DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE"

Transcript

1 DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 198/2007 a n. 207/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 198/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 24 del 20 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Reati e pene Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata Principio della funzione rieducativa della pena e principio di uguaglianza Manifesta inammissibilità per inesatta identificazione della norma oggetto di censura. Con ordinanza del 20 aprile 2006 il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, 1 comma, e 27, 3 comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 99, 4 comma, del codice penale, come modificato dall art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). Il giudice a quo sostiene che il nuovo testo dell art. 99 non consentirebbe di far prevalere le attenuanti generiche, che vengono in rilievo nel processo penale di cui è investito, sull aggravante della recidiva reiterata contestata all imputato, potendo essere di contro ritenute, al più, equivalenti a detta aggravante e comportando, di conseguenza, l applicazione di una pena detentiva minima «manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto all oggettiva entità del fatto». Il giudice rimettente, pertanto, ritiene che la norma in questione comprometta irrimediabilmente la funzione rieducativa della pena ed introduca, fra gli stessi recidivi reiterati, disparità di trattamento ingiustificabili. La Corte costituzionale considera la norma impugnata come inconferente rispetto all oggetto delle censure, in quanto l art. 99, 4 comma, del codice penale si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti, mentre i vulnera costituzionali denunciati dal giudice rimettente scaturirebbero, semmai, dall art. 69, 4 comma, del codice penale. Pertanto, l inesatta identificazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus) implica, per costante giurisprudenza della Corte (ex plurimis, ordd. n. 42 del 2007, n. 210 e n. 55 del 2006), la manifesta inammissibilità della questione. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 199/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 24 del 20 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Giudizio direttissimo Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa Principio di uguaglianza, diritto di difesa e principi del giusto processo Manifesta inammissibilità per richiesta di pronuncia additiva in materia riservata al legislatore. Con ordinanza del 18 novembre 2004 il Tribunale di Verona ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 6, 5 comma, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui stabilendo che per i reati indicati all art. 5, 1 comma, del medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini non prevede, «secondo l interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, [ ] che l imputato debba essere

2 presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall arresto o dall iscrizione nel registro delle notizie di reato». Il giudice rimettente muove dalla considerazione dell esistenza, nel nostro ordinamento, a fianco del giudizio direttissimo «tipico» (disciplinato dal codice di rito), di ipotesi «atipiche», introdotte da leggi speciali tra cui quella regolata dalla norma denunciata nelle quali il rito speciale, per un verso, prescinde dall arresto in flagranza o dalla confessione dell indagato, e dunque dal presupposto dell evidenza della prova e, per un altro verso, viene a configurarsi come obbligatorio, giustificandosi «con le esigenze di celerità, immediatezza ed esemplarità del processo» relativo a particolari categorie di illeciti. Il giudice rimettente ritiene che tale accelerazione del rito non possa comportare una attenuazione delle garanzie difensive, con la conseguenza che anche nei casi di giudizio direttissimo «atipico» dovrebbe ritenersi richiesta l osservanza del termine di quindici giorni, di cui al citato art. 449 cod. proc. pen., come ritiene ampia parte della dottrina. Tuttavia, come detto, tale soluzione interpretativa non è accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la cui interpretazione della disposizione censurata, assunta dal giudice rimettente quale «diritto vivente», comporta una violazione, sotto più aspetti, della Carta costituzionale, in particolare dal punto di vista dello squilibrio che verrebbe a determinarsi fra i poteri del pubblico ministero e i diritti dell imputato, in danno di quest ultimo. Difatti, mentre l organo dell accusa sarebbe libero di svolgere attività investigativa senza altro limite temporale che quello generale di durata delle indagini preliminari, l imputato, posto a conoscenza dei risultati dell attività investigativa unicamente in occasione della presentazione al giudice del dibattimento, disporrebbe, invece, per approntare la propria difesa, solo del ristretto termine di dieci giorni contemplato dall art. 451, 6 comma, cod. proc. pen. Da tutto ciò ne deriva la violazione tanto dell art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra coloro che sono sottoposti a giudizio direttissimo nei casi previsti dall art. 449 cod. proc. pen. e coloro che sono assoggettati a tale rito ai sensi della norma censurata; quanto degli artt. 24 e 111 Cost., in ragione della compromissione del diritto di difesa, della parità delle parti nel processo, del diritto dell imputato ad essere informato nel più breve tempo possibile dell accusa a suo carico e a disporre di un tempo adeguato per preparare la difesa. La Corte costituzionale, «a prescindere da ogni possibile rilievo circa il carattere meramente astratto della violazione del diritto di difesa ventilata dal rimettente, il quale non precisa quali strumenti defensionali sarebbero stati concretamente sacrificati nel caso di specie, in dipendenza del modello processuale censurato», dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata, in quanto la richiesta di pronuncia additiva avanzata dal rimettente, tesa all individuazione degli strumenti in grado di evitare che l organo dell accusa concretamente promuova il giudizio direttissimo «atipico» de quo dopo aver esperito investigazioni complesse, eludendo, quindi, il presupposto legale di instaurazione del suddetto rito, implicherebbe scelte discrezionali che esulano dai poteri della Corte, restando necessariamente rimesse al legislatore. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 200/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Edilizia residenziale pubblica Assegnazione di alloggi Regione Piemonte Principio di uguaglianza Illegittimità costituzionale in parte qua. Con ordinanza del 12 gennaio 2006 la Corte di appello di Torino ha sollevato in via incidentale, in riferimento all art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 1 comma, lettera d), e 21, 1 comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui tali

3 disposizioni individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini, rispettivamente, dell assegnazione dell alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo all ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani). Il giudice a quo osserva, infatti, come le norme censurate fondino la preclusione all assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica, e la decadenza dall assegnazione stessa, non su un indice oggettivo di valutazione del cespite immobiliare, quanto piuttosto «in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge 392/1978), che non può essere rivelatore del valore effettivo del bene stesso, né indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo». Sarebbe, dunque, irragionevole la scelta legislativa che utilizza il criterio del valore locativo dell immobile ancorandolo alle previsioni della legge del 1978, tra l altro, in gran parte abrogata e, comunque, superata dalla diversa disciplina ed impostazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (c.d. patti in deroga ) ed alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), fondata sulla libera contrattazione delle parti. Il giudice rimettente rileva, inoltre, come la Corte costituzionale, con precedenti sentenze (sentt. nn. 399 e n. 135 del 2004, n. 229 e n. 176 del 2000), abbia già dichiarato l illegittimità di identiche disposizioni contenute in altre leggi regionali, nelle parti in cui queste utilizzavano il criterio del valore locativo ai fini dell assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e della decadenza dall assegnazione stessa. La Corte costituzionale preliminarmente dichiara l ammissibilità della questione, ritenendo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa regionale costituitasi in giudizio, che il giudice rimettente abbia fornito, anche se in modo sintetico, «una una non implausibile motivazione in ordine ai motivi, ratione temporis, che lo inducono ad applicare le censurate disposizioni della legge regionale n. 4 del 1984 per decidere la controversia». Nel merito, la Corte, accogliendo i rilievi del giudice a quo e richiamando la propria giurisprudenza (sentt. n. 334 e n. 135 del 2004; n. 299 e n. 176 del 2000), dichiara l illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 201/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Lavoro e occupazione Norme della legge finanziaria 2006 Istituzione del fondo per l innovazione, la crescita e l occupazione Regione Emilia-Romagna Regione Friuli-Venezia Giulia Infondatezza Inammissibilità per difetto di motivazione e per inesatta identificazione della norma oggetto di censura Illegittimità costituzionale in parte qua. Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con due distinti ricorsi hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006) e, tra queste, dei commi 357 e 359 dell art. 1, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché in riferimento allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e alle relative norme d attuazione, del titolo V della parte seconda Cost., in collegamento con l art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. in quanto, le norme impugnate prevedono l istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo settoriale con destinazione vincolata, per l innovazione, la crescita e l occupazione destinato a finanziare, da un lato i progetti individuati dal Piano per l innovazione, la crescita e l occupazione (PICO), dall altro generici interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. Il fondo con vincolo di destinazione viene, quindi, istituto in materie di competenza legislativa regionale e, nonostante difettino esigenze di carattere unitario, si prevede una gestione centralizzata dello stesso, senza che idonea giustificazione possa

4 derivare dal richiamo alle decisioni di Lisbona, e in modo certamente illegittimo riguardo agli interventi in materia sanitaria, in contrasto con il principio di leale collaborazione. La Regione Emilia-Romagna, nell impugnare esclusivamente il comma 359 dell art. 1, si duole che la disciplina che regola il Piano e il riparto delle risorse mediante le delibere del CIPE non preveda l intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonostante si tratti di interventi in materia regionale. La Corte costituzionale, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i suddetti ricorsi regionali nei confronti della stessa legge n. 266 del 2005 e riuniti i due giudizi, dichiara non fondata la questione avente ad oggetto il comma 357, sollevata dalla sola Regione Friuli-Venezia Giulia, non essendo illegittima l istituzione del fondo con legge statale. Secondo la Corte, tale fondo, infatti, non riguarda soltanto materie regionali, ma anche materie di esclusiva competenza statale, tenendo conto anche delle interferenze che, in sede attuativa, potranno verificarsi tra competenze diverse. La Corte, dichiara invece l inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Emilia- Romagna, concernente il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni riguardo al Piano, «sia perché non sostenuta da alcuna motivazione, sia perché la disciplina della formazione del Piano in argomento non è contenuta nella disposizione censurata». Infine, la Corte accoglie la questione concernente il comma 359 in relazione alle modalità di attuazione degli interventi, perché tale disposizione contrasta con il principio di leale collaborazione. Il Giudice costituzionale richiama, a tal proposito, la propria giurisprudenza con la quale ha più volte affermato che «per le ipotesi in cui ricorra una concorrenza di competenze, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In tal caso ove [ ] non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa si deve ricorrere al canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» e, a tal fine, l individuazione del modulo concertativo più idoneo compete alla discrezionalità del legislatore (sentt. nn. 50 e 219 del 2005). Nel caso in questione, tra gli obiettivi del Piano, oltre quelli di competenza esclusiva statale, ve ne sono altri che possono essere perseguiti con interventi in materie di competenza statale, ma anche in materie per le quali è prevista la competenza, quantomeno concorrente, delle Regioni, quali la crescita e l occupazione e si prevede, inoltre, che una quota del fondo dovrà essere destinata a interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, cioè in una materia che rientra nella tutela della salute, di competenza concorrente. Pertanto, la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni rende la disposizione impugnata costituzionalmente illegittima. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 202/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Imposte e tasse Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Norme della legge finanziaria 2006 Regione Campania Regione Emilia-Romagna Regione Friuli-Venezia Giulia Infondatezza. Le Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con tre distinti ricorsi hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006) e, tra queste, dei commi 337, 339 e 340 dell art. 1, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., in collegamento con l art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al principio di leale collaborazione, agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.

5 Il comma 337 dispone che, per l anno finanziario 2006 ed a titolo iniziale e sperimentale, una quota pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno del volontariato e di attività nel settore sociale e della ricerca. Il comma 339, definendo i meccanismi di quantificazione, stabilisce che: «Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all imposta sul reddito, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato». Il comma 340 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è stabilita parte della disciplina procedimentale per la gestione e la ripartizione delle risorse. La Regioni ricorrenti lamentano che le disposizioni impugnate istituiscono e disciplinano un fondo che opera in materie di competenza legislativa regionale (in particolare, la Regione Campania fa riferimento al settore della politica sociale, di esclusiva competenza regionale) destinato a finanziare i soggetti indicati al comma 337, e richiamano, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale circa l illegittimità costituzionale di norme statali che prevedono, in dette materie, vincoli di destinazione relativi a finanziamenti (sentt. n. 231, n. 51 e n. 31 del 2005; n. 423, n. 320, n. 49, n. 37 e n. 16 del 2004; n. 370 del 2003) ovvero ad agevolazioni (sentenza n. 118 del 2006). Le ricorrenti denunciano, inoltre, la violazione, in particolare ad opera del comma 340, dell articolo 117, 6 comma, Cost., perché il legislatore attribuisce «a una fonte ministeriale» di rango subregolamentare, in un settore materiale nel quale lo Stato non ha competenza legislativa esclusiva, «il compito di definire parte della disciplina procedimentale» per la gestione e la ripartizione delle risorse statali. Con riferimento a tale ultima disposizione, le Regioni Emilia- Romagna e Friuli-Venezia Giulia chiedono che la Corte costituzionale pronunci «una sentenza sostitutiva che affidi alle regioni la gestione concreta (e la relativa disciplina) dei finanziamenti previsti dal comma 337» e, in via subordinata, censurano lo stesso comma per violazione del principio di leale collaborazione, almeno nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio per la regolamentazione del fondo di cui al precedente comma 337 «sia adottato d intesa con la Conferenza Stato-Regioni». La Corte costituzionale, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i suddetti ricorsi regionali nei confronti della stessa legge n. 266 del 2005 e riuniti i giudizi, innanzitutto, rigetta l eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituitosi in giudizio, fondata sul presupposto che il decreto per la ripartizione del fondo è stato emanato il 20 gennaio 2006 ed ha già esplicato i suoi effetti in modo irreversibile, essendo già avvenuta l assegnazione delle somme. La Corte ritiene, invece, che proprio la circostanza che le norme censurate abbiano già irreversibilmente prodotto i loro effetti, a seguito dell attuazione delle stesse norme disposta dal d.p.c.m. del 20 gennaio 2006, dimostra che esse hanno trovato applicazione anche nei confronti delle Regioni ricorrenti ed esclude, pertanto, che sia venuto meno l interesse al ricorso. Nel merito, la Corte dichiara l infondatezza delle questioni sollevate, in quanto tutte le Regioni ricorrenti muovono dal presupposto interpretativo che le norme censurate creino e disciplinino un fondo statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica che, in realtà, si appalesa errato, perché si fonda esclusivamente sulla formulazione letterale del secondo periodo del comma 340 e non tiene conto del sistema risultante dal complesso delle norme censurate e di quelle, contenute nel citato d.p.c.m. del 20 gennaio 2006, che ad esse danno attuazione. Dalla lettura sistematica delle norme denunciate emerge, infatti, che la devoluzione della quota del 5 per mille dell IRPEF ai soggetti beneficiari, indicati mediante apposita dichiarazione del contribuente si realizza in base alla volontà dello stesso, sia pure con la necessaria mediazione dello Stato, il quale, dunque, non effettua una spesa, ma si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso, a corrispondere l indicata quota d imposta ad un soggetto svolgente un attività considerata dall ordinamento socialmente o eticamente meritevole. Solo in mancanza di un idonea

6 manifestazione di volontà del contribuente in tal senso, la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura di entrata tributaria erariale e resta, perciò, destinata al complesso della spesa pubblica statale. Secondo la Corte, «ne consegue che le norme censurate non istituiscono un fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica nelle materie di competenza legislativa regionale richiamate dalle ricorrenti, ma si limitano a conferire una mera evidenza contabile alle quote del 5 per mille incassate» e, pertanto, non producono le denunciate lesioni dell autonomia delle Regioni, con riferimento alla violazione sia dei parametri statutari sia degli altri parametri costituzionali evocati. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 203/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) delle sentenze di proscioglimento Principio di uguaglianza, diritto di difesa, principio di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell azione penale Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata Restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione. Con ordinanza del 16 marzo 2006 la Corte d appello di Roma ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) che ha modificato, sostituendolo, l art. 593 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall art. 603, 2 comma, del codice di procedura penale ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive. Il giudice rimettente ritiene che la norma censurata violi il principio di uguaglianza, consentendo all imputato di poter proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna, «senza concedere alla pubblica accusa lo speculare potere di appellare contro le sentenze di assoluzione»; che, inoltre, non metta la «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, in condizione «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»; che non permetta all accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa e che, infine, eluda i vincoli posti dal principio di obbligatorietà dell azione penale. La Corte costituzionale, in considerazione della propria sentenza n. 26 del 2007, successiva all ordinanza di rimessione, con la quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 204/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) delle sentenze di proscioglimento Principio di uguaglianza e di parità delle parti nel processo Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata Restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione. Con ordinanza del 20 marzo 2006 la Corte d assise d appello di Venezia ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 111, 2 comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 593, 1 e 2 comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui non consente l appello del pubblico ministero contro

7 le sentenze di proscioglimento, anche nei casi diversi da quello solo previsto dal 2 comma del medesimo articolo. Il giudice rimettente rileva che l immediata applicabilità ai processi in corso, ai sensi dell art. 10 della legge n. 46 del 2006, della nuova disciplina sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rende rilevante la questione di legittimità costituzionale e ritiene che la questione sollevata sia non manifestamente infondata, in quanto la norma produrrebbe una irragionevole disparità di trattamento delle parti processuali ed una diversa attribuzione di poteri. A parere del giudice a quo, in relazione alla normativa censurata, non è possibile rivenire un adeguata ragione giustificativa della abolizione, per una soltanto delle parti, della possibilità di appellare «la sentenza che ha respinto la propria domanda», al contrario di quelle ipotesi in cui la Corte costituzionale ha rigettato i dubbi di costituzionalità relativi ai limiti del potere di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna pronunciate all esito del giudizio abbreviato. La Corte costituzionale, in considerazione della propria sentenza n. 26 del 2007, successiva all ordinanza di rimessione, con la quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 205/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) delle sentenze di proscioglimento Principio di uguaglianza, di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell azione penale Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. La Corte costituzionale procede alla riunione di tre giudizi promossi con ordinanze del 28 marzo 2006 e del 3 maggio 2006 dalla Corte d appello di Catania, con le quali viene sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, 111, 2 comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 593, 2 comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di prova nuova decisiva, di cui all art. 603, 2 comma, nonché dell art. 10 della medesima legge. Secondo il giudice a quo la disciplina censurata violerebbe plurimi parametri costituzionali. Innanzitutto, sarebbe irragionevole consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando la «pretesa punitiva è stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in relazione alle sentenze di proscioglimento (quando cioè «la pretesa punitiva» non è stata soddisfatta). Ed, inoltre, la disciplina, inibendo anche all imputato l appello avverso le sentenze di proscioglimento, in realtà, realizzerebbe una «parità solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento. La norma impugnata comporterebbe, oltre ad un diverso trattamento riservato alla parte civile che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, anche una lesione del principio della ragionevole durata del processo e del principio di obbligatorietà dell azione penale. La Corte costituzionale, in considerazione del fatto che nelle ordinanze non viene precisato se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento, dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetto di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata.

8 CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 206/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) delle sentenze di proscioglimento Principio di uguaglianza, di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell azione penale Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata Restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione. Con ordinanza del 6 aprile 2006 la Corte d appello di Catania ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 111, 2 comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 593, 2 comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui non prevede l appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di nuova prova decisiva, di cui all art. 603, 2 comma, nonché dell art. 10 della medesima legge. Secondo il giudice a quo la disciplina censurata violerebbe plurimi parametri costituzionali. Innanzitutto, sarebbe irragionevole consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando la «pretesa punitiva è stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in relazione alle sentenze di proscioglimento (quando cioè «la pretesa punitiva» non è stata soddisfatta). Ed, inoltre, la disciplina, inibendo anche all imputato l appello avverso le sentenze di proscioglimento, in realtà, realizzerebbe una «parità solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento. La norma impugnata comporterebbe, altresì, un diverso trattamento riservato alla parte civile, che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento e una lesione del principio della ragionevole durata del processo, nonché, del principio di obbligatorietà dell azione penale. La Corte costituzionale, in considerazione della propria sentenza n. 26 del 2007, successiva all ordinanza di rimessione, con la quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 207/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) delle sentenze di proscioglimento Principio di uguaglianza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell azione penale Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. La Corte costituzionale procede alla riunione di sette giudizi promossi con ordinanze dalla Corte d appello di Firenze, con le quali viene sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 3, 111, 2 comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) nella parte in cui, modificando l art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Il giudice rimettente ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto, innanzitutto, con il principio di parità tra le parti nel processo, a nulla rilevando che il limite operi anche nei confronti dell imputato ed, inoltre, con il principio di obbligatorietà dell azione penale che implica la possibilità di «coltivare» l azione «in posizione di parità fino all esito definitivo del giudizio». Infine, l art. 593, 2 comma, cod. proc. pen. come novellato, impedendo al pubblico ministero di

9 rimuovere, mediante l appello, una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell art. 3 Cost. La Corte costituzionale, in considerazione del fatto che nelle ordinanze non viene precisato se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento, dichiara le questioni manifestamente inammissibili per difetto di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata.

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 208/2007 a n. 217/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 208/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 258/2007 a n. 267/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 258/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti,

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria.

Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria. GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria. Tasse automobilistiche Termine per il recupero tasse

Dettagli

Giurisprudenza. Corte Costituzionale - ordinanza 20 febbraio 2019, n Pres. Lattanzi Redattore Zanon

Giurisprudenza. Corte Costituzionale - ordinanza 20 febbraio 2019, n Pres. Lattanzi Redattore Zanon Giurisprudenza Corte Costituzionale - ordinanza 20 febbraio 2019, n. 59 - Pres. Lattanzi Redattore Zanon Guida in stato di ebbrezza sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro

Dettagli

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio

Dettagli

ORDINANZA N. 128 ANNO 2015

ORDINANZA N. 128 ANNO 2015 [ELG:SOMMARIO] ORDINANZA N. 128 ANNO 2015 [ELG:COLLEGIO] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Giuseppe FRIGO

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 DEL Repubblica italiana. In nome del popolo italiano. La corte costituzionale - OMISSIS

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 DEL Repubblica italiana. In nome del popolo italiano. La corte costituzionale - OMISSIS CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 DEL 2014 Repubblica italiana In nome del popolo italiano La corte costituzionale - OMISSIS Ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale

Dettagli

udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; SENTENZA N. 234 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Dettagli

ORDINANZA N. 7 ANNO 2018

ORDINANZA N. 7 ANNO 2018 Ordinanza 7/2018 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 22/11/2017 Decisione del 22/11/2017 Deposito del 18/01/2018

Dettagli

SENTENZA N. 13 ANNO 2018

SENTENZA N. 13 ANNO 2018 SENTENZA N. 13 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 88/2007 a n. 97/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 88/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Turismo

Dettagli

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale

Dettagli

Sentenza 12/05/2011 n Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia.

Sentenza 12/05/2011 n Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia. Sentenza 12/05/2011 n. 165 Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia. Giudizio:legittimità costituzionale in via principale. Limiti violati: articoli 117, terzo comma, 118,

Dettagli

SENTENZA N. 42 ANNO 2018

SENTENZA N. 42 ANNO 2018 Sentenza 42/2018 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente LATTANZI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 10/01/2018 Decisione del 10/01/2018 Deposito del 02/03/2018

Dettagli

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Seminario LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Gabriella Saputelli (Issirfa-CNR) I modelli di giustizia costituzionale Il controllo di costituzionalità nello stato contemporaneo. Origini la sentenza Marbury vs.

Dettagli

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso. Pagare la multa in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso Corte Costituzionale, ordinanza 20.02.2007 n. 46 Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità,

Dettagli

SENTENZA N. 320 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

SENTENZA N. 320 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - SENTENZA N. 320 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " -

Dettagli

Giurisprudenza. Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi

Giurisprudenza. Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi Giurisprudenza Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi Reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale reato di guida sotto l influenza di alcol

Dettagli

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale Per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000,

Dettagli

Corte costituzionale ord. 9 marzo 2007, n. 71 Pres. Bile Rel. Maddalena ord. rimess.: Giudice di Pace di Padova 10 gennaio 2006

Corte costituzionale ord. 9 marzo 2007, n. 71 Pres. Bile Rel. Maddalena ord. rimess.: Giudice di Pace di Padova 10 gennaio 2006 GIURISPRUDENZA Corte costituzionale ord. 9 marzo 2007, n. 71 Pres. Bile Rel. Maddalena ord. rimess.: Giudice di Pace di Padova 10 gennaio 2006 Art. 126 bis cod. strad. decurtazione punteggio neopatentati

Dettagli

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo

Dettagli

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo

Dettagli

Erronea applicazione della prescrizione: ammesso il ricorso della parte civile

Erronea applicazione della prescrizione: ammesso il ricorso della parte civile Erronea applicazione della prescrizione: ammesso il ricorso della parte civile È ammessa l impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l estinzione del reato

Dettagli

ORDINANZA N. 343 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente

ORDINANZA N. 343 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente ORDINANZA N. 343 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente Giovanni Maria FLICK Giudice Francesco AMIRANTE " Ugo DE

Dettagli

ORDINANZA N. 270 ANNO 2015

ORDINANZA N. 270 ANNO 2015 Pagina 1 di 5 vai a: Dispositivo Ordinanza 270/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO Camera di Consiglio del 02/12/2015 Decisione del 02/12/2015 Deposito del 17/12/2015 Pubblicazione in

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti

Dettagli

SENTENZA N. 201 ANNO 2016

SENTENZA N. 201 ANNO 2016 Sentenza 201/2016 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 06/07/2016 Decisione del 06/07/2016 Deposito del 21/07/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: Atti

Dettagli

ANDREA BONOMI L ASSORBIMENTO DEI VIZI NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALE

ANDREA BONOMI L ASSORBIMENTO DEI VIZI NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALE ANDREA BONOMI L ASSORBIMENTO DEI VIZI NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALE JOVENE EDITORE 2013 INDICE Introduzione... p. 1 CAPITOLO PRIMO LE FORME DI ASSORBIMENTO DEI VIZI RISCONTRABILI

Dettagli

Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile.

Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile. Sentenza N. 229 del 23 luglio 2013 Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile. Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Dettagli

ORDINANZA N. 59 ANNO 2019

ORDINANZA N. 59 ANNO 2019 Ordinanza 59/2019 Giudizio Presidente LATTANZI - Redattore ZANON Camera di Consiglio del GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 06/02/2019 Decisione del 20/02/2019 Deposito del 20/03/2019

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza n. 290 Anno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Dettagli

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Estremi del Provvedimento Massima 1: Sentenza 114/2011 - Decisione

Dettagli

Sentenza Corte cost. n

Sentenza Corte cost. n SENTENZA N. 78 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 1, comma 10, della

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 98/2007 a n. 107/2007)

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 98/2007 a n. 107/2007) DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 98/2007 a n. 107/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 98/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 13 del 28 marzo 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Dettagli

ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE

ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente - Ugo DE SIERVO Giudice - Paolo MADDALENA " - Alfio

Dettagli

le decisioni aa 2015/16

le decisioni aa 2015/16 le decisioni aa 2015/16 137 cost. 136 cost. art. 18 l. 87 definitivo / interlocutorio compiutamente (RIF CID) / succintamente motivato (art. 29) art. 19 l. 87 (deposito) art. 30 (trasmissione e pubblicazione)

Dettagli

SERVIZIO STUDI PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE dal 1 gennaio al 31 agosto 2010 QUADRI SINTETICI DEI GIUDIZI PERVENUTI DEFINITI E PENDENTI Giudizi di

Dettagli

ORDINANZA N. 108 ANNO 2007

ORDINANZA N. 108 ANNO 2007 ORDINANZA N. 108 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " -

Dettagli

ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DEL Inammissibilità La questione sollevata sull'art. della legge deve essere dichiarata inammissibile. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N.

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N. CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N. 250: Caccia - Norme della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga - Previsione di un piano annuale. È incostituzionale la legge della Regione

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 238/2007 a n. 247/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 238/2007 (G.U., 1 s.s., n. 26 del 4 luglio 2007) Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo CAROSI - Marta CARTABIA

Dettagli

ORDINANZA N. 71 ANNO 2019

ORDINANZA N. 71 ANNO 2019 ORDINANZA N. 71 ANNO 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario

Dettagli

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione

Dettagli

Conducente non identificato: legittima la sola sanzione pecuniaria

Conducente non identificato: legittima la sola sanzione pecuniaria Conducente non identificato: legittima la sola sanzione pecuniaria La Corte Costituzionale con l ordinanza n. 12 depositata il 13 gennaio 2017 (Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore)

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

COSTITUZIONALE. 1 a SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Mercoled ', 27 giugno 2007 SI PUBBLICA IL MERCOLEDIØ. Anno 148 o Numero 25

COSTITUZIONALE. 1 a SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Mercoled ', 27 giugno 2007 SI PUBBLICA IL MERCOLEDIØ. Anno 148 o Numero 25 1 a SERIE SPECIALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 148 o Numero 25 PARTE PRIMA Roma - Mercoled ', 27 giugno 2007 SI PUBBLICA IL MERCOLEDIØ DIREZIONE

Dettagli

ORDINANZA N. 176 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

ORDINANZA N. 176 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - ORDINANZA N. 176 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo

Dettagli

LA CONCORRENZA DI COMPETENZE

LA CONCORRENZA DI COMPETENZE ANNO 2008... 2 Sentenza n. 168 del 23/05/2008...3 ANNO 2005...5 Sentenza n. 219 del 08/06/2005... 6 Sentenza n. 231 del 16/06/2005...7 Sentenza n. 384 del 14/10/2005... 9 ANNO 2008 Per diverse sentenze

Dettagli

Corte Costituzionale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 11. Ritenuto in fatto

Corte Costituzionale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 11. Ritenuto in fatto Corte Costituzionale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 11 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell 11 aprile 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d Aosta, solleva questione di legittimità

Dettagli

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE I modelli di giustizia costituzionale La giustizia costituzionale nell ordinamento italiano La Corte costituzionale Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi I conflitti

Dettagli

ORDINANZA N. 259 ANNO 2016

ORDINANZA N. 259 ANNO 2016 Ordinanza 259/2016 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore ZANON Camera di Consiglio del 09/11/2016 Decisione del 09/11/2016 Deposito del 05/12/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: Atti

Dettagli

Pagina 1 di 5 CONSULTA ONLINE SENTENZA N. 106 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente - Ugo DE SIERVO Giudice

Dettagli

Omissis Ritenuto in fatto

Omissis Ritenuto in fatto Omissis Ritenuto in fatto 1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento all art. 24 della Costituzione, questione di

Dettagli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI PER ASSICURARE IL REGOLARE E ORDINATO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI PENALI NEL PERIODO NECESSARIO

Dettagli

SENTENZA N. 41 ANNO 2019

SENTENZA N. 41 ANNO 2019 Sentenza 41/2019 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI Udienza Pubblica del 22/01/2019 Decisione del 22/01/2019 Deposito del 08/03/2019

Dettagli

fermo amministrativo e quelli del fermo fiscale, quest ultimo, peraltro, introdotto successivamente al Decreto legge n. 953/1982.

fermo amministrativo e quelli del fermo fiscale, quest ultimo, peraltro, introdotto successivamente al Decreto legge n. 953/1982. Giurisprudenza Corte Costituzionale - ordinanza 10 ottobre 2018, n.192 - Giorgio LATTANZI, Presidente - Mario Rosario MORELLI, Redattore - Roberto MILANA, Cancelliere Fermo auto da riscossione coattiva

Dettagli

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) Le funzioni 2) La struttura 3) In composizione allargata

Dettagli

SENTENZA N. 94 ANNO 2016

SENTENZA N. 94 ANNO 2016 SENTENZA N. 94 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE Corte cost. 20 aprile 2006 n. 188 (ord.) Pres. Marini Red. Quaranta Canc. Di Paola ord: rimess.: Giud. Pace di Cagliari. Codice della Strada Infrazioni non contestate immediatamente

Dettagli

Corte Costituzionale Sentenza 14 maggio 2008, n. 130

Corte Costituzionale Sentenza 14 maggio 2008, n. 130 Corte Costituzionale Sentenza 14 maggio 2008, n. 130 ha pronunciato la seguente LA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

Dettagli

L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo

L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo Filodiritto.it Ai fini di un più esaustivo e adeguato inquadramento della specifica tematica, non si può omettere un sintetico

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare (art. 438)... 3 1B Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare

Dettagli

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l

Dettagli

ORDINANZA N. 26 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK

ORDINANZA N. 26 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK ORDINANZA N. 26 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO "

Dettagli

L. 11 marzo 1953, n. 87. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale."

L. 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale. L. 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale." (Pubblicata nella G.U. 14/3/1953, n. 62) Testo coordinato dall avv. Nicola Cioffi di Napoli. (Si declina

Dettagli

SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS. ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS. ha pronunciato la seguente SENTENZA SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell articolo 13, comma

Dettagli

Udito nell udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Udito nell udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese; SENTENZA N. 131 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291-ter DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale

Dettagli

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 Corte Costituzionale

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 Corte Costituzionale OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 a cura di SEBASTIANO DENARO Corte Costituzionale Sentenza n. 1/2015 del 12/01/2015 Oggetto: Processo penale - Procedimento

Dettagli

SENTENZA N. 182 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

SENTENZA N. 182 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - SENTENZA N. 182 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo

Dettagli

Sentenza n (scarica file) 11/08/2015, n. 19. disciplina in materia di risorse idriche.

Sentenza n (scarica file) 11/08/2015, n. 19. disciplina in materia di risorse idriche. DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI SERVIZIO - SEDE DI ROMA UNITÀ OPERATIVA "Coordinamento attività connesse alle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" DATA DEPOSITO

Dettagli

Secondo la consulta la sospensione della sentenza di primo grado non trova cittadinanza nel processo tributario

Secondo la consulta la sospensione della sentenza di primo grado non trova cittadinanza nel processo tributario Secondo la consulta la sospensione della sentenza di primo grado non trova cittadinanza nel processo tributario di Angelo Buscema Pubblicato il 26 aprile 2007 Ordinanza di rimessione La Commissione tributaria

Dettagli

SENTENZA 23/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA

SENTENZA 23/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA SENTENZA 23/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PENALE DI Con sentenza numero 23 del 2015 depositata in data 27 febbraio, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale

Dettagli

Topografia istituzionale: Palazzo della Consulta, Pz del Quirinale LA CORTE COSTITUZIONALE. organo di garanzia e di chiusura del sistema

Topografia istituzionale: Palazzo della Consulta, Pz del Quirinale LA CORTE COSTITUZIONALE. organo di garanzia e di chiusura del sistema LA CORTE COSTITUZIONALE Topografia istituzionale: Palazzo della Consulta, Pz del Quirinale organo di garanzia e di chiusura del sistema CARATTERISTICHE GIUDICE DELLE LEGGI ORGANO DI GARANZIA ULTIMA FORTEZZA

Dettagli

SENTENZA N. 253 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE

SENTENZA N. 253 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE SENTENZA N. 253 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente - Ugo DE SIERVO Giudice - Paolo MADDALENA " - Alfio

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 76 ANNO 2010

CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 76 ANNO 2010 CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 76 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso

Dettagli

L'accertamento non è bloccato dall'archiviazione delle accuse di evasione

L'accertamento non è bloccato dall'archiviazione delle accuse di evasione L'accertamento non è bloccato dall'archiviazione delle accuse di evasione di Sonia Cascarano Pubblicato il 5 maggio 2010 analisi del rapporto fra accertamento e reati tributari nella recente giurisprudenza

Dettagli

Donazione e redditometro

Donazione e redditometro Donazione e redditometro di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 23 ottobre 2012 la Cassazione analizza il caso del figlio che acquista i beni con soldi erogati drettamente dai genitori

Dettagli

ORDINANZA N. 164 ANNO 2010

ORDINANZA N. 164 ANNO 2010 Ordinanza 164/2010 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA Camera di Consiglio del 24/03/2010 Decisione del 28/04/2010 Deposito del

Dettagli

ORDINANZA N. 335 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA N. 335 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 335 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " -

Dettagli

Comunicato del 29 gennaio 2019

Comunicato del 29 gennaio 2019 Ufficio Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 29 gennaio 2019 L AGENDA DEI LAVORI 1) PROCESSI AMMINISTRATIVI LENTI: DUBBI SULLA NORMA CHE CONSENTE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO SOLO SE È STATA

Dettagli

ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -

ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso

Dettagli

SENTENZA N. 169 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE. composta dai signori:

SENTENZA N. 169 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE. composta dai signori: Sentenza 169/2009 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE Camera di Consiglio del 22/04/2009 Decisione del 18/05/2009 Deposito del 29/05/2009

Dettagli

ORDINANZA N. 74 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA

ORDINANZA N. 74 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA Corte Costituzionale italiana ordinanza 11 febbraio 2005, n. 74. Processo equo. Termine ragionevole Inammissibilità della questione di legittimità dell art. 4 della Legge n. 89 del 2001, sollevata con

Dettagli

RECIDIVA REITERATA E SOSTANZE STUPEFACENTI

RECIDIVA REITERATA E SOSTANZE STUPEFACENTI RECIDIVA REITERATA E SOSTANZE STUPEFACENTI Il giudizio di comparazione nell applicazione della recidiva reiterata o della circostanze attenuanti in materia di sostanze stupefacenti alla luce della sentenza

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 228/2007 a n. 237/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 228/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Dettagli

ORDINANZA N. 429 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

ORDINANZA N. 429 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - ORDINANZA N. 429 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Dettagli

SENTENZA N. 52 ANNO 2012

SENTENZA N. 52 ANNO 2012 SENTENZA N. 52 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alfonso QUARANTA Presidente - Franco GALLO Giudice - Luigi MAZZELLA - Sabino CASSESE

Dettagli

Immobili da costruire: per le vendite su carta valgono solo le garanzie ordinarie

Immobili da costruire: per le vendite su carta valgono solo le garanzie ordinarie Immobili da costruire: per le vendite su carta valgono solo le garanzie ordinarie La Corte Costituzionale ribadisce che gli accordi preliminari tra acquirente e venditore aventi ad oggetto una unità immobiliare

Dettagli

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi. Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità

Dettagli

SENTENZA N. 82 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 82 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 82 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso

Dettagli