Aeroporto Città di Lugano Agno. Ristrutturazione di un capannone al mappale 1529 RFD Agno (Erexi SA)

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1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Segreteria generale SG-DATEC LUG/fep 3003 Berna, 16 febbraio 2006 Aeroporto Città di Lugano Agno Ristrutturazione di un capannone al mappale 1529 RFD Agno (Erexi SA) Domanda dell'aeroporto Città di Lugano Approvazione dei piani 1/ 'LUG Erexi, decisione.doc

2 I In fatto 1. Nella sua domanda del 17 ottobre 2005 all'attenzione del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), e indirizzata all'ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), l'aeroporto Città di Lugano ha presentato, a nome della Città di Lugano (esercente), una domanda di approvazione dei piani per la ristrutturazione del capannone della ditta Erexi SA al mappale 1529 RFD Agno. 2. In seguito ad un controllo effettuato da parte dell Azienda elettrica Città di Lugano e dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) è emerso che le costruzioni all interno dell hangar esigevano importanti misure per la loro messa in regola. Con le misure di cui si chiede l autorizzazione, la costruzione potrà essere adeguata ai requisiti di sicurezza vigenti e alle nuove esigenze d esercizio. 3. La documentazione inoltrata comprende: - Domanda di costruzione del 14 ottobre Relazione tecnica ottobre Attestato di conformità antincendio del 14 ottobre Planimetria generale in scala 1:1'000 del 14 ottobre Piante sezione e facciate 1:50, del 14 ottobre Giustificazione del progetto del 16 novembre Il consenso scritto degli interessati (Swiss International Air Lines, Erexi SA e Città di Lugano). 4. L'UFAC ha sottoposto la domanda al Comune di Agno, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino e all Ufficio federale dell'ambiente (UFAM, ex UFAFP) per parere. Il Comune di Agno, il Cantone Ticino e l UFAM hanno espresso un parere favorevole sul progetto. I servizi generali formulano delle condizioni da rispettare. II Motivi 1. In ordine 1.1 Il capannone serve per la manutenzione di aerei ed è quindi da considerare un impianto d'aerodromo ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS ). La procedura di approvazione dei piani si basa dunque sull'art. 37 segg. della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; 748.0) e sulle disposizioni dell'osia. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a LNA, il DATEC è l'autorità responsabile dell'approvazione dei piani. 1.2 L'intervento previsto non modifica in maniera sostanziale l aspetto esterno dell impianto, non pregiudica interessi di terzi da tutelare e ha un impatto trascurabile sul territorio e sull ambiente. È dunque applicabile la procedura semplificata, conformemente all art. 37i LNA. 2/12

3 1.3 In virtù dell'art. 37 cpv. 3 LNA, con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Non sono invece necessari piani e autorizzazioni cantonali. Va tenuto conto del diritto cantonale, per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo. 2 Nel merito 2.1 Oggetto della verifica Secondo l'art. 27d cpv. 1 lett. b OSIA, occorre verificare se il progetto in questione soddisfa le esigenze tecniche e operative minime nonché quelle legate alla sicurezza aerea, alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e, inoltre, se vi è un fabbisogno sufficiente. 2.2 Esigenze tecniche e operative / fabbisogno I competenti servizi dell'ufac hanno esaminato il progetto e le modifiche da apportare secondo le richieste dei servizi cantonali. Le modifiche di scarsa entità alla superficie esterna dell edificio non hanno alcuna ripercussione sulle esigenze tecniche e operative e di quelle della sicurezza aerea. Anche la necessità di realizzare l'impianto non è contestata da nessuna parte. 2.3 Pianificazione del territorio Il progetto si situa all interno del perimetro dell aeroporto definito nella scheda PSIA (piano settoriale infrastruttura aeronautica). Non vi sono interferenze con le esigenze della pianificazione del territorio. Il progetto è conforme agli scopi e alle indicazioni del PSIA. 2.4 Protezione dell'ambiente e dei lavoratori Nei pareri degli organi cantonali vengono poste diverse condizioni per la protezione dell ambiente e dei lavoratori. Esse sono riportate qui di seguito: Protezione dell'aria Devono essere rispettati i limiti d'immissione e di emissione imposti dalla LPamb e dalle sue ordinanze di applicazione, in particolare l'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (Oiat). Per quanto riguarda il locale pittura, i vapori che si sviluppano durante le operazioni di verniciatura ed essiccamento devono essere adeguatamente captati (forno o cabina chiusa) ed e- vacuati mediante un camino sul tetto. Le emissioni dell'impianto devono rispettare le condizioni stabilite nell'allegato 2 cifra 61 dell'oiat (emissioni di polvere inferiori a 5 mg/m3 ed emissioni di composti organici volatili inferiori a 150 mg/m3 espressi come carbonio totale). Per raggiungere questi valori devono essere installati adeguati filtri (filtri per la polvere, filtri di carbone attivo, ecc.) per il trattamento dell'aria evacuata. L'evacuazione di tutti i gas di scarico deve avvenire al di sopra del colmo del tetto. Devono essere rispettate le condizioni fissate nell'allegato 6 dell'oiat e nelle Raccomandazioni con- 3/12

4 cernenti l'altezza minima dei camini su tetto dell'ufam (ubicazione, altezza, velocità di uscita dei fumi). In particolare, visto che si tratta di un edificio a tetto piatto, il camino dovrà superare di almeno 1.5 metri il colmo del tetto dell'edificio. Lo sbocco del camino dovrà essere verticale e non dovrà presentare ostacoli (coperture, curve, ecc.) che producano la deviazione della traiettoria verticale dell'aria evacuata. L'aria emessa dagli impianti del reparto verniciatura deve avere una velocità verticale in uscita superiore a 6 m/s. Il titolare dell'impianto deve predisporre luoghi adatti per le misurazioni delle emissioni e renderli accessibili (art. 14 cpv 3 Oiat). In particolare sui camini di uscita del gas di scarico degli impianti di verniciatura ed essiccazione dovranno essere montate flange tipo EMPA per la misurazione delle emissioni, secondo le Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni dell'ufam del settembre Dovranno inoltre essere previste tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ai punti di prelievo nel rispetto delle norme di sicurezza (scale protette, e- ventualmente piattaforme adeguate, ecc.). I gas di scarico non devono provocare situazioni di molestia per il vicinato; qualora tali situazioni dovessero verificarsi, l esercente dovrà prendere ulteriori misure tecniche per evitarle. Per quanto riguarda l'officina meccanica, devono essere rispettate le condizioni stabilite dall'oiat per l'impiego di solventi, sgrassanti e altri prodotti che possano provocare emissioni nell'aria, vale a dire captazione il più completa possibile, emissione verso l'esterno mediante dei camini sul tetto che rispettino le condizioni relative all'altezza minima già indicate, utilizzo di prodotti poco inquinanti, divieto d'impiego di solventi clorurati o alogenati senza adeguati impianti a circuito chiuso. L'attività sarà sottoposta a collaudo da parte dei servizi cantonali (sezione protezione dell aria, dell acqua e del suolo) a lavori ultimati. Entro un mese dall'inizio dell'attività, essa dovrà essere notificata all'ufficio cantonale protezione dell'aria. Prima dell'inizio dei lavori, l'istante dovrà inoltrare all'ufficio cantonale della protezione dell'aria i seguenti documenti: a) Per gli impianti di combustione - i dati tecnici dell'impianto di combustione (combustibile usato, potenza installata, tipo di impianto); - una dichiarazione delle emissioni massime garantite da parte del fornitore per tutti gli inquinati (nox, CO, polvere, ecc.); - il piano di evacuazione dei gas di scarico dell'impianto di combustione, che indichi il luogo di espulsione e l'altezza; b) Per l'attività di verniciatura e dell'officina meccanica - una descrizione completa di tutte le attività che verranno effettuate e dei macchinari che verranno installati, con particolare riferimento a quelle che possono produrre emissioni gassose (ventilazione, sgrassaggio, pulizia, verniciatura, ecc.); - una dichiarazione delle emissioni ai sensi dell'art. 12 dell'oiat, vale a dire il genere e la quantità delle emissioni (flusso di massa in g/h, concentrazione di polveri in 4/12

5 mg/m3 e concentrazione di sostanze organiche indicate come carbonio in mg/m3), allestita in base a misurazioni o al bilancio di massa delle sostanze; - il piano di evacuazione di dette emissioni (ubicazione e calcolo dell'altezza dei camini) ed i sistemi di filtrazione o trattamento dei gas di scarico che verranno installati. In base a queste informazioni si potrà concordare il tipo di flange e il luogo dove esse dovranno essere installate Prevenzione dei rumori Deve essere rispettata l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF). Conformemente all art. 11 LPamb, nel caso in cui le future emissioni foniche creino disturbo o molestia al vicinato, le limitazioni delle emissioni saranno inasprite. L'isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili al rumore come pure delle scale e degli impianti tecnici dell'edificio deve corrispondere alle regole riconosciute nell'edilizia. Come tali valgono in particolare le esigenze minime previste dalla norma SIA 181, come indicato agli articoli 32 e 33 OIF. Gli impianti di ventilazione, aerazione, climatizzazione, essiccazione, ecc. previsti dovranno essere adeguatamente insonorizzati, ed ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato conformemente all'oif. Le immissioni foniche prodotte non dovranno superare il livello di valutazione Lr = 55 db(a) di giorno e di 45 db(a) di notte, come previsto dall'art. 7 e dall'allegato 6 dell'oif. Se dopo la messa in esercizio degli impianti tecnici si dovessero riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà provvedere a verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'oif. Queste verifiche dovranno essere sottoposte alla nostra attenzione per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati, gli impianti non potranno essere messi in funzione e dovranno essere immediatamente adeguati dal punto di vista fonico Risparmio energetico La documentazione completa, relativa alle esigenze contemplate nel Decreto esecutivo cantonale sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002, deve essere inoltrata alla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Cantone Ticino almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori Protezione e depurazione acque Lo smaltimento delle acque deve avvenire tramite l'allacciamento agli impianti esistenti Industrie, sicurezza e protezione del suolo Devono essere rispettate tutte le disposizioni della legge federale sulla protezione delle acque (LPac), delle sue ordinanze di applicazione e della legge cantonale di applicazione. 5/12

6 L'autorizzazione è limitata alle attività dichiarate. In virtù dell'art. 80 LALIA per ogni intervento o modifica che possa avere effetto sulle acque deve essere richiesto preventivamente un permesso. Sulla base della documentazione prodotta non sono previsti scarichi di acque residuali di tipo industriale o artigianale e in tale contesto non è stato richiesto alcun permesso ai sensi dell'art. 80 LALIA e degli art.17 e 18 LPac. È perciò proibita qualsiasi immissione di acque residuali industriali o artigianali sia in canalizzazione sia nel ricettore naturale. E` proibito il lavaggio di carrozzerie, motori e châssis di qualsiasi tipo di autoveicoli. La pavimentazione degli spazi destinati all'officina dovrà essere stagna, resistente agli idrocarburi e sprovvista di qualsiasi scarico per le acque. I fusti contenenti idrocarburi dovranno essere depositati conformemente ai disposti della LPac (art ) e dell'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq). I rifiuti speciali dovranno essere eliminati conformemente ai disposti dell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRIF). In particolare l'eliminazione potrà essere eseguita solo da ditte autorizzate e utilizzando le apposite bollette di scorta Gestione rifiuti Prima dell'inizio dei lavori (compresa la demolizione dell'edificio esistente) deve essere sottoposto alla sezione protezione dell aria, dell acqua e del suolo del Cantone Ticino il concetto di smaltimento dei rifiuti edili. (Un esempio di formulari per la descrizione del sistema di smaltimento dei rifiuti edili prodotti dai cantieri [compreso il materiale di scavo], elaborato sulla base della Raccomandazione SIA 430, è scaricabile dal sito [Informazioni- Promemoria] o ottenibile presso l'ufficio). Si ricorda che i lavori devono tenere conto delle seguenti direttive e normative: - Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), - Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino (PGR), adottato dal C.d.S. il Concetto Multi Benne della SSIC (edizione aggiornata 1998); - Norma SIA 430 concernente la demolizione pianificata; - Direttiva sul riciclaggio dei rifiuti edili inerti del luglio 1997; - Direttiva sul materiale di scavo del giugno I detriti di demolizione come ad esempio calcestruzzo, le lastre in eternit e i detriti di manti bituminosi, se non riciclabili e contenenti non più del 5% di metalli, materie plastiche, legno, ecc.(cfr. OTR, Allegato 1 cifra 12), devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti. Se vi fosse la presenza di amianto consultare il sito la pubblicazione della SUVA "Amianto e altri materiali fibrosi - Rischi per la salute e misure di protezione". Per quanto riguarda l'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti e delle discariche reattore, nonché per gli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili inerti, rivolgersi all'ufficio della gestione dei rifiuti della SPAAS. 6/12

7 2.4.7 Protezione dei lavoratori In base alle norme previste dalla Legge federale sul lavoro (LL) e della Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAINF) sono da osservare tutte le disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e della tutela della salute sul posto di lavoro, definite nelle relative ordinanze - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3). Le misure di prevenzione degli infortuni, di igiene professionale e di tutela della salute da adottare saranno confermate direttamente all'istante Protezione contro le piene L Ufficio corsi d acqua richiama l attenzione sul fatto che, in base alla banca dati dei pericoli naturali, il mappale in questione è interessato dal pericolo di alluvionamento da parte del fiume Vedeggio. La fase esecutiva del progetto di sistemazione e premunizione del Vedeggio comincerà nel 2006 e sarà distribuita sull arco di qualche anno. Dopo la sistemazione del Vedeggio, l'intero comparto sarà libero da pericolo di alluvionamento. Considerato che l'intervento in esame consiste in una ristrutturazione, l Ufficio formula un preavviso favorevole senza condizioni ulteriori. Le eventuali opere di sistemazione esterna dovranno tenere conto del fatto che nei prossimi tempi, fino alla conclusione dei lavori, il comparto sarà interessato dal pericolo di alluvionamento e pertanto nel limite delle possibilità esecutive, l esercente è invitato a voler sopraelevare le attrezzature e le istallazioni delicate. Le condizioni, le integrazioni e i collaudi chiesti dal Cantone Ticino sono finalizzati alla protezione dell ambiente e dei lavoratori. Sono adeguati e non limitano in modo sproporzionato né la costruzione, né l esercizio dell aeroporto. Di conseguenza sono stati ripresi nel dispositivo. In virtù dell art. 4 cpv. 1 LNA, le verifiche e i collaudi richiesti dai servizi cantonali sono delegati a questi ultimi. Se sono riscosse tasse, queste ultime sono calcolate sulla base del regolamento cantonale in materia. 2.5 Conclusione La domanda di approvazione dei piani adempie i requisiti della legislazione. Essa è sufficientemente motivata. Pertanto l approvazione può essere rilasciata. 3 Spese Le spese per la presente approvazione sono calcolate secondo l'art. 2 cpv. 1 e l'art. 5 dell'ordinanza sulle tasse dell'ufficio federale dell'aviazione civile (OTA; RS ). Gli oneri legati all'evasione della domanda oggetto della presente decisione giustificano la riscossione di una tassa pari a franchi. 4 Diritto di firma In virtù dell'art. 49 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (LOGA; RS ), il Capo del Dipartimento può conferire al Segretario gene- 7/12

8 rale o ad un suo supplente il diritto di firmare in suo nome in casi stabiliti. Il 1 novembre 1995, il Consigliere federale Leuenberger ha preso disposizioni in tal senso. 5 Notifica della decisione La presente decisione è notificata direttamente al richiedente, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, al Comune di Agno, all'ufam e all'ufac. 8/12

9 III Decisione Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni autorizza la Città di Lugano a ristrutturare il capannone della ditta Erexi SA Luogo: Comprensorio aeroportuale; Comune di Agno particelle, n RFD Agno Documentazione di riferimento: - Domanda di costruzione del 14 ottobre Relazione tecnica ottobre Planimetria generale in scala 1:1'000 del 14 ottobre Piante sezione e facciate 1:50, del 14. ottobre Condizioni 1.1 Durante i lavori deve essere pienamente garantito un esercizio sicuro dell aerodromo. La direzione dell aeroporto provvede al necessario coordinamento con la direzione dei lavori. 1.2 I lavori di costruzione devono svolgersi secondo i piani approvati. Modifiche sostanziali possono essere effettuate solo con l'approvazione delle autorità federali. 1.3 L esercente comunica, l inizio e la fine dei lavori di costruzione all Ufficio federale dell aviazione civile, sezione LESA, e gli trasmette una copia completa dei verbali di collaudo. 1.4 Protezione dell'aria Per quanto riguarda il locale pittura, i vapori che si sviluppano durante le operazioni di verniciatura ed essiccamento devono essere adeguatamente captati (forno o cabina chiusa) ed evacuati mediante un camino sul tetto Le emissioni dell'impianto devono rispettare le condizioni stabilite nell'allegato 2 cifra 61 dell'oiat. Per raggiungere questi valori devono essere installati adeguati filtri per il trattamento dell'aria evacuata L'evacuazione di tutti i gas di scarico deve avvenire al di sopra del colmo del tetto. L'aria e- messa dagli impianti del reparto verniciatura deve avere una velocità verticale in uscita superiore a 6 m/s Sono da predisporre e da rendere accessibili luoghi adatti per le misurazioni delle emissioni. Devono inoltre essere previste le misure necessarie per garantire l'accesso ai punti di prelievo I gas di scarico non devono provocare situazioni di molestia per il vicinato Nel l'officina meccanica devono essere captati ed evacuati mediante dei camini sul tetto tutti i prodotti che possono provocare emissioni nell'aria. 9/12

10 1.4.7 Prima dell'inizio dei lavori, l'istante dovrà inoltrare all'ufficio cantonale della protezione dell'aria i seguenti documenti: a) Per gli impianti di combustione - i dati tecnici dell'impianto di combustione; - una dichiarazione delle emissioni massime garantite da parte del fornitore per tutti gli inquinati; - il piano di evacuazione dei gas di scarico dell'impianto di combustione. b) Per l'attività di verniciatura e dell'officina meccanica - una descrizione completa di tutte le attività che verranno effettuate e dei macchinari che verranno installati; - una dichiarazione delle emissioni ai sensi dell'art. 12 dell'oiat; - il piano di evacuazione di dette emissioni ed i sistemi di filtrazione o trattamento dei gas di scarico che verranno installati. 1.5 L'attività sarà sottoposta a collaudo da parte dei servizi cantonali (sezione protezione dell aria, dell acqua e del suolo) a lavori ultimati. Entro un mese dall'inizio dell'attività, essa dovrà essere notificata all'ufficio cantonale protezione dell'aria. 1.6 Prevenzione dei rumori L'isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili al rumore come pure delle scale e degli impianti tecnici dell'edificio deve corrispondere alle regole riconosciute nell'edilizia Gli impianti di ventilazione, aerazione, climatizzazione, essiccazione, ecc. previsti dovranno essere insonorizzati, ed ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato. Le immissioni foniche prodotte non dovranno superare il livello di valutazione Lr = 55 db(a) di giorno e di 45 db(a) di notte. 1.7 Risparmio energetico La documentazione completa, relativa alle esigenze contemplate nel Decreto esecutivo cantonale sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio 2002, deve essere inoltrata per il nulla osta alla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Cantone Ticino almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. 1.8 Protezione e depurazione acque Lo smaltimento delle acque deve avvenire tramite l'allacciamento agli impianti esistenti. 1.9 Industrie, sicurezza e protezione del suolo È proibita qualsiasi immissione di acque residuali industriali o artigianali sia in canalizzazione sia nel ricettore naturale. È proibito altresì il lavaggio di carrozzerie, motori e châssis di autoveicoli di qualsiasi tipo La pavimentazione degli spazi destinati all'officina dovrà essere stagna, resistente agli idrocarburi e sprovvista di qualsiasi scarico per le acque. 10/12

11 1.9.3 I fusti contenenti idrocarburi dovranno essere depositati conformemente ai disposti della LPac (art ) e dell'ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) I rifiuti speciali dovranno essere eliminati conformemente ai disposti dell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRIF). In particolare l'eliminazione potrà essere eseguita solo da ditte autorizzate e utilizzando le apposite bollette di scorta Gestione rifiuti Prima dell'inizio dei lavori (compresa la demolizione dell'edificio esistente) deve essere sottoposto alla sezione protezione dell aria, dell acqua e del suolo del Cantone Ticino il concetto di smaltimento dei rifiuti edili I detriti di demolizione devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti In presenza di amianto sono da prendere le misure secondo le direttive cantonali e la pubblicazione della SUVA "Amianto e altri materiali fibrosi - Rischi per la salute e misure di protezione" Protezione dei lavoratori In base alle norme previste dalla Legge federale sul lavoro (LL) e della Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAINF) sono da osservare tutte le disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e della tutela della salute sul posto di lavoro, definite nelle relative ordinanze - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3) Le misure di prevenzione degli infortuni, di igiene professionale e tutela della salute da adottare saranno confermate direttamente all'istante Prescrizioni in materia di igiene Prima della messa in esercizio dei locali deve essere richiesto il collaudo alla Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell'art. 38 a) della lsan. 2 Le verifiche e i collaudi chiesti dal Cantone Ticino sono delegati ai servizi cantonali. Se sono riscosse tasse, queste ultime sono calcolate sulla base del regolamento cantonale in materia. 3 La tassa di franchi riscossa sulla presente decisione è a carico del richiedente. 4 Osservazione importante La presente approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisone non è stata avviata l'esecuzione del progetto di costruzione. 5 Rimedi giuridici Chi ne è legittimato può impugnare la presente decisione o parti di essa in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LNA, entro trenta giorni dalla sua notifica, presso la Commissione di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente (CRINAM), Schwarztorstrasse 59, casella postale 336, 3000 Berna /12

12 L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante. DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Il Segretario generale supplente André Schrade Notifica per raccomandata a: - Municipio Città di Lugano, 6900 Lugano Per conoscenza a: - Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna - Ufficio federale dell'ambiente, 3003 Berna - Comune di Agno, 6982 Agno - Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona - Aeroporto Città di Lugano, Direzione, 6982 Agno - Erexi SA, via Campagna, 6934 Bioggio 12/12

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