TRIBUNALE PENALE (sezione monocratica)
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- Feliciano Salvatori
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1 1 irreperibilità TRIBUNALE PENALE (sezione monocratica) udienza del Faccio seguito a quanto esposto oralmente nell interesse del sig. MARIO BIANCHI, per ribadire e produrre quanto segue, con le richieste indicate ai n. e : 1. l avviso di fissazione dell udienza preliminare gli è stato notificato con le forme previste per gli imputati irreperibili; 2. il relativo decreto del pubblico ministero è del, adottato a seguito delle ricerche effettuate nel luogo di nascita e presso l amministrazione penitenziaria; 3. peraltro, prima dell adozione di questo decreto, al pubblico ministero era stata inviata una comunicazione della Questura di (del ) nella quale si segnalava che l indagato ha fatto pervenire alla locale Procura della Repubblica una comunicazione in cui indica il proprio recapito in Inghilterra, ; 4. inoltre, sempre prima dell adozione di quel decreto, il pubblico ministero aveva chiesto alla Procura della Repubblica di notizie riguardanti l esistenza di un probabile recapito nella città di Londra fornito alla S.V. dallo stesso Bianchi in relazione al Vostro p.p. n. RGNR ; 5. ottenendo due conformi risposte: - quella del g.i.p di (del ) secondo cui effettivamente risulta dagli atti del procedimento che egli dimorasse in Inghilterra - e quella della Questura di, con cui si allegavano due nomine del sig. Bianchi, indicanti il solito indirizzo inglese; 6. tutto perciò conforme nell indicare con precisione il luogo di dimora all estero dell imputato; 7. da cui l obbligo di procedere secondo quanto prevede l art. 169 co. 1 c.p.p. Così come, però, non si è fatto;
2 2 8. tale omissione comporta la nullità del successivo decreto di irreperibilità, della notifica dell avviso di fissazione dell udienza preliminare e degli atti conseguenti. Questo, ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179 co. 2 e 185 c.p.p.; 9. sul punto, considerata l identità della questione, si producono le ordinanze della terza sezione collegiale del Tribunale penale di del (sempre relative al sig. Bianchi), con le quali si dispone la notifica del DDG e del presente verbale d udienza al luogo di dimora dell imputato tramite il Ministero della Giustizia in applicazione della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria (l. 215/ 61). e quella, confermativa, del scorso: Il Tribunale dispone, a cura della Cancelleria, la notifica all indirizzo del Bianchi in Inghilterra del decreto che dispone il giudizio e del verbale dell odierna udienza con l invito allo stesso di eleggere domicilio nel territorio nazionale. 10. Il decreto di irreperibilità, è stato emesso per la notifica dell invito a presentarsi, secondo quanto prevedeva l art. 416 c.p.p.; 11. per il quale atto, trattandosi del primo notificato al sig. Bianchi, è stato nominato quale difensore di ufficio l avv. Lorenzi; 12. nomina confermata nel decreto di irreperibilità; 13. da cui la successiva notifica, presso questo difensore, dell invito a comparire, come dispone l art.159 co. 1 c.p.p.; 14. se non che, nell avviso di fissazione dell udienza preliminare compare un altro difensore di ufficio, l avv. Ferrari; 15. questo nonostante che nel fascicolo del pubblico ministero non risulti alcuna dichiarazione dell avv. Lorenzi di rinuncia all incarico, né un provvedimento di revoca dello stesso da parte del magistrato che lo aveva incaricato; 16. ne consegue che essendo l avv. Lorenzi il difensore di ufficio dell imputato - che, come tale poteva solo, ed eventualmente, essere sostituito per quanto dispone l art. 97 co.4 c.p.p. -, a lui doveva essere notificato l invito a comparire (come è stato
3 3 fatto) e, quindi, anche l avviso di fissazione dell udienza preliminare. Come, invece, non è stato fatto; 17. si deve, pertanto, ritenere la mancanza di tale avviso, appunto perché notificato ad altro difensore diverso da quello originariamente nominato. Da cui, ancora, la nullità prevista dagli artt. 178 lett. c) e 179 co. 2 c.p.p., che si estende all udienza preliminare ed al decreto che dispone il giudizio (in tal senso, v. Cass , n. 9284, Lanzara: La vigente disciplina processuale ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche quella è caratterizzata dalla immutabilità del difensore fino all eventuale dispensa dall incarico o all avvenuta nomina fiduciaria. Ne discende immediatamente che, qualora occorra sostituire il difensore, sia questo di fiducia o d ufficio, in situazioni che di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l uno o la dispensa per l altro e che si possono individuare nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa titolare di questa rimane sempre l originario difensore designato. Questi, poi, cessata la situazione che ha dato causa alla nomina del sostituto, può riprendere immediatamente il suo ruolo e svolgere le sue funzioni, non richiedendo la vigente disciplina processuale, proprio per l immutabilità della difesa e per l automatismo della reintegrazione, preavviso di sorta. Conseguenza ultima di queste considerazioni è che destinatario della notifica degli atti destinati alla difesa è il difensore che risulti titolare dell ufficio ; così anche Cass , Calvanese: Il difensore d ufficio, nominato ai sensi dell art. 97 c.p.p., non può essere revocato ad libitum, implicitamente, con una successiva nomina di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va nominato un suo sostituto (che non impediva al difensore titolare di intervenire senza bisogno di nuova designazione). L inosservanza di dette disposizioni è causa di nullità inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell art. 178 c.p.p. in quanto attinente all assenza del difensore ). 18. Per quanto riguarda ancora il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero, se ne deduce l irritualità, stante la mancanza delle ricerche dell indagato nel luogo dell ultima residenza anagrafica (via,...), dell ultima dimora (via,...) ; 19. Ricerche che sono necessariamente, come si ricava dalla lettera dell art. 159 co.1 c.p.p., successive ed autonome rispetto alla notifica che non è stato possibile eseguire. In proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità, in termini del tutto costanti, afferma che le ricerche (devono) essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i luoghi indicati dall art. 159 c.p.p.,.in difetto di tali
4 4 accertamenti, così come nell ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati nell art. 159 c.p.p., l emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla vocatio in ius - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (artt. 179 comma 1, in rel. art. 178 lett. c) (così Cass , Vallebona, in Cass.pen., 1997, m.1751; nello stesso senso, ad esempio, Cass., , n.1310, De Simone; id., , n.12016, Melluso); 20. Da cui la necessaria completezza delle, per l appunto, nuove ricerche, la mancanza delle quali ha determinato l erronea attribuzione al sig. Bianchi dello stato di irreperibile, e perciò la nullità dell avviso di fissazione dell udienza preliminare così notificato, e degli atti conseguenti. 21. Per quanto riguarda la notifica del decreto che dispone il giudizio, si sono indicate le ragioni della sua nullità derivata, ai sensi dell art. 185 c.p.p.; 22. ragioni che si ribadiscono con riguardo al nuovo decreto di irreperibilità (del ), emesso dal giudice per la notifica del decreto che dispone il giudizio; 23. per il quale decreto di irreperibilità valgono le stesse considerazioni svolte (e la conclusione formulata) sopra, al punto 8., che qui si richiamano; 24. in sostanza, anche il giudice (avendo a sua volta notizia certa della dimora estera dell imputato) avrebbe dovuto, nel rivalutare la situazione di reperibilità, disporre la notifica al noto indirizzo di Londra. 25. Con l aggiunta, confermativa, data dal fatto che nella lettera dei Carabinieri del., relativa all accertamento effettuato nel luogo di residenza del sig. Bianchi, si fa menzione della domanda iscrizione AIRE. Su cui non è stata disposta alcuna verifica, come invece si sarebbe dovuto fare anche ai sensi dell art. 169 co.4 c.p.p. 26. dalla cui omissione ed inosservanza deriva, ancora, la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio; 27. Nullità rilevabile anche da un altro punto di vista, per la mancanza cioè delle ricerche presso il luogo di dimora (via ), come identificato, ed accertato, ai fini della notifica dell invito a comparire;
5 5 28. mancanza che rende ancora l incompletezza delle ricerche, diversamente da quanto dispone l art. 159 c.p.p. e la relativa giurisprudenza, richiamata sopra, al punto Altro aspetto è quello relativo alla grave incompletezza dell avviso di fissazione dell udienza preliminare, al quale deve essere unita la richiesta di rinvio a giudizio; 30. nel nostro caso, tale allegazione risulta del tutto parziale, mancando completamente i documenti richiamati nella richiesta, quale parte integrante della stessa. Così, - al capo 2) dell imputazione: con scritto indirizzato al ed indicato nell allegato ) del presente atto, incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti ; - al capo 3) dell imputazione: offendeva la reputazione mediante diffusione agli organi di informazione del comunicato stampa con n. allegati di cui all'allegato ) del presente atto ; 31. averli dimenticati, dà luogo alla nullità di cui all art. 419 co.1 e 7 c.p.p. 32. Questa stessa dimenticanza è rilevabile anche nel decreto che dispone il giudizio: il che ne comporta la nullità prevista dall art. 429 co.1 lett. c) e co.2 c.p.p.; 33. ciò in quanto, specie con riguardo ai capi 1) e 3) dell imputazione, risulta del tutto impossibile comprenderne il contenuto in assenza di ogni indicazione che non sia quella contenuta negli allegati, per l appunto, mancanti. avv.
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