Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area della Dirigenza Quadriennio Normativo Parte economica anno 2008
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1 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area della Dirigenza Quadriennio Normativo Parte economica anno 2008 Premesso che: a) in data 13 novembre 2008 è stata sottoscritta l ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale dirigente della Provincia di Lecco, per il quadriennio normativo e per l annualità economica 2008; b) il Collegio dei Revisori in data 18 novembre 2008 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001); c) la Giunta Provinciale, con deliberazione in data 4 dicembre 2008 n. 418, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI. In data 19 dicembre 2008 nella sede della Provincia di Lecco ha avuto luogo l incontro tra: Delegazione di parte pubblica, nelle persone di: Dott. Ottorino Vaglio - Direttore generale - Presidente Dr.ssa Antonella Cazzaniga Dirigente Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane Dr. Luciano Tovazzi Dirigente Settore Ambiente Ecologia Caccia e Pesca R.S.U., nelle persone di: Ing. Angelo Valsecchi Dirigente Settore Viabilità e Protezione Civile Dr. Giuseppe Scaccabarozzi Dirigente Settore Attività Economiche e Turismo e Sport Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: Sig. Ernesto Messere - CGIL FP Sig. Enzo Cerri - CISL Fist Al termine dell incontro le parti sottoscrivono definitivamente l allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente della Provincia di Lecco per il quadriennio normativo e per l annualità economica 2008 Vaglio Ottorino Cazzaniga Antonella
2 Tovazzi Luciano Valsecchi Angelo Scaccabarozzi Giuseppe Cerri Enzo Messere Ernesto
3 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area della Dirigenza Quadriennio Normativo Parte economica anno 2008
4 Art. 1 Oggetto del presente accordo 1. Il presente accordo decentrato integrativo disciplina gli aspetti giuridici e economici della dirigenza per il quadriennio ed ha valore fino alla stipula del successivo accordo. Art. 2 Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146 così come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, nonché dell art. 1 del CCNL del (Servizi Pubblici Essenziali Area Dirigenza) sono esonerati dallo sciopero, nell ambito dei Servizi Essenziali previsti per l area della Dirigenza del citato CCNL i titolari delle seguenti posizioni dirigenziali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili: - n. 1 Dirigente Settore Formazione Professionale Istruzione Politiche per l Impiego; - n. 1 Dirigente Settore Viabilità e Protezione Civile. 2. Si rimanda alla disciplina contenuta nel Regolamento per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 131 del 28/04/2005. Art. 3 Relazioni sindacali 1. Il sistema delle relazioni sindacali oggetto del presente contratto si articola nei seguenti istituti: a) contrattazione collettiva decentrata integrativa; b) informazione; c) concertazione; d) consultazione. Art. 4 Comitato dei garanti 1. Il Comitato dei garanti, previsto dall art. 22, comma unico, del D. Lgs. 165/2001 e dagli artt. 15 del CCNL e 14 del CCNL ha durata triennale ed è composto dai seguenti 3 membri, individuati tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico: - un membro esperto designato dall Amministrazione Provinciale; - un membro esperto eletto dai Dirigenti; - un membro, con funzioni di Presidente, individuato di comune accordo fra una rosa di candidati presentati dalle due parti. 2. Il Comitato dei garanti esprime, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell Ente, corredata di adeguati elementi istruttori, parere motivato e vincolante sui provvedimenti di affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore, di sospensione da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di due anni e di recesso dal rapporto di lavoro nei casi di particolare gravità. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui sopra, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il Dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.
5 3. Fino alla costituzione del Comitato dei Garanti di cui al comma 1 l Ente potrà avvalersi dell operato del Comitato dei Garanti di altri Enti, previa sottoscrizione di un apposito protocollo d intesa. Art. 5 Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti costituiscono il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing disciplinandone composizione e funzionamento secondo i criteri generali fissati nell art. 8 del CCNL del Art. 6 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 1. Ai sensi dell art. 4 4 e 5 comma del CCNL dell Area della Dirigenza, sottoscritto in data 14 maggio 2007, le parti a conferma di quanto stabilito nella trattativa sindacale del giorno 4 giungo 2007 concordano di destinare l integrazione a valere dal 2006 di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell anno 2003 nel seguente modo: - il 70% alla retribuzione dell indennità di posizione; - il 30% alla retribuzione dell indennità di risultato. 2. Per effetto del succitato incremento i valori economici delle nuove fasce retributive relative all indennità di posizione sono fissate come segue: FASCIA PUNTEGGIO IMPORTO IMPORTO AGGIORNATO CCNL ANNO 2006 DA 21 A , DA 61 A , , ,43 DA 71 A , , ,93 DA 81 A , , ,56 DA 91 A , , ,56 DA 96 A , , ,69 IMPORTO AGGIORNATO CCNL ANNO L ammontare complessivo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, nei limiti dei valori annui lordi previsti dall art. 27 del CCNL , così come integrato dall art. 23 del CCNL e art. 4 del CCNL , ammonta complessivamente per l anno 2008 a ,67.= di cui ,66.= per retribuzione di posizione e ,01 per indennità di risultato (allegato Fondo anno 2008). 4. L Amministrazione, a decorrere dall anno 2000, ha attivato nuovi servizi e posto in essere processi di riorganizzazione (puntualmente indicati con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 27 del , n. 329 del , n. 364 del e n. 30 del ) finalizzati all accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze, con un incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. 5. Le parti convengono che permane la sussistenza delle condizioni per l applicazione del comma 3 dell art. 26 del CCNL La gestione del fondo così determinato seguirà le prescrizioni degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 2, del CCNL , in particolare circa la corretta utilizzazione delle risorse eventualmente non utilizzate nell esercizio in corso.
6 7. Per la valutazione ai fini dell attribuzione della retribuzione di risultato, si prende atto della nuova metodologia proposta dal Nucleo di Valutazione nella seduta del , così come modificata nella seduta del Nucleo del 17/03/2008 e con le OO.SS in data (allegato n. 2), che consiste nel pesare gli obiettivi di PEG attribuendo percentuali diverse agli obiettivi settoriali e intersettoriali, non senza tener conto, tuttavia, della necessaria correlazione tra la retribuzione di risultato ed i compensi professionali percepiti ai sensi dell art. 18 della L. 109/1994 e successive modificazioni, già definita nella seduta del Nucleo di Valutazione del 5/6/01. Art. 7 Criteri generali per l elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativa all attività di formazione e aggiornamento 1. La formazione e l aggiornamento dei dirigenti è realizzata coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell amministrazione, favorendo l ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale. 2. Il programma formativo è attuato favorendo l integrazione tra le attività di formazione e l attività di lavoro, coinvolgendo l aspetto gestionale-comportamentale e quello tecnico professionale, orientandosi alla soluzione delle problematiche lavorative concrete. 3. Le parti concordano che i fondi per la formazione non sono inferiori all 1% del costo del personale. I fondi non spesi sono vincolati e sono utilizzati nell esercizio successivo. 4. I costi della formazione da imputare su tali fondi sono, a titolo meramente esemplificativo: a) costo di partecipazione a seminari formativi; b) costo di partecipazione a convegni; c) costo di eventuali corsi organizzati in proprio. 5. Il Piano di Formazione è approvato annualmente dalla Giunta Provinciale. Art. 8 Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al decreto legislativo n Spetta ai dirigenti, datori di lavoro, presentare all amministrazione tempi e modalità per l applicazione delle norme relative all igiene, all ambiente, alla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro della Provincia. In relazione alle disponibilità finanziarie dell amministrazione, i dirigenti individuano le attività e i lavori prioritari da realizzare. 2. Si applicano ai dirigenti, che ne facciano documentata richiesta, le norme nazionali e regionali sul volontariato. Art. 9 Pari opportunità 1. In materia di pari opportunità sono confermate tutte le disposizioni dell art. 9 del CCNL della dirigenza ; in particolare l amministrazione si impegna ad attuare interventi sulla base di azioni positive a favore delle donne dirigenti, presentate dalle organizzazioni sindacali. 2. L amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge 10 aprile 1991 n. 125.
7 Art. 10 Clausola di salvaguardia 1. Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dall ordinamento organizzativo dell ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, l allineamento al nuovo importo della retribuzione di posizione avviene in un periodo di tre anni, durante il quale l importo della retribuzione in godimento viene ridotto, al termine di ogni anno, del 35% il primo anno, 35% il secondo anno e il rimanente 30% il terzo anno della differenza tra le due posizioni, eccezione fatta per i dirigenti che cesseranno prima di tale termine, ai quali verrà decurtato tutto prima della cessazione dal servizio. Inoltre il termine non potrà superare la scadenza naturale del periodo temporale di conferimento dell incarico dirigenziale antecedente al nuovo incarico. 2. La disciplina di cui trattasi, prevista dall art. 4 del CCNL , non trova applicazione nell ipotesi prevista dall art. 23 bis, comma 1, lettera b) del CCNL , inserito dall art. 13 del CCNL (affidamento di incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore per effetto di accertamenti negativi). Art. 11 Risoluzione consensuale 1. E prevista l applicazione della disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui all art. 17 del CCNL , così come modificato dall art. 16 del CCNL , in presenza di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale. 2. Al momento dell applicazione dell istituto, sarà puntualmente definita la misura dell indennità da corrispondere, previa concertazione con le OO.SS. e adozione di apposita deliberazione della Giunta Provinciale. Art. 12 Ferie e festività 1. I dirigenti concordano con il Segretario/Direttore Generale la fruizione delle ferie, secondo le disposizioni di cui all art. 17 del CCNL e si impegnano a comunicarle all Assessore di riferimento e al Presidente della Provincia.
8 Dichiarazione a verbale n. 1 A seguito della richiesta della delegazione di parte sindacale di procedere al pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti contestualmente alla liquidazione della produttività ai dipendenti, la delegazione di parte pubblica propone di stabilire che la retribuzione di risultato possa venire corrisposta entro 30 giorni o il mese successivo dalla valutazione della documentazione completa per la verifica dei risultati, proposta che viene in tal senso accettata.
9 All/1 CCNL PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE BIENNIO EC ART. 26 CCNL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO INCREMENTO ART. 4 CCNL 14/05/2007 ANNO 2008 EURO ART COMMA - CCNL lett. A) Importo Fondo anno ,61 (Art. 37 4^c.-CCNL ) - Nuovo dirigente: minimo L = ,42 lett. B) art. 43 L. 449/97 (sponsorizzazioni) da verificare nell'anno in corso 0,00 lett. C) risparmi art. 2-3 c. D. L.vo n. 165/ ,00 lett. D) 1,25% monte salari dirigenza anno 1997 (dal 31/12/99) 3.167,26 lett. E) art. 37 C.C.N.L. (avvocati) ed art. 18 L. 109/94 (Merloni) 0,00 lett. F) trattamento incentivante personale dirigenziale trasferito 3.098,74 lett. G) Retribuzione individuale anzianità e maturato economico personale dirigenziale cessato dall'1/1/1998 (finanzia solo retrib. posizione) 2.245,98 _ dirigenti cessati nell'anno ,00 _ dirigenti cessati nell'anno ,70 _ dirigenti cessati nell'anno ,59 lett. I) applicazione art. 32 C.C.N.L. (Incarichi attribuiti dalla Provincia presso terzi) 0,00 ART COMMA - CCNL ,2% monte salari dirigenza anno ,57 ART COMMA CCNL Risorse necessarie per attivazione Nuovi servizi o processi di riorganizzazione ,36 -Risorse necessarie per attivaz. Nuovi servizi o processi di riorganizz. Anno ,00 ART COMMA- CCNL 22/2/2006 (EURO 520 X 10DIRIG di cui 1 a contratto) 5.200,00 ART COMMA - CCNL 22/2/2006 (1,66% M.S. 2001) ,72 ART. 1 c 3 lett e) CCNL 2002 (diminuzione E 3357,97) ,67 Art. 4-1 COMMA - CCN ( 1144 X 10 di cui 1 a contratto) ,00 Art. 4-4 COMMA - CCNL (0,89% MS 2003) 6.251,39 TOTALE *(vedi scorporo posizione dirigente a contratto) ,67*
10 Di cui: - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ,03 INTEGR 5, ,00 CESSATI 2.981,29 INTEGR. 75% ART C CCNL ,04 Art comma C.C.N.L. - Risorse necessarie p er attivazione Nuovi servizi o processi di riorganizzazione ,00 Art. 1 c 3 lett e) CCNL 2002 (diminuzione E 3357,97) ,67 INTEGR ,00 INTEGR. 70% ART. 4-4 COMMA 4.375,97 TOTALE RETRIBUZIONE POSIZIONE ,66 DA SCORPORARE POSIZIONE DIRIGENTE A CONTRATTO ,57 TOTALE RETRIBUZIONE POSIZIONE ,29 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ,91 INTEGR. 25% ART C CCNL ,68 INTEGR. 30% ART. 4-4 COMMA 1.875,42 TOTALE RETRIBUZIONE RISULTATO ,01* TOTALE ,67 *(E compresa, senza aumenti, ind.risultato dirigente a contratto)
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