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1 FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.it Sede di Bruxelles ISB 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles Tel Fax info@isbineurope.eu ww.cna.it/fita Roma, 1 Ottobre 2015 Prot. n. 077/MC/mti Alla Presidenza Nazionale CNA Fita AL Consiglio Nazionale CNA Fita Ai Resp.li Reg.li e Territoriali CNA Fita Oggetto: Circolare CNA Fita n. 14/ Proroga al 15 novembre 2015 della sperimentazione per la verifica della regolarità dei vettori 2. Pagamento pedaggi autostradali 2013 e domanda per quelli relativi al Testo unico autotrasporto Cari colleghi, in merito al primo punto dell oggetto, facciamo seguito alla nostra informativa Prot. n.072 del 24 Luglio 2015 con la quale è stata data informazione sulla delibera dell Albo n. 1 del relativamente alla verifica della regolarità del vettore mediante accesso ad apposita sezione de ilportaledell automobilista. Successivamente alla suddetta seduta dell Albo, nella riunione del Comitato centrale per l albo degli autotrasportatori tenutasi il giorno 29 Settembre 2015, in relazione ai nuovi compiti di controllo sulla regolarità dei vettori assegnati all Albo (tramite le leggi di stabilità ), la FASE DI SPERIMENTAZIONE per la preliminare verifica della correttezza della posizione delle imprese di autotrasporto ai fini della segnalazione di eventuali errori, è stata PROROGATA DI 45 GIORNI: SINO AL 15 NOVEMBRE Prima di ritornare su alcuni elementi salienti delle suddette procedure, si ritiene opportuno richiamare brevemente l origine della normativa ed il percorso sin qui attuato dal Comitato centrale per l albo degli autotrasportatori. Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa

2 Come a voi noto, con le Leggi di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e 2015 (Legge n.190/2015), sono state assegnate al Comitato centrale, nuovi ed importanti compiti: LEGGE N. 147/2013 comma 92: Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: «l-bis) OMISIS l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'inail, dell'inps e delle camere di commercio; l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» LEGGE N. 190/2014 comma 248: All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal COMMITTENTE mediante ACCESSO AD APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE INTERNET attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di REGOLARITÀ DEL VETTORE a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti. In riferimento alle modifiche all articolo 83 Bis introdotte dal comma 248 della L.190/2014, è bene ricordare che L OBIETTIVO che si intende perseguire, è quello di cercare di GARANTIRE L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A VETTORI IN REGOLA (e conseguentemente ad un equo prezzo di mercato). Dal 1 Gennaio 2015, Il COMMITTENTE che non verifica preliminarmente alla conclusione del contratto di trasporto la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa del vettore, RISPONDE PERSONALMENTE DEI SUOI EVENTUALI INSOLUTI e, in caso di CONTRATTO NON SCRITTO, si assume anche gli ONERI relativi ALL INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI e alle INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA commesse nell espletamento del servizio di trasporto eseguito per conto del committente (Art. 83 Bis, commi 4 ter e 4 quinquies). Con la Legge di stabilità 2015, è stata pertanto introdotta una specifica responsabilità solidale del committente da cui si può sollevare verificando preliminarmente la regolarità del vettore : un INCENTIVO ad affidare i trasporti a vettori in regola. Con Delibera n.1/2015 del 23 Luglio 2015 il Comitato centrale per l albo ha individuato le procedure per dare PRIMA ATTUAZIONE a quanto disposto dalle leggi di stabilità stabilendo in particolare che il requisito di REGOLARITÀ DELL IMPRESA (da verificare a cura del 2

3 committente) è SODDISFATTO e si configura a condizione che l impresa di autotrasporto risponda a TUTTI i seguenti requisiti : 1) Iscrizione all Albo degli autotrasportatori 2) Iscrizione alla CCIAA 3) Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale ove richiesta: imprese sino a 1,5 Tonnellate sono esentate dall obbligo di iscriversi al REN) 4) Regolarità previdenziale (INPS) 5) Regolarità assicurativa (INAIL) I dati relativi ai requisiti di cui sopra, in alcuni casi sono già in possesso del Comitato centrale per l Albo degli autotrasportatori, altri verranno acquisiti tramite apposite convenzioni e, nelle more dell attivazione dello specifico portale, saranno RISCONTRABILI (in via transitoria) in una apposita funzione informatica quale sezione speciale nell ambito del Portale dell Automobilista ( La stessa delibera n. 1/2015, aveva previsto una FASE SPERIMENTALE in cui L ACCESSO alla suddetta funzione informatica, è riservato alle sole imprese di autotrasporto al fine di consentirgli di verificare la loro posizione e di segnalare eventuali anomalie agli uffici competenti (ad esempio: l impresa ha effettuato il regolare versamento dei contributi mentre sul sito in questione risultano non pagati; ecc.). La fase sperimentale sarebbe dovuta durare sino al 30 Settembre Come già anticipato in premessa, con la delibera del Comitato centrale per l albo degli autotrasportatori del 29 Settembre 2015, si è stabilito di prorogarla di 45 giorni e quindi sino al 15 Novembre 2015 per far fronte a problemi di trasferimento di acquisizione dei dati INPS ed INAIL. L Albo è fiducioso che in questo frangente (45 gg di proroga) si possa mettere a punto, e quindi rendere operativo, anche il meccanismo di verifica che attiene alla verifica della congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti (nella seduta dell Albo del , è stata approvata l apposita convenzione con il Ministero del Lavoro-UNILAV). Si ritiene non sfugga l importanza di questa fase di sperimentazione nonostante ciò, visto il misero dato di accessi effettuati dalle imprese sino al 30 Settembre 2015 (poco più di 2000), si sottolinea che la conseguenza di una eventuale mancata regolarità (dovuta anche ad una anomalia dei requisiti acquisiti dal sistema), potrebbe comportare L OSCURAMENTO DELL IMPRESA ED IL CONSEGUENTE IL MANCATO AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO DA PARTE DEL VETTORE. Si SOTTOLINEA pertanto l opportunità, in questi ulteriori 45 giorni a disposizione, di registrarsi alla sezione speciale del sito de ilportaledellautomobilista e verificare lo stato della propria posizione; visto l esiguo numero di imprese registrate SI INVITA a diffondere ulteriormente, massivamente e tempestivamente le informazioni contenutein questa nota e più esaurientemente nella delibera dell Albo n. 1/2015 (che si allega). Si informa che, per effettuare segnalazioni di eventuali anomalie, è attivo un numero verde ( ) ed una casella mail dedicata (assistenza.albo@mit.gov.it). Nella pagina che segue si riporta uno schema di sintesi delle attuali modalità di verifica della regolarità dell impresa. 3

4 VERIFICA REGOLARITÀ DELL IMPRESA AI FINI DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (Art. 1, co. 92 L.147/2013 Art.1, co. 248 L.190/ Delibera del Comitato centrale dell Albo degli autotrasportatori n. 1 del , aggiornata con le modifiche introdotte dalla successiva delibera del ) Requisiti richiesti (prima attuazione) Stato di non regolarità Fase sperimentale Requisiti richiesti ( a regime ) Soggetti interessati 1) Iscrizione Albo degli autotrasportatori 2) Iscrizione alla CCIAA 3) Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale ove richiesta: le imprese sino a 1,5 Tonnellate sono esentate dall obbligo di iscriversi al REN) 4) Regolarità previdenziale (INPS) 5) Regolarità assicurativa (INAIL) Decorrenza : dal Insussistenza di uno o più dei requisiti Accesso alla sezione speciale de ilportaledellautomobilista consentito alle sole imprese di autotrasporto per la verifica della regolarità della propria posizione e per la segnalazione di eventuali anomalie DURATA: sino al 15 Novembre 2015 N.B. Anche successivamente al le imprese di autotrasporto avranno la possibilità di accedere per verificare la propria posizione ma, dal ciò sarà consentito anche ai committenti che potrebbero trovare situazioni di mancata regolarità a causa di anomalie che potrebbero essere imputabili ad errori del sistema ma che comunque potrebbero determinare un conseguente mancato affidamento del servizio di trasporto. Inoltre, nella fase di sperimentazione, alcun provvedimento verrà assunto in ordine alla verifica di regolarità delle imprese iscritte, riservandosi il Comitato di avviare apposite istruttorie solo all'esito della fase di sperimentazione 1. Iscrizione Albo degli autotrasportatori 2. Iscrizione alla CCIAA 3. Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale ove richiesta: le imprese sino a 1,5 Tonnellate sono esentate dall obbligo di iscriversi al REN) 4. Regolarità previdenziale (INPS) 5. Regolarità assicurativa (INAIL) 6. Assicurazione dei veicoli* 7. Concreto svolgimento dell attività * 8. Congruità tra parco veicolare e numero dei dipendenti * Decorrenza: da attuare con successivo provvedimento * Accertata previa apposita istruttoria Modalità di verifica: SINO AL 15 NOVEMBRE 2015 = tramite acquisizione cartacea del DURC DAL 16 NOVEMBRE 2015 = on-line tramite l apposita sezione speciale istituita nell ambito del Portale dell Automobilista ( Numero verde : Casella mail dedicata ( per eventuali segnalazioni, ecc.): assistenza.albo@mit.gov.it IMPRESE DI AUTOTRASPORTO per la verifica della propria posizione COMMITTENTI preliminarmente alla conclusione del contratto di trasporto al fine di sollevarsi dalla responsabilità per eventuali insoluti o, nel caso di contratto NON scritto, dagli oneri relativi all inadempimento degli obblighi fiscali e alle infrazioni al codice della strada Decorrenza della possibilità di verifica da parte dei committenti : dal Il sistema prevede che solo l impresa abbia accesso ad alcuni dati sensibili che la riguardano, mentre ai committenti comparirà solo lo stato di regolarità o non regolarità dell impresa. 4

5 Per quanto riguarda il secondo punto dell oggetto della presente nota informativa, si fa presente che nella seduta del Comitato centrale per l Albo degli autotrasportatori tenutasi il giorno 29 Settembre 2015, ai fini della RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI, è stato deliberato : L approvazione per la destinazione dei fondi per l anno 2015 L approvazione della verifica della disponibilità di fondi per la corresponsione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali effettuati nell anno 2013 L approvazione della delibera di rideterminazione delle percentuali di riduzione dei pedaggi inerenti i transiti effettuati nell anno 2013 L approvazione della delibera che stabilisce criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali corrisposti dalle imprese di autotrasporto per l anno 2014 A seguito delle suddette delibere si dovrebbe procedere a breve (tra ca. 15 gg) a pagare un acconto dei transiti effettuati nell anno Per Vs. opportuna conoscenza alleghiamo copie di tutte le delibere sopra richiamate sottolineando che trattasi di bozze non ancora protocollate dove però potrete rinvenire tutti i dettagli. Infine in merito punto tre dell oggetto della nostra circolare, si informa che è stato avviato un percorso sul tema della semplificazione amministrativa al fine di proporre l approvazione di un Testo Unico dell Autotrasporto. A tal proposito, presso il comitato centrale per l Albo degli autotrasportatori è stato costituito e si è insediato ( il ), uno specifico gruppo di lavoro costituito dalle Associazioni di categoria, da alcuni rappresentati del MIT, da illustri professioni e coordinato dalla Dottoressa Ricozzi. L ambizioso compito è quello di effettuare una ricognizione sulla normativa che disciplina l autotrasporto, individuare le norme che possono essere oggetto di semplificazione ed alcuni macro indirizzi da approfondire e su cui focalizzare l attenzione. I lavori della commissione si dovranno concludere entro la fine del 2015 ed il risultato finale dovrà fornire gli elementi da sottoporre ai competenti organi di Governo in modo tale da giungere all attuazione un T.U. dell autotrasporto. Considerata l importanza dell argomento, si invitano i colleghi a fornire propri contributi in termini di monitoraggio ed analisi critica delle norme, indicazione dei macro indirizzi da perseguire; tutti i graditi apporti potranno essere inviati, in tempi utili, all indirizzo della CNA Fita nazionale: fita@cna.it. Cordiali saluti (f.to) Il Responsabile Nazionale CNA Fita Mauro Concezzi 5

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