COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO - D.M. 8 ottobre Avviso.
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1 COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO - D.M. 8 ottobre Avviso. Si rende noto che il 24 ottobre 2012 si è insediato il Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato per la Toscana ( ), di cui all art.15 della legge 11 agosto 1991 n.266. Alla presenza del Presidente uscente Fiorenza Anatrini, del rappresentante uscente dell organo deliberativo del Cesvot Pietro Burresi, del rappresentante uscente nell Organo di controllo del Cesvot Massimo Martini e dei nuovi nominati Andrea Torricelli, Ugo Bargagli Stoffi, Edoardo Ristori, Alessandro Bianchini, Gianfranco Rossi, Lorena Paganelli, Tiziana Dorè, Pier Luigi Maienza, Giovanni Pasqualetti e Sandra Giorgetti in rappresentanza di Salvatore Allocca, nella stessa riunione il Comitato di Gestione ha approvato la seguente deliberazione: COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO Toscana D.M. 8 ottobre 1997 Nella seduta del 24 ottobre 2012, il Comitato di Gestione: - Visto l art.15 della legge 11 agosto 1991, n.266 Legge quadro sul volontariato ; - Visto il D.M. 8 ottobre 1997 Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni ; - Visto il regolamento interno (Titolo I) del Comitato di Gestione, deliberato dal Comitato di Gestione in data 7 ottobre 2010 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; - Viste le "Disposizioni relative ai centri di servizio" (Titolo II) deliberate dal Comitato di Gestione in data 7 ottobre 2010 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; A VOTI UNANIMI DELIBERA - di nominare Presidente del Comitato di Gestione il Sig. Andrea Torricelli; 1
2 - di nominare Vice Presidente del Comitato di Gestione la Sig.ra Fiorenza Anatrini; - di differire l elezione del secondo Vice Presidente del Comitato di Gestione alla successiva riunione in cui sarà avanzata in tal senso una proposta da parte della Consulta regionale del Volontariato; - di nominare Rappresentante del Comitato di Gestione nell organo deliberativo del Ce.S.Vo.T (Centro Servizi Volontariato Toscana) il Sig. Pietro Burresi; - di nominare Rappresentante del Comitato di Gestione nell organo di controllo del Ce.S.Vo.T (Centro Servizi Volontariato Toscana) il Sig. Massimo Martini; - di approvare il Regolamento interno (Titolo I) e dei rimborsi spese, nonchè le Disposizioni relative ai centri di servizio (Titolo II) del Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui alla legge 266/91 e al D.M. 8 ottobre 1997, come risulta dall allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato all Ufficio di Presidenza affinchè provveda ad avviare ad una revisione dello stesso; - di notificare la presente deliberazione al Ce.S.Vo.T, alla Regione Toscana, alla Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Consulta Nazionale dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato e agli Enti di cui all art. 1 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1997; - di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il Segretario Cinzia Dessena Il Presidente Andrea Torricelli Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 21/11/2012 Parte II 2
3 ALLEGATO A Deliberazione 24 ottobre 2012 del COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO DELLA TOSCANA D.M. 8 ottobre REGOLAMENTO Norme disciplinanti il funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato di cui alla legge 266/91 e al D.M. 8 ottobre 1997 Toscana. Titolo I FUNZIONAMENTO DEL COMITATO A) Funzioni e sede 1. Il Comitato di Gestione svolge le funzioni di cui all art.2 del D.M. 8 ottobre La sede del Comitato è presso Via De Martelli n. 8, in Firenze. B) Funzionamento, compiti e finanziamento del Comitato di gestione 1. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte all anno e ogni volta che lo ritenga opportuno l Ufficio di Presidenza. 2. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta, via posta, fax e/o . In caso di urgenza, le riunioni potranno essere convocate via fax e/o via e- mail, con preavviso di almeno 48 ore. Le riunioni sono valide se presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, almeno cinque componenti. Su richiesta motivata di almeno cinque membri il Presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria. Sono da ritenersi valide le riunioni anche qualora vi siano intervenuti in sede diversa purchè audio-video collegati, a condizione che il Presidente e il Segretario siano presenti nel medesimo luogo e che sia consentito al Presidente di accertare l identità degli intervenuti. Di ciò dovrà essere dato atto nel verbale della riunione. 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i quorum diversi previsti dalla normativa e dal presente Regolamento. Le deliberazioni concernenti quanto previsto al comma 5 e 6 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 4. Per ogni riunione del Comitato di Gestione viene redatto verbale, a cura del Segretario che assiste ai lavori, che viene approvato nella seduta successiva. 5. I compiti del Comitato di Gestione sono: - istituzione dei Centri di Servizio e conseguente iscrizione nell Elenco regionale dei Centri di Servizio secondo le procedure di cui ai commi 1,2 e 3 dell art. 3 del D.M ; - accertamento della consistenza dei fondi derivanti dagli accantonamenti effettuati dagli Enti di cui al comma 1, art. 1, del D.M del Ministero del Tesoro e del Dipartimento degli Affari Sociali; - previsione annuale delle spese necessarie per l assolvimento delle funzioni di cui al D.M Per far fronte alle spese necessarie al proprio funzionamento il Comitato di Gestione utilizza le somme iscritte nel Fondo Speciale di cui alla L. 266/91, imputandole alla contabilità dei Centri di Servizio. Delle spese sostenute dovrà essere conservata presso la sede del Comitato idonea documentazione; - definizione delle modalità di erogazione delle somme di pertinenza dei Centri di Servizio; - definizione delle modalità e i tempi per la presentazione dei piani di attività e per la rendicontazione da parte dei Centri di Servizio, nonché le forme e i criteri di controllo e verifica; - approvazione e modificazioni del Regolamento interno del Comitato di Gestione e dei criteri relativi all individuazione delle modalità per l istituzione dei Centri di servizio, alla ripartizione annuale fra i Centri di servizio istituiti delle somme scritturate nel Fondo speciale e alla conseguente istituzione e pubblicizzazione dell elenco regionale dei Centri di servizio; - cancellazione dei Centri di servizio dall elenco regionale ai sensi della lettera g) comma 6 art. 2 del D.M ; - elezione del Presidente e di due Vicepresidenti; 3
4 6. Il Comitato effettua le nomine di propria competenza di cui alla lettera d) comma 6 art. 2 del D.M in ciascuna delle riunioni d insediamento. C) Ufficio di Presidenza 1. L ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti; 2. L Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno trimestralmente e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno; la convocazione può essere fatta a mezzo fax e/o o telegramma almeno 8 giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima. Le riunioni sono valide se presenti almeno due membri. Per ogni riunione viene redatto verbale a cura del Segretario che assiste ai lavori. 3. I compiti dell Ufficio di Presidenza, con la collaborazione de Segretario, sono di carattere istruttorio e propositivo al Comitato di gestione rispetto agli atti di competenza. 4. L Ufficio di Presidenza può autorizzare in via transitoria, per ragioni di necessità ed urgenza con successiva ratifica del Comitato nella prima seduta utile, le variazioni di bilancio di cui all art. C, comma 9 del Titolo II del presente regolamento. 5. L Ufficio di Presidenza provvede inoltre agli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato di Gestione. D) Il Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di Gestione. Convoca e presiede le riunioni ed è coadiuvato dai Vicepresidenti. 2. Il Presidente ha facoltà di assumere sotto la propria responsabilità e per motivi di necessità ed urgenza tali da non permetterne la tempestiva comunicazione, provvedimenti spettanti per competenza al Comitato di Gestione. Il Presidente informa il Comitato medesimo per la necessaria ratifica alla prima seduta utile. 3. In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età. E) Personale 1. Il Comitato di Gestione si dota di personale proprio necessario al suo funzionamento. Fra essi verrà indicato il Segretario. 2. Il Segretario assicura il funzionamento dell ufficio, provvede all istruttoria degli atti e all esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi, partecipa alle riunioni e coordina il personale assegnato. 3. Il Segretario svolge anche le funzioni di tesoriere. F) Gratuità delle cariche 1. Tutte le cariche assunte dai componenti sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, opportunamente documentate. Per il rimborso delle suddette spese è previsto apposito regolamento. TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI CENTRI DI SERVIZIO A) ELENCO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO 1. Il Comitato di Gestione istituisce l elenco regionale dei Centri di Servizio, di cui alla lettera c) comma 6 del D.M , secondo i criteri indicati alla lettera b) del presente Regolamento. 2. L Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il Comitato di Gestione, inoltre, attraverso mezzi di comunicazione di rilevanza regionale, provvede affinché sia data notizia, per estratto, dell elenco regionale dei Centri di servizio e delle loro eventuali modifiche, nonché dei Regolamenti dei Centri medesimi. 4
5 3. Il Comitato di Gestione provvede alla cancellazione di un Centro di servizio dall elenco nei casi previsti dalla lettera g) comma 6 art. 2 del D.M B) ISTITUZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI CENTRI DI SERVIZIO 1. Il Comitato di Gestione provvede all istituzione dei Centri di Servizio e alla conseguente iscrizione nell Elenco regionale dei Centri di Servizio secondo le procedure di cui ai commi 1,2 e 3 dell art. 3 del D.M e i criteri di seguito elencati. 2. Il Comitato di Gestione può istituire nuovi Centri di Servizio e riconsiderare le istituzioni fatte precedentemente; - ogni qual volta vi sia stata la cancellazione di uno o più Centri di Servizio dall Elenco; - ogni due anni, qualora si renda opportuna una modificazione del numero dei Centri o nella loro articolazione organizzativa, in rapporto allo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, delle loro esigenze e delle esperienze di servizio effettuate, con particolare riferimento a quanto stabilito dal punto 3 lettera c) del presente Regolamento. 3. L avviso della costituzione dei Centri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, deve contenere: a. la consistenza delle somme di cui al comma 1 art. 2 del D.M e disponibili per il funzionamento dei Centri nell anno di cui all avviso, nonché previa motivazione, il numero dei Centri di servizio che si intende istituire; b. un termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell avviso entro il quale devono pervenire all Ente locale ove il Centro deve essere istituito le domande di costituzione dei Centri, secondo le procedure previste dal comma 3 art. 2 del D.M ; l Ente locale entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al Comitato di gestione. Ove l Ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il Comitato di Gestione potrà procedere anche senza detto parere. c. Le domande di costituzione di cui sopra debbono contenere: - atto costitutivo e statuto dell organizzazione che viene proposta per l iscrizione all Elenco regionale e che deve corrispondere alle caratteristiche richieste dalla L. 266/1991, dal comma 3 art. 3 del D.M , oltre a prevedere quanto stabilito dalla lettera d) comma 6 art. 2 del D.M. medesimo; - elenco delle cariche sociali; - progetto di intervento, relativo ai compiti dei Centri previsti dall art. 4 del D.M , contenente: il bacino di utenza che si intende servire; l articolazione territoriale e organizzativa del Centro; la descrizione dei servizi forniti, delle collaborazioni che verranno attivate, di come si preveda soddisfare le necessità del volontariato nelle diverse esigenze tematiche, degli indirizzi metodologici che verranno utilizzati; il bilancio di previsione dell utilizzo dei fondi richiesti al Comitato di Gestione per l anno di cui all avviso e il programma pluriennale di massima attività; - progetto di regolamento che si intende adottare secondo quanto previsto dal comma 3 dell art. 4 del D.M , che in particolare deve prevedere un ruolo di indirizzo e controllo democratico da parte delle Organizzazioni di volontariato utenti delle strutture del Centro di servizio. 4. Entro 45 giorni dalla scadenza per la trasmissione al Comitato da parte dell Ente locale, il Comitato di Gestione istituisce, con delibera motivata, i Centri su proposta dell Ufficio di Presidenza del Comitato che, nella fase istruttoria, direttamente o attraverso una commissione di lavoro istituita dal Comitato, può richiedere ulteriori elementi di valutazione ai soggetti che presentano domanda e agli Enti locali. 5. Entro 30 giorni dall istituzione del Centro gli organi deliberativi dello stesso devono approvare il proprio regolamento e avviare la realizzazione del progetto d intervento. 6. Immediatamente dopo l istituzione dei Centri, il Comitato di Gestione provvede alla loro iscrizione nell Elenco regionale e alla pubblicazione dello stesso corredato dal Regolamento. C) ACCERTAMENTI E RIPARTIZIONI RELATIVI ALLE SOMME COSTITUTIVE DEL FONDO 1. Entro 30 giorni dalla segnalazione da parte degli Enti di cui al comma 2 art. 1 del D.M dell ammontare delle somme assegnate al Comitato della Toscana, il Comitato di Gestione rende di pubblica conoscenza, attraverso 5
6 pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la consistenza delle somme di cui al comma 1 dell art. 2 del D.M. e disponibili per il funzionamento dei Centri nel biennio successivo. 2. Il Comitato stabilisce le modalità di presentazione, gli indirizzi e le linee guida sul contenuto dei Progetti d intervento e ne da comunicazione ai Centri di Servizio entro i due mesi antecedenti la presentazione degli stessi. 3. Entro la fine del mese di ottobre i Centri presentano direttamente al Comitato di Gestione il proprio progetto d intervento per l anno successivo, comprensivo del bilancio di previsione di massima, formulato con gli stessi criteri del progetto di intervento di cui al Titolo II, art b), comma 3, nonché di quanto espressamente previsto nel Titolo II, art. c) comma 2 del presente Regolamento. La ripartizione iniziale del Fondo dovrà tenere conto dei progetti presentati per l istituzione dei Centri. 4. Quando il progetto d intervento è relativo a un solo settore del Volontariato o riguarda solo una parte del territorio regionale, il progetto deve inoltre contenere proposte di raccordo, di divisione del lavoro e collaborazione a livello regionale con gli altri Centri di Servizio. 5. Il progetto deve essere redatto tenendo conto delle linee guida indicate preventivamente dal Comitato. Inoltre, il progetto, nel delineare il funzionamento del Centro, deve realizzare il miglior rapporto possibile fra costi e benefici, oltre ad ispirarsi ai principi di cui all art. 3 comma 3 della Legge 266/1991 e del successivo D.M ; deve prevedere inoltre forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato, gli Enti locali, la Regione Toscana, le strutture di formazione e ricerca pubbliche e del Terzo settore, altri Enti pubblici di carattere locale o nazionale; il progetto deve essere redatto puntando al contenimento delle spese di esercizio e, per i beni strumentali alle attività, privilegiando i programmi d intervento. E facoltà del Comitato richiedere integrazioni alla documentazione e altri elementi utili alla valutazione dei progetti d intervento. 6. Entro la fine del mese di novembre il Comitato di Gestione, con delibera motivata sui criteri già contenuti nel presente Regolamento ed altri che di volta in volta il Comitato di Gestione riterrà utile precisare alla pubblicazione dell avviso, ripartisce le somme di cui al comma 1 della presente lettera e successivamente accerta che gli Enti di cui all art. 5 del D.M , provvedano, entro i termini previsti, a quanto disposto all articolo stesso. Le somme sono ripartite tenendo conto dei progetti d intervento, ed anche della distribuzione e delle esigenze della popolazione e delle Organizzazioni di volontariato nelle diverse province della regione, della necessità di promuovere e qualificare le Organizzazioni di volontariato. Il finanziamento dei programmi non copre necessariamente l importo complessivo richiesto. 7. Ogni Centro è tenuto a presentare bilanci preventivi e consuntivi al Comitato di Gestione come previsto dall art. 5 del D.M Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento. Il Comitato è tenuto a verificarne la regolarità entro 30 giorni. Il bilancio preventivo deve essere presentato con la stessa forma e struttura del bilancio consuntivo. - Il bilancio consuntivo relativo alle somme ripartite dal Comitato va presentato entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comitato è tenuto a verificarne la regolarità e conformità entro 30 giorni. Detto bilancio, redatto in termini economico-finanziari e patrimoniali, deve evidenziare eventuali finanziamenti non provenienti dal Fondo speciale di cui alla legge 266/91 impiegati nell attuazione dei programmi, le spese di funzionamento del Comitato di Gestione poste a carico ed attribuite dallo stesso ai Centri, gli oneri sostenuti per l erogazione dei servizi suddivisi per tipologia di attività o di progetto, gli oneri sostenuti per il funzionamento della sede centrale e delle sedi territoriali. Le somme ripartite e non utilizzate torneranno a disposizione del Fondo speciale in attesa di destinazione da parte del Comitato. 8. Il Comitato ripartisce annualmente le somme del Fondo Speciale in seguito all approvazione del Progetto d intervento erogandole con le seguenti modalità: il 50% dell importo annuale contestualmente all approvazione dello stesso Progetto d Intervento comprensivo del bilancio di previsione di massima; il 30% dell importo annuale in seguito alla verifica di regolarità e conformità del Bilancio Preventivo; il 20% dell importo del Fondo speciale relativo alla precedente annualità viene erogato in seguito alla verifica di regolarità e conformità del Bilancio consuntivo. 9. Qualunque sostituzione e/o modifica radicale che si intende apportare alle attività e ai servizi presentate nei programmi approvati dal Comitato deve essere autorizzata. Ogni variazione nelle voci di bilancio, in positivo o in 6
7 negativo, di quanto indicato nei bilanci preventivi allegati ai programmi deve essere evidenziata nelle relazioni sulle attività realizzate che il Centro Servizi predispone con cadenza quadrimestrale di cui all art. 12, comma C), Titolo II. Il Comitato è tenuto a esprimersi in merito entro un mese dal ricevimento delle suddette relazioni. In assenza di osservazioni le suddette variazioni si intendono approvate. 10. Resta stabilito che l attribuzione definitiva e l erogazione effettiva delle risorse è vincolata alla completa acquisizione e valutazione della documentazione relativa al Progetto d Intervento. 11. Almeno semestralmente e quando lo ritiene opportuno, il Comitato di Gestione ascolta i propri rappresentanti negli organi deliberativi e di controllo dei Centri. Ciò allo scopo di verificare il buon andamento dell attività dei Centri e la rispondenza delle attività svolte ai programmi approvati dal Comitato di Gestione. 12. I Centri di Servizio, ai fini di informare il Comitato circa le attività realizzate, produrranno, con cadenza quadrimestrale, (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre) una relazione sulle attività realizzate e in corso di realizzazione, evidenziando gli stati d avanzamento, gli obiettivi raggiunti, i costi sostenuti, le eventuali modifiche ai programmi e le variazioni apportate alle voci di bilancio come previsto dall art. 9, comma C) del Titolo II. Il Comitato può, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere ai Centri di Servizio informazioni, chiarimenti ed integrazioni della documentazione in merito alle attività finanziate. D) NOMINE DI CUI ALLA LETTERA D) ART. 2 COMMA 5 D.M Il Comitato di Gestione, immediatamente dopo l istituzione di ciascun Centro, nonchè successivamente in ciascuna delle proprie riunioni d insediamento, nomina un proprio rappresentante negli organi deliberativi ed uno negli organi di controllo, scegliendo fra persone che abbiano requisiti di onorabilità, di professionalità e competenza, nonché di assenza di potenziali conflitti di interesse e che abbiano conoscenza delle peculiarità proprie del volontariato. I rappresentanti relazionano sull attività degli Organi del Centro di Servizio di cui fanno parte, aggiornano il Comitato sullo stato di avanzamento delle attività, evidenziano tempestivamente eventuali criticità e scostamenti rispetto a quanto deliberato dal Comitato di Gestione ed alla normativa in vigore. E) Disposizioni finali Il presente Regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E abrogato il precedente Regolamento interno del Comitato di Gestione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le presenti norme entrano in vigore a seguito dell approvazione da parte del Comitato di Gestione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al D.M e successive modificazioni e/o integrazioni. REGOLAMENTO CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE Deliberazione del COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO DELLA TOSCANA D.M. 8 ottobre Art La carica di membro del Comitato di Gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le seguenti finalità: 7
8 a) partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione b) partecipazioni a incontri, riunioni, iniziative quali convegni, seminari o simili- aventi per oggetto il mondo del volontariato e coerenti con la carica di componente del Comitato di gestione. 2. Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e alle iniziative di cui alla lettera b) del presente articolo sono rimborsabili a condizione che l interessato sia stato preventivamente autorizzato alla partecipazione dal Presidente del Comitato di Gestione. Art Le spese rimborsabili riguardano: - i viaggi dalla propria residenza al luogo della riunione o dell iniziativa; - i pasti; - i pernottamenti. 2. In ordine alle spese di viaggio è ammissibile: - l utilizzo dell auto propria; - l utilizzo dei mezzi pubblici; - l utilizzo del taxi, unicamente in percorsi urbani e da/per gli aeroporti. 3. L utilizzo dell auto propria dà diritto ad un rimborso chilometrico pari a Euro 0,86, oltre al rimborso di eventuali pedaggi autostradali e parcheggi, opportunamente documentati. 4. L utilizzo del taxi e dei mezzi pubblici dà diritto al rimborso del costo effettivamente sostenuto, opportunamente documentato. 5. I pasti, documentati, sono rimborsabili di norma nel limite di Euro 35,00 a pasto. 6. I pernottamenti, documentati, sono rimborsabili in un albergo di norma a tre stelle. Art.3 1. Il rimborso delle spese viene effettuato dal Comitato stesso, che a tal fine utilizza le risorse relative alle spese di funzionamento del Comitato di Gestione. 2. Per ottenere il rimborso, gli interessati inoltrano al Comitato di Gestione l apposito modulo, predisposto dal Comitato stesso, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la necessaria documentazione e l eventuale autorizzazione del Presidente, ai sensi del comma 2 dell art.1 del presente Regolamento. 8
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