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1 Novità fiscali del 22 aprile 2011: se manca la dichiarazione dei redditi niente agevolazioni fiscali per le cooperative; nuovo regime di attrazione europea; provvedimento dell Agenzia del Territorio: regolarizzate d ufficio le case fantasma; IVA: per i servizi rileva solo il momento del pagamento della prestazione e non quello della sua ultimazione; sul sito delle Entrate è pronto il Modello 730 editabile; importi assegni di maternità per l anno 2011; prestazione garanzia IVA di gruppo: garantisce per tutti la capogruppo Pubblicato il 22 aprile 2011 se manca la dichiarazione dei redditi niente agevolazioni fiscali per le cooperative; nuovo regime di attrazione europea; provvedimento dell Agenzia del Territorio: regolarizzate d ufficio le case fantasma; IVA: per i servizi rileva solo il momento del pagamento della prestazione e non quello della sua ultimazione; sul sito delle Entrate è pronto il Modello 730 editabile; importi assegni di maternità per l anno 2011; prestazione garanzia IVA di gruppo: garantisce per tutti la capogruppo 1

2 Indice: 1) Se manca la dichiarazione dei redditi niente agevolazioni fiscali per le cooperative 2) Nuovo regime di attrazione europea 3) Provvedimento dell Agenzia del Territorio: Regolarizzate d ufficio le case fantasma 4) Iva: per i servizi rileva solo il momento del pagamento della prestazione e non quello della sua ultimazione 5) Sul sito delle Entrate è pronto il Modello 730 editabile 6) Importi assegni di maternità per l anno ) Prestazione garanzia IVA di gruppo: garantisce per tutti la capogruppo 1) Se manca la dichiarazione dei redditi niente agevolazioni fiscali per le cooperative Tali soggetti perdono i benefici in materia di imposte dirette, se non dimostrano la sussistenza del principio di mutualità. Non hanno, quindi, diritto alle agevolazioni fiscali le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 8140 del 2011 che ha, così, accolto il ricorso presentato dall Agenzia delle Entrate. L omissione della dichiarazione annuale e l irregolare tenuta delle scritture contabili sono circostanze idonee, per la loro gravità, a escludere il potere-dovere di vigilanza dell Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative all esonero da imposizione diretta. 2

3 2) Nuovo regime di attrazione europea: versione provvisoria del provvedimento Disponibile sul sito del Ministero dell Economia e Finanze la versione provvisoria del provvedimento sul nuovo regime di attrazione europea. E possibile inviare proposte di modifica. Il 6 aprile 2011 è stato pubblicato, sul citato sito del Mef, la bozza del decreto del ministero dell Economia e delle Finanze recante Disposizioni di attuazione dell art. 41 del decreto legge 31maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.22, in materia di regime fiscale di attrazione europea. Si tratta di una versione non definitiva del provvedimento attuativo, di natura non regolamentare, relativo al regime di attrazione europea, introdotto dall articolo 41 del Dl 78/2010: versione aperta a ogni sorta di miglioramento o proposta di cambiamento. Al riguardo, coloro i quali intendano proporre suggerimenti possono inviarli all indirizzo e mail contributo@tesoro.it. Il decreto ha l obiettivo di incentivare l attrazione di investimenti esteri nel nostro Paese; infatti, le imprese residenti in uno degli Stati dell Unione europea che intraprendono una nuova attività economica in Italia possono scegliere, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana per le imposte sui redditi, le regole di determinazione della base imponibile e le aliquote di imposta vigenti in uno dei Paesi membri della Ue. Si continuano ad applicare, invece, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi vigenti nell ordinamento italiano. Contenuto della bozza di decreto Lo speciale regime impositivo si applica per il periodo d imposta in cui è presentata l istanza e per i successivi due. I soggetti interessati sono persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica, ad esclusione dei soggetti fiscalmente trasparenti, residenti da almeno 24 mesi in un Stato membro dell Ue che, dopo l entrata in vigore del citato decreto, intraprendono in Italia nuove attività economiche mediante il trasferimento della residenza o attraverso la costituzione di una stabile 3

4 organizzazione e/o di una società direttamente controllata o collegata, ai sensi dell art del codice civile. Il soggetto estero può scegliere il regime impositivo di uno degli Stati membri della Ue e, quindi, anche diverso da quello in cui risiede. Si tratta, in altri termini, di uno shopping di regimi fiscali, con cui viene riconosciuta la possibilità a imprenditori stranieri di adottare il regime fiscale di uno dei 27 Paesi Ue, a esclusione dei regimi di aiuto di Stato, delle disposizioni in contrasto con il Codice di condotta europeo in materia di tassazione delle imprese e delle agevolazioni specificatamente concesse ai soggetti esteri. Sono esclusi dal regime i redditi prodotti al di fuori dello Stato che, pertanto, rimangono soggetti all applicazione delle disposizioni tributarie italiane e alle Convezioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia con lo Stato della fonte. Non sono considerate nuove attività economiche, ai fini dell applicazione della normativa di favore, le attività già svolte in Italia e acquisite direttamente dai soggetti esteri attraverso acquisto di partecipazioni e/o operazioni straordinarie (anche per il tramite di società controllate o collegate). L applicazione del regime di attrazione europea è subordinato a una istanza di interpello da presentare entro 30 giorni dalla data di trasferimento della residenza o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto. In particolare, il requisito dell effettiva operatività deve essere provato mediante la dimostrazione che l impresa estera non rappresenti una costruzione di puro artificio. Con l istanza di interpello può essere chiesta l estensione del regime tributario scelto anche a dipendenti e collaboratori, assunti in Italia presso il soggetto estero che ha trasferito la residenza fiscale o presso la stabile organizzazione o la società partecipata, salvo la possibilità per gli stessi di optare per l applicazione della normativa fiscale italiana. 4

5 3) Provvedimento dell Agenzia del Territorio: Regolarizzate d ufficio le case fantasma L Agenzia del territorio, con il Provvedimento n del , ha definito le modalità, i costi e le sanzioni per la regolarizzazione d ufficio dei c.d. immobili fantasma. Si tratta, in particolare, degli oneri previsti per l attribuzione della rendita presunta, ai sensi dell art. 19, comma 10, D.L. n. 78/2010, da porre a carico dei proprietari e dei titolari dei diritti reali sugli immobili che, entro il prossimo 30 aprile, non avranno ottemperato alla regolarizzazione degli edifici non censiti o che hanno perduto i requisiti della ruralità. In particolare, se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011 (come fissato in sede di conversione del D.L. Milleproroghe), la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, viene determinata secondo le seguenti modalità: a) per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe; b) per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari: al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D; al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell Agenzia. La rendita presunta così determinata tiene conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell Agenzia del Territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il Portale per i Comuni. Oneri a carico dell interessato L attribuzione d ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre 5

6 all irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri determinati nella misura prevista dalla tabella allegata al provvedimento. Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il 30 aprile ma prima dell inserimento in atti della rendita presunta da parte dell Ufficio provinciale del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte. L Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l attribuzione della rendita presunta, mediante l affissione all albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili (Agenzia del territorio, Provvedimento n del ) 4) Iva: per i servizi rileva solo il momento del pagamento della prestazione e non quello della sua ultimazione Ai fini Iva, per i servizi non rileva il momento in cui è stata ultimata la prestazione, ma solo il periodo in cui viene avviene la riscossione del denaro da parte del cliente, solo in tale momento sorge l obbligo di emettere fattura e di registrarla in contabilità facendola concorrere nel proprio volume d affari. L adempimento Iva può sorgere prima qualora il prestatore di servizi riceva degli acconti per l opera da svolgere (o in svolgimento o già svolta). Pertanto, anche se la prestazione è conclusa il professionista non ha obbligo di emettere la fattura e di pagare l Iva. Tale obbligo scatta solo quando il cliente avrà pagato la fattura. In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione: In tema di Iva, il terzo comma dell art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della 6

7 prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo. (Corte di Cassazione, sentenza n del ) 5) Sul sito delle Entrate è pronto il Modello 730 editabile Da quest anno, sul sito dell Agenzia delle Entrate, è disponibile il modello 730/2011 in formato editabile. E possibile, quindi, compilare con un computer la dichiarazione del 730. Per visualizzare, compilare e stampare il modello è sufficiente disporre di un programma già utilizzato per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf. Il programma non verifica o controlla le informazioni inserite. Terminata la compilazione il modello può essere stampato, sottoscritto e presentato ai soggetti che prestano l assistenza fiscale insieme alla documentazione se richiesta. Non è possibile, invece, salvare il modello 730 sul computer né trasmetterlo. Infine, per facilitare la compilazione, il modello editabile è disponibile in due versioni: una completa (è editabile l intero modello 730, composto da quattro facciate) e l altra che permette la compilazione per singola facciata. (Agenzia delle Entrate, nota del ) 6) Importi assegni di maternità per l anno 2011 Con la circolare dell Inps, n. 69 del , sono stati forniti gli importi degli assegni di maternità concessi dai Comuni e di quelli di maternità dello Stato concessi dall Inps, in relazione alle 7

8 nascite avvenute nel 2011 e agli affidamenti preadottivi e alle adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel Per quanto riguarda l assegno di maternità dei Comuni, l importo è di 316,25 mensili per complessivi 1.581,25 e il relativo indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti, è pari a ,39. Per gli assegni di maternità dello Stato, invece, l importo è di 1.946,88. Nella circolare, inoltre, vengono forniti gli importi giornalieri dei periodi di paga compresi nell anno 2011, sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche relative alle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi. (Inps, nota del ) 7) Prestazione garanzia IVA di gruppo: garantisce per tutti la capogruppo La controllante può sostituire la fideiussione bancaria con la propria garanzia, prestata direttamente mediante l apposita comunicazione prevista dall art. 38-bis del Decreto Iva. Ciò purché la situazione patrimoniale della società capogruppo assicuri i requisiti di solidità e affidabilità richiesti dallo stesso art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, infatti, in tale ipotesi la suddetta società capogruppo può garantire direttamente i crediti delle controllate, compensati nella procedura di liquidazione Iva di gruppo. Le diverse tipologie di garanzia previste dall art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cauzione in titoli di Stato o comunque garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da un azienda o istituto di credito, polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, ovvero assunzione diretta da parte della capogruppo/controllante, ove possibile), sono alternative tra loro, con la conseguenza che il richiedente può liberamente scegliere tra esse quella che ritiene di prestare. Peraltro, la garanzia sostitutiva prestata dalla controllante/capogruppo deve decorrere dal momento 8

9 dell erogazione del rimborso (e non già dal momento della sostituzione) e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento. Infine, se la società che ha fornito la garanzia intenda, in seguito, rinunciare alla prerogativa di controllante/capogruppo, deve darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta all Amministrazione Finanziaria (a mezzo raccomandata A/R) e garantire, contestualmente, la sostituzione della garanzia prestata (e poi venuta meno) con altra, scelta sempre tra quelle previste dall art. 38-bis. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 49/E del ) Vincenzo D Andò 9

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