Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del n /03 R.G /03 iscritto al n /03 R.G. tra:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del n /03 R.G /03 iscritto al n /03 R.G. tra:"

Transcript

1 Giudice di Pace di Milano, 9 Sezione Civile, sentenza n. 8628/04 del : "non è quella del giudizio davanti al Giudice di pace, né tanto meno quella del giudizio monitorio la strada pertinente per chiedere e tentare di ottenere la modifica delle condizioni divorzili, bensì quella del procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza di divorzio". Autore: Redazione In: Diritto civile e commerciale *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MILANO 9 SEZIONE CIVILE Avv. ***************** Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del n /03 R.G /03 iscritto al n /03 R.G. tra: M. A.**************************************O avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n /03 R.G /03 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI 1 di 6

2 Parte opponente In via principale, nel merito, respingere, revocare, dichiarare nullo, annullabile, inammissibile e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe poiché le domande con esso proposte sono infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa; in ogni caso, respingere le domande tutte del signor C. M. poiché infondate in fatto e in diritto e per l effetto condannare il medesimo a restituire all opponente l importo di ,07, oltre gl interessi e la rivalutazione monetaria dal all effettiva restituzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari. Parte opposta Confermare il decreto ingiuntivo opposto, reso inter partes dal Giudice di Pace di Milano in data e comunque condannare la signora A. M. al pagamento dell importo di ,20, o del minor importo che venisse ritenuto di giustizia, oltre gl interessi dalle scadenze al saldo. Rigettare ogni altra domanda proposta dall opponente. Condannare l opposta alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricevuta notifica del decreto ingiuntivo emesso il dal Giudice di Pace di Milano e indicato in oggetto per il pagamento di ,20, oltre accessori e spese, al signor C. M. in ragione dell asserito mancato pagamento del 50% delle tasse relative all università frequentata dal figlio ****** e relativo precetto per il complessivo importo di ,07, la signora A. M. proponeva opposizione, ritenendo del tutto destituita di fondamento tale pretesa. Nel corso delle udienze celebrate dal al , costituitesi le parti, il GdP, esperito senza esito il tentativo di conciliazione delle stesse, respinta la richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed esperita prova per testi, su richiesta unanime delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, la tratteneva in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto è nullo perché emesso da giudice incompetente e, pertanto, va revocato. Parte opponente, con l atto introduttivo del giudizio, ha eccepito che, a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il con il sig. C. M., veniva attribuito a ciascun coniuge l obbligo di sostenere il 50% delle spese scolastiche e attività sportive e culturali di iniziativa della scuola frequentata dal minore, spese documentate. Terminato il normale ciclo di studi, il figlio M. manifestava al padre il desiderio di frequentare l Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze Politiche. Il padre, nell occasione, senza informare, né consultare l opponente, avrebbe assicurato al figlio, ormai maggiorenne, che si sarebbe fatto integralmente carico dei costi d iscrizione e di frequenza relativi all università. A distanza di tre anni dall iscrizione all università del figlio M., l opponente si è vista destinataria della richiesta di parte opposta di una pretesa di pagamento del 50% delle spese d iscrizione e successivamente di atto di precetto in uno con il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, 2 di 6

3 con il quale le veniva rivolta formale ingiunzione di pagare ,07, riferita agli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002. Al fine d evitare la fase esecutiva, parte opponente provvedeva a pagare la somma indicata nell atto di precetto, con riserva di azione di ripetizione, espressa con l atto oggi all esame di questo giudicante, atteso che, a suo dire, la richiesta è infondata in fatto e in diritto e perché il decreto ingiuntivo opposto è nullo, annullabile, inammissibile. Parte opposta, per contro, con la comparsa di risposta, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni domanda avversaria, atteso che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, posto a base del decreto ingiuntivo, impone ad entrambi i coniugi di sostenere ciascuno il 50% delle spese scolastiche, obbligo che non cessa per il raggiungimento della maggiore età del figlio *****. In via preliminare e pregiudiziale, questo giudicante, rilevando che oggetto della domanda monitoria, donde la presente opposizione, è, in fatto e in diritto, una richiesta di modifica delle condizioni poste dal Giudice Ordinario in occasione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che detta materia non è compresa tra quelle di cui all art. 7 cpc, si dichiara incompetente per materia a decidere del contenzioso odierno, essendo competente, invece il Tribunale Ordinario, ex art. 38, secondo comma, disposizioni di attuazione al C.C. e, per gli stessi motivi, deve dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto. In tali termini si è più volte espressa anche la Corte di Cassazione anche a sezioni unite: alla stregua del disposto dell art. 38 disp. att. c.c., coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 c.c., 9 della legge , n. 898 e 710 cpc, i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento ablativo o modificativo della potestà dei genitori sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 c.c., mentre in ogni altro caso sono devoluti alla competenza del tribunale ordinario Cass. Sezioni Unite , n. 1551; conformi Cass. n. 3159/97, 1213/2000. E ancora: Competente ad emettere i provvedimenti di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati o divorziati è il tribunale ordinario (Cass. n. 3433/1983, e anche Cass. n. 4273/1991; n. 1038/1983 ecc.). Sentenze tutte che hanno deciso in tema di competenza in giudizi con figli minori; a maggior ragione tale deve essere l orientamento anche nel caso in esame, dove il figlio è maggiorenne. Nel caso oggi in esame e con riferimento anche alla procedura monitoria che vi ha dato origine, il petitum posto dal M. è quello di ottenere, non già il pagamento di un debito o l adempimento di un obbligazione, bensì la modifica di una delle condizioni poste in occasione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Parte opposta, infatti, ritenendo che la locuzione scolastiche, di cui alle condizioni poste in occasione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano e riferite, tra le altre, alle spese che entrambi i coniugi avevano l obbligo di attribuirsi, ciascuno nella misura del 50%, comprendesse anche le spese d iscrizione e di frequenza del figlio all Università degli studi, ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace di Milano decreto ingiuntivo di cui in premessa. L oggetto delle domande quella monitoria e quella di opposizione tuttavia, esula dalla competenza del giudice di pace, appartenendo, appunto, alla cognizione del Tribunale Ordinario, unico competente in materia di famiglia. 3 di 6

4 Si rileva, inoltre, che parte opposta, se davvero avesse ritenuto, in fatto e in diritto, fondata la sua pretesa, in esecuzione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, poteva adire direttamente il giudice dell esecuzione, perché già in possesso del titolo necessario e sufficiente. L aver adito il giudice di pace, per ottenere il decreto ingiuntivo opposto, invece, pone qualche dubbio in ordine alle valutazioni e alle conseguenze di cui all art. 96 cpc; ma controparte non ha fatto alcuna specifica richiesta in merito. Parte opposta, infatti, nella comparsa di risposta, citando la sentenza n. 3225/1994 ed altre del Giudice di legittimità, ha rilevato la stessa eccezione, facendo, tuttavia, pro domo sua, solo una voluta equiparazione tra spese scolastiche e spese universitarie. Posto che i due termini scolastiche e universitarie indicano due realtà diverse (Ndr. diversa, infatti è anche la normativa che disciplina i due diversi cicli di studi), va rilevato che la fondatezza dell eccezione preliminare e pregiudiziale di questo giudicante è contenuta nella stessa sentenza di divorzio. Il Tribunale di Milano, infatti, nella sentenza del n (doc. 2 fascicolo opponente), ha stabilito l obbligo per il signor M., parte opposta del presente giudizio, di contribuire al 50% delle spese scolastiche e per attività sportive e culturali d iniziativa della scuola frequentata dal minore, spese documentate. Le spese cui fa riferimento, insomma, sono quelle riferite alla scuola e non all università. Se avesse voluto stabilire il contributo anche per quelle universitarie lo avrebbe detto espressamente, perché, in tale materia, le condizioni poste alla base della volontà di entrambi i coniugi di far dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, devono essere non solo espresse, ma chiare e specifiche. Evidentemente all epoca tale eventualità, quella cioè che il figlio volesse frequentare anche l Università, non è stata prevista dai coniugi e, pertanto, il Tribunale non l ha espressa. Richiedere, pertanto, al giudice di pace di emettere decreto ingiuntivo per ottenere, oltretutto in forma provvisoriamente esecutiva, la condanna dell odierna opponente al pagamento del 50% delle spese universitarie è equivalso a chiedere una modifica delle condizioni espresse dal Tribunale di Milano nella sentenza di divorzio citata. Tale procedura è prevista e regolata dall art. 710 cpc, ma la cui competenza, come si è detto e dimostrato, è devoluta dalla norma al Tribunale Ordinario. Orbene, in ragione di queste premesse, va ritenuta la fondatezza del ricorso in opposizione, essendo evidente la violazione dei principi regolatori della materia nei quali è incorso il giudice della procedura monitoria. La stessa sentenza della Suprema Corte (Ndr. n. 3225/94) e citata da parte opposta ha così regolato la stessa vertenza, sebbene su richieste diverse: dato per pacifico che la sentenza di divorzio nulla disponeva, in quel caso circa la riduzione dell assegno di mantenimento, l obbligato, per conseguire la decurtazione dell assegno, in questo caso, invece, l attribuzione nella misura del 50% anche delle spese universitarie a carico del coniuge, avrebbe dovuto o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell art. 9 della legge , n. 898, come sostituito dall art. 13 della legge , n. 74. In conclusione, non è quella del giudizio davanti al Giudice di pace, né tanto meno quella del giudizio monitorio la strada pertinente per chiedere e tentare di ottenere la modifica delle condizioni divorzili, bensì quella del procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza di 4 di 6

5 divorzio. Per queste ragioni la domanda di opposizione proposta dalla sig.ra A. M. accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato perché nullo, in quanto emesso da giudice incompetente, con l aggravio non solo delle ulteriori spese del presente giudizio, meglio specificate nella parte dispositiva, ma anche della restituzione della somma di ,07, oltre gl interessi che, secondo l insegnamento della suprema Corte (Cass. S.U. n. 1172/95), devono essere calcolati dal giorno dell insorto credito (Cfr. dal , data dell assegno emesso dall opponente in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) e via via sulla somma che progressivamente s incrementa per effetto della rivalutazione, così calcolando anche la rivalutazione stessa. Sviluppando i calcoli, con rigorosa procedura aritmetica, tenuto conto del diverso tasso d interesse dei due anni (2003 e 2004) e della rivalutazione, con la precisazione che gli interessi relativi all anno successivo (2004) sono stati calcolati non più sulla somma originaria, bensì su quella rivalutata e che gli interessi di ciascun periodo sono stati accantonati per essere sommati poi al totale, si ottiene la seguente tabella, dove le rispettive righe indicano: La prima, la somma di ,07 dal al con i rispettivi interessi calcolati al tasso del 3% e rivalutazione; La seconda, la somma così ottenuta, con gli interessi, al tasso del 2,5%, e la rivalutazione, dal al (data della sentenza); la terza il sub totale di ciascuna colonna; la quarta il totale, calcolato addizionando la somma complessiva rivalutata al 2004 più gli interessi via via accantonati. Anno SOMMA Rivalutazione Interessi , ,68 30, , ,55 18,56 sub totale 2.505, ,24 TOTALE 5 di 6

6 2.554,79 e, pertanto, alla sig.ra A. M. dovrà essere liquidata la somma di ,79, determinata, addizionando solo le somme rivalutate riferite all anno 2004 e tutti gli interessi accantonati anno per anno. A partire dalla data della sentenza gli interessi su. 49,24 proseguono al tasso legale fino al saldo effettivo. Alla soccombenza in giudizio segue di norma anche la condanna alle spese di giudizio che si indicano in dispositivo in aggiunta a quelle della procedura monitoria. PQM Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: accoglie l opposizione proposta dalla sig.ra A. M. e condanna il sig. C. M. alla restituzione della somma di ,07, oltre gl interessi e rivalutazione e così al pagamento della somma di ,79, determinata addizionando la somma dui ,55 rivalutata e riferita all anno 2004 e tutti gli interessi accantonati anno per anno; a partire dalla data della sentenza gli interessi su. 49,24 proseguono al tasso legale fino al saldo effettivo; revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di Pace di Milano il n /03 R.G /0, perché nullo in quanto emesso da giudice incompetente per materia; condanna, parte opposta al pagamento in favore della sig.ra A. M. delle ulteriori spese del presente giudizio, che liquida in. 183,86 per spese,. 719,94 per diritti,. 768,37 per onorari, oltre 10% ex art. 15 T.F. e, così complessivamente in ,17, oltre le spese del decreto ingiuntivo, CPA e IVA e tutte le ulteriori occorrende. Così deciso in Milano il 19 aprile 2004 Il ********************** di pace Avv. Gi*************************** n. 8628/2004, pubblicata il al n. 6778/04 Repertorio iudizio-davanti-al-giudice-pace-ne-tanto-meno-quella-del-giudizio-monitorio-la-strada-pertine/ 6 di 6

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

COND. DI MILANO VIA...

COND. DI MILANO VIA... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Dettagli

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da: Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE Indice INDICE ANALITICO Premessa Capitolo I IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE 1.1 Fase introduttiva 1.2 La competenza 1.3 Decreto di comparizione e fattispecie pratiche 1.4 Rappresentanza legale,

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

pagina 1 di 5 intellettuale

pagina 1 di 5 intellettuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha

Dettagli

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

~ ' ,:,.~:'i::: CONCLL'SIONT. tjrs: tj"rs:,:",.~:'i:::",o. ~ '" sente oza ".!tf,., ~(1 "l () r' \ \ \. C' '_._~ll~}lll,), RUOLO I CROI~C~C!3i~A; \, REPUBBLICA ITALIANA REPEmc, J :: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRlBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Dettagli

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Capitolo I EXCURSUS STORICO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1. Breve excursus di ordine storico... Pag. 1 2. (Segue): la situazione

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Va annullata 1'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all organo accertatore Autore: Matranga Alfredo

Dettagli

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le

Dettagli

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE La cartella esattoriale priva dell indicazione delle generalità del responsabile del procedimento preordinato all emissione è nulla in quanto violativa dei disposti dell articolo 7 della legge 27 luglio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella

Dettagli

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia. Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.

Dettagli

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 18 maggio 2006

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 18 maggio 2006 TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 18 maggio 2006 Opposizione a decreto ingiuntivo Tempestività termine di 40 giorni dalla notifica di ingiunzione Giudicato interno Acquisto di enciclopedia. REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. IX

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. IX Prefazione... Pag. IX Ricorso per la dichiarazione di morte presunta...» 1 Impugnazione del matrimonio contratto a norma dell art. 65 c.c..» 4 Nullità del matrimonio ai sensi dell art. 117 c.c....» 8 Simulazione

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato

TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE.,, C.F., rappresentato e difeso, giusta mandato TRIBUNALE ORDINARIO DI SEZIONE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE (EX ART. 615 C.P.C E SS.) * per il ricorrente Sig., nato a, il, e residente a ( ) in via,, C.F., rappresentato e difeso, giusta

Dettagli

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg. Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle

Dettagli

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente

Dettagli

AVVERTENZA PER IL LETTORE

AVVERTENZA PER IL LETTORE AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di statistica Tel. 06/68852955-6832207 Fax 06/6868235-68897535-68852812 Rilevazione

Dettagli

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1 ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente

Dettagli

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019 L eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente L eccessività della somma portata nel precetto

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria E illegittima la cartella di pagamento relativa alla iscrizione a ruolo di una multa non pagata, se l ente impositore non dimostra l avvenuta notifica del verbale entro 150 gg dalla commessa infrazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA SENTENZA CONCLUSIONI

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Valore Importo del Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00.

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1)

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1) CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli

SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE

SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE BOOK - Formulario diritto famigliatoc.fm Page VII Monday, June 20, 2005 3:42 PM SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE XV XIX XXI Capitolo Primo LA SEPARAZIONE 1 1. Generalità -

Dettagli

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G. Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n 1230/09 del 03/03/2009: pagamento indebito di servizio depurazione non attivato- trasparenza nei rapporti contrattuali - risarcimento del danno Autore: sentenza

Dettagli

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti: - COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv.Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario CONTRIBUTO UNIFICATO Processo civile ordinario Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00. 85,00 Processi di valore superiore a. 5.200,00

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

Tribunale di Novara: il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora

Tribunale di Novara: il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora 19 Gennaio 2010

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra. R.D. & FIGLI SRL (avv.

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra. R.D. & FIGLI SRL (avv. Nella procedura n. 3859/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra R.D. & FIGLI SRL (avv. ACCOLLA GIUSEPPE) e CREDITO EMILIANO SPA (avv.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. (Sezione Seconda ter)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. (Sezione Seconda ter) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione Seconda ter) composto dai Sigg.ri Paolo Restaino Presidente f.f Giancarlo Luttazi Roberto Capuzzi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra Nella procedura n. 3859/2016 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra RANDAZZO DIEGO & FIGLI SRL (avv. ACCOLLA GIUSEPPE) ATTORE e CREDITO

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi di valore

Dettagli

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,

Dettagli

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019 All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come

Dettagli

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale

Dettagli

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato

Dettagli

Repert. n. 1283/2018 del 28/03/2018

Repert. n. 1283/2018 del 28/03/2018 Sentenza 889/2018 pubbl. Sent. il 28/03/2018 R.G. 7716/16 RG Cro 7716/2016 Repert. 1283/2018 del 28/03/2018 TRIBUNALE DI TARANTO Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale, in composizione

Dettagli

Capitolo I (Carlo Guglielmo Izzo) La separazione personale dei coniugi. Profili sostanziali

Capitolo I (Carlo Guglielmo Izzo) La separazione personale dei coniugi. Profili sostanziali Indice Capitolo I (Carlo Guglielmo Izzo) La separazione personale dei coniugi. Profili sostanziali 1. Introduzione: l evoluzione normativa del diritto di famiglia dal 42 ad oggi. 11 2. La separazione giudiziale:

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n. 9557 Presidente Chiarini Relatore Tatangelo Fatti di causa A.F. e C.G. ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di V.M.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE N. 3002/2012 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, riunito nella Camera di Consiglio del 1 aprile 2014 nelle persone dei signori

Dettagli

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

36 Mariateresa Elena Povia. 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.)

36 Mariateresa Elena Povia. 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.) 36 Mariateresa Elena Povia 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.) Non si può iniziare l esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione...

INDICE. Schemi. Prefazione... Prefazione... Schemi p. XV 1 La separazione di fatto (art. 3 l. 898/70)... 3 2A Gli abusi familiari... 4 2B Gli abusi familiari: procedimento... 5 3 Il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,

Dettagli