Rimborsi IVA a soggetti non residenti: esteso l ambito applicativo

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1 Rimborsi IVA a soggetti non residenti: esteso l ambito applicativo di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 17 novembre 2009 la legge Comunitaria 2008 estende l ambito delle operazioni attive effettuate in Italia dai soggetti comunitari non residenti, che consentono comunque il rimborso dell IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi nel territorio nazionale La legge Comunitaria 2008 modifica l art. 38-ter del D.P.R , n. 633, estendendo l ambito delle operazioni attive (quella adottate con il regime del reverse charge), effettuate in Italia dai soggetti comunitari non residenti, che consentono comunque il rimborso dell IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi nel territorio nazionale. L argomento è trattato da uno specifico paragrafo della circolare Assonime 13 ottobre 2009, numero 42. L applicazione dell inversione contabile L art. 38-ter del d.p.r. n. 633 del 1972, con cui è stata recepita la direttiva comunitaria (ottava direttiva n. 79/1072/CEE del 6 dicembre 1979) relativa alle modalità per il rimborso dell IVA ai soggetti passivi non residenti, prevedeva, al primo comma, che i soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della 1

2 Comunità economica europea, non identificati direttamente e senza rappresentante fiscale in Italia, fossero ammessi al rimborso dell imposta relativa ai beni mobili ed ai servizi importati od acquistati nel territorio dello Stato, se detraibile a norma dell art. 19 dello stesso decreto, a condizione che non avessero quivi posto in essere operazioni attive, fatta eccezione per alcune tipologie di prestazioni di servizi specificamente individuate nello stesso comma (1). L intervento normativo mira, in effetti, a adeguare più compiutamente la disposizione nazionale all art. 171 della direttiva n. 2006/112/CE del Tale articolo, infatti, stabilisce che è rimborsabile a favore di soggetti residenti in altri Stati membri, con le modalità applicative stabilite dall ottava direttiva del 1979, l IVA relativa agli acquisti da questi effettuati nello Stato ove viene chiesto il rimborso in tutti i casi in cui gli stessi abbiano realizzato in tale Stato cessioni o prestazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, per le quali, cioè, il cessionario o committente qui residente risulti designato come debitore d imposta... a norma degli articoli da 194 a 197 e dell art della direttiva n. 2006/112/CE del Più in particolare, la direttiva del 2006 consente agli Stati membri di adottare il reverse charge c.d. facoltativo, in virtù del quale il committente o cessionario residente nel territorio dello Stato può adempiere agli obblighi di pagamento del tributo, in luogo del cedente o prestatore non residente, mediante emissione di autofattura. 2

3 Detta modalità di applicazione dell IVA, rimessa alla scelta discrezionale degli Stati membri, si differenzia dai casi di reverse charge obbligatorio, nei quali la designazione del soggetto residente quale debitore del tributo risulta invece imposta dalla legge sovra nazionale (2). In ambito nazionale, peraltro, precedentemente alla modifica normativa recata dalla legge in commento, le disposizioni comunitarie in tema di rimborsi agli operatori residenti in altri paesi membri risultavano solo parzialmente recepite dal primo comma dell art. 38-ter del d.p.r. n. 633 del 1972, facendo lo stesso riferimento solo alle operazioni dell art. 7, quarto comma, lett. d),70 e dell art. 9, nn. 1, 2 e 3 dello stesso decreto, nonché a quelle di cui all art. 59 del decreto-legge n. 331 del 1993, in tema di scambi intracomunitari. Le modifiche nel testo unico IVA In aderenza alle disposizioni comunitarie, la legge in esame modifica il primo comma dell art. 38-ter del d.p.r. n. 633, comprendendo le operazioni attive assoggettate ad IVA con il reverse charge nel novero delle operazioni che, se effettuate in Italia da soggetti non residenti, non pregiudicano a quest ultimi il rimborso del tributo relativo agli acquisti di beni e servizi effettuati in territorio nazionale. A seguito della modifica normativa, pertanto, le operazioni che non pregiudicano tale 3

4 diritto sono, in sostanza: le prestazioni di trasporto di persone effettuate parte in territorio nazionale e parte in territorio extra-ue; le prestazioni di trasporto relative a beni in importazione, esportazione e transito; le prestazioni accessorie a tali trasporti (art.9, nn. 1, 2 e 3 del d.p.r. n. 633 del 1972); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti nazionali hanno comunque assolto il tributo con emissione di autofattura; le cessioni imponibili di oro da investimento, di materiali d oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; le prestazioni di subappalto nel settore edilizio; le cessioni di telefoni cellulari, di personal computer, e di prodotti lapidei provenienti da cave e miniere; le cessioni di talune tipologie di fabbricati, o di porzioni di fabbricati, strumentali, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (art. 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, del d.p.r. n. 633 del 1972); le cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di scarti di vetro, pelle, plastica, ecc. (art. 74, commi settimo ed ottavo, dello stesso d.p.r.); le cessioni triangolari intracomunitarie di beni con designazione dell acquirente finale nazionale come debitore d imposta; le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le prestazioni accessorie a tali trasporti (artt. 44, comma 2, lett. b, e 59, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). 4

5 Efficacia temporale Circa i termini di decorrenza della modifica normativa, la legge Comunitaria stabilisce che questa esplica la propria efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge e, quindi, dal 15 luglio Attilio Romano 17 Novembre 2009 NOTE (1) Si tratta delle prestazioni che hanno ad oggetto i trasporti internazionali e le relative prestazioni accessorie (art. 9, nn. 1, 2 e 3 del d.p.r. n. 633 del 1972), le prestazioni di trasporto intracomunitario e quelle ad esse accessorie (art. 59, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993), e le prestazioni di cui 5

6 all art.7, quarto comma, lett. d), del d.p.r. n. 633 (prestazioni pubblicitarie, sfruttamento di diritti d autore, consulenza ed elaborazione dati, telecomunicazioni, prestazioni bancarie ed assicurative, ecc.), per le quali debitore dell imposta è solo il cessionario o committente residente nel territorio dello Stato (v., sul punto, l art. 196 della direttiva n. 2006/112/CE del 2006). (2) V. l art. 196 della direttiva n. 2006/112/CE; in ambito nazionale, a parziale recepimento della norma comunitaria, v. l art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del d.p.r. n. 633, relativo alle operazioni dell art. 7, quarto comma, lett. d), dello stesso decreto nonché l art. 44, secondo comma, del decreto-legge n. 331 del 1993, riguardante le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni accessorie. 6

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