Il Basso medioevo e il suo processo

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1 Il Basso medioevo e il suo processo

2 Placito di Marturi (a. 1076) E la prima testimonianza di un giudizio deciso con il concorso del diritto civile romano; Nel nome di Cristo. Breve riassunto a vantaggio dei tempi futuri di come, alla presenza di Nordillo, messo di Beatrice, signora e marchesa, e di Giovanni visconte, nel corso di un giudizio con alcuni residenti, cui parteciparono il giurista Pepone e il giudice Guglielmo

3 Fatto di causa per l attore Giovanni, avvocato della chiesa e del monastero di San Michele sito nel castello (che è chiamato) di Martuli, insieme con Gerardo, preposto della stessa chiesa e del medesimo monastero, si scontrò ed ottenne sentenza favorevole ai danni di Sigizone da Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di Sant'Andrea, situate nel luogo di Papaiano che erano state cedute al monastero dal marchese Ugo, cui, a sua volta erano state cedute da Vuinizio, dandone prova attraverso una chartula.

4 Fatto di causa per il convenuto Contro questa tesi il citato Sigizone fece obiezione, opponendo l'intervenuta prescrizione e dicendo che su quelle terre per le quali era causa era stato esercitato un possesso che fra lui e suo padre ammontava a oltre quarant'anni. La difesa del cenobio, dopo aver replicato, confutò l'eccezione di Sigizone, sostenendo che nel periodo intercorso, durante la lite, i beni erano stati rivendicati.

5 Prova E prodotti tre testi adeguati, nelle persone di Giovanni avvocato della citata chiesa, Stefano figlio di Petronio e Adilberto figlio di Baroncello, tutti dissero che l'abate Giovanni aveva rivendicato quelle terre al marchese Bonifacio e l'abate Guidrico al duca Gotofredo ed alla contessa Beatrice: e giurarono in tal senso. E, proprio in questo modo, l'avvocato Giovanni, con la mano sui vangeli fece giuramento; anche Stefano e Adilberto volevano giurare, ma entrambe le parti furono d'accordo che il giuramento del solo avvocato fosse sufficiente.

6 Thema decidendum L attore (il monastero) sostiene di aver ricevuto in donazione un bene, ammette di non averlo più nel materiale possesso, ma dice di averne rivendicato la proprietà a chi lo occupa, interrompendo così il decorso dell usucapione. L attore dà prova di ciò giurando di aver chiesto giustizia negli anni precedenti al marchese Bonifacio e al duca Gotofredo; Il convenuto non contesta questo fatto, che in realtà va a suo favore: richiesti di esercitare la loro iurisdictio, questi due nobili non hanno mai inviato un giudice per risolvere la contesa, quindi non si può dire che il monastero abbia veramente rivendicato il terreno; In assenza di una vera rivendica in giudizio (che non è mai iniziato) il convenuto (l occupante) sostiene di aver posseduto il bene, unitamente al padre, suo dante causa, da quaranta e più anni: ne è diventato quindi proprietario e l attore non ha più alcun diritto.

7 Soluzione della controversia Esposte le prove, il citato Nordillo, messo della signora Beatrice più volte nominata, considerata con attenzione le norme contenute nei Digesta, per la quale il pretore sanciva la restitutio in integrum a favore di quei soggetti che non avevano potuto far valere i loro diritti per mancanza di giudici, dispose la restitutio in integrum a favore del monastero di San Michele e della chiesa, concedendogli ogni diritto e l'azione che aveva perduto in ordine alle terre ed ai beni che furono di Vuinizo e che lo stesso marchese Ugo attribuì e conferì alla chiesa di San Michele.

8 Spiegazione La consuetudine voleva che la rivendica fosse fatta instaurando un giudizio, e questo non fu mai fatto dal monastero, che non riuscì mai ad avere un giudice, perché gli esercenti la iurisdictio interpellati nel tempo non ne mandarono mai uno; L occupante avrebbe avuto quindi ragione, se non fosse che un passo del Digesto rimette in termini chi non ha potuto, senza sua colpa, rivolgersi al giudice. La sentenza accerta quindi la proprietà del monastero.

9 Il ruolo del diritto romano Prima del X XI secolo, il diritto romano è il diritto dell etnia romana, una tra le tante popolazioni che vivono nello spazio giuridico europeo insieme a popolazioni diverse (goti, avari, alamanni, bavari, longobardi, franchi, etc.). Dal X XI secolo in poi, il diritto romano viene nuovamente assunto come diritto universale (cd. «riscoperta» del Corpus Iuris di Giustiniano.

10 Il passaggio tra due età medievali Fatti rilevanti per il diritto: Compimento delle istanze altomedievali: mutamento definitivo del paesaggio agrario; Creazione di surplus e di ricchezza circolante: recupero di significato sociale della moneta. Urbanizzazione: le città tornano ad essere un luogo di vita. Conseguenza: specializzazione delle tecniche e dei saperi. Permanenza del vuoto politico. Fatti irrilevanti: Impero Carolingio, poi Sacro Romano Impero.

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14 La scienza medievale E sempre studio di un testo antico e autorevole, ritenuto unica sede di verità, ma che per essere compreso ha necessità di un opera di mediazione culturale. Esempi: Sacra scrittura Opere di Aristotele Compilazione giustinianea

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16 L interpretazione giuridica Il metodo e le finalità Il metodo: l esegesi letterale del testo. La glossa. l interpretazione sistematica. Il rinvio. Le finalità: L omogeneità semantica: la stessa parola deve avere eguale significato per tutto il testo. L organicità semantica: il significato di un concetto deve essere compatibile con quello di altri concetti con cui possa entrare in relazione, per analogia di materia o similitudine di struttura.

17 Principali Glossatori Irnerio Bulgaro Martino Giovanni Bassiano Azone Accursio (Glossa Magna)

18 Un nuovo diritto su base romanistica: il diritto comune

19 1. La razionalizzazione della consuetudine come norma sostanziale

20 L interpretazione giuridica Il metodo e le finalità Il metodo: l esegesi letterale del testo. La glossa. l interpretazione sistematica. Il rinvio. Le finalità: L omogeneità semantica: la stessa parola deve avere eguale significato per tutto il testo. L organicità semantica: il significato di un concetto deve essere compatibile con quello di altri concetti con cui possa entrare in relazione, per analogia di materia o similitudine di struttura.

21 Principali Glossatori Irnerio Bulgaro Martino Giovanni Bassiano Azone Accursio (Glossa Magna)

22 La consuetudine nell interpretazione giuridica medievale Principio del diritto romano giustinianeo: Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, vero non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem Non è piccola l'autorevolezza della consuetudine e dell'uso protratto da lungo tempo, ma essa non può giungere sino al momento di vincere la ragione umana o la legge

23 Casus. Può qualcuno dubitare della potenza della consuetudine? E questa legge risponde che la consuetudine non è di poca autorità, ma non ne ha tuttavia tanta quanta la legge o la ragione, per cui non può vincere né l una né l altra. g. consuetudine. occorre intendere qui la stessa cosa dell uso e così della legge, cosa che ha lo stesso significato. Non è piccola l'autorevolezza della consuetudine e dell'uso protratto da lungo tempo, ma essa non può giungere sino al momento di vincere la ragione umana o la legge k. o la legge. non può vincere cioè la legge conforme a ragione, cioè al fine, all intenzione o all equità h. da lungo tempo. cioè da un tempo della cui origine non esista più il ricordo. i. momento. viene definito qui momento quel tempo il cui trascorrere provvede di validità la consuetudine, ossia il decorso del decimo anno. In altro significato è quello di un piccolo spazio di tempo, un punto o un giorno, per come si ritrova nella l. omnes iudices, nel titolo de feriis.

24 Quattro operazioni interpretative diverse 1. (g) definire: la glossa pone direttamente una definizione giuridica; 2. (h) spiegare: esplicare il significato di un termine della lingua giuridica romana; 3. (i) uniformare: cercare di rendere unitario il significato espresso da quel testo con quello di altri testi che pure parlano di consuetudine. 4. (k) mediare culturalmente: trovare un significato che possa avere riscontro con la realtà in cui vive l interprete.

25 Concetto base del testo romano: la consuetudine non può abrogare la legge scritta. Realtà del diritto medievale: la consuetudine è l unica norma (lex) esistente; la legge scritta non esiste; Interpretatio dei glossatori: Lex e consuetudo sono la stessa cosa; La consuetudine non può abrogare la legge conforme a ragione, ma abroga tranquillamente la legge non conforme a ragione, la lex irrationabilis.

26 Omogeneità semantica Ulpiano, lib xxv ad edictum (Digesto, de sepulchro violato, l. II) L imperatore Adriano ha stabilito una pena di quaranta aurei per coloro i quali seppelliscono i morti entro le città Cosa accade però se la legge municipale di quella data città permette di seppellirli successivamente ai rescritti del principe? Non si può dire che ciò abroghi il comando del principe, poiché i rescritti sono generali, e occorre che i comandi imperiali mantengano la propria forza e valgano in qualsiasi luogo. Glossa seppellirli : Taluni concludono su questo passo che la consuetudine non vince la legge, perché per prima vi fu la legge di Adriano e dopo è intervenuta la consuetudine, che quindi non può valere. In questo senso è la l. eos in fine nel C. tit. de usuris e altre Tu però devi dire che la consuetudine posteriore vince la legge: se questa dispone in generale la consuetudine la abroga generalmente, come è detto sopra nel titolo de legibus et senatusconsultis l. de quibus, se questa dispone su materia particolare, allora la abroga nella stessa misura, per come è detto qui e anche

27 Giuliano lib. lxxxiv Digestorum (Digesto de leg. et sen., l. de quibus.) Su quelle materie in cui non abbiamo leggi scritte è opportuno osservare quanto è indotto dagli usi e dalla consuetudine. E se nella materia specifica non ve ne sia alcuna, allora occorre osservare la consuetudine più simile. Se neanche questa si può trovare, allora si faccia riferimento al diritto che si pratica nella città di Roma. La consuetudine inveterata viene osservata al pari della legge non senza motivo: essa è infatti diritto che diciamo creato dagli usi. Glossa diritto : cioè alla consuetudine. (Giuliano per diritto intende la legge) Glossa inveterata : cioè di cui non resta memoria, secondo alcuni, che argomentano dalla l. prima tit de aqua pluvia arcenda e dalla l. hoc iure nel titolo de aqua quotidiana: nella l. consuetudo, C. quae sit longa consuetudo si dice che deve essere longeva, e longevo è detto ciò che è più vecchio di cento anni, secondo l ultima legge del titolo de sacrosantiis ecclesiis del Codex, ma Giovanni Bassiano dice che comunque la consuetudine si crea dopo dieci anni, per come si può evincere dal titolo (quae sit longa consuetudo) del Codice, perché longa è detto altrove ciò che è più vecchio di dieci anni..

28 Organicità semantica D. De aquae pluviae arcendae lex prima: Se non vi è una norma particolare per quel terreno, deve rispettarsi la natura del terreno stesso e quindi il terreno più basso dovrà sempre servire quello più alto: come il primo è arricchito delle sostanze che vengono dal secondo, così deve sopportare questa utilità con il dover sopportare lo scolo delle acque se anche dalla natura non si trae una regola, allora si deve prestare osservanza all uso, che tiene luogo di legge. Facciamo lo stesso per le servitù che sono state osservate sempre in modo palese e senza violenza Glossa sempre : cioè da un tempo della cui origine non resti memoria. Tu però devi dire, seguendo la l. de quibus, che la consuetudine si forma dopo dieci anni, quindi anche la servitù di cui parla il testo si forma per un uso di dieci anni.. Norma (consuetudine) e istituto (servitù) sono la stessa cosa.

29 2. La formazione processuale della consuetudine.

30 Azone Summa Codicis, tit. Quae sit longa consuetudo: La consuetudine è un diritto non scritto, indotto per lunga durata dagli usi di un popolo. E detta consuetudine (consuetudo) dalla comune abitudine (communis assuetudo). In altro significato, altra natura delle cose. La lunga consuetudine è quella che viene indotta da un assenso tenuto per dieci o vent anni. La prescrizione si dice lunga quando dura da più di dieci anni. Ne consegue che la consuetudine si crea tra persone presenti in dieci anni, in venti anni nei confronti dell assente.

31 Consuetudine e giudicato Azone: Si chiede se sia sufficiente, per dare per accertata una consuetudine, che sia stata emessa una sentenza ad essa conforme nel tempo di dieci o venti anni prima. Rispondo di no, perché ve ne devono essere almeno due. Si oppone che in questo modo si viola la legge del Codex di Giustiniano (C. de sententiis et interlocutoriis o. i. l. nemo) che dice che il giudice deve giudicare in base alla legge, e non ai suoi precedenti (legibus non exemplis iudicandum est) Rispondo di no, perché questa legge non parla del caso in cui queste due sentenze mostrino che quella consuetudine è stata sempre osservata, per modo che si dovrà giudicare conformemente anche per il futuro.

32 Consuetudo iudicandi Accursio, glossa inveterata ad l. de quibus: il giudice non giudica su sentenze precedenti, ma sulla consuetudine che è provata da quelle sentenze, o anche per il decorso di dieci anni, come nel caso di un soggetto che ha potestà su di un luogo, e che per due volte prende la stessa decisione dinanzi a un concilio, con l intenzione che da quel momento in poi ciò che decide sia consuetudine.

33 Consilium sapientis iudiciale La parte che porta in giudizio un interpretazione del fatto di causa secondo il diritto romano, e quindi più autorevole, ha maggiori possibilità di vincere la causa. Da qui l uso di chiedere a un giurista un parere scritto da allegare al giudizio: il consilium. La decisione ottenuta per questa via diviene consuetudine di giudizio (consuetudo iudicandi).

34 I Commentatori Scuola più evoluta dei Glossatori. Ultramontani: Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche, Guillaume de Cunh Commentatori italiani: Cino da Pistoia; Iacopo Butrigario; Bartolo da Sassoferrato; Baldo degli Ubaldi (+ 1400).

35 Jacques de Révigny Poniamo che qualcuno voglia provare l esistenza di una consuetudine e dia così la prova che una volta fu giudicato in un certo modo in una corte fatta da ufficiali. Da queste congetture il giudice potrà decidere se la consuetudine sia stata accertata in questo modo. E una questione di fatto, lasciata al suo arbitrio. Si oppone qui la legge che dice che non si deve giudicare sui casi concreti, ma sulle leggi. La soluzione della glossa è corretta: in questo caso non si giudica sui casi concreti, ma sulla consuetudine che da questi è stata indotta. Il giudice non deve dire perché decide contro quanto deciso prima, ma dove siano stati tanti casi concreti da indicare frequenza e costanza nel tempo, si deve giudicare su di essi. Così è per il nuovo diritto che è indotto da quei casi specifici: prima che sia introdotta una consuetudine non si sarebbe giudicato su di essi; la consuetudine impone una nuova forma ai negozi successivi la sua emersione, come la nuova legge scritta..

36 Dinamica di trasmissione del diritto romano. Le norme del Corpus iuris non diventano di per sé effettive. Diventa effettiva la norma che si trae dalla costante applicazione in giudizio di una data lettura dei fatti raggiunta con l ausilio di una tra le possibili interpretazioni di una norma del Corpus. Quando quella interpretazione della norma romana si consolida nel tempo, diventa consuetudine: norma che deve essere seguita in futuro e che dà una nuova forma ai negozi privati

37 Jacques de Révigny Così secondo Azone due atti [sentenze] inducono una consuetudine. Vuole forse dire che se un giudice fatuo, per come sono molti, giudica in modo approssimativo più volte, la sua opinione diventa consuetudine? No: vuole dire che se il giudice ha preso una decisione in presenza di molte persone e queste non l hanno contestata, questa diventa consuetudine. In questo modo due casi decisi diventano consuetudine se ciò piace a tutto il popolo [universo populo placuit]. Si deve quindi dire che la consuetudine è stata indotta dalla prima delle due decisioni, per come una legge scritta si crea quando il popolo vi consente? Una cosa è il consenso espresso, altra cosa è il consenso tacito

38 Universitas Maggior parte del popolo: non è un principio democratico, ma personalizzazione degli interessi in una concezione contrattuale della norma. Chi è presente alla deliberazione del giudice rappresenta in re ipsa tutta la comunità di cui fa parte. Il termine con cui il diritto comune indica questa realtà è universitas: totalità dei singoli che condividono uno stesso interesse sostanziale.

39 Unanimitas Il contratto tacito o espresso che si stabilisce con la costituzione di uno ius novum impegna tutti coloro i quali condividono uno stesso interesse anche se non hanno udito la deliberazione: chi non vuole essere legato a questa, deve contraddirla espressamente. E il principio dell unanimitas: non unanimità in una manifestazione di volontà, ma generalità degli effetti della consuetudine.

40 Prova della c. secondo Bartolo Chiedo, come si riconosce il consenso del popolo, o della sua maggior parte? Rispondo, dai fatti: perché ad esempio erano presenti quando la dote è stata aggiudicata al primo marito sulla base della consuetudine Chiedo, se per indurre la consuetudine sia necessario un atto giudiziario, ossia che si sia giudicato al termine di un processo. Tutti i dottori dicono di no. La ragione è che, poiché la consuetudine è indotta dal consenso del popolo, esso può provarsi anche per atti estranei al giudizio.

41 Unanimitas secondo Bartolo Quando si parla di una consuetudine che viene indotta per la pubblica utilità, chi assiste è ritenuto acconsentire. Si può obiettare che si può contrastare una sentenza solo se la si può appellare, ma chi non è parte del giudizio non può farlo, quindi non se ne può presumere il consenso. Rispondi, anche se questi non possono contrastarla in diritto, tuttavia possono farlo di fatto, e così impedire il sorgere di una cosuetudine.

42 Dinamica di innovazione Una volta che una data interpretazione della norma romana è divenuta consuetudine di giudizio, non per questo è immutabile e può essere contrastata in fatto, ossia tenendo altri comportamenti. Nuovi bisogni economici possono portare le parti di un negozio a discostarsene. La loro eventuale controversia dovrà trovare una nuova norma di composizione, che si raggiungerà attraverso altra interpretazione di altri testi romani.

43 Iurisdictio. Definizione di Bartolo La iurisdictio è una potestas introdotta per la pubblica utilità, che importa l obbligo nel titolare di dire il diritto e statuire secondo equità. Dire il diritto (ius dicere): enunciare la norma che pre-esiste come dato di natura; Statuire: decidere nel caso concreto applicando la norma così conosciuta e individuata. L applicazione produce così nuovo diritto.

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45 3. Pluralità degli ordinamenti giuridici

46 Principio Ogni iurisdictio è uguale alle altre quanto alla qualità prima: ciascuna è la funzione (potere/dovere) di enucleare dall ordine immanente la norma valida per la composizione di un conflitto, e applicarla con equità, in modo cioè da garantire giustizia in concreto. Le singole iurisdictiones sono diverse quanto al loro ambito di riferimento.

47 L ambito di riferimento Può essere il più vario possibile: Un territorio; Una comunità di persone; Uno stato o una condizione personale; Non esclusività: un singolo soggetto può essere sottoposto a diverse iurisdictiones perché appartiene contemporaneamente a più ambiti di riferimento.

48 Il pluralismo degli ordinamenti medievali. L ordine giuridico è uno e uno solo, per definizione, immanente e eterno, espressione di una natura che viene da Dio. Se rivelarlo è opera di chi ha la iurisdictio, e questa si estrinseca nella risoluzione di controversie concrete, ne consegue che esisteranno più ordinamenti quanti saranno i possibili ambiti di riferimento delle diverse iurisdictiones.

49 L esempio principale. Il diritto canonico Ogni battezzato appartiene per definizione alla iurisdictio della Chiesa per quanto riguarda la regolarità dei sacramenti che gli sono stati impartiti e da cui dipende l esercizio di prerogative, anche di tipo patrimoniale. Ogni battezzato, quindi ogni essere umano in una società naturalmente cristiana, appartiene per definizione ad almeno due ordinamenti: il canonico e il civile.

50 Iurisdictio ecclesiae La iurisdictio della Chiesa: Riguarda particolari conflitti, concernenti la regolarità dei sacramenti e simili; Crea pertanto la propria normativa traendo la norma valida al caso concreto e applicandola secondo equità. Organizzazione del materiale normativo: nel tempo l insieme delle norme e delle decisioni è tanto vasto da dover essere organizzato sistematicamente. Redazione del Corpus Iuris Canonici.

51 Unum ius L ordinamento basso medievale è dunque caratterizzato dalla presenza di due ordinamenti detti universali, ciascuno dei quali si indirizza a ogni soggetto da una prospettiva diversa: Ius civile, risultato dell esercizio della i. sulle norme del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano; Ius canonicum, risultato dell esercizio della i. sulle norme del Corpus Iuris Canonici;

52 Iura propria. Iura propria: ordinamenti settoriali, le cui disposizioni si rivolgono solo a determinati soggetti, i soli per cui determinate ipotesi di conflitto possono avere rilevanza; Tali conflitti sono risolti da giudici che appartengono alla stessa comunità delle parti; essi devono trarre le norme valide a comporre il conflitto e applicarle secondo equità; Organizzazione del materiale normativo: nel tempo l insieme delle norme e delle decisioni viene sempre organizzato sistematicamente.

53 Pluralismo e Particolarismo Pluralismo giuridico: ogni soggetto è sottoposto a più norme, improntate a valori diversi, per la disciplina della medesima realtà. Particolarismo giuridico: ambiti giuridici diversi disciplinano persone di diversa condizione.

54 La pluralità degli ordinamenti medievali Ordinamenti a matrice tendenzialmente universale: Ius civile (interpretatio del Corpus Iuris Civilis); Ius canonicum. Ordinamenti particolari a matrice territoriale/personale: Diritto statutario; Diritto feudale; Diritto navale; Ordinamenti particolari a esclusiva matrice personale: Ius mercatorum. Diritto corporativo. Consuetudini proprie di un luogo

55 L unità sapienziale del pluralismo medievale: lo ius commune. Gli ordinamenti di matrice universale (unum ius civile/canonico) hanno una relazione di relativa preminenza rispetto agli iura propria; Questa è incomprensibile sul piano della gerarchia delle fonti, su cui pure si è tentato di riportarla (naturale superiorità degli ordinamenti universali per la loro sacralità, l immagine imperiale, l antichità, etc.)

56 Lo ius commune come significante dello ius proprium. Lessico degli enunciati giuridici: Gli ordinamenti particolari non posseggono lo stesso vocabolario tecnico di quelli universali; Gli ordinamenti universali riescono a definire quelli particolari; Architettura sapienziale: Gli ordinamenti universali consentono una sistematizzazione degli istituti particolari.

57 Il buon governo: Iustitia e Iurisdictio

58 Il cattivo governo: il potere autocefalo

59 Assolutismo e diritto privato Le Ordonnances di Luigi XIV in Francia

60 Il gravame e l impugnativa delle sentenze Appellabilità della sentenza come funzione della iurisdictio: se c è chi deve dire il diritto ci sarà sempre uno che lo sa fare meglio. E sempre opera di grande giustizia (magna iurisdictio) conoscere nuovamente della stessa materia sulla quale si è avuta una sentenza : gravame (nuovo giudizio di merito). E materia di un grado superiore di iurisdictio la rimozione di una sentenza prescindendo da una piena e nuova cognizione dei fatti di causa (imperium mixtum maximum): impugnativa (eliminazione radicale della sentenza perché presa contro diritto, senza un nuovo giudizio di merito).

61 Il gravame prescinde da un rapporto istituzionale tra giudici; È funzione della maggiore autorevolezza di un giudice nello ius dicere, che può basarsi su caratteri assai diversi: l importanza della città ove opera, la sua tradizione, la sua antichità, il suo più alto grado nobiliare o clericale etc. Anche il giudice canonico (es. un vescovo) può conoscere in appello di una causa decisa da un giudice non ecclesiastico in materia civile, e applicherà le norme che riterrà più opportune, tanto del diritto civile, che del diritto canonico.

62 Principe e giudice in Antico Regime. La Francia Ordonnance civile pour la reformation de la justice, Il Sovrano tenta di dare uniformità ai giudicati delle Corti; Strumento: uniformità del diritto processuale; Norma di mediazione: il giudice è libero nel trovare la fattispecie astratta nelle norme che ha sempre usato (diritto comune, prassi, precedenti), ma deve attenersi alle norme processuali dettate dal Sovrano.

63 Poiché la giustizia è il più solido fondamento degli stati, visto che assicura la tranquillità delle famiglie e la fortuna dei popoli; abbiamo impiegato tutte le nostre premure per ristabilirla attraverso l'autorità degli all'interno del nostro Regno, dopo avergli dato la pace attraverso la forza delle nostre armi. E poiché avendo riconosciuto attraverso il rapporto di persone di grande esperienza che le ordinanze saggiamente stabilite dai Re nostri predecessori per definire i processi non sono state applicate o sono state cambiate dall'usura del tempo e dalla malizia dei querelanti; e le stesse sono state osservate in modo differente nelle nostre corti, cosa che ha causato la rovina delle famiglie attraverso la molteplicità delle procedure, il peso degli atti processuali e la varietà dei giudizi; considerato che è stato necessario provvedervi, per rendere il disbrigo degli affari più celere, più facile e più sicuro attraverso l'eliminazione della maggior parte dei termini e degli altri atti inutili, e attraverso l'instaurazione di uno stile uniforme di giudizio in tutte le nostre corti e segnature. Per questi motivi, sull'avviso del nostro consiglio e di nostra certa scienza, pieno potere autorità reale, abbiamo detto, dichiarato e ordinato, per come diciamo, dichiariamo e ordiniamo ciò che segue.

64 Art Vogliamo che la presente ordinanza, e quelle che faremo in seguito, insieme ai diritti e alle dichiarazioni che noi potremmo fare in futuro, siano custodite e osservate da tutte le nostre Corti e Parlamenti, dal Gran Consiglio, dalla Camera dei conti, dalle Cours des Aides e da tutte le nostre altre corti, giudici, magistrati, ufficiali, tanto nostri che degli altri Signori, e da tutti i nostri altri sudditi, e in tutte le occasioni ufficiali. 2. I nostri Parlamenti e tutte le altre nostre Corti saranno tenute a procedere immediatamente alla pubblicazione e registrazione delle ordinanze, editti, dichiarazioni e altre lettere possano essere loro inviate senza alcun ritardo e sospendendo per questo ogni altro affare, anche le visite circondariali, i processi penali e gli affari particolari delle compagnie. 3. Non intendiamo tuttavia impedire che ove per usura del tempo, per nuovi usi o esperienze, alcuni articoli della presente ordinanza riescano contrari all utilità o al bene pubblico, o essere bisognose di interpretazione, integrazione o temperamento, le nostre Corti non possano rappresentarci la loro opinione in proposito, senza che sotto questo pretesto l esecuzione delle stesse possa essere omesso.

65 6. Vogliamo che tutte le nostre ordinanze, editti, dichiarazioni e lettere patenti siano osservate tanto il giudizio che altrimenti senza contravvenirvi, né che sotto pretesto di equità, bene pubblico, o accelerazione della giustizia, o quant'altro le nostre corti potranno mai rappresentarci, le stesse e gli altri giudici potranno dispensarsi dall'applicarle o moderarne le disposizioni, e ciò in qualsiasi modo per qualsiasi causa. 7. Se durante il giudizio pendente dinanzi alle nostre corti di Parlamento e a tutte le altre subentra alcun dubito o difficoltà di esecuzione di qualche articolo delle nostre ordinanze, editti, dichiarazioni e lettere patenti, proibiamo che le stesse vengano da loro interpretate, ma vogliamo che in questi casi le corti si indirizzino a noi, per apprendere da noi quale sarà la nostra intenzione al proposito. 8. Dichiariamo tutte le ordinanze e le sentenze che saranno date contro le disposizioni delle nostre Ordinanze, editti e dichiarazioni nulle e di nessun effetto e valore, e i giudici che le avranno rese saranno responsabili dei danni causati alle parti.

66 Principi del sistema dell Ordonnance 1.1) Custodire le o. presso le Corti: le o. si sostituiscono ai precedenti formatisi prima della loro adozione; 2) Obbligo di pubblicazione: le parti sono messe in grado di conoscerle e di produrle nei propri scritti difensivi; 3) Refèré legislatif: se un o. non funziona, il problema va partecipato al Re.

67 Segue 6. Divieto di temperamento equitativo; 7. Divieto di interpretazione autonoma dei punti controversi. Rimessione all interpretazione del Re. 8. Nullità della decisione contrastante con l o. ; mezzo di impugnazione.

68 La ricostruzione del diritto civile in Francia Ordonnance civile pour la réformation de la justice (1667); Ordonnance criminelle (1670); Ordonnance du commerce (Code Savary 1673); Ordonnance de la marine (1681). Code Noir (1685) Donazioni (1731) Testamenti (1735) Fedecommessi (1741)

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