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1 Domanda aut. Apertura Sala Giochi Protocollo Generale del Comune Marca da bollo Al Sig. Sindaco del Comune di Alfonsine OGGETTO: Domanda per rilascio dell autorizzazione all apertura di Sala Giochi, ai sensi dell art. 86 del TULPS. Il sottoscritto Cognome Nome nat_ a... Prov. (...) il.. /.. /. residente a: Comune.. Prov. ( ) Via n...cap... C.F. Cittadinanza Tel. n... / Cell. /.... In qualità di: Titolare dell omonima impresa individuale Legale rappresentante della società C.F. P. IVA (se diversa da C.F.) Denominazione o Ragione Sociale. Con sede del Comune di... Prov. ( ) Via/piazza ecc.... n. CAP... N. di iscrizione al Registro Imprese. CCIAA di... Tel. n... / Cell. /.. altre informazioni rilevanti: CHIEDE il rilascio dell autorizzazione per l apertura di una Sala Giochi, ai sensi dell art. 86 del TULPS, sita in Alfonsine, località, via/piazza - 1 -

2 .. n.., con superficie complessiva di mq., con i seguenti apparecchi/congegni/giochi: GIOCHI LECITI di cui all'art. 86, comma 1, del TULPS Giochi alle carte; Giochi di società (scacchi, mah jong.) Biliardi a stecca o simili n. Calcio balilla o calcio Italia n. Altro (specificare) N. APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO SOTTO INDICATI: n. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma 6 dell art. 110 del R.D. 773/1931 aventi le seguenti caratteristiche: - gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, - si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, - il costo di ciascuna partita non supera i 50 centesimi di euro, - la durata di ciascuna partita non è inferiore a 10 secondi, - distribuiscono vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita ed erogate dall apparecchiatura subito dopo la conclusione del gioco,non riproducono neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker. TIPOLOGIA DI MODELLO N. TIPOLOGIA DI MODELLO N. TIPOLOGIA DI MODELLO N. TIPOLOGIA DI MODELLO N. aventi i seguenti codici identificativi dell'apparecchio: NN e per i quali sono stati rilasciati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i seguenti nulla osta: n. apparecchi e congegni elettromeccanici di cui al comma 7 lettera a) dell art. 110 del R.D. n. 773/1931, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica - che si attivano unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, - che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, - il cui valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita

3 aventi i seguenti codici identificativi dell'apparecchio: NN e per i quali sono stati rilasciati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i seguenti nulla osta: n. apparecchi e congegni di cui al comma 7 lettera c) dell art. 110 del R.D. 773/1931, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica: - che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. aventi i seguenti codici identificativi dell'apparecchio: NN e per i quali sono stati rilasciati dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rispettivamente i seguenti nulla osta: RICHIEDE CONTESTUALMENTE IL RILASCIO DELLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI CHE DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ESPOSTA ALL INTERNO DELL ESERCIZIO. Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti. DICHIARA che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto e di revoca previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS; - 3 -

4 di essere in regola con i pagamenti alla S.I.A.E.; che i giochi sono omologati e conformi alle prescrizioni della vigente normativa; che ai giochi installati corrisponde una delle modalità di vincita previste dall'art. art. 110 TULPS e successive modifiche; di essere a conoscenza che gli apparecchi elettronici che consentono vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18; che il numero dei giochi leciti complessivamente installati nell esercizio non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa (VEDASI TABELLA pag. 6); che sarà rispettata l osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all art. 110 comma 1 del TULPS ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nell esercizio; di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all attività di installazione e gestione degli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito ed in particolare di: ART. 110 c. 4. del TULPS L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. ART. 110 c. 5 del TULPS Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato ART. 110 c. 7 bis del TULPS Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.. ART. 110 c 8 del TULPS L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. (trattasi degli apparecchi elettronici che consentono vincite in denaro) di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli apparecchi per il gioco lecito dovrà presentare una denuncia di inizio attività che modifica la situazione codificata dall autorizzazione rilasciata in seguito alla presente richiesta. DICHIARA ALTRESÌ di avere la disponibilità del locale da destinarsi all esercizio dell attività, come da: - atto di compravendita registrato al n.in data.. (che si allega in copia) oppure - contratto di affitto registrato al n..in data.. (che si allega in copia); oppure - altro (specificare).. che i luoghi sono conformi alla normativa sui criteri di sorvegliabilità di cui all art 153 del Regolamento per l esecuzione del TULPS (R.D. n. 635 del ) che il locale risulta conforme alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico/sanitaria e di sicurezza; che il locale ha la seguente destinazione d uso: che il locale ha capienza: pari o superiore alle 100 persone (in tal caso è necessario il CPI) inferiore alle 100 persone - 4 -

5 di voler osservare il seguente orario di apertura e chiusura: ; in caso di delega per la gestione: di aver delegato per la gestione, il Sig. nato a il e residente in via/piazza Cod. Fiscale ; Per accettazione Firma del delegato ALLEGA planimetria de locale con esatta indicazione della collocazione dei giochi; (per gli apparecchi elettronici) nulla-osta dei Monopoli di Stato o in via temporanea: a) copia della denuncia degli apparecchi elettronici e versamento presentati ai Monopoli di Stato; b) foto e regolamento di ciascun gioco (rivolgersi all installatore). copia del parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale VV.F. in data. o della domanda di parere di conformità antincendio presentata in data.. al Comando Provinciale VV.F.; allegato A Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all art. 2 del D.P.R. 252/1998 (In caso di domanda presentata da una Società: per S.n.c.: tutti i soci: per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti). LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA (ART. 5, comma 1, - DPR n. 252 del ) IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE CHE 1) nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all art. 10 della Legge n. 575 del ; 2) nei confronti dell impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione - legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all art. 10 della Legge n. 575 del ; 3) è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell impresa sopra specificata non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all art. 10 della Legge n. 575 del e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all art. 4 del D. Lgs. n. 490 del Alfonsine li, Firma Ai sensi dell art. 38 D.P.R. n. 445 del , la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità via fax, tramite incaricato o tramite posta

6 INFORMATIVA ALL INTERESSATO (ART L. 675/96) I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall art. 13 della Legge 675/96. Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente dell Area Sviluppo Economico. AVVERTENZE DECRETO INTERDIRETTORIALE 27 OTTOBRE 2003 RECANTE "DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, LETT. B DEL TULPS, CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI PRESSO ESERCIZI PUBBLICI, CIRCOLI PRIVATI E PUNTI DI RACCOLTA DI ALTRI GIOCHI AUTORIZZATI" Nelle sale giochi gli apparecchi che consentono vincite in denaro (di cui al c. 6 e c. 7 lett. b (se convertiti) dell'art. 110 del TULPS ) non possono essere installati all'esterno dei locali dell'esercizio pubblico. Il numero di tali apparecchi non deve risultare complessivamente superiore al numero risultante dalle altre tipologie installate. Gli apparecchi in questione non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie in particolare nelle sale giochi devono essere collocati in aree specificamente dedicate. Tipologia di attività Fino a Giochi contingentati (massimo) SALA GIOCHI Fino a 9 mq 0 Fino a 19 mq 1 Fino a 29 mq 2 Fino a 39 mq 3 Fino a 49 mq 4 Fino a 59 mq 5 Fino a 69 mq 6 Fino a 79 mq 7 Ogni ulteriori 10 mq (senza limite max)

7 ALLEGATO A DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL ART. 2 D.P.R. 252/1998 Il/La sottoscritt Cognome Nome Data di Nascita / / Sesso M F C.F. Cittadinanza Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Provincia Comune Via, Piazza ecc. n. C.A.P. DICHIARA Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del TULPS (R.D. n. 773 del Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia). Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 D.P.R. n. 445 del , Allega in applicazione dell art. 38 del D.P.R. n. 445 del , copia completa del proprio documento di riconoscimento. Lì, Firma Informativa ai sensi dell art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

8 NORME CITATE Art 11 TULPS salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di Polizia debbono essere negate: 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2. a chi è sottoposto all ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o contro l Ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all Autorità [e a chi non può provare la sua buona condotta]. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell autorizzazione. Art 92 TULPS Oltre a quanto è preveduto dall art 11, la licenza di esercizio pubblico e l autorizzazione di cui all art 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la Sanità pubblica, o per giuochi d azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcoolismo, per infrazione alla legge sul Lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Art 110 TULPS come modificato dall art. 3 della LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che - 8 -

9 possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1 giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da a euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria DECRETO 27 ottobre 2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; - 9 -

10 Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'autorità' di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti; Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui installazione è consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso; Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri applicativi: dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell'attività svolta o, se più d'una, di quella prevalente; ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonché di rispetto delle attività di culto; opportunità, infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie; Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003; Decreta Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi. 2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in: a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande; b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti; c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione; d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità; e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente sale giochi, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e d intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box; f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR n. 235 del , che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande; g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS; Art. 2. Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) 1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o

11 congegni non può essere superiore a 2 fino a metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale. 6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione. Art. 3. Disposizioni generali 1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto. 2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso. 4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate. 5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonchè la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. DECRETO DIRETTORIALE Rimozione, demolizione e cessione all estero degli apparecchi di cui all art. 110 comma 7 lett. b del TULPS Visto l articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni concernente, tra l altro, misure per il contrasto sia dell uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell evasione fiscale connessa all utilizzo di tali apparecchi e congegni;

12 Visto l articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l articolo 39, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto il decreto interdirettoriale 11 marzo 2003 e successive modificazione ed integrazioni, concernente le regole tecniche di produzione per gli apparecchi di cui all articolo 110, comma 7, del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931; Visto il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento nonché la verifica tecnica di conformità degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931; Considerata la necessità di stabilire le modalità concernenti la rimozione, la demolizione e la cessione all estero degli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 7, lettera b) ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all articolo 110, comma 6, ovvero comma 7 lettere a) e c) del predetto testo unico; DECRETA Art.1 Ambito di applicazione del decreto 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) rimozione, il definitivo ritiro degli apparecchi di cui al precedente comma dal circuito di utilizzazione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché dai magazzini degli operatori; b) demolizione, la distruzione completa ovvero la disaggregazione fisica degli apparecchi realizzata al solo scopo di recuperare eventuali parti di ricambio; c) cessione all estero, l alienazione degli apparecchi di cui al comma 1 ad operatori esteri; d) conversione, la modifica, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui al precedente comma 1 in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all articolo 110, comma 6, ovvero comma 7 lettere a) e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. Le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicate all ispettorato compartimentale dell Amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio, mediante i modelli A), B) e C) allegati al presente decreto. 4. Limitatamente alle operazioni di demolizione di cui alla lettera b) del comma 2, è fatto obbligo ai soggetti di cui al successivo articolo 2 di comunicare al competente ispettorato compartimentale di AAMS la data, il luogo ed i soggetti incaricati delle predette operazioni, con almeno sette giorni di anticipo, in modo da consentire all ispettorato stesso di intervenire alle operazioni medesime con propri funzionari. Art.2 Soggetti obbligati 1. I soggetti obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all estero, ovvero alla conversione degli apparecchi di cui al precedente articolo 1 sono i titolari di nulla osta rilasciati ai sensi dell articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi dell articolo 38, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di attestato di detenzione che, nel caso di apparecchi ceduti ai rivenditori, ha sostituito il nulla osta di cui al predetto articolo 14-bis. 2. Sono, altresì, obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all estero ovvero alla conversione degli apparecchi di cui all articolo 1, i produttori e gli importatori in possesso di nulla osta di distribuzione rilasciato da AAMS ai sensi dell articolo 38, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.3 Rimozione, demolizione e cessione all estero 1. Gli apparecchi di cui all articolo 1, ove non convertiti o convertibili ai sensi del successivo articolo 4, sono rimossi e demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, ed

13 entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. A tale nulla osta è equiparato il documento sostitutivo provvisorio rilasciato da AAMS. 2. L effettuazione delle operazioni di demolizione, oltre a quanto disposto dall articolo 1, comma 4, è attestata dall invio all ispettorato compartimentale di AAMS, competente per territorio, del modello A) allegato al presente decreto. 3. Gli apparecchi di cui all articolo 1, una volta rimossi entro i termini di cui al comma 1, possono essere ceduti all estero anziché demoliti; in questo caso i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere al competente ispettorato di AAMS la dichiarazione di cessione all estero mediante il modello B) allegato, corredata da copia conforme del documento unico doganale, se la cessione avviene nei confronti di operatore residente in paesi extra UE, ovvero di copia conforme del modello INTRA-1, recante l attestazione della dogana competente, ove la cessione avvenga nei confronti di operatore residente nella UE. 4. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi in questione, ovvero gli attestati di detenzione, qualora gli stessi siano detenuti dal rivenditore, devono essere riconsegnati al competente ispettorato compartimentale di AAMS. Art.4 Conversione degli apparecchi 1. I soggetti di cui all articolo 2 che intendano convertire, ove tecnicamente possibile, gli apparecchi di cui all articolo 1, ancorché disinstallati alla data del 31 dicembre 2003, sono tenuti a presentare la dichiarazione di conversione mediante il modello C) allegato. Al competente ispettorato compartimentale sono, altresì, riconsegnati tutti i documenti autorizzatori (nulla osta o attestato di detenzione) rilasciati per gli apparecchi in questione. 2. Agli apparecchi di cui all articolo 1, convertititi in una delle tipologie previste dall articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rilasciati i nuovi nulla osta ( distribuzione e messa in esercizio ) solo previa verifica del competente ispettorato compartimentale. 3. Gli apparecchi di cui all articolo 1, convertiti nella tipologia prevista dall articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, potranno ottenere il rilascio del nulla osta di distribuzione, ad istanza del produttore che ne cura la conversione, solo a seguito di emissione da parte di AAMS, per ogni singolo apparecchio, della certificazione di conformità prevista dall articolo 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure di cui al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre

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