I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
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1 I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI di Nazzarena Zorzella (avvocata di Bologna) Associazione per gli studi giuridici sull immigrazione (ASGI)
2 Fonti Normative
3 Principi per il trattamento dello straniero art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione: 1. L ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. riserva di legge rinforzata
4 Per quanto riguarda i MINORI valgono:
5 PRINCIPI delle NORME COSTITUZIONALI: artt. 2 e 3 Cost.: Uguaglianza e non discriminazione (anche se l età non è assunta dalla Costituzione come parametro per valutare la discriminazione, ma può essere fatta rientrare nel concetto di condizione personale ). art. 30 Cost.: diritto/dovere dei genitori di educare i figli e di provvedere alle loro necessità diritto alla famiglia. art. 31, co. 2: la Repubblica protegge la maternità, l infanzia e la gioventù. art. 34: il diritto all istruzione La scuola è aperta a tutti oltre ai vari altri diritti fondamentali di libertà della I parte della Costituzione
6 CONVENZIONE di NEW YORK sui diritti del fanciullo del 20 nov. 1989, ratif. con legge 176/91 art. 3: superiore interesse del fanciullo In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente art. 7: Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire la cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori e ad essere allevato da essi art. 8: Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali
7 CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell UNIONE EUROPEA Art. 1. La dignità umana è inviolabile Art. 7: Diritto al rispetto della propria vita privata e familiare Art. 14. Diritto all istruzione Art. 21. Diritto alla non discriminazione Art. 24 Diritti del bambino. co. 2: In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente co. 3: Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora sia contrario al suo interesse.
8 CONVENZIONE EUROPEA dei DIRITTI UMANI del 1950 (ratif. con legge 848/54) Oggi fa parte del Trattato di Lisbona, il cui art. 2 stabilisce che il Trattato si fonda su valori ritenuti diritti fondamentali, come la DIGNITA e l UGUAGLIANZA degli individui. Il Trattato di Lisbona attribuisce valore giuridico alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali Art. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare Nessuna ingerenza se non per ipotesi tassative ed eccezionali (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico, ordine pubblico e prevenzione reati, protezione salute e morale, protezione diritti di libertà altrui)
9 CONVENZIONE EUROPEA sull esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratif. con legge 77/2003 Su garanzie per i minori nei procedimenti giurisdizionali
10 TU IMMIGRAZIONE d.lgs. 286/98 Art. 2, co Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. art. 19 (Divieti di espulsione) Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
11 TU IMMIGRAZIONE d.lgs. 286/98 art. 28, comma 3: In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo artt. 29 (ricongiungimento familiare) art. 30 (permessi di soggiorno per motivi familiari) art. 31 (disposizioni a favore dei minori). art. 32 (disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età).
12 Presenza Stranieri in Italia
13 Rapporto Istat 2012: oltre 3 milioni e 500 mila gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia totale cittadini stranieri (extra UE e UE): Presenza minori stranieri: - nel 2011 (ultimo dato disponibile) (dati: Monia Giovanetti Cittalia) Essi rappresentano il 21,7% della popolazione straniera ( ) e il 9,7% del totale dei minori (italiani e stranieri). La distribuzione dei minori stranieri lungo la penisola segnala una disomogeneità tra le aree territoriali e, in particolare, una concentrazione nelle regioni settentrionali ancora più spiccata di quella della popolazione straniera complessiva (il 65,8%, contro il 61,2% )
14 Presenza Minori stranieri non accompagnati: Secondo i dati raccolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 31 dicembre 2012 erano presenti in Italia 5821 minori stranieri non accompagnati, di cui più del 70% con un età superiore al 15 anni. Anche con riferimento a tale gruppo si evidenzia una più alta presenza maschile, che rappresenta più del 72% del totale. (Fonte: Portale Integrazione Migranti è un progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione che nasce sotto il coordinamento della Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
15 Chi sono i minori stranieri non accompagnati (Msna)
16 Cittadini di Stati terzi di età inferiore ai 18 anni che facciano ingresso nei territori dell Unione non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non siano effettivamente presi in custodia da tali soggetti.
17 Nella legislazione europea e internazionale: Convenzione sui diritti dell infanzia, artt. 1 e 22; Convenzione dell Aja per la protezione dei minori, 1996, art. 6 Linee-guida dell Unhcr, par. 3.1; Ecre (Minori) par. 8 e 11 Risoluzione del Consiglio dell Unione Europea sui minori non accompagnati, del 26 giugno 1997 art. 1(1) Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, artt. 2a e 3d Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, artt. 14 e 19.
18 Nella legislazione nazionale: art. 1, co. 2, d.p.r. 535/1999 Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell art. 33, commi 2 e 2- bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore presente non accompagnato», s'intende: il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
19 La condizione giuridica del Minore straniero non accompagnato
20 Il minore straniero NON può essere espulso né respinto (art. 19 TU 286/98) Ha diritto ad essere accolto dalle Istituzioni pubbliche, se privo di assistenza Gode dei diritti fondamentali della persona umana (art. 2, co. 1 TU 286/98) Ha diritto ad un permesso di soggiorno (art. 28 d.p.r. 399/94) è indifferente la motivazione del permesso (se in tutela o affidato) Adempimenti obbligatori dei Servizi Sociali: 1) accoglienza e collocamento in comunità 2) segnalazione al Comitato per i minori stranieri (art. 33 TU 286/98 e d.p.r. 535/99) 3) nomina tutore (art. 343 c.c.) 4) richiesta di permesso di soggiorno Da un punto di vista strettamente giuridico, nel momento in cui viene nominato un tutore cessa la qualificazione di MSNA perché c è un rappresentante legale del minore (che fa le veci del genitore, a cui è per legge attribuita la potestà) Nella prassi, però, continuano ad essere chiamati MSNA
21 PUNTI DI ATTENZIONE
22 La nomina del tutore potrebbe essere individuata anche tra i parenti, se ve n è qualcuno regolarmente soggiornante in Italia. In questi casi (tutore familiare) il MSNA cessa anche di fatto di essere tale e la sua condizione non è più disciplinata dall art. 32 TU 286/98 ma dall art. 29 del medesimo TU. L art. 29, co. 2, infatti, equipara i figli ai minori adottati, affidati o sottoposti a tutela e consente di ottenere a loro favore un permesso di soggiorno per famiglia. Se, invece, la nomina del tutore ricade, come spesso avviene, su un tutore cd. pubblico, il MSNA ha diritto ad un permesso di soggiorno per affidamento o tutela o minore età
23 In questo ultimo caso (tutore pubblico) la situazione in cui può venirsi a trovare il minore è (art. 4 legge 183/84): affidamento familiare amministrativo (con assenso tutore) : ratificato dal Giudice tutelare (art. 4, co. 1) affidamento familiare giudiziale, se non c è il consenso del genitore o del tutore provvede il Tribunale per i minorenni affidamento in comunità (art. 3) L affidamento in comunità dovrebbe essere sempre temporaneo Fino alla nomina del tutore il rappresentante della comunità esercita i poteri tutelari
24 art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Presuppone lo stato di abbandono: che non è una situazione tipica del MSNA TM di Bologna: normalmente esclude la sussistenza dello stato di abbandono
25 L accertamento dell età Cfr. Protocollo ASCONE Ministero del lavoro 2009 principio della presunzione del minore età in caso di dubbio approccio multidisciplinare range di errore
26 La diversità di trattamento riservato ai MSNA comporta delle differenze al raggiungimento della maggiore età se affidato o in tutela ai parenti: art. 29 TU immigr. regime ordinario del permesso di soggiorno per famiglia se collocato in comunità: art. 32 TU immigr. art. 32 TU d.lgs. 286/98 al raggiungimento della maggiore età si può convertire il permesso di soggiorno per lavoro, attesa occupazione, studio: a) minore entrato in Italia da almeno 3 anni e inserito in un progetto di integrazione sociale da almeno 2 anni b) in alternativa: previo parere del Comitato per i minori stranieri Problema: quando il Comitato rilascia il parere? Soluzioni diverse
27 Quali diritti sono riconosciuti al Minore straniero non accompagnato? iscrizione al SSN (art. 34 e 35 TU 286/98); istruzione scolastica e professionale (cfr. art. 6, co. 2 TU 286/98, novellato dalla legge 94/2009); svolgimento attività lavorativa, all età minima di legge.
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