II. IL MESSAGGIO ALLE CAMERE: PRECEDENTI E FORME
|
|
- Sibilla Capasso
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 II. IL MESSAGGIO ALLE CAMERE: PRECEDENTI E FORME DI SILVIO TRAVERSA \
2
3 Il potere di messaggio del Presidente della Repubblica è esplicitamente previsto da due disposizioni costituzionali: la prima, che ha un carattere generale, è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 87 ove è stabilito che il Presidente della. Repubblica «può inviare messaggi alle Camere»; la seconda, che ha specifico riferimento al procedimento di formazione della legge, è contenuta nell'articolo 74, comma primo, il quale testualmente stabilisce: «Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione». La dottrina giuspubblicistica ha ampiamente dibattuto il tema del potere presidenziale di esternazione {come risulta ampiamente dalla bibliografia allegata), nel cui ambito può inserirsi la facoltà di «inviare messaggi» alle Camere, che costituisce uno degli aspetti più rilevanti di tale potere. La prassi costituzionale repubblicana offre esempi diversi e sia pure non molto numerosi di messaggi presidenziali. Anzitutto vengono in considerazione i messaggi motivati con i quali il Capo dello Stato rinvia alle Camere i progetti di legge per una nuova deliberazione. Di essi ne sono stati inviati alle Camere soltanto 16, così suddivisi: 4 da parte del Presidente Einaudi; 3 nel settennato Gronchi; 8 nel breve periodo della Presidenza Segni; nessuno da parte del Presidente Saragat e soltanto 1, fino a questo momento, ad opera del Presidente Leone. In ordine a questa categoria si può rilevare, quanto al merito, come tali messaggi abbiano avuto prevalentemente ad oggetto provvedimenti di legge sui quali venivano espressi rilievi relativamente al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e, quanto alla forma da essi assunta, che la controfirma dell'atto presiden-
4 34 SILVIO TRAVERSA ziale è avvenuta ad opera del ministro competente sulla materia disciplinata dal progetto di legge. Tale prassi ormai costante, affermatasi ad integrazione del tenore letterale dell'articolo 89 della Costituzione, potrebbe trovare giustificazione nella considerazione che, riconducendosi generalmente l'atto di rinvio nella categoria di quelli di prerogativa del Capo dello Stato, e non essendo, quindi, individuabile un ministro proponente, ma dovendosi pur sempre controfirmare l'atto presidenziale, si è fatto ricorso al criterio della competenza. L'apposizione della controfirma anche del Presidente del Consiglio, necessaria ai sensi del secondo comma del citato articolo 89 per «gli atti che hanno valore legislativo» e comunque che abbiano richiesto una previa deliberazione del Consiglio dei ministri {cfr. articolo 10 del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466) sarebbe ipotizzabile, nei casi di rinvio, ove si accettasse l'opinione che ritiene ammissibile un rinvio sollecitato dal Governo. In secondo luogo abbiamo i messaggi alle Camere del Presidente della Repubblica che si richiamano espressamente all'articolo 87, secondo comma, della Costituzione. Di essi abbiamo due soli esempi: il primo, datato 17 settembre 1963, del Presidente Segni; il secondo in data 15 ottobre 1975, del Presidente Leone. Entrambi sono stati stampati in apposito documento {cfr. nella IV legislatura il Doc. XII n. 1 e Vili n. 1 e, nella VI legislatura, i Doc. In. 1, rispettivamente presso la Camera dei deputati ed il Senato) e risultano controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica, rispettivamente Leone e Moro. Peraltro, mentre il messaggio del Presidente Segni che affrontava due soli argomenti e, precisamente, quelli dell'elezione e della nomina dei giudici della Corte costituzionale e della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica fu letto dai Presidenti delle due Camere presso ciascuna Assemblea {cfr. Atti Parlamentari, TV legislatura, discussioni Senato e Camera, 17 settembre 1963, rispettivamente p e 1205) senza che venisse sollevato alcun problema in ordine ad un suo eventuale esame, di talché i presidenti, al termine della lettura, si limitarono a comunicare che il messaggio sarebbe stato stampato e distribuito; viceversa, nel caso qui considerato del messaggio del Presidente Leone, a parte la diversa ampiezza di contenuti, il Presidente della Camera Pertini e quello del Senato Spagnolli, comunicarono rispettivamente che: «È convocata la Conferenza
5 IL* MESSAGGIO ALLE CAMERE: PRECEDENTI E FORME 35 dei presidenti di Gruppo per esaminare se, come e quando dovrà essere aperta una discussione sul messaggio del Presidente della Repubblica» {cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, discussioni, seduta 15 ottobre 1975 p ); e che si riunirà «immediatamente la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari al fine di stabilire il calendario dei lavori dell'assemblea per i prossimi giorni, e in questo ambito, definire i tempi e le modalità di un eventuale dibattito sugli argomenti che hanno formato oggetto del messaggio del Capo dello Stato testé letto» (cfr. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VI legislatura, resoconto stenografico dell'assemblea del 15 ottobre 1975, p ). Occorre considerare, in terzo luogo, i cosiddetti messaggi del Presidente della Repubblica rivolti al Parlamento riunito in seduta comune dei suoi membri in occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione a' sensi dell'articolo 91 della Carta fondamentale. Tali messaggi che, secondo risulta espressamente dagli Atti parlamentari delle Camere riunite, sono letti dal Capo dello Stato {cfr. sedute 12 maggio 1948, 11 maggio 1955, 11 maggio 1962, 29 dicembre 1964 ed ivi ripetuta costantemente l'identica formula: «Il Presidente della Repubblica legge il seguente messaggio») con la sola eccezione, a quanto sembra, di quello rivolto dal Presidente Leone {dagli atti parlamentari della seduta del 29 dicembre 1971, infatti, risulta la diversa formula: «Il Presidente della Repubblica pronuncia il seguente messaggio»), non trovano esplicito fondamento in una disposizione costituzionale scritta, diversamente dagli altri messaggi innanzi ricordati. Il citato articolo 91 della Costituzione, infatti, si limita a precisare che «Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni presta giuramento...» e non anche che in tale circostanza rivolge indirizzi alle Camere, tanto più che, come è stato autorevolmente rilevato {v. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1976, tomo II, p. 660) la lettera dell'articolo 87 della Costituzione prevede «l'invio di messaggi», il che «dovrebbe condurre ad escludere la lettura o pronuncia del messaggio fatta direttamente dal Presidente alle due Camere». Può forse ritenersi che, analogamente a quanto verificatosi vigente lo Statuto albertino {i cui articoli 9, 22, e 23 tacevano sul punto) si sia determinata in materia una consuetudine, anche se essa ha scopi ed obiettivi diversi da quella formatasi con i discorsi della Corona del periodo regio. Ciò che emerge con chia-
6 36 SILVIO TRAVERSA rezza dalle considerazioni, tuttora interessanti, di MANCINI e GA LEOTTI {cfr. Norme ed usi del Parlamento italiano, Roma 1887, p. 618 ss.) secondo i quali: «La consuetudine ha consascrato anche presso di noi la usanza inglese dell'apertura delle Sessioni col discorso della Corona. Questo anzi è l'unico atto per mezzo del quale la Corona comunica direttamente con le Camere legislative [...]. Il discorso della Corona viene letto dal Re, ma è atto essenzialmente ministeriale: esso è in certo modo il compendio del programma del Gabinetto per la Sessione. Onde la sua compilazione suol essere affidata ad uno dei ministri [...] e viene poi discusso in Consilio dei ministri. Non è possibile definir precisamente quello che vi si debba contenere, né ciò che vi debba essere taciuto». Non solo, ma per consuetudine il discorso della Corona era porto al Sovrano dal Presidente del Consiglio e le Camere erano solite approntare indirizzi di risposta. Un cenno, infine, meritano taluni interventi atipici del Capo dello Stato nei confronti delle... Camere e dei loro Presidenti che, con ogni probabilità, soltanto impropriamente potrebbero farsi rientrare nella categoria dei messaggi in senso tecnico. Intendiamo, particolarmente, richiamare due diversi precedenti verificatisi nel settennato Gronchi. Il primo concerne una lettera, inviata il 3 aprile 1957 ai Presidenti delle due Camere al fine di ottenere «un rinvio della seduta comune indetta per domani» con all'ordine del giorno: «Votazione per la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente dell'alta Corte per la Regione siciliana». In proposito si era già autorevolmente rilevato {cfr. ESPOSITO, in Giurisprudenza costituzionale 1957, n. 894 e s.) che: «Dubbi possono essere avanzati sulla rispondenza a Costituzione della procedura seguita, poiché la nostra Carta costituzionale, se conosce e disciplina l'istituto del messaggio presi- v denziale alle Camere {articoli 73, 87 e 89), ignora invece l'istituto delle lettere presidenziali ai Presidenti delle Camere, lettere a quél che pare non personali, riservate o confidenziali, ma ufficiali. Tale infatti dovette essere considerata la comunicazione in oggetto dai Presidenti degli organi legislativi, se essi ne diedero lettura in pubblica seduta e se il Presidente della Camera la pose a base di una decisione relativa al Parlamento {che, come risulta dagli atti parlamentari, veniva poi contraddittoriamente dichiarata " attribuzione propria del Presidente della Camera" sottratta a possibilità di discussione)».
7 IL* MESSAGGIO ALLE CAMERE: PRECEDENTI E FORME 37 Il secondo riguarda pur sempre una lettera inviata dal Presidente della Repubblica, in data 27 dicembre 1957, ai Presidenti delle due Camere, ma che ha mero contenuto accompagnatorio. Di essa i Presidenti delle Assemblee diedero lettura nelle sedute del 21 gennaio 1958 (cfr. Atti parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, II legislatura, discussioni, rispettivamente p e 25787) sotto il titolo: «Annunzio di un messaggio del Presidente della Repubblica per il decennale della Costituzione» rilevando entrambi, con quasi identica formulazione che: «Poiché tale trasmissione è avvenuta in periodo di aggiornamento dei lavori... la Presidenza, in considerazione dell'alto valore celebrativo del documento, ne ha nel frattempo disposto la stampa...». Occorre sottolineare, oltre quanto già da altri rilevato (cfr. «Documentazione e cronaca costituzionale», in Giurisprudenza costituzionale, 1958, n. 3501, e cioè che «// messaggio non reca la controfirma ministeriale né, a differenza della lettera di accompagnamento, la firma presidenziale»), che di tale atto non solo non si è data lettura in seduta pubblica, ma anche che la stampa del messaggio è avvenuta in forma atipica, senza cioè far ricorso ad apposito documento parlamentare, mentre esso risulta ora rilegato nei volumi delle discussioni parlamentari, in allegato alle predette sedute del 21 gennaio SILVIO TRAVERSA
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliIl Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici
Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO
DettagliPROCEDIMENTO LEGISLATIVO
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO A cura di: Massimo Misiti IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Tutti gli Statuti regionali dedicano un apposito Titolo o Sezione del loro articolato al procedimento legislativo, ad esclusione
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2216 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore ASCIUTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003 Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO
REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004
DettagliDeliberazione n. 6/2009/PAR
Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliXVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Frontespizi o Parer i Progetto di Legge Nascondi n. pagina Stamp a XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1415-C DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI l'11 giugno 2009 (v. stampato Senato
DettagliI rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi
I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della
DettagliINFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it
INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
Dettaglidel Senato Le funzioni
LA FUNZIONE LEGISLATIVA IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO LA FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO
DettagliRegolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate
Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate Prysmian S.p.A. 1 Articolo 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliOggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza
Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli Architetti a rilasciare una certificazione energetica. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi di Napoli Parthenope Pos. A.G Decreto n. 647 IL RETTORE PREMESSO che la definizione delle sedute in modalità telematica, o semplicemente sedute telematiche prevede che le riunioni
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA
ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un
DettagliRACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri
DettagliSvolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)
1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,
DettagliApprofondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame
Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a: AAl Alessandro
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliL INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere
L INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere Di Claudio Venturi 1. Premessa Dopo molti rinvii e tante polemiche,
DettagliRISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliDeliberazione n.15/2001/g REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei Conti. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo
Deliberazione n.15/2001/g REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell adunanza congiunta
DettagliPROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
Dettagli4. La Società di Mutuo Soccorso 4.4 Gli organi sociali 4.4.1 I soci e l'assemblea
4. La Società di Mutuo Soccorso 4.4 Gli organi sociali 4.4.1 I soci e l'assemblea In considerazione del particolare scopo per il quale le Società di mutuo soccorso vengono costituite, appare chiaro che
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliNOTA OPERATIVA N. 4 AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI INPDAP AI DIRIGENTI GENERALI AI COORDINATORI DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI
Roma, 22 marzo 2006 DIREZIONE CENTRALE TFS/TFR e Previdenza Complementare Ufficio II - Previdenza complementare AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI INPDAP AI DIRIGENTI GENERALI AI COORDINATORI DELLE
DettagliBanche dati on line ad accesso gratuito
1) Siti di legislazione nazionale e regionale Banche dati on line ad accesso gratuito Progetto N.I.R. Alla pagina www.nir.it è consultabile un interessante progetto, nato ad iniziativa dell Autorità per
DettagliA.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)
A.C. 2985 ed abb. Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato
DettagliCostituzione della Repubblica Italiana
Artt. 123, 127, 134, 135, 136, 137 della Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298) [ ] TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 123 Ciascuna
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliCAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliIstruzioni modulistica Elenco associazioni professionali
Istruzioni modulistica Elenco associazioni professionali La legge 14 gennaio 2013, n.4, all art.2, comma 7, prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito web un elenco delle
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
Dettaglifondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.
Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliDeliberazione n. 1/2009/PAR
Deliberazione n. 1/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia dott.
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)
REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliOGGETTO: Interpello 910-222/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. NARDI DARIO Codice Fiscale NRDDRA59M16H703M Istanza presentata il 21/12/2015
Direzione Regionale delle Marche Ufficio Consulenza Ancona, NARDI DARIO C/O VIA MANZONI, 25 61100 PESARO (PU) Prot. OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. NARDI DARIO Codice Fiscale
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliAllegato A REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE ART.1
Allegato A REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI IN FORMA CIVILE ART.1 La celebrazione del matrimonio, come regolato degli art.101 e 106 e seguenti del Codice Civile, è attività istituzionale garantita.
DettagliAEROPORTI.A. 15.A. ITALIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TOSCANA AEROPORTI S.P.A..A..A., REDATTA AI SENSI DELL ART ART. 126 BIS, COMMA 4, DEL D. LGS GS. 24 1998, N. 58, FEBBRAIO 1998, 126-BIS 4, D. 24 58, AVENTE
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliV^ CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO
V^ CONFERENZA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DELL EMILIA ROMAGNA (Bologna - 5 febbraio 2005) I rappresentanti delle 2357 organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali,
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCentrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220
DettagliRISOLUZIONE N. 209/E
RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.
DettagliEUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy
Privacy Policy EUROCONSULTANCY-RE di Concept Design 95 Ltd Registered in England - Co. Reg. no. 3148248 - VAT no.690052547 (GB) No. Iscrizione Camera di Commercio di Milano (REA) 1954902 Codici Fiscale
DettagliRISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.
RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE
C O M U N E P R O V I N C I A DI D I S E N N O R I S A S S A R I REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 69 DEL 20.12.2011 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
DettagliIl Garante per la protezione dei dati personali è un Autorità. amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI. - CAPITOLATO TECNICO Premessa. Il Garante per la protezione dei dati personali
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina
DettagliUNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO
UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente
DettagliOGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014
Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio
DettagliLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 Riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell articolo 4,
DettagliASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliInvestimenti e Sviluppo S.p.A.
MAZARS & GUÉRARD Investimenti e Sviluppo S.p.A. Relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relative all aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto
DettagliFondazione Luca Pacioli
Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
Dettaglilo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
DETERMINAZIONE PROT. N. 10466 REP N. 588 DEL 16 SETTEBRE 2013 Oggetto: Procedura di gara d appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.
CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliRISOLUZIONE N. 100/E
RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
Dettagli