Attività di raccolta pubblica di fondi. Aspetti fiscali. Gli obblighi contabili
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- Gilberto Turco
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1 Considerata l importanza sociale del terzo settore, il nostro legislatore ha da sempre riconosciuto numerose agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo contabili agli enti non commerciali. Tra le fattispecie più interessanti, a disposizione delle associazioni senza scopo di lucro, si ricorda la possibilità di ricevere dei contributi pubblici, anche a titolo di corrispettivo, senza che questo comporti necessariamente la creazione di reddito tassabile, l organizzazione di eventi aperti al pubblico volti alla raccolta fondi, nonché l opportunità di svolgere le proprie attività istituzionali anche a pagamento verso determinati soggetti senza che i proventi percepiti assumano necessariamente natura commerciale. Attività di raccolta pubblica di fondi La raccolta pubblica di fondi costituisce una tipica possibilità di acquisizione delle risorse necessarie all ente non profit per il perseguimento dei propri fini istituzionali statutariamente previsti. Tale attività, rispetto ad un normale rapporto di scambio (c.d. rapporto corrispettivo), ovvero il dare qualcosa in cambio di altro, si caratterizza per un rapporto benefattore/ente per effetto del quale il primo consegna al secondo un bene e/o una somma di denaro (o altra utilità), appunto, per spirito di liberalità, senza spettarsi nulla in cambio. Tuttavia, in molti casi, per rendere più appetibile tale gesto, viene garantito al soggetto donante un bene di modico valore e/o un servizio quale riconoscimento e ringraziamento per l erogazione effettuata. Aspetti fiscali Detto questo, l attività di raccolta fondi è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, che ha opportunamente ritenuto, in presenza di determinate condizioni, di disporre specifiche agevolazioni fiscali tra le quali, ad esempio, la piena neutralità fiscale delle somme incassate. Infatti, i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non solo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, ma sono esentati da ogni altro tributo sia erariale che locale, nonché esclusi dal campo di applicazione dell Imposta sul valore aggiunto (essendo appunto occasionali ). Gli obblighi contabili Considerata l entità dell agevolazione, il legislatore ha pensato di controbilanciare la situazione con la previsione di specifici adempimenti contabili/informativi da parte degli enti non commerciali che decidessero di applicarla: a tal fine, l art. 20 del D.P.R. 600/1973 prevede l obbligo, per gli enti non lucrativi che effettuano raccolte pubbliche di fondi, di redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, 1
2 un apposito e separato rendiconto dal quale dovranno risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Dalla lettura del rendiconto, uno per ogni evento di raccolta fondi, e della relativa relazione illustrativa, dovrà essere chiara la provenienza di tutti i fondi raccolti, le spese sostenute per organizzare e gestire l evento, nonché l effettiva e concreta destinazione dell eventuale utile derivante dalla manifestazione allo scopo per il quale tale raccolta era stata organizzata. Pertanto, sarà necessario specificare nella relazione illustrativa, oltre all importo dei fondi raccolti (risultanti dai documenti attestanti i singoli versamenti), le somme effettivamente destinate alle attività ed ai progetti in questione, descritti in modo dettagliato, per i quali la raccolta fondi è stata posta in essere. La destinazione dei fondi La necessaria specificità della relazione illustrativa è sostanzialmente collegata alla necessità dell Amministrazione Finanziaria di poter accertare che la maggior parte dei proventi derivanti dalla raccolta fondi sia stata destinata al progetto o all attività per il quale è stata attivata e, quindi, che i fondi raccolti non siano utilizzati dall ente per autofinanziarsi (non potendo il sodalizio utilizzare tali risorse per coprire generiche spese che nulla hanno a che fare con lo specifico evento benefico). L omessa redazione del rendiconto La mancata redazione ed approvazione del documento riepilogativo di ciascun singolo evento, entro il predetto termine, potrà tradursi nel disconoscimento dei benefici fiscali sopra esposti, con il conseguente recupero a tassazione dei proventi incassati. All associazione sarà comunque riconosciuta la possibilità, qualora non abbia redatto l apposito rendiconto e ferma restando l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro, di fornire agli organi verificatori la documentazione idonea ad attestare la realizzazione dell evento di raccolta pubblica di fondi, escludendo quindi gli incassi ivi realizzati dal reddito imponibile. Enti sportivi Concludendo, si ricorda come, per gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono della disposizioni di cui alla Legge 398/1991, le agevolazioni in tema di raccolta pubblica di fondi potranno essere applicate esclusivamente per un numero di eventi non superiore a 2 per anno e per un importo complessivo annuo (sommando gli introiti dei 2 even- ti) non superiore a ,69 euro. 2
3 Contributi erogati dai soggetti pubblici Gli enti non commerciali spesso percepiscono dagli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, ecc.) e/o da altre amministrazioni dello Stato erogazioni a vario titolo (contributi a fondo perduto, a titolo di corrispettivo, rimborso spese, ecc.) vincolati o meno all impiego nelle loro attività istituzionali e/o commerciali. Tali somme avranno, quindi, un trattamento fiscale diverso a seconda della loro qualificazione e delle destinazioni effettuate dall ente che li riceve. Imposte dirette e obbligo della ritenuta del 4% In linea generale, ai fini delle imposte sul reddito, i contributi pubblici ricevuti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito commerciale (e quindi tassati) se destinati a finanziare le attività commerciali dell ente o comunque corrisposti sulla base di un rapporto avente natura corrispettiva (es. il Comune paga l ente per svolgere un centro estivo per i ragazzi per suo conto). In tal caso, afferendo all area commerciale delle attività svolte dal sodalizio, l ente pubblico dovrà corrispondere tale somma al netto della ritenuta d acconto del 4%, fatta eccezione per i contributi erogati per l acquisto di beni strumentali (considerati anche fuori dal campo di applicazione dell IVA). Pertanto, qualora il contributo sia diretto a finanziare in parte l attività istituzionale e in parte l attività commerciale dell ente, la ritenuta dovrà essere applicata limitatamente alla quota parte relativa all attività commerciale. Invece, qualora i contributi siano erogati a sostegno delle attività istituzionali, gli stessi non assumono rilevanza reddituale e non sono, per effetto di questo, assoggettati ad imposizione fiscale. Attività in convenzione A precisazione della questione si sottolinea come le somme che un soggetto pubblico dovesse erogare ad un ente non commerciale, anche se di natura corrispettiva, sulla base di una convenzione o in regime di accreditamento, purché impiegate dal ricevente nello svolgimento dei propri fini istituzionali, dovranno essere considerate fiscalmente neutrali al pari di un qualsiasi contributo a fondo perduto. Applicazione dell IVA Ai fini IVA, i contributi di natura corrispettiva, a differenza di quelli a fondo perduto, rappresentano entrate di natura commerciale e come tali sono soggetti all imposta sul valore aggiunto in via ordinaria (salvo i casi specifici di esenzione in relazione alla natura dell attività per la quale sono erogati, come ad esempio per attività educative e didattiche). 3
4 Quindi, ai fini dell applicazione di tale imposta sulle entrate provenienti dal pubblico, ciò che rileva è sostanzialmente che si tratti di contributi/corrispettivo per l attività svolta e non contributi generici per sostenere la struttura o l attività dell ente senza che lo stesso sia vincolato a svolgere alcunché. Somme erogate a titolo di rimborso spese Concludendo, si ricorda che dal ragionamento in questione esulano le somme corrisposte dai soggetti pubblici agli enti non commerciali a titolo di rimborso spese, essendo considerate le stesse erogazioni quali mera refusione degli oneri già sostenuti (o da sostenere) da parte dell ente non profit che li riceve, con la necessità per lo stesso, il più delle volte, di presentare al soggetto pubblico erogante una mera rendicontazione del loro impiego. Attività a pagamento verso associati e tesserati Nell affrontare il tema delle attività a pagamento svolte dagli enti associativi non lucrativi occorre identificare in prima battuta sia la tipologia e natura delle attività svolte che i destinatari delle stesse. L importanza della qualificazione di una data attività come commerciale oppure istituzionale risulta fondamentale non solo per il regime di tassazione da applicare, ma soprattutto per permettere all ente la permanenza nell ambito degli enti senza scopo di lucro in base al principio normativamente previsto secondo il quale, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d imposta. L agevolazione In tale ambito, il legislatore tributario ha introdotto nel nostro ordinamento una previsione a favore del mondo no profit particolarmente vantaggiosa che, prevedendo la decommercializzazione per determinati tipi di entrate, ha come conseguenza la piena neutralità fiscale sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA, delle attività svolte da parte di ben definite categorie di enti con determinati requisiti. Per effetto di tale agevolazione (artt. 148, c. 3, Tuir e 4, c. 4, decreto IVA), le somme versate a titolo di corrispettivo specifico, da parte degli associati dell ente stesso, di quelli di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, nonché dai tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, in cambio della fruizione di servizi/partecipazione ad attività svolte dal sodalizio in diretta attuazione degli scopi istituzionali, non sono tassate in capo all ente percipiente. Per tali attività, anche se l ente che riceve il provento non sarà assoggettato a tassazione e nemmeno all obbligo dell emissione di ricevuta o altro documento fiscale che giustifichi tale entrata, sarà comunque opportuno consegnare all associato/tesserato (tenendone copia per la propria contabilità) una quietanza delle somme dallo stesso corrisposte. 4
5 L applicazione dell agevolazione in oggetto risulta tuttavia subordinata al soddisfarsi di un duplice presupposto, soggettivo e oggettivo. Enti interessati e obblighi statutari Sotto il profilo soggettivo, occorre circoscrivere la possibilità di decommercializzare i corrispettivi specifici esclusivamente nell ambito delle attività svolte da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona le quali, inoltre, dovranno indicare nei propri atti costitutivi o statuti (requisito oggettivo), redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata determinate clausole di legge quali: divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e/o altre utilità durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la di- stribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto nell ambito dell assemblea degli associati; obbligo di redigere e di approvare annualmente un documento riepilogativo dei fatti di gestione secondo le disposizioni statutarie, nonché le modalità e tempistiche di convocazione delle assemblee, le forme di pubblicità delle relative deliberazioni e dei bilanci; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo in capo a ciascun associato, sovranità dell assemblea degli associati quale organo al vertice della scala gerarchica. Dovranno essere inoltre definiti i criteri di ammissione ed esclusione degli associati; intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Presunzione assoluta di commercialità A giusta conclusione dell esposizione si ricorda come permangono, sempre e comunque, delle attività di natura commerciale anche qualora le stesse siano svolte da enti non commerciali e rivolte agli stessi associati, quali ad esempio: le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; le somministrazioni di pasti; le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; le prestazioni di servizi portuali 5
6 e aeroportuali le prestazioni effettuate nell esercizio delle seguenti attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Il corretto inquadramento della fattispecie Pertanto, si rende necessario prestare particolare attenzione alla tipologia di attività svolte nonché al soggetto destinatario, al fine di evitare applicazioni troppo generose di tali agevolazioni, facendovi rientrare anche prestazioni in tutto e per tutto qualificabili come commerciali. fonte: Ratio non profit 3 trimestre
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