprietari delle aree di cui al comma 11, di concordare direttamente, con i proprietari di cui al comma 16, i trasferimenti volumetrici all interno della quota del 40% o del 20% a tale funzione destinata, senza operare la cessione dell area alla pubblica amministrazione. Resta ferma la cessione al Comune della quota fissa del 10% per pubblici servizi e della quota rimanente del 40% o del 20% eventualmente non occupata con le ricollocazioni. 8

10 19. Gli indici edilizi che regolano i volumi che ogni area potrà accogliere sono indicati nelle schede delle aree di trasformazione di cui all elaborato A25 e saranno applicati sulla base di quanto definito al successivo ART. 5 relativo alla negoziazione. 20. Al fine di salvaguardare il suolo agricolo, le aree che verranno cedute all Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dai criteri perequativi illustrati nel presente articolo, saranno destinate all uso agricolo. 21. Il Comune può utilizzare, ai fini dell applicazione del meccanismo di compensazione, anche il proprio patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione originaria di Piano, con permute o altre forme consentite dalla legge. Il Comune può inoltre utilizzare eventuali eccedenze dei diritti volumetrici per interventi di riqualificazione della città esistente e in particolare del centro storico. A tal fine il Comune, entro un anno dalla approvazione del PGT definisce il Regolamento per l attuazione e gestione del principio di Compensazione nell ambito del territorio comunale. ART. 5. CRITERI E PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE 1. Dati i limiti che, in forza di quanto disposto dall art. 8 comma 2, lett.e) e comma 3 della L.r. n. 12 dell 11 marzo 2005, sono da riconoscere alle previsioni del presente documento di Piano e data l esigenza di approfondimenti preordinati alla definizione delle scelte relative alle aree di trasformazione (necessaria perché si configuri la loro conformazione edificatoria), si prevede che, prima della redazione del progetto di un piano attuativo di iniziativa privata relativo ad una delle aree di trasformazione, venga avviata una procedura di negoziazione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi. 2. Le negoziazioni di cui al precedente comma dovranno trovare svolgimento e giungere, ove possibile, a conclusione, in applicazione dei criteri di cui al successivo comma, in parte prescrittivi, in parte orientativi. 3. Il confronto pubblico-privato dovrà valere, infatti, al fine di verificare le concrete potenzialità di raggiungimento degli indici edificatori massimi indicati nelle schede delle aree di trasformazione, sulla base dei seguenti criteri: a) Migliorare l integrazione col contesto urbano e ridurre l impatto indotto sull ambiente e sul paesaggio dai nuovi interventi e dai relativi nuovi carichi insediativi, dando attuazione alle linee di indirizzo e prescrizioni indicate nelle schede delle aree di trasformazione e nelle presenti norme. In particolare i progetti dovranno avere elevati standard di qualità con riferimento ai seguenti aspetti: - progettazione delle aree verdi ed integrazione col sistema del verde della città; - progettazione dell arredo urbano; - progettazione dei materiali e scelta dei colori che favoriscano un positivo inserimento dell intervento del paesaggio entro il quale essi si collocano. b) Partecipare, tramite i previsti meccanismi della perequazione e della compensazione, alla qualificazione del contesto urbano e ambientale e all acquisizione delle aree a servizi. c) Dimostrare la buona qualità degli edifici dal punto di vista delle prestazioni energetiche e della progettazione in generale. 9

11 d) Aderire ad ipotesi coordinate di attuazione di più piani attuativi allo scopo di migliorare la qualità e l organizzazione delle realizzazioni di carattere ambientale. e) Valutare l effetto cumulativo della progressiva attuazione delle previsioni, considerando l effettiva destinazione delle funzioni da insediare all interno delle aree di trasformazione, con particolare riferimento a: - livello di attrattività delle funzioni da insediare e relativa stima delle presenze giornaliere generabili; - impatto indotto sul contesto urbano in termini ambientali, dei servizi e della mobilità; - livello di funzionalità della rete stradale e dei trasporti, in grado di assorbire la movimentazione generata; - interventi di attenuazione degli effetti generati che il proponente è in grado di proporre; - contenuto di innovazione della funzione stessa e/o delle condizioni di attuazione e di realizzazione (buone pratiche, certificazioni di qualità, condizioni di sicurezza e di lavoro altre condizioni). 4. Per le aree di trasformazione del sistema produttivo (TR 12, TR13, TR14, TR15, TR16, TR17, TR18, TR19) sono previsti inoltre i seguenti criteri e regole di negoziazione: - L Amministrazione potrà proporre in sede di negoziazione una localizzazione alternativa a quella indicata nella tavola delle Aree di Trasformazione, all interno delle aree di delocalizzazione secondo le risultanze del Piano d Ambito di cui all elaborato A26. - L attuazione degli interventi previsti nelle schede delle aree di trasformazione è subordinata alla presentazione di un Piano Industriale che dimostri il mantenimento dell attività produttiva per i successivi 5 anni. 5. Tenuto conto delle condizioni del contesto e con riferimento alle priorità dell Amministrazione e all area oggetto di trasformazione, l Amministrazione potrà concordare una strategia di azione insieme ai soggetti interessati 6. I proponenti potranno proporre anche un articolazione della proposta di piano con un attuazione per lotti successivi programmati, nel rispetto delle indicazioni di occupazione del suolo libero adiacente ai margini urbani e purché non in contrasto con quanto previsto all art.4 comma 20 e all art.7 comma 9. Tale proposta dovrà in ogni caso essere preceduta da uno schema generale di inquadramento che individui l assetto della viabilità e delle altre urbanizzazioni in tutto il comparto e l organizzazione e dislocazione delle aree a servizi. 7. A tale fine i soggetti interessati, prima della formale presentazione dei Piani Attuativi, richiederanno all Amministrazione Comunale un incontro preliminare nel corso del quale individuare le questioni prioritarie che dovranno essere oggetto di confronto, accludendo all istanza una o più ipotesi di definizione delle scelte di massima che si propone di assumere. 8. All incontro potranno prendere parte consulenti di fiducia dell Amministrazione e dei soggetti proponenti oltre a rappresentanti di enti pubblici interessati, quali Comuni confinanti etc. In questo ambito verrà definita la tempistica orientativa di consolidamento delle decisioni. 9. La negoziazione si concluderà con l individuazione puntuale degli elementi essenziali del progetto da presentare, nel rispetto delle condizioni sopra indicate oltre che nel rispetto dei 10

12 limiti edificatori massimi indicati per le stesse aree di trasformazione nelle schede ad esse relative. 10. La negoziazione può avere anche esito negativo, in caso di mancato accordo, senza che questo determini rivalsa o richiesta di danni da parte dei proponenti, ovvero può concludersi con l applicazione di indici edificatori minori rispetto a quelli massimi indicati nelle schede. 11. La procedura di cui al presente comma potrà essere utilizzata anche in aree di completamento là dove esplicitamente richiamato in normativa. ART. 6. ATTUAZIONE DEL PGT 1. Le previsioni di PGT si attuano con l uso degli strumenti previsti dall ordinamento nazionale e regionale. 2. Gli interventi pubblici e privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da esame di impatto paesistico del progetto, ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito interessato e dell incidenza paesistica del progetto. 3. Gli interventi dovranno dimostrare il rispetto delle norme cogenti contenute nei piani settoriali allegati al PGT. 4. Per le aree e gli interventi ricadenti in fasce di classificazione del Rischio Idraulico si applica quanto previsto dalla Zonizzazione del rischio idraulico ai sensi della DGR 11 dicembre 2001, n. 7/7365, parte B, paragrafo Per l attuazione degli interventi pubblici e privati, il PGT si avvale e fa riferimento anche ai seguenti Piani di Settore e strumenti normativi ove già vigenti: - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), redatto ai sensi della legge 26/2003 oltre che del Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6; - Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001; - Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita, ai sensi dell art. 8, comma 3 del d.lgs. 114/98; - Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui al Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere l.r. 6/2010; - Indagini geologico ambientali a supporto della redazione del P.G.T. secondo quanto previsto all articolo 57 della L.R. 12/ Regolamento Edilizio; - Regolamento Locale di Igiene. 6. Le indicazioni del Piano Paesistico Comunale così come individuate nella Relazione e nella Normativa del Piano delle Regole sono da considerare parte integrante del Documento di Piano. 11

13 7. Le trasformazioni previste all interno delle presenti norme, nonché ogni altro intervento previsto all interno di tutti i Documenti costituenti il PGT, hanno come elemento sovraordinato le prescrizioni e gli indirizzi della relazione geologica e dovranno ad essa riferirsi per la determinazione della vulnerabilità del territorio e le potenzialità di intervento. ART. 7. PRESCRIZIONI PER I PIANI ATTUATIVI IN AREE DI TRASFORMAZIONE SCHEDE NORMATIVE 1. L individuazione di una area di trasformazione nella tavola A19 del Documento di Piano, se non già conformata dal previgente P.R.G., non comporta la conformazione dei suoli e non costituisce conseguentemente alcun presupposto di diritto edificatorio sulla stessa. Gli indici riportati nelle singole schede di progetto hanno valore indicativo per la formulazione della proposta di piano attuativo di cui al comma 3 dell ART Le zone di trasformazione residenziali definite dalla Tav. A19 sono destinate alla specifica destinazione d'uso residenziale e alle funzioni compatibili (direzionali, terziarie, commerciali con attività fino a 800 mq. e paracommerciali) nel rispetto delle norme concernenti i livelli di rumorosità, le emissioni in atmosfera, gli scarichi e la dotazione di parcheggi. 3. Negli insediamenti da realizzare nelle zone di cui al comma 1 non è consentita la presenza di funzioni e organismi utilizzati per: - attività agricole e zootecniche; - attività terziarie e artigianali moleste e/o recanti pregiudizio all igiene a al decoro dei luoghi: - attività di deposito all aperto di qualsiasi genere. 4. Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di cui al comma 1 devono prevedere le seguenti caratteristiche: - realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale); - realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione; 5. La dotazione di aree a standard all interno delle aree di trasformazione è stabilita all interno delle schede delle aree di trasformazione di cui all elaborato A25, oltre che nel Piano dei Servizi. 6. Nelle aree di trasformazione a destinazione residenziale una quota non inferiore al 20% della SLP dovrà essere riservata ad interventi di housing sociale. 7. Le schede delle aree di trasformazione di cui all elaborato A25 contengono i parametri urbanistici ed edilizi nonché le prescrizioni cui ogni specifica area dovrà attenersi al momento della redazione del Piano Attuativo. 8. La quantificazione delle aree di cui al precedente comma 7 e dei relativi volumi o SLP è da intendersi come indicativa. La definizione esatta delle dimensioni delle aree sarà determinata esclusivamente con rilievo strumentale da compiersi come precondizione della redazione dei Piani Attuativi. 9. In tutte le aree di trasformazione previste dal DdP gli interventi saranno attuati progressivamente con Piani Attuativi dell estensione massima di mq.; i successivi interventi di pianificazione attuativa saranno subordinati all avvenuto rilascio dei titoli abilitativi relativi ai Piani precedenti. 12

14 ART. 8. PIANO D AMBITO RELATIVO ALLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE 1. In relazione all Accordo di Programma Quadro del febbraio 2000 integrato con Atto aggiuntivo sottoscritto nell aprile 2007 e denominato Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 Interventi di mitigazione d impatto ambientale e delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale, l Amministrazione predispone un Piano d Ambito che ha lo scopo di definire le procedure attuative nonché le destinazioni relative alle aree di delocalizzazione recentemente assegnate in proprietà all Amministrazione Comunale dalla Regione Lombardia. I contenuti del Piano d Ambito sono riportati nell elaborato A26 che costituisce parte integrante del presente Documento di Piano. 2. Al fine di rendere efficace l azione pianificatoria relativa al Piano d Ambito, l Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano d Ambito stesso determinerà le modalità per il calcolo dei valori delle aree da cedere ai soggetti privati per le differenti destinazioni previste. ART. 9. MODIFICAZIONI DEL PERIMETRO IC DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 1. Nella tav. A 22, oltre che nella Tavola A 19 delle aree di trasformazione, sono riportate le previsioni di modifica e di adattamento del perimetro IC del Parco Lombardo della Valle del Ticino in conformità a quanto previsto all art. 12 punto 9 del PTC. 2. Le modifiche di cui al precedente comma 1 riguardano in particolare l area TRI, che implica l ampliamento del perimetro IC per la realizzazione di nuove funzioni produttive. 3. Fino all approvazione del nuovo perimetro, nelle aree che per ora sono esterne al perimetro stesso valgono le destinazioni così come previste nel previgente PRG. 4. Successivamente all approvazione da parte delle competenti autorità regionali il nuovo perimetro verrà riportato anche nelle tavole di azzonamento del Piano delle Regole. ART. 10. BENI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO 1. Tutte le indicazioni relative ai beni costituivi del paesaggio, così come individuati negli elaborati, nella Relazione e nella Normativa del Piano delle Regole, sono da considerarsi parte integrante del Documento di Piano. ART. 11. IL PIANO DEI SERVIZI 1. Il Piano dei Servizi assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni insediate e previste, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale. 13

15 2. Valuta l insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, individua le modalità di intervento e quantifica i costi per il loro adeguamento. Analogamente il Piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano le modalità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi di attuazione. 3. Fermo restando il valore degli obiettivi indicati, il Piano dei Servizi ha piena autonomia di previsione, dovendosi attenere in fase attuativa per quanto riguarda gli aspetti morfologici degli interventi, alle indicazioni normative del Piano delle Regole, salvo che non siano formulate nella presente normativa indicazioni specifiche prevalenti. ART. 12. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI 1. Il Piano dei Servizi articola le sue previsione su tre categorie di aree: - servizi pubblici; - strutture lineari (strade, corsi d acqua, ecc ); - interventi privati: 2. Il Piano dei Servizi inoltre: a) conferma le aree per servizi definite dal presente Documento di Piano e le norma insieme a tutte le altre aree del sistema dei servizi; b) definisce le aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture e viabilità; c) definisce analiticamente i servizi di cui al punto b), operando anche variazioni sia di localizzazione sia di estensione, rispetto alla previsione del presente Documento di Piano quando ciò contribuisca alla loro più rapida attuazione; d) individua le funzioni ecologiche svolte dalle aree agricole e localizza quelle che, tramite incentivi ed accordi con i conduttori del fondo sono in grado di svolgere funzioni di parchi urbani e di quartiere, definendo i contenuti di convenzione utili alla loro attivazione; e) indica, anche recependo specifiche prescrizioni del Regolamento di Attuazione del P.U.G.S.S., di cui all ART. 6 comma 5, le finalità e le modalità di attuazione degli interventi di sottosuolo in relazione agli obblighi e competenze degli interventi pubblici e privati in attuazione del PGT. 3. Il Piano dei Servizi nel provvedere alla localizzazione dei servizi di progetto procede con il criterio del minor consumo possibile di nuovi suoli. In particolare eviterà di prevedere interventi su aree agricole che svolgono già una loro funzione ecologica, con effetti positivi sulla qualità ambientale e conseguentemente della vita dei cittadini. 4. Per l acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi il Piano si avvarrà, nella misura massima possibile dei meccanismi di perequazione previsti dall ART. 4 delle presenti norme, ricorrendo, ove ciò non fosse possibile per qualunque ragione, alle acquisizioni delle aree, a termini di legge, anche attraverso l istituto dell esproprio. 5. La disciplina degli interventi da mettere in atto all interno dell area oggetto di delocalizzazione, di cui all ADPQ in materia di trasporti Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000: Interventi 14

16 di mitigazione d impatto ambientale di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale, integrato e modificato con il II atto aggiuntivo sottoscritto il , è normata nell elaborato A26 del Documento di Piano Scheda d ambito n.1 - Aree di delocalizzazione. ART. 13. IL PIANO DELLE REGOLE 1. Il Piano delle Regole: a) definisce, sull intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica: 1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 2. l individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale e urbana; e) individua: 1. le aree destinate all agricoltura; 2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica. ART. 14. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE 1. Con riferimento a quanto indicato al precedente ART. 13, il Piano delle Regole: a) disciplina, sulla base delle indicazioni del Documento di Piano e di quanto specificato all ART. 4, le aree pubbliche o da acquisire su cui possono essere ricollocate le volumetrie derivanti dai meccanismi di compensazione, di cui allo stesso ART. 4; 2. Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi (con particolare attenzione alle zone di valore storico ambientale), di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie alternative, il Piano delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio che detta norme e indirizzi per procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento, oltre che su quanto disciplinato nello specifico studio per il centro storico e relative modalità di intervento. 15

17 3. Il Piano delle Regole si avvale inoltre di apposita deliberazione (di norma assunta nel contesto del Bilancio Comunale) per la determinazione di oneri e contributi, valore delle aree, al fine della determinazione delle indennità di esproprio, delle indennità conseguenti alla decadenza dei vincoli ed al fine della monetizzazione degli standard. 4. Il Piano delle Regole definisce le attività rientranti nelle destinazioni d uso commerciali ed in quelle ad esse equiparate (somministrazione di alimenti e bevande e attività paracommerciali), ne individua eventuali categorie o sottocategorie omogenee, recependo le prescrizioni di legge nazionali e regionali sul commercio, ed individua le categorie ammesse o escluse nelle varie zone. ART. 15. PIANI ATTUATIVI VIGENTI, COSTRUZIONI ED OPERE ESISTENTI 1. I piani esecutivi contenuti nel previgente PRG, già approvati e tuttora in vigore, ma non ancora attuati interamente ovvero la cui attuazione debba ancora iniziare, e quelli di progetto che ricadono nelle zone IC del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino sono delimitati nella Tav. A16 con apposito segno. 2. Tutti i contenuti dei piani esecutivi, già approvati e le cui convenzioni siano tuttora in vigore, sono confermati nei termini sanciti dai relativi atti di approvazione. 3. All interno dei perimetri dei piani esecutivi di cui al comma precedente possono essere eseguite soltanto le opere edilizie e/o di infrastrutturazione e apportate modifiche alla configurazione dei suoli e alla consistenza del patrimonio arboreo esistenti alla data di adozione del PGT, solo qualora tali interventi si attengano strettamente a quanto previsto nei progetti già approvati e nelle rispettive convenzioni. 4. Per le zone dei Piani esecutivi produttivi o terziari attuati o in corso di attuazione alla data di approvazione del PGT e ricadenti all esterno del perimetro IC valgono, anche a lavori ultimati, le norme del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino. ART. 16. OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 1. È costituito l osservatorio per il monitoraggio dell attuazione del Piano di Governo del Territorio, nell ambito della procedura permanente di Valutazione Ambientale Strategica, avente le seguenti finalità: verificare periodicamente l attuazione del Piano e valutare l incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente ed il grado di realizzazione di quello previsto dal Piano. indirizzare l attuazione del Piano sulla base delle priorità derivanti dalla realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche. utilizzare le dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi generali della città. 16

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