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14 Esempio di individuazione delle prescrizioni per tipologia aziendale Tipologia di azienda Obblighi Azienda con la presenza di seminativi in pendenza Norma 1.1 Azienda con la presenza di seminativi coltivati Norma 2.2 Azienda con seminativi non coltivati Norma 4.2 Azienda con la presenza di pascolo permanente Norma 4.1 Azienda con la presenza di oliveti e/o vigneti vari Norma 4.3 Azienda con la presenza di sistemazioni a terrazzamento Norma 4.4 Azienda con seminativi pianeggianti Norma 4.2 Azienda che intende bruciare i residui di vegetazione (es. stoppie) Norma 2.1 Azienda che ricade in aree Z.P.S. Atto A.1 Azienda che ricade in aree S.I.C. Atto A.5 Azienda che intende utilizzare i fanghi di depurazione Atto A.3 Azienda zootecnica Atto C.18, B.10, B.11 Azienda zootecnica con allevamento di bovini Atto A7, A8, B.12, B.13, C.16 Azienda zootecnica con allevamento di ovino-caprini Atto A.8bis, B.12, B.13, B.15 Azienda zootecnica con allevamento di suini Atto A.6, B.13, B.14, C.17 Azienda che trasforma direttamente materie prime Atto A.2 Azienda con parco macchine proprio Atto A.2 Azienda che acquista e stocca carburante agricolo Atto A.2 Azienda che utilizza e/o acquista fitofarmaci Atto A.2 - B.9 Azienda che commercializza materie prime ad uso alimentare Atto B

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16 NORMA 1.1 INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO Scopo della Norma Prevenire i fenomeni erosivi attraverso: - contenimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico; - conservazione della fertilità del suolo; - conservazione della biodiversità. Aziende interessate Aziende con superfici a seminativo, coltivate o non coltivate (disattivate dalla produzione, setaside) potenzialmente suscettibili a fenomeni erosivi (dotati di una certa pendenza). Obblighi per le aziende L agricoltore, in concomitanza delle semine, deve realizzare solchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m. in modo da raccogliere l acqua piovana, a monte del solco stesso, riducendone la velocità di ruscellamento e convogliandola in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. - Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata. - Al beneficiario non è imputabile un eventuale fenomeno negativo causato da eventi meteorologici eccezionali. Che cos é Deroghe In sostituzione dei solchi acquai possono essere realizzate fasce inerbite di circa 5 metri di larghezza e distanti massimo 60 mt., ad andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza nel caso in cui: - un elevata pendenza possa comportare rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai; - vi sia assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l acqua raccolta dai solchi acquai temporanei; - siano presenti zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (fogli di mappa di cui all allegato della DGR n. 949/2007). N.B. Sono esenti dall adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che garantiscono una copertura vegetale per l intera annata agraria. Corretta semina con i solchi acquai (foto Min. Pol Agr.) Solco acquaio temporaneo rappresenta un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per il regolare deflusso dell acqua piovana

17 NORMA 1.1 Elementi di verifica dell infrazione - Presenza di rigagnoli nel terreno diffusi o concentrati, prodotti dall azione di scorrimento delle acque di sgrondo. - Presenza di fenomeni di soliflussione e di frane vere e proprie, con perdita definitiva di strati di suolo agricolo. - Presenza di scheletro (pietrame) proveniente da strati profondi del terreno, affiorato in superficie in seguito a fenomeni franosi. La Norma s intende violata solo nel caso di contemporanea presenza di fenomeni erosivi ed assenza di solchi acquai o fasce inerbite. Parametri di verifica dell infrazione Portata Dipende dall estensione della superfici interessate all infrazione. Bassa: quando la superficie interessata dall infrazione è inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari. Media: quando la superficie interessata dall infrazione è superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari. Alta: quando la superficie interessata dall infrazione è superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali. Gravità Dipende da: a) profondità e dimensioni dei solchi; b) affioramento di scheletro e/o di strati meno fertili del suolo; c) fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale; d) accumulo di sedimenti veicolati dalle acque di deflusso e dalle frane. Bassa: un solo parametro presente. Media: due parametri presenti. Alta: tre parametri presenti. Durata Dipende dal tempo di permanenza dell effetto dell infrazione sul suolo e riguarda una superficie agricola di estensione superiore a 100 mq. Alta: quando l estensione delle infrazioni, costituiti da diffusi fenomeni franosi, supera il 50% della superficie aziendale o 5 ettari. Media: negli altri casi l incidenza dell indicatore di durata viene stabilita a livello medio. Bassa: non prevista. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nel caso in cu l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la Norma o agli 8 ettari

18 NORMA 2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI Scopo della Norma Tutelare la fertilità del terreno con interventi volti al mantenimento del tenore di sostanza organica (humus), grazie al divieto di bruciatura della sostanza organica contenuta nei residui colturali. Aziende interessate - Con superfici a seminativo in produzione. - Con superfici a seminativo a prato naturale o non coltivate (in regime di set-aside o disattivate dalla produzione). Obblighi per l agricoltore (foto Min. Pol. Agr.) Bruciatura di residui colturali della coltura precedente (sanzionabile) Divieto di bruciare stoppie, paglie ed ogni altro residuo di vegetazione proveniente dai cicli produttivi di colture spontanee o seminate, precedenti. Deroghe 1. è ammessa la bruciatura delle stoppie per le superfici investite a riso. 2. sono ammessi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall Autorità competente

19 NORMA 2.1 Elementi di verifica dell infrazione Presenza di fenomeni di bruciatura in campo in assenza della concessione di deroghe. Parametri di verifica dell infrazione Si ha infrazione se sono presenti fenomeni riconducibili a bruciature di stoppie altri residui vegetali, in assenza di deroghe o non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica;. Portata Bassa: qualora l ampiezza della superficie interessata all infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie totale soggetta al vincolo, fino ad un massimo di 2 ettari. Media: qualora l ampiezza della superficie interessata all infrazione sia compresa tra il 20% e il 30% della superficie soggetta a vincolo, fino ad un massimo di 3 ettari. Alta: qualora l ampiezza della superficie interessata all infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata. Azioni correttive e impegni di ripristino - Sovescio. - Letamazione. - Altri interventi di concimazione organica. Le azioni correttive sopra elencate sono possibili solo per inadempienze d importanza minore purchè effettuate prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo. Gli impegni di ripristino riguardano tutte le altre inadempienze e devono essere effettuati entro la campagna agraria successiva. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la Norma o a 8 ettari. Gravità Viene calcolata in funzione della concentrazione di sostanza organica sottratta al suolo tramite la bruciatura dei residui vegetali. Parametri di valutazione: Bassa: bruciatura di soli residui di colture depauperanti (cereali a paglia). Media: bruciatura di residui di colture da rinnovo o miglioratrici. Alta: bruciatura di residui di di coture foraggere, di superfici ritirate (set-aside) o incolte. Per qualsiasi infrazione commessa all interno di aree SIC e ZPS l indice di gravità è comunque a livello alto. Durata La durata per tale infrazione viene normalmente fissata a livello medio tranne nei casi di infrazione all interno delle aree SIC e ZPS l indicatore di durata sarà fissato al livello alto

20 NORMA 2.2 AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE Scopo della Norma Salvaguardare il contenuto di sostanza organica del suolo attraverso un adeguato avvicendamento delle colture. Aziende interessate - Con superfici a seminativo in produzione. - Con superfici a seminativo In regime di set-aside. OBBLIGHI PER L AGRICOLTORE La monosuccessione di cereali per più di 5 anni è sanzionabile La monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo puo avere una durata non superiore a cinque anni; (divieto di coltivare la stessa coltura sul medesimo appezzamento per più di cinque anni); Le colture intercalari (secondo raccolto) non influenzano la monosuccessione; L alternanza tra frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro è considerata, come monosuccessione dello stesso cereale. Deroghe 1. E ammessa la monosuccessione di riso. 2. E ammesso un periodo superiore ai cinque anni consentiti, se si dimostra, mediante analisi ufficialmente valide, che il livello di sostanza organica nel terreno non varia tra quello presente entro il quinto anno consentito dalla norma e l ultimo anno del periodo per il quale si chiede la deroga

21 NORMA 2.2 Elementi di verifica dell infrazione - Rispetto della durata massima della monosuccessione. - Realizzazione delle analisi previste dalla deroga. - Dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel suolo. - Esecuzione degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe e nei casi in cui la comparazione dei dati delle analisi dimostri una diminuzione del livello di sostanza organica. Parametri di verifica dell infrazione - Durata della monosuccessione oltre il limite dei cinque anni in assenza di deroga. - In presenza di deroga, assenza delle analisi del terreno previste. - Esecuzione oltre i tempi previsti degli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica, in caso di accertamento della diminuzione della sostanza organica. Portata Rappresenta l incidenza della superficie su cui è presente l infrazione rispetto alla superficie totale tenuta al rispetto della Norma. Bassa: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari. Media: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari. Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure l infrazione sia commessa all interno di un area SIC o ZPS. Gravità E basata sul numero di anni di monosuccessione oltre il massimo consentito. Media: 1 anno di monosuccessione oltre i limiti consentiti, senza la realizzazione delle analisi del terreno oppure degli interventi alternativi per il ripristino della sostanza organica. Alta: 2 o più anni di monosuccessione oltre i massimi consentiti, senza la realizzazione delle analisi del terreno oppure degli interventi alternativi per il ripristino della sostanza organica. Durata Questo indice viene normalmente stabilito a livello medio. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata. Azioni correttive Le azioni correttive sono previste solo per infrazioni con portata bassa o gravità media. Azioni correttive previste: - sovescio; - letamazione; - altri interventi di concimazione organica. Gli interventi correttivi, devono essere effettuare prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari

22 NORMA 3.1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI Scopo della Norma Difendere la struttura del suolo attraverso: - il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali ed opportune sistemazioni del terreno in modo da evitare il ristagno idrico; - l uso adeguato delle macchine agricole con condizioni pedo-climatiche favorevoli. Aziende interesssate Deroghe - Rispetto delle disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se preseti (divieto dell eliminazione della vegetazione nei canali collettori in determinati periodi dell anno). - In presenza di drenaggio sotterraneo. - In caso di trasformazione fondiaria, può essere ridefinita una nuova rete scolante, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Aziende con seminatavi, prati o pascoli permanenti, terreni non coltivati (disattivati dalla produzione), oliveti. Obblighi per le aziende - Garantire l efficienza della rete di sgrondo attraverso il mantenimento e la pulizia delle scoline e dei canali collettori per favorire il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, mantenere la baulatura. - Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera ) e con modalità d uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Qualora i fenomeni di allagamento o ristagno idrico siano presenti nonostante il corretto rispetto delle prescrizioni cui sopra, la condizionalità è da ritenersi rispettata. Scolina con fosso collettore ripuliti. Non sanzionabile anche se in presenza di ristagno idrico. Cosa sono - Scolina: solco che divide i campi e raccoglie l acqua di sgrondo. - Canale collettore: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline. - Baulatura: sagomatura convessa del terreno, realizzata e mantenuta tramite l aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali verso le scoline. Fosso collettore non ripristinato - sanzionabile

23 NORMA 3.1 Elementi di verifica dell infrazione Per il mantenimento in efficienza la rete di sgrondo: - efficienza delle scoline; - manutenzione dei canali collettori; - presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale; - mantenimento della pratica della baulatura. Per un corretto uso delle macchine agricole: - presenza fenomeni di destrutturazione del suolo (es. compattamento) attribuibili ad un uso inadeguato delle macchine agricole in particolari condizioni di umidità del terreno. Sono oggetto di verifica, inoltre: - eventuale presenza di una rete di drenaggio sotterraneo; - l eventuale presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che vietano l eliminazione della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori. La Norma si intende violata anche quando, in assenza di fenomeni di ristagno idrico, non siano state rispettate le prescrizioni previste. N.B. Le infrazioni sono a carico dell azienda anche se determinate da cattive lavorazioni eseguite da un conto terzista. Parametri di verifica dell infrazione Portata Dipende dall estensione della superficie sulla quale vengono rilevati i fenomeni di ristagno descritti sopra ed eventuali effetti extra-aziendali. Bassa: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, oppure superiore a 3 ettari. Media: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è compresa tra il 20% e il 30% della superficie soggetta a vincolo, oppure non superiore a 5 ettari. Alta: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 5 ettari oppure siano presenti effetti extra-aziendali. Gravità Dipende dal numero di impegni non rispettati. Media: mancato rispetto di uno solo degli impegni previsti. Alta: mancato rispetto di più di uno degli impegni previsti. Durata Alta: abbandono totale del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura). Media: in tutti gli altri casi. Casi particolari L infrazione viene annullata se: - in aree SIC o ZPS, dipende dall applicazioni di disposizioni volte alla tutela della vegetazine spontanea in corrispondenza di fossi e scoline; - la manutenzione del sistema di sgrondo sia di competenza di strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.). Inadempienze di importanza minore: Non sono previste. Azioni correttive Non sono previste. Impregni di ripristino E previsto il ripristino dell efficienza della rete di sgrondo entro la campagna successiva, anche attraverso l impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale oltre che nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, nel caso di presenza di infrazioni relative al corretto uso delle macchine agricole per un estensione superiore al 50% del terreno o agli 8 ettari

24 NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE Scopo della Norma Assicurare un livello minimo di mantenimento ed un razionale utilizzo del pascolo al fine di evitare fenomeni di deterioramento di questo ecosistema, quali erosione del suolo, diminuzione del livello di sostanza organica, degradazione della struttura e diminuzione delle biodiversità Deroghe Ammesse solo se contemplate dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni o da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali. Aziende interessate La presente norma si applica alle aziende con superfici a pascolo permanente cosi come previsto dalla lettera c) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre Obblighi per l agricoltore - Non ridurre la superficie a pascolo permanente definito in base all art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni. - Non convertire il terreno ad altri usi (non può essere più coltivato normalmente), all interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. - Non effettuare lavorazioni, eccetto quelle legate al rinnovo o all infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque e rispettare la densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata che non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Danni da carico (UBA/Ha/anno) elevato. (foto Min. Pol. Agr.)

25 NORMA 4.1 Elementi di verifica dell infrazione 1. Rispetto delle prescrizioni stabilite dall art. 4 del Reg. 796/ Conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente presenti all interno dei SIC e ZPS. 3. Rispondenza tra la superficie dichiarata ai pascolo permanente e quanto riscontrato in campo. 4. Assenza di lavorazioni del terreno, non consentite. 5. Rispetto del carico di bestiame annuo, minimo e massimo, previsto dalla Norma. Parametri di verifica dell infrazione Portata Dipende dall estensione della superficie soggetta all infrazione. Bassa: qualora la superficie oggetto dell infrazione per gli impegni 3) o 4)sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, comunque non superiore ai 4 ettari. Media: qualora la superficie oggetto dell infrazione per gli impegni 3) o 4) sia compresa tra il 20% e il l 30% della superficie soggetta a vincolo, comunque non superiore a 6 ettari. Alta: qualora la superficie oggetto dell infrazione per gli impegni 3) o 4) sia superiore il 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 6 ettari, oppure sia presente un infrazione riconducibile ad uno degli impegni 1), 2), 5). Gravità Dipende dalla tipologia e dal numero delle infrazioni commesse: 1. cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate; 2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive, a meno che l utilizzo dichiarato non sia compreso nella categoria pascolo magro ; 3. presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo, o colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.), o utilizzazioni forestali; 4. porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS; 5. non rispetto di quanto stabilito dall art. 4 del Reg. 796/04; 6. non rispetto del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo, espresso in UBA/ha per anno. Bassa: violazionedi un parametro tra i primi 3. Media: violazione di due parametri tra i primi 3. Alto: violazione di almeno 3 parametri o di un solo parametro tra 4, 5 o 6. Durata Dipende dai tempi più o meno rapidi necessari a ripristinare la situazione preesistente. Bassa: quando la portata e gravità sono livello basso. Media: quando la portata o gravità sono a livello medio o alto. Alta: quando la portata e gravità sono a livello alto. Inadempienze di importanza minore Sono costituite da infrazioni con livelli bassi di portata. Interventi correttivi o di ripristino Gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo, posono riguardare: 1. ripristino del pascolo (risemina, ecc.)nelle zone con pascolo rimosso o danneggiato da lavorazioni non consentite; 2. eliminazione delle essenze arbustive o foresta li sviluppatesi; 3. ripristino delle stesse o di equivalenti superfici a pascolo che erano state convertite a colture agrarie o forestali; 4. ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie investita a pascolo permanente e superficie agricola totale, in seguito alla riduzione del pascolo. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari

26 NORMA 4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE Scopo della Norma Garantire una adeguata gestione agronomica delle superfici ritirate dalla produzione evitando il loro abbandono attraverso: - la salvaguardia della fertilità del terreno; - la prevenzione da fenomeni di erosione e dilavamento; - il controllo delle piante infestanti; - la prevenzione del rischio di propagazione degli incendi; - la tutela della fauna selvatica, impedendo alcune pratiche colturali durante determinati periodi dell anno relativi alla nidificazione o riproduzione. Aziende interessate Tutte le aziende con superfici a seminativo non coltivate, destinate a Set-aside Food (titoli da ritiro) o Set-aside volontario.( lettera b) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006). Obblighi dell agricoltore a. Garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l anno (il periodo di impegno del terreno per l utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l inverno). b. Effettuazione di almeno una operazione di sfalcio o altre operazioni equivalenti, al fine di: - conservare l ordinario livello di fertilità del terreno; - salvaguardare la fauna selvatica; - evitare la presenza di rischi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, e controllare lo sviluppo di infestanti. Per il perseguimento di tali obiettivi è necessario: - per le aree non soggette a vincoli ambientali ai sensi della direttiva 9/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), rispettare il divieto di effettuare lo sfalcio, o la trinciatura, per un periodo inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell agricoltore tale periodo decorre dal 15 marzo; - per le aree soggette a vincoli ambientali ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), il periodo di divieto annuale di sfalcio, o trinciatura, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell agricoltore tale periodo decorre dal 15 febbraio; - è obbligatorio la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Deroghe ammesse: 1. pratica del sovescio (in presenza di specie da sovescio o piante biocidi); 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna (lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002); 4. lavorazioni di miglioramento fondiario; 5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nellauccessiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell annata agraria precedente all entrata in produzione; 6. sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio dell annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese nelle seguenti zone: - Isola d Elba per i comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell Elba, Porto Azzurro e Rio Marina; Isola di Pianosa, isola di Capraia, Isola di Monte Cristo; - Isola di Giannutri; isola del Giglio - Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Capalbio, Scarlino e Monte argentario; Per superfici non comprese nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/ CEE (ZPS) e 92/43/CEE (SIC); 7 a deroga dello sfalcio o trinciatura nel periodo di divieto, in assenza di rotture del cotico erboso, allo scopo di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi disseminazione delle stesse. La produzione erbacea ottenuta a seguito

27 NORMA 4.2 dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell anno successivo; 7 b è ammesso, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento durante il periodo di divieto. Purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso. Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell autorità di gestione. Parametri di verifica dell infrazione - Sfalci o lavorazioni del terreno avvenute in periodo non consentito. - Assenza degli interventi agronomici annuali prevesti (presenza di vegetazione arbustiva o arborea, ecc.). - Messa a coltura delle superfici soggette a vincolo. Portata Dipende dall estensione della superficie su cui sono state riscontrate infrazioni. Bassa: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, fino a un massimo di 2 ettari. Media: se la superficie interessata all infrazione è compresa tra il 20% ed il 30% della superficie soggetta a vincolo, fino a un massimo di 3 ettari. Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari. 3. sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati; 4. presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della presente norma (eccetto le colture a perdere per l alimentazione della fauna selvatica); 5. mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle deroghe; 6. mancata realizzazione delle fasce antincendio (ove previste). Bassa: relativa ad una sola tipologia d frazione; Media: relativa almeno a due tipologie d infrazione; Alta: relativa ad almeno tre tipologie d infrazione; Durata E ricondotta comunque a livello medio (dall art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/2004). Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari. Gravità Dipende dalle tipologie d infrazioni di seguito riportate: 1. assenza di copertura vegetale durante dovuta a pratiche agronomiche non consentite; 2. assenza di sfalci o altre operazioni equivalenti, almeno una volta l anno;

28 NORMA 4.3 MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI Scopo della Norma Garantire un equilibrato sviluppo vegetativo dell oliveto, e del vigneto al fine di evitare l abbandono di questi importanti ecosistemi attraverso attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta conformi alle forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, evitando lo sviluppo delle infestanti ed il rischio di incendi. Deroghe - In presenza di giustificazione di carattere fitosanitario. - In caso di reimpianto autorizzato. Campo di applicazione Tutti gli oliveti ed i vigneti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse. Obblighi dell agricoltore Oliveti: - almeno una volta ogni 5 anni effettuare la potatura; - almeno una volta ogni tre anni, asportare i polloni, i rovi ed altra vegetazione - pluriennale infestante; - divieto di estirpazione delle piante di olivo (ai sensi della L. N. 114 del 14/02/51 ) Vigneti: - la potatura invernale del vigneto deve avvenire entro il 30 maggio di ogni anno; - almeno una volta ogni tre anni, provvedere all eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante. Condizione sanzionabile

29 NORMA 4.3 Elementi di verifica dell infrazione - Presenza di estirpazioni di piante d olivo non autorizzata. - Mancanza della potatura nell arco di cinque anni. - Eliminazione dei polloni, dei rovi o altre infestanti poliennali ad intervalli di tempo maggiori di tre anni. Parametri di verifica dell infrazione Portata Dipende dall ampiezza della superficie sulla quale sono state riscontrate infrazioni. Bassa: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, o se superiore a 1, 5 ettari. Media: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è compresa tra il 30% ed il 50% della superficie soggetta a vincolo, a se superiore a 3 ettari. Alta: se la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione è superiore al 50% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure riguarda il mancato rispetto del divieto di estirpazione degli oliveti. Inadempienze di importanza minore Infrazioni con livelli bassi di portata. Azioni correttive (portata bassa) ed impegni di ripristino (portata media ed alta) Le azioni correttive e gli impegni di ripristino non sono previste nei casi di estirpazione. Negli altri casi consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste: - potatura delle piante; - eliminazione della vegetazione infestante; - spollonatura. Tali operazioni devono essere effettuate entro la campagna agraria successiva. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale: - nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04; - se l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la norma o i 4 ettari; - per l infrazione relativa al mancato rispetto della legge relativa all estirpazione dell oliveto e l estensione delle infrazioni all impegno è pari o superiore al 20% della superficie dove è applicabile la norma oppure ad 1 ettaro. Gravità Dipende dal numero di infrazioni rilevati nelle aree soggette a controllo. 1. Assenza della potatura quinquennale. 2. Presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo. 3. Presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante. 4. Presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione alla Legge 14 febbraio 1951 n.144. Bassa: una sola infrazione presente tra i primi 3. Media: due infrazioni presenti tra i primi 3. Alta: le prime tre infrazionii presenti oppura solo la quarta. Durata Dipende dal tipo d infrazione commessa. Alta: estirpazione dell oliveto in disaccordo con quanto disposto dalla Legge 14 febb n Media: per le altre tipologie d infrazione

30 NORMA 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICIO DEL PAESAGGIO Scopo della Norma Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni evitando il degrado degli elementi caratteristici del paesaggio quali terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita e rispettando i provvedimenti e le direttive vigenti in materia di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio. Aziende interessate Tutte la aziende che presentano nel loro interno elementi caratteristici del paesaggio cosi come desumibili negli obblighi dell agricoltore. Obblighi dell agricoltore a) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. b) Divieto di effettuazione livellamenti non autorizzati. c) Rispetto degli ATTI A1 e A5 nelle aree di Natura 2000 relativi ai i provvedimenti regionali adottati ai sensi della Dir. 79/409/CEE (ZPS) e della Dir. 92/43/CEE (SIC). d) Rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c (di cui alla Delibera C.R n. 72/2007 Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT). Elementi di verifica dell infrazione - L eliminazione di terrazzamenti esistenti. - L effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione. - Il non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 200. Portata, gravità e durata: Gli indici di valutazione dell infrazione rilevata sono considerati tutti dipendenti dagli stessi fattori e pertanto sono calcolati insieme. Basso: terrazze danneggiate. Medio: terrazze parzialmente eliminate. Alto: terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione o non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nei casi previsti dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni. Azioni Correttive Per questa Norma non sono previste azioni correttive. Deroghe ammesse 1. E consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili. 2. Sono consentiti i livellamenti ordinari necessari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Impegni di ripristino Per questa Norma non sono previsti interventi correttivi. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nei casi previsti dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni. Corretto mantenimento di terrazzamenti. (foto Min. Pol.Agr.)

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34 ATTO A.1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare tramite l impiego di specie autoctone. d effettuare il taglio dei pioppeti dal 20 Febbraio al 31 Agosto; e utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi. Scopo dell Atto Favorire la salvaguardare delle biodiversità naturali grazie all adozione d interventi mirati alla conservazione degli uccelli selvatici nell ambito delle aree ZPS (Zone di protezione speciale) che insieme aree SIC (Siti di interesse comunitario) rientrano nel novero di quelle inserite nella rete Natura Aziende interessate Riguarda le aziende i cui terreni ricadono nelle aree protette definite dalla RETE NATURA 2000 come ZPS (Zona di Protezione Speciale) (riunite dalla Regione Toscana nei SIR). Obblighi per le aziende Specifici di conservazione ambientale Nel caso in cui le ZPS siano dotate i strumenti di gestione preposti al governo del loro territorio impegni da rispettare a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle aree stesse. Tuttavia, in assenza dei piani di gestione o laddove tali vincoli siano meno restrittivi del DGR 923/06 si adottano quelli previsti da quest ultimo che nell ambito delle ZPS prevedono il divieto di: a eliminare gli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili; b svolgere attività di circolazione motorizzata fuori strada ad eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo o sorveglianza nonché per l accesso ai fondi degli aventi diritto; c svolgere attività artificiale di forestazione, di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa Specifici agronomici 1 Norma 2.1 (divieto di bruciatura dei residui colturali di seminativi o foraggere a fine ciclo). 2 Norma 4.1 (divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente). 3 Norma 4.2 ( obblighi per le superfici ritirate dalla produzione o non seminate): a) Garantire una copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno; b) Effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura annuale; c) Possibilità di pascolamento solo su setasi del volontario; d) Divieto di sfalci/trinciatura, tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno. 4 Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e del Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati. 5 La realizzazione d interventi strutturali ed altri interventi aziendali significativi (viabilità, edifici, insediamenti produttivi, ecc.), devono essere autorizzati secondo le vigenti disposizioni da parte degli enti preposti e corredati dalla valutazione d incidenza se necessaria

35 ATTO A.1 Foto APT Maremma - Parametri di verifica dell infrazione Si ha violazione quando non viene rispettato almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati sopra o non sia presente o sia incongruente la valutazione d incidenza e/o dell autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda. Durata Alta: assenza di autorizzazione e/o incompleta valutazione di incidenza contestualmente ad infrazioni di almeno uno degli impegni di natura agronomica ( ). Media: in tutti gli altri casi in base a quanto stabilito dall art. 66 (1) comma 2 del Reg CE 796/04. Portata Dipende dall estensione delle superfici agricole che presentano una o più infrazioni. Bassa: mancato rispetto degli impegni su una superficie minore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ettari; Media: mancato rispetto degli impegni su una compresa tra il 20% e il minore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 3 ettari oppure assenza e/o incompleta autorizzazione e/o valutazione di incidenza. Oppure presenza di un violazione dell impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% di quella soggetta a vincolo purché non superiore ad 1. Alta: mancato rispetto degli impegni su una superficie maggiore del 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure assenza e/o incompleta i documentazione d autorizzazione e/o di valutazione di incidenza insieme al mancato rispetto di una misura di conservazione oppure sia presente una violazione dell impegno 2 per una superficie maggiore del 20% di quella soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro. Gravità Dipende d al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni. Bassa: Mancato rispetto di un impegno di natura agronomica (impegni ). Media: Mancato rispetto di 2 impegni di natura agronomica (impegni ) oppure infrazione sugli interventi strutturali (impegno 5). Alta: Mancato rispetto di più di 2 impegni di natura agronomica (impegni ) ed infrazioni sugli interventi strutturali in corso di realizzazione o realizzati (impegno 5). Inadempienze di importanza minore Riguardano infrazioni di portata e gravità basse relative alla corretta gestione dei residui colturali. Azioni correttive Devono essere eseguite entro 30 giorni dalla data del controllo e prevede l esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo per livelli bassi di portata e gravità. Impegni di ripristino 1) Ripristino della superficie a pascolo permanente investita ad altro uso (entro la campagna successiva). 2) Per livelli di gravità e portata medi o alti - Interventi di ripristino del livello di sostanza organica (entro 30 giorni). 3) Richiesta autorizzazione e/o valutazione di incidenza (entro 30 giorni). Intenzionalità - Infrazioni alle prescrizioni per il 100% della su perficie aziendale compresa in ZPS. - Infrazioni alle prescrizioni per almeno il 50% della superficie compresa in ZPS con assenza di valutazione d incidenza o di autorizzazione per interventi strutturali presenti in azienda

36 ATTO A.2 PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DA ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE Scopo dell Atto Prevenire l inquinamento delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell inquinamento già in atto. Aziende interessate - Aziende agricole che utilizzano e detengono sostanze pericolose per l inquinamento della falda sotterranea ai sensi della Dir. CEE 80/86 elenchi I e II (carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste). - Aziende che svolgono attività agricola prevalente (produzione primaria, zootecniche e di trasformazione) che producono acque reflue domestiche o ad esse assimilabili. - Aziende a prevalente attività agro-industriali che trasformano materia prima in prevalenza di origine esterna e che producono acque reflue non assimilabili a quelle domestiche. - Presenza contenitore/distributore di carburanti fuori-terra, integro, provvisto di un bacino di contenimento pari ad almeno la metà della capacità del serbatoio e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici oppure presenza in un locale chiuso e bacino di contenimento oppure presenza di serbatoio di carburanti interrato in assenza di perdite visibili di sostanze pericolose sul suolo. N.B. Qualora il serbatoio per lo stoccaggio di carburante sia provvisto di vasca di contenimento e sia posto all interno di un fabbricato (es. ricovero attrezzi), l impegno si ritiene rispettato. Obblighi per l agricoltore - Divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs.152/06. - Al fine di evitare la diffusione per percolazione nel suolo e nel sottosuolo, le sostanze pericolose quali: oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri, batterie esauste, farmaci e fitofarmaci scaduti, ecc, devono essere stoccati in contenitori posizionati in locali protetti dagli agenti atmosferici, con pavimenti impermeabilizzati e non vi deve essere presenza di perdite di sostanze pericolose sul suolo. - Lo smaltimento delle sostanze classificate pericolose (D.Lgs.152/06) deve essere effettuato: - attraverso una ditta specializzata a tale scopo; - almeno una volta all anno per quantitativi inferiori a 10 mc.; - ogni 2 mesi se il quantitativo annuo è superiore a 10 mc. - Aziende che smaltiscono sostanze pericolose, con fatturato superiore ad Euro 8.000, hanno l obbligo della comunicazione annuale (MUD). Contenitore non a norma. Contenitore a norma

37 ATTO A.2 Elementi di verifica dell infrazione Il mancato rispetto di uno degli obblighi sopra elencati comporta l infrazione all Atto. Azioni correttive Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (portata e gravità bassa). Portata E proporzionale alla presenza e quantità di di perdite. Bassa: Stoccaggio delle sostanze pericolose non corretto, in assenza di dispersione sul suolo Media: Stoccaggio delle sostanze pericolose non corretto, in presenza di dispersione sul suolo limitata e circoscritta (es.: sgocciolamenti) Alta: In tutti gli altri casi Gravità Varia in funzione della tipologia d infrazione seguenti: 1. autorizzazione assente; 2. autorizzazione scaduta; 3. presenza di verifiche effettuate dagli Enti competenti con esito negativo, che abbiano generato prescrizioni o diffide; 4. presenza di verifiche effettuate dagli Enti competenti con esito negativo, che abbiano generato revoca; 5. presenza di dispersione di sostanze pericolose; 6. assenza di locale o contenitore atti ad evitare la dispersione; Bassa: infrazione di cui al 6. Media: infrazioni di cui al 2 o 3 o 5 singolarmente o congiuntamente all infrazione 6. Alta: infrazioni di cui al 1 o 4 singolarmente e in tutti gli negli altri casi non previsti. Impegni di ripristino 1) Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (portata e gravità medie ed alte) da effettuare entro 30 giorni. 2) Richiesta di rinnovo dell autorizzazione (entro 15 giorni). Intenzionalità Se l infrazione, nel corso dei propri controlli, viene ritenuta tale da parte degli Enti preposti. Durata Alta: con autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose assente, con presenza di perdite di carburanti, lubrificanti o altre sostanze pericolose, che inquinano corpi d acqua superficiali o pozzi. Media: in tutti gli altri casi. Inadempienze di importanza minore Se in assenza di perdite di sostanze pericolose (livello basso di portata e gravità), il locale, luogo o contenitore deputato allo stoccaggio di tali sostanze non garantisce l assenza di dispersione

38 ATTO A.3 DIRETTIVA 86/278/CEE - PROTEZIONE DELL AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA Scopo dell Atto Utilizzazione razionale controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, allo scopo di impedire effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull uomo. Campo di applicazione Tutti i terreni agricoli aziendali interessati allo spandimento dei fanghi di depurazione, sia distribuiti direttamente dall agricoltore che da terzi. Oltre le superfici possono essere coinvolte le seguenti figure: - agricoltore/azienda agricola: colui che da il consenso e mette a disposizione i terreni sui quali distribuire i fanghi di depurazione; - utilizzatore dei fanghi: colui che distribuisce i fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi che sia in possesso dell autorizzazione necessaria (D. Lgs. Art. 9); - produttore dei fanghi: colui che attraverso un processo di condizionamento e depurazione, rende i fanghi utilizzabili in agricoltura. Obblighi per l agricoltore L agricoltore che produce ed utilizza fanghi sulla propria azienda deve: - rispettare tutti gli impegni di cui sopra; - tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all autorità competente. Le aziende che utilizzano i fanghi di depurazione devono dichiararlo, nel quadro condizionalità della DUA. L utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92. Oltre agli obblighi amministrativi il D.Lgs n.99/1992 prescrive anche il divieto di utilizzazione dei fanghi nelle seguenti condizioni agronomiche: - terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni; - terreni con pendenza uperiore al 15%; - terreni con ph inferiore a 5; - terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento; - su terreni destinati all orticoltura e frutticoltura, con prodotti che crescono a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto. L agricoltore che mette a disposizione solo i terreni deve acquisire dal distributore: - il formulario di identificazione dei fanghi; - la scheda di accompagnamento dei fanghi; - l autorizzazione allo spandimento; - il registro di utilizzazione dei terreni correttamente compilato; - notifica agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; - controllare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa da parte dell utilizzatore. L agricoltore che utilizza fanghi di terzi sulla propria azienda deve: - ottemperare direttamente agli impegni di cui sopra; - possedere l autorizzazione all utilizzazione dei fanghi; - se trasporta personalmente i fanghi essere iscritto all Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti

39 ATTO A.3 Parametri di verifica dell infrazione Il mancato rispetto di uno o più degli impegni sopra menzionati comporta l infrazione. Portata Dipende dall estensione dell infrazione. Bassa: Superficie interessata dalla violazione inferiore al 20% della SAU aziendale, purché non superiore ai 2 ha. Media: Superficie interessata dalla violazione compresa tra il 20% e il 30% della SAU aziendale, fino ad un massimo di 3 ha oppure in caso di infrazioni agli impegni amministrativi. Alta: Superficie interessata dalla violazione superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha oppure in assenza del registro di utilizzazione e contemporanea assenza dei dati identificativi dei terreni nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento oppure nel caso di infrazioni che abbiano effetti anche al di fuori della superficie aziendale. Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Impegni di ripristino Azienda produttrice-utilizzatrice con autorizzazione scaduta dovrà procedere al rinnovo della stessa entro 15 giorni dal sopralluogo. Intenzionalità - Utilizzazione dei fanghi in totale assenza della documentazione prevista. - Utilizzazione di fanghi con infrazione di tutte le norme tecniche e contestuale assenza del registro di utilizzazione dei terreni e contemporanea assenza dei dati. Gravità Dipende dalla tipologia delle infrazioni: 1. assenza del formulario di identificazione dei fanghi; 2. assenza della scheda di accompagnamento dei fanghi; 3. assenza di notifica di smaltimento alle autorità competenti o invio della stessa oltre il termine previsto; 4. assenza dell autorizzazione all utilizzazione dei fanghi o autorizzazione scaduta, nei casi previsti; 5. assenza dell iscrizione all Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nei casi previsti; 6. assenza del Registro di carico e scarico; Media: presenza del solo parametro 3 Alta: presenza del parametro 1 oppure del parametro 2 (per tutte le aziende); presenza del parametro 4 oppure del parametro 5 (per le aziende anche utilizzatrici); presenza del parametro 6 (per le aziende anche produttrici). Durata Media: per tutti i casi previsti

40 ATTO A.4 DIRETTIVA 91/676/CEE - PROTEZION DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE Scopo dell Atto Salvaguardare le acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in aree definite Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ovvero aree che già presentano acque inquinate (concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l) o che potrebbero diventare tali se non si interviene adeguatamente. Perseguire la riduzione dell impatto ambientale dell attività agricola, attraverso una più attenta gestione dell azoto, disciplinando lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e lo spandimento dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici al fine di assicurare la migliore fertilità dei terreni e salvaguardare le acque sotterranee. Campo di applicazione Aziende agricole i cui terreni ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), identificate dall allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché da ulteriori atti della regione Toscana. Per la provincia di Grosseto è stata designata la Zona Vulnerabile ai Nitrati dell Area Costiera della Laguna di Orbetello e del Lago di Burano che comprende i territori della fascia costiera della Provincia di Grosseto, ed include i Comuni di : Capalbio (29 %), Monte Argentario (20 %), Orbetello (35 %). Obblighi per l agricoltore Gli impegni applicabili a livello dell azienda agricola sono quelli previsti dal Programma di azione di cui al DPGR n.32/r del 13/07/2006 ed in particolare: ADEMPIMENTO 1 Aziende che utilizzano letame, concimi azotati e ammendanti organici (art.4 DPGR n.32/r/2006): 1 Utilizzazione solo su superfici oggetto di attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale); 2 Divieto di utilizzazione su terreni con pendenza media, superiore al 25%; 3 Divieto di utilizzazione nei boschi, ad eccezione degli effluenti rilasciati dagli animali nell allevamento brado; 4 Divieto di utilizzazione su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto o terreni saturi d acqua (ad eccezione di colture che richiedono sommersione); 5 Divieto di utilizzazione, nei casi di irrigazione per scorrimento in presenza di concimi non interrati, nelle 24 ore precedenti l intervento irriguo; 6 Divieto di utilizzazione entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua superficiali non significativi (come definiti dalla DGR n.225/2003); 7 Divieto di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corsi d acqua superficiali significativi; 8 Divieto di utilizzazione entro 25 metri dal bordo di un arenile (di lago, di mare, di zone umide); 9 Assenza di utilizzazione nella stagione invernale (1 dicembre-28 febbraio). ADEMPIMENTI 2 Aziende che utilizzano liquami (artt.4 e 5): 1 Divieto di utilizzazione su terreni con pendenza media superiore al 10%; 2 Divieto di utilizzazione entro 10 metri dalle sponde dei corsi di acqua superficiali; 3 Divieto di utilizzazione entro 30 metri dall inizio di un arenile ( lago, mare, zone umide); 4 Divieto di utilizzazione entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali ed abitazioni esterne all azienda (ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola qualora il liquame venga interrato entro 12 ore dallo spandimento); 5 Divieto di utilizzazione in orticoltura, a coltura in atto, o in frutticoltura ( tranne che durante il riposo vegetativo con un sistema di distribuzione consenta la protezione integrale della chioma delle piante); 6 Divieto di utilizzazione sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti la data prevista per lo sfalcio o per il pascolamento;

41 ATTO A.4 7 Divieto di utilizzazione di liquami interrati oltre 40 cm di profondità del terreno; 8 Divieto di utilizzazione di liquami nelle colture a pieno campo dal 1 dicembre al 28 febbraio sui prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimento perenne. ADEMPIMENTI 3 Aziende che Utilizzano deiezioni di avicunicoli (art.6): - Divieto di utilizzo dal 1 dicembre al 28 febbraio; - E invece consentito dal 1 novembre al 28 febbraio nel caso di deiezioni essiccate. ADEMPIMENTI 4 Aziende che trattano gli effluenti dell allevamento (art.7): - Divieto di addizionare agli effluenti sostanze non consentite (Di cui al D. Lvo 152/2006). ADEMPIMENTI 5 Caratteristiche dello stoccaggio e dell accumulo dei materiali palabili (art.8); - Presenza di platea con caratteristiche di cui all art.8 del DPGR n.32/r/2006. ADEMPIMENTI 6 Contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili (art.9): - Presenza di contenitore le caratteristiche di cui all art.9 del DPGR n.32/r/2006. ADEMPIMENTI 7 Accumulo temporaneo di letame (max 90 gg) (art.11): - Divieto di accumulo in siti posti alla distanza inferiore a 5 metri dalle scoline, 30 metri dalle sponde dei corsi d acqua superficiali, 40 metri dalle sponde dei laghi/arenili/stagni di cui alle precedenti. ADEMPIMENTI 8 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti (art.12): 1 Lapporto di azoto medio annuo non deve superare 170 Kg ad ettaro; 2 Dosi di azoto inferiore a 170 kg/ha, devono comunque rispettare le esigenze della singola coltura in atto mediante un piano di concimazione (verifica ai sensi dell allegato 4 del DPGR n. 32/R/2006). ADEMPIMENTI 9 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento (art.13); 1 Divieto di formazione e diffusione per deriva, di aerosol verso aree non agricole; 2 Divieto di ruscellamento dovuta agli effluenti, di lisciviazione o percolazione; 3 Divieto di distribuzione, nei casi di terreni a forte erosione, in assenza di copertura vegetale. ADEMPIMENTI 10 Norme relative alla gestione della fertilizzazione azotata di sintesi (art.14): 1 Divieto di somministrazione in assenza di coltura al di fuori del periodo di semina; 2 Divieto di somministrazione in unica soluzione di dosi superiori al 55% dei quantitativi di azoto necessari alla coltura; 3 Divieto di utilizzo di azoto in misura superiore al fabbisogno della coltura in atto evidenziato dal piano di concimazione (verifica ai sensi dell allegato 4 - Schema 1 del DPGR n.32/r/2006). Il vincolo di cui al punto 1 e 2 può essere derogata nei casi di concimi a lenta cessione. ADEMPIMENTI 11 Per le aziende che non utilizzano azoto organico derivante da effluenti zootecnici: - Obbligo di redazione e rispetto di un Piano di concimazione azotata per le colture in atto. Per le aziende che utilizzano azoto organico derivante da effluenti zootecnici: Con effluenti somministrati fino a 600 kg: - nessun obbligo formale. Con effluenti somministrati compresi tra 600 kg e 3000 kg: - Obbligo della Comunicazione Semplificata, al Comune di competenza, sulla produzione ed utilizzazione agronomica degli effluenti, registrazione, su apposito registro, delle distribuzioni di azoto entro 7 giorni dall effettuazione. In alternativa alla registrazione si può comunicare il Piano di Utilizzo delle Deiezioni (PUA)

42 ATTO A.4 DIRETTIVA 91/676/CEE - PROTEZION DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE Con effluenti somministrati oltre 3000 kg: - Obbligo della Comunicazione sulla produzione ed utilizzazione agronomica degli effluenti, al comune di competenza; - Obbligo di compilazione del PUA compilato e comunicato al Comune. Il PUA rappresenta lo strumento per il calcolo della quantità di azoto organico e minerale massima da utilizzare per un periodo non superiore a 5 anni. Laguna di Orbetello e del lago di Burano (D.G.R. n. 522 del BURT n. 31 del ) Per la determinazione dell infrazione consultare il Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del ARTEA Regolamenti (CE) n. 1782/ /2004. Comuni e fogli catastali compresi nell area ZVN CAPALBIO: 20, 21, 22, 24, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 49 MONTE ARGENTARIO: 35, 36, 37, 38, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 64 ORBETELLO: 30, 36, 37, 39, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 86.87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 108 Perimetrazione della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata Zona costiera della

43 ATTO A.4

44 ATTO A.5 DIRETTIVA 92/43/CEE - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI DELLA FLORA E DELLA FAUNA S Scopo dell Atto Favorire la salvaguardare delle biodiversità naturali grazie all adozione d interventi mirati alla conservazione degli habitat naturali e seminaurali, della flora e fauna selvatica nell ambito delle aree SIC (Siti d Interesse Comunitario) che insieme aree ZPS ( Zone a Protezione Speciale) rientrano nel novero di quelle inserite nella rete Natura Aziende interessate Riguarda le aziende i cui terreni ricadono nelle aree protette definite dalla RETE NATURA 2000 come SIC (Sti d Interesse Comunitario) (riuniti dalla Regione Toscana nei SIR). Obblighi per le aziende Specifici di conservazione ambientale Nel caso in cui i SIC siano dotati di strumenti di gestione (piani di gestione) preposti al governo del loro territorio, gli impegni da rispettare a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle aree stesse. Tuttavia, in assenza dei piani di gestione o laddove tali vincoli siano meno restrittivi del DGR 923/06 si adottano quelli previsti da quest ultimo che nell ambito dei SIC prevedono il divieto di: a eliminare gli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili; b svolgere attività di circolazione motorizzata fuori strada ad eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo o sorveglianza nonché per l accesso ai fondi degli aventi diritto; c svolgere attività artificiale di forestazione, di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuare tramite l impiego di specie autoctone. d effettuare il taglio dei pioppeti dal 20 Febbraio e al 31 Agosto; utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi. Specifici agronomici 1 Norma 2.1 (divieto di bruciatura dei residui colturali di seminativi o foraggere a fine ciclo). 2 Norma 4.1 (divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente). 3 Norma 4.2 (obblighi per le superfici ritirate dalla produzione o non seminate): a) Garantire una copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno; b) Effettuare almeno uno sfalcio/trinciatura annuale; c) Possibilità di pascolamento solo su setaside volontario; d) Divieto di sfalci/trinciatura, tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno; 4 Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e del Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati. 5 La realizzazione d interventi strutturali ed altri interventi aziendali significativi (viabilità, edifici, insediamenti produttivi, ecc.), devono essere autorizzati secondo le vigenti disposizioni da parte degli enti preposti e corredati dalla valutazione d incidenza se necessaria

45 ATTO A.5 sugli interventi strutturali (impegno 5). Alta: Mancato rispetto di più di 2 impegni di natura agronomica (impegni ) ed infrazioni sugli interventi strutturali in corso di realizzazione o realizzati (impegno 5). Parametri di verifica dell infrazione Si ha violazione quando non viene rispettato almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati sopra o non sia presente o sia incongruente la valutazione d incidenza e/o dell autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda. Durata Alta: assenza di autorizzazione e/o incompleta valutazione di incidenza contestualmente ad infrazioni di almeno uno degli impegni di natura agronomica ( ). Media: in tutti gli altri casi in base a quanto stabilito dall art. 66 (1) comma 2 del Reg CE 796/04. Inadempienze di importanza minore Riguardano infrazioni di portata e gravità basse relative alla corretta gestione dei residui colturali. Portata Dipende dall estensione delle superfici agricole che presentano una o più infrazioni. Bassa: mancato rispetto degli impegni su una superficie minore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ettari. Media: mancato rispetto degli impegni su una compresa tra il 20% e il minore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 3 ettari oppure assenza e/o incompleta autorizzazione e/o valutazione di incidenza. oppure presenza di un violazione dell impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% di quella soggetta a vincolo purché non superiore ad 1. Alta: mancato rispetto degli impegni su una superficie maggiore del 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure assenza e/o incompleta i documentazione d autorizzazione e/o di valutazione di incidenza insieme al mancato rispetto di una misura di conservazione oppure sia presente una violazione dell impegno 2 per una superficie maggiore del 20% di quella soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro. Gravità Dipende dal numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni. Bassa: Mancato rispetto di un impegno di natura agronomica (impegni ). Media: Mancato rispetto di 2 impegni di natura agronomica (impegni ) oppure infrazione Azioni correttive Devono essere eseguite entro 30 giorni dalla data del controllo e prevede l esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo per livelli bassi di portata e gravità. Impegni di ripristino 1) Ripristino della superficie a pascolo permanente investita ad altro uso (entro la campagna successiva). 2) Per livelli di gravità e portata medi o alti - Interventi di ripristino del livello di sostanza organica (entro 30 giorni). 3) Richiesta autorizzazione e/o valutazione di incidenza (entro 30 giorni). Intenzionalità - Infrazioni alle prescrizioni per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC. - Infrazioni alle prescrizioni per almeno il 50% della superficie compresa in SIC con assenza di valutazione d incidenza o di autorizzazione per interventi strutturali presenti in azienda

46 ATTO A.6 DIRETTIVA 92/102/CEE IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DI SPECIE SUINA Scopo dell Atto Tutelare la sanità pubblica la salute degli animali; consentendo una tracciabilità chiara delle carni, attraverso una opportuna identificazione e corretta registrazione degli animali. Aziende interessate Aziende che allevano più di un capo suino. Obblighi per le aziende - Comunicazione delle variazioni, entro 7 giorni, al Servizio Veterinario dell ASL, riguardanti dati fiscali, anagrafici o cessazione dell attività d allevamento. - Aggiornamento della consistenza dei capi, sul registro di stalla e in BDN, almeno una volta l anno preferibilmente entro il mese di marzo. - Compilare il Mod. 4 (modello di dichiarazione di provenienza degli animali), per capi in entrata e in uscita dell allevamento che devono essere registrate entro 3 gg dall evento sul registro di stalla ed entro 7 gg in BDN. - Identificazione degli animali attraverso marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio). - Registrazione all ASL - ad eccezione di aziende che hanno un solo capo suino (Autoconsumo), tutte le altre devono essere registrate presso l ASL di competenza, entro 20 giorni dall inizio dell attività, e possedere un codice aziendale rilasciato dal Servizio Veterinario. - Detenere il registro di stalla, rilasciato dal l Servizio Veterinario competente, dove annotare il numero di animali presenti in azienda, le nascite, i decessi, nonché tutti i movimenti in entrata e uscita dall allevamento. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni. Il modello 4 è invece un documento che segue lo spostamento dei capi (modello di dichiarazione di provenienza degli animali)

47 ATTO A.6 Parametri di verifica dell infrazione La violazione di uno o più impegni sopra elencati determina l infrazione. Portata E funzione di un indice esprime, in percentuale, il rapporto tra il numero di capi oggetto dell infrazione rispetto al numero totale presenti in azienda ed è uguale a: (n capi totali n capi conformi)/n capi totali) x 100. Bassa: con indice inferiore o uguale al 5% e comunque relativo a non oltre 10 capi non conformi e/o registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte oppure BDN non aggiornata. Media: indice compreso tra il 5 e il 10% e comunque no oltre 20 capi non conformi. Alta: indice superiore al 10% i e comunque relativa ad oltre 20 capi non conformi. Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del Gravità Dipende dalla tipologia delle infrazioni presenti, nell ambito degli impegni relativi al corretto mantenimento della seguente documentazione: 1. registro di stalla non aggiornato/non conforme; 2. presenza dei capi non identificati o con identificazione non corretta/incompleta; 3. presenza capi privi di documentazione di provenienza; 4. BDN non aggiornata per movimentazione e/o consistenza annuale. Bassa: violazione di cui ai punti 1 e/o 4; 2 e/o 4. Media: violazione di cui ai punti 1 e 2. Alta: violazione di cui al punto 3. Inadempienze di importanza minore Riguarda anomalie sanabili relative a livelli bassi di portata e gravità: - registro di stalla non aggiornati/non compilato; - BDN non aggiornata; - identificazione dei capi non corretta/non completa. Azioni correttive Riguarda le inadempienze d importanza minore di cui sopra, che devono essere ripristinate entro 15 giorni dalla data del sopralluogo. Impegni di ripristino Sono costituiti dal ripristino entro 15 giorni dalla data del sopralluogo degli obblighi di portata e gravità medie e alte, relativi: a) Aggiornamento della BDN; b) Compilazione/Aggiornamento del registro di stalla; c) Identificazione dei capi in allevamento. Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg.(CE) n.796/2004, sono considerate infrazioni intenzionali l assenza del registro aziendale o la mancata registrazione. Durata Alta: con non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali. Media: in tutti gli altri casi

48 ATTO A7-A8 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI, BUFALINI Scopo degli Atti Tutelare la sanità pubblica e la salute degli animali; consentendo una tracciabilità chiara delle carni, attraverso una opportuna identificazione e corretta registrazione degli animali. - Consegna del passaporto entro 7 gg nel caso di decesso dell animale. Aziende interessate Aziende che allevano capi bovini e/o bufalini. Obblighi per le aziende - Registrazione all ASL - le aziende devono essere registrate presso l ASL di competenza, entro 20 giorni dall inizio dell attività, e possedere un codice aziendale rilasciato dal Servizio Veterinario. - Detenere il registro di stalla, rilasciato dal l Servizio Veterinario competente, dove annotare il numero di animali presenti in azienda, le nascite, i decessi, nonché tutti i movimenti in entrata e uscita dall allevamento entro tre giorni dall evento. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni. Il modello 4 è invece un documento che segue lo spostamento dei capi (modello di dichiarazione di provenienza degli animali). - Comunicazione delle variazioni, entro 7 giorni, al Servizio Veterinario dell ASL, riguardanti dati f anagrafici o cessazione dell attività d allevamento. - Compilare il Mod. 4 (modello di dichiarazione di provenienza degli animali), per capi in entrata e in uscita dell allevamento che devono essere registrate entro 3 gg dall evento sul registro di stalla ed entro 7 gg in BDN (Banca Dati Nazionale). - Identificazione degli animali entro 20 gg dalla nascita e comunque prima che l animale lasci l azienda. - Marcatura con compilazione della cedola identificativa (se l allevatore non aggiorna direttamente la BDN, da consegnare all ASL o altro soggetto delegato entro 7 gg dalla marcatura. - Comunicazioni al servizio veterinario di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti. - Stampa del passaporto, e consegna del passaporto entro 7 gg nel caso di decesso dell animale. - Annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto nel caso di animali introdotti in allevamento e aggiornamento entro 3 gg del registro di stalla

49 ATTO A.7-A.8 Parametri di verifica dell infrazione La violazione di uno o più impegni sopra elencati determina l infrazione. Portata E funzione di un indice esprime, in percentuale, il rapporto tra il numero di capi oggetto dell infrazione rispetto al numero totale presenti in azienda ed è uguale a: (n capi totali n capi conformi)/ n capi totali) x 100. Bassa: con indice inferiore o uguale al 5% e comunque non oltre 5 capi non conformi e/o registro di stalla non compilato/aggiornato. Media: indice compreso tra il 5 e il 10% e comunque no oltre 10 capi non conformi. Alta: indice superiore al 10% i e comunque relativa ad oltre 10 capi non conformi. Gravità Dipende dalla tipologia delle infrazioni presenti, nell ambito degli impegni relativi al corretto mantenimento della seguente documentazione: 1. registro di stalla aggiornato; 2. registro aziendale non conforme; 3. presenza dei capi con identificazione non corretta/incompleta; 4. presenza di capi non notificati (entrata/uscita/ morte/smarrimento); 5. presenza capi senza passaporto o marche auricolari o altro documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; Bassa: violazione di cui ai punti 1 e/o 2; 3 e/o 2; 4 e/o 2. Media: violazione di almeno due punti escluso il 2. Alta: violazione del punto 4 oppure dei punti 1, 3, 4 contemporaneamente. Inadempienze di importanza minore Riguarda anomalie sanabili relative a livelli bassi di portata e gravità: - registro di stalla non aggiornati/non compilato; - BDN non aggiornata; - identificazione dei capi non corretta/non completa. Azioni correttive Riguarda le inadempienze d importanza minore di cui sopra, che devono essere ripristinate entro 15 giorni dalla data del sopralluogo. Impegni di ripristino Sono costituiti dal ripristino entro 15 giorni dalla data del sopralluogo degli obblighi di portata e gravità medie e alte, relativi: a) aggiornamento della BDN; b) compilazione/aggiornamento del registro di stalla; c) identificazione dei capi in allevamento. Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg.(CE) n.796/2004, sono considerate infrazioni intenzionali l assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell azienda presso la ASL. Durata Alta: con non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali. Media: in tutti gli altri casi

50 ATTO A.8 BIS IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DI SPECIE OVINA, CAPRINA (DIRETTIVA 92/102/CEE) Scopo dell Atto Tutelare la sanità pubblica e la salute degli animali; consentendo una tracciabilità chiara delle carni, attraverso una opportuna identificazione e una corretta registrazione degli animali. Aziende interessate Aziende che allevano capi equini e caprini. Obblighi per le aziende - Registrazione all ASL - le aziende devono essere registrate presso l ASL di competenza, entro 20 giorni dall inizio dell attività, e possedere un codice aziendale rilasciato dal Servizio Veterinario. - Detenere il registro di stalla, rilasciato dal l Servizio Veterinario competente, dove annotare il numero di animali presenti in azienda, le nascite, i decessi, nonché tutti i movimenti in entrata e uscita dall allevamento entro tre giorni dall evento. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni. - Comunicazione delle variazioni, entro 7 giorni, al Servizio Veterinario dell ASL, riguardanti dati fiscali, anagrafici o cessazione dell attività d allevamento. - Aggiornamento della consistenza dei capi, sul registro di stalla e in BDN (Banca Dati Nazionale), almeno una volta l anno preferibilmente entro il mese di marzo. - Compilare il Mod. 4 (modello di dichiarazione di provenienza degli animali), per capi in entrata e in uscita dell allevamento che devono essere registrati entro 3 gg dall evento sul registro di stalla ed entro 7 gg in BDN (Banca Dati Nazionale). - Per i capi nati prima del 09/07/2005: marcatura con due tatuaggi riportanti il codice aziendale ed un numero progressivo individuale. - Per i capi nati dopo il 09/07/2005: marcatura con doppio marchio auricolare oppure con un marchio più un tatuaggio e codice identificativo rilasciato dalla BDN. - Per capi di età inferiore a 12 mesi, destinati al macello, identificazione mediante un solo marchio auricolare riportante il codice aziendale (sia maschi che femmine). - La marcatura agli Agnelli deve avvenire entro 6 mesi, se presenti in azienda

51 ATTO A.8 BIS Parametri di verifica dell infrazione La violazione di uno o più impegni sopra elencati determina l infrazione. Portata E funzione di un indice esprime, in percentuale, il rapporto tra il numero di capi oggetto dell infrazione rispetto al numero totale presenti in azienda ed è uguale a: (n capi totali n capi conformi)/ n capi totali) x 100. Bassa: con indice inferiore o uguale al 5% e comunque non oltre 20 capi non conforme. Media: indice compreso tra il 5 e il 10% e comunque non oltre 40 capi non conformi. Alta: indice superiore al 10% i e comunque relativa ad oltre 40 capi non conformi. Gravità Dipende dalla tipologia delle infrazioni presenti, nell ambito degli impegni relativi al corretto mantenimento della seguente documentazione: 1. registro di stalla non aggiornato/non conforme; 2. presenza dei capi non identificati/ o con identificazione non corretta/incompleta; 3. presenza capi privi di documentazione di provenienza; 4. BDN non aggiornata per movimentazione e/o consistenza annuale. Bassa: rilevazione dei parametri 1 e/o 4; 2 e/o 4. Media: rilevazione dei parametri 1 e 2. Alta: rilevazione del parametro 3. Inadempienze di importanza minore Riguarda anomalie sanabili relative a livelli bassi di portata e gravità: - registro di stalla non aggiornati/non compilato; - BDN non aggiornata; - identificazione dei capi non corretta/non completa. Azioni correttive Riguarda le inadempienze d importanza minore di cui sopra, che devono essere ripristinate entro 15 giorni dalla data del sopralluogo. Impegni di ripristino Sono costituiti dal ripristino entro 15 giorni dalla data del sopralluogo degli obblighi di portata e gravità medie e alte, relativi: a) Aggiornamento della BDN; b) Compilazione/Aggiornamento del registro di stalla; c) Identificazione dei capi in allevamento. Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg.(CE) n.796/2004, sono considerate infrazioni intenzionali l assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell azienda presso la ASL. Bassa: violazione di cui ai punti 1 e/o 4; 2 e/o 4. Media: violazione dei punti 1 e 2. Alta: violazione del punto 3. Durata Alta: con non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali. Media: in tutti gli altri casi

52 ATTO B.9 IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Scopo dell Atto Garantire un efficace tutela dell ambiente, della salute degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e dei consumatori di vegetali e prodotti vegetali per la cui produzione si impiegano tali prodotti. Aziende interessate Aziende agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari direttamente o in contoterzi. per la difesa delle coltivazioni da organismi nocivi e dalle erbe infestanti. Obblighi per le aziende Per le aziende acquirenti ed utilizzatrici dei prodotti fitosanitari: Tenuta del Registro dei trattamenti che deve essere (2) conforme e correttamente aggiornato, riportando: - la data del trattamento, - il nome commerciale del prodotto vanno, - la quantità di prodotto impiegata, - la superficie trattata, - l avversità che rende necessario il trattamento, - la coltura trattata, - la fase fenologica in cui si trova la coltura (data semina, fioritura, raccolta,..), - l indicazione di chi effettua il trattamento, la firma dell utilizzatore. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate o per usi extra-agricoli o in assenza di trattamenti fitosanitari. Il registro deve essere conservato per l anno successivo a quello relativo ai trattamenti registrati; Presenza della Scheda di trattamento contoterzisti (di cui all allegato 4 della Circolare Ministeriale 30 ottobre 2002, n ) e di (4) delega al trattamento/acquisto da parte del titolare dell azienda nel caso in cui l azienda si avvale di terzisti; Presenza di Sito di stoccaggio dei fitofarmaci costituito da: - un apposito locale, non contenente alimenti, bevande, mangimi possibilmente, distante da abitazioni, stalle, ecc., arieggiato e asciutto con pavimento lavabile dotato di porta di accesso chiudibile a chiave e correttamente segnalata con un imbolo di pericolo; oppure - Qualora non si disponga di un locale con tali caratteristiche, i prodotti fitosanitari si possono conservare chiusi a chiave dentro un armadio in metallo dotato di feritoie; Conservazione delle fatture di acquisto o di documenti di trasporto (DdT) Per tutte le tipologie di prodotti fitosanitari acquistati e le schede di sicurezza per i prodotti classificati; Adozione dei dispositivi di protezione previsti dalla norma specifica e/o dalla scheda di sicurezza (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali). I DPI devono essere presenti in azienda solo se l utilizzatore di tali prodotti è il titolaredell azienda o un suo dipendente; Rispetto delle prescrizioni contenute in etichetta quali (9) utilizzo su colture previste in etichetta, (10) non superamento del dosaggio previsto, (11) rispetto dei tempi di carenza sulle colture; Impegni aggiuntivi per le aziende che utilizzano prodotti classificati (T+, T o XN); - Presenza patentino in corso di validità (validità 5 anni); - Presenza di richiesta di rinnovo nel caso di patentino scaduto; - Presenza di modulo d acquisto dei prodotti acquistati

53 ATTO B.9 Parametri di verifica dell infrazione Il mancato rispetto di uno o più i impegni previsti determina l infrazione. Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del Portata Dipende dall estensione della superficie interessata all infrazione. Nel caso in cui dall analisi del registro non sia possibile ricondurre l infrazione ad una sola parte della coltura interessata al trattamento si considera il 100% della superficie investita dalla coltura. Bassa: superficie interessata dall infrazione inferiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari oppure assenza dei dispositivi di protezione previsti. Media: superficie interessata dall infrazione compresa tra il 20% e il 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari oppure infrazione alla presenza dei dispositivi di protezione previsti oppure assenza o mancato aggiornamento del registro in assenza di ogni altra documentazione equivalente (per azienda che NON utilizza prodotti classificati). Alta: superficie interessata dall infrazione uguale o superiore al 30% o superiore ai 3 ha oppure superficie con infrazione a livello medio e contemporanea assenza dei dispositivi di protezione previsti oppure utilizzo scorretto o non autorizzato di un prodotto classificato oppure assenza della documentazione d acquisto dei fitosanitari oppure nel caso l infrazione provochi effetti extraaziendali oppure assenza del registro o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente (per azienda che utilizza prodotti classificati). Gravità Dipende dalla regolarità e corretta conservazione della documentazione e del sito di stoccaggio. Aziende che utilizzano i prodotti classificati T+, T e Xn (molto tossici, tossici o nocivi). Bassa: mancato rispetto di uno fra gli obblighi 6, 13. Media: mancato rispetto di entrambi gli impegni di livello basso oppure di uno fra gli obblighi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14. Alta: mancato rispetto di più di due impegni di livello medio oppure presenza di uno solo degli obblighi 1, 7, 12. Azienda che non utilizza prodotti classificati Bassa: mancato rispetto di uno qualsiasi fra gli impegni previsti (ad eccezione degli impegni 1 e 7). Media: mancato rispetto di uno degli impegni 1 e 7 oppure mancato rispetto di massimo tre fra gli altri impegni. Alta: mancato rispetto di entrambi gli impegni 1 e 7 oppure mancato rispetto di più di quattro impegni di livello basso. Durata Media: in base all art. 44 del Reg. CE 796/04. Alta: in caso di infrazione all utilizzo di prodotti classificati ed a gli elementi di verifica applicabili all azienda. ( Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del ). Casi particolari In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente si avrà: - portata, gravità e durata a livello medio per aziende che non utilizzano prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi; - portata, gravità e durata a livello alto per aziende che utilizzano prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi. Inadempienze di importanza minore Non sono previste. Azioni correttive Non sono previste azioni correttive. Impegni di ripristino 1) Rinnovo del patentino (entro 15 giorni dalla data del sopralluogo). 2) Predisposizione/Aggiornamento registro (15 giorni dalla data del sopralluogo). Intenzionalità - utilizzo di prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi in assenza congiunta di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, documentazione d acquisto dei prodotti fitosanitari e patentino. - falsa dichiarazione del produttore circa il non utilizzo di prodotti fitosanitari in azienda

54 ATTO B.10 DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DI SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo dell Atto Impedire l utilizzo, in zootecnia di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste, in quanto la commercializzazione degli animali trattati impropriamente con tali sostanze rappresentare un grave pericolo per la salute umana. Aziende interessate Aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d allevamento e d acquacoltura, produttori di latte vaccino, uova, miele. Obblighi per le aziende 1 Divieto di somministrare ad animali aziendali e d acquacoltura prodotti tireostatici, estrogeni, androgeni o gestageni, stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, eccetto se somministrati, a scopo terapeutico, direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006; 2 Divieto di immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d azienda, o di prodotti da essi derivati, che contengono sostanze di cui sopra, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006. Elementi di verifica dell infrazione Data la natura estremamente specializzata dei controlli, al fine di determinare il rispetto o meno degli impegni previsti con la condizionalità, il controllo viene demandato ai Servizi Veterinari delle aziende ASL. Si ha violazione in seguito al rilevamento, da parte i Enti specializzati, di comportamenti contrari agli obblighi stabiliti dalla norma: Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1 gennaio-31 dicembre Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg. (CE) n.796/2004, si ha infrazione intenzionale nel caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei ServiziVeterinari, nel corso dei propri controlli

55 ATTO B.10 Scopo dell Atto Garantire un elevato livello di tutela della salute, finalizzato ad impedire contaminazioni degli alimenti da parte di sostanze pericolose e di rifiuti, di prevenire le malattie trasmissibili all uomo e di evitare che gli alimenti a ri schio siano immessi sul mercato, attraverso l adempimento dell obbligo di rintracciabilità. Aziende interessate Riguarda tutte le aziende che producono o trasformano prodotti primari della terra, dell allevamento, della caccia, della pesca, dei mangimi Le aziende produttrici e trasformatrici devono anche soddisfare norme specifiche allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti manipolati Obblighi per le aziende Tutte le aziende agricole, in base alla loro complessità, devono adottare sistemi di rintracciabilità che in qualsiasi momento siano in grado di: - risalire al fornitore di un alimento, un mangime, un animale o altra sostanza che l azienda ha utilizzato nel processo produttivo o di trasformazione di un alimento o di un mangime; - individuare il ruolo di tali prodotti nei processi produttivi o di trasformazione; - adottare sistemi e procedure che garantiscono alle autorità competenti le informazioni al riguardo; - verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato. A tal fine gli obblighi sono distinti in base alle attività svolte. Produzioni animali a) Corretto stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose per evitare contaminazioni. b) Adottare misure precauzionali per prevenire contagi di malattie infettive trasmissibili all uomo attraverso gli alimenti (Atto B12). c) Corretto uso di prodotti medicinali veterinari e additivi nei mangimi (Atto B10). d) Adottare una opportuna registrazione riguardo: i - la natura e origine degli alimenti somministrati agli animali (registro mangimi); ii - i trattamenti medicinali o curativi sugli animali (registri trattamenti veterinari); iii - i risultati di analisi, connesse alla salute umana, effettuate sugli animali; iv - controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale. e) Immagazzinare i mangimi animali separatamente da sostanze pericolose. f) Immagazzinare e manipolare separatamente i mangimi trattati a scopi medici. Produzione di latte crudo a) Garanzia che il latte provenga da animali: i - in buona salute, in assenza di ferite che possano causare contaminazione del latte; ii - non soggetti a somministrate sostanze proibite o trattamenti illegali; iii - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, se sottoposti a trattamenti ammessi; iv - esenti da brucellosi e da tubercolosi; b) le strutture e gli impianti devono rispettare determinati requisiti minimi: i - garantire l isolamento di animali infetti o sospetti d infezione da brucellosi o tubercolosi; ii - le attrezzature ed i locali di mungitura, immagazzinamento e refrigerazione devono essere tali da limitare al massimo i rischi della contaminazione del latte; iii - i locali di stoccaggio del latte devono essere muniti d impianti di refrigerazione, essere separati dai ricoveri animali e dotati di sistemi di protezioni contro agenti infestanti; iv - attrezzatura ed impianti con i quali il latte può venire a contatto, devono essere atossici e facilmente lavabili e disinfettabili; v - dopo ogni utilizzo gli impianti ed i contenitori devono essere lavati e disinfettati

56 ATTO B.11 SICUREZZA ALIMENTARE Corretta mungitura, stoccaggio, trasporto e rintracciabilità del latte: a) le operazioni di mungitura e trasporto del latte devono avvenire con criteri atti a garantire la pulizia, l igiene e la sua corretta conservazione attraverso: i - lavaggio della mammella prima della mungitura; ii - scarto del latte proveniente da animali sotto trattamento veterinario (Atto B10); iii - stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, rispettando la scalarità di raccolta e le prescrizioni dei disciplinari di produzione dei prodotti trasformati; b) la rintracciabilità del latte prodotto, deve essere garantita attraverso: i - la predisposizione di un Manuale aziendale, per i produttori di latte fresco; ii - identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione, per i produttori di latte crudo: Il manuale di rintracciabilità aziendale (di cui al punto 3.b.i) deve contenere: Una parte generale con denominazione dell Azienda, data di emissione, data dell ultima revisione, firma del legale rappresentante e il n di pagine complessive; ed un indice con definizioni, riferimenti normativi, modalità di gestione dei documenti, modalità di gestione delle non conformità. Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco) con denominazione Azienda, data di emissione, data ultima revisione, firma del legale rappresentante, n di pagine complessive, ed un indice con finalità latte venduto e sua destinazione. Il titolare dell attività è responsabile della corretta compilazione e conservazione del manuale aziendale. (Suppl. al B.U.R.T. n. 50 del ). Produzioni vegetali a) prevenire ogni possibile contaminazione con un corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose. b) garantire un corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma; c) effettuare opportune registrazione di: i - ogni trattamento fitosanitario (registro trattamenti - Atto B9); ii - analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbiano una valenza sulla salute umana; iii - fornitori dei fattori di produzione e delle vendite. Produzione di mangimi o alimenti per animali: a) registrazione del produttore all Autorità Regionale competente, ai sensi dell art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05. b) garantire un corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali in modo da evitare probabili contaminazioni di origine biologica, fisica o chimica. c) effettuare analisi su campioni prelevati su prodotti primari o altro al fine di verificare la sicurezza dei mangimi; d) effettuare opportuna registrazione di: i - trattamenti fitosanitari e biocidi; ii - l uso di semente geneticamente modificata; iii - la provenienza e la quantità di ogni componente costitutivo del mangime e la sua destinazione (registro mangimi). Produzione di uova a) I locali e le attrezzature aziendali devono garantire che le uova siano pulite, asciutte, non contaminate odori estranei, protette dalla luce solare diretta e dagli urti; b) identificazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione

57 ATTO B.11 Elementi di verifica dell infrazione (Supplemento al B.U.R.T. ( n. 50 del ). Molti degli obblighi relativi a questo atto sono s il tema principale di altri atti e pertanto i controlli di essi sono rimandati agli specifici atti. Pertanto le determinazioni delle infrazione di seguito trattate saranno relative agli impegni specifici di questo Atto. Per le aziende zootecniche Portata Parametro normalmente stabilito a livello medio. Gravità Dipende dalla presenza di infrazioni relative sicurezza alimentare legata alle registrazioni, alle condizioni d igiene e ai requisiti strutturali. Registrazioni 1. Assenza e/o mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari. 2. Assenza di sistema di identificazione fornitori/ destinatari. 3. Assenza e/o mancato aggiornamento delle registrazioni su controlli/analisi/animali. 4. Assenza del Manuale del latte fresco. 5. Assenza e/o incompletezza della documentazione relativa alle registrazioni delle vendite del prodotto. 6. Assenza di documentazione, identificazione e registrazione delle uova e loro prima destinazione. 7. Assenza della certificazione di allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (impegno 8). Condizioni d igiene e requisiti strutturali 8. Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione. 9. Insufficienze strutturali dell azienda: assenza locali o depositi separati, ecc. Media: violazione di uno dei punti da 1 a 6. Alta: violazione di: un solo punto tra 7, 8 e 9 o almeno due tra 1 a 6 o n tutti gli altri casi. Per aziende di produzione vegetale Portata Parametro è normalmente stabilito a livello medio. Gravità Dipende dalla presenza di infrazioni legate al rischio della sicurezza alimentare e che si riferiscono alle registrazioni, alle condizioni d igiene e ai requisiti strutturali. Registrazioni 1. Assenza e/o mancata registrazione relative alle analisi sulle piante e/o sui prodotti vegetali (imp. 14). 2. Assenza del registro dei trattamenti (impegno 15). 3. Assenza e/o mancato aggiornamento delle registrazioni di cui all impegno 17. Condizioni d igiene e requisiti strutturali 4. Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose non idonee ad evitare ogni contaminazione e insufficienze strutturali dell azienda (impegno 13, 16). Media: violazione: di uno dei punti da 1 a 3 o del 4 insieme ad infrazioni non dovute a carenze di tipo strutturale. Alta: presenza del solo parametro 4 in presenza di infrazioni dovute a carenze di tipo strutturale oppure negli altri casi. Durata Alta: violazioni dovete a carenze strutturali Media: in tutti gli altri casi Inadempienze di importanza minore Non sono previste. Azioni correttive Sono previste. Impegni di ripristino riguardano 1) Ripristino delle condizioni previste per il corretto stoccaggio (entro 30 giorni). 2) Aggiornamento delle registrazioni/registri (entro 15 giorni). 3) Adozione o corretta redazione del Manuale di rintracciabilità del latte (entro 15 giorni). Durata Alta: violazioni dovete a carenze strutturali. Media: in tutti gli altri casi. Intenzionalità - Infrazione ritenuta intenzionale. - Infrazione contemporanea in entrambi i settori

58 ATTO B.12 PREVENZIONE CONTROLLO E ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI Scopo dell atto Prevenire la diffusione di TSE tra gli animali ed individuare i capi sospetti al fine di tutelare la salute pubblica. Aziende interessate Aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini. Elementi di verifica dell infrazione Data la natura estremamente specialistica del tema, questo atto non viene verificato nell ambito del sopralluogo sulla condizionalità eseguito da funzionari di ARTEA ma si tiene conto dall esito del controllo effettuato dai Servizi Veterinari delle aziende ASL. L infrazione sarà contestata nel caso in cui l azienda non avrà rispettato gli impegni stabiliti dalla norma. Obblighi per le aziende - vietato l interramento delle carcasse degli animali morti in azienda; - lo smaltimento obbligatorio degli animali morti attraverso la termodistruzione da effettuarsi in impianti autorizzati, salvo le deroghe previste dal regolamento. - divieto di somministrazione di proteine animali trasformate; - divieto di somministrazione di gelatina ricavata dai ruminanti - divieto di somministrazione di prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate - divieto di somministrazione di fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale - divieto di somministrazione di alimenti e mangimi contenenti le proteine di cui sopra - immediata denuncia alle autorità competenti di casi di sospetta infezione da TSE. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1 gennaio-31 dicembre Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg. (CE) n.796/2004, si ha infrazione intenzionale nel caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

59 ATTO B.13 MISURE DI LOTTA CONTRO L AFTA EPIZOOTICA Scopo dell atto Prevenire il contagio e la diffusione di malattie negli allevamenti zootecnici al fine della tutela della salute animale. Aziende interessate Aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini. Obblighi per le aziende - l obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da afta epizootica dell allevamento; - rispettare gli altri adempimenti e i divieti relativi al Dec. Leg. 18 settembre 2006, n Elementi di verifica dell infrazione Data la natura estremamente specialistica del campo, il rispetto della condizionalità in relazione al rispetto degli obblighi in questione viene determinata in base agli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende ASL. L infrazione sarà contestata nel caso in cui l azienda non avrà rispettato gli impegni stabiliti dalla norma. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1 gennaio-31 dicembre Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg. (CE) n.796/2004, si ha infrazione intenzionale nel caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

60 ATTO B.14 MISURE DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE EGLI ANIMALI NONCHE MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI Scopo dell atto Prevenire il contagio e la diffusione di malattie negli allevamenti zootecnici al fine della tutela della salute animale. Aziende interessate Tutte le aziende zootecniche. Obblighi per le aziende - rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti relativi alla Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali (D.P.R. n. 362 del 17/05/1996); - rispettare le misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. 115 del SO n.115). - notificare all Autorità Competente i casi, anche sospetti, di: 1. peste bovina 2. peste dei piccoli ruminanti 3. malattia vescicolare dei suini 4. malattia emorragica epizootica dei cervi 5. vaiolo degli ovicaprini 6. stomatite vescicolare 7. peste suina africana 8. dermatite nodulare contagiosa 9. febbre della rift valley Elementi di verifica dell infrazione Data la natura estremamente specialistica del settore, questo atto non viene verificato nell ambito del sopralluogo sulla condizionalità eseguito da funzionari di ARTEA ma tiene conto dall esito del controllo effettuato dai Servizi Veterinari delle aziende ASL. L infrazione sarà contestata nel caso in cui l azienda non avrà rispettato gli impegni stabiliti dalla norma. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1 gennaio-31 dicembre Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg. (CE) n.796/2004, si ha infrazione intenzionale nel caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

61 ATTO B.15 MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (LINGUA BLU) Scopo dell atto Prevenire il contagio e la diffusione di malattie negli allevamenti zootecnici al fine della tutela della salute animale e prevenire e/o limitare danni all allevamento. Aziende interessate Aziende zootecniche che allevano ovini. Obblighi per le aziende - immediata denuncia alle Autorità competenti di ogni caso di sospetta o palese infezione da febbre catarrale degli ovini - rispetto delle altre misure di profilassi imposte dalla autorità competente (D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003) - vaccinazione degli animali in tutte le aziende zootecniche inserite nei territori a rischio; - controlli periodici con prelievi di sangue, per gli animali non vaccinati, nelle aziende agricole partecipanti al Piano di sorveglianza sierologia. Elementi di verifica dell infrazione Data la natura estremamente specialistica del campo, il rispetto della condizionalità in relazione al rispetto degli obblighi in questione viene determinata in base agli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende ASL. L infrazione sarà contestata nel caso in cui l azienda non avrà rispettato gli impegni stabiliti dalla norma. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione Si basa sui risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1 gennaio-31 dicembre Intenzionalità Oltre a quanto stabilito dall art.66 (4) del Reg. (CE) n.796/2004, si ha infrazione intenzionale nel caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

62 ATTO C.16 BENESSERE DEI VITELLI Scopo dell atto Garantire le norme minime per la protezione dei vitelli Aziende interessate Aziende zootecniche con allevamenti bovini, che detengono in azienda capi sotto i 6 mesi Obblighi per le aziende Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 331 del 1 settembre 1998 Attuazione della Direttiva 97/2/ CE, rispettando le norme minime per assicurare il benessere dei vitelli attraverso: Obblighi atti a garantire libertà di movimento per gli animali 1) allevare i vitelli di età inferiore alle 8 settimane in box singoli delle seguenti dimensioni: - larghezza almeno pari all altezza al garrese del vitello - lunghezza almeno pari alla lunghezza del vitello (da punta del naso a estremità caudale * fattore pari a 1.1) 2) garantire che i vitelli stabulati in gruppo dispongano di uno spazio libero idoneo ossia: - per i vitelli di peso < 150 kg spazio libero di almeno 1, 5 mq a capo - per i vitelli di peso > 150 e < 220 kg spazio libero di almeno 1, 7 mq a capo - per i vitelli di peso > 220 kg spazio libero di almeno 1, 8 mq a capo; 3) garantire uno spazio tale da consentire ai vitelli di sdraiarsi, alzarsi e voltarsi; 4) divieto dell uso della museruola e di allevamento alla catena. Obblighi atti a garantire un buono stato di salute degli animali 7) garantire almeno 2 ispezioni al giorno per gli animali stabulati in stalla (1 se all aperto); 8) presenza di dispositivi per la lotta agli insetti, ai roditori e ai parassiti; Obblighi atti a garantire i requisiti relativi alle pratiche di mutilazione 9) divieto di praticare mutilazioni sui vitelli del tipo: - taglio della coda (eccetto che per tagli effettuati a fini terapeutici) - cauterizzazione dell abbozzo corneale oltre le prime 3 settimane di vita; Obblighi atti a garantire i requisiti degli impianti 10) assicurare una sufficiente illuminazione naturale oppure una artificiale che è sia equivalente alla durata di illuminazione naturale; 11) l illuminazione deve consente un controllo visivo su tutti i vitelli; 12) garantire una temperatura ed un livello di umidità sufficiente; 13) garantire un idonea circolazione dell aria attraverso una ventilazione naturale o artificiale, in quest ultimo caso è necessario un sistema di sostituzione e di allarme, che entrano in funzione in caso di guasto. Obblighi relativi alle pratiche di allevamento 14) divieto di isolamento in recinti individuali dei vitelli sani di età superiore alle 8 settimane; 15) garantire una lettiera sufficiente per i vitelli di età inferiore a 2 settimane; 16) permettere il contatto visivo e tattile diretto, tra vitelli di box diversi; 17) effettuare una regolare rimozione degli escrementi e dei foraggi non mangiati o caduti; 5) avere un locale/recinto ad uso infermeria provvisto di lettiera e acqua corrente; 6) i recinti e le attrezzature, alla fine del ciclo di allevamento, devono: - essere lavati e disinfettati oppure - essere eliminati

63 ATTO C.16 Obblighi atti a garantire i requisiti dei fabbricati destinati ad ospitare gli animali 18) utilizzazione di materiali e attrezzature, per i ricoveri, facilmente lavabili e disinfettabili, privi di sporgenze o spigoli taglienti; 17) gli animali devono essere allevati in recinti all aperto fissi o mobili, altrimenti i ricoveri devono essere provvisti di pavimentazioni lavabili e disinfettabili non sdrucciolevoli e privi di asperità con superficie rigida piana e stabile. Obblighi per l alimentazione degli animali. 19) garantire un alimentazione fibrosa ai vitelli di età superiore alle due settimane; 20) somministrazione di acqua tale da consente un adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di elevate temperature; Elementi di verifica dell infrazione Si ha infrazione con la violazione di almeno uno degli obblighi previsti dall Atto. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione gli indici sono fissati di livello medio. Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

64 ATTO C.17 BENESSERE DEI SUINI Scopo dell atto Garantire le norme minime per la protezione dei suini. Aziende interessate Aziende zootecniche con allevamenti suini. Obblighi per le aziende Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ., rispettando le norme minime per assicurare il benessere animale dei suini attraverso. A) Obblighi comuni at utti gli allevamenti suini 1) Gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno; 3) Deve essere disponibile un adeguata illuminazione che consente l ispezione completa degli animali; 4) Nei locali di stabulazione deve essere garantita un adeguata illuminazione per un periodo minimo di 8 ore al giorno 5) deve essere garantita la presenza di recinti individuali nei quali poter temporaneamente isolare i soggetti particolarmente aggressivi o attaccati da altri suini o malati oferiti ecc. 6) garantire un idonea circolazione dell aria attraverso una ventilazione naturale o artificiale, in quest ultimo caso è necessario un sistema di sostituzione e di allarme, che entrano in funzione in caso di guasto. 7) nei locali di stabulazione, garantita un adeguata temperatura ed umidità; 2) tutti gli animali devono essere nutriti almeno una volta al giorno 8) garantire una continua e sufficiente disponibilità di acqua fresca ad ogni suino dopo la 2 settimana di vita; 9) alla fine di ogni ciclo di allevamento i locali di stabulazione devono essere puliti, lavati e disinfettati accuratamente; 10) Le pavimentazioni devono essere lavabili, disinfettabili non sdrucciolevoli, prive di asperità con superficie rigida piana e stabile. B) Per le strutture con l allevamento suino, prima del D.LGS. 53/2004 Il pavimento deve essere in cemento pieno oppure se è in grigliato o fessurato di il diametro dei fori o delle fessure deve essere inferiore al diametro del piede. Obblighi per l allevamento dei verri Ogni verro deve avere a disposizione un recinto con le seguenti caratteristiche: - 6 mq. di superficie minima libera al suolo, che permette all animale di girarsi - 10 mq. di superficie al suolo libera da ostacoli, utilizzabile anche per l accoppiamento - permettere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini Obblighi relativi ai suini da ingrasso Ogni suinetto o suino all ingrasso allevato in gruppo deve avere a disposizione uno spazio libero disponibile di ameno: mq per suini di peso vivo pari o < a 10 kg mq per suini di peso vivo compreso tra 10 kg e 20 kg mq per suini di peso vivo compreso tra 20 kg e 30 kg mq per suini di peso vivo compreso tra 30 kg e 50 kg mq per suini di peso vivo compreso tra 50 kg e 85 kg mq per suini di peso vivo compreso tra 85 kg e 110 kg mq per suini di peso vivo superiore a 110 kg Obblighi relativi all allevamento di scrofe e scrofette - divieto di mantenere le scrofe e le scrofette legate; - le scrofe in asciutta e le scrofette in gravidanza devono ricevere un alimentazione riempitiva e ad alto tenore energetico - devono essere pulite, prima dello spostamento negli stalli da parto - nella settimana precedente il parto devono disporre di una lettiera adeguata

65 ATTO C.17 Obblighi relativi a Lattonzoli - Pavimentazione dei box piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o altro materiale; - I lattonzoli devono essere svezzati dopo di 21 giorni di vita; - La riduzione degli incisivi deve essere uniforme, lasciare una superficie lisca, avvenire entro i primi 7 giorni di vita e giustificata da una certificazione veterinaria; - La castrazione non deve provocare lacerazione dei tessuti essere effettuata entro i primi 7 giorni di vita e giustificata da una certificazione veterinaria; Obblighi aggiuntivi per le aziende costituite, o che hanno iniziato l allevamento di suini dopo il dopo l entrata in vigore del D.lgs 53/2004 Per l allevamento dei verri Nel caso di pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: - l ampiezza massima delle aperture (distanza tra due travetti) è di 18 mm - larghezza minima dei travetti 80 mm Relativi ai suini da ingrasso Devono essere presenti pavimenti lavabili e disinfettabili non sdrucciolevoli e privi di asperità con superficie rigida piana e stabile. Nel caso di pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: - la distanza massima delle aperture (distanza tra due travetti) deve essere: - 14 mm per i suinetti; - 18 mm per i suini all ingrasso; - la larghezza minima dei travetti deve essere: - 50 mm per i suinetti; - 80 mm per i suini all ingrasso. Relativi a scrofe e scrofette - lo spazio libero a disposizione di ogni capo allevato in gruppo deve essere di: - 1, 64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione - 2, 25 mq per ciascuna scrofa - i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2, 8 m oppure superiore a 2, 4 m se sono allevati meno di 6 capi; - se le scrofette o scrofe dopo la fecondazione sono allevate in gruppi di di 6 animali, le superfici libere devono essere aumentate del 10%, con gruppi di 40 o più capi le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10% - nel periodo che và dalla 4 settimana dopo la fecondazione e la 1 settimana dalla data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette devono essrere allevate in gruppo. - le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide devono avere a disposizione un pavimento pieno continuo: - di almeno 0, 95 mq per ogni scrofetta - di almeno 1, 3 mq per ogni scrofa - nel caso di pavimenti fessurati in calcestruzzo per i capi allevati in gruppo, l ampiezza massima delle aperture (distanza tra due travetti) è d 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, mentre l ampiezza minima dei travetti deve essre di 80 mm. Relativi ai lattonzoli Nel caso di pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: - l ampiezza massima delle aperture (distanza tra due travetti) deve essere di 11 mm; - l ampiezza minima dei travetti deve essere 50 mm; Elementi di verifica dell infrazione Si ha infrazione con la violazione di almeno uno degli previsti dall Atto. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione gli indici sono fissati di livello medio. Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

66 ATTO C.18 BENESSERE DEGLI ANIMALI Scopo dell atto Garantire le norme minime per la protezione degli animali allevati Aziende interessate Aziende zootecniche con allevamenti di tutte le specie tranne suini e bovini Obblighi per le aziende Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ., nell ambito di: Spazi necessari al movimento - garantire una libertà di movimento in modo che l animale non subisca lesioni o sofferenze; - animali legati o incatenati devono avere uno spazio a disposizione, sufficiente per poter espletare normalmente le loro esigenze fisiologiche ed etologiche; Caratteristiche dei fabbricati e locali di stabulazione - I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e dei recinti e delle attrezzature devono essere accuratamente pulibili e disinfettabili e non devono presentare spigoli taglienti o sporgenze tali da causare lesioni agli animali. - la circolazione dell aria, la quantità di polvere, la temperatura, l umidità dell aria e la concentrazione di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali; - gli animali allevati al chiuso i non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale continua, senza un adeguato periodo di riposo. - se la luce naturale disponibile é insufficiente a soddisfare esigenze è necessaria una fonte artificiale; - se la circolazione dell aria attraverso una ventilazione naturale (presenza di camini e finestre apribili) non e sufficiente è necessario un impianto di ventilazione artificiale, munito di un adeguato impianto di riserva ed un sistema di un sistema di allarme, regolarmente controllato, che segnali il guasto Animali allevati all aperto Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità di un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute. Mangimi, acqua e altre sostanze - agli animali deve essere garantita un alimentazione sana, sufficiente a soddisfare le loro esigenze fisiologiche e nutrizionali e nutrizionali. - gli alimenti o i liquidi non devono avere componenti nocivi e devono essere somministrati in modo da non causare loro sofferenze o lesioni; - Tutti gli animali devono avere accesso ad una sufficiente quantità d acqua o avere la possibilità di attingere i liquidi necessari da altre fonti; Mutilazioni e altre pratiche Sono vietate le seguenti pratiche di mutilazione:: - la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili - il taglio della coda per i bovini (eccetto che per fini terapeutici certificati) - il taglio del becco ( tranne che nei primi giorni di vita se effettuata con strumenti che riducano al minimo le sofferenze) - la spiumatura di volatili vivi - la cauterizzazione dell abbozzo corneale, dopo le tre settimane di vita; - la castrazione effettuata dopo il raggiungimento della maturità sessuale. (prima della maturità sessuale è consentita solo se effettuata da personale qualificato). Qualora consentite, tutte queste pratiche devono essere effettuate sotto il controllo di un l medico veterinario

67 ATTO C.18 Elementi di verifica dell infrazione Si ha infrazione con la violazione di almeno uno degli obblighi previsti dall Atto. Portata, Gravità e Durata In caso d infrazione gli indici sono fissati di livello medio. Inadempienze di importanza minore Non sono previste inadempienze di importanza minore. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli

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