GUIDA PRATICA APPENDICE A

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1 PROCESSO CIVILE TELEMATICO GUIDA PRATICA AL D.L. 83 DEL 2015 CONVERTITO CON LEGGE 132 DEL 2015 APPENDICE A LE AUTENTICHE EX ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/2012 A CURA DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA TELEMATICA DEL MOVIMENTO FORENSE E DELLA SEZIONE DI PADOVA DEL MOVIMENTO FORENSE

2 a cura di Avv. Edoardo Ferraro Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno con la collaborazione di Dott. Giuliano Bovo Avv. Antonio Zago Avv. Maela Coccato Avv. Gaetano Napolitano

3 LA NORMA L' ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 83/2015 CONVERTITO CON LEGGE N. 132/2015 Come già spiegato nella GUIDA AL D.L. 83 DEL 2015, il decreto legge predetto, convertito con legge n. 132 del 2015, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sul Processo Civile Telematico. In particolare, giova rivedere per intero l'art. 19 della suddetta norma, al fine di ricapitolare le modifiche apportate al decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge 221 del 2012, e le nuove regole introdotte. Art. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: ((01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.")); 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «((1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità)).»; ((1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies"; 1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.")); 3

4 ((2) al comma 9-bis: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformità all'originale"; 2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,")); ((2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile."; 2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente: "9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica")); b) ((dopo l'articolo 16-nonies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto)), sono aggiunti i seguenti: «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti ((e dei provvedimenti)) ) 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto ((processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,)) attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale ((o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)). «Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e ((dalla)) legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato ((e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia)). Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. ((3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto))». 4

5 ((1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221")). 2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione ((annui)) a decorrere dall'anno ((2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il Ministero della giustizia,"; b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con")). Di tali norme è rimasto fino ad oggi parzialmente inapplicato, con notevoli problematiche in tema di poteri di autentica e di notifiche a mezzo PEC, il nuovo art. 16 undecies del D.L. 179/2012, che si riporta qui sotto (al fine di individuare le disposizioni modificate, evidenziando in rosso quanto introdotto dal D.L. 83/2015 e in verde quanto modificato in sede di conversione con la legge 132/2015). Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. 5

6 Orbene, la formulazione del comma 3 a seguito della legge di conversione prevede come l'attestazione di conformità (in alternativa alla modalità di autentica sul documento informatico di cui al comma 2) possa essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, in caso di notifica via PEC, tale attestazione vada inserita nella relata di notifica. Fino ad oggi, senza le predette specifiche tecniche, non era pertanto possibile (in via prudenziale) procedere con la suddetta modalità di autentica, in quanto non vi era la possibilità per il giudice di individuare la copia informatica in assenza delle specifiche tecniche. Tale circostanza ha portato ad un sostanziale blocco delle notifiche via PEC, in quanto il comma 3 prevede che per le copie notificate a mezzo posta elettronica l'attestazione vada inserita nella relata di notifica e, quindi, vada utilizzata questa seconda modalità di autentica. Il problema oggi è risolto con l'emanazione del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/01/2016. LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IL PROVVEDIMENTO DEL 28/12/2015 Con provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 28/12/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/01/2016, sono state previste le modalità di autentica di una copia informatica su di un documento informatico separato, ai sensi dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. 83/2015. IL DIRETTORE GENERALE dei sistemi informativi automatizzati Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o. n. 50); Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 6

7 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»; Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche; Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44; Rilevata la necessità di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Acquisiti i pareri dell'agenzia per l'italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni: 1. All'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti: «cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una opportuna funzione di hash. dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da que - sta, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.». 2. All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma: «11. La busta telematica e' conservata nel sistema documentale di cui all'art. 11 comma 2.». 3. Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente articolo: «Art. 19-ter (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. 7

8 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. 4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.». Art. 2 Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Roma, 28 dicembre 2015 Il direttore generale: Liccardo L' ATTESTAZIONE SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO LA COPIA AUTENTICATA CON ATTESTAZIONE SU ATTO SEPARATO La norma di riferimento è il nuovo articolo 19 ter del provvedimento 16 aprile 2014 recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44». Al primo comma, tale articolo individua la modalità di attestazione su atto separato. 8

9 Art. 19-ter Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. Pertanto, per attestare la conformità ai sensi dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, si dovrà procedere come segue: 1. Predisporre con un programma di videoscrittura (Word, Writer di Office, Libreoffice, ecc.) un atto del seguente contenuto a seconda che si tratti di COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO (ad esempio sentenza con formula esecutiva) Io sottoscritto Avv., con studio in, C.F., procuratore di, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G. ] denominata [NOME FILE.pdf] è conforme all'originale cartaceo [o alla copia conforme cartacea] da cui è stato estratto. Luogo e data. Firma COPIA INFORMATICA DI ATTO ESTRATTO DAL FASCICOLO INFORMATICO (ad esempio sentenza ad uso appello o per decorso del termine breve) Io sottoscritto Avv., con studio in, C.F., procuratore di, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G. ], denominata [NOME FILE.pdf], è conforme al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta. Luogo e data. Firma 9

10 2. Il file così creato verrà convertito in formato PDF. 3. Il file verrà firmato digitalmente. Ai sensi del comma 6 dell'art. 19 ter, l'attestazione di conformità si può riferire anche a più documenti informatici contemporaneamente. LA COPIA AUTENTICATA CON ATTESTAZIONE SU ATTO SEPARATO DESTINATA AL DEPOSITO TELEMATICO Il secondo comma dell'art. 19 ter del provvedimento 16 aprile 2014 prevede che, ove la copia informatica autenticata vada depositata in via telematica in ambito di Processo Civile Telematico, il documento informatico contenente l'attestazione debba essere inserito come allegato nella busta telematica: Art. 19-ter Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. LA COPIA AUTENTICATA CON ATTESTAZIONE SU ATTO SEPARATO DESTINATA ALLA NOTIFICA VIA PEC Il terzo comma dell'art. 19 ter del provvedimento 16 aprile 2014 prevede che, ove la copia informatica autenticata debba essere notificata via PEC (art. 3 bis della legge 53 del 1994), l'attestazione di conformità debba essere inserita nella relata di notifica: Art. 19-ter Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. 10

11 L' ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA LA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE SERVIZI TELEMATICI Va prestata particolare attenzione all'art. 2 del provvedimento, che prevede l'entrata in vigore della norma. Per l'efficacia delle disposizioni di cui si tratta NON deve prendersi in considerazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 07/01/2016), bensì la pubblicazione del provvedimento nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it), avvenuta il giorno 08/01/2016. Il provvedimento sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel predetto portale. 11

12 ALLEGATI Fac Simile di (copia informatica di atto di citazione notificato a mezzo UNEP per deposito telematico) TRIBUNALE DI Io sottoscritto Avv., C.F. con studio in, Via n., procuratore e domiciliatario come da mandato in atti di, C.F., residente in, Via n., attesto ai sensi dell'art. 16 decies e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm., che l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di citazione datato / /, notificato a, C.F., residente in, Via n., denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. [Luogo e data] Firmato digitalmente Avv. Fac Simile di (copia informatica di atto di citazione di terzi notificato a mezzo UNEP per deposito telematico) TRIBUNALE DI GIUDICE DOTT. R.G. / Io sottoscritto Avv., C.F. con studio in, Via n., procuratore e domiciliatario di, C.F., residente in, Via n., come da mandato in atti attesto ai sensi dell'art. 16 decies e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm., che l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di citazione di terzo datato / /, notificato a, C.F., residente in, Via n., denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. [Luogo e data] Firmato digitalmente Avv. 12

13 Fac Simile di (copie informatiche di titolo, precetto e pignoramento mobiliare per iscrizione a ruolo telematica) TRIBUNALE DI Io sottoscritto Avv., C.F. con studio in, Via n., procuratore e domiciliatario come da mandato in atti di, C.F., residente in, Via n., attesto ai sensi dell'art. 518 c.p.c. e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm., che 1) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] della sentenza n. / del Tribunale di, emessa in data / / e pubblicata in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 2) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di precetto datato / /, notificato in data / /, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 3) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] del verbale di pignoramento mobiliare effettuato in data / /, dall'unep del Tribunale di, nei confronti di, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. [Luogo e data] Firmato digitalmente Avv. Fac Simile di (copie informatiche di titolo, precetto e pignoramento di autoveicoli per iscrizione a ruolo telematica) TRIBUNALE DI Io sottoscritto Avv., C.F. con studio in, Via n., procuratore e domiciliatario come da mandato in atti di, C.F., residente in, Via n., attesto ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c. e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm., che 1) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] della sentenza n. / del Tribunale di, emessa in data / / e pubblicata in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 2) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di precetto datato / /, notificato in data / /, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 3) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. notificato in data / /, dall'unep del Tribunale di, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. [Luogo e data] Firmato digitalmente Avv. 13

14 Fac Simile di (copie informatiche di titolo, precetto e pignoramento presso terzi per iscrizione a ruolo telematica) TRIBUNALE DI Io sottoscritto Avv., C.F. con studio in, Via n., procuratore e domiciliatario come da mandato in atti di, C.F., residente in, Via n., attesto ai sensi dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm., che 1) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] della sentenza n. / del Tribunale di, emessa in data / / e pubblicata in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 2) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di precetto datato / /, notificato in data / /, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 3) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di citazione ex art. 543 c.p.c. notificato in data / /, dall'unep del Tribunale di, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. [Luogo e data] Firmato digitalmente Avv. Fac Simile di (copie informatiche di titolo, precetto e pignoramento immobiliare per iscrizione a ruolo telematica) TRIBUNALE DI Io sottoscritto Avv., C.F. con studio in, Via n., procuratore e domiciliatario come da mandato in atti di, C.F., residente in, Via n., attesto ai sensi dell'art. 557 c.p.c. e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm., che 1) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] della sentenza n. / del Tribunale di, emessa in data / / e pubblicata in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 2) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di precetto datato / /, notificato in data / /, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 3) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] dell'atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. notificato in data / /, dall'unep del Tribunale di, a, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; 4) l'allegata copia informatica [descrizione dell'atto] della nota di trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. effettuata presso la Conservatoria dei RR.II. Di, Reg. Gen., Reg. Part., denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso (solo eventuale). [Luogo e data] Firmato digitalmente Avv. 14

15 Fac Simile di RELAZIONE DI NOTIFICA PER NOTIFICHE VIA PEC Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F. - consigliato inserire pure i dati di studio] iscritto all albo degli Avvocati presso l Ordine degli Avvocati di [ ], in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. modd., quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell art. 83, 3 comma c.p.c.] oppure [a margine dell atto ] NOTIFICO l allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO] ( dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici o Reg.Ind.E. (pst.giustizia.it/pst/). dal Registro PP.AA. (consultabile via pst.giustizia.it/pst/, e non più sull'indice PA). dall INIPEC ovvero l'indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti ( ESEMPI DI CONTENUTO EVENTUALE DELLA RELATA DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA SEZIONE GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]. ATTESTO (caso di sentenza con formula esecutiva) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis comma 2 della Legge 53/94 e dell'art. 16 undecies D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm, che l'allegata copia informatica [descrizione breve dell'atto] della sentenza n. / del Tribunale di, emessa in data / / e pubblicata in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, munita di formula esecutiva in data / /, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; ATTESTO (caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con formula esecutiva) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis comma 2 della Legge 53/94 e dell'art. 16 undecies D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e ss.mm, che l'allegata copia informatica [descrizione breve dell'atto] del decreto ingiuntivo n. / del Tribunale di, emesso provvisoriamente esecutivo in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, munito di formula esecutiva in data / /, denominata [nome file.pdf], è conforme all'originale cartaceo in mio possesso; ATTESTO (caso di sentenza notificata per il decorso del termine breve) ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012, e ss.mm., che l'allegata copia informatica [descrizione breve dell'atto] della sentenza n. / del Tribunale di, emessa in data / / e pubblicata in data / /, nel procedimento R.G. /, nei confronti di, denominata [nome file.pdf], è conforme al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta. ATTESTO (caso di istanza di anticipazione d'udienza e provvedimento di fissazione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012, e ss.mm., che 1) l'allegata copia informatica [descrizione breve dell'atto] dell'istanza di anticipazione d'udienza datata / /, depositata il / /, nel procedimento R.G. / avanti il Tribunale di Padova Giudice Dott., denominata [nome file.pdf], è conforme al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta; 2) l'allegata copia informatica [descrizione breve dell'atto] del provvedimento di anticipazione d'udienza datato / /, emesso dal Giudice Dott. del Tribunale di Padova nel procedimento R.G. /, denominata [nome file.pdf], è conforme al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta. 15

16 15/01/2016 Dichiarazione di esclusione da responsabilità La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti, né l'applicabilità delle soluzioni suggerite e l'autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie ed indicazioni riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'autore fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. 16

17 SOMMARIO Le Norme L'ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 83/2015 CONVERTITO CON LEGGE N. 132/2015 Pag. 3 Le Nuove Specifiche Tecniche IL PROVVEDIMENTO DEL 28/12/2015 L'Attestazione Di Conformità Su Atto Separato LA COPIA AUTENTICATA CON ATTESTAZIONE SU ATTO SEPARATO Pag. 6 Pag. 8 LA COPIA AUTENTICATA CON ATTESTAZIONE SU ATTO SEPARATO DESTINATA AL DEPOSITO TELEMATICO Pag 10 LA COPIA AUTENTICATA CON ATTESTAZIONE SU ATTO SEPARATO DESTINATA ALLA NOTIFICA VIA PEC L'Entrata In Vigore Della Norma LA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE SERVIZI TELEMATICI Allegati Pag 10 Pag. 11 Pag

18 La presente guida è stata realizzata da Avv. Edoardo Ferraro Co-Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense, Consigliere del COA Padova, membro della Commissione Informatica del COA Padova e della Commissione Informatica dell'unione Triveneta Avvocati Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno Co-Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense con la collaborazione di Dott. Giuliano Bovo Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense Padova-Vicenza e membro della Commissione Informatica del COA Padova Avv. Antonio Zago Consigliere del COA Padova e membro della Commissione Informatica del COA Padova Avv. Maela Coccato Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense Venezia, Consigliere del COA Venezia e referente per l'informatica presso il CNF del COA di Venezia Avv. Gaetano Napolitano Responsabile Giustizia Telematica del Movimento Forense Avellino e referente per l'informatica presso il CNF del COA di Avellino

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