Corte di Cassazione. Seconda Sezione. sentenza 26 marzo 6 giugno 2014, n Svolgimento del processo
|
|
- Aurelio Fabbri
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Corte di Cassazione Seconda Sezione sentenza 26 marzo 6 giugno 2014, n Svolgimento del processo C.A., C.C., C.P. e Q.I. con atto di citazione del febbraio 1993 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la società Co.Gi.To srl, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato rilascio del certificato di abitabilità della camera da letto dell'immobile bilocale in (omissis), acquistato dagli attori dalla società convenuto con rogito del 19 dicembre Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ex art cc. Espletata Ctu, completata l'istruttoria, il Tribunale di Torino con sentenza n del 2005 respingeva la domanda dichiarando prescritto il diritto degli attori e compensava le spese giudiziali mentre poneva a carico di entrambe le parti il costo della Ctu. Avverso questa sentenza proponevano appello gli attori chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle domande spiegate con l'atto di citazione, per tre motivi: 1) perché i termini di decadenza e di prescrizione di cui agli artt e 1497 cc. non si applicavano alla domanda degli attori trattandosi di vendita aliud prò alio; 2) in caso di applicabilità della normativa relativa alla decadenza e alla prescrizione, comunque, era errata l'individuazione del dies a quo; 3) in ogni caso i termini di cui si è detto non erano applicabili all'azione degli attore essendo intervenuto il riconoscimento del vizio da parte della società. Si costituiva la società Co.Gi.To chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e, in via riconvenzionale, chiedeva la riforma della sentenza in ordine alla compensazione delle spese ed al costo della Ctu da porre a carico di parte soccombente. La Corte di appello di Torino con sentenza n. 12 del 2008 accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società Co.Gi.To al pagamento della complessiva somma di Euro 5.807,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condannava la società appellata al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi e poneva a suo carico anche il costo della Ctu. A sostegno di questa decisione la Corte torinese osservava: a) Il caso in esame non era riconducibile ad un'ipotesi di vendita aliud pro alio, perché la vendita di aliud pro alio è configurabile solo nell'ipotesi in cui la cosa compravenduta appartenga ad un genere totalmente diverso da quello costituente oggetto del contratto e nel caso di compravendita di immobile da adibire a civile abitazione solo se manca del tutto il certificato di abitabilità. Ora, nel caso in esame, il certificato di abitabilità sussisteva per il fabbricato di cui trattasi ma non per la camera dell'unità immobiliare n. 5 al piano primo avente un'altezza inferiore a metri b) posto che il comune di (OMISSIS) si era definitivamente pronunciato sull'abitabilità del fabbricato ristrutturato dalla società venditrice rilasciandolo solo parzialmente ad esclusione di alcuni vani tra cui quello degli appellanti, il dies a quo per il termine di decadenza e di prescrizione doveva farsi risalire a quella data. Pertanto il termine annuale della prescrizione era stato rispettato, considerato che l'atto di citazione era stato notificato nel febbraio c) tuttavia, assorbente era il terzo motivo di appello, considerato che la
2 società venditrice aveva riconosciuto il vizio di cui si dice, impegnandosi ad eliminarlo anche in corso di causa. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Co.Gi.To srl, con ricorso affidato a sei motivi. C.A., C.C., C.P. e Q.I. hanno resistito con controricorso. 1. La società Co.Gi.To srl lamenta: Motivi della decisione a) Con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1492, 1495 e 1497 cc. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: la conoscenza della mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile. Avrebbe errato la Corte di Torino, secondo la ricorrente, nell'aver ritenuto che gli appellanti non erano incorsi in alcuna decadenza dall'azione di cui all'art cc, perché l'azione risarcitoria per inadempimento era chiaramente e pacificamente esperibile già al rogito, o almeno dal 28 ottobre 1991, cioè, dalla data in cui gli odierni resistenti diffidavano la società Co.Gi.To ad adempiere all'obbligazione in ordine al rilascio del permesso di abitabilità. Non vi è dubbio, secondo il ricorrente, che gli odierni resistenti fossero a conoscenza della mancanza del certificato di abitabilità dal rogito e comunque dal 28 ottobre 1991 e l'azione giudiziale è stata intrapresa nel febbraio Per altro, proprio per questa considerazione, risulta evidente l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza contro cui qui si ricorre in ordine alla decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione ex art cc. Ciò posto, la ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: Ricorre violazione e/o falsa applicazione dell'art cc, se il termine di prescrizione dell'azione in ipotesi di vendita di immobile privo di certificato di abitabilità è fatto risalire al provvedimento di diniego del suddetto certificato da parte del Comune, anziché alla data di stipula del rogito di compravendita o a quella do formale diffida a rilasciare il suddetto certificato formulata dall'acquirente?. b. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 4 del DPR 425/1999. Insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia: certificato di abitabilità rilasciato ai sensi del DPR 425/1999. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nel caso di specie i locali oggetto della presente controversia avessero acquisito l'agibilità in forza dell'art. 4 comma 3 del DPOR 425/1994. Chiarisce la ricorrente che, in ragione della normativa richiamata in caso di silenzio dell'amministrazione comunale l'abitabilità si intende attestata se trascorsi quarantacinque gironi dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in esame la domanda per l'attestazione di abitabilità era stata presentata il 19 giugno 2001 e non avendo dato, il Comune, alcuna comunicazione, né richiesto integrazioni documentali in data 3 agosto 2001 trascorsi quarantacinque giorni l'abitabilità, doveva ritenersi attestata. Sul punto la decisione impugnata, sempre secondo la ricorrente sarebbe viziata con riferimento al difetto di motivazione e, comunque, alla sua erroneità sul punto dell'intervenuto riconoscimento dell'abitabilità ai locali de quibus a seguito della presentazione della relativa domanda. Ciò posto, la ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto:
3 Ricorre violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del DPR 425 del 1994 se a seguito della proposizione di una domanda di rilascio del certificato di abitabilità di locali oggetto di concessione in sanatoria il Comune, decorsi quarantacinque giorni senza chiedere integrazioni documentali né disporre ispezioni, rifiuti successivamente, il rilascio del suddetto certificato o sostenga comunque che l'abitabilità non possa intendersi attestata? c. Con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1494, 1223, 2697 cc. Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia: la sussistenza di un danno risarcibile in capo ai sigg. C. Q.. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto un danno, ai sigg. C. e Q. senza alcuna constatazione o verifica di effettivo pregiudizio in capo ai resistenti. Piuttosto non esiste alcuna prova che gli acquirenti avessero subito un danno considerato anche i sigg. C. e Q. avevano acquistato l'immobile nello stato, di fatto di diritto, in cui si trovava. Ciò posto la ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: Ricorre violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1495, 1223, 2697 cc, se a fronte della mancanza di agibilità parziale dei locali venga riconosciuto automaticamente un risarcimento ai nudi proprietari e agli usufruttuari dell'immobile pur in assenza di deduzione e prova di specifici profili di danno?. d. Con il quarto motivo, il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia: l'impossibilità di ottenere l'agibilità del vano adibito a camera da letto. Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1494,1223, 2697 cc, sotto altro profilo. Secondo la ricorrente, la Corte di Torino ha erroneamente ritenuto che il vano dell'alloggio dei C. Q. non fosse suscettibile di ottenere l'agibilità. Epperò, la Corte territoriale, sempre secondo la ricorrente, non avrebbe tenuto conto: a) che per un vano simile il Comune aveva successivamente rilasciato l'abitabilità su richiesta della società odierna ricorrente; b) della possibilità pure segnalata del Ctp della Co.G.To di ottenere l'attestazione di abitabilità riducendo la superficie del vano mansardato in contestazione. Ciò posto, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Ricorre violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1494, 1223, 2697 cc se ai proprietari di un immobile con vano attualmente privo di abitabilità viene riconosciuto a titolo di risarcimento del danno un importo corrispondente al deprezzamento dell'immobile, anziché al costo necessario per ottenere l'abitabilità del suddetto vano? e. Con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1494, 1223, 2697 cc, sotto altro profilo. Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia: la sussistenza di un danno risarcibile in capo ai sigg. C.P. e Q.I.. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata in ordine al risarcimento del danno sarebbe illegittima anche sotto altro profilo ed, in particolare, perché il risarcimento per deprezzamento sarebbe stato riconosciuto sia ai nudi proprietari e sia agli usufruttuari. Piuttosto, il profilo di danno riconosciuto attiene in tutta evidenza al valore della proprietà e sotto questo aspetto può incidere solo sulla posizione e sul diritto dei nudi proprietari. Risulta, anzi, che la camera da letto sia sempre stata utilizzata come tale e non certo come ripostiglio, pertanto gli usufruttuari, anche, per questo non hanno patito alcun danno, né è stata offerta una prova in tal senso. La sentenza impugnata, dunque, secondo la ricorrente, presenterebbe un difetto assoluto di motivazione in relazione al riconoscimento del danno, anche in favore di C.P. e di Q.I. usufruttuari dell'immobile oggetto del presente giudizio.
4 Ciò posto, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Ricorre violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1494, 1223, 2697 cc, se il risarcimento del danno per deprezzamento dell'immobile a causa della mancanza di abitabilità di un vano venga riconosciuto anche agli usufruttuari, pur in presenza di prova certa circa l'effettivo utilizzo del vano come camera da letto e non come ripostiglio?. f. Con il sesto motivo, l'erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: l'assunzione di un obbligo autonomo per il conseguimento dell'abitabilità del vano adibito a camera da letto. Avrebbe errato la corte di Torino nell'aver ritenuto che l'odierna ricorrente avesse assunto uno specifico e nuovo obbligo di conseguimento del certificato di abitabilità in ordine a tutto l'immobile compravenduto, perché le circostanze poste a fondamento di tale decisione sono erronee e frutto di una ricostruzione poco attenta dei fatti. Le circostanze cui fa riferimento la Corte di Torino sarebbe: a) l'affidamento di un incarico ad un architetto perché risolvesse il problema; b) la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria e nuovamente di abitabilità, anche per il vano in contestazione di proprietà C. in data 19 giugno Epperò, sempre secondo la ricorrente: a) "pare francamente eccessivo", far discendere un impegno giuridicamente rilevante della Co.Gi.To a far ottenere l'abitabilità del vano adibito a camera da letto, dall'aver dato un incarico ad un architetto con la specifica indicazione "il quale si incaricherà di verificare presso i competenti uffici i presupposti per l'ottenimento dell'abitabilità"; b) La Corte territoriale non avrebbe precisato nemmeno quali sarebbero stati i supposti tentativi posti in essere dalla Co.Gi.To per risolvere il problema dell'abitabilità Appare opportuno per l'evidente pregiudizialità rispetto agli altri motivi, esaminare in ordine per primo il sesto motivo e successivamente il quinto motivo, ed entrambi sono infondati. Come afferma la Corte di Torino la società venditrice, attuale ricorrente, ha riconosciuto la sussistenza del vizio, o meglio, la mancanza della qualità dell'abitabilità, seppure per un solo vano, impegnandosi ad eliminarlo anche in corso di causa di primo grado. E tale constatazione, così come ha avuto modo di evidenziare la stessa Corte territoriale, trovava rispondenza in tre dati essenziali: a) che al momento della stipula del rogito era ancora in corso l'iter amministrativo diretto al conseguimento dell'abitabilità dell'intero fabbricato ristrutturato dalla venditrice, attuale ricorrente; b) che al momento dell'assemblea condominiale del luglio 1991 erano emersi problemi circa l'abitabilità e (...) la società venditrice aveva incaricato un architetto di risolvere il problema; c) in corso di causa di primo grado in relazione all'unità abitativa de quo, la stessa società, aveva presentato domanda di concessione in sanatoria e in data 19 giugno 2001, aveva anche presentato (nuova) richiesta di abitabilità che però veniva respinta dal Comune di (OMISSIS). Lo stesso Comune, per altro, attestava che "a seguito della domanda presentata dalla Co.Gi.To srl il 19 giugno 2001 con la quale si chiede l'abitabilità dei locali a piano primo e mansarda come da concessione in sanatoria n. 7 del 23 maggio 1997(...)". Ora posto che com'è affermazione pacifica in dottrina e nella stessa Giurisprudenza è concludente ogni comportamento che, pur non costituendo mezzo di linguaggio, secondo la valutazione delle circostanze cui si accompagna, presuppone o lascia presupporre, l'esistenza di un implicito intento negoziale, i dati valutati dalla Corte territoriale non lasciano dubbi che il comportamento mantenuto dalla società venditrice, attuale ricorrente, integrasse gli estremi di un comportamento concludente che comportava, comunque, la promessa del venditore di voler provvedere a risolvere il problema dell'abitabilità di cui si dice. Alle dette valutazioni, in verità, la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
5 1.1.a) Pertanto, ed in definitiva, alla luce di quanto detto, appare del tutto corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il comportamento della società venditrice, così come identificato, rendeva l'azione, di garanzia ex art cc. non più assoggettabile ai termini prescrizionali e di decadenza previsti. Così come appare corretta e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, l'ulteriore affermazione della Corte di Torino secondo la quale le risultanze probatorie dimostravano che la società venditrice, attuale ricorrente, aveva assunto per facta concludentia, un'autonoma ed ulteriore obbligazione diretta a far conseguire l'abitabilità dell'unita immobiliare venduta come bilocale ed, in particolare, del vano adibito a camera da letto. Un'obbligazione, questa, che non era più soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall'art cc, per le azioni redibitorie e quanti minoris, ma soggetta soltanto alla prescrizione decennale, che nel caso in esame non era maturata. È sufficiente al riguardo richiamare l'orientamento pacifico di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. n del 2012) secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art cod. civ., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. 2 Infondato è anche il quinto motivo. La Corte territoriale ha individuato e liquidato un danno tenuto conto della minore abitabilità dell'immobile. Ora tale deprezzamento non solo incide sul valore della nuda proprietà ma anche sul valore dell'usufrutto. Non vi è, infatti, dubbio che il deprezzamento dell'immobile di cui si dice ha una diretta incidenza sul valore di mercato anche del diritto di usufrutto nel caso di cessione ex art. 980 cc. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto il risarcimento per deprezzamento dell'immobile agli appellanti, ovvero unitariamente ai nudi proprietari (C.A. e C.C. ) e agli usufruttuari (C.P. e Q.I. ): 3. Gli altri motivi del ricorso, come è agevole apprendere, rimangono assorbiti dal rigetto del quinto e del sesto motivo. In definitiva, vanno rigettati il quinto e il sesto motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliConfigura un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" quando l immobile, destinato ad abitazione, è privo del certificato di abitabilità
Pagina 1 di 5 Configura un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" quando l immobile, destinato ad abitazione, è privo del certificato di abitabilità La massima La vendita di immobile destinato ad abitazione,
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliLa vicina non deve estirpare l alloro: basta potarlo Cassazione sentenza n. 93/2013 commento e testo
La vicina non deve estirpare l alloro: basta potarlo Cassazione sentenza n. 93/2013 commento e testo Avvocati.it. Qualora sul confine dei fondi risulti eretto un muro divisorio, quand anche le piante di
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliIl fumo del camino invade la terrazza del vicino, ma quanto nuoce alla salute? Cassazione sentenza n. 309/2013 commento e testo
Il fumo del camino invade la terrazza del vicino, ma quanto nuoce alla salute? Cassazione sentenza n. 309/2013 commento e testo Avvocati.it E sempre necessario l accertamento della denunciata intollerabilità
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliDIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo
DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliFATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale
DettagliCOMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del 13.2.2013.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 ----------------------------------------------- COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliSuccessione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione
Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliRoma, 28 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliNumero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico
Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliDiritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n.4769/2003 proposto dalla AZIENDA
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCon una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliRISOLUZIONE N. 206/E
RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo
1 Cass.Civ., sezione quinta, sentenza n.12514 del 22.05.2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sul ricorso n.
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliRISOLUZIONE N. 73/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 73/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 marzo 2008 OGGETTO: Mutuo ipotecario per la costruzione dell abitazione principale Data inizio lavori - Art. 15, comma 1-ter, del
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliCONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Fra i sottoscritti: Da una parte che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; Dall altra parte: che stipula per sé o per
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliRISOLUZIONE n. 188/E
RISOLUZIONE n. 188/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 luglio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Cessione di fabbricato seguente la consolidazione
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliSvolgimento del processo
Suprema Corte di Cassazione I^ Sezione civile Sentenza n. 285 Del 27 settembre 2004 10 gennaio 2005 Svolgimento del processo M. M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Latina G. I., lo Scau e l
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliLe Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della
Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliAutotutela ed annullamento della pretesa erariale. Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014
Autotutela ed annullamento della pretesa erariale Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014 Definizione L autotutela è lo strumento attraverso il quale l Amministrazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
Dettagli