REGOLAMENTO TECNICO ORGANISMI DELL'ATTIVITA' FEDERALE ART. 1 COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' FEDERALE, SETTORI E COMMISSIONI

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1 REGOLAMENTO TECNICO CAPITOLO 1: ORGANISMI DELL'ATTIVITA' FEDERALE ART. 1 COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' FEDERALE, SETTORI E COMMISSIONI 1) L'attività Tecnica Federale è coordinata dal Comitato Tecnico Nazionale, composto dai componenti le seguenti Commissioni: La Commissione Nazionale Tecnici Sportivi; La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; La Commissione Squadre Nazionali; La Commissione Stili Tradizionali. il quale è referente e responsabile della stessa presso il Consiglio Federale. - L'attività Tecnica Federale si svolge in tre Settori: Il settore Internazionale ed Olimpico; Il settore degli stili Tradizionali interni ed esterni; Il settore che comprende le rimanenti discipline di cui all art. 3 dello Statuto. ART. 2 COORDINAMENTO, DURATA E AMMISSIONE 1) Il Comitato Tecnico Nazionale può avvalersi della collaborazione di Tecnici e Ufficiali di Gara. 2) I componenti delle Commissioni Nazionali, durano in carica una stagione agonistica e possono essere sostituiti tutti o in parte nella stagione successiva. In caso di mancata sostituzione, le relative cariche si intendono tacitamente prorogate di stagione agonistica in stagione agonistica, fino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico. ART. 3 LA COMMISSIONE NAZIONALE TECNICI SPORTIVI 1) La Commissione Nazionale Tecnici Sportivi è composta da almeno tre membri ed è la struttura preposta al reclutamento, formazione e aggiornamento dei Tecnici. 2) Compiti della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi sono: Predisporre i programmi per i Corsi di formazione per i Tecnici e curarne l'organizzazione; Predisporre i programmi per gli esami di duan e per le qualifiche tecniche; Aggiornare l'albo Federale dei Tecnici; Aggiornare i programmi in base alle variazioni ed integrazioni proposte dalla I.Wu.F. Ogni componente può essere sostituito con delibera del C.F. 3) Nelle sedute di esame il caposcuola può essere ammesso a prendere parte alla Commissione con parere consultivo nella valutazione dei propri allievi. 4) Possono far parte della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi maestri con il grado non inferiore al 4 duan. ART. 4 LA COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA 1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è composta da almeno tre membri ed è la struttura 1

2 preposta al reclutamento, formazione e aggiornamento degli Ufficiali di Gara. 2) Compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono: Predisporre i programmi per i Corsi di formazione per Ufficiali di Gara e curarne l'organizzazione; Predisporre i programmi per gli esami di Ufficiale di Gara; Aggiornare l'albo Federale degli Ufficiale di Gara; Omologare i risultati delle competizioni nazionali; Aggiornare i programmi in base alle variazioni ed integrazioni proposte dalla I.Wu.F. 3) Ogni componente può essere sostituito con delibera del C.F. 4) Possono far parte della Commissione Nazionale U.d.G. gli Ufficiali di Gara di qualifica non inferiore alla 1 classe con il grado di maestro. ART. 5 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER GLI STILI TRADIZIONALI. 1) La Commissione Nazionale per gli stili Tradizionali è composta da almeno tre membri particolarmente esperti nei settori del Kung Fu Tradizionale, stili interni ed esterni, ed è la struttura preposta al reclutamento, formazione e aggiornamento dei Tecnici che operano nell ambito del Kung Fu Tradizionale. 2) Compiti della Commissione Nazionale per gli stili Tradizionali sono: Predisporre i programmi per i Corsi di formazione per i Tecnici di stili Tradizionali interni ed esterni e curarne l'organizzazione; Predisporre i programmi per gli esami di duan e per le qualifiche tecniche in relazione allo specifico settore; Aggiornare l'albo Federale dei Tecnici di stili Tradizionali. Aggiornare i programmi in base alle variazioni ed integrazioni proposte dalla I.Wu.F. 3) Ogni componente può essere sostituito con delibera del C.F. ART. 6 COMMISSIONE ESAMI NAZIONALI - TECNICI SPORTIVI - UFFICIALI DI GARA 1) La commissione esami Nazionali per essere regolarmente costituita deve essere formata almeno da un rappresentante delle seguenti cariche: Consigliere Federale; Rappresentante la Commissione Nazionale Tecnici Sportivi o della Commissione Nazionale per gli Stili Tradizionali; Rappresentante la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; 2) In caso di impedimento di uno dei componenti designati, qualora non sia possibile una sostituzione da parte del Consiglio, il Consigliere designato può nominare altro tecnico o ufficiale di gara in sostituzione del componente mancante, eventualmente anche esterno alle commissioni stesse, purché abbia la qualifica e il grado richiesti per la nomina a Commissario. I nominativi dei rappresentanti facenti parte della Commissione, devono essere comunicati, anche a mezzo fax, al Consiglio Federale che ne prende atto. 3) Tutte le richieste di esami Nazionali devono essere portate a conoscenza, a cura degli interessati, ai rispettivi Comitati o Delegati Regionali di appartenenza, che possono far pervenire entro la data della seduta di esami le loro eventuali osservazioni. Per gli esami di verifica è obbligatorio, a pena di invalidità, richiedere il parere scritto del Comitato o Delegato Regionale di appartenenza che, se 2

3 acquisito, deve essere allegato al verbale degli esami. 4) Gli esami si svolgono nel rispetto dei programmi allegati al presente Regolamento Tecnico. Le sessioni d esame in sede nazionale, da svolgersi con le modalità previste dal presente regolamento, sono deliberate dal C.F., e dovranno essere comunicate a tutte le Società affiliate a cura del Consigliere designato, eventualmente avvalendosi della Segreteria Federale. ART. 7 LA COMMISSIONE SQUADRE NAZIONALI 1) La Commissione Squadre Nazionali è la struttura preposta al reclutamento, formazione e aggiornamento degli atleti che compongono le squadre nazionali. 2) La Commissione Squadre Nazionali è composta dai seguenti membri: Il Commissario Tecnico Nazionale delle discipline del Taolu moderno. Il Direttore Tecnico della squadra nazionale di Taolu; Il Direttore Tecnico della squadra nazionale di Sanshou; Il Direttore Tecnico della squadra nazionale di Taiji; Il Direttore Tecnico della squadra nazionale stili esterni Tradizionali; Il Direttore Tecnico della squadra nazionale stili interni Tradizionali. I Direttori Tecnici vengono nominati dal Consiglio Federale. 3) Compiti della Commissione Squadre Nazionali sono: Svolgere le attività inerenti allo specifico settore di competenza in relazione al reclutamento, formazione ed aggiornamento degli atleti che compongono le squadre nazionali Coadiuvare l attività del Commissario Tecnico ed aggiornare l'albo Federale degli atleti azzurri e degli atleti di interesse nazionale. 4) I Direttori Tecnici delle squadre Nazionali di Sanshou e settori tradizionali sono dotati di piena autonomia e rispondono del loro operato al solo Consiglio Federale. Al C.T.N. sono attribuiti, in tali settori, esclusivamente compiti di alta programmazione e coordinamento. ART. 8 IL COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE 1) Il Commissario Tecnico Nazionale è la persona responsabile delle squadre nazionali 2) Compiti del C. T. N. sono: Predisporre i programmi dei raduni degli atleti di interesse Nazionale; Curare la preparazione degli atleti azzurri ed atleti di interesse nazionale;. Sottoporre al C.F. i convocati delle squadre nazionali di Taolu moderno che prenderanno parte alle competizioni internazionali. 3) Il C. T. N. può essere rimosso dall incarico in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Federale, che provvederà a designare un nuovo C. T. N. 4) Può essere nominato C. T. N. un maestro con grado non inferiore al 5 duan. ART. 9 I DIRETTORI TECNICI DELLA SQUADRA NAZIONALE 1) I D. T. delle Squadre Nazionali sono le persone che, secondo le direttive del Consiglio Federale e del C. T. N, sono preposte al reclutamento, formazione e perfezionamento degli atleti agonisti che formano le squadre nazionali. 2) Devono essere previsti almeno un Direttore Tecnico per i settori del Taolu moderno, Taijiquan 3

4 moderno, Sanshou e discipline da combattimento, Tradizionale stili esterni e Tradizionale stili interni. E compito dei Direttori Tecnici, nell ambito delle rispettive competenze, sottoporre al C.F. i convocati delle squadre nazionali di Taolu Tradizionale e Sanshou e discipline da combattimento che prenderanno parte alle competizioni internazionali. 3) Ogni Direttore Tecnico può essere sostituito con delibera del C.F. ART. 10 I TECNICI SPORTIVI: NORME GENERALI CAPITOLO 2: I TECNICI SPORTIVI 1) L'insegnamento del Wushu Kung-Fu in Italia è consentito ufficialmente solo a coloro che hanno ottenuto dalla F.I.Wu.K. la qualifica di Tecnico Sportivo conseguendo il relativo diploma 2) La qualifica di Tecnico Sportivo si acquisisce frequentando i corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi esami. 3) Un tecnico sportivo acquisisce una qualifica con la quale può operare in tutti i settori della Federazione. 4) Per il riconoscimento dei Tecnici Sportivi al primo tesseramento, il C.F., soltanto nel caso lo stesso sia avallato da documentazione (gradi o qualifiche conseguiti presso Federazioni estere riconosciute alla I.Wu.F., o presso Enti di promozione sportiva con i quali sia stipulata apposita convenzione), procederà al riconoscimento, comunque non superiore alla qualifica di Maestro ed al grado di 3 duan; tale riconoscimento comporta, a pena di inefficacia, l obbligo del pagamento delle quote relative al grado ed alla qualifica riconosciuti. Qualora tale documentazione non sussista il C.F. può accettare la richiesta di eccezionalità di insegnamento, con obbligo da parte del candidato di sottoporsi ad esame per allenatore entro un anno in sessione regionale, pena la decadenza dell'eccezionalità di insegnamento. 5) I Tecnici Sportivi Federali si suddividono nelle seguenti categorie: Allenatore Istruttore Maestro Maestro Europeo 6) I requisiti richiesti per l'acquisizione delle qualifiche sono i seguenti: cittadinanza italiana o residenza in Italia da parte di stranieri; maggiore età; non aver riportato condanne per delitto doloso e non essere stati assoggettati da parte di federazioni CONI a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno; cintura nera 1 duan per Allenatore; cintura nera 2 duan per Istruttore; cintura nera 3 duan per Maestro; cintura nera 4 duan per Maestro Europeo; idoneità fisica medico-sportiva. 7) I Tecnici Sportivi Federali per mantenere la qualifica hanno l'obbligo di frequentare almeno un corso di aggiornamento federale nell'arco del quadriennio olimpico, pena la retrocessione alla qualifica inferiore o la perdita della qualifica se Allenatori. 8) I diplomati ISEF possono essere iscritti all'albo degli allenatori con delibera del C.F., purché si 4

5 trovino nelle condizioni previste dal precedente comma 6. 9) Il mancato tesseramento alla Federazione comporta la cancellazione dall'albo dei Tecnici Sportivi Federali. Per ottenerne la riammissione, i Tecnici Sportivi devono fare richiesta scritta al C.F. il quale, sentita la Segreteria Federale ed eventualmente il Comitato o Delegato regionale, procede alla riammissione all albo. Sono causa di decadenza dalla carica anche le dimissioni e la perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto Federale. 10) Per i Tecnici Sportivi che svolgono attività agonistica resta salvo il vincolo annuale con la società per quanto concerne l'attività agonistica. Gli stessi necessitano pertanto del nulla osta della società alla quale sono vincolati per poter competere con una società diversa. Possono, invece, liberamente trasferirsi per svolgere attività di insegnamento. ART. 11 GLI ALLENATORI 1) I candidati maggiorenni con il grado di cintura nera 1 duan possono sostenere i corsi regionali per l'acquisizione della qualifica di allenatore. 2) La domanda deve essere rivolta al Comitato o Delegato Regionale presso il quale la Società è affiliata. 3) La qualifica acquisita col superamento dell'esame regionale decorre dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo al superamento dell esame. 4) Gli Allenatori possono operare presso una società affiliata. ART. 12 GLI ISTRUTTORI 1) Gli Allenatori con il grado di cintura nera 2 duan che hanno prestato la loro opera per almeno due anni effettivi presso una S.S. affiliata possono essere ammessi a sostenere i corsi nazionali per l'acquisizione della qualifica di Istruttore. 2) La domanda deve essere rivolta alla Segreteria Federale. 3) La qualifica acquisita col superamento dell'esame nazionale decorre dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo al superamento dell esame. 4) Gli Istruttori possono operare come Tecnici titolari presso più società affiliate. ART. 13 I MAESTRI 1) Gli Istruttori con il grado di cintura nera 3 duan che hanno prestato la loro opera per almeno tre anni effettivi presso una S.S. affiliata con la qualifica di Istruttore possono essere ammessi a sostenere i corsi nazionali per l'acquisizione della qualifica di Maestro. 2) La domanda deve essere rivolta alla Segreteria Federale. 3) La qualifica acquisita col superamento dell'esame nazionale decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. 4) I Maestri possono operare come Tecnici titolari presso più società affiliate. 5) I maestri possono svolgere compiti presso le Commissioni nazionali. 6) La qualifica di Maestro è incompatibile con quella di atleta agonista: l'atleta che consegue la qualifica deve optare per una delle due segnalando alla Segreteria Federale ed al Comitato o Delegato Regionale quale qualifica intende rendere operativa e quale congelare per l'anno in corso. Optando per la qualifica di atleta agonista, è comunque tenuto a tesserarsi per entrambe pena la decadenza dalla qualifica per la quale non sia avvenuto il tesseramento. 5

6 ART. 13 bis I MAESTRI EUROPEI 1) I Maestri con il grado di cintura nera 4 duan che hanno prestato la loro opera per almeno cinque anni effettivi presso una S.S. affiliata con la qualifica di Maestro possono essere ammessi a sostenere i corsi nazionali per l'acquisizione della qualifica di Maestro Europeo. 2) La domanda deve essere rivolta alla Segreteria Federale. 3) La qualifica acquisita col superamento dell'esame nazionale decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. 4) I Maestri Europei possono operare come Tecnici titolari presso più società affiliate anche all interno della Comunità Europea. 5) I Maestri Europei possono svolgere compiti presso le Commissioni nazionali ed internazionali. 6) Il Maestro Europeo è abilitato all insegnamento in progetti comunitari inerenti allo statuto della Federazione. 7) La qualifica di Maestro Europeo è incompatibile con quella di atleta agonista. ART. 14 ABUSO DI TITOLI FEDERALI- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA CONTRASTANTI CON I FINI ISTITUZIONALI DELLA FEDERAZIONE.. 1) L abuso dei titoli di Tecnico sportivo, Commissario Tecnico, Direttore tecnico della squadra Nazionale, Ufficiale di gara, così come la falsa attribuzione di titoli o qualifiche, nazionali o internazionali presentate come di valore assoluto, mai conseguiti o conseguiti presso organizzazioni non ufficiali, costituiscono gravi illeciti disciplinari, puniti a norma del Regolamento di Giustizia Sportiva. 2) Costituiscono altresì illeciti disciplinari, puniti a norma del Regolamento di Giustizia Sportiva: a) la richiesta di tesseramento o l affiliazione con organizzazioni private, anche se, in contrasto con la regolamentazione dei rapporti tra FSN, DSA ed EPS, eventualmente supportate da Enti di Promozione, che abusivamente utilizzino la denominazione di Federazione o ancora, sempre in contrasto con la richiamata normativa C.O.N.I., qualifichino abusivamente competizioni in relazione alle discipline di cui all art. 3 dello Statuto Federale come Campionato italiano, Campionato europeo o Campionato del Mondo, o denominazioni equivalenti; b) la partecipazione, a qualsiasi titolo, alle competizioni di cui alla precedente lettera a), o comunque a competizioni, manifestazioni, esibizioni, corsi di formazione o aggiornamento, anche di carattere soltanto promozionale, ed in generale a qualsiasi genere di evento indetto da organizzazioni private, anche se eventualmente supportate da Enti di Promozione, che abusivamente utilizzino la denominazione di Federazione ; c) la partecipazione, anche al di fuori dei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), a qualsiasi titolo ad attività sia a carattere agonistico che di formazione, a manifestazioni, competizioni, corsi di formazione o aggiornamento, seminari e ed in generale a qualunque altra attività o evento, che si ponga in contrasto, in contrapposizione o in alternativa, in relazione alle discipline di cui all art. 3 dello Statuto Federale, con i compiti istituzionali e le attività disciplinate ed indette dalla Federazione. CAPITOLO 3: GLI UFFICIALI DI GARA 6

7 ART. 15 NORME GENERALI 1) Gli Ufficiali di Gara (U.d.G.) di Wushu Kung Fu sono abilitati alla direzione ed all'arbitraggio esclusivamente dopo aver frequentato i corsi Federali ed aver conseguito il relativo diploma superando l'esame teorico e pratico. 2) L'operato degli U.d.G. federali è disciplinato dal Regolamento Tecnico Internazionale. 3) Gli U.d.G. possono operare nei settori nell'ambito dei quali possiedono una accurata conoscenza tecnica. 4) Gli U.d.G. devono mantenere un comportamento impeccabile nel corso della competizione, evitando di entrare in polemica con il pubblico, gli atleti, i tecnici e i dirigenti sociali. 5) La qualifica di U.d.G., qualora detti soggetti siano in attività di servizio continuativo, è incompatibile con qualsiasi carica centrale o periferica, nonché con le cariche sociali, con la qualifica di atleta e con quella di tecnico. 6) Un U.d.G. eventualmente tesserato presso una società che si trovi ad operare in qualità di giudice durante una competizione in cui gareggiano atleti della stessa società, è esonerato dalla valutazione dell'atleta. In sua vece il voto verrà espresso dal Capo Giudice. ART. 16 COMPITI DEGLI UFFICIALI DI GARA 1) Gli Ufficiali di Gara (U.d.G.) di Wushu Kung Fu sono tenuti allo svolgimento dei seguenti compiti: redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali della gara e inviarli alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per l omologazione a norma del precedente art. 4, comma 1, unitamente ad eventuali reclami, ed alle notificazioni e motivazioni delle decisioni prese; assicurarsi della presenza del medico, dei mezzi di soccorso e del servizio di ordine pubblico prendere parte alle operazioni di peso degli atleti; prendere le misure necessarie per l applicazione dei provvedimenti disciplinari nel caso gli atleti, i tecnici o i dirigenti sociali commettano infrazioni. Gli U.d.G. Capo Giudice devono relazionare all'autorità Federale (Segreteria Federale o Comitati o Delegati Regionali) a fine competizione mediante comunicazione scritta. Gli altri U.d.G. che hanno preso parte alla competizione hanno facoltà di inviare una propria relazione in merito, tramite il Capo Giudice. Gli U.d.G. Capo Giudice devono segnalare all'autorità Federale (Segreteria Federale o Comitati o Delegati Regionali) a fine competizione mediante lettera scritta i K.O. con perdita di conoscenza ART. 17 CLASSI DI UdG E REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA 1) Requisito indispensabile per lo svolgimento delle funzioni degli Ufficiali di Gara U.d.G. è l'assoluta imparzialità nel giudizio, pena la radiazione dall'albo. 2) Gli U.d.G. si dividono in: U.d.G. regionali di terza categoria; U.d.G. interregionali di seconda categoria; U.d.G. nazionali di prima categoria; U.d.G. europei; U.d.G. internazionali. 3) Per essere ammessi ai corsi è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 7

8 età compresa tra i 19 e i 60 anni; cittadinanza italiana o residenza in Italia; il possesso del grado di cintura rossa 1 ji ed il tesseramento da almeno due anni presso una società o ente affiliato, per gli U.d.G. regionali; il possesso del grado di cintura nera 1 duan per gli U.d.G. interregionali e l'affiliazione per almeno un anno quale U.d.G. di terza categoria; il possesso del grado di cintura nera 2 duan per gli U.d.G. nazionali e l'affiliazione per almeno due anni quale U.d.G. di seconda categoria; il diploma di scuola media superiore; non aver riportato condanne per delitto doloso ne essere stati assoggettati da parte di alcuna Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno; idoneità fisica sportiva allo svolgimento della funzione; conoscenza della lingua straniera prevista per lo svolgimento dei corsi superiori alla qualifica di 1 categoria. 4) Gli esami si svolgono mediante una prova teorica scritta ed orale e mediante una prova pratica che denoti la conoscenza della materia in questione. 5) Gli U.d.G. hanno l'obbligo di svolgere almeno un aggiornamento obbligatorio a quadriennio, pena la retrocessione nella qualifica inferiore. La frequenza a più aggiornamenti costituisce titolo di merito. ART. 18 GLI UFFICIALI DI GARA DI TERZA CATEGORIA 1) I praticanti di Wushu Kung Fu in possesso dei requisiti richiesti possono accedere agli esami di U.d.G. di terza categoria previa frequenza ai corsi organizzati dai Comitati Regionali cui la società fa capo. La richiesta deve essere effettuata al Comitato o Delegato Regionale di appartenenza. 2) La qualifica acquisita decorre dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo al superamento dell esame 3) Gli U.d.G. possono prendere parte alle competizioni regionali. Su richiesta da parte della Segreteria Federale, in caso di necessità, possono operare in ambito interregionale o nazionale. 4) Gli U.d.G. che hanno prestato la loro opera con merito per almeno un anno possono accedere ai corsi ed esami per la qualifica superiore ART. 19 GLI UFFICIALI DI GARA DI SECONDA CATEGORIA 1) Gli U.d.G. di terza categoria di Wushu Kung Fu in possesso dei requisiti richiesti possono accedere agli esami di U.d.G. di seconda categoria previa frequenza ai corsi organizzati in sede interregionale. La richiesta deve essere effettuata alla Segreteria Federale. 2) La qualifica acquisita decorre dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo al superamento dell esame. 3) Gli U.d.G. possono prendere parte alle competizioni interregionali. Su esplicita convocazione da parte della Segreteria Federale, possono operare in ambito nazionale. 4) Gli U.d.G. che hanno prestato la loro opera con merito per almeno due anni possono accedere ai corsi ed esami per la qualifica superiore ART. 20 GLI UFFICIALI DI GARA DI PRIMA CATEGORIA 8

9 1) Gli U.d.G. di seconda categoria di Wushu Kung Fu in possesso dei requisiti richiesti possono accedere agli esami di U.d.G. di prima categoria previo frequenza ai corsi organizzati in sede nazionale. La richiesta deve essere effettuata alla Segreteria Federale. 2) La qualifica acquisita decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo 3) Gli U.d.G. possono prendere parte alle competizioni nazionali e possono svolgere in qualità di docenti corsi per la formazione degli U.d.G. di categoria inferiore. 4) Gli U.d.G. che hanno prestato la loro opera con merito per almeno due anni possono accedere ai corsi ed esami per la qualifica superiore. ART. 21 GLI UFFICIALI DI GARA EUROPEI E INTERNAZIONALI 1) Gli U.d.G. di prima classe di Wushu Kung Fu in possesso dei requisiti richiesti e della conoscenza della lingua inglese o cinese possono accedere agli esami di U.d.G. europeo o internazionale previa frequenza ai corsi organizzati in sede internazionale. 2) La qualifica acquisita decorre dalla data stabilita nei Regolamenti internazionali. 3) Gli U.d.G. possono prendere parte, su designazione della F.I.Wu.K., alle competizioni internazionali a carattere continentale o mondiale a seconda della qualifica acquisita e possono svolgere in qualità di docenti corsi per la formazione degli U.d.G. di categoria inferiore. ART. 22 NORME GENERALI CAPITOLO 4: GLI ATLETI 1) Gli atleti di Wushu Kung fu devono essere tesserati presso una società affiliata alla F.I.Wu.K. e possedere l'idoneità medico- agonistica per l'attività del Wushu. Gli atleti che praticano il Sanshou devono avere ottenuto l'idoneità medica relativa alla pratica delle discipline da combattimento, comunque comprensiva di elettroencefalogramma. L'attività del Sanshou è regolamentata a livello medico dall'ultimo protocollo in ordine di tempo edito dalla Gazzetta Ufficiale. 2) Gli atleti possono praticare il Sanshou solo dai 18 anni (compiuti) ai 35 anni compresi. I minorenni, da 13 anni in su, possono praticare il Qingda (Sanshou a contatto leggero), il Tuei-shou elo Shuaijiao. 3) A norma dell art. 11, comma 18 del Regolamento Organico, ai fini del tesseramento gli atleti che svolgono attività agonistica devono, a pena di mancata accettazione e di esclusione dalle competizioni, risiedere nella regione ove è affiliata la società di appartenenza. Deroga a quanto sopra sarà consentita soltanto su motivata richiesta dell interessato e della società con delibera del C.F. 4) Gli atleti che non siano cittadini italiani non possono essere classificati nei Campionati Italiani e nei Campionati Regionali in tutte le competizioni a carattere individuale. Possono prendere, invece, liberamente parte alle competizioni di squadra ed a tutte le altre gare Federali previste. ART. 23 CLASSI DI ATLETI 1) Gli atleti di Wushu Kung fu, per il settore del Taolu sono suddivisi nelle seguenti classi, che decorrono a partire dal 1 gennaio dell'anno solare durante il quale l'atleta compie gli anni (es: un atleta che compie 18 anni in maggio, dal 1 gennaio fa parte già della categoria seniores). Le classi di atleti sono le seguenti: 9

10 Cadetti CA dai 7 ai 12 anni compresi (ammessi solo a trofei giovanili non agonistici) Juniores JU dai 13 ai 17 anni compresi Seniores SE dai 18 ai 35 anni compresi Over 35 OV dai 35 anni per le discipline consentite. 2) Gli atleti di Wushu Kung fu, per il settore delle discipline da combattimento, sono suddivisi nelle seguenti classi, che decorrono a partire dal 1 gennaio dell'anno solare durante il quale l'atleta compie gli anni (es: un atleta che compie 18 anni in maggio, dal 1 gennaio fa parte già della categoria juniores). Le classi di atleti sono le seguenti: Speranze SP dai 13 ai 16 anni compresi. Juniores JU dai 17 ai 20 anni compresi Seniores SE dai 21 ai 35 anni compresi Over 35 OV dai 35 anni, per le discipline consentite N.B. Le discipline del Taolu moderno forme base, del Tradizionale, del Taiji-quan, del Tuei-shou, del non prevedono limiti di età massima. Per il Quingda e Shuai-jiao l età massima consentita è di 50 anni. Gli atleti della categoria cadetti o comunque di età inferiore ai dodici anni compiuti non possono svolgere attività agonistica. ART. 24 I GRADI 1) La suddivisione in gradi in base al tempo di pratica ed all'esperienza acquisita è la seguente: cintura bianca 6 ji cintura gialla 5 ji cintura arancione 4 ji cintura verde 3 ji cintura blu 2 ji cintura rossa 1 ji cintura nera 1 duan cintura nera 2 duan cintura nera 3 duan cintura nera 4 duan cintura nera 5 duan cintura nera 6 duan 2) Il riconoscimento di gradi acquisiti presso federazioni estere o altre organizzazioni viene deliberato dal C.F. a norma del precedente art. 10, comma 4. 3) I gradi di "ji" sono assegnati all'atleta ad esclusivo giudizio dell'insegnante Tecnico della società al quale l'atleta è affiliato. 4) I gradi di cintura nera di 1 e 2 duan si ottengono tramite esame davanti alle Commissioni Tecniche Regionali. I gradi di cintura nera dal 3 duan al 5 duan si ottengono tramite esame davanti alla Commissione Tecnica Nazionale e per meriti tecnici ed agonistici riconosciuti in casi eccezionali con delibera del C.F. E possibile ammettere alle sedute di esame nazionali anche candidati ai gradi di 1 e 2 Duan ed alla qualifica di allenatore, purché vi sia il parere favorevole o la richiesta scritta del Delegato o del Presidente del Comitato Regionale, e siano versati all organo regionale i rispettivi importi dovuti per l esame stabiliti annualmente dal C.F. 5) Per l'ottenimento del riconoscimento della cintura nera valgono i seguenti requisiti: 10

11 cintura nera 1 duan 14 anni compiuti e secondo anno di tesseramento cintura nera 2 duan 16 anni compiuti e due anni di permanenza nel 1 duan cintura nera 3 duan 19 anni compiuti e tre anni di permanenza nel 2 duan cintura nera 4 duan 23 anni compiuti e quattro anni di permanenza nel 3 duan cintura nera 5 duan 28 anni compiuti e cinque anni di permanenza nel 4 duan avanzamento di grado per meriti agonistici: deliberato dal C.F. in caso di medaglia conquistata ad un campionato europeo o mondiale o per evidenti meriti alla carriera comprovati da ripetuti successi ai campionati italiani. Il grado conferito decorre comunque dal compimento degli anni minimi richiesti e non deve eccedere il 3 duan. cintura nera 6 duan: conferita su proposta del Presidente Federale con verdetto unanime del C.F. per meriti tecnici riconosciuti a maestri con lunga pratica in ambito federale. ART. 25 GLI ATLETI AZZURRI 1) Sono Atleti Azzurri gli atleti che abbiano preso parte in qualità di titolari ad una competizione ufficiale della nazionale italiana. 2) L'atleta azzurro rappresenta l'italia alle competizioni internazionali e deve pertanto mantenere un comportamento impeccabile tanto all'interno quanto all'esterno del luogo di competizione. 3) Gli atleti azzurri sono esentati dalle qualificazioni regionali o interregionali ai Campionati Nazionali per le discipline per le quali sono stati convocati in Nazionale. ART.26 GLI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE. 1) Sono atleti di interesse nazionale coloro i quali, pur non avendo preso ufficialmente parte in qualità di titolari a competizioni internazionali, per particolari meriti e risultati ottenuti nello svolgimento dell attività nazionale, sono inseriti nell apposito elenco redatto e tenuto a cura del Commissario Tecnico Nazionale. 2) Gli atleti di interesse nazionale sono esentati dalle qualificazioni regionali o interregionali ai Campionati Nazionali per le discipline per le quali sono stati inseriti nell apposito albo. CAPITOLO 5: LE COMPETIZIONI ART. 27 ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETIZIONI FEDERALI Ogni società affiliata alla FIWUK, un Comitato o una Delegazione periferica possono richiedere l'organizzazione di una competizione. Le competizioni federali sono classificate nel seguente modo: campionati regionali e nazionali di specialità coppe, trofei e competizioni varie 1) La richiesta di organizzazione deve essere inviata alla Segreteria Federale e deve contenere data, luogo, orari, specialità, categorie, regolamenti nonché le informazioni logistiche per il raggiungimento della sede ed il soggiorno in luogo. 2) La competizione deve essere approvata dal Consiglio Federale. 3) La società, Comitato o Delegazione periferica che organizza deve provvedere alla predisposizione dei campi di gara, alla presenza del personale medico, al mantenimento dell'ordine pubblico, 11

12 all affitto del materiale necessario (service), coordinare i servizi di assistenza e sistemazione alberghiera nonché ad agevolare nel miglior modo possibile i partecipanti. Tutto il materiale necessario deve essere messo a disposizione dalla società organizzatrice, la quale, in caso di necessità, può richiedere l'utilizzo di materiale federale qualora disponibile. ART. 28 ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI 1) L organizzazione delle Qualificazioni regionali, che deve essere ultimata entro l ultima domenica di marzo di ogni anno, è a carico dei Comitati o Delegazioni Regionali i quali possono delegare una Società della propria regione. E possibile derogare a tale termine qualora per i Campionati Nazionali non sia prevista una qualificazione regionale, o per i Campionati Nazionali che si svolgono tra i mesi di settembre e dicembre. I Comitati o Delegazioni Regionali devono provvedere al controllo della regolare affiliazione dei partecipanti, provvedere alla riscossione delle tasse di partecipazione, provvedere a comunicare alle società di competenza l elenco dei qualificati ed all invio dei verbali di gara e dell elenco (correttamente compilato) degli atleti qualificati alle fasi nazionali alla Segreteria Nazionale. Devono altresì trasmettere alla Segreteria Nazionale (salvo motivata richiesta di proroga qualora gli stessi non siano ancora del tutto ultimati) tutti i risultati dei Campionati Regionali entro il 30 settembre. Diversamente tali risultati non saranno considerati ai fini dell attribuzione dei voti plurimi, in sede Nazionale o Regionale. 2) Nel caso in cui nella regione non sia possibile organizzare il Campionato Regionale valido per l acquisizione dei voti plurimi, il Delegato Regionale, o il Presidente del C.R., organizzerà una selezione nelle categorie in cui sarà necessario (non valida per l acquisizione dei voti plurimi regionali); nel caso in cui 25 giorni prima della fase finale non sia stato possibile organizzare nemmeno la selezione, il Delegato o il Presidente del C.R. provvederà al sorteggio nelle varie categorie (potrà assistere al sorteggio un solo responsabile per ogni società interessata). La Segreteria Federale non riconoscerà voti plurimi regionali, attribuendo al Campionato valore di selezione, in tutti i casi in cui o la ridotta partecipazione degli atleti o l appartenenza dei medesimi ad una sola associazione non consentano di qualificare la competizione come Campionato a norma del co. 1 del presente articolo. 3) Una società, alla quale viene affidato il compito di organizzare un campionato nazionale ha il dovere di provvedere all'organizzazione logistica dello stesso, provvedendo alla predisposizione dei campi di gara e del materiale necessario (service), alla presenza del personale medico, al mantenimento dell'ordine pubblico, nonché all'alloggio dei partecipanti. 4) Compito della Federazione sarà mettere a disposizione gli arbitri, fornire le medaglie, i diplomi, far pervenire per tempo l'elenco dei partecipanti ammessi, previo versamento della tassa d'iscrizione e superamento delle qualificazioni regionali e provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico delle società partecipanti salvo diversa disposizione. Inoltre la Federazione può stanziare un contributo per le spese generali organizzative. 5) Sono ammessi alle finali individuali nazionali di Taolu (tutte le specialita ) gli atleti 1 e 2 classificato ai rispettivi campionati regionali di categoria. In caso di categorie con numero di atleti effettivamente partecipanti alla competizione (che abbiano cioè effettivamente gareggiato con l attribuzione di un punteggio da parte della giuria, e non semplicemente iscritti o ritirati) superiore a 4 sarà ammesso alle finali anche il terzo classificato. Qualora il numero degli atleti effettivamente partecipanti alla competizione sia superiore ad 8, sarà ammesso anche il quarto 12

13 classificato, e così via in caso di partecipazione di atleti superiore a 12, 16, ecc. 6) Sono ammessi alle finali individuali nazionali di Sanshou (tutti i tipi di combattimento libero) gli atleti 1 e 2 classificato ai rispettivi campionati regionali di categoria. In caso di categorie con numero di atleti effettivamente partecipanti alla competizione (in tale numero non potranno essere compresi atleti che, pur iscritti, hanno rinunziato alla competizione senza effettuare alcun combattimento) superiore a 4, sarà ammesso alle finali anche il terzo classificato. Qualora il numero degli atleti effettivamente partecipanti alla competizione sia superiore ad 8, sarà ammesso anche il quarto classificato, e così via in caso di partecipazione di atleti superiore a 12, 16, ecc. 7) Gli atleti 1 e 2 classificato ai campionati Nazionali individuali di Taolu dell anno precedente sono ammessi di diritto alle finali nazionali, purché non cambino di fascia d età o specialità. Detti atleti possono partecipare ai Campionati Regionali, per acquisire il titolo ed i punteggi regionali. Della loro partecipazione non si terrà comunque conto ai fini della qualificazione ai Campionati Nazionali, né gli stessi saranno computati ai fini del calcolo degli atleti partecipanti alla gara di cui al precedente co. 6 (es. se il Campione Italiano dell anno precedente si qualifica primo al Campionato Regionale in una competizione con 5 atleti, saranno qualificati per il Campionato Nazionale, il secondo ed il terzo, ma non il quarto come avverrebbe se alla categoria partecipassero 5 atleti). Ogni associazione può iscrivere per ognuno dei Campionati italiani organizzati un massimo di 10 atleti, ivi compresi i 4 eventualmente iscritti nel campionato a squadre nell ipotesi in cui tale campionato si svolga contestualmente all individuale. In tale numero di 10 devono essere compresi anche gli atleti qualificati di diritto perché 1 o 2 classificato nei precedenti campionati italiani o perché atleti di interesse nazionale. 8) Gli atleti 1 e 2 classificato ai campionati Nazionali di Sanshou dell anno precedente sono ammessi di diritto alle finali nazionali, purché non cambino categoria di peso o di età. Vale quanto sopra stabilito per la loro partecipazione ai Campionati Regionali. 9) Gli atleti di Taolu sono ammessi alle finali nazionali individuali nella specialità nella quale, nei Campionati Regionali, si sono classificati nei primi due (o tre, o quattro, ecc. come al comma 5) e possono partecipare in altre due specialità a loro scelta. Gli atleti del Taijiquan che si siano classificati ai Campionati Regionali in una sola delle due specialità ammesse, possono portare al Campionato Nazionale anche l altra specialità nel settore Tradizionale stili interni gli atleti possono aggiungere come terza specialità il dui lian. 10) In linea di principio, salve le limitazioni previste nei successivi commi del presente articolo, la partecipazione a più Campionati Nazionali è libera [es. è possibile che un atleta gareggi nello stesso anno nel Moderno con forme da competizione (ma non nel campionato di forme base), nel Sanda o nel Qingda (ma non in entrambi i campionati), nel Tradizionale, nelle forme Taiji da competizione o di base ed in altri campionati (es. Tuei-shou, Shuaijiao, ecc.) che eventualmente dovessero venire istituiti]. 11) Gli atleti del Taolu moderno che partecipano ai Campionati Nazionali di forme superiori optional non possono partecipare ai Campionati di forme vecchie e nuove codificate o di forme base e forme base intermedie e viceversa, così come gli atleti che partecipano al Campionato di Taolu moderno, forme codificate vecchie e nuove, non possono partecipare al Campionato di forme base e forme base intermedie, e viceversa. Gli atleti possono portare al massimo tre specialità (una a mano nuda, una con arma corta ed una con arma lunga) più un dimostrativo con o senza armi. 12) Gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di Sanshou non possono partecipare ai Campionati di Quingda e viceversa. 13

14 13) Nel campionato di Taijiquan, è consentito all atleta di gareggiare in due specialità (a mano nuda e con armi) più un dimostrativo sempre di stile interno (se esiste la categoria). E possibile che l atleta scelga di gareggiare in una forma da competizione ed in una forma base, ma non nella stessa specialità, es. all atleta che gareggia nella forma 42 da competizione a mani nude, è consentito portare anche la forma base o intermedia di Taijijian, ma non anche la forma 42 di Taijijian, o la 24 base. E comunque consentito agli atleti che gareggiano nelle forme optional, codificate, intermedie o di base di Moderno di gareggiare anche nelle forme da competizione o di base di Taiji, trattandosi di campionati diversi. Gli atleti che partecipano al campionato di Tradizionale possono portare al massimo tre specialità: una a mani nude, una arma corta e una arma lunga. nel settore Tradizionale stili interni gli atleti possono aggiungere come terza specialità il duilian. 14) Per i campionati a squadre di serie A si classificano alle finali nazionali per ogni campionato le prime due squadre classificate nei rispettivi Campionati Regionali (escluse quelle che hanno diritto perché classificate tra le prime dieci ai nazionali dell anno precedente). Laddove venga effettuata una selezione a norma del co. 2 del presente articolo, ovvero il numero delle associazioni partecipanti al Campionato Regionale sia inferiore a tre, si classificherà solo la squadra prima classificata. Gli eventuali posti vuoti saranno assegnati alle squadre meglio classificate nei regionali con il più alto numero di squadre partecipanti. Il massimo di squadre ammesse sarà di 50 (le dieci aventi diritto più max 40 qualificate ai regionali). Ogni squadra può essere composta al massimo di quattro atleti (M e F), che devono essere indicati, nel caso l associazione ne iscriva un numero maggiore (quando il Campionato si svolga contemporaneamente al Regionale o Nazionale) all atto dell iscrizione. Si considerano e sommano i punteggi individuali attribuiti ai singoli atleti, e non quelli validi ai fini dell attribuzione dei voti plurimi. 15) Ai fini della verifica degli aventi diritto i Comitati o Delegati Regionali dovranno trasmettere alle Segreteria, a pena di non ammissione degli atleti alle fasi nazionali, entro e non oltre il 10 aprile di ogni anno, l elenco degli atleti qualificati. 16) La Segreteria Federale per le categorie che dovessero presentare un solo atleta iscritto, può decidere l accorpamento con altre gare similari (es. forme optional con codificate vecchie e nuove, forme base con intermedie). L accorpamento non è consentito per le discipline da combattimento. ART. 29 ORGANIZZAZIONE DI UN TROFEO O COPPA 1) Una società che richieda l'organizzazione di un trofeo o coppa ha il dovere di inviare comunicazione alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale, nonché di provvedere all'organizzazione logistica dello stesso, predisponendo i campi di gara e il materiale necessario, garantendo la presenza del personale medico, assicurando il mantenimento dell'ordine pubblico, provvedendo a reclutare gli arbitri nonché provvedendo all'alloggio dei partecipanti senza obbligo di sostenere le spese per tale voce. 2) Compito della Federazione sarà autorizzare la competizione provvedendo a darne comunicazione alle società affiliate. E' facoltà e non obbligo della Federazione Nazionale mettere a disposizione gli arbitri o provvedere ad un eventuale parziale rimborso alla società organizzatrice. 14

15 ART. 30 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI 1) La partecipazione da parte di affiliati e tesserati a competizioni sportive non organizzate dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu, Federazione Internazionale di Wushu e dalla Federazione Europea di Wushu è libera laddove sia stata stipulata apposita convenzione con organismi sportivi riconosciuti dal CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Sono pertanto salve le convenzioni attualmente in vigore. 2) Devono richiedere l autorizzazione al Consiglio Federale gli affiliati e tesserati che vogliano prendere parte ad una competizione sportiva tra quelle indicate nel precedente comma 1 laddove intendono gareggiare nelle specialità, discipline e classi di età previste come attività agonistica dai regolamenti e calendari internazionali IWUF ed EWUF. In tal caso l autorizzazione non comporta alcuna assunzione di obblighi da parte della Federazione, avvenendo la partecipazione ad esclusivo onere, rischio e pericolo della associazione interessata. 3) In ogni caso l autorizzazione sarà concessa dal Consiglio Federale dopo aver accertato il rispetto dell ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, delle regole di etica e correttezza sportiva (abuso di titoli nazionali e internazionali come ad esempio qualificando illegittimamente con campionati mondiali, ecc.), e del rispetto del regolamento sanitario CONI e della normativa antidoping come previsto dalle regole CONI e WADA. Nonché siano rispettate le norme di sicurezza degli impianti e delle attrezzature come da normative vigenti ed vi sia in essere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ed infortuni. 4) L atleta non agonista (purché di grado inferiore alla cintura nera) può liberamente partecipare alle competizioni indicate al precedente comma 1 e non rientranti in quelle al comma 2. In tal caso la partecipazione è ad esclusivo onere, rischio e pericolo della associazione cui è iscritto l atleta interessato. 5) La carica di componente delle commissioni tecniche nazionali e di settore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale e territoriale della stessa Federazione. 6) Sono altresì cause di incompatibilità i seguenti casi: a) Colui che, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in attività organizzate da enti e/o organizzazioni sportive non direttamente riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. b) Colui che, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ricopre incarichi politici e/o tecnici presso enti e/o organizzazioni sportive non direttamente riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. c) Colui che, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ricopre incarichi politici e/o tecnici presso enti e/o organizzazioni sportive internazionali non direttamente riconosciute dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu. 7) Le disposizioni previste dai punti a), b) c) del comma 6 articolo 30 non si applicano nei confronti di: 15

16 a) coloro che ricoprono cariche federali centrali e territoriali ed incarichi tecnici presso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. b) coloro che ricoprono incarichi politici e tecnici presso le Federazioni Internazionali sia a livello continentale che mondiale direttamente riconosciute dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu. 8. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza delle cariche di componente delle commissioni tecniche nazionali e di settore. ART. 31 LE COMPETIZIONI DI TAOLU MODERNO SETTORE INTERNAZIONALE ED OLIMPICO 1) Le competizioni di taolu moderno prevedono le seguenti discipline: discipline ufficiali esterne discipline ufficiali interne discipline dimostrative 2) Le competizioni di discipline ufficiali esterne ammesse al campionato nazionale sono le seguenti: a) Forme ufficiali di base e intermedie a 2 ed a 4 linee (libere o codificate) Divise in: MASCHILE E FEMMINILE Fasce d età : JU SE OVER 35 Specialità mani nude: CHANGQUAN, NANQUAN Specialita arma corta: JIENSHU, DAOSHU, NANDAO Specialità arma lunga: QIANGSHU, GUNSHU, NANGUN b) Forme internazionali nuove e vecchie codificate Divise in: MASCHILE E FEMMINILE Fasce d età : JU SE Specialità mani nude: CHANGQUAN, NANQUAN Specialita arma corta: JIENSHU, DAOSHU, NANDAO Specialità arma lunga: QIANGSHU, GUNSHU, NANGUN c) Forme superiori libere OPTIONAL secondo il Regolamento internazionale Divise in: MASCHILE E FEMMINILE Fasce d età : JU SE Specialità mani nude: CHANGQUAN, NANQUAN Specialita arma corta: JIENSHU, DAOSHU, NANDAO Specialità arma lunga: QIANGSHU, GUNSHU, NANGUN 3) Le competizioni di discipline ufficiali interne ammesse al campionato nazionale sono le seguenti: 16

17 a) Forme ufficiali di base e intermedie a 4 linee (libere o codificate) Divise in: MASCHILE E FEMMINILE Fasce d età : JU SE OVER 35 Specialità mani nude: TAIJI 24 E 32 MOVIMENTI Specialita arma corta: TAIJIJIAN 32 E 34 MOVIMENTI b) Forme internazionali codificate Divise in: MASCHILE E FEMMINILE Fasce d età : JU SE Specialità mani nude: TAIJI 42 Specialita arma corta: TAIJIJIAN 42 c) Forme superiori libere OPTIONAL Divise in: Fasce d età : Specialità mani nude: Specialita arma corta: MASCHILE E FEMMINILE JU SE TAIJI TAIJIJIAN 4) Salvo quanto previsto all art.29, co.10 ss., ogni atleta può prendere parte alla competizione di taolu ufficiale presentando una disciplina a mani nude, una con arma corta ed una con arma lunga ( il C.F. ha facolta di aggiungere o limitare specialità di partecipazione in ogni evento competitivo organizzato). DISCIPLINE DIMOSTRATIVE 1) Le competizioni di discipline dimostrative ammesse al campionato nazionale sono le seguenti: Discipline dimostrative a mani nude a) gruppo del Tongbi-Pigua (stili settentrionali di pugno sulla lunga distanza eseguiti con caretteristiche di stile moderno: Tongbeiquan, Piguaquan, Fanziquan, Chaquan, Chuojiao, Tantui, Huaquan, Huanquan, ecc.) b) gruppo del Xiangxingquan-Ditang (stili imitativi eseguiti con caretteristiche di stile moderno: Aquila, Mantide, Ubriaco, Scimmia, Serpente, Stile delle cadute, ecc.) c) gruppo del Nanquan (forme del sud eseguite con caretteristiche di stile moderno con caratteristiche affini al nanquan) La categoria è unica di età e sesso Performances in coppia o gruppo a) duilian i. a mani nude in coppia ii. a mani nude in tre iii. con armi in coppia iv. con armi in tre a) coreografie di gruppo v. a mani nude vi. con armi 17

18 La categoria è unica di età e sesso. 2) A norma del Regolamento organico le discipline dimostrative non attribuiscono il titolo di Campione italiano o regionale né sono valide ai fini dell acquisizione di voti plurimi in sede regionale o nazionale. STILI INTERNI DIMOSTRATIVI 1) Le competizioni di stili interni dimostrativi eseguiti con caratteristiche di uno stile moderno ammesse al campionato nazionale sono le seguenti: a) gruppo del Bagua-Xingyi (Bagua Tian Rhuhong, Dong Haichuan e Li Zenshin e Xingyi Henan, Hebei e Shaanxi)) b) gruppo del Taiji le forme codificate sono : (Stile Chen 56 figure, StileYang 40 figure, Stile Wu 46 figure, Stile Sun 73 figure, Wu Yuxiang 45 figure) La categoria è unica di età M/F 3) A norma del Regolamento organico le discipline dimostrative di stili interni non attribuiscono il titolo di Campione italiano o regionale né sono valide ai fini dell acquisizione di voti plurimi in sede regionale o nazionale. ART. 32 TITOLI NAZIONALI E REGIONALI. 1) Gli atleti vincitori nei Campionati Regionali e Nazionali di cui sopra, salvo quanto previsto per gli stili dimostrativi, conseguono il titolo rispettivamente di Campione regionale e Campione italiano. 2) L abuso dei titoli di Nazionale, atleta azzurro, Campione italiano o Campione regionale, così come la falsa attribuzione di titoli nazionali o internazionali presentati come di valore assoluto, mai conseguiti o conseguiti in competizioni non ufficiali, costituiscono gravissimi illeciti disciplinari, puniti a norma del Regolamento di Giustizia Sportiva. ART. 33 COPPE. 1) E in facoltà del Consiglio Federale, sentiti gli organizzatori, stabilire che le associazioni che abbiano conseguito il punteggio più elevato in singoli Campionati Nazionali o Regionali, o in campionati similari (es. tutti quelli di Taolu moderno Sanshou e Qingda), ricevano una o più coppe per le prime associazioni classificate. Il numero ed i criteri di assegnazione delle coppe sono stabiliti per ogni Campionato. In mancanza di diversa indicazione per i punteggi si fa riferimento a quelli validi per l acquisizione dei voti plurimi. In ogni caso ai fini dell assegnazione della coppa saranno considerati i soli punteggi conseguiti dagli atleti meglio classificati della associazione, in numero determinato nella circolare di indizione dei relativi Campionati, e comunque non superiore ad otto. SETTORE TAOLU TRADIZIONALE STILI INTERNI ED ESTERNI ART. 34 LE COMPETIZIONI DI TAOLU TRADIZIONALE STILI ESTERNI Le competizioni di taolu tradizionale ammesse al campionato nazionale sono le seguenti, divise in 18

19 MASCHILE /FEMMINILE fasce d età: Juniores JU dai 13 ai 17 anni compresi Seniores SE dai 18 ai 35 anni compresi per le discipline consentite. 1) discipline a mani nude a) STILI CLASSICI DEL NORD, con certificazione della provenienza (vedi lista ), senza tecniche acrobatiche e/o atteggiamenti di wushu moderno. Gli stili facenti parte di questa categoria sono solamente: Bajiquan, Chaquan, Chuo Jiao, Duan Quan, Fanziquan, Huaquan, Lanshoumen, Luohanquan, Meihuaquan, Mizongquan, Paochui, Piguaquan, Sunbinquan, Tanglangquan, Tantui, Tongbeiquan, Yingzhaoquan, Zi Ran Men, Shaolinquan (Hongquan, Luohanquan, Meihuaquan, Mizongquan, Paoquan, Tongbeiquan). Altri stili possono essere aggiunti in base alla lista degli stili praticati in Italia, che verrà stilata dalla Commissione. STILI CLASSICI DEL SUD, con certificazione della provenienza (vedi lista ), senza tecniche acrobatiche e/o atteggiamenti di wushu moderno. Gli stili facenti parte di questa categoria sono solamente: Bai He Quan, Bak Mei, Choi Lay Fut, Choy Gar, Chow Gar, Fu Jow Pai, Fut Gar, Hequan, Heihuquan, Hop Gar, Hung Fut, Huquan, Hung Gar, Lau Gar, Longquan, Mok Gar, Wing Chun, Wudang Quan Altri stili possono essere aggiunti in base alla lista degli stili praticati in Italia, che verrà stilata dalla Commissione. b) forme shaolin codificate nel 2003 dalla Chinese Wushu Association c) stili vari, al di fuori della lista a) e b), la cui provenienza può essere anche diversa da quella cinese ma senza tecniche acrobatiche e/o atteggiamenti di wushu moderno. 2) discipline con armi Categorie discipline con arma corta degli stili a), c) d) Unica categoria (sciabola, scimitarra, bastone corto,spada, spada lunga) Arma flessibile, della lunghezza stabilita dal regolamento IWuF, ma di tutte le forme (es: seghettata, con anelli, ecc.) Categorie discipline con arma lunga degli stili a), c) e) Unica categoria (bastone, bastone medio,lancia, alabarda, tridente) Arma flessibile, della lunghezza stabilita dal regolamento IWuF, ma di tutte le forme (es: lancia con mezzaluna, alabarda con anelli, ecc.) Categorie discipline con arma corta degli stili b) f) Unica categoria (sciabola,,spada) Arma flessibile a scelta dell atleta, della lunghezza stabilita dal regolamento IWuF Categorie discipline con arma lunga degli stili b) g) Unica categoria (bastone, lancia) Arma a scelta dell atleta, della lunghezza stabilita dal regolamento IWuF 3) altre armi 19

20 h) Unica categoria (armi doppie, snodate e flessibili) Senza tecniche acrobatiche e/o atteggiamenti di wushu moderno Categorie Dui Lian i) Dui Lian a mani nude o con armi (unica categoria M/F) Armi rigide o flessibile a scelta degli atleti, della lunghezza stabilita dal regolamento IWuF, ma di tutte le forme. Senza tecniche acrobatiche e/o atteggiamenti di wushu moderno ART. 35 LE COMPETIZIONI DI STILI INTERNI TRADIZIONALI Le categorie di stili interni tradizionali eseguiti con caratteristiche di uno stile tradizionale classico ammesse al campionato nazionale sono le seguenti: 1) Categorie discipline a mani nude m) gruppo del Bagua-Xingyi n) gruppo del Taiji (Chen: Lao Jia ecc.., Yang 108 figure, Wu, Sun, Wu Yuxiang, taiji Wudang) 2) Categorie discipline con armi o) armi gruppo del Bagua-Xingyi (è possibile portare una sola arma, corta o lunga) p) armi del Taiji (è possibile portare una sola arma, corta o lunga) LE ATTIVITA' DI SEGUITO ELENCATE SONO CONSIDERATE ESIBIZIONI (SPORTIVE, CULTURALI E TRADIZIONI) (ES. DANZA DEL DRAGO, PROVE PARTICOLARI, QI GONG, TUINA, ROTTURE, ALTRE ARMI ETC.) ART. 36 LE COMPETIZIONI DI DISCIPLINE DA COMBATTIMENTO Le competizioni di discipline da combattimento ammesse al campionato nazionale sono le seguenti: a) Sanshou a contatto totale con k.o. b) Qingda (combattimento a contatto leggero senza k.o.) c) Tuei-shou d) Shuai-jiao a1) Sanda Categoria A ( Semiprofessionistico ) a contatto pieno: Categoria maschile/femminile ; fasce d età: UNICA (dai 18 compiuti ai 35 compresi); a2) Sanda Categoria B a contatto pieno: Categoria maschile/femminile ; fasce d età: JU (dai 18 compiuti ai 20 compresi) SE (dai 21 ai 35 anni compresi) a3) Categorie di peso Sanda Maschile (Categoria A e B). i. Categoria -48Kg «48Kg); ii. Categoria -52Kc, (> 48Kg - < 52kg); iii. Categoria -56Kg (> 52Kg - < 56kg); iv. Categoria -60Kg (56Kg - < 60 kg); 20

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