N Ecobonus e cessione del credito fiscale. Nuove regole ritenuta 4% Nuovo obbligo di tracciabilità

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1 1. Ecobonus e cessione del credito fiscale N Nuove regole ritenuta 4% Nuovo obbligo di tracciabilità

2 Sommario La cessione del credito fiscale... 1 Versamento ritenuta 4% e obbligo di tracciabilità La cessione del credito e i soggetti interessati Individuazione della no tax area No tax area Disposizioni operative ai fini della cessione del credito fiscale La comunicazione del condominio e i dati da comunicare L utilizzo del credito fiscale da parte del fornitore La cessione del credito fiscale nel Maggiorazioni delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico Interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 65% Mancato invio della comunicazione da parte del condominio Ritenuta 4% e la soglia dei 500 euro Ritenute da versare entro il 30 giugno e 20 dicembre Non cambiano i termini di versamento per la ritenuta del 20% I codici tributo da utilizzare La ritenuta sul compenso pagata a dicembre Novità Certificazioni Uniche Nuovo obbligo di tracciabilità Nessuna soglia per il nuovo obbligo di tracciabilità Strumenti di pagamento da utilizzare Sistema sanzionatorio - obbligo di tracciabilità

3 La cessione del credito fiscale La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti): di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori; tale possibilità, con rilevanti novità è stata estesa anche dalla Legge di bilancio 2017 (Legge n 232/2016) per i lavori effettuati nel La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (incapienti), ossia quei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese. Per le spese sostenute nel 2016 dunque la condizione di incapienza deve sussistere in riferimento all anno In sostanza i contribuenti interessati sono: i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l imposta lorda è assorbita dalle detrazioni). 1

4 LA NO TAX AREA PER IL 2015 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE REDDITI DA PENSIONE fino a euro (in relazione ai quali le detrazioni spettanti, pari a 1.880, determinano l azzeramento dell imposta lorda) i titolari di redditi lordi di pensione fino a euro Per i pensionati le soglie della no-tax area sono state modificate nel corso dell ultimo biennio Entro il 31 marzo 2017 il condomìnio è tenuto a trasmettere apposita comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. GLI ADEMPIMENTI DEL CONDOMINIO il contenuto della comunicazione 01 il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali; 02 l elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese; 2

5 03 il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l importo del credito ceduto da ciascuno; 04 il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. 3

6 Versamento ritenuta 4% e obbligo di tracciabilità Tra le altre novità contenute nella Legge di Stabilità 2017 e che interessano il condominio, ci sono anche le nuove regole dettate per il versamento della ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.) e il nuovo obbligo di tracciabilità per gli stessi corrispettivi. Novità Nuove regole versamento ritenuta 4% Nuovo obbligo di tracciabilità In particolare: Nuove regole dal 2017 Misura della ritenuta Operata su Quale Dal 1 gennaio 2017: 4% Corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.) se le ritenute da versare sul compenso sono superiori a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo); se le ritenute da versare sul compenso NON superano la soglia di 500 euro, il versamento può essere fatto entro il 30 4

7 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno. Restano sempre ferme le possibilità di ravvedimento in entrambi i casi. Obbligo di tracciabilità Il pagamento del servizio reso al condominio dalla ditta di pulizia, dalla ditta di manutenzione dell ascensore, ecc., non potrà in alcun modo più avvenire per il tramite del denaro contante. 1. La cessione del credito e i soggetti interessati 2. Individuazione della no tax area Quali sono i soggetti interessati dalla possibilità di cedere il credito fiscale corrispondente all entità della detrazione spettante? La Legge di bilancio 2016 prevede che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all articolo 11, comma 2, e all articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione(.) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità definite con il Provvedimento del 22 marzo Come può essere individuata la c.d. no tax area nella quale devono rientrare i contribuenti ai fini della cessione della detrazione spettante? La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (incapienti), ossia quei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese. Per le spese sostenute nel 2016 dunque la condizione di incapienza deve sussistere in riferimento all anno In sostanza i contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l imposta lorda è assorbita dalle detrazioni). Per l anno 2015 rientrano nella no-tax area i titolari di reddito da lavoro dipendente fino a euro (in relazione ai quali le detrazioni spettanti, pari a 1.880, determinano l azzeramento dell imposta) e i titolari di redditi da pensione fino a

8 3. No tax area-2017 Per il periodi d imposta 2017, in riferimento alla no-tax area varranno le stesse indicazioni normative? La riposta è affermativa per quanto riguarda i lavoratori dipendenti; per i pensionati in forza di quanto previsto per ultimo dalla Legge di bilancio 2017 (Legge n 232/2016), è disposto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell anno, pari a: euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Non è più fatta distinzione tra pensionati over 75 ed under 75, prevedendo la stessa NO TAX AREA. 4. Disposizioni operative ai fini della cessione del credito fiscale Quali sono le indicazioni operative che il condominio o l Amministratore sono tenuti a eseguire ai fini del perfezionamento della cessione del credito? Ai fini della cessione del credito in favore dei fornitori devono essere rispettati precisi passaggi operativi. In particolare: la volontà dei soggetti incapienti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, tale volontà deve essere comunicata ai fornitori; i fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. Entro il 31 marzo 2017 il condomìnio è tenuto a trasmettere apposita comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline dell Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. 5. La comunicazione del condominio e i dati da comunicare Quali sono i dati da trasmettere nella comunicazione da inviare entro il 31 marzo 2017? Entro il 31 marzo 2017 il condomìnio è tenuto a trasmettere mediante il canale Entratel o Fisconline apposita comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Il condominio deve trasmettere: l elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l importo del credito ceduto da ciascuno; il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Sul sito dell Agenzia delle Entrate è disponibile l apposita applicazione per procedere all invio. 6

9 6. L utilizzo del credito fiscale da parte del fornitore Il fornitore che ha accettato la cessione del credito fiscale da parte del condòmino può cedere ad un ulteriore soggetto terzo lo stesso credito? Il fornitore può utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell operazione di versamento. Nel caso in cui l importo del credito utilizzato risulti superiore all ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile La quota del credito che non è fruita nell anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. 7. La cessione del credito fiscale nel 2017 Per il periodo di 2017 è stata confermata la possibilità di cessione del credito fiscale alla ditta che ha effettuato i lavori? La risposta è affermativa, e tale possibilità è riconosciuta anche per l anno 2017; tuttavia è da precisare che per i contribuenti, non solo gli incapienti, ammessi alle maggiori detrazioni del 70 e 75% previste dalla Legge di bilancio 2017, viene inoltre riconosciuta un ulteriore possibilità ossia optare in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione sono definite con successivo provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate non ancora emanato. Dal periodo d imposta 2017 dunque saranno in vigore: sia la cessione del credito fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione del 65% (per gli incapienti); sia la cessione del credito prevista anche per i soggetti non rientranti nella c.d. no tax area ammessi alle maggiori detrazioni del 70 e 75%. 8. Maggiorazioni delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico Quali sono le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 in materia di interventi di efficientamento energetico? La Legge di bilancio al comma 2 lett. a) dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (modifica all articolo 14 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 lettera a), n. 1). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la misura della detrazione sarà elevata al: 70% se trattasi di interventi con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell edificio medesimo; 7

10 75% se trattasi di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio La sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere asseverata da professionisti abilitati mediante l attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato Decreto del MISE 26 giugno Sarà l ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile) ad effettuare appositi controlli, anche a campione. La non veridicità dell attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti (comma 2-quinquies dell articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013). La detrazione nella misura dal 70 al 75% potrà essere applicata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l edificio. 9. Interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 65% Quali sono nello specifico gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 65 % per interventi di efficientamento energetico? Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione pari al 65% deve essere collegata ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima euro; il miglioramento termico dell edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima euro; l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima euro; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima euro. Sono inoltre annoverabili tra le spese detraibili quelle relative a: sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria: limite massimo di euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011); riqualificazione energetica relativa a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio (articolo 1, comma 47 della Legge n. 190 del 2014); acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di euro (articolo 1, comma 47 della Legge n. 190 del 2014); acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di euro (articolo 1, comma 47 della Legge n. 190 del 2014); acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (articolo 1, comma 88, della Legge n. 208 del 2015); interventi realizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 87, della Legge n. 208 del 2015). 8

11 10. Mancato invio della comunicazione da parte del condominio La cessione del credito fiscale può perfezionarsi anche qualora il condominio non provvede ad inviare apposita comunicazione prevista dal provvedimento del 22 marzo scorso? L Agenzia delle Entrate ha precisato che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito, con conseguenze gravose per il condòmino incapiente che non potrà trarre alcun beneficio fiscale dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica aventi ad oggetto le parti condominiali. 11. Ritenuta 4% e la soglia dei 500 euro Con riferimento alle nuove regole previste per il versamento delle ritenute d acconto del 4% operate dal condominio sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi, si chiede se la soglia di 500 euro prevista (al di sotto della quale si può non versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo), si riferisca al singolo appalto o al complessivo di più appalti nel mese? La novità prevista dal legislatore stabilisce che se le ritenute operate sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.), ossia le ritenute del 4%, il versamento è effettuato dal condominio entro il 16 del mese successivo (al pagamento del corrispettivo) solo se l'ammontare delle ritenute operate superi i 500 euro. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo anzidetto. A tal proposito, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che per determinare la soglia dei 500 euro occorre sommare mese dopo mese le ritenute e pagarle nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata. Ad esempio, se a marzo sono state effettuate ritenute per 400 euro e ad aprile altre ritenute per 300 euro, il totale di 700 euro (superando la soglia) va versato entro il 16 maggio. 12. Ritenute da versare entro il 30 giugno e 20 dicembre La norma prevede che dal 1 gennaio 2017, le ritenute del 4% operate dal condominio, se inferiori alla soglia di 500 euro, possono essere versate dal condominio entro il 30 giugno ed il 20 dicembre dell anno. Si chiede di sapere se ciò è un obbligo o una facoltà. Come esposto in risposta al quesito precedente, la nuova norma espressamente dispone (con efficacia dal 1 gennaio 2017) che: Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Dal tenore letterale della norma si intuisce, che nulla vieta al condominio di versare la ritenuta del 4% inferiore a 500 euro secondo le regole ordinaria, ossia entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo. Se salta questa scadenza non occorre ravvedersi, purché provveda a versare la ritenuta, comunque, entro il 30/06 e/o 20/12 dello stesso anno. 13. Non cambiano i termini di versamento per la ritenuta del 20% Le nuove regole riguardanti il versamento delle ritenute da parte del condominio riguardano anche le ritenute del 20% operate sui compensi pagati ai lavoratori autonomi? La risposta è negativa. Per le ritenute del 20% operate sui compensi pagati ad esempio dal 9

12 condominio all ingegnere, consulente, ecc., valgono sempre le stesse regole, ossia il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo (resta sempre ferma la possibilità di ravvedersi). 16. Novità Certificazioni Uniche Cambia qualcosa, in merito agli obblighi inerenti la consegna della Certificazione Unica da parte del condominio, o continuano a valere gli stessi obblighi? 14. I codici tributo da utilizzare Per il versamento delle ritenute operate da condominio, dal 2017 cambiano anche i codici tributo da utilizzare nell F24? La risposta va data in senso negativo. I codici tributo da utilizzare restano sempre gli stessi, ossia: Ritenute 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'irpef dovuta dal percipiente; Ritenute 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'ires dovuta dal percipiente; Ritenute 20% sui compensi per l'esercizio di arti e professioni; Sanzione da ravvedimento (gli interessi vanno sommati all imposta omessa). Il condominio rappresenta a tutti gli effetti il sostituto d imposta nei confronti dei prestatori di lavoro (ditta di pulizia, ditta di giardinaggio, prestazioni professionali ricevute, compenso per il portinaio, ecc.). In veste di sostituto, pertanto, è comunque, tenuto: alla consegna delle CU ai prestatori di lavoro; all invio delle CU all Agenzia delle Entrate; all invio del Modello 770. Pera la consegna delle CU/2017 (relative a compensi corrisposti nel 2016), cambiano da quest anno i tempi di consegna al lavoratore. In particolare la consegna potrà avvenire entro il 31/03/2017 (e non più entro il 28/02). Per l invio delle stesse CU/2017 all Agenzia delle Entrate, il termine resta al 7 marzo Infine il Modello 770/2017 (periodo d imposta 2016) va inviato entro il 31/07/2017 (salvo proroghe). 15. La ritenuta sul compenso pagata a dicembre 2016 Le novità riguardanti il versamento della ritenuta del 4%, riguardano anche la ritenuta operata sul corrispettivo pagato alla ditta nel mese di dicembre 2016, che andava versata entro il 16/01/2017? Le novità in commento decorrono dal 1 gennaio A tal proposito l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la novità riguarda anche le ritenute operate sui corrispettivi pagati a dicembre 2016 (con ritenuta, da versare, dunque, a gennaio 2017). 17. Nuovo obbligo di tracciabilità Qual è l ambito applicativo del nuovo obbligo di tracciabilità per il condominio? Il comma 36 della Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016) introduce, a decorrere dall 1/1/2017, l obbligo di tracciabilità per i corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini. In altre parole il pagamento del servizio reso al condominio dalla ditta di pulizia, dalla ditta di manutenzione dell ascensore, ecc., non potrà in alcun modo più avvenire per il tramite del denaro contante. In particolare, il citato comma 36 della manovra 2017, nell introdurre il nuovo comma 2-ter all art. 25-ter DPR 600/1973, stabilisce che il pagamento 10

13 dei corrispettivi di cui al comma 1 del citato art. 25- ter (ossia i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi) devono essere eseguiti dal condomìnio tramite conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. conti correnti bancari o postali intestati al condominio; ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In merio a questo secondo punto, si attende apposito decreto del MEF, con cui saranno stabilite le altre modalità. 18. Nessuna soglia per il nuovo obbligo di tracciabilità Il nuovo obbligo di tracciabilità previsto da quest anno per i condomini, da che importo del corrispettivo pagato scatta? Come anticipato al quesito precedente, con la Legge di Stabilità 2017, è stabilito che a decorrere dal 1 gennaio di quest anno, per i condomini, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del citato art. 25-ter (ossia i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi) devono essere eseguiti dal condomìnio tramite conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. La disposizione normativa non fissa alcuna soglia, per cui è da ritenersi che il nuovo obbligo di tracciabilità sussista indipendentemente dall importo del corrispettivo (fattura) da pagare. 20. Sistema sanzionatorio - obbligo di tracciabilità Sono previste sanzioni in caso di non rispetto del nuovo obbligo di tracciabilità? Il nuovo comma 2-ter dell art. 25-ter DPR 600/1973, sancisce all ultimo periodo che l inosservanza dell obbligo di tracciabilità in commento comporta l applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 art. 11 D.Lgs. n. 471/1997, ossia una sanzione amministrativa (a carico del condominio) da 250 euro a euro. 19. Strumenti di pagamento da utilizzare In merito al nuovo obbligo di tracciabilità per il condominio introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, quali sono gli strumenti di pagamento utilizzabili? La novità, prevede che da quest anno, i corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, devono essere eseguiti dal condomìnio stesso tramite: 11

14 LE DATE DA RICORDARE Argomento Il secondo acconto ricalcoli e operazioni straordinarie Già pubblicati Imu e Tasi Gli omaggi e le spese di rappresentanza Acconti Iva Crediti imposta investimenti mezzogiorno Le operazioni di fine anno sul bilancio D.L Comunicazione TS Legge di Bilancio Dichiarazione IVA 1 - Aspetti generali Dichiarazione IVA 2 - la compilazione dei quadri e casi particolari Ecobonus e cessione del credito fiscale Argomento Da pubblicare Telefisco e Videoforum

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