SETTORE ECOLOGIA N 330/04 PROGRESSIVO GENERALE DETERMINAZIONI DATA: 21/01/2004

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1 SETTORE ECOLOGIA OGGETTO: Servizio Gestione Rifiuti Approvazione dei primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche. (decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 relativo alle discariche e decreto ministeriale 13 marzo 2003, che detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) N 330/04 PROGRESSIVO GENERALE DETERMINAZIONI DATA: 21/01/2004 Il Dirigente Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici; Visti: - lo Statuto della Provincia ed in particolare l art. 5 sulle funzioni dei dirigenti, - il Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt. 24 e 30 sulle funzioni ed atti di competenza dirigenziale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la gestione dei rifiuti; Vista la legge regionale del 21 gennaio 2000, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la gestione dei rifiuti; Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n del 14 luglio 99 inerente la disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero rifiuti; Visto il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2003, con il quale sono stati definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica a seconda della categoria della stessa, Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n del 8 agosto 2003 inerente i primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche; Rilevato che il suddetto decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, prevede che i titolari di discariche già autorizzate devono presentare, all autorità competente, un piano di adeguamento della discarica alle previsioni della nuova legge, incluse le garanzie finanziarie, entro il termine del 27 settembre 2003; Visto il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente n. 136 del 9 dicembre 2003; con il quale ha espresso parere favorevole per l applicazione dei primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche di cui all allegato A del medesimo parere; Rilevato che il suddetto parere era stato preventivamente inviato anche alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, la quale non ha fatto pervenire osservazioni contrarie; Ritenuto che in attesa di omogenee e complete disposizioni regionali o statali sia opportuno fornire delle indicazioni operative che costituiscano un riferimento che mira a omogeneizzare le indicazioni interpretative, di carattere tecnico, per indirizzare le scelte progettuali e le verifiche di istruttoria 1

2 consentendo anche di valutare nel più breve tempo possibile tutti i piani di adeguamento e i progetti delle nuove discariche in istruttoria; Ritenuto di dover provvedere all approvazione del suddetto parere per rendere operative ed efficaci le suddette indicazioni; Determina 1. Di approvare parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente n. 136 del 9 dicembre 2003; con il quale ha espresso parere favorevole per l applicazione dei primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche 2003 il quale viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante. 2. Di dare atto che gli indirizzi espressi dal suddetto parere costituiscono indicazioni operative per il Settore Ecologia della Provincia di Verona. 3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente della Regione Veneto e al Ministero dell Ambiente, nonché di darne diffusione mediante la pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Verona. Dott. Ferdinando Cossio 2

3 PARERE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE Allegato al verbale n. 23 della seduta del 9 dicembre 2003 Parere n. 136 del 9 dicembre 2003 OGGETTO: Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 relativo alle discariche e D.M. 13 marzo 2003, che detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche. Premesso che: - l articolo 27 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che i progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti devono essere approvati dalla Regione competente e che l articolo 28 dello stesso decreto prevede che l esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti deve essere autorizzato dalla Regione competente; - l articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 prevede, tra le competenze delegate alle Province, l'approvazione dei progetti e loro eventuali modifiche relativi ad alcune tipologie di impianti per lo smaltimento di rifiuti (discariche di seconda categoria tipo A e discariche per rifiuti urbani) nonché il rilascio dell autorizzazione all esercizio degli impianti di smaltimento di rifiuti; - con Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 lo Stato ha dato attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; - il suddetto decreto legislativo prevede un regime transitorio, fino al 16 luglio 2005, dove viene confermata la possibilità dello smaltimento dei rifiuti con le stesse caratteristiche di quelli già autorizzati; - la nuova norma prevedeva l obbligo della presentazione, per le discariche già autorizzate, di un piano di adeguamento alle nuove previsioni di legge, entro il 27 settembre 2003; - la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n del 8 agosto 2003 ha emanato i primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e al decreto ministeriale 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; - tale Deliberazione ha stabilito che non devono presentare il suddetto piano i gestori di discariche già chiuse e cioè quelli che alla data del 27 marzo 2003 avevano già inoltrato il certificato di fine lavori delle opere di ricomposizione confermata dal successivo collaudo e pertanto in questi casi la gestione post chiusura proseguirà secondo le previsioni progettuali o a atti di indirizzo precedenti; - la Regione con nota 10838/46.01 del 7 ottobre 2003, ha precisato che si ritiene ragionevole esonerare dalla presentazione del piano di adeguamento anche quelle discariche che avevano collaudato le opere di ricomposizione alla data del 27 settembre 2003 a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato completato entro il 27marzo 2003; - il collaudo delle opere di chiusura e ricomposizione delle discariche è previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e pertanto tale indicazione potrebbe generare disparità obbligando l adeguamento di discariche molto più vecchie non collaudate e pertanto si potrebbe estendere l esonero alla presentazione del piano di adeguamento a tutte le discariche nelle quali comunque non ci sia stato conferimento di rifiuti oltre il 27 marzo 2003; - con D.M. 13 marzo 2003, sono stati definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica a seconda della categoria della stessa, - sono state effettuate della riunioni tecniche organizzate dalla Regione Veneto alla presenza dei rappresentanti delle province da cui sono emerse ipotesi di linee di indirizzo; 3

4 - con parere Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente n. 119 del 18 settembre 2001 sono state date le linee guida per le modalità gestionali delle discariche di seconda categoria tipo A nelle quali si intendeva smaltire i fanghi disidratati della lavorazione del marmo e della pietra naturale; - si sono svolti una serie di incontri fra funzionari provinciali e dell Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto per la definizione dei metodi di campionamento dei rifiuti sulla base della nuova normativa. Tenuto conto che: - sono stati presentati numerosi piani di adeguamento da istruire in tempi brevi e dalle risultanze di una verifica preliminare dei suddetti piani risulta utile stabilire delle linee di indirizzo che potrebbero consentire una prima verifica d ufficio della rispondenza dei progetti con gli indirizzi operativi con la possibilità discrezionale di non sottoporre alla Commissione Tecnica provinciale tutti i suddetti piani; Considerato che: - risulta utile definire delle prime indicazioni interpretative, di carattere tecnico, per indirizzare le scelte progettuali e le verifiche di istruttoria consentendo di valutare nel più breve tempo possibile tutti i piani di adeguamento e i progetti delle nuove discariche; - risulta altresì opportuno prevedere che al completamento dell iter di approvazione di tutti i piani di adeguamento, questa commissione si impegna a riformulare le nuove linee di indirizzo aggiornate alla nuova normativa tenuto conto anche dell esperienza che verrà acquisita e che nel frattempo si ritiene di sospendere l efficacia del parere di questa Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente n. 119 del 18 settembre 2001, Tutto ciò premesso e considerato; Sentita la relazione tecnica; Sulla scorta della documentazione presentata e del dibattito emerso; La Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente, verificato il numero legale, con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, esprime parere favorevole per l applicazione dei primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche di cui all allegato A al presente parere del quale forma parte integrante. Allegati al parere n. 1 Il Presidente Ferdinando Cossio Il Segretario Marzio Dani Per la conformità tecnica: Paolo Malesani Giuseppe Campostrini Federica Pecchio Fabio Furlan 4

5 ALLEGATO A Primi indirizzi tecnici operativi provinciali per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche. In questa prima fase di applicazione del nuovo decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e del Decreto ministeriale del 13 marzo 2003, nella quale permangono dubbi interpretativi su vari aspetti applicativi della nuova normativa e in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Regione Veneto, si ritiene di stabilire i seguenti indirizzi operativi: Piani di adeguamento e nuove discariche: 1) Presentazione dei piani: in base alla D.G.R.V. n. 2454/03 e alla nota regionale del 7 ottobre 2003, prot. n /46.01, si ritiene che l obbligo della presentazione del piano di adeguamento valga per le discariche che all entrata in vigore del nuovo decreto legislativo (27/03/2003) abbiano continuato a ricevere rifiuti. 2) Adeguamenti strutturali: per le discariche soggette alla presentazione del piano di adeguamento si possono accettare apprestamenti ambientali di ricomposizione differenti da quelli previsti dalla nuova normativa, purché precedentemente approvati, realizzati e collaudati entro il 27/09/03. Per le altre situazioni si dovrà prevedere il loro adeguamento purché questo non risulti tecnicamente impossibile e/o ambientalmente poco significativo; in questo caso si potranno valutare soluzioni differenti purché venga rispettata la stratificazione prevista dalla normativa per il fondo, le pareti e la copertura (anche se con spessori differenti). Nel caso in cui l adeguamento delle opere strutturali non comporti la necessità di ulteriori e diversi pareri quali ad esempio quello comunale per la modifica dei profili finali della discarica, e non comporti l aumento del volume dei rifiuti smaltiti né valutazioni particolari, la Provincia rilascia una approvazione senza sottoporlo alla Commissione Tecnica provinciale. 3) Apprestamenti ambientali: anche prima dell entrata in vigore della nuova normativa era prassi consolidata della Provincia di Verona prescrivere delle opere di impermeabilizzazione del fondo e della copertura per le discariche di seconda categoria tipo A. L impermeabilizzazione veniva realizzata con limi di granito e limi di marmo il cui coefficiente di permeabilità, una volta compattato, doveva essere di almeno K <= 10-8 m/s. Tali apprestamenti sono stati ritenuti idonei allo smaltimento dei rifiuti che secondo la Delibera del Comitato Interministeriale (D.C.I.) del 27 luglio 1984 e la successiva circolare della Regione Veneto n. 23 del 10 agosto 1990, potevano essere smaltiti in una discarica di seconda categoria tipo A e che non producevano percolato. Nelle nuove discariche per rifiuti inerti, ai sensi del Decreto ministeriale 13 marzo 2003, sono ammesse altre tipologie di rifiuto che potenzialmente possono produrre percolato e pertanto si ritiene opportuno continuare a realizzare le opere di impermeabilizzazione con limi di scarto della lavorazione della roccia naturale anche con K<= 10-7 m/s, per le nuove discariche ma solo se destinate a smaltire i rifiuti, che non producono percolato, smaltibili nelle discariche per rifiuti inerti e precedentemente smaltiti nelle discariche di seconda categoria tipo A. Nelle nuove discariche per rifiuti inerti che ricevono anche gli altri rifiuti, invece il materiale utilizzato per l impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, oltre ad avere i requisiti richiesti dalla nuova normativa dovrà possedere anche le seguenti caratteristiche (desunte dalle indicazione del comitato tecnico discariche): percentuale di materiale fine (passante al setaccio 200 ASTM) non inferiore al 25% indice di plasticità compreso tra il 10 e il 50 % 4) Centralina rilevamento dati meteoclimatici: le discariche che debbono dotarsi di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici di cui al punto 5.6 dell allegato 2 al decreto legislativo n. 36/2003 sono tutte le discariche per rifiuti non pericolosi (sia urbani che speciali) e per rifiuti pericolosi, sia nuove che esistenti. La tipologia e frequenza delle misure dei dati meteoclimatici 5

6 sono quelle indicate nella tabella 2 dell allegato 2 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad eccezione dell evaporazione giornaliera che potrà essere surrogata attraverso l uso di indicatori climatici. Per le discariche, sia nuove che esistenti, per rifiuti inerti e per le discariche per rifiuti non pericolosi con tipologie di rifiuto sostanzialmente simili agli inerti, i dati meteoclimatici minimi richiesti possono essere costituiti dalle precipitazioni, dalla temperatura, dall umidità atmosferica, dalla direzione e velocità del vento e dall evapotraspirazione potenziale. Per questo tipo di discariche i dati potranno provenire da centraline dell A.R.P.A.V. o di altri enti, ubicate nelle vicinanze del sito di conferimento purché le condizioni climatiche misurate nella centralina esistente siano rappresentative anche del sito di discarica. 5) Rete di monitoraggio: tutte le nuove discariche devono essere dotate di rete di monitoraggio realizzata con piezometri o pozzi aventi idonei requisiti e ubicati almeno uno a monte e due a valle della discarica prendendo come riferimento la linea di deflusso delle acque sotterranee. Da tale indicazione generale si può derogare per le discariche esistenti ubicate in aree in cui l idrogeologia locale non consente un monitoraggio mirato e sicuro tale da evidenziare eventuali influenze negative dovute alla presenza della discarica (ad esempio in aree collinari, montuose, moreniche, ecc.). 6) Abbancamento rifiuti: quanto stabilito al punto 2.10 dell allegato 1 al Decreto Legislativo n. 36/2003 e cioè che i rifiuti (nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30% sia da intendersi lungo la superficie superiore essendo questa l effettivo fronte di avanzamento dei rifiuti per questo tipo di discariche. Tale interpretazione discende dal fatto che allo stesso punto di cui sopra (4 comma) è stabilito che la coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell area delle discarica. Si ritiene che il motivo tecnico di questa imposizione sia legato all obbligo di attuare l accumulo di rifiuti con criteri di elevata compattazione e quindi tale limite viene imposto per motivi di efficacia di compattazione che per pendenze superiori al 30% non sarebbe attuabile. Altri eventuali fronti si ritiene siano costituiti dalle scarpate delle quali è necessario comunque verificarne la stabilità (come stabilito al comma 2 dello stesso punto di cui sopra) e rispettare i limiti previsti dalle verifiche stesse ma si ritiene che non debbono rispettare l imposizione della pendenza massima del 30% 7) Uso del suolo dopo il ripristino: il divieto della destinazione d uso finale delle aree di discarica per produzioni alimentari, umane o zootecniche stabilito dal punto 3.1 dell allegato 2 al Decreto Legislativo n. 36/2003 sia da applicare solo alle discariche che seguono la nuova normativa e quindi obbligate alla presentazione di un piano di adeguamento. 8) Fideiussioni: le garanzie finanziarie stabilite dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2528/1999 non sono perfettamente in linea con quanto stabilito dal nuovo decreto legislativo n. 36/2003 che ad esempio prevede una garanzia finanziaria per la fase di realizzazione ed operativa non prevista dalla Delibera regionale di cui sopra. Tenuto conto della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n del 8 agosto 2003, e a parziale integrazione si ritiene che il sistema delle garanzie finanziarie da adottare sia quello già previsto dalla D.G.R.V. n. 2528/99, fino a nuova definizione da parte della Regione però, a tutela della Provincia quale Ente che rilascia l autorizzazione all esercizio delle discariche, prima di procedere allo svincolo, anche parziale delle polizze, dato che le somme garantite sono sicuramente inferiori a quelle necessarie all esecuzione degli interventi, la ditta dovrà dimostrare che la quota residua è sufficiente al completamento delle opere di ricomposizione non ancora realizzate e a garantire la gestione di post chiusura. 9) Responsabile Tecnico: i requisiti degli incaricati della funzione di responsabile tecnico secondo le nuove indicazioni fornite dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 2454 del 8 agosto 6

7 2003 sono da richiedersi per le nuove discariche e per quelle soggette alla presentazione del piano di adeguamento e pertanto per le discariche, attualmente in gestione di post chiusura, potranno essere mantenuti, fino a variazione, i tecnici precedentemente incaricati ai sensi del parere di questa Commissione n. 187 del 3 novembre ) Relazioni annuali: i gestori delle discariche dovranno presentare la relazione di cui al punto 1. dell allegato 2 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento all anno precedente. Si ritiene altresì utile, al fine di uniformare le scadenze, che entro tale data vengano presentate anche le relazioni annuali dei responsabili del Piano di sorveglianza e controllo delle discariche. Ammissibilità dei rifiuti in discarica 1) premesso che: a) la nuova normativa sulle discariche (Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) non ammette la miscelazione o la diluizione dei rifiuti (articolo 6, comma 2) al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all articolo 7; b) l articolo 7, comma 1, del suddetto decreto legislativo che stabilisce l obbligo di collocare in discarica solo rifiuti trattati e la sola miscelazione e la sola diluizione dei rifiuti non ricadono nella definizione di trattamento di cui all art. 2, comma 1, lettera h dello stesso decreto che stabilisce trattamento quei processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; c) la miscelazione e la diluizione non hanno certamente lo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa di un rifiuto; potrà essere ammesso in discarica un rifiuto con codice CER relativo a miscugli solo nel caso in cui vengono dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari (caratterizzazione) che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi dovranno essere specificati i codici di origine che dovranno comunque essere fra quelli autorizzati in discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa. Gli obblighi di cui sopra si applicano sia ai rifiuti che provengono direttamente dal produttore in senso stretto, sia a quelli che abbiano transitato attraverso impianti/fasi di deposito preliminare, riduzione volumetrica, miscelazione e cernita. 2) I nuovi limiti di accettazione dei rifiuti in discarica stabiliti dal D.M. 13 marzo 2003 si debbono applicare solo per le nuove discariche fin da subito. Qualora ne venga fatta richiesta, in fase di approvazione del progetto, il gestore potrà applicare, fino al 16/07/2005, i limiti di cui alla D.C.I. del 27 luglio 1984 e successive integrazioni. Per le discariche soggette alla presentazione del piano di adeguamento, con l istruttoria di approvazione dello stesso dovrà essere valutata anche la possibilità di applicare i nuovi limiti dal 17 luglio 2005, previa specifica istanza e solo nel caso in cui le discariche siano adeguate alla nuova normativa. In questo caso, entro il 16/01/2005 dovrà essere presentata alla Provincia di Verona tutta la documentazione necessaria per l applicazione dei nuovi limiti se non già contenute nel piano di adeguamento presentato. Nel caso in cui il gestore invece non trasmetta la documentazione di cui sopra dovrà sospendere l attività di conferimento dei rifiuti in discarica dal 17/07/2005, fino alla valutazione dei nuovi limiti. Nel caso di discariche soggette alla presentazione del piano di adeguamento ma strutturalmente non adeguate alla nuova normativa non sarà possibile conferire rifiuti secondo i nuovi criteri di ammissibilità. Pertanto dal 17 luglio 2005 verranno applicati i limiti più restrittivi fra le due 7

8 normative e comunque dovranno terminare i conferimenti al massimo entro il 16/07/2009 che è il termine ultimo oltre il quale non è più possibile procrastinare gli adeguamenti, e comunque, entro il 16/01/05 il gestore dovrà comunicare le modalità di conferimento da adottare dal 17/07/2005 e l elenco dei codici rifiuti smaltibili; 3) Fino ad eventuale diversa interpretazione della Regione Veneto o del Ministero competente i rifiuti della tabella 3 del Decreto ministeriale 13/03/03 sono soggetti comunque al rispetto dei limiti delle tabelle 1 e 2 dello stesso Decreto. 4) Per poter autorizzare eventuali valori limite più elevati applicando le deroghe di cui all articolo 6 del Decreto ministeriale 13 marzo 2003, dovrà essere presentata una valutazione di rischio che dimostri che non esistono pericoli per l ambiente. I valori limite autorizzati in deroga, non potranno comunque essere superiori al triplo del valore limite specificato per la corrispondente categoria di discarica in conformità alla decisione della Comunità europea del 19 dicembre 2002 (2003/33/CE). L esecuzione delle analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 6 dell art. n. 3 e del comma 2 dell art. 4 del D.M. 13/03/03, sono definiti nei Piani di sorveglianza e controllo di cui all art. n. 8, co. 1 lett. i) e dell allegato 2 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o verranno richiesti a seguito di precise indicazioni da parte dell A.R.P.A.V. o altri. 5) Modalità di campionamento dei rifiuti: la definizione delle modalità di campionamento dei rifiuti sulla base della nuova normativa saranno definite dall A.R.P.A.V. sulla base delle conclusioni del gruppo di lavoro istituito dalla stessa. Il presente parere costituisce un primo atto generale di indirizzo per l approvazione dei piani di adeguamento, eventuali nuove o ulteriori indicazioni potranno essere valutate nell approvazione dei nuovi progetti di discarica che verranno sottoposti alla Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente o alla Commissione per la valutazione dell impatto ambientale per le discariche soggette a tale normativa. Se al temine dell iter di approvazione dei piani di adeguamento, la Regione Veneto non avrà ancora adeguato la Deliberazione della Giunta regionale sulle garanzie finanziarie verrà proposta una indicazione provinciale per l adeguamento provvisorio delle somme da garantire per le varie tipologie di discarica. 8

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