Art Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche

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1 Al Magnifico Rettore Università del Salento SEDE Oggetto: Contratti per attività di insegnamento e partecipazione a gruppi e progetti di ricerca - Personale T/A e Lettori/Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato. A seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010, con nota del 5/4/2011, la Federazione CISL Università aveva richiesto che fossero recepite immediatamente le modifiche alla disciplina per l'attivazione di contratti a titolo oneroso (per far fronte a specifiche esigenze didattiche) che consentivano al Personale Tecnico Amministrativo di essere destinatari di incarichi di insegnamento. Tale istanza, in fase di redazione del nuovo statuto di ateneo, era stata discussa e condivisa traducendosi, all'interno del documento statutario, nell'art. 26 di seguito riportato: Art Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche Il personale tecnico-amministrativo può partecipare a procedure per l attribuzione di contratti a titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative. In data 4 aprile 2012 con la conversione in Legge del DL 5/2012 (Decreto semplificazioni) sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina inerente i contratti per attività di insegnamento. In particolare è stata introdotta la possibilità per il Personale T/A, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di svolgere attività di didattica anche a titolo gratuito. L'art. 23 della legge 240/2010 modificato ed integrato dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012 dispone per l'appunto che: Art (Contratti per attività di insegnamento) 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta 1/5

2 qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. 2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, In concreto, le recenti Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo eliminano in senso assoluto il divieto per il personale T/A di assumere incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti così come stabilito nella disciplina previgente (detto divieto era già venuto meno per i Collaboratori ed Esperti Linguistici sulla base di quanto previsto dal D.M. del Ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca del 8/7/2008). Appare evidente che la nuova disciplina apre la strada a nuove opportunità che da un lato puntano alla valorizzazione delle competenze professionali di tutti i dipendenti dall'altro offrono agli atenei percorsi alternativi per sopperire alle esigenze didattiche derivanti principalmente dal mancato turn-over del personale docente e ricercatore. Alla luce di quanto sopra espresso, la scrivente O.S. chiede quindi che, in tempi rapidi, prima dell'avvio del nuovo anno accademico, questa Amministrazione proceda a : Integrare l'art. 26 dello statuto prevedendo la possibilità per il Personale T/A ed i Lettori/Collaboratori Esperti Linguistici di ricoprire incarichi di insegnamento anche a titolo gratuito; Redigere ed approvare il regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento per il Personale T/A ed i Lettori/Collaboratori Esperti Linguistici così come previsto dall'art. 23 della legge 240/2010. Appare opportuno evidenziare, inoltre, che la legge 240/2010, modificata ed integrata 2/5

3 dalla legge 35/2012, introduce ulteriori novità anche in merito ai soggetti aventi titolo a operare nel campo della ricerca. Fra questi vengono infatti ricompresi il Personale T/A ed i Lettori/Collaboratori Esperti Linguistici, anche a tempo determinato, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca. Le attuali disposizioni prevedono che: Art. 18. (Chiamata dei professori) La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università purché' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca Art (Ricercatori a tempo determinato) Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Art. 24-bis - (Tecnologi a tempo determinato) Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività' di supporto tecnico e amministrativo alle attività' di ricerca, le università' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività' prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità' di svolgimento delle attività' predette Tralasciando la nota questione relativa all'istituzione e regolamentazione della figura del tecnologo (a tempo indeterminato) all'interno del comparto università, che sarà oggetto di eventuale discussione in fase di redazione del prossimo contratto collettivo nazionale, sin da subito viene consentito quindi ai Tecnici-Amministrativi ed ai Lettori/Collaboratori Esperti Linguistici, anche a tempo determinato, di collaborare formalmente ad attività scientifiche. Le amministrazioni sono sostanzialmente invitate, in base agli ultimi interventi normativi, a riconoscere tali attività anche nell'ottica di un pieno e continuo arricchimento professionale dei lavoratori. Questi ultimi hanno pertanto il diritto di vedersi riconosciute le attività di ricerca e le eventuali pubblicazioni. Peraltro, la previsione che i dipendenti in servizio presso l'ateneo possano essere collocati in aspettativa in caso di conferimento di un contratto di Ricercatore a Tempo Determinato impone che ad essi venga formalmente riconosciuta l'attività scientifica svolta. Pare opportuno quindi che, in linea con la normativa vigente e gli orientamenti applicativi presso altri atenei, a tutto il Personale T/A ed i Lettori/Collaboratori 3/5

4 Esperti Linguistici sia concessa la possibilità di : Accedere ai sistemi informativi e all'anagrafe della ricerca con proprie credenziali e permettere la rendicontazione di attività eventualmente svolte in progetti o in collaborazione con gruppi di ricerca; Ricoprire, nei casi in cui venga richiesta tale attività, il ruolo di correlatore per tesi. Ciò peraltro risulta fattibile in talune facoltà e non in altre (occorrerebbe quantomeno armonizzare tali regolamenti). Oltre a ciò appare certamente necessario perfezionare: il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/ del 30/12/ nella parte relativa al regime di incompatibilità ed ulteriori incarichi - alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 49 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012 che consentono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in aspettativa per tutto il periodo di durata dei contratti per RTD; l'art. 26 dello statuto che limita al personale a tempo indeterminato la possibilità di operare nel campo della didattica e ricerca. L'art. 49, c. 1, lett. H, della legge n. 35 del 4 aprile 2012 consente infatti che anche il personale a tempo determinato possa svolgere tali attività. Per quanto su esposto, vista la rilevanza dell'argomento trattato per le ricadute sulla vita professionale del personale, e considerati i vantaggi che ne deriverebbero da un'applicazione corretta della normativa vigente, in termini economici per l'ateneo e di arricchimento professionale per i dipendenti, la scrivente O.S. sollecita codesta Amministrazione ad intraprendere ogni azione necessaria al fine di dare piena e rapida attuazione al nuovo dettato normativo. Ciò allo scopo di eliminare tutti gli ostacoli che lo statuto e taluni regolamenti di ateneo, in contrasto con l'attuale normativa, generano all'attività del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Lettori/Collaboratori Esperti Linguistici. Lecce, 08/05/2012 CISL Università 4/5

5 Legge 240/ Articoli connessi all'espletamento di attività didattiche e scientifiche del Personale T/A e dei Collaboratori Esperti Linguistici a tempo indeterminato e determinato (modificati e integrati dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012). [pdf] Legge n. 35 del 4 aprile 2012 Articoli connessi all'espletamento del servizio universitario. [pdf] 5/5

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