Il Giudice dell'udienza Preliminare nel procedimento a carico di (omissis) più altri, evidenziata la acquisizione delle seguenti fonti di prova:
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1 Utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in relazione ad annotazione riassuntiva su brogliaccio, con supporto informatico andato disperso (art.li c.p.p.).a cura dell avv. Giovanni Cipollone COA ROMA GIURISPRUDENZA PENALE Tribunale di Roma Il Giudice dell'udienza Preliminare nel procedimento a carico di (omissis) più altri, evidenziata la acquisizione delle seguenti fonti di prova: 1) trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali contenuta nella perizia disposta in sede di udienza preliminare, all'esito della acquisizione (parziale) dei supporti digitali relativi al monitoraggio eseguito nel corso delle indagini preliminari; 2) brogliacci di ascolto e trascrizioni operate dalla PG di tutte le conversazioni intercettate; 3) informative di reato; 4) verbali di perquisizione e sequestro; 5) esito servizi di osservazione eseguiti dalla PG operante; 6) verbali di interrogatorio ed atti relativi alla fase cautelare; 7) verbali sommarie informazioni testimoniali; 8) memorie difensive. Rilevato che nel caso che ci occupa, tenuto conto
2 = 2 = de1 tenore delle verbalizzazioni di PG e del fatto stesso della operata trascrizione integrale e/o annotazione riassuntiva su brogliacci (da parte degli addetti all'ascolto), senz'altro ha avuto luogo, mediante registrazione, la memorizzazione dei dati, rifluiti su supporto informatico, successivamente, in parte, non rinvenuto, in quanto disperso, o risultato danneggiato; che, pertanto, risulta essere stato effettuato correttamente l'adempimento prescritto dal comma 1 dell'art. 268 c.p.: ciò che è accaduto è la dispersione (o distruzione o danneggiamento), per cause non ancora accertate, del supporto materiale, con conseguente impossibilità di dar corso all'ascolto ed alla disposta trascrizione; che, tuttavia, tale inconveniente non rende inesistente la registrazione e inutilizzabile il risultato dell'intercettazione, sempre che sia recuperabile con gli ordinari mezzi probatori, ivi compresa sia la lettura del brogliaccio e/o delle trascrizioni operate dalla PG, sia l'eventuale deposizione del verbalizzante; che tale impostazione risulta conforme ai passaggi salienti del percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione nella parte motiva delle sentenze 44327/10 e 8437/01, vertenti su tematiche del tutto sovrapponibili a quella che ci occupa; che, in particolare, significativa è l'esemplificazione operata dalla Corte di legittimità per rendere intellegibile l'enunciato principio di diritto "può ben dirsi che la situazione che si è determinata nel presente processo
3 può essere ragguagliata all'ipotesi in cui un atto dispositivo su bene immobile, che, per disposizione di legge deve essere realizzato in forma scritta (art cod.civ.)pur correttamente compilato e sottoscritto dalla parte(o dalle parti) vada deteriorato o perso; ipotesi ben diversa dal caso in cui l'atto scritto non sia stato compilato e sottoscritto. Solo in questo caso il negozio non viene ad esistenza e qualunque prova al riguardo. si articoli rimane senza effetti conclusivi; la forma scritta, infatti, è stabilita ad substantiam. Nel caso della intercettazione di colloqui (telefonici o tra presenti) la memorizzazione su nastro è stabilita proprio ad substantiam" (indirizzo indiscutibilmente dominante); che, in definitiva, mentre la mancata memorizzazione (registrazione) di un colloquio telefonico o tra presenti, pur ritualmente autorizzato, rende inesistente il mezzo di ricerca della prova e inutilizzabile ogni acquisizione altrimenti realizzata, nel caso in cui il colloquio venga regolarmente memorizzato (registrato) e poi, per un qualsiasi accidente, il supporto magnetico o digitale vada deteriorato o perso, essendo stata rispettata la formalità prescritta dalla legge (registrazione), la prova del colloquio e del suo contenuto può essere resa utilizzando gli ordinari mezzi. probatori, primo tra essi la lettura del brogliaccio di cui al coma 2 dell'art. 268 c.p.p.; che, ancora, la questione deve porsi non in termini di inutilizzabilità della documentazione del flusso intercettivo, quanto piuttosto dì tenuta probatoria del materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari, questione
4 necessariamente deve trovare congrua soluzione nel corso del dibattimento; che alla proposta impostazione non è di ostacolo la circostanza relativa all'espletamento di perizia investente parte delle conversazioni intercettate, posto che, sì ripete, la diversa valenza del materiale istruttorio (trascrizioni effettuate in sede di perizia da un lato, brogliacci e trascrizioni operate dalla PG dall'altro) può rilevare solo in termini di differente efficacia probatoria; ritenuta la necessità del vaglio dibattimentale, P.Q.M. dispone il rinvio a giudizio di: (omissis) avanti il Tribunale di Roma in composizione collegiale per l'udienza dibattimentale. Dispone la notifica del presente decreto a tutti gli imputati contumaci assenti almeno venti giorni prima della data fissata per il dibattimento. Avverte gli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia. Roma,lì 1 dicembre Il Giudice dell'udienza Preliminare Dott Seguono le note difensive redatte dall'avv. Giovanni Cipollone a confutazione dell'assunto del Giudice che ha disposto il rinvio a giudizio. AL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. IV PENALE (Udienza dibattimentale del (omissis) Eccezione preliminare in relazione alla utilizzabilità della intercettazione telefonica, con riferimento ad annotazione riassuntiva su brogliaccio con supporto informatico andato disperso. (art c.p.p.)
5 Il sottoscritto difensore di fiducia di (omissis) prospetta quanto segue: Deve rilevarsi che una delle maggiori delusioni avvertite da ogni giovane avvocato all'inizio della sua professione, è costituita dalla constatazione che quanto appreso in dottrina durante gli_ studi universitari, spesso subisce smentite sotto la spinta imperiosa di presunte interpretazioni autentiche" o di discutibili pronunce giurisprudenziali tra loro, alle volte, addirittura contrastanti. Ne è un valido esempio il campo minato della disciplina sulle intercettazioni (art.li c.p.p.), che ha grande rilevanza, anche alla luce dell'art. 15 della Costituzione, per la sua insita delicatezza, in riferimento ai principi definiti inviolabili, quali quelli dì libertà della persona e segretezza delle comunicazioni. Le modalità con le quali si sarebbero dovuti effettuare le intercettazioni, nel rispetto di precise garanzie previste dalla legge delega, e che, poste a sostegno dell'iter processuale precedevano la convalida, hanno subito nel tenie tali deviazioni interpretative da modificare profondamente o addirittura cancellare i principi generali sulla acquisizione delle prove e sulla utilizzabilità degli atti. Sostenere che la annotazione riassuntiva su brogliacci, in assenza della registrazione su supporto informatico, successivamente andato smarrito o deteriorato, costituisca ugualmente prova valida e utilizzabile, appare aberrante e giuridicamente poco sensato. Infatti, non può avere alcun valore probatorio la considerazione che siano state rispettate le formalità prescritte dalla legge, secondo le prescrizioni dell'art. 268 comma II c.p.p., in quanto in tal modo viene a mancare l'assenza della prova in cui si manifesta ed esaurisce l'intercettazione telefonica. Probabilmente, non può esservi materia di più difficile acquisizione probatoria come quella relativa al contenuto di una conversazione tra due o più individui, in quanto il linguaggio si presta a mille sfumature e interpretazioni. Ricostruire il senso di un concetto, alle volte dipende dalla inflessione della voce e dalla comparazione con i termini linguistici espressi dall'interlocutore.
6 Le "anomalie" del linguaggio, del resto erano state già evidenziate più di due millenni fa dallo stoico Crisìppo il quale aveva notato il divario tra linguaggio, idea e realtà. A maggior ragione, presentano maggiori difficoltà di valutazione le "moderne" registrazioni.. L'esatta interpretazione di una conversazione deve inoltre tenere conto di una basilare considerazione: il linguaggio è una entità viva e dinamica, non paragonabile ad un oggetto statico ed inanimato, come ad esempio una fotografia e, peggio, una riproduzione fotografica. Pertanto, sotto il profilo probatorio, utilizzare dei brogliacci informali della Polizia Giudiziaria preposta all'ascolto, non può mai equivalere alla materializzazione delle conversazioni che ne sono oggetto. Ne deriva che le "presunte" registrazioni non possono assolutamente essere utilizzate. Diversamente argomentando, non vi sarebbe stata alcuna necessità in sede di udienza preliminare di disporre una perizia per effettuare la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Avv. Giovanni Cipollone
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