ASSEMBLEA GENERALE DELLA EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK - EJTN (RETE EUROPEA PER LA FORMAZIONE GIUDIZIARIA) COPENAGHEN, 5-6 DICEMBRE 2002
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1 ASSEMBLEA GENERALE DELLA EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK - EJTN (RETE EUROPEA PER LA FORMAZIONE GIUDIZIARIA) Presenti e rappresentanti dei membri: COPENAGHEN, 5-6 DICEMBRE 2002 Amaliegade 10, Copenaghen, Danimarca Verbale Austria Bundesministerium für Justiz Belgio Conseil Supérieur de la Justice / Hoge Raad voor de Justitie Danimarca Domstolsstyrelsen Finlandia Oikeusministeriö Francia École Nationale de la Magistrature Germania Bundesministerium der Justiz Justizministerium Nordrhein-Westfalen Irlanda Judicial Studies Institute Italia Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Magistrati della IX Commissione del CSM distaccati alla Segreteria Comitato Scientifico Lussemburgo Ministère de la Justice Kofler, Hemma Hamaides, Jacques van den Broeck, Edith Carlsen, Bent Meilvang, Anders Svanholm Larsen, Diane Kiesiläinen, Kari Hirvonen, Jorma Cavrois, Marie-Luce Gressmann, Michael Riedel, Johannes McCracken, Brian Civinini, Maria Giuliana di Federico, Giuseppe Celentano, Carmelo Ferranti, Donatella d Alterio, Armando Criscuolo, Mauro Ueberecken, Raoul 1
2 Paesi Bassi Stichting Studiecentrum Rechtspleging Quak, Perry C. Portogallo Centro de Estudos Judiciários Spagna Escuela Judicial de España (Barcelona) Tavares Mendes, Mário Valls Gombeau, José Francisco Gómez Martínez, Carlos Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (Madrid) Svezia Domstolsverket Regno Unito Inghiltessa e Galles Judicial Studies Board of England and Wales Irlanda del Nord Northern Ireland Court Service Scozia Judicial Studies Committee Segreteria del EJTN Europäische Rechtsakademie Trier (ERA) de la Rosa Cortina, José Miguel Panofsky, John Rose, William McFarland, David Lord Wheatly Morrison, Nigel Heusel, Wolfgang Steinsberger, Dirk Invitati: Consiglio d Europa Rete Ibero-americana delle Scuole Giudiziarie Estonia Fondazione per il Centro del Diritto Estone Polonia Ministero di Giustizia Slovenia Corte Suprema della Repubblica di Slovenia Esposito, Gianluca Molina, Luis Henry Kangur, Andreas Madurowicz-Nowosad, Monika Kmecl, Andrej Assenti Giustificati: Grecia Scuola Nazionale dei Giudici Kroustalakis, Evangelos 2
3 ORDINE DEL GIORNO Temi: 1. Saluto ai Partecipanti Approvazione dell Ordine del Giorno 2. Approvazione del verbale dell Assemblea Generale di Bruxelles 3. Struttura futura della Rete Sviluppi recenti in ordine all iniziativa della Francia e alla posizione comune della Rete Relazioni della Segreteria e delle presidenze spagnola e danese Discussione Approvazione formale del compromesso di Barcellona e dell azione adottata dal Comitato Direttivo e dalla Segreteria: Stato giuridico della Rete di Bordeaux Network a titolo di soluzione provvisoria. 4. Approvazione della soluzione provvisoria Scelta del diritto in base al quale EJTN deve essere formalmente registrata Relazione della Segreteria Discussione e votazione Emendamenti alla Carta Discussione e votazione 5. Norme procedurali Proposta congiunta di CSM ed ERA Discussione e votazione 6. Comitato Direttivo e Segreteria Relazione sull attività della Segreteria Relazione del Comitato Direttivo Discussione e approvazione Membri del Comitato Direttivo: nomine ed elezione Segreteria: nomine e designazione Segretario Generale: nomina e approvazione 7. Gruppi di Lavoro Relazione sull Attività dei Gruppi di Lavoro 1, 2 e 3 Discussione e approvazione Organizzazione futura dei gruppi di lavoro Progetto della Segreteria Discussione e votazione Nomine ed elezione 8. Il progetto formativo della Rete Identificazione dei fabbisogni formativi alla luce delle risposte al questionario Discussione Ulteriori iniziative su: sviluppo di modelli standard per la formazione generale sul diritto CE, corsi di lingue, scambio di programmi, sviluppo delle metodologie di addestramento informatizzato, manuali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale Discussione Attività congiunta nel 2002/2003 (diritto civile e penale, diritto della concorrenza) Ulteriori proposte? Valutazione della formazione Discussione 3
4 9. Programmi UE per la promozione della cooperazione e formazione giudiziaria nel 2003/04 Presentazione di nuovi programmi di approccio Attività congiunta nel 2003/2004 (diritto civile, penale, diritto della concorrenza) Ulteriori atti e proposte 10. Relazioni esterne della Rete Relazioni con gli Stati Candidati dell Europa Centrale e Orientale Relazione della Segreteria Discussione e votazione Relazioni con la Rete Ibero-americana delle Scuole Giudiziarie Relazione di Henry Molina Discussione e votazione Relazioni con L Organismo Internazionale per la Formazione Giudiziaria Relazione del Gruppo di Lavoro 3 Discussione e votazione 11. Inizio e proseguimento della formazione dei giudici danesi: introduzione 1. Approvazione dell Ordine del Giorno La riunione è stata aperta il 5 ottobre 2002 alle ore 09:30 da Carlsen, Direttore Generale dell Amministrazione dei Tribunali Danesi, che ha presieduto la riunione. Alle parole di benvenuto di Carlsen ha fatto seguito l approvazione dell Ordine del Giorno della riunione. E stato anche verificato che l Assemblea aveva raggiunto il numero legale. 2. Approvazione del verbale di Bruxelles E stato approvato il verbale dell Assemblea Generale del 29 e 30 novembre a 2001 a Bruxelles. E stato evidenziato che nella lista dei partecipanti riportata nel verbale, l Irlanda era stata collocata erroneamente sotto il Regno Unito. La Segreteria ha dato assicurazione che questo errore sarà corretto. 3. Struttura futura della Rete Heusel ha tracciato una breve panoramica dei punti salienti della relazione della Segreteria, il cui testo era stato distribuito in anticipo (si veda la documentazione della riunione). Egli ha fatto riferimento alla posizione comune assunta nella riunione del Comitato Direttivo a Barcellona nel maggio 2002, nonché ai sei punti di accordo della riunione del Comitato Direttivo a Parigi nel Settembre 2001 (si vedano i verbali delle rispettive riunioni). Heusel, inoltre, spiegando la necessità per la Rete di ottenere una personalità giuridica, ha affermato che questa era l unica via, almeno per il momento, per rendere EJTN completamente operativo a livello di formazione e per consentirgli l accesso ai finanziamenti diretti della Unione Europea. Nella lettera della Commissione Europea datata 2 dicembre 2002 a firma di Nuss, si era avuto conferma, in linea di principio, che la UE avrebbe aiutato la Rete mediante finanziamenti destinati alla sua amministrazione e alle attività di formazione, a patto che la Rete si fosse dotata di personalità giuridica. Dopo avere predisposto il programma di attività per uno o due anni, si potrebbero ottenere finanziamenti fino ad un importo corrispondente all 80% dei costi e, nel quadro di reti 4
5 programmi AGIS, quali ad esempio EJTN, il programma potrebbe avere persino i requisiti per ricevere un finanziamento fino al 100 %. In seguito, Gómez ha relazionato sul periodo di presidenza spagnola dell Unione Europea, e ha fatto una breve introduzione storica di EJTN. Inoltre ha descritto le difficoltà incontrate dalla Rete sin dall inizio, in particolare il rifiuto emerso nella riunione del Coreper di accettare la creazione di uno strumento europeo per la formazione giudiziaria; fatto che ha determinato l adozione di un compromesso, a titolo di soluzione temporanea al problema, inteso a dotare la Rete di una propria personalità giuridica. Dopo una breve rassegna sul periodo di Presidenza della Danimarca, in occasione della quale Carlsen ha riportato l auspicio delle istituzioni della UE che la Rete proseguisse nell adozione di una sua personalità giuridica, è stato dato il via alla discussione con interventi successivi sulla futura struttura della Rete. La signora Kofler ha espresso da parte dell Austria l auspicio che EJTN assuma, con urgenza e come soluzione temporanea, la personalità giuridica in quanto ciò renderebbe possibile l accesso ai finanziamenti UE. Inoltre ha espresso il proprio sostegno all ERA nella sua funzione di Segreteria. Hamaide (Belgio) ha condiviso l idea della personalità giuridica della Rete, facendo rilevare che questa soluzione dovrebbe comunque essere temporanea. Kiesiläinen ha dichiarato che la Finlandia sosterrebbe, come compromesso, l idea di una Rete con personalità giuridica, ed ha espresso inoltre il proprio sostegno all ERA nella funzione di Segreteria. La signora Cavrois (Francia) ha sollecitato maggiori chiarimenti sui finanziamenti che si potrebbero ottenere dalla UE, in particolare sulle modalità del loro ottenimento, su quanto denaro sarebbe distribuito tra i vari membri, ecc. Inoltre ha insistito sul fatto che ogni membro dovrebbe organizzare seminari e svolgere nell ambito della Rete un ruolo attivo che non fosse la semplice partecipazione a seminari, ecc. Gressmann ha rilevato che la Germania era sì favorevole a farsi carico permanente della Segreteria, ma che il Segretario Generale doveva cambiare ogni due anni, a rotazione. Ha dato il proprio sostegno a ERA in quanto Segreteria. McCracken (Irlanda) ha dichiarato che la personalità giuridica dovrebbe dare stabilità alla Rete e, dunque ha favorito, come soluzione transitoria, l adozione della personalità giuridica anzidetta. Inoltre ha messo in rilievo quanto sia importante l indipendenza di EJTN ed ha favorito ERA nel ruolo di Segreteria, perché in questo modo si potrebbe garantire continuità e stabilità fino a che non sarà adottata una soluzione definitiva. di Federico ha dichiarato che l Italia era d accordo con Belgio e Francia su quanto fosse importante che la personalità giuridica fosse soltanto una soluzione transitoria. A suo avviso, la lettera della UE a firma Nuss non fornisce sufficienti informazioni né è abbastanza dettagliata; inoltre l ammontare riportato nella lettera non è poi così elevato (e, in più, si dovrebbe ripartire 5
6 tra 3 ed anche 5 organismi). Questa lettera di risposta non può costituire una base di decisione. di Federico ha poi presentato la candidatura dell Italia alla Segreteria. Ueberecken del Lussemburgo, dopo avere affermato che la loro posizione non era mutata, ha dichiarato che era estremamente importante fare progressi e che la Rete acquisisse la personalità giuridica. Inoltre, ha sostenuto l idea di una Segreteria permanente e indipendente. Quak (Paesi Bassi) ha rilevato che il ruolo della Segreteria consiste nel servire la Rete, e che l adozione della personalità giuridica per la Rete aveva l unico scopo di ottenere finanziamenti per le sue attività e la sua amministrazione. Ha poi proposto di creare una struttura più efficiente per i gruppi di lavoro, creando ad esempio suddivisioni nel Gruppo di Lavoro I Programmi. Mendes del Portogallo ha sostenuto l idea della personalità giuridica per motivi di praticità. Secondo Gómez (Spagna) i temi che riguardano la struttura della Rete, la scelta del diritto ed anche la Segreteria sono strettamente correlati. Per quanto concerne la personalità giuridica prevista, egli ha dichiarato che i membri spagnoli nutrono seri dubbi in merito poiché questa soluzione potrebbe servire da pretesto per non adottare alcun testo europeo e fare della personalità giuridica della Rete una soluzione permanente, idea che egli ha voluto fosse espressamente evidenziata nel verbale. Egli ha poi sostenuto la scelta del diritto belga e la candidatura italiana alla Segreteria, in particolare per quanto riguarda il principio della rotazione periodica. Panofsky della Svezia ha sostenuto l adozione della personalità giuridica della Rete. Rose, nella veste di rappresentante del Regno Unito, si è dichiarato d accordo con l affermazione di McCracken che l indipendenza della rete rappresentava un fatto di estrema rilevanza ed ha anche sostenuto l adozione di una personalità giuridica. Per la Segreteria ha appoggiato la candidatura di ERA. Heusel (ERA) ha fatto rilevare che, allo scopo di ottenere i finanziamenti dell Unione Europea, era necessario dotarsi di una personalità giuridica. Anche Carlsen (Danimarca) ha sostenuto questa idea, dichiarandosi essere estremamente favorevole all adozione di una personalità giuridica per la Rete. 4. Adozione di una soluzione provvisoria Carlsen ha dato la parola ai rappresentanti dei due stati, Belgio e Lussemburgo, il cui diritto doveva essere preso in considerazione per la costituzione della Rete con personalità giuridica, affinché potessero illustrare nei dettagli i vantaggi derivanti dalla scelta del rispettivo diritto (si veda anche la relazione della Segreteria Struttura Futura della Rete Scelta del diritto in base al quale si dovrà costituire ufficialmente EJTN ): La signora van den Broeck ha esordito fornendo dettagli su quanto prevede il diritto belga per una associazione internazionale senza fini di lucro, mettendo in evidenza che nel diritto belga non esiste alcun riferimento al tipo di personalità giuridica dei membri di una associazione, dovendosi specificare soltanto quella dell organismo membro. Le formalità sarebbero molto 6
7 semplici e la procedura di acquisizione della personalità giuridica richiederebbe circa 3 mesi. Sebbene la sede ufficiale della Rete si dovrebbe trovare nel Belgio, la sua sede operativa potrebbe essere situata in qualunque altro Stato Membro. Il Decreto Reale di cui si dovrebbe necessariamente disporre ai fini della creazione di una associazione privata sarebbe ridotto ad una semplice formalità. Ueberecken ha dichiarato che il diritto del Lussemburgo sull associazione privata è molto simile a quello del Belgio, se si prescinde da piccole differenze. Anche il sistema è molto semplice e offrirebbe grande flessibilità all associazione. La procedura potrebbe essere completata nel termine di quattro - otto settimane e sarebbe necessaria la sola iscrizione nel registre de commerce, senza l intervento di soggetti terzi. Il diritto lussemburghese prevede che l attività abbia sede in Lussemburgo e che i membri dell associazione debbano avere personalità giuridica. Inoltre, ha manifestato l interesse del Lussemburgo ad ospitare la sede della Segreteria, poiché, ospitando già una delle sedi della Magistratura Europea, sarebbe disposto ad offrire assistenza materiale tutte le volte che si presenti la necessità. Carlsen ha aperto una serie di interventi sull argomento della scelta del tipo di diritto, al termine dei quali è stato deciso di scegliere il diritto belga per creare l associazione privata. Alla domanda se l offerta del Lussemburgo per assistere la Segreteria fosse ancora valida, Ueberecken ha replicato che in linea di principio le cose stavano ancora così però, viste le circostanze attuali, questo fatto avrebbe dovuto essere riesaminato. Heusel ha espresso riserve marginali sulla lunghezza dell iter burocratico per ottenere il Decreto Reale previsto dal diritto belga, ed ha affermato di non opporsi al diritto del Belgio a patto che possa rispettare il termine ultimo del marzo 2003, che la Commissione Europea ha fissato dalla per la presentazione delle istanze che rientrano nei programmi quadro della UE. La signora van den Broeck ha dato assicurazione che il Ministero della Giustizia belga avrebbe fatto tutto quanto è nelle sue possibilità per rispettare il suddetto termine. Carlsen ha preso nota del fatto che la maggioranza richiesta dei delegati era favorevole a cambiare EJTN in una associazione privata di diritto belga. Ha espresso la speranza che, con l aiuto del Ministro della Giustizia del Belgio, sarebbe possibile ultimare le procedure prima del termine ultimo del marzo Le riserve sollevate da diversi membri circa la personalità giuridica dovranno essere prese in considerazione al momento di emendare la Carta. di Federico e la signora Cavrois hanno espresso qualche perplessità, facendo presente ancora una volta i loro dubbi sulla lettera della Commissione Europea. Entrambi hanno sostenuto la necessità di disporre di maggiori e particolareggiate informazioni sulle possibilità di finanziamento previste dai programmi della UE. Gómez, ribadendo la contrarietà della Spagna all associazione privata, ha affermato che era necessario fissare una data che limitasse la durata di un associazione di questa natura. Inoltre ha proposto di affidare al Segretario Generale il mandato di fare pressione in favore dell adozione di un testo europeo e che la delegazione insediata a Parigi (Francia, Spagna e ERA) dovrebbe essere nuovamente incaricata di esercitare pressione in favore dello stesso testo, anche se la Spagna non insisterebbe nel fare parte di questa delegazione. Durante la successiva discussione sul sistema della Segreteria, alcuni membri che erano favorevoli alla rotazione obbligatoria hanno espresso preoccupazione che la Segreteria soggetta 7
8 a rinnovo potrebbe generare competizione tra le candidature della rete per ricoprire quella posizione, quando invece sarebbe molto più democratico disporre di un sistema che prevede la rotazione obbligatoria. D altro canto, i membri che erano favorevoli alla Segreteria permanente o quanto meno alla Segreteria rinnovabile, hanno intravisto il rischio che il sistema a rotazione obbligatoria potrebbe causare la perdita di esperienza e di continuità. Infine è stato sottolineato che non tutti i paesi sono dotati di infrastrutture tali da offrire alla Rete il servizio di Segreteria, e che dunque la rotazione dovrebbe limitarsi unicamente ad un certo numero di paesi. - Mozione in favore della Risoluzione 1 I membri presenti hanno adottato, con l eccezione dell Italia, il seguente testo: L Assemblea generale ha approvato la seguente risoluzione: 1. L Assemblea Generale approva e riafferma formalmente la Posizione Comune della rete approvata dal Comitato Direttivo nella riunione di Barcellona del maggio Tenuto conto dello stato attuale del dibattito e delle discussioni nel Parlamento Europeo, nel Consiglio dell Unione Europea e nella Commissione Europea, e nella prospettiva di finanziamenti diretti UE alle attività della Rete a partire dal 2003 in avanti, la Rete si costituirà momentaneamente e senza ritardo in forma di associazione dotata di personalità giuridica. 3. Al fine di stimolare gli stati membri a proseguire il loro lavoro di adozione di uno strumento giuridico europeo che istituisce la Rete Europea per la Formazione Giudiziaria a livello giuridico UE, l Assemblea Generale dichiara e riafferma i seguenti principi. La EJTN prende nota della risoluzione legislativa del Parlamento Europeo, approvata il 24 settembre 2002, afferente l iniziativa della Repubblica Francese intesa ad approvare una decisione del Consiglio che istituisce una rete per la formazione giudiziaria; A seguito della dichiarazione rilasciata durante il Consiglio Europeo di Laeken in merito alla necessità di creare la presente Rete, i membri sottolineano che questa è stata la prima volta che un istituzione europea ha espressamente sollecitato l organizzazione di una rete che abbia per compito la formazione di giudici e magistrati, dove essi fanno parte del Corps Judiciaire ; Essi mettono in rilievo che la presente risoluzione recepisce la loro volontà di operare assieme e con la partecipazione di tutti i membri della attuale rete di Bordeaux in materia sia civile che penale; Essi riaffermano l auspicio di una rete indipendente, la quale specifichi in modo indipendente le attività che deve intraprendere, e di una Segreteria scelta tra i membri della rete; Essi si augurano che il Consiglio approvi una decisione che confermi e riconosca la creazione di una Rete Indipendente per la Formazione Giudiziaria; 8
9 La decisione finale è peraltro subordinata alla preventiva ratifica delle autorità competenti di ciascun stato membro; Attualmente, essi stanno istituendo un associazione internazionale senza fini di lucro secondo il diritto belga, allo scopo di conseguire gli scopi stabiliti nella Carta e di creare una relazione stabile con la Commissione; - Emendamenti alla Carta I singoli emendamenti alla Carta sono stati discussi e votati sulla base della bozza di Carta preparata e distribuita dalla Segreteria due settimane prima della riunione, bozza che era stata esaminata dal Comitato Direttivo a Bruxelles il 16 settembre L Assemblea Generale ha approvato all unanimità la Risoluzione che approvava la Carta nella versione modificata dalla stessa Assemblea Generale: L Assemblea Generale approva la Carta emendata nella forma allegata alla presente risoluzione. Invita i membri che hanno formulato riserve o che non erano presenti alla riunione a ratificare la loro approvazione prima del 1 marzo Il modello di Carta approvato dall Assemblea Generale è allegato al presente verbale. Nel corso della discussione della struttura della Rete, tutti i rappresentanti si sono dichiarati d accordo che la Carta dovrebbe riflettere una struttura gerarchica in cui il Comitato Direttivo ha la supremazia sulla nuova e recente posizione di Segretario Generale, e in cui il Segretario Generale dovrebbe avere compito di vigilanza e istruzione sulla Segreteria. Si è convenuto che la posizione di Segretario Generale deve ruotare obbligatoriamente ogni due anni, mentre la Segreteria sarebbe soggetta a rinnovo. In nome del Consiglio d Europa, Esposito ha proposto che nella Carta si faccia riferimento al ruolo che hanno gli osservatori nell Assemblea Generale. Inoltre, la signora van den Broeck ha dichiarato che l Alto Consiglio della Magistratura voleva accertarsi che la Rete mirasse esclusivamente alla formazione dei magistrati. Riferendosi al fatto che la rotazione obbligatoria costituirebbe la necessaria salvaguardia per garantire che la rete sia governata in modo indipendente e democratico, Heusel ha sottolineato l importanza di introdurre la rotazione continua anche per il Comitato Direttivo, anche se non è stata formulata alcuna proposta in questa direzione. Poiché la nuova Carta è stata approvata soltanto al termine della riunione, non è rimasto spazio per discutere gli altri punti all ordine del giorno. I membri presenti hanno accettato all unanimità di estendere il mandato di tutti gli organi della Rete (Comitato Direttivo, Segreteria e Gruppi di Lavoro) fino alla riunione successiva dell Assemblea Generale della Rete. La Segreteria ha ricevuto istruzioni affinché garantisca che la prossima Assemblea Generale si svolga durante il turno di presidenza della Grecia nel primo semestre 2003 con lo scopo di discutere tutti gli altri punti dell ordine del giorno e procedere all elezione degli organi di EJTN. 9
10 Tutti i membri della Rete sono stati invitati a presentare la propria candidatura in occasione delle prossime elezioni. La Segreteria ha convocato la riunione preparatoria del Comitato Direttivo a Treviri, in data da rendere nota al più presto. La riunione è stata chiusa alle ore 16:15 di venerdì 6 dicembre
11 Allegato Carta approvata a Copenhaghen il 6 dicembre 2002 (Versione finale testo del ) versione approvata a Bordeaux versione approvata a Copenaghen (le modifiche sono segnate in rosso) Considerato: ********************* Preambolo che la creazione di un area di Libertà, Sicurezza e Giustizia costituisce una priorità dell Unione Europea; Considerato che: ********************* Preambolo alla luce delle conclusioni della riunione del Consiglio Europeo di Tampere del 1999, la creazione di un area di Libertà, Sicurezza e Giustizia costituisce una priorità dell Unione Europea; le conclusioni della riunione del Consiglio Europeo di Laeken nel 2001 rendevano necessaria la creazione di una Rete Europea per la formazione Giudiziaria allo scopo di instaurare un clima di fiducia tra coloro che sono coinvolti nella cooperazione giudiziaria; che l efficacia dell Area di Giustizia Europea presuppone la buona conoscenza da parte dei Membri della magistratura degli ordinamenti legali e giuridici degli altri Stati Membri, nonché degli strumenti della cooperazione nazionale, europea e internazionale; l efficacia dell Area di Giustizia Europea presuppone la buona conoscenza da parte dei membri della magistratura degli ordinamenti legali e giuridici degli altri Stati Membri, nonché degli strumenti della cooperazione nazionale, europea e internazionale; che la formazione dei componenti della magistratura è una misura essenziale al fine di promuovere tale comprensione; che il fondamento di una cultura e identità giudiziaria europea comune può emergere progressivamente attraverso l organizzazione della formazione periodica dei membri della magistratura; che i firmatari, in virtù della propria esperienza nell effettuare la formazione giudiziaria a livello nazionale ed europeo, possono fornire assistenza la formazione dei componenti della magistratura è una misura essenziale al fine di promuovere tale comprensione; la suddetta formazione deve estendersi a tutti i campi del diritto interessato, sia in materia di diritto civile, diritto penale o di altro tipo; il fondamento di una cultura e identità giudiziaria europea comune può emergere progressivamente attraverso l organizzazione della formazione periodica dei membri della magistratura; i firmatari, in virtù della propria esperienza nell effettuare la formazione giudiziaria a livello nazionale ed europeo, possono contribuire alla costruzione dell Area Europea di Giustizia; 11
12 alla costruzione dell Area Europea di Giustizia; che, la formazione rappresenta uno strumento essenziale per migliorare l efficienza degli ordinamenti giudiziari e il rafforzamento delle norme del diritto, a beneficio dei paesi terzi e, in particolare, dei paesi candidati; che è necessario un organismo provvisorio, fino a quando la promulgazione di uno strumento giuridico europeo non riconoscerà la Rete Europea per la Formazione Giudiziaria; per sostenere l indipendenza giudiziaria anche quando si attua la formazione, la Rete desidera decidere da sola le proprie attività e la propria amministrazione; la formazione rappresenta uno strumento essenziale per migliorare l efficienza degli ordinamenti giudiziari e il rafforzamento delle norme del diritto, a beneficio dei paesi terzi e, in particolare, dei paesi candidati; è necessario un organismo provvisorio, fino a quando la promulgazione di uno strumento giuridico europeo non riconoscerà la Rete Europea per la Formazione Giudiziaria; dopo l esperienza di lavoro sulla Carta approvata a Bordeaux, è previsto, almeno per il momento, la creazione di una Rete con personalità giuridica, la cui continuazione sarà riesaminata dopo tre anni dall entrata in vigore della presente Carta; i responsabili della formazione giudiziaria negli Stati Membri dell Unione Europea hanno deciso di fondare la European Judicial Training Network (EJTN) la quale dovrà essere disciplinata dai seguenti principi: i responsabili della formazione giudiziaria nei Stati Membri dell Unione Europea hanno emendato la Carta adottata a Bordeaux e si costituiscono nella presente Carta allo scopo di fondare un associazione denominata European Judicial Training Network (EJTN). Articolo 1: Nome e Sede Il nome dell associazione sarà European Judicial Training Network (EJTN). L associazione avrà la propria sede a Bruxelles. 12
13 Articolo 1: Scopo Lo scopo della EJTN è di promuovere un programma formativo con una vera dimensione europea a vantaggio dei membri della magistratura europea. Articolo 2: Obiettivi Nel quadro della creazione dell Area di Giustizia Europea, gli obiettivi della EJTN sono la cooperazione nella: Analisi ed identificazione delle necessità formative; Scambio e circolazione dell esperienza nel campo della formazione giudiziaria; Preparazione di programmi e metodi per realizzare la formazione in collaborazione, avvalendosi in particolare delle nuove tecnologie; Coordinamento dei programmi e delle attività dei membri; in particolare quelli che riguardano le iniziative dell Unione Europea; Messa a disposizione di consulenza e know-how alle istituzioni europee ed alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, con il particolare scopo di favorire l accesso dei paesi candidati. Articolo 3: Attività (1) La EJTN preparerà annualmente il programma di attività da realizzare ad opera di uno o più membri. Le attività saranno finanziate tramite convenzioni tra i membri che partecipano alle singole attività, i quali si avvarranno del supporto finanziario che la Commissione Europea sarà in grado di fornire. Articolo 2: Scopo (1) Lo scopo della EJTN è di promuovere un programma formativo con una vera dimensione europea a vantaggio dei membri della magistratura europea. (2) La EJTN dovrà perseguire esclusivamente e direttamente obiettivi senza scopo di lucro. Articolo 3: Obiettivi Nel quadro della creazione dell Area di Giustizia Europea, gli obiettivi della EJTN sono la cooperazione nella: Analisi ed identificazione delle necessità formative; Scambio e circolazione dell esperienza nel campo della formazione giudiziaria; Preparazione di programmi e metodi per realizzare la formazione in collaborazione, avvalendosi in particolare delle nuove tecnologie; Coordinamento dei programmi e delle attività dei membri; in particolare quelli che riguardano le iniziative dell Unione Europea; Messa a disposizione di consulenza e know-how alle istituzioni europee ed alle altre istituzioni nazionali ed internazionali e, ove opportuno, in stretto coordinamento con la Rete di Lisbona del Consiglio d Europa, con il particolare scopo di favorire l accesso dei paesi candidati. Articolo 4: Attività (1) La EJTN preparerà annualmente il programma di attività da realizzare ad opera di uno o più membri. (2) In particolare, questo programma comprenderà attività tali da favorire: confronto e scambio di esperienze giudiziarie; comprensione degli ordinamenti giudiziari degli Stati Membri; comprensione degli strumenti della cooperazione giudiziaria all interno dell Unione Europea; specializzazione nelle lingue; assistenza ai paesi candidati, fornendo ad essi pianificazione ed esecuzione dei rispettivi programmi formativi, promuovendo la familiarità con gli strumenti della cooperazione (2) In particolare, questo programma comprenderà attività tali da favorire: confronto e scambio di esperienze giudiziarie; comprensione degli ordinamenti giudiziari degli Stati Membri; comprensione degli strumenti della cooperazione giudiziaria all interno dell Unione Europea; specializzazione nelle lingue; assistenza ai paesi candidati, fornendo ad essi pianificazione ed esecuzione dei rispettivi programmi formativi, promuovendo la familiarità con gli strumenti della cooperazione 13
14 giudiziaria; sviluppo degli strumenti comuni alla formazione, specialmente in fatto di cooperazione giudiziaria; sviluppo delle specializzazioni giudiziarie. (3) Inoltre, la EJTN diffonderà tra i propri membri le rispettive esperienze nella formazione affinché si possa trarre un beneficio comune dai risultati. EJTN garantirà che la propria attività sia diffusa ampiamente tra i membri della magistratura negli Stati Membri allo scopo di ottenere un ampia comprensione dei propri programmi. (4) La partecipazione dei membri della magistratura alle attività di EJTN sarà disciplinata dalle relative normative nazionali. giudiziaria; sviluppo degli strumenti comuni alla formazione, specialmente in fatto di cooperazione giudiziaria; sviluppo delle specializzazioni giudiziarie. (3) Inoltre, la EJTN diffonderà tra i propri membri le rispettive esperienze nella formazione affinché si possa trarre un beneficio comune dai risultati. EJTN garantirà che la propria attività sia diffusa ampiamente tra i membri della magistratura negli Stati Membri allo scopo di ottenere un ampia comprensione dei propri programmi. (4) La partecipazione dei membri della magistratura alle attività di EJTN sarà disciplinata dalle relative normative nazionali. (5) Non si dovrà realizzare alcuna attività formativa della Rete in uno Stato Membro senza l approvazione dell istituzione membro del paese in cui tale attività dovrà essere realizzata. 14
15 Articolo 4: Membri (1) La EJTN può includere le istituzioni nazionali degli Stati Membri responsabili in modo specifico della formazione dei magistrati professionisti e della formazione dei Procuratori pubblici, nel caso dei paesi in cui essi fanno parte del Corps Judiciaire. (2) Possono anche diventare membri le istituzioni degli Stati Membri che sono coinvolte nella formazione giudiziaria a livello di Unione Europea segnatamente nel Diritto Comunitario; (3) I membri fondatori sono i firmatari elencati nell Allegato. Articolo 5: Struttura La EJTN sarà composta dall Assemblea Generale, dal Comitato Direttivo e dalla Segreteria. Articolo 6: Assemblea Generale (1) L Assemblea Generale sarà composta dai rappresentanti di ciascun membro della Rete e si riunirà almeno una volta per ogni anno solare e sarà convocata dal Presidente. Articolo 5: Appartenenza all associazione (1) I Membri Fondatori della EJTN sono elencati nell allegato alla presente Carta. (2) L appartenenza all associazione è estesa a tutte le istituzioni nazionali degli Stati Membri responsabili in modo specifico della formazione dei magistratura di carriera e della formazione dei Procuratori pubblici laddove essi fanno parte del Corps Judiciaire. Possono anche diventare membri le istituzioni degli Stati Membri coinvolte nella formazione giudiziaria a livello di Unione Europea segnatamente nel Diritto Comunitario. (3) Le istanze per entrare a far parte dell associazione saranno presentate all Assemblea Generale. In caso di obiezione da parte di un qualunque membro, l Assemblea Generale demanderà la questione al Comitato Direttivo il quale emetterà una raccomandazione. L ammissione di un nuovo membro richiede la decisione unanime dell Assemblea Generale. (4) I Membri sono liberi di recedere dall associazione in qualunque momento. L appartenenza alla associazione ha termine con la notifica scritta alla Segreteria. Articolo 6: Organi della Rete La EJTN sarà composta dall Assemblea Generale, dal Comitato Direttivo, dal Segretario Generale e dalla Segreteria. Articolo 7: Assemblea Generale (1) L Assemblea Generale sarà composta dai rappresentanti di ciascun membro della Rete. Essa si riunirà almeno una volta per ogni anno solare e sarà convocata dal Presidente. (2) La presidenza dell Assemblea Generale sarà mantenuta da un membro del paese che in quel momento ha in carico la presidenza dell Unione Europea. Se la presidenza dell Unione è mantenuta da un Paese che non è rappresentato nella EJTN, allora la presidenza dell Assemblea Generale sarà mantenuta dal membro del Paese che la aveva mantenuta in precedenza. (3) L Assemblea Generale ha il potere di determinare la politica e le attività della EJTN, e nominerà i membri del Comitato Direttivo e della Segreteria tra i membri della (2) La presidenza dell Assemblea Generale sarà mantenuta da un membro del paese che in quel momento ha in carico la presidenza dell Unione Europea. Se la presidenza dell Unione è mantenuta da un Paese che non è rappresentato nella EJTN, allora la presidenza dell Assemblea Generale sarà mantenuta dal membro del Paese che la aveva mantenuta in precedenza. (3) L Assemblea Generale ha il potere di emendare la Carta. Essa approverà le Regole di Procedura per tutti gli organi della Rete. 15
16 EJTN. (4) L Assemblea Generale ha il potere di approvare emendamenti alla presente Carta. (5) L Assemblea Generale determinerà l appartenenza all associazione dei Comitati e dei Gruppi di lavoro incaricati dell esame di programmi specifici o di aspetti organizzativi. (6) I Comitati e i Gruppi di Lavoro presenteranno relazioni all Assemblea Generale, la quale delibererà in merito. (4) L Assemblea Generale ha il potere di determinare la politica e le attività della EJTN. Essa nomina i membri del Comitato Direttivo e della Segreteria tra i membri della EJTN. Inoltre, essa designa il Segretario Generale nel rispetto delle disposizioni della presente Carta. (5) L Assemblea Generale può istituire Comitati e Gruppi di Lavoro incaricati dell esame di programmi specifici o degli aspetti organizzativi e ne determinerà l appartenenza all associazione. (6) Il Segretario Generale, la Segreteria, il Comitato Direttivo, i Comitati e i Gruppi di Lavoro ad hoc riferiranno all Assemblea Generale. 16
17 Articolo 7: Numero Legale e Votazioni (1) L Assemblea Generale raggiunge il numero legale quando è presente la metà dei membri. (2) Ciascun Paese Membro rappresentato nella EJTN avrà a disposizione sei voti che potrà assegnare a propria discrezione. (3) Le istituzioni responsabili della formazione giudiziaria a livello europeo disporranno di tre voti. (4) L Assemblea Generale dovrà deliberare in base alla maggioranza semplice dei voti, con l eccezione delle modifiche alla presente Carta, dell ammissione a membro dell associazione e della sua cessazione, che dovranno essere approvate con una maggioranza di almeno i tre quarti dei voti. Articolo 8: Numero Legale e Votazioni nell Assemblea Generale (1) L Assemblea Generale raggiunge il numero legale quando è presente la metà dei membri. (2) Ciascun Paese Membro rappresentato nella EJTN avrà a disposizione sei voti che potrà assegnare a propria discrezione. (3) Le istituzioni responsabili della formazione giudiziaria a livello europeo disporranno di tre voti. (4) L Assemblea Generale dovrà deliberare in base alla maggioranza semplice dei voti, con l eccezione delle modifiche alla presente Carta, della approvazione e modifica alle Regole di Procedura e dello scioglimento della EJTN, che dovranno essere approvate con una maggioranza di almeno i tre quarti dei voti. Articolo 8: Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo sarà formato da almeno cinque componenti. Presterà assistenza e consulenza al Presidente e alla Segreteria nella preparazione delle riunioni dell Assemblea Generale e nel coordinamento delle attività della EJTN. Potrà fare proposte e organizzare, negli intervalli tra le riunioni dell Assemblea Generale, le iniziative eventualmente necessarie per le quali costituirà il punto di riferimento. (5) La Segreteria comunicherà a tutti i membri gli atti e le deliberazioni dell Assemblea Generale. Articolo 9: Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo sarà formato da almeno cinque componenti. La durata dell incarico sarà di due anni. Presterà assistenza e consulenza al Presidente e impartirà direttive al Segretario Generale. Potrà fare proposte e organizzare, negli intervalli tra le riunioni dell Assemblea Generale, le iniziative eventualmente necessarie per le quali costituirà il punto di riferimento. 17
18 Articolo 10: Segretario Generale (1) Il Segretario Generale sarà nominato dall Assemblea Generale per la durata di due anni. Alla conclusione del mandato egli non sarà più eleggibile per il rinnovo immediato dell incarico, e l Assemblea Generale nominerà un nuovo Segretario Generale che appartenga ad un diverso Stato Membro dell Unione Europea e ad un diverso membro della Rete. (2) Il Segretario Generale deve essere una persona dotata di esperienza professionale come giudice o procuratore pubblico appartenente alla magistratura di uno Stato Membro. (3) Il Segretario Generale dovrà essere responsabile della Segreteria e dell amministrazione generale della Rete. (4) Il Segretario Generale è autorizzato a sottoscrivere documenti e comunque a rappresentare la Rete nei tempi e nei modi richiesti. (5) Il Segretario Generale faciliterà le relazioni tra la Rete e le Istituzioni Europee, e cercherà di assicurare la coerenza tra il programma di attività del EJTN e le priorità fissate dall Unione Europea. (6) Il Segretario Generale prenderà parte alla preparazione dei progetti, in particolare di quelli che coinvolgono parecchi membri, assicurerà la distribuzione delle loro conclusioni e ne faciliterà la valutazione. 18
19 Articolo 9: Segreteria (1) La Segreteria sarà nominata ogni anno dai membri del Comitato Direttivo. Articolo 11: Segreteria (1) La Segreteria sarà nominata per la durata di due anni, eventualmente rinnovabili. (2) La EJTN avrà la propria sede ogni anno presso l organismo membro che funge da Segreteria oppure nel luogo designato da tale organismo. (3) Durante il proprio mandato di un anno, la Segreteria sarà responsabile del coordinamento delle attività della EJTN, della diffusione delle informazioni ai propri membri e dell assistenza pratica connessa alle proprie attività. (2) La Segreteria, sotto la direzione del Segretario Generale, sarà responsabile dell amministrazione della Rete e della relativa contabilità. In particolare essa sarà responsabile del coordinamento delle attività della EJTN, della diffusione delle informazioni ai propri membri e dell assistenza pratica connessa alle proprie attività. (4) La Segreteria faciliterà i contatti tra la Rete e le Istituzioni europee, e cercherà di garantire la coerenza tra il programma di attività della EJTN e le priorità stabilite dall Unione Europea. (5) La Segreteria prenderà parte alla pianificazione dei progetti, in particolare quelli che presuppongono la partecipazione di vari membri, assicurerà la diffusione delle relative conclusioni e ne faciliterà la valutazione. Articolo 10: Ammissione Le richieste di ammissione saranno sottoposte all Assemblea Generale. In caso di eccezione da parte di un qualunque membro, l Assemblea Generale demanderà l argomento al Comitato Direttivo che emetterà una raccomandazione. Articolo 12: Contributi e Budget (1) I Membri non sono tenuti al pagamento periodico di contributi annuali. (2) I Contributi in natura e in denaro a progetti e attività concreti saranno fissati con accordi individuali tra i partecipanti al progetto. Tutti i suddetti accordi dovranno essere distribuiti a tutti i Membri. I finanziamenti dell Unione Europea, o quelli concessi dai membri allo scopo di finanziare la struttura e l amministrazione della EJTN, devono essere utilizzati dalla Segreteria, la quale dovrà rispondere all Assemblea 19
20 Generale. Tutti i finanziamenti dell Unione Europea destinati ad attività formative devono essere trasferiti, non appena ricevuti dalla Segreteria, ai membri interessati nel progetto in favore dei quali i fondi sono stati anticipati. I membri dovranno rispondere alla Segreteria dell impiego dato a tali somme di denaro. (3) La Segreteria preparerà il preventivo di spesa annuale per le spese generali correnti, che sarà approvato dall Assemblea Generale per il successivo anno solare. Articolo 11: Entrata in vigore (1) La presente Carta, le cui versioni in lingua inglese e francese hanno identica validità, sarà firmata e depositata dai membri firmatari entro il 31 Dicembre 2000 nel rispetto delle disposizioni che seguono. Da quella data in avanti si applicherà la procedura di ammissione indicata all articolo 10. (2) L originale della presente Carta, firmato dai rappresentanti autorizzati di ciascun membro fondatore, sarà depositato presso l Accademia del Diritto Europeo di Treviri; sarà fatta la registrazione ufficiale di ciascun documento firmato e una copia certificata sarà inviata a ogni membro fondatore; (3) La presente Carta entrerà in vigore dopo la presentazione del testo firmato da parte di cinque Membri ai sensi del paragrafo 2. Articolo 12: Termine La EJTN può essere sciolta con delibera dell Assemblea Generale Articolo 13: Termine La EJTN può essere sciolta con delibera dell Assemblea Generale che deciderà anche sul successivo impiego o destinazione del patrimonio dell associazione. Articolo 14: Entrata in vigore (1) La presente Carta, le cui versioni in lingua inglese e francese hanno pari validità, entrerà in vigore il 1 marzo (2) I membri i cui rappresentanti hanno dato il loro consenso alla Carta emendata nell Assemblea generale tenuta a Copenaghen il 5 e 6 dicembre 2002 con l esplicita riserva di ratifica, oppure i membri che non erano rappresentati, possono notificare la ratifica alla Segreteria entro il 1 marzo
21 (3) La Carta emendata diventerà efficace come se fosse stata approvata senza riserve o ratificata da un numero non inferiore ai ¾ dei membri. Approvata dall Assemblea Generale a Copenaghen, il 6 dicembre
22 Allegato Rete Europea per la Formazione Giudiziaria Lista dei Membri Fondatori BELGIO Conseil Supérieur de la Justice/ Hoge Daad voor de Justitie, Bruxelles/Brussel DANIMARCA Domstolsstyrelsen, Copenaghen GERMANIA Bundesministerium der Justiz, Berlino, per conto della Repubblica Federale di Germania GRECIA National School of Judges, Holargos, Atene SPAGNA Consejo General del Poder Judicial, rappresentato dalla Escuela Judicial, Barcellona Ministerio de Justicia, a nome del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ), Madrid FRANCIA Ecole Nationale de la Magistrature, Parigi / Bordeaux IRLANDA Judicial Studies Institute, Dublino, in nome del Chief Justice ITALIA Consiglio Superiore della Magistratura, Roma LUSSEMBURGO Ministère de la Justice, Lussemburgo, in nome del Granducato di Lussemburgo OLANDA Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen AUSTRIA Bundesministerium der Justiz, Vienna PORTOGALLO Centro de Estudos Judiciários, Lisbona FINLANDIA Oikeusministeriö, Helsinki, per conto della Finlandia SVEZIA Domstolsverket, Jönköping REGNO UNITO Judicial Studies Board JSB, Londra Judicial Studies Board for Northern Ireland, Belfast Judicial Studies Committee for Scotland, Edimburgo ISTITUZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE Accademia del Diritto Europeo Treviri 22
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