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1 FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Via del Collegio Romano, Roma Tel Tel./Fax Fax Tiscali info@unsabeniculturali.it RIUNIONE NAZIONALE 26 NOVEMBRE 2015 CRITERI MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA DM ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEL CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI Si comunica che l incontro previsto con le OO.SS per il giorno 26 novembre presso la Biblioteca di Via del Collegio romano, 27 sarà così articolato. Alle ore del giorno 26 novembre Tavolo tecnico per l esame dei seguenti punti. Criteri mobilità volontaria interna; DM elezioni rappresentanti del personale nel Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici È prevista la partecipazione, per ciascuna Organizzazione sindacale, fino ad un massimo di due rappresentanti. A seguire, si terrà una riunione per la trattazione dei seguenti argomenti. CONTRATTAZIONE: Accordo relativo ai Criteri mobilità volontaria interna; INFORMAZIONE: DM elezioni rappresentanti del personale nel Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici; All uopo si allega il relativo materiale e come sempre sarà nostra cura tenervi informati in merito. Cordiali saluti IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

2 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione generale Organizzazione ACCORDO IN MATERIA DI MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA L AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ; VISTI i successivi decreti ministeriali di attuazione, per gli uffici centrali e periferici dell Amministrazione; VISTO il DM 6 agosto 2015 concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del Mibact; VISTO l articolo 5 del CCNL 12 giugno 2003; RITENUTA la necessità di procedere alla riallocazione del personale non dirigente del personale del Mibact in linea con la consistenza delle dotazioni organiche previste dal citato DM 6 agosto 2015; RITENUTO necessario predeterminare i criteri che saranno osservati per la mobilità interna del personale non dirigente del Mibact Vista la proposta presentata dal Tavolo tecnico mobilità volontaria interna del 1 luglio 2015 concordano Art. 1 Le graduatorie di uscita dai singoli Istituti tengono conto della copertura organica di ciascun profilo professionale che non può essere inferiore all 80%. Art. 2 È approvata l allegata tabella allegata, concernente i punteggi di mobilità interna volontaria al presente accordo che ne fa parte integrante. Roma, 26 novembre 2015 PER L'AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS 1

3 PUNTEGGIO CRITERI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA n. CRITERI PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO 1 Superiore a 20 anni 2 2 Fra 10 e 20 anni 1,5 3 Inferiore di 10 anni 1 CONDIZIONI DI FAMIGLIA 4 Più di 2 persone a carico persone a carico persona a carico 1 ETA' ANAGRAFICA 7 Inferiore a 25 anni 0,5 8 Fra 25 e 35 anni 1 9 Superiore a 35 e inferiore a 50 anni 2 10 Fra 50 e 60 anni 3 11 Superiore a 60 anni 4 ESPERIENZE PROFESSIONALI 12 Anzianità di servizio nell'area e nel profilo per il quale si concorre 1 punto per ogni anno, per un totale di massimo 5 punti TUTELE SOCIALI 13 Disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) 4 14 Coniuge, genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) Parenti o affini entro il 2 grado di familiari disa bili in situazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992);. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti Lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n Lavoratori con figli fino al compimento del terzo anno di vita del bambino 1, Lavoratori con figli successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento del dodicesimo anno Ricongiungimento al coniuge/convivente, ovvero, nel caso di lavoratore senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli 0, Fruitore dei permessi retribuiti di 150 ore (art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri 1 21 Beneficiario articolo 17 L. 28/07/1999, n CRITERI DI CARATTERE GENERALE A parità di punteggio l'ordine di preferenza è dato dalla maggiore età Per il calcolo del punteggio di cui al numero 12, si considerano anche i periodi superiori alla metà dell'anno (6 mesi ed 1 giorno)

4

5 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante Codice dell Amministrazione digitale, in particolare l art.12, commi 1 e 2, e l art.64, comma 2; VISTO la legge 24 giugno 2013, n. 71; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 n.171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell articolo 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 ; VISTO l art.25 del citato DPCM che prevede tra gli organi consultivi centrali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici ; VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 25 che prevede che il Consiglio superiore sia integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a) (sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dell amministrazione) ovvero questioni aventi ad oggetto il personale stesso appartenente al Ministero; VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ; 1

6 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali ; CONSIDERATA la necessità di integrare il Consiglio superiore con tre rappresentanti del personale del Ministero eletti da tutto il personale; SENTITE le Organizzazioni Sindacali il..; DECRETA: Art.1 1. Sono indette le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei giorni 19 e 20 gennaio 2016; 2. Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di ruolo di questa Amministrazione con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo o comandati; 3. Sono esclusi dall elettorato attivo o passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa; 4. L elettore esprime il voto per la lista, indicando una sola preferenza per un candidato, identificato dal cognome e nome, dal solo cognome se non confondibile o dal numero d ordine secondo la procedura che verrà comunicata con apposita circolare del direttore generale Organizzazione da emanarsi entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il voto è valido anche se è indicata solo la lista. Sono nulle le preferenze per candidati non compresi nella rispettiva lista. 5. L elettore potrà esprimere il proprio voto in qualunque seggio elettorale previa identificazione da parte dell ufficio elettorale; Art La commissione elettorale centrale è composta da cinque membri costituita come segue: Presidente: Componenti: 2. Ai lavori della Commissione elettorale centrale partecipano un rappresentante di lista effettivo ed un supplente designati entro cinque giorni dalla 2

7 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presentazione della lista da ciascuna Organizzazione sindacale presentatrice; 3.La Commissione elettorale centrale avrà sede a Roma, Via del Collegio Romano, 27. La Commissione si avvale di un supporto tecnico informatico assicurato dal Servizio I della Direzione Generale Organizzazione, attivo durante tutta la durata dell esercizio del voto e fino alla proclamazione degli eletti. Art Presso la sede dell amministrazione centrale e presso quelle territoriali nelle quali sono ubicati gli uffici periferici è istituito un seggio elettorale quando siano in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 unità e non superiore a Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 400 elettori, devono essere istituiti più seggi elettorali; 3. Nelle province in cui sono presenti sedi con un numero di elettori non superiore a 30 unità il seggio è istituto nella sede in cui presta servizio il numero maggiore di elettori; 4. La sede dei seggi e dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della commissione elettorale nazionale; 5. In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da due componenti designati tra i dipendenti di ruolo del ministero appartenente rispettivamente all Area III e all Area II; 6. Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale centrale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Dell avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta, entro le 24 ore successive, agli interessati i quali sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa; 7. La lista degli elettori è nazionale e deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita; 8. La lista degli elettori è pubblicata sulla rete intranet del ministero a partire dal venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di sette giorni, al fine di consentire agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità; 9. Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di pubblicazione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale centrale, la quale, entro il quinto giorno precedente la votazione, deve 3

8 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvedere ad effettuare le occorrenti iscrizioni o rettifiche e a pubblicare la lista definitiva degli elettori. ART Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione centrale non meno di 30 giorni prima della data delle elezioni dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative o dalle altre organizzazioni sindacali, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a non meno di 70; 2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei rappresentati da eleggere; 3. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l ordine di presentazione; 4. La commissione elettorale centrale previa verifica dei requisiti, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste redige le liste dei candidati assegnando a ciascuna lista, secondo l ordine di presentazione, un numero progressivo che verrà riportato sulle scheda di votazione nonché assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l ordine in cui vi sono iscritti. Art La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto dall Organizzazione presentatrice della lista. Le designazioni potranno essere presentate entro il giorno precedente l'elezione al relativo ufficio elettorale e dovranno essere contestualmente comunicate alla commissione nazionale; 2. I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi e loro sedi distaccate, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale. L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste; 3. Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali di tutte le sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. La durata di tali riunioni non può superare, per 4

9 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione generale, o istituto centrale e periferico. La richiesta per la riunione deve essere presentata al capo d Istituto almeno 48 ore prima. I dipendenti che partecipano alle riunioni sono considerati in servizio. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione. Art La commissione elettorale centrale procede allo scrutinio effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di ciascun candidato nelle varie circoscrizioni. I tre posti di rappresentante sono attribuiti alle tre liste che hanno riportato maggiori voti. Sono eletti i candidati che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di preferenze. Sono supplenti per ciascuna lista i candidati che hanno rispettivamente riportato il numero immediatamente inferiore di preferenze; 2. Nel caso che tra le liste o fra i candidati si verifichi la parità di voti, vengono eletti i rispettivi candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il più anziano d età; 3. In caso di rinuncia, dimissioni o sopravvenuta ineleggibilità (sono ineleggibili coloro che siano sospesi dal servizio e coloro che si trovano in aspettativa) subentrerà il primo dei non eletti; 4. Saranno prese in considerazione le cause di ineleggibilità esistenti alla data del presente decreto; 5. La sopravvenienza delle suddette cause di ineleggibilità comporta automaticamente la cessazione della carica. 6. La commissione elettorale centrale redige il verbale delle elezioni, che è sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale, sono depositati presso la Direzione generale per l Organizzazione. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito intranet del Ministero. Roma, IL MINISTRO 5

10 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE CIRCOLARE N. Prot. n. del Cl. A tutti gli Uffici Centrali e periferici e, p.c.: Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro Al Segretario Generale All Organismo indipendente di valutazione della performance Oggetto: Elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. Con D.M. del., pubblicato con Circolare n. della Direzione Generale Organizzazione sono state indette le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT. Elettorato attivo e passivo Ai sensi dell art. 1, commi 2 e 3 del D.M. citato, sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di ruolo di questa Amministrazione con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo o comandati; sono esclusi i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa. Ai sensi dell art. 3, commi 8 e 9 del D.M. citato, la lista degli elettori è pubblicata sulla rete intranet del Ministero a partire dal venticinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni e per la durata di sette giorni. Un eventuale reclamo deve essere presentato alla commissione elettorale centrale entro i cinque giorni successivi al termine di pubblicazione della lista. A tal fine è possibile usare la propria casella elettronica istituzionale per inviare un reclamo alla casella elezionics.supportoamm@beniculturali.it oppure contattare il numero 06/ Entro il quinto giorno precedente la data delle elezioni, la commissione elettorale centrale pubblicherà sul sito intranet dell Amministrazione la lista definitiva degli elettori composta da cognome, nome, luogo e data di nascita in ordine alfabetico. Seguendo la procedura delineata nell art. 4 del D.M. citato, la commissione elettorale centrale redigerà le liste dei candidati complete di numero progressivo di lista e di numero assegnato al singolo candidato: tali liste consentiranno la definizione della scheda di votazione. Il simbolo della lista dovrà essere trasmesso in qualunque formato grafico su supporto di memoria. La trasmissione di tali richieste deve essere effettuata in copia cartacea indirizzata a Commissione elettorale centrale per le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT Via del Collegio Romano Roma.

11 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE Definizione dei seggi e delle commissioni elettorali Seguendo le indicazioni contenute nell art. 3 commi da 1 a 6 del citato D.M., la Direzione Generale Organizzazione per l Amministrazione Centrale, i Segretariati Regionali per l Amministrazione Periferica dei rispettivi territori, la Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo per la regione autonoma Sicilia, gli Archivi di Stato di Trento e Bolzano per le rispettive Province autonome individueranno le sedi in cui deve essere istituito il seggio elettorale dandone comunicazione alla Commissione elettorale centrale che dovrà provvedere alla pubblicazione sul sito intranet dell Amministrazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Per le sedi in cui non è previsto la costituzione del seggio elettorale e che distano più di 10 Km da un istituito seggio elettorale si provvede in ogni caso alla costituzione del seggio. Nel caso in cui le citate sedi siano anche sprovviste di mezzi strumentali necessari alla costituzione del seggio quali il computer i dipendenti potranno esercitare il voto per corrispondenza. Ciascun elettore dovrà farne richiesta mediante posta elettronica o posta ordinaria alla Commissione nazionale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione relativa all istituzione dei seggi elettorali inserendo nella richiesta il proprio recapito e copia del documento di riconoscimento. La commissione centrale provvederà entro 20 giorni della data delle elezioni ad inviare la scheda elettorale cartacea all elettore, avendo cura di comunicarlo al supporto tecnico della direzione generale organizzazione, al fine di far eliminare i citati elettori dall elenco degli elettori che eserciteranno il voto elettronico. L elettore dovrà far pervenire la scheda elettorale alla Commissione centrale entro e non oltre il terzo giorno antecedente alla data delle elezioni. Gli uffici di cui sopra dovranno proporre inoltre alla commissione elettorale centrale i nominativi dei due membri e del presidente di commissione per ciascun seggio e dare supporto alle elezioni per il territorio di competenza. A tal fine dovranno essere trasmessi tramite la propria casella di istituto e comunicazione formale in formato elettronico alla commissione all indirizzo elezionics.commcentr@beniculturali.it gli elenchi compilati in base all allegato 1 alla presente circolare, denominato Elenco dei seggi e dei componenti delle commissioni elettorali. Nella comunicazione dovranno essere indicati i contatti di uno o più funzionari per eventuali verifiche e correzioni. Tale trasmissione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente Circolare. Si precisa che ogni seggio deve disporre di due postazioni informatiche collegate alla rete intranet dell amministrazione, destinate rispettivamente alla ricezione/registrazione degli elettori e alla votazione. Modalità di voto Sul sito intranet dell Amministrazione sarà pubblicata una pagina web contenente tutte le informazioni riguardanti le elezioni. Come previsto dal art. 1 comma 1 del D.M. citato le elezioni si svolgeranno nei giorni di martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2016 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 con procedura di voto elettronico alla quale si accede presso un qualunque seggio elettorale previa identificazione e registrazione da parte della commissione elettorale del seggio. La procedura di registrazione viene bloccata assieme all accesso al seggio alle ore 16:50 per consentire l esercizio del voto entro le ore 17:00. Le modalità dell esercizio del voto per l elettore sono pubblicate nell allegato 2 alla presente circolare, denominato Istruzioni di voto telematico per l elettore. Le operazioni di voto telematico garantiscono il più completo anonimato, poiché l applicazione non consente la registrazione e la conservazione dalla correlazione tra elettore e voto espresso. Viene solamente registrata l informazione che l elettore ha votato con data e ora e contestualmente viene spedita una comunicazione via posta elettronica all elettore.

12 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE L infrastruttura sulla quale poggia l applicazione per le elezioni è messa in sicurezza e non consente accessi indebiti. Inoltre i registri delle operazioni e altre evidenze di natura informatica potranno provare la regolarità dello svolgimento delle operazioni. Commissioni elettorali presso i seggi La Commissione elettorale centrale, avvalendosi del supporto tecnico e amministrativo reso disponibile dalla DG Organizzazione, effettua le seguenti operazioni: - A seguito degli opportuni controlli e apportate le necessarie correzioni, pubblica sul sito intranet dell Amministrazione un avviso con l elenco dei seggi e dei locali destinati alla votazione; - Provvede alla nomina delle commissioni dei seggi su proposta degli uffici territoriali competenti sopra indicati con pubblicazione del relativo avviso sul sito intranet dell Amministrazione almeno venti giorni prima della data delle elezioni. Il supporto tecnico, ricevuto l elenco finale e completo dei seggi e dei componenti delle commissioni elettorali nel formato di cui all allegato 1, provvede all invio di un messaggio via a ognuno degli uffici che ospitano i seggi. Tale messaggio prevede che l ufficio comunichi direttamente (non via ) ai componenti della relativa commissione un pin che, unito alle credenziali di posta elettronica ordinaria, consentirà al componente, tramite l accesso al portale di voto, di ottenere un pin personale definitivo e un pin procedurale, unico per ogni commissione, di accesso alle funzionalità di ricezione/registrazione dell elettore e di votazione (attivazione del componente di commissione): tali informazioni saranno trasmesse via assieme ad un documento contenente le istruzioni sulle operazioni di voto. In caso di mancata attivazione saranno inviati opportuni solleciti all ufficio e, per conoscenza, alla commissione elettorale centrale. Si precisa che il giorno precedente la data delle elezioni, sarà possibile tra le 10:00 e le 15:00 effettuare delle simulazioni delle operazioni di voto tra i componenti delle commissioni. Il supporto tecnico alle Commissioni sarà effettuato tramite la casella elezionics.supportotecnico@beniculturali.it. In qualunque momento la Commissione di seggio potrà scaricare la lista aggiornata dei votanti con data e ora della registrazione. Commissione elettorale centrale La commissione elettorale centrale: a) Verifica la documentazione relativa al voto cartaceo, riunisce tutte le schede pervenute, provvede allo spoglio e redige apposito verbale; b) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per le modalità applicative del voto telematico; c) verifica, accedendo al portale di voto, l andamento delle operazioni di voto tramite la lista aggiornata dei votanti per seggio; d) al termine delle operazioni di voto telematico, accedendo al portale, ottiene l elenco con la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti ottenuti da ciascun candidato oltre che delle schede bianche, a livello sia nazionale che di seggio; e) combina i risultati dei voti cartacei e telematici espressi, applica le disposizioni di cui all art. 6 commi 2-5 del citato D.M. e redige il verbale delle elezioni secondo quanto stabilito nel comma 6 dello stesso articolo. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Gregorio Angelini

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