L'ARCHIVIO DIGITALE Documento Elettronico e Firma Digitale

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1 L'ARCHIVIO DIGITALE Documento Elettronico e Firma Digitale Docente: massimo@massimofarina.it 1

2 Documento Elettronico & Firma Digitale

3 La forma elettronica

4 Forma libera e Forma vincolata Firma elettronica e Firma digitale Il genere e la specie Necessità di accertare la paternità e l integrità del documento FIRMA DIGITALE

5 LE VARIE TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA IERI T.U. 445/2000 OGGI D.LGS. 82/ FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 3. FIRMA DIGITALE 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA 1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA DIGITALE 3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

6 STRUMENTI DI FIRMA

7 CRITTOGRAFIA SIMMETRICA (a chiave unica) FIRMA F = ( I = / R =? M = $ A = (/?$

8 ESEMPIO F = ( I = / R =? M = $ A = FIRMA FIRMA FIRMA (/?$ FIRMA

9 CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman) (a chiavi complementari) CHIAVE PUBBLICA CHIAVE PRIVATA

10 ESEMPIO TIZIO (mittente) CAIO (destinatario) TESTO TESTO IN IN CHIARO CHIARO CHIAVE PRIVATA DI TIZIO TESTO TESTO CIFRATO CIFRATO CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO TESTO TESTO IN IN CHIARO CHIARO

11 CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman) (a chiavi complementari) a partire da qualsiasi quantità di dati restituisce una quantità fissa di dati denominata digest o impronta. dall impronta non si può risalire ai dati di origine; dati diversi danno luogo a impronte diverse; (La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-1 a 160 bit)

12 La Firma Digitale DOC. CHIARO TIZIO DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO (p.es. contratto di compravendita) CREAZIONE DELL IMPRONTA TRAMITE L ALGORITMO DI HASH CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO %/&$**# IMPRONTA + %/&$**# CHIAVE PRIVATA DI TIZIO

13 La Firma Digitale DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO CAIO CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO + %/&$**# ORA E NECESSARIO ACCERTARE L INTEGRITA DEL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO CONFRONTO, DELLE IMPRONTE CAIO CALCOLA L IMPRONTA DELLA PARTE IN CHIARO DEL DOCUMENTO CAIO CONFRONTA LE DUE IMPRONTE

14 DEFINIZIONI DOCUMENTO ELETTRONICO: Ai fini del presente testo unico si intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ; Firma Digitale: è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici = il risultato di una operazione matematica applicata al documento informatico

15 VALORE GIURIDICO DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DELLE FIRME ELETTRONICHE Art. 20. Documento informatico Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD) NOTA: nessun riferimento al valore sostanziale Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, [ ] soddisfa [ ] il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale [ ], ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria. [Art c.c.: piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta ]

16 La marca temporale

17 La corretta registrazione temporale del momento cui è apposta la firma ad un documento elettronico rappresenta un momento fondamentale FUNZIONE MARCA TEMPORALE Apporre un segno digitale sul documento informatico con lo scopo di rendere certa ed opponibile ai terzi la data (e l ora) di formazione del documento Art. 1,co. 1, lett. bb) CAD validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi La marca temporale è disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009: REGOLE TECNICHE art. 49: tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. Si arriva, così, ad una durata, almeno, ventennale.

18 LA MARCA TEMPORALE È UNA FIRMA DIGITALE APPOSTA DAL CERTIFICATORE SUL DOCUMENTO INFORMATICO PRECISAZIONE La marca temporale fornisce informazioni soltanto sul momento di apposizione della stessa e non del momento di formazione del documento. LA MARCA TEMPORALE SODDISFA ANCHE IL REQUISITO DI EFFICACIA PROBATORIA è destinata a perdere efficacia alla scadenza del certificato È sufficiente per la validità (nel tempo) che alla firma digitale sia associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.

19 FIRMA AUTOGRAFA VS FIRMA DIGITALE Firma autografa Firma digitale Creazione manuale mediante algoritmo di creazione Apposizione sul documento: la firma è parte integrante del documento come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia (documento,firma) Verifica confronto con una firma autenticata: metodo insicuro mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo sicuro Documento copia distinguibile Indistinguibile Validità temporale illimitata limitata dalla scadenza FONTE:

20 IL DIBATTITO: valore legale dell Si riscontrano due principali schieramenti con posizioni opposte l ha l efficacia probatoria di una scrittura privata l non ha l efficacia probatoria di una scrittura privata

21 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Il provvedimento emanato è un decreto ingiuntivo non una sentenza [procedimento monitorio, inaudita altera parte suddiviso in due fasi: la prima (necessaria) a cognizione sommaria, la seconda (eventuale e differita) a cognizione piena] Le problematiche che seguono hanno avuto origine durante la vigenza del D.P.R. 445/2000 [risultano ancora attuali anche dopo l entrata in vigore del D.lgs. 82/2005]

22 IL CASO Il Tribunale di Cuneo in data 15 dicembre 2003, ha emesso un decreto ingiuntivo (n. 848) accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di denaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune . IN SENSO CONFORME D.I. emesso dal Tribunale di Bari ( n. 89 del ) D.I. emesso dal Tribunale di Mondovì (n. 375 del ) D.I. emesso dal Tribunale di Lucca ( ) D.I. emesso dal Giudice di Pace di Pesaro ( )

23 Brevi dettagli sulla vicenda (fatto) 1) il ricorrente ha richiesto il pagamento di un debito mediante diffida formalizzata con lettera raccomandata 2) a seguito del sollecito, la ditta debitrice ha promesso il pagamento di quanto dovuto con messaggio di posta elettronica 3) non ricevendo alcuna somma entro la data indicata, il ricorrente ha diffidato la ditta una seconda volta 4) risultato infruttuoso ogni tentativo, è stata esercitata l azione giudiziaria

24 Brevi dettagli sulla vicenda (diritto) 1) sussiste un rapporto di natura obbligatoria tra le parti (obbligazione pecuniaria) 3) il ricorrente presenta un ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc. n. 1 e produce l contenente la promessa di pagamento 2) il debitore promette, a mezzo , il pagamento (art. 1988) e la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall onere di provare il rapporto fondamentale. L esistenza di questo si presume fino a prova contraria. 4) il giudice provvede e con decreto ingiunge il pagamento a favore del ricorrente.

25 Brevi dettagli sulla vicenda (diritto) 5) 634. Prova scritta. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell articolo precedente le [ ] promesse unilaterali per scrittura privata [ ] 6) l inviata dal debitore costituisce promessa di pagamento unilaterale, ex art del c.c., in forma di scrittura privata

26 L ha l efficacia probatoria di una scrittura privata? A FAVORE 1) il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 2) l , con il suo contenuto, rappresenta un documento informatico 3) il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico 4) l è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge

27 L ha l efficacia probatoria di una scrittura privata? A FAVORE 5) la firma elettronica è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica>>. 6) L associazione logica è una verifica incrociata tra dati informatici (dati validanti e dati da validare). Potrebbe trattarsi di un codice identificativo (username o una password) associato ad un documento informatico: ad esempio la digitazione della parola segreta, necessaria, per la lettura di un documento riservato. Il documento elettronico (insieme di dati da validare) nel momento della sua creazione viene impostato per essere verificato (associazione logica) attraverso l inserimento di un particolare codice (insieme di dati validanti). Se l incrocio tra i due gruppi di dati restituisce un esito positivo (e cioè il documento risulta accessibile) è realizzata l identificazione informatica di cui alla disposizione suddetta.

28 L ha l efficacia probatoria di una scrittura privata? A FAVORE 7) Su internet, il procedimento di validazione maggiormente utilizzato è rappresentato dall inserimento di username + password, 8) Al servizio si accede attraverso l inserimento di username + password CONCLUSIONE Il messaggio costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e- mail, deve eseguire un operazione di validazione (associazione logica) inserendo il proprio username e la propria password;

29 L ha l efficacia probatoria di una scrittura privata? 1) nome utente e password costituiscono dati in forma elettronica MA manca l associazione logica di questi con altri dati informatici CONTRO 3) Non è dimostrabile l identità dei soggetti coinvolti nel rapporto epistolare, in considerazione del fatto che molti programmi di posta sono dotati di sistemi di memorizzazione della password. 2) il contenuto del testo e degli headers del messaggio può essere modificato 4) l utente potrebbe essersi abbonato al servizio usando un nome falso (non esiste alcun obbligo in capo al provider di verificare l identità dei propri abbonati)

30 INOLTRE ( da un punto di vista tecnico) l non garantisce l immodificabilità e l integrità del documento, né la sicura provenienza del documento dal soggetto che appare esserne l autore

31 registrazione operata dagli ISP I providers tengono traccia dei messaggi transitati sui propri server SMTP è possibile ottenere una conferma che un certo messaggio sia stato inviato da una sorgente ad un destinatario ad una certa ora Certezza dello scambio ma non del contenuto

32 Generazione dei Message ID Tra gli header di un messaggio di posta elettronica vi è anche il MessageID è aggiunto automaticamente dal server SMTP al fine di disporre di un identificativo univoco per il messaggio corrente è univoco per un certo intervallo di tempo, garantisce unicità per un lasso sufficiente di tempo affinché non siano presenti sul sistema due messaggi con lo stesso ID LA MODIFICA DEL CORPO DEL MESSAGGIO, DUNQUE, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE UNA MODIFICA DELL ID

33 La Posta Elettronica Certificata D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009

34 LE FASI PRINCIPALI DELLA PEC DEFINIZIONE è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale attestante l invio e la consegna di documenti informatici Il gestore di posta invia al mittente la ricevuta di spedizione del messaggio, che costituisce prova legale Il gestore invia al mittente la ricevuta della avvenuta o mancata consegna nella casella di PEC del destinatario, con data certa il gestore conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali

35 LA PEC NEL CAD (D.lgs. N. 82/2005 e s.m.) Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. [Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.]

36 LA PEC NEL CAD (D.lgs. N. 82/2005 e s.m.) Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. [Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ]

37 LA PEC NEL CAD (D.lgs. N. 82/2005 e s.m.) Art. 48. Posta elettronica certificata. 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche

38 Grazie per l attenzione massimo@massimofarina.it 38

39 LICENZA Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest opera, puoi distribuire l opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra

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