CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO. PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

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1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO OGGETTO: Convenzione tra la Città Metropolitana di Napoli e l Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione - per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo, ai sensi dell art. 18 della Legge n. 196/1997. n. 36 Data PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. Il Coordinatore dell Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Napoli, Il Coordinatore dell Area delle Risorse Umane f.to Anna Capasso L anno duemilaquindici, il giorno due del mese di marzo alle ore 11,00, nella sede della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano, Lugi de Magistris, con l assistenza e partecipazione del Segretario Generale, Rossella Grasso, adotta la seguente deliberazione; 1

2 Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell art.1 della legge n.56 del 7 aprile 2014, ad oggetto Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano; Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014,dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni ; Visto l art. 35 dello Statuto della Provincia di Napoli, che disciplina le funzioni della Giunta provinciale; Il Dirigente Coordinatore dell Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica Visti: l art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante Norme in materia di promozione dell occupazione, nel definire i principi e i criteri generali in materia di tirocini formativi e orientamento, rinvia ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la concreta disciplina degli stessi. Il Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, avente ad oggetto Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento, prevede che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi presso datori di lavoro pubblici e privati tirocini formativi e di orientamento. Con il succitato Decreto Ministeriale, inoltre, sono stati approvati lo schema di Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento e lo schema di progetto formativo e di orientamento. L art. 2, comma 1, lett. b) del suddetto Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, dispone che I tirocini formativi e di orientamento sono promossi da università. La Direttiva n. 2/2005 avente ad oggetto Tirocini formativi e di orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale dispone che nell ambito della formazione dei giovani universitari orientata all acquisizione delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e strategiche necessarie agli amministratori della pubblica amministrazione, acquista un ruolo preponderante il rapporto fra Atenei promotori dei tirocini formativi e pubbliche amministrazioni ospitanti, in quanto le prassi che si consolideranno in merito alle convenzioni stipulate fra tali soggetti per l attivazione dei tirocini formativi contribuiranno a creare una tipologia di formazione universitaria utilmente spendibile nel mercato del lavoro della pubblica amministrazione, nonché un attività di ricerca utile a sostenere i processi di innovazione della pubblica amministrazione. La succitata direttiva, inoltre, ribadisce come il tirocinio formativo nelle amministrazioni costituisca una qualificante opportunità non solo per i tirocinanti, ma anche per le amministrazioni, le quali potranno introdurre gli studenti nell ambito di progetti e processi riguardanti le principali riforme in atto e le tematiche emergenti. Atteso che: 2

3 il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell Università degli Studi di Salerno ha manifestato la volontà di avviare tirocini formativi presso la Città Metropolitana di Napoli a beneficio degli studenti di tutti i corsi di laurea afferenti al predetto Dipartimento, secondo lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento. Il tirocinio formativo nelle amministrazioni costituisce una qualificante opportunità per i tirocinanti e che la Città Metropolitana di Napoli ha sviluppato, ormai da tempo, un apertura verso il mondo accademico attraverso l attivazione di convenzioni per attività di tirocinio formativo e di orientamento di studenti universitari. Considerato che: è opportuno, autorizzare, ai sensi dell art.18 della Legge n. 196 del , lo svolgimento di tirocini formativi presso questa Amministrazione a favore di studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell Università degli Studi di Salerno ed approvare lo schema di convenzione e di progetto formativo allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Dato atto che: lo schema di convenzione non comporta impegni di spesa in quanto, a norma dell art. 3 del succitato D.M. n.142/1998 i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e, ai sensi dell art. 1, co.2, i rapporti che i datori di lavoro pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. Come da nota dell Area Servizi Economici Finanziari, prot del , agli atti dell Ufficio, non è necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ad oggetto la stipula di convenzione finalizzate allo svolgimento di attività di tirocinio formativo, ai sensi dell art. 18 della Legge n. 196/1997. Ai sensi dell art, 1, co. 2, del D.M. n.142/1998, il rapporto tra la Città Metropolitana di Napoli ed i tirocinanti non costituisce rapporto di lavoro. Visto l art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997; Visto il Decreto ministeriale del 25 marzo 1998 n. 142; Visto il decreto Legislativo n. 267/2000 recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante: Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; Visto lo Statuto provinciale; Visto il vigente Regolamento provinciale sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; PROPONE 1. di autorizzare, ai sensi dell art. 18 della Legge n. 196 del 24/06/1997, lo svolgimento di tirocini formativi presso questa Amministrazione a favore di studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell Università degli Studi di Salerno; 3

4 2. di approvare lo schema di convenzione e lo schema di Progetto formativo allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 3. di demandare al Coordinatore dell Area Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica la sottoscrizione, per volontà della Città Metropolitana di Napoli, della convenzione sopra citata; 4. di dare atto che la predetta convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula, salvo eventuali successive disposizioni normative in contrasto con la vigente normativa, ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti; 5. di dare atto che, ai sensi dell art, 1, co. 2, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il rapporto tra la Città Metropolitana di Napoli ed i tirocinanti non costituisce rapporto di lavoro; 6. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto, a norma dell art. 3 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e, ai sensi dell art. 1, comma 2 del decreto sopra citato, i rapporti che i datori di lavoro pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. IL SINDACO METROPOLITANO Il Coordinatore dell Area Risorse Umane f.to Anna Capasso Ai sensi dell art. 1 legge n.56 del 07/04/2014 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente Coordinatore dell Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica dr.ssa Anna Capasso. Visto il parere favorevole espresso ex art.49 del D.lgs n.267/00 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente Coordinatore dell Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica dr.ssa Anna Capasso. Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta. Del che è il presente verbale. Il SINDACO f.to Luigi de Magistris IL SEGRETARIO GENERALE f.to Rossella Grasso 4

5 Rep. n. Prot. del / Anno: Titolo: Classe: Fascicolo: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE - PREMESSO CHE -presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento della Laurea; -il Dipartimento, attraverso il presente accordo, il cui schema è stato approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/B del 09/12/2014 intende offrire agli studenti attività formative che rientrino pienamente nel percorso di studio con attività pratiche svolte in struttura; -l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; -l'art. 8, comma 1, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati; -l attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale; - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art.18, comma 1 lett.a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico; VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; VISTO l art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi. TRA il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell'università degli Studi di Salerno con sede in Fisciano c.a.p , via Giovanni Paolo II, n. 132 (partita IVA codice fiscale ) rappresentato dal Prof. Natale Ammaturo, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 06/04/1945, nella qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il medesimo. 1

6 E La Città Metropolitana di Napoli con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli C.A.P C.F. e P.IVA , rappresentata dal Dirigente Coordinatore dell Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e tecnologica Direzione Politiche del Personale Implementazione dell Organizzazione dei Controlli in materia di Enti locali, dott.ssa Anna Capasso nata a Castellammare di Stabia (NA) il , e residente per la carica presso la sede legale della Città Metropolitana di Napoli Piazza Matteotti n Napoli autorizzata alla stipula del presente atto con SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 (oggetto della convenzione) La Città Metropolitana di Napoli intendendo con questo contribuire all acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai Corsi di Studi del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, si impegna, senza oneri per l'università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza praticoapplicativa, gli studenti dei Corsi di Studio del suddetto Dipartimento. ART. 2 (modalità del tirocinio) Per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione ci si impegna a concordare con la Città Metropolitana di Napoli il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4 grado con l aspirante tirocinante. Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili. ART. 3 (finalità e contenuti del tirocinio) L'accesso alle strutture dell'ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto di tirocinio di cui al successivo art. 4. Il 2

7 Consiglio di Corso di Studio, assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didatticoorganizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dall Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione CdS - Disuff, un libretto-diario nel quale il tutor dell Ente attesta l effettivo svolgimento delle attività programmate. A conclusione delle attività pratiche il Consiglio di Corso di Studi procederà alla verifica del profitto al fine dell acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio di ciascun Corso di Studio. ART. 4 (progetto attuativo) Per ciascun tirocinante viene predisposto un documento denominato "Progetto di tirocinio" sottoscritto per l Università dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Laurea, contenente: - i dati anagrafici del tirocinante; - i nominativi del tutor dell'università, del responsabile e del tutor dell ente - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante; - indicazione dei tempi di presenza nell ente - le sedi presso cui si svolge il tirocinio; - estremi identificativi della copertura assicurativa. L inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento. Il progetto formativo e di orientamento è trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica Direzione Politiche del Personale Implementazione dell Organizzazione dei Controlli in materia di Enti Locali. La Città Metropolitana di Napoli valuta la coerenza del progetto formativo e di orientamento presentato con gli specifici programmi di attività definiti dall Amministrazione nell ambito dell esercizio delle funzioni istituzionali dell Ente e verifica il rispetto dei limiti quantitativi di cui all art. 1, co. 3, lett. c) del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 nonché la disponibilità del Dirigente della struttura organizzativa dell Ente, competente nelle materie oggetto del progetto formativo e di orientamento, ad accogliere nella propria struttura il tirocinante indicato dall Università. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la trasmissione da parte dell Area delle Risorse Umane e dell Innovazione Organizzativa e Tecnologica Direzione Politiche del Personale Implementazione dell Organizzazione dei Controlli in materia di Enti Locali della Città Metropolitana di Napoli alla competente struttura universitaria del progetto formativo e di orientamento sottoscritto da parte del Dirigente della struttura della Città Metropolitana di Napoli destinata ad accogliere il tirocinante. ART. 5 (compiti dell Ente) La Città Metropolitana di Napoli si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio. L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti. Il tutor dell'ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il 3

8 libretto diario regolarmente rilasciato dall Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione CdS - Disuff. In nessun caso l ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico. ART. 6 (compiti dell'università) Il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione: -garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9; -nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti. ART. 7 (compiti del tirocinante) Il tirocinante è tenuto a: -seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze; -osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso; -rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - compilare giornalmente il proprio libretto diario e redigere una relazione finale sull attività svolta da consegnare dall Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione CdS Disuff; - svolgere le attività definite nel progetto di tirocinio. È consentita, per giustificati motivi, l interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione CdS Disuff. ART. 8 (inosservanze di cui all'art. 7) In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verifichino episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'università l'allontanamento definitivo dello studente. L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente e in particolare del Regolamento Didattico di Ateneo. ART. 9 (copertura assicurativa) L'Università, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli studenti, garantisce la copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio praticoapplicativo, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato ai sensi del DPR 1124 del 30/06/1965 e regolamentata dal D.M. 10/10/85, nonché alla responsabilità civile verso terzi per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di proprietà dell'ente e a cose o persone a qualsiasi titolo 4

9 presenti presso i servizi in cui si svolge il tirocinio, durante l'intero periodo del tirocinio stesso. Resta salvo in tale ultima ipotesi l esercizio del diritto di rivalsa da parte dell Università degli Studi di Salerno nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall Università degli Studi di Salerno (indicati altresì nel progetto di tirocinio di cui al precedente art. 4): a) rischi da infortuni: polizza n Compagnia Assicurativa Generali S.p.A.; b) responsabilità civile: polizza n Compagnia Assicurativa Generali S.p.A.. L ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività. ART. 10 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante. ART. 11 (durata della convenzione) 1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula, salvo eventuali successive disposizioni normative in contrasto con la vigente normativa, ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di almeno sei mesi. 2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati. 3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003. ART. 12 Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante" e una all'università. ART. 13(trattamento dei dati) Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti nel corso dell esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal D. lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e successive modificazioni. L ente, inoltre, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e 5

10 delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. lgs. n. 196 del 30/06/2003). L ente sarà tenuto a manlevare l Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa. Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l ufficio Didattica Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere C.d.S. - Disuff e/o presso l archivio dell Università degli Studi di Salerno. ART. 14 (foro competente) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, all esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Salerno. ART. 15 (norme finali) Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all art. 1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto. data. Per la Città Metropolitana di Napoli Il Legale Rappresentante dott.ssa Anna Capasso Per il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione Università degli Studi di Salerno Il Presidente dell Area Didattica Prof. Francesco Piro 6

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