sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da:"

Transcript

1 N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da: Associazione Politea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. Calogero Ubaldo Marino, presso il cui studio in Palermo, via Regina Margherita, n. 42, è elettivamente domiciliata; contro Assessorato regionale dell istruzione e della formazione professionale, in persona dell Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge; nei confronti di I.Svi.Re società cooperativa, Aram, En.A.I.P. (Ente acli istruzione professionale), Strec società consortile a r.l., non costituiti in giudizio; e con l'intervento di ad opponendum: Centro Studi Aurora, Istituto Ires, I.R.I.P.A. Sicilia, Anapia-Palermo, En.Aip-

2 Palermo, Ted Formazione Professionale, Ce.S.A.M., I.D.E.A., Form Azione Europea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio e Tiziana Pellegrino, presso il cui studio in Palermo, via Caltanissetta, n. 2/D, sono elettivamente domiciliati; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell avviso 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia; - del D.D.G. 169/17 del 23 gennaio 2017 pubblicato sul sito della Regione Siciliana il 24 gennaio 2017 e sulla GURS del 27 gennaio 2017, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti formativi ammessi al finanziamento a valere sul predetto avviso 8; - dei verbali relativi all'attività di valutazione dei progetti, di cui si sconoscono gli estremi; - dei provvedimenti a firma del Dirigente generale del dipartimento dell istruzione e della formazione professionale prot. n del 27 luglio 2016, n del2 agosto 2016 e n dell 8 settembre 2016, aventi ad oggetto la nomina dei membri della Commissione di valutazione delle proposte progettuali; - della nota prot. n del 20 gennaio 2017 con la quale il Presidente della commissione ha comunicato, al Servizio 1 Programmazione, la chiusura dei lavori, nonchè dell'annessa documentazione relativa agli esiti dell'istruttoria e delle rivalutazioni delle proposte progettuali svolte a seguito delle osservazioni presentate dai soggetti proponenti (documenti questi richiamati per relationem nel decreto di approvazione della graduatoria richiesti con rituale istanza di accesso ancora non riscontrata); - della circolare n. 7 dell 8 febbraio 2017 recante Modifiche ed integrazioni alle linee guida di cui alla circolare n. 37 del 14 dicembre 2016 relativa a disposizioni di accreditamento 2015.

3 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria depositati dall Avvocatura dello Stato per l Assessorato regionale dell istruzione e della formazione professionale; Visti l atto di intervento ad opponendum e la memoria di Centro Studi Aurora, Istituto Ires, I.R.I.P.A. Sicilia, Anapia-Palermo, En.Aip- Palermo, Ted Formazione Professionale, Ce.S.A.M., I.D.E.A., Form Azione Europea; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del 20 aprile 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - l avviso in contestazione, in un ottica di garanzia della concorrenza e di miglioramento della qualità dell offerta, appare, nel suo complesso, legittimamente finalizzato a consentire l accesso ai fondi stanziati per la formazione anche a enti diversi da quelli finanziati negli anni precedenti (c.d. enti storici ); - pertanto, le dedotte censure non possono che essere valutate alla luce dei predetti principi; Rilevato che, ad una prima sommaria cognizione: - l eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione dell avviso non sembra fondata tenuto conto che, sino all approvazione della graduatoria, la ricorrente non aveva interesse all impugnazione, in quanto avrebbe potuto collocarsi in posizione utile. Le clausole contestate non erano, infatti, tali da precludere ab origine la partecipazione, né da impedire la formulazione della relativa domanda e, comunque, l effetto lesivo dell avviso si è determinato solo al momento

4 dell adozione della graduatoria definitiva oggi impugnata; Ritenuto che, fermo restando la più approfondita valutazione propria dell esame del ricorso in sede di trattazione nel merito: a) la censura di violazione dell art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 sembra infondata, in quanto viene in considerazione una procedura selettiva basata su un avviso pubblico da inquadrare tra gli atti generali di cui all art. 13 della l. n. 241 del 1990, che esclude in questi casi l applicazione degli istituti in materia di partecipazione; b) la censura relativa alla violazione delle norme (o comunque dei principi) in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è già stata delibata come infondata da questa Sezione nell ordinanza n. 882 del 24 marzo 2017, nella quale si è affermato che nella fattispecie viene in considerazione una procedura non assoggettata alle dette norme. Tale valutazione va tenuta ferma anche nella considerazione che è stato lo stesso Comitato di sorveglianza del PO FSE Sicilia 2014/2020 a differenziare il caso in cui le operazioni finanziate davano luogo all affidamento di appalti pubblici da quello in cui venivano in considerazione attività che non si configurano come appalti pubblici, prevedendo, nel primo caso, l applicazione della disciplina in materia di appalti e, nel secondo, quella sul procedimento amministrativo; c) l esigenza di prevedere adeguati requisiti generali e di capacità tecnica, economico e finanziaria dei partecipanti alla procedura de qua è stata, peraltro, garantita (come previsto nel punto 3.2 del verbale del Comitato di sorveglianza) dall accreditamento degli enti; requisito al quale, in un ottica di massimizzazione della partecipazione, è stata anche equiparata la pendenza della relativa richiesta e quindi la verifica a posteriori di detto essenziale requisito di qualificazione; Considerato, altresì, che le censure relative ai criteri di valutazione debbono essere ritenute ammissibili nei limiti propri del sindacato di legittimità, ossia in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza; Ritenuto, pertanto, che: a) le censure relative ai criteri A1 e A2, riferiti al numero di corsi realizzati rispetto

5 a quelli finanziati e al tasso di formazione degli allievi rispetto a quelli iscritti, sembrano fondate nei termini di seguito indicati. Tali criteri, invero, ad una prima analisi, non sembrano porsi in contrasto con le indicazioni date dal Comitato di sorveglianza in merito alla qualificazione del soggetto proponente, che aveva elencato esemplificativamente le caratteristiche, dello stesso, da valorizzare ai fini della valutazione della proposta progettuale. Tuttavia: così come formulato, il criterio A1 appare palesemente illogico, in quanto il punteggio di 12 ivi previsto, è basato sul mero rapporto tra numero di corsi conclusi e numero di corsi finanziati nel triennio , moltiplicato per il numero fisso 12, facendo sì che, chi abbia documentato il finanziamento e l espletamento di un solo corso ottenga il punteggio pari a 12 (posto che 1:1x12=12), appiattendo, oltre ogni ragionevole misura, la diversificata esperienza degli enti partecipanti (chi abbia concluso 3 corsi su 3 finanziati ottiene lo stesso punteggio: 3:3=1x12=12); così dome formulato, il criterio A2 ( Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione degli allievi iscritti/allievi formati ) appare palesemente illogico, in quanto, determina l attribuzione di un punteggio maggiore in favore di enti che, avendo espletato un numero esiguo di corsi risultano avere un minor tasso di dispersione ed abbandono da parte degli allievi, a discapito degli enti che, viceversa, in ragione dell espletamento di un considerevole numero di corsi, risultino avere (o comunque essere esposti ad avere) un più alto tasso di dispersione degli allievi. Anzi, sotto i predetti profili, i criteri considerati non appaiono nemmeno in perfetta sintonia con quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza circa l esigenza di valutare nei partecipanti l affidabilità dimostrata nella gestione di progetti cofinanziati dal FSE. Né a diversa conclusione può giungersi sulla base del riferimento alla necessità di garantire l interesse all accesso alla procedura anche agli enti non storici ; interesse che appare garantito dal fatto che i criteri A1 e A2

6 incidono solo in limitata parte sul punteggio complessivo e, comunque, debbono comunque rispondere in modo logico ed appropriato anche all opposta esigenza, chiaramente indicata dal Comitato di sorveglianza, di valorizzare le esperienze pregresse e così graduare adeguatamente l attribuzione dei punti; b) la censura relativa alla mancata considerazione della effettiva disponibilità di sedi adeguate per lo svolgimento del corso non appare convincente alla luce della necessità dell accreditamento che richiede ed implica tale disponibilità; c) le censure relative ai criteri B4 e B5, che prevedono l attribuzione di 7 (più 7) punti per gli enti che dichiarano di impiegare nelle proposte progettuali il 75% di personale con almeno 10 anni di esperienza professionale e/o personale con almeno 10 anni di esperienza didattica, appare infondata, in quanto non si tratta dell imposizione di un requisito (restrittivo) di partecipazione, ma di un appropriata valutazione della qualità del progetto che, al fine, anche, di consentire la partecipazione a enti diversi da quelli storici, deve essere presente, non tanto al momento della partecipazione alla procedura, quanto piuttosto in quello di predisposizione del successivo progetto esecutivo, che deve, appunto, indicare nominativamente il personale impiegato, a pena della mancata erogazione del finanziamento e della perdita dello stesso. Non si configura, inoltre, alcuna disparità di trattamento tra i partecipanti, in quanto tutti sono stati posti nelle (medesime) condizioni e non possono che imputare a sé stessi l eventuale mancata indicazione con la conseguente attribuzione di un inferiore punteggio per i criteri B4 e B5; d) la censura relativa al criterio D [il quale era riferito al Sostegno delle strategie per l agenda urbana e per le aree interne e si articolava in due sottocriteri: D 1: Realizzazione di attività formative in territori della Sicilia di riferimento della strategia per l agenda urbana: almeno un corso per proposta, a cui erano attribuiti 3 punti; D 2: Realizzazione di attività formative in territori della Sicilia che rientrano nelle aree della strategia per le Aree Interne (Terre Sicane, Madonie, Nebrodi, Calatino, Valle del Simeto): almeno un corso per proposta ], appare

7 infondata, atteso che, pur essendo vero che il Comitato di sorveglianza ha fatto riferimento, non solo all esigenza di sostenere la strategia per l Agenda urbana o quella per le aree interne, ma anche a quella di favorire il più alto grado di ricaduta occupazionale, in particolare per i soggetti maggiormente a rischio di marginalità sociale ed economica, va considerato che si tratta di un punteggio premiale frutto di una valutazione ampiamente discrezionale dell Amministrazione regionale, che non sembra sia palesemente irragionevole (è stato, in sostanza, deciso di favorire specifiche aree del territorio regionale e di attribuire il punteggio in argomento anche a fronte di un solo corso); e) la censura relativa all illegittima composizione della Commissione di valutazione appare infondata in quanto nel punto 2.3 del verbale del Comitato di sorveglianza si prevedeva che le proposte progettuali dovessero essere valutate da Nuclei di valutazione : composti da funzionari dell amministrazione regionale e/o da esperti esterni nei settori di riferimento dei dispositivi attuativi programmati. Gli esperti saranno individuati attraverso avvisi pubblici nominati secondo le procedure previste dalle disposizioni normative e regolamentari in materia. Ne deriva che era rimessa alla valutazione discrezionale dell Amministrazione la determinazione di ricorrere (anche per evidenti esigenze di contenimento della spesa) solo a personale interno per il quale, quindi, non si poneva un problema di attivazione di procedure selettive. Circa, poi, l indicazione numerica di 7 componenti, trattasi, all evidenza, di indicazione meramente tendenziale e il suo aumento, nella fattispecie in esame, si giustifica per la notevole mole di progetti da esaminare. I componenti sono, peraltro, stati adeguatamente individuati con riferimento al titolo di dottore per i dirigenti e gli acronimi F.I. (funzionario istruttore) e F.D. (funzionario direttivo); Considerato che allo stato può prescindersi dall esame delle censure relative ai singoli punteggi in quanto dedotte in via subordinata; Ritenuto che, nei limiti sopra indicati in relazione agli inevitabili sviluppi della

8 procedura di che trattasi (attivazione dei corsi e connesso impegno dei fondi disponibili per fare fronte ai sottostanti costi), sussiste il dedotto periculum in mora e che, al fine di salvaguardare anche l interesse pubblico al tempestivo svolgimento della procedura di che trattasi (con conseguente rispetto dei termini - cui allude la Difesa dell Amministrazione - relativi all impiego ed alla rendicontazione dei fondi UE), l istanza cautelare possa essere accolta limitatamente ai criteri A1 e A2 sopra considerati, con conseguente declaratoria dell obbligo dell Amministrazione di riconsiderare le modalità di attribuzione dei relativi punteggi alla stregua di un più ragionevole criterio valutativo (esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall Avviso impugnato); Ritenuto, peraltro, che: - vada ordinata fin d ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva impugnata; - in relazione all elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell Assessorato regionale dell istruzione e della formazione professionale nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ( su cui potere individuare ogni altra indicazione utile; - la prova dell avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5; - ai fini dell obbligo dell Amministrazione di riconsiderare le modalità di attribuzione dei punteggi in argomento appare congruo assegnare alla stessa il

9 termine di giorni 15 a decorrere dall avvenuto deposito della prova concernente l integrazione del contraddittorio; Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla complessità della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione. Rinvia alla camera di consiglio del 4 luglio 2017 onerando la ricorrente di specificare, alla luce delle iniziative adottate dall'amministrazione, l eventuale persistenza o meno delle esigenze cautelari. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: Aurora Lento, Presidente FF, Estensore Roberto Valenti, Consigliere Sebastiano Zafarana, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Aurora Lento IL SEGRETARIO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA Avviso (Integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all art. 52, comma 2 d.lgs. n. 104/2010) In esecuzione del provvedimento adottato dal Tar Palermo, sezione I, alla camera di consiglio

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 746 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 746 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA Pubblicato il 16/01/2017 N. 00063/2017 REG.PROV.CAU. N. 03400/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2018, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. N. 00630/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 12532

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da Pubblicato il 08/11/2018 N. 06762/2018 REG.PROV.CAU. N. 10747/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Pubblicato il 03/10/2018 N. 05853/2018 REG.PROV.CAU. N. 09691/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da Pubblicato il 17/07/2018 N.04322 2/ 018 REG.PROV.CAU. N. 06769/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA Pagina 1 di 5 Pubblicato il 01/03/2017 N. 00257/2017 REG.PROV.CAU. N. 00350/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05411/2015 REG.PROV.CAU. N. 13077/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da: Pubblicato il 09/12/2016 N. 02056/2016 REG.PROV.CAU. N. 04892/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto: Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto: sospende l efficacia dei provvedimenti impugnati; 1 / 8 - con cui è stata

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da: Pubblicato il 28/11/2017 N. 01409/2017 REG.PROV.CAU. N. 02652/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da N. / REG.PROV.CAU. N. 05196/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da: Pubblicato il 26/01/2017 N. 00033/2017 REG.PROV.CAU. N. 00018/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 394

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da: Pubblicato il 28/03/2017 N. 00152/2017 REG.PROV.CAU. N. 00249/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 11/07/2018 04214 2018 N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

.r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA N. / REG.PROV.CAU. N. 00051/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da / N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da Pubblicato il 20/03/2019 2019 REG.PROV.CAU. N.00111 / R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Giustizia Amministrativa Indietro Pubblicato il 17/01/2019 N. 00382/2019 REG.PROV.CAU. N. 11750/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

Dettagli

ha pronunciato il presente

ha pronunciato il presente N. 00850/2015 REG.PROV.PRES. N. 02020/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato il presente Il Presidente DECRETO

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 30/05/2018 N. 03219/2018 REG.PROV.CAU. N. 05552/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA Pubblicato il 03/04/2019 N. 01993/2019 REG.PROV.CAU. N. 00488/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da Pubblicato il 30/05/2018 03196 2018 N. / REG.PROV.CAU. N. 02918/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente Autore: Matranga Alfredo In: Giurisprudenza amministrativa E questo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento Pubblicato il 27/06/2018 N. 03830/2018 REG.PROV.CAU. N. 03566/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA N. / REG.PROV.CAU. N. 00979/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da: N. 04180/2015 REG.PROV.CAU. N. 10643/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da: ito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer di 5 11/12/2015 20:37 Torna alla pagina precedente N. 00625/2015 REG.PROV.CAU. N. 02724/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.CAU. N. 00829/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da Pubblicato il 10/10/2019 N. 00398/2019 REG.PROV.CAU. N. 01115/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da: 1 di 6 31/01/2014 09:55 N. 04694/2013 REG.PROV.CAU. N. 09410/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui il TAR Lecce sez. I

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 07/07/2016 23.50 Torna alla pagina precedente N. 03702/2016 REG.PROV.CAU. N. 02080/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Esame avvocato: l'accertamento che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, per condurre all'annullamento della prova, deve essere puntuale e rigoroso Autore:

Dettagli

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Pubblicato il 14/06/2017 N. 02944/2017 REG.PROV.CAU. N. 01264/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA N. 00858/2014 REG.PROV.CAU. N. 02555/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2064

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2087

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 01932/2014 REG.PROV.CAU. N. 04477/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2019, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pubblicato il 09/05/2018 N. 02732/2018 REG.PROV.CAU. N. 12484/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.COLL. N. 07056/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da: Pagina 1 di 5 N. 00609/2012 REG.PROV.CAU. N. 00983/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA N. / REG.PROV.COLL. N. 03239/2017 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA Pagina 1 di 6 N. 00645/2015 REG.PROV.CAU. N. 16515/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2019, proposto da N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA N. 02424/2016 REG.PROV.CAU. N. 01806/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da N. / REG.PROV.CAU. N. 00450/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10201

Dettagli

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT) STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT) Ha retto perfettamente l impianto difensivo dato dallo Studio Legale Di Giunta al C.V. siciliano 2017/18, impugnato dal WWF unitamente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da: HOME Torna alla pagina precedente N. 00340/2014 REG.PROV.CAU. N. 00793/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA Page 1 of 5 N. 04238/2012 REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA Pagina 1 di 5 N. 00298/2012 REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: N. 00141/2013 REG.PROV.CAU. N. 00983/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui

Dettagli

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel. Tar Lazio sede di Roma - Dettaglio Ricorso verifica http://www.giustizia-amministrativa.it/weby2k/dettaglioricorso.asp... 1 di 2 21.05 Num. Reg. Gen.: Data Dep.: 05/12/2012 Sezione: 1T 10319/2012 Oggetto

Dettagli

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da: N.11822/2015REG.RIC, 2~2-h- N. 1_ REG.PROV.CAU. N. 11822/2015 REG.R1C..,_;c' ~z.,. (!;~ r.a.r.1ji,zio \UFFICIO COPI/> DI:llTl1 ASSOU1CON.Ad SUllA ~lma o':g' - REPUBBLICA ITALIANA oo'v08ò~ ~.~l Il T 'h

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA Pubblicato il 06/02/2019 N. 00915/2019 REG.PROV.CAU. N. 07478/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato il presente

ha pronunciato il presente N. / REG.PROV.PRES. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato il presente Il Presidente DECRETO sul ricorso numero di registro

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA Page 1 of 5 N. 00549/2012 REG.PROV.CAU. N. 00863/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10328

Dettagli

Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio;

Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio; Pubblicato il 26/04/2017 N. 00679/2017 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da: Pagina 1 di 5 N. 02391/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 07/07/2017 N. 01793/2017 REG.PROV.COLL. N. 01376/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione

Dettagli

ha pronunciato il presente

ha pronunciato il presente N. / REG.PROV.PRES. N. 01660/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato il presente Il Presidente DECRETO sul ricorso

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA Pubblicato il 07/12/2017 N. 06586/2017 REG.PROV.CAU. N. 10455/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pubblicato il 07/11/2016 N. 06945/2016 REG.PROV.CAU. N. 09394/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da: N. 10367/2012 REG.PROV.COLL. N. 09097/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00058/2014 REG.PROV.CAU. N. 01014/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato

Dettagli