Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile in Emilia Romagna ai sensi della L.R. 30/2000

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1 Programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile in Emilia Romagna ai sensi della L.R. 30/2000 Bozzoni, F., Chiovaro, S., Piro, L., Violanti, S. Arpa Emilia Romagna Sezione di Piacenza, Via XXI Aprile, 48, Piacenza, Riassunto Con la L.R. 30/00 e ss.mm.ii., la Regione Emilia-Romagna si è dotata di uno strumento normativo che consente di coordinare le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica con gli obiettivi di prevenzione e tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico. In particolare, per quanto riguarda la telefonia mobile, la Regione non solo ha anticipato la promulgazione del D.Lgs. 259/03, ma ha introdotto un ulteriore elemento innovativo costituito dalla pianificazione annuale. Infatti, ai sensi della normativa regionale, i gestori di telefonia mobile hanno l obbligo di presentare annualmente il Programma delle installazioni fisse che intendono realizzare a livello comunale; il Programma e le singole installazioni devono essere quindi autorizzate dai Comuni, con la valutazione preliminare di ARPA e AUSL, previa pubblicizzazione alla cittadinanza e recepimento delle eventuali osservazioni. Con la pianificazione annuale, si dà luogo ad un procedimento concertato tra gestori ed Amministrazioni comunali, con la possibilità per queste ultime di coordinare ed orientare le varie richieste al fine di un ottimizzazione delle installazioni e del loro inserimento armonico e razionale nel contesto urbanistico ed ambientale, favorendo fra l altro un organizzazione più razionale ed efficace dell attività di controllo e monitoraggio ambientale ed un maggior livello di partecipazione dei cittadini. A) DISCIPLINA DELL INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE Nella regione Emilia-Romagna, l'immissione di campi elettromagnetici nell'ambiente è regolamentata dalla L.R. n. 30 del 31/10/00 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico e successive modifiche ed integrazioni, corredata dalla relativa Direttiva Applicativa (D.G.R. 197/01). Tale normativa ha introdotto per la prima volta sul territorio regionale una disciplina del settore delle installazioni degli impianti per radiotelecomunicazione, anticipando, di fatto, i provvedimenti legislativi nazionali in materia, promulgati a partire dalla legge quadro L. 36/01. Anche in seguito all emanazione del D.Lgs. 198/02 (c.d. Decreto Gasparri, poi abrogato) e del D.Lgs. 259/03 ( Codice delle Comunicazioni elettroniche ), ad oggi vigente a livello nazionale, la normativa della regione Emilia-Romagna è stata riconfermata, in merito alla sua applicabilità in coerenza con la legislazione nazionale, da un ulteriore legge regionale (L.R. n. 7 del 14/04/04, art. 48) e dalla Sentenza n. 167/04 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la L.R. 30/00 e ss.mm.ii. I punti cardine della normativa in esame sono rappresentati da un lato dal forte accento posto sulla necessità di una pianificazione urbanistica delle installazioni per telefonia mobile, nuove ed esistenti e dall altro dalla promozione della partecipazione di tutti i portatori di interessi (privati, pubblici o diffusi), inclusi i cittadini, al procedimento amministrativo e decisionale riguardante l autorizzazione delle installazioni. 1) PIANIFICAZIONE Il contenuto fondamentale della legge regionale, con riferimento alle stazioni radio base (oggetto del capo III, artt. da 8 a 12), è costituito dalla necessità di una specifica autorizzazione alla loro installazione, rilasciata dall Amministrazione comunale competente. È quindi individuata una procedura, di seguito riassunta, che si applica sul territorio regionale in sostituzione di quanto disposto a livello nazionale dal D.Lgs. 259/03 all art. 87. Ai fini dell autorizzazione, i gestori della telefonia mobile sono tenuti, entro il 30 settembre di ogni anno, alla presentazione ai Comuni interessati (attraverso i relativi Sportelli Unici, ove istituiti), di specifici Programmi annuali delle installazioni fisse da realizzare nei vari territori comunali. Tali Programmi annuali devono contenere l indicazione della localizzazione puntuale degli impianti ( siti puntuali ) e/o l individuazione di aree circoscritte ( aree di ricerca ), aventi un raggio massimo di 150 metri rispetto al punto ritenuto ottimale dal gestore per la collocazione degli impianti, all interno delle quali l installazione garantisce comunque l erogazione del servizio nel rispetto dei requisiti previsti dalla concessione ministeriale. L approvazione del Programma annuale da parte del Comune si traduce nell autorizzazione dei singoli impianti individuati come siti puntuali, o parte di essi, previa acquisizione del parere di ARPA e

2 AUSL, e nell espressione di un parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale relativamente alle aree di ricerca; gli impianti per i quali sono state approvate le aree di ricerca dovranno quindi essere successivamente autorizzati con la presentazione di specifiche richieste da parte dei gestori. In casi particolari, e comunque non durante il periodo di esame ed approvazione dei Programmi annuali, possono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali anche singole richieste di installazioni non previste all interno degli stessi Programmi, purché adeguatamente motivate. Per tali richieste si applicano le stesse procedure previste per l approvazione dei Programmi. L autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione del Programma o della singola richiesta. Le domande di autorizzazione devono essere corredate da un adeguata documentazione tecnica, appositamente individuata all interno della Direttiva applicativa, riportante l indicazione delle caratteristiche del sito di installazione, i dati tecnici e radioelettrici dell impianto, nonché le valutazioni previsionali e strumentali. Sulla base della documentazione presentata, ARPA effettua la valutazione preventiva dei campi elettromagnetici potenzialmente generati dall impianto in esame, tenendo conto degli eventuali contributi derivanti da ulteriori impianti previsti o presenti in zona, ed invia una relazione tecnica all AUSL; quest ultima esprime le valutazioni di propria competenza e le trasmette ad ARPA che a sua volta provvede al rilascio al Comune di un parere tecnico complessivo comprendente le valutazioni ambientali e sanitarie. Il Comune, nell ambito del processo decisionale, tenendo comunque in considerazione le esigenze di copertura del servizio sul territorio dei vari gestori, valuta la conformità delle richieste sia rispetto alla normativa nazionale (D.P.C.M. 8 luglio 2003), in merito ai valori di riferimento previsti per l esposizione della popolazione (limite di esposizione, valore di attenzione ed obiettivo di qualità), sia rispetto alla stessa legge regionale, relativamente ai divieti di localizzazione individuati all art. 9, nonché agli strumenti urbanistici vigenti. In riferimento al posizionamento degli impianti, sono individuate nella legge e direttiva regionale come zone soggette a divieto di nuove installazioni le aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, le zone di parco classificate A e le riserve naturali definite ai sensi di una specifica legge regionale; i nuovi impianti non possono inoltre essere collocati sugli edifici di valore storico-architettonico e monumentale. Le installazioni in prossimità delle aree sopra elencate sono consentite a condizione che si persegua l obiettivo di qualità della minimizzazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ossia garantendo valori di campo elettrico generati i più vicini possibili ai valori di fondo preesistenti, compatibilmente con la qualità del servizio da fornire. Un aspetto essenziale e qualificante della L.R. 30/00 è dato dall importanza attribuita agli strumenti di pianificazione coordinata e concertata delle nuove installazioni e di riordino di quelle esistenti, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni da parte di più gestori (co-siting), sia ai fini di una progressiva riduzione dell impatto ambientale comunque associato a tale tipologia di impianti, sia nell ottica di un loro inserimento equilibrato negli specifici contesti urbanistici di appartenenza. Per perseguire tali finalità, i Comuni, in qualità di soggetti con funzione decisionale relativamente al rilascio delle autorizzazioni, sono esplicitamente chiamati, all interno della normativa regionale, a svolgere una funzione di coordinamento e di armonizzazione delle richieste presentate dai diversi gestori, valutate non singolarmente ma contestualmente nel loro complesso ed in rapporto alle specifiche realtà territoriali ed urbanistiche. 2) PARTECIPAZIONE Un altro punto caratterizzante della legge regionale è rappresentato dall obbligo previsto per le Amministrazioni comunali di rendere pubblici, secondo le modalità contemplate dai rispettivi ordinamenti, e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, sia dei Programmi annuali, con riferimento ai siti puntuali, sia delle singole richieste di autorizzazione di volta in volta presentate dai gestori. Tramite la procedura della pubblicizzazione, la cittadinanza viene non solo preventivamente informata rispetto alle ipotesi di localizzazione degli impianti in programma di realizzazione da parte dei diversi gestori, ma, di fatto, anche resa partecipe del procedimento decisionale. I cittadini, sia in forma privata sia attraverso associazioni e comitati costituiti, hanno, infatti, la possibilità di presentare, entro determinate scadenze prefissate a livello comunale, specifiche osservazioni in merito ad eventuali effetti negativi che ritengano le installazioni possano arrecare rispetto ai loro interessi. Nell atto di approvazione del Programma o di autorizzazione della singola installazione, devono essere esplicitamente contenute le deduzioni dell Amministrazione in merito alle osservazioni presentate dalla cittadinanza.

3 B) IL MODELLO DI PIACENZA: PROTOCOLLO D INTESA ED INFORMAZIONE AI CITTADINI A seguito dell entrata in vigore della L.R. n. 30/00 e ss.mm.ii. ed in recepimento di quanto previsto dalla normativa regionale stessa, nel corso degli anni numerosi Comuni si sono dotati di Regolamenti Comunali specifici riguardanti l installazione di impianti di telefonia mobile sul proprio territorio. Il Comune di Piacenza rappresenta in questo contesto un vero e proprio modello (preso come riferimento anche dall ANCI nell elaborazione del Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base firmato nel dicembre 2003). Infatti già nel novembre 2000, grazie all impegno ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, a seguito dell emanazione da parte del Comune di Linee Guida in materia di controllo e prevenzione dell inquinamento elettromagnetico, è stato firmato un Protocollo di intesa triennale tra il Comune, ARPA, AUSL ed i gestori di telefonia mobile per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare. Il Protocollo d intesa, rinnovato nel 2004 e recentemente modificato su indicazione dello stesso Comune per garantire una sempre maggiore partecipazione dei cittadini e la minimizzazione dell impatto sia visivo che ambientale di tali impianti, costituisce un accordo volontario fra le parti che ha come finalità primaria quella di garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative vigenti in materia di regolamentazione dell esposizione alle onde elettromagnetiche, ai fini della tutela dell ambiente, del paesaggio e della minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, in particolare dei soggetti più deboli quali bambini anziani e ammalati. Punti cardine di tale atto sono da un lato la pianificazione e l ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, dall altro lo sviluppo di una rete di monitoraggio che consente di verificare con continuità il rispetto dei valori di riferimento normativo previsti per i campi elettromagnetici prodotti da questa tipologia di impianti; inoltre viene posto grande rilievo per garantire una costante informazione alla cittadinanza sia in fase pianificatoria che per quanto riguarda i risultati del monitoraggio stesso. 1) ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE E CONCERTAZIONE Per quanto riguarda l attività di pianificazione, annualmente al fine della discussione e dell approvazione dei Programmi annuali di installazione presentati dai diversi Gestori secondo quanto previsto dalla L.R. n. 30/00, il Comune indice una Conferenza dei Servizi cui partecipano i gestori interessati, ARPA e AUSL. In tale sede viene presentata da Arpa una cartografia tematica di dettaglio del territorio comunale in cui sono rappresentati tutti gli impianti esistenti e/o autorizzati negli anni precedenti, tutti i siti sensibili sui quali è vietata l installazione di nuovi impianti (scuole, luoghi dedicati all infanzia, ospedali, case di riposo, parchi e aree protette, edifici di valore storico-architettonico e monumentale), tutti i siti comunali sui quali al contrario l installazione è possibile e consigliata (impianti tecnologici, aree verdi incolte, aree industriali, parcheggi, impianti sportivi), le nuove richieste di siti puntuali e le aree di ricerca di tutti i gestori coinvolti, nonché tutti i punti in cui è stata eseguita una campagna di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici con strumentazione rilocabile. E così possibile effettuare un analisi complessiva della situazione che si verrebbe a creare dallo sviluppo dei programmi dei diversi Gestori, anche a partire dalle valutazioni tecniche eseguite da ARPA, individuando ad esempio quali sono le zone potenzialmente critiche dal punto di vista dei valori di campo elettromagnetico previsti e/o misurati nei quali è preferibile non installare altri impianti, oppure al contrario quali sono i siti in cui una maggiore concentrazione di impianti non comporta alcun rischio per la popolazione per quanto riguarda i livelli di campo elettromagnetico generati. Nel presentare i propri programmi di sviluppo i Gestori devono tenere conto delle indicazioni generali contenute nel Protocollo di Intesa, che riguardano l utilizzo delle tecnologie più avanzate e innovative disponibili e l adozione di eventuali interventi di risanamento e riordino, compatibilmente con le esigenze di servizio, in modo da perseguire non solo la minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici da parte dei cittadini, ma anche la riduzione dell impatto paesaggistico, ambientale e visivo (con particolare attenzione al centro storico) in ragione degli avanzamenti tecnologici, ottimizzando anche dove possibile l utilizzo di punti multipli di antenne (co-siting). A tal fine viene anche richiesto ai Gestori di presentare le proprie mappe di copertura dei diversi servizi sul territorio Comunale, in modo da poter verificare che il numero di nuovi siti programmati di anno in anno sia il minimo necessario a garantire il servizio. I programmi vengono quindi valutati in riferimento agli aspetti generali relativi al raggiungimento di tali obiettivi, nonché ai principi delle vigenti leggi regionali e nazionali. L approvazione del Programma contiene l autorizzazione/permesso di costruire solo per gli impianti localizzati in siti puntuali mentre

4 per le aree di ricerca il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia e in tal senso le autorizza, demandando il rilascio dei singoli permessi alle procedure ed ai tempi previsti per le singole installazioni dalla normativa regionale. Prima di essere approvato il Programma viene anche trasmesso ai livelli amministrativi decentrati, in modo da garantire un adeguata informazione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che riguardano il proprio territorio, e viene altresì discusso in incontri serali appositamente convocati con i Consigli Circoscrizionali, cui partecipano anche ARPA e AUSL. Inoltre, sempre al fine di garantire una corretta informazione alla cittadinanza e la possibilità di esprimere le proprie osservazioni in merito ai nuovi progetti di installazione presentati annualmente dai Gestori, come previsto dalla normativa regionale, il Comune procede alla pubblicizzazione dei programmi attraverso opportuni avvisi sulla stampa locale, fissando altresì un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall installazione del singolo impianto. 2) ATTIVITA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO Tra gli obiettivi previsti dal Protocollo d Intesa c è quello di garantire il monitoraggio degli impianti, anche con carattere di continuità, nelle modalità e nei termini stabiliti da ARPA preposta al monitoraggio, al fine di verificare i contenuti della programmazione annuale e controllare il costante rispetto dei valori di riferimento normativo, nonché di quanto approvato in sede di autorizzazione degli impianti medesimi, con particolare riferimento ai valori di cautela e alla condizione di non incremento di campo in corrispondenza di siti sensibili (presente nella normativa regionale). Nell ambito del Protocollo quindi è stata attivata nel Comune di Piacenza, a partire dal mese di novembre 2001, una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici. Il monitoraggio in continuo permette di tenere sotto controllo in particolare le sorgenti di campi che presentano una certa variabilità temporale, come sono appunto gli impianti di telefonia mobile, e consente altresì l analisi di situazioni caratterizzate dalla presenza contemporanea di molteplici sorgenti in ambienti complessi. La rete di monitoraggio del Comune di Piacenza è costituita da 7 stazioni di misura in continuo dei valori di campo elettrico, distribuite sul territorio comunale, e da un centro di controllo per l acquisizione, elaborazione e diffusione giornaliera dei dati, collocato presso la sede Arpa. Il sistema è collegato al centro di controllo regionale ARPA di Bologna che provvede all'archiviazione sistematica dei dati di tutta la rete di monitoraggio regionale ed alla diffusione dei risultati del monitoraggio attraverso Internet. Tali dati confluiscono poi nel database della rete nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici, realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) su finanziamento del Ministero delle Comunicazioni. Le stazioni sono rilocabili, al fine di consentire il monitoraggio delle diverse zone della città, con particolare attenzione alla presenza di siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, ecc) o a situazioni di criticità dovute alla tipologia ed alla concentrazione degli impianti presenti. Nel periodo , sono state effettuate sul territorio comunale 117 campagne di monitoraggio in 87 siti distinti come riportato in tabella. Tabella 1 Siti monitorati in Comune di Piacenza dal 2001 al 2005 Abitazioni 39 Scuole 14 Asili (nido e materne) 16 Uffici 8 Case di riposo e ospedali 4 Impianti sportivi 4 Strutture alberghiere 2 TOTALE 87 N CAMPAGNE 117 Non solo in tutti i siti di misura si sono registrati valori di campo elettrico ampiamente inferiori ai valori di riferimento normativi, ma addirittura nel 60% dei casi i valori riscontrati risultano inferiori a 0.50 V/m, a conferma della validità del Protocollo di Intesa come strumento di pianificazione per il contenimento dell inquinamento elettromagnetico prodotto dagli impianti di telefonia cellulare.

5 3) ATTIVITA DI INFORMAZIONE AI CITTADINI Un altra finalità importante del Protocollo d Intesa è quella di garantire un adeguata e corretta informazione ai cittadini da parte delle istituzioni pubbliche, attraverso la realizzazione di specifiche campagne di informazione e la costituzione di una banca dati dei risultati del monitoraggio disponibile anche su web. A tale scopo sul sito web di ARPA ( sono disponibili le informazioni dettagliate di tutte le campagne di monitoraggio (in corso o concluse) sul territorio Comunale, insieme ad una mappa e a fotografie che consentono l identificazione del sito e degli impianti coinvolti. Inoltre il Comune, con il sostegno tecnico di ARPA, pubblica annualmente un depliant informativo (fig. 1) che contiene le informazioni essenziali di carattere generale sull inquinamento elettromagnetico, sulle disposizioni normative, sulla situazione aggiornata degli impianti autorizzati/attivi e sui risultati delle campagne di monitoraggio. Figura 1 Depliant informativo Comune di Piacenza

6 Bibliografia Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico, B.U.R. Emilia-Romagna 3 novembre 2000, n Deliberazione di Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197 Direttiva per l applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico, B.U.R. Emilia-Romagna 16 marzo 2001, n. 40. Legge regionale 13 novembre 2001, n. 34 Modifica dell art. 8 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico, B.U.R. Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n Legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile, B.U.R. Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disposizioni in campo ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, art. 48, B.U.R. Emilia-Romagna 15 aprile 2004, n. 48.

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