CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI. DI PROPRIETÁ DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. PER ATTIVITA PUBBLICHE TRA
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1 CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETÁ DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. PER ATTIVITA PUBBLICHE TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, capitale sociale ,00 (trentunomilairdicinquecentoventicinquemilioniduecentosettantanovemilaseicent o-trentatre/00) interamente sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , P. IVA , iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n (società per azioni con socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell art sexies del codice civile e del D.Lgs. n. 112/2015), di seguito più brevemente denominata RFI, ovvero COMODANTE - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza della Croce Rossa, 1- capitale sociale ,00 (ottomilionicentosettantamila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA R.E.A (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto in data 11 aprile 2013 e rubricato al N 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.-Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, per essa, la responsabile della Sede di Trieste di Ferservizi S.p.A. in persona della sig.ra Antonia Marù, nata a Gela (CL) il 25 febbraio 1960 giusti i poteri alla stessa 1
2 conferiti con procura rilasciata dall Amministratore Delegato pro tempore di Ferservizi S.p.A. per atti Notaio dott. Paolo Castellini classificata al numero Rogito n di data E il Comune di GEMONA del Friuli (UD), di seguito denominato brevemente COMODATARIO, per il quale interviene nel presente atto il sig. CRAPIS Massimiliano, nato a Udine (UD) il 01/03/1964, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici ed Ambiente della suddetta Amministrazione, come risulta dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 27 settembre 2018, la cui copia conforme è depositata in atti presso il Distaccamento Servizi Immobiliari Trieste di Ferservizi, di seguito anche più brevemente denominato COMODATARIO o, singolarmente, come la "Parte" e, congiuntamente, come "le Parti". Premesse Premesso che: - con lettera del il Comune di Gemona del Friuli (UD) ha manifestato l interesse a ottenere il rinnovo del comodato di un Immobile costituito da alcuni locali (atrio, sala d aspetto, servizi igienici) siti al piano terra e al piano ferro del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Gemona del Friuli, già locato con contratto SAP FS01/ , nonché il comodato di altri locali siti nel medesimo F.V.; - il Comune di Gemona del Friuli è beneficiario di un finanziamento regionale dell importo di complessivi Euro ,00, ex art. 4, comma 11 quater della L.R n. 6, così modificata dalla L.R n. 20 relativa agli interveniti 2
3 destinati alle stazioni minori ; - il Comune di Gemona del Friuli ha già deliberato il progetto denominato Riqualificazione Stazione Ferroviaria di Gemona del Friuli, redatto dall arch. Alberto Novarin di Udine, il quale prevede la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire miglioramenti funzionali dell immobile ferroviario. Gli interventi in parola sono già stati autorizzati dalla Direzione Produzione di RFI e sono in corso di realizzazione; - la stazione ferroviaria di Gemona del Friuli risulta inoltre il capolinea della linea Pedemontana del Friuli (Sacile-Gemona), la quale è stata inserita nell elenco delle ferrovie turistiche d Italia dalla L n. 128, nonché inserita dalla Fondazione FS Italiane nel progetto nazionale Binari senza tempo ; - la Direzione Produzione di RFI con nota prot. RFI- DPR\A0011\P\2018\ del ha concesso il benestare al comodato sia dell Immobile già in uso gratuito sia del nuovo locale (ex biglietteria), sito al piano del ferro del suddetto F.V.; - l Area Servizi Immobiliari di Ferservizi con nota prot. Ferservizi- ASI\PRT\P\2018\ del ha incaricato la sede Ferservizi di Trieste a provvedere alla stipula del suddetto contratto di comodato, si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 Premesse e Allegati Le premesse e i documenti richiamati, ancorché materialmente non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Articolo 2 3
4 Oggetto RFI S.p.A. concede in comodato al COMODATARIO, che accetta, un Immobile di sua proprietà consistente in alcuni locali siti in Comune di Gemona del Friuli (UD), nel Fabbricato Viaggiatori della stazione di Gemona del Friuli, identificato al Catasto Fabbricati del Comune Censuario di Gemona del Friuli, al Foglio Mappa 23, Particella 2474, sub 1, Categoria Catastale E01. I locali già precedentemente ritenuti in uso sono siti al piano terra (atrio, saletta, servizi igienici, pertinenze) con superficie complessiva di mq 271,56 e al piano del ferro (sala d aspetto, servizi igienici, pertinenze) con superficie complessiva di mq 96,63. Il locale nuovo è sito al piano terra (biglietteria) e ha la superficie di mq 68. I locali già detenuti in comodato sono individuati in color azzurro (al piano terra) e verde (al piano del ferro) e il nuovo locale è evidenziato in color giallo; tutti evidenziati nei documenti planimetrici Allegati 1 e 2 che, siglati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. I suindicati locali sono di seguito più brevemente indicati come l Immobile. L Immobile è individuato nella banca dati informatica di RFI con i seguenti codici: Oggetto Architettonico (OA) FS01F e Oggetto Locativo (OL) FS01/LO1419/F per i locali già in uso e OA FS01F OL FS01/LO1419/F per il nuovo locale. Articolo 3 Destinazione d uso L Immobile s intende destinato esclusivamente a scopi di utilità pubblica, per il transito e la sosta dei passeggeri fruitori della linea ferroviaria Udine-Tarvisio e della ferrovia turistica Sacile-Gemona, mentre il nuovo locale sarà adibito a 4
5 InfoPoint turistico ovvero ad altre attività no-profit di natura istituzionale che verranno individuate dall Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli. Il COMODATARIO, previo accordo con la struttura competente di RFI, ha facoltà di utilizzare per gli usi consentiti di cui al comma precedente (es. promozione turistica del territorio o attività no-profit), le vetrate dell immobile site al piano terra mediante l utilizzo di vetrofanie. Sempre previo parere di RFI è altresì consentita all interno dell immobile concesso in comodato, l installazione di impianti pubblicitari o di bacheche informative dedicate esclusivamente alle attività istituzionali di carattere turistico o no-profit del COMODATARIO. È fatto divieto al COMODATARIO di mutarne anche solo temporaneamente o parzialmente la destinazione d uso nonché di utilizzare l Immobile a scopo commerciale/pubblicitario. La violazione di siffatto obbligo comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell art c.c.. Articolo 4 Durata Atteso che il COMODATARIO realizzerà gli interventi per la Riqualificazione Stazione Ferroviaria di Gemona del Friuli, come sopra meglio indicati in premessa, il Contratto ha una durata di anni cinque decorrenti dal 1 gennaio 2019 e pertanto scadrà il 31 dicembre Il Contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le Parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data. Articolo 5 Oneri del comodatario Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare l Immobile con la 5
6 diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l uso determinato dal Contratto. L Immobile ed i relativi impianti devono essere condotti e tenuti con cura e diligenza del COMODATARIO che ne deve garantite la funzionalità ed il decoro, provvedendo a propria cura e spese all esecuzione delle opere necessarie. Il COMODATARIO ha l obbligo di consentire e agevolare il passaggio e la sosta dei clienti ferroviari nelle aree aperte al pubblico. Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato il COMODATARIO si obbliga a svolgere le seguenti attività, già svolte nel periodo di comodato precedente: Pulizia ordinaria (giornaliera) e straordinaria (almeno 2 volte all anno) per tutta la durata del contratto dei locali concessi in comodato (comprese le vetrate interne ed esterne) che dovranno risultare mantenuti secondo lo standard del servizio attualmente gestito da RFI; Fornitura, a propria cura e spese, di materiali di consumo quali a titolo indicativo e non esaustivo: carta igienica, sacchetti portarifiuti, tovaglioli di carta asciugamani, liquido lavamani o sapone solido assicurandone le quantità necessarie in relazione ai consumi effettivi; Raccolta, anche differenziata, e smaltimento dei rifiuti in osservanza di tutte le norme stabilite dalle leggi vigenti ed eventuali altre norme comunali, provinciali, regionali o di altri specifici enti territorialmente responsabili, che disciplinano l attività medesima; Raccolta dei rifiuti classificati pericolosi (siringhe abbandonate, profilattici, ecc) rinvenuti in qualsiasi area concessa in comodato e successivo trasporto ai 6
7 punti di smaltimento rifiuti in osservanza di tutte le norme stabilite dalle leggi vigenti ed eventuali altre norme comunali, provinciali, regionali o di altri specifici enti territorialmente responsabili, che disciplinano l attività medesima; Mantenimento in loco delle bacheche informative presenti al momento della cessione in comodato e loro pulizia esterna ferma restando la facoltà di RFI di provvedere ad integrazioni/modifiche sulla loro collocazione. RFI curerà direttamente con propri addetti l aggiornamento delle informazioni presenti all interno delle bacheche stesse. Sono altresì a carico del COMODATARIO la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione, ivi compresa la conduzione e la manutenzione di tutti gli impianti presenti nell Immobile nonché, in deroga all art c.c., gli interventi di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al COMODANTE. Sono a carico del COMODANTE le sole manutenzioni straordinarie afferenti le parti strutturali dell Immobile (opere portanti verticali e orizzontali). Il COMODATARIO, nei limiti della destinazione d uso di cui all art. 3 del presente Contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, previa comunicazione scritta al COMODANTE. Sono a carico del COMODATARIO gli oneri accessori; a tal fine il COMODATARIO si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari. 7
8 Il COMODATARIO ha l obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, e quant altro necessario per l uso dell Immobile in conformità a quanto previsto dal presente Contratto. Articolo 6 Restituzione Immobile Il COMODATARIO dichiara di aver visitato l Immobile e di ritenerlo idoneo all uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del Contratto libero da persone e cose. Al cessare del rapporto, per qualsiasi motivo e/o ragione intervenuta, il COMODATARIO dovrà riconsegnare l Immobile nel medesimo stato di manutenzione in cui si trovava all atto della stipula del presente Contratto, salvo il normale deperimento d uso e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento, beninteso nel caso che RFI non autorizzi il mantenimento delle opere di miglioria. Articolo 7 Modifiche ed addizioni Il COMODATARIO non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l approvazione del relativo progetto da parte del COMODANTE. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del COMODANTE, resteranno di proprietà del COMODANTE senza che questi abbia l obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi, il COMODATARIO avrà l obbligo della rimessa in pristino, a 8
9 proprie spese, a semplice richiesta del COMODANTE anche nel corso del comodato. Il COMODATARIO ha l obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti Organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l esecuzione dei lavori di cui sopra. Articolo 8 Divieto di cessione e subcomodato Il COMODATARIO non può cedere il presente Contratto mentre ha la facoltà di subcomodare, anche parzialmente, l immobile ad Enti no profit solo su espressa e preventiva autorizzazione del COMODANTE, purché ne venga mantenuta la destinazione d uso, salva comunque la propria responsabilità per l adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente Contratto. Nel contratto di subcomodato dovrà essere previsto il divieto di subcomodare a terzi. Il COMODATARIO deve comunicare per iscritto al COMODANTE il nominativo/ragione sociale del subcomodatario e trasmettere entro 60 giorni dalla sottoscrizione copia del contratto di subcomodato assolti gli obblighi fiscali. Articolo 9 Accesso e Ispezione Il COMODANTE ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all Immobile con proprio personale, o con personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica, ritenuti opportuni. L accesso e l ispezione dovranno essere effettuati previa comunicazione al COMODATARIO ed in presenza dello stesso. Il COMODANTE ha il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i 9
10 locali concessi in comodato per esigenze connesse all esercizio ferroviario e realizzare sull Immobile ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario. Articolo 10 Divieto di pubblicità È fatto divieto al COMODATARIO di svolgere attività pubblicitarie nell Immobile concesso in comodato; l esercizio della pubblicità è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente, ovvero mediante propri concessionari. Il COMODATARIO si impegna a consentire a RFI, ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazione/manutenzione/rimozione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario. È consentita la divulgazione di messaggi all utenza relativi ai servizi offerti e/o per la promozione del territorio in totale assenza di sponsorizzazioni commerciali. Tali messaggi dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all ordine pubblico. Articolo 11 Responsabilità per danni Il COMODATARIO è costituito custode dell Immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell articolo 2051 c.c.. Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all art. 5 10
11 del presente Contratto, per l uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario e il personale da esso incaricato. A tal fine il COMODATARIO dichiara che le sottoelencate polizze stipulate con la Compagnia assicurativa B & S Italia S.p.A. per la copertura assicurativa di tutti gli immobili gestiti nel territorio comunale di Gemona del Friuli sono comprensive dell immobile ricevuto in comodato, dettagliato all articolo 2 del presente contratto: a) polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) n. 65/ valida dal al b) polizza All Risks comprensiva di Incendio n. 63/ valida dal al Il COMODATARIO dichiara che, all atto della stipula del presente contratto, ha consegnato al Distaccamento Servizi Immobiliari Trieste di Ferservizi la dichiarazione della Compagnia assicurativa B & S Italia S.p.A. che attesta quanto sopra dichiarato oltre all impegno di rinnovare dette polizze per il periodo dal al (data di scadenza del presente contratto). Articolo 12 Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all uso dell Immobile e all esecuzione degli oneri di cui all art. 5 del presente Contratto, nonché a tutti coloro che accedono all Immobile, tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale. Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto 11
12 all uso dell Immobile e all esecuzione degli oneri di cui all art. 5 del presente Contratto, le norme di cui al D.P.R. n. 753/1980- Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi concessi ai fini della sicurezza dell esercizio ferroviario. Resta inteso che la dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze. Articolo 13 Recesso Il COMODATARIO ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, che si intenderà risolto alla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna dell Immobile da sottoscriversi tra RFI e il COMODATARIO entro 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 14 Clausola risolutiva espressa Costituiscono cause di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell art c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 3 (Destinazione d uso), 8 (Divieto di cessione e subcomodato), 12 (Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale), 15 (Clausola di trasparenza e rinvio a codice Etico) produrranno ipso iure la risoluzione del Contratto. A tal fine il COMODANTE dovrà comunicare al COMODATARIO con lettera 12
13 Raccomandata AR l intenzione di avvalersi della clausola e l effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione della comunicazione. Articolo 15 Clausola di Trasparenza e Rinvio al Codice Etico Il COMODATARIO espressamente e irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all articolo 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nel caso in cui fosse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il COMODATARIO non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta del COMODANTE. Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere 13
14 eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA nel suo complesso. A tal fine il COMODATARIO espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA visionabile sul sito al fine di informare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso previsti. Articolo 16 Clausola fiscale Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni e integrazioni. L imposta di registro e di bollo sono a carico del COMODATARIO. Articolo 17 Domicilio Agli effetti giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue: RFI S.p.A. in Piazza della Croce Rossa, ROMA; Comune di Gemona del Friuli in piazza del Municipio, GEMONA DEL FRIULI (UD). Agli effetti amministrativi RFI dichiara il proprio domicilio presso il Distaccamento Servizi Immobiliari Trieste della Zona Nord Est di Ferservizi, ubicato in Via Giulio Cesare, TRIESTE. Ogni ulteriore comunicazione inerente e conseguente al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al domicilio speciale che le Parti eleggono in: 14
15 RFI S.p.A. in Piazza della Croce Rossa, ROMA; Comune di Gemona del Friuli in piazza del Municipio, GEMONA DEL FRIULI (UD). Articolo 18 Foro Competente Resta convenuto fra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro ove è ubicato l Immobile. Articolo 19 Modifiche al contratto Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Articolo 20 Applicazione delle norme Per quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini e usi locali. IL COMODANTE IL COMODATARIO Trieste, Allegati: 1 e 2 15
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