Articolo 29. Che cosa significa?

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1 Articolo 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. L articolo riconosce alla famiglia una posizione preminente all interno della società. Il riconoscimento giuridico della famiglia avviene attraverso l istituto del matrimonio, che può essere civile (celebrato in municipio dal sindaco o da un suo rappresentante) o concordatario (celebrato con una cerimonia religiosa che rispetta il diritto canonico ed è riconosciuta dallo Stato). La definizione di famiglia come società naturale evidenzia che la famiglia ha un diritto originario rispetto allo Stato, che deve essere da quest ultimo riconosciuto e tutelato. Il secondo comma ha permesso la riforma del diritto di famiglia del 1975: essa ha modificato il Codice civile del 1942, che prevedeva un modello familiare in cui l autorità del capofamiglia prevaleva sulla volontà della moglie e dei figli; in base a questo articolo e alla dichiarazione di uguaglianza tra gli uomini era infatti insostenibile la potestà maritale, ovvero la prevalenza del marito sulla moglie. Alcuni aspetti di questo articolo sono da tempo oggetto di dibattito e, per certi versi, appaiono datati. Si consideri la stretta connessione individuata tra famiglia e matrimonio. Oggi la società, sempre più laica, accetta le forme di convivenza tra persone non sposate, che spesso hanno anche generato dei figli: una famiglia di fatto, dunque, non sancita dal matrimonio; ciò che fino a qualche decennio fa sarebbe stato ragione di scandalo, appare oggi una scelta legittima. La stessa nozione di famiglia è oggetto di analisi: una famiglia nasce dall unione di persone di sesso diverso o può essere considerata una famiglia anche l unione tra persone del medesimo sesso? E se non può essere considerata una famiglia, in che modo si possono garantire i diritti che nascono da una condivisione di sentimenti e da una vita in comune simili a quelle che caratterizzano una famiglia tradizionale? Nonostante la sua impostazione, va notato che questo articolo non vieta il divorzio: se oggi è un diritto ormai acquisito, esso è stato oggetto di un aspra battaglia politica nel corso degli anni Settanta.

2 Articolo 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. L articolo parifica i diritti dei figli nati all interno e all esterno del matrimonio; la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha poi assimilato del tutto la posizione dei figli naturali (quelli concepiti fuori dal matrimonio, che in passato venivano definiti illegittimi ) a quella dei figli legittimi e ha circoscritto l impossibilità per i genitori di effettuare il riconoscimento alla sola ipotesi di figli incestuosi. La Corte costituzionale ha svolto un ruolo di fondamentale importanza per rendere applicabile il secondo comma dell articolo, che attribuisce allo Stato il compito di sostituirsi ai genitori nei casi in cui questi si dimostrino incapaci di svolgere le loro funzioni. La Corte, infatti, si è fatta promotrice della pratica dell adozione, intesa come strumento di tutela dei minori volto a garantire ai bambini il diritto alla famiglia a prescindere dalla loro nazionalità. Questo articolo parifica i diritti dei figli nati all esterno del matrimonio a quelli nati all interno: nascere al di fuori del matrimonio non può essere assimilato a una colpa che riduce i diritti. Con questa norma la Costituzione intende quindi tutelare in modo uguale figli naturali e figli legittimi, rispetto allo Stato ma anche rispetto ai loro genitori; questi ultimi sono infatti titolari di un diritto/dovere di mantenere, educare e istruire i figli, come che essi siano nati. La distinzione tra figli naturali e legittimi è tipica di una società fondata sul matrimonio inteso non solo e non tanto come unione di affetti, ma soprattutto come mezzo per saldare alleanze e legare tra loro famiglie diverse: una concezione del matrimonio ormai tramontata. La Costituzione, nonostante dedichi grande attenzione alla famiglia come forma di associazione naturale da tutelare e proteggere, non trascura chi è nato al di fuori di essa.

3 Articolo 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Al pari dell art. 29, questo articolo si concentra sulla famiglia e, al pari dell art. 30, si preoccupa del benessere dei figli. L art. 31 ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei diritti civili in Italia. Ha permesso l approvazione di una legislazione di tutela della maternità (consultori familiari, periodi di allontanamento dal lavoro negli ultimi mesi della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto ), che è stata recentemente estesa alla paternità (anche i padri possono allontanarsi dal lavoro per accudire i figli). Sempre dall art. 31 derivano i provvedimenti riguardanti l interruzione volontaria della gravidanza. Dopo il 1978, la giurisprudenza ha dichiarato illegittima la norma penale che puniva l aborto soprattutto nei casi di danno o pericolo per la salute psicofisica della donna affermando che non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell embrione che persona deve ancora diventare. Perché lo Stato dovrebbe aiutare in particolare le famiglie e non i singoli individui? Non si tratta di una discriminazione nei confronti di chi non ha voluto o potuto creare una famiglia? La Costituzione italiana valorizza molto la famiglia, come abbiamo visto, riconoscendole una precedenza rispetto allo Stato. Nello stesso tempo aiutare la famiglia significa favorire tutti i suoi membri, in particolare quelli che non sono ancora in grado di provvedere a se stessi: prestare attenzione alla famiglia quindi equivale a sostenere soggetti storicamente più deboli, ossia le donne e i bambini. La concreta attuazione di questo articolo richiede sovvenzioni economiche adeguate. I molti casi in cui una famiglia necessiterebbe di un sostegno o di un servizio che non riceve non sono imputabili a una lacuna della Costituzione. All epoca della Costituzione il caso più frequente era quello della famiglia numerosa; oggi i problemi riguardano molte famiglie anche con solo uno o due figli, nelle quali entrambi i genitori lavorano e necessitano di asili pubblici, strutture estive per i figli, mezzi pubblici vicino a casa ecc.

4 Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L art. 32 definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto. In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale cioè il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto ticket ) è stato realizzato solamente nel La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico. A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute. Quando l art. 32 dice nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, intendeva in origine proteggere il cittadino da trattamenti sanitari obbligatori e arbitrari. Nel corso degli ultimi anni questa norma ha assunto però un valore diverso. Man mano che nella società è andato diffondendosi il principio secondo cui un malato terminale ha il diritto di decidere del proprio destino, l art. 32 è stato invocato per legittimare l eutanasia, ossia la morte indotta al malato o la sospensione delle cure per sua volontà. In Italia l eutanasia non è legale, mentre tra molte difficoltà è stato introdotto il testamento biologico, con il quale il testatore stabilisce le sue volontà in materia di donazione di organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico. In questo modo, in un momento in cui è ancora in grado di decidere, il testatore esprime le sue volontà, cosa che in seguito, per esempio a causa di uno stato di coma, potrebbe non essere più capace di fare. Non è detto tuttavia che le sue volontà siano rispettate, perché devono comunque essere in accordo con la legge.

5 Articolo 33 L arte e la scienza sono libere e libero ne è l insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l abilitazione all esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. L art. 33 da un lato assegna alla Repubblica il controllo dell insegnamento in Italia, dall altro stabilisce varie forme di libertà. Il primo comma dell articolo mira a evitare che lo Stato possa dirigere stabilendone gli indirizzi le attività artistiche e la ricerca scientifica, e ribadisce il principio della libertà di insegnamento che consente al docente di svolgere la sua attività senza vincoli di natura religiosa, ideologica e politica, ma con l obbligo di rispettare la libertà di opinione degli allievi. L articolo sancisce inoltre la libertà di istruzione. Lo Stato non detiene infatti il monopolio dell istruzione: l istituzione di scuole da parte di enti e privati è possibile, purché questo non comporti oneri per lo Stato ; tali scuole devono però conformarsi a quelle statali, a tutela degli studenti. Più libera è l organizzazione delle università e delle accademie, fermo restando che essa non può essere contraria alla legge. Questo articolo legittima le scuole non statali o paritarie. A questo proposito, è acceso e ricorrente il dibattito sul loro finanziamento o meno da parte dello Stato. La locuzione senza oneri per lo Stato viene interpretata in due modi: un orientamento della giurisprudenza sostiene che esso impone il divieto di concedere qualsiasi forma di finanziamento pubblico alle scuole private; un secondo orientamento afferma invece che la locuzione esclude il finanziamento diretto dell iniziativa privata, ma concede allo Stato la possibilità di sostenere gli istituti privati attraverso la concessione di facilitazioni fiscali o di forme di assistenza economica alle famiglie che optano per l istruzione privata. Ma questo non sarebbe forse un finanziamento occulto? Secondo i sostenitori di questo secondo orientamento, no: tali facilitazioni e aiuti sarebbero compensati dal fatto che gli studenti delle scuole private alleggeriscono la scuola pubblica e non sono un costo per essa.

6 Articolo 34 La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. L art. 34 esplicita, per tutti i cittadini, il diritto di accedere al sistema scolastico: la reale effettività dell istruzione dell obbligo viene garantita dal fatto che questa è gratuita, mentre quella dell istruzione superiore viene assicurata dalla concessione di provvidenze a chi è privo di mezzi (purché si dimostri capace e meritevole). Le indicazioni presenti in questo articolo sono state riferite, in un primo tempo, alla sola scuola pubblica. Nel 1994, però, la sentenza n. 454 della Corte costituzionale ha ritenuto ingiustificatamente discriminatoria l esclusione degli alunni delle scuole private dalla possibilità di ottenere una provvidenza. Inoltre la Costituzione indica un numero minimo di anni ( almeno 8 ), ma non un numero massimo. Nel 2005 il decreto legislativo n. 76 ha modificato estendendola la durata dell obbligo scolastico, stabilendo che la Repubblica assicura a tutti il diritto all istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Nella società attuale questo articolo può sembrare obsoleto. Eppure per i Costituenti era di grande importanza perché essi vedevano nell accesso alla scuola una possibilità di ascesa sociale. In altri termini, la cultura e l istruzione erano intesi come un potente strumento per l affermazione individuale. Ecco anche perché troviamo affermazioni circa la gratuità dei primi otto anni di studi e l erogazione di aiuti ai meritevoli per gli anni successivi: questo diritto doveva essere effettivo. Ma l equivalenza tra formazione scolastica e ascesa sociale è ancora vera? Gli anni recenti, caratterizzati dal dominio dei mass media e della tv-spazzatura, dal lavoro precario e dalla disoccupazione, sembrano smentire questo principio: il successo pare spesso determinato dalla sola capacità di rendersi fenomeni mediatici, indipendentemente e spesso sfacciatamente in contrasto con capacità professionali e cultura. Eppure sta proprio nella formazione culturale l antidoto che permette di sviluppare nei cittadini un rifiuto verso quei fenomeni mediatici che si reggono sulla curiosità altrui.

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