La Posta Elettronica Certificata - Pec
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- Evangelina Marchi
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1 Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio Scolastico Provinciale di Padova Area della comunicazione e web La Posta Elettronica Certificata - Pec Piccola guida Sommario la certificata il Cnipa e la normativa come si accerta la provenienza per quali comunicazioni è necessario individuare con certezza il mittente utilizzo della posta elettronica certificata normativa di riferimento
2 La certificata L' è ormai lo strumento di comunicazione più utilizzato per comunicare. Acronimo di Electronic Mail, la posta elettronica è un mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet. Il principale vantaggio dell' è l'immediatezza. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file. La Posta Elettronica Certificata (Pec) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell avvenuta spedizione del messaggio e dell eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute. La posta elettronica certificata serve per le comunicazioni fra le diverse Amministrazioni e fra Amministrazione e cittadino. In altre parole La posta elettronica certificata è un sistema che consente di individuare con certezza il mittente (chi invia) e di avere ricevuta di ritorno dell'avvenuta consegna del messaggio. Chi invia un messaggio di posta attraverso questo sistema ha la certezza che il messaggio è arrivato a destinazione (oppure riceve un avviso che ne annuncia la mancata consegna). Chi riceve il messaggio inviato attraverso la posta elettronica certificata è sicuro dell'identità del mittente.
3 Il Cnipa (Centro Nazionale per L'informatica nella Pubblica Amministrazione, ex Aipa) è l'organismo deputato a stabilire le regole di tutta la materia Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n "Codice dell'amministrazione digitale" - fra le tante disposizioni che impartisce sulla materia della gestione informatizzata della Pubblica Amministrazione, detta regole circa la cosiddetta posta certificata. Art 45 del decreto 82/2005- Valore giuridico della trasmissione. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. In pratica un cittadino trasmette via fax un documento ad una scuola ed il documento è giuridicamente valido come se fosse stato recapitato per posta ordinaria, ma a condizione che sia possibile accertarne la provenienza. La scuola o comunque la Pubblica Amministrazione DEVE avere certezza dell'identità del cittadino suddetto. Anche il messaggio di posta elettronica può essere quindi accettato come valido, sempre che sia accertabile CHI lo invia. Art 47 del decreto 82/2005 punto uno Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
4 Come si accerta la provenienza? Art 47 del decreto 82/2005 punto due Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. E sufficiente che solo uno dei mezzi indicati sia messo in atto affinché il messaggio sia valido, la posta certificata è solo uno dei quattro indicati (l'ultimo). Art 47 del decreto 82/2005 punto tre Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: o istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; o utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Si dà per acquisito che serva comunque una casella di posta elettronica certificata mentre al punto precedente si citavano ben 4 sistemi diversi tra i quali: "ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente". Vale la pena di approfondire cosa prevede la normativa vigente per valutare quali altri strumenti potremmo avere per accertare la provenienza di un messaggio di posta elettronica. Ad esempio se insieme al messaggio mi arriva la copia scandita del documento di identità dell'interessato dovrebbe essere prova sufficiente dell'identità del medesimo. (questo è considerato valido per il fax).
5 Per quali sono le comunicazioni è necessario individuare con certezza il mittente? Art 48 del decreto 82/2005 posta elettronica certificata La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Quindi, la posta elettronica certificata serve per le comunicazioni fra le diverse Amministrazioni e fra Amministrazione e cittadino. Ipotesi possibili alla luce delle regole tecniche scritte dal Cnipa: La Pubblica Amministrazione ha la posta certificata ed il cittadino no. La Pubblica Amministrazione che invia posta al cittadino riceve un messaggio di accettazione dal proprio gestore ma nessun messaggio di avvenuta consegna. Il cittadino invia alla Pubblica Amministrazione, ma non riceve alcun messaggio di avvenuta consegna, la Pubblica Amministrazione potrebbe addirittura non ricevere il messaggio o, se lo riceve, viene trattato come massaggio anomalo. L immissione di un messaggio di posta ordinaria nel circuito di trattamento della posta certificata è a discrezione del gestore destinatario; i criteri adottati per gestire la posta ordinaria devono essere noti e condivisi dall utente finale del servizio. (cfr. "Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata" pag. 41) Il cittadino ha la posta certificata e la P.A. (Pubblica Amministrazione) no. La situazione è la stessa descritta al punto 1 scambiando P.A. e cittadino Il cittadino e la P.A. hanno entrambi la posta certificata. La P.A. che invia posta al cittadino riceve un messaggio di accettazione dal proprio gestore e un messaggio di avvenuta consegna da parte del gestore del cittadino. Il cittadino invia alla P.A. riceve un messaggio di accettazione dal proprio gestore e un messaggio di avvenuta consegna da parte del gestore della P.A. E l'unica condizione in cui la posta certificata funziona, come si prefigura nella normativa.
6 Utilizzo della posta elettronica certificata Art 6 del decreto 82/2005 Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
7 Normativa di riferimento D.Lgs. 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale DPR 11 febbraio 2005, n Regolamento utilizzo posta elettronica certificata Su proposta del Ministro per l Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2005 ha approvato in via definitiva un provvedimento (Dpr) che intende disciplinare le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (Pec) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini. In sintesi le ultime novità contenute nel Dpr approvato: nella catena di trasmissione potranno scambiarsi le certificate sia i privati, sia le PA. Saranno i gestori del servizio, iscritti in apposito elenco tenuto dal CNIPA (che verificherà i requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnicoorganizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO 9000 del processo), a fare da garanti dell'avvenuta consegna. Per iscriversi all'elenco doranno possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore; i messsaggi verranno sottoscritti con la firma digitale avanzata che dovrà essere apposta sia sulla busta, sia sulle ricevute rilasciate dai gestori per assicurare l'integrità e l'autenticità del messaggio; i tempi di conservazione: i gestori doranno conservare traccia delle operazioni per 30 mesi; i virus: i gestori sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di virus nelle ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione; le imprese, nei rapporti intercorrenti, potranno dichiarare l'esplicita volontà di accettare l'invio di PEC mediante indicazione nell'atto di iscrizione delle imprese. Le nuove regole tecniche saranno oggetto di un DPCM, conseguente alla pubblicazione in G.U. del DPR e conterranno tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio.
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