Corso per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Riepilogo delle buone pratiche

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1 Corso per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Riepilogo delle buone pratiche

2 PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO:! Identificare l avversità presente (autonomamente o con l aiuto di un consulente).! Valutare la reale necessità del trattamento (monitoraggio, soglia di intervento).! Valutare la possibilità di utilizzare mezzi alternativi per la gestione dell avversità presente.! Ricorrere a pratiche di coltivazione appropriate.! Usare prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute dell operatore, della popolazione e per l ambiente.! Se ho aderito alla lotta integrata volontaria, valutare che il prodotto fitosanitario che vorrei impiegare sia compreso tra quelli ammessi dai disciplinari di produzione.

3 ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI:! Il rivenditore deve avere esposto, nel locale di vendita, il suo certificato di abilitazione alla vendita. Evitare acquisti non sicuri.! L acquisto può essere effettuato solo da persone munite del certificato di abilitazione. E possibile delegare l acquisto (o l utilizzo) di un prodotto fitosanitario ad un dipendente o familiare purché sia munito anch esso del certificato.! Il titolare di un abilitazione all acquisto ed utilizzo non può acquistare il prodotto fitosanitario per conto di altri (vicino, confinante).! L acquirente deve esibire il proprio certificato di abilitazione all acquisto e assicurarsi che il prodotto fitosanitario sia proprio quello richiesto.

4 ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI:! Assicurarsi che il prodotto fitosanitario sia autorizzato e non sia stato revocato o prossimo alla revoca, se si sa già di non doverlo impiegare completamente subito. Il distributore è tenuto ad informare l acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato: - nei casi in cui il prodotto fitosanitario sia revocato o prossimo alla revoca ma sia previsto un periodo di possibile utilizzazione; - in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

5 ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI:! L acquirente deve esaminare le confezioni per controllarne l integrità e lo stato di conservazione.! Il rivenditore deve obbligatoriamente rilasciare all atto dell acquisto la scheda di sicurezza del prodotto fitosanitario.! L acquirente deve conservare le fatture di acquisto per 3 anni.! L acquirente deve compilare il registro di magazzino dei prodotti fitosanitari (obbligo per chi aderisce alle misure agro-ambientali).! Se il prodotto è acquistato da un contoterzista egli fatturerà all azienda agricola la prestazione per l effettuazione del trattamento e il costo del prodotto, indicando tipo e quantità utilizzata.! Il contoterzista deve compilare un registro di carico/scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.

6 ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI - SANZIONI! L acquisto può essere effettuato solo da persone munite dell apposito certificato di abilitazione. E possibile delegare l acquisto (o l utilizzo) di un prodotto fitosanitario ad un dipendente o familiare purché sia munito anch esso del certificato. SANZIONE Art. 24 del D.Lgs. 150/2012 Comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro.

7 ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI - SANZIONI! Assicurarsi che il prodotto fitosanitario sia autorizzato e non sia stato revocato o prossimo alla revoca. SANZIONE Art. 2 del D.Lgs. 69/2014 Comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso é soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro.

8 TRASPORTO:! Effettuare il carico in modo da scongiurare rotture, rovesciamenti e possibili movimenti/cadute delle confezioni, con le chiusure dei contenitori rivolte verso l alto e in caso di sovrapposizioni, collocare i prodotti maggiormente tossici ed i liquidi in basso.! Evitare il trasporto all interno dello stesso vano di mangimi, alimenti, persone e animali.

9 SPANDIMENTI ACCIDENTALI DURANTE IL TRASPORTO:! Prendere precauzioni per evitare che perdite accidentali possano contaminare il mezzo di trasporto e l ambiente.! Avvertire immediatamente il Servizio di Igiene Pubblica dell ASL o i Vigili del Fuoco in caso di versamenti di quantità ingenti.! Indossare appositi dispositivi di protezione.! Assorbire gli eventuali liquidi sparsi con segatura.! Preoccuparsi di recuperare i colli danneggiati.! Pulire accuratamente tutti i materiali contaminati ed il mezzo.! Il materiale risultante da questa operazione sarà da smaltire secondo la normativa vigente.

10 DEPOSITO:! Obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.! Locale specifico o area specifica delimitata con pareti o rete metallica o appositi armadi.! Il contenitore deve essere chiuso, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare.! Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari o mangimi.! Deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotti.! Sulla parete esterna devono essere affissi appositi cartelli con indicazioni di pericolo e n di emergenza.! Occorre che in prossimità di tale area siano presenti DPI.

11 CONTROLLO FUNZIONALE PERIODICO:! Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature impiegate dalle aziende agricole per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte ad un controllo funzionale presso un centro prova autorizzato dalla Regione ( Controllo periodico delle attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari dalle aziende agricole ogni 5 anni (fino al 2020) poi ogni 3 anni.! Alla data del 26 novembre 2014 tutte le attrezzature impiegate dai contoterzisti per i trattamenti fitosanitari devono essere state sottoposte ad un controllo funzionale presso un centro prova autorizzato dalla Regione.! Controllo periodico delle attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari dai contoterzisti ogni 2 anni.! Controllo periodico delle attrezzature impiegate sulle o lungo le linee ferroviarie ogni anno.

12 CONTROLLO FUNZIONALE PERIODICO - SANZIONI! Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature impiegate dalle aziende agricole per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte ad un controllo funzionale presso un centro prova autorizzato dalla Regione.! Controllo periodico delle attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari dalle aziende agricole ogni 5 anni (fino al 2020) poi ogni 3 anni. SANZIONE Art. 24 del D.Lgs. 150/2012 Comma 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a euro.

13 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE ESEGUITE DAGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI: REGOLAZIONE! L utilizzatore professionale ha l obbligo di effettuare periodicamente la regolazione in azienda allo scopo di definire il corretto volume di miscela da distribuire in relazione alle indicazioni riportate in etichetta. MANUTENZIONE! L utilizzatore professionale deve sottoporre le proprie attrezzature ad una periodica manutenzione per verificare eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina, verificare la funzionalità del circuito idraulico e del manometro, la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia, pulizia filtri e ugelli e verificare l integrità delle protezioni della macchina (giunto cardanico, griglia di protezione del ventilatore).! Riportare sul registro la data di esecuzione delle operazioni.

14 REGOLAZIONE STRUMENTALE EFFETTUATA PRESSO CENTRI PROVA AUTORIZZATI:! Tale regolazione deve essere svolta presso centri prova autorizzati ed è obbligatoria solo per aziende che aderiscono a programmi di lotta integrata volontaria.

15 PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO:! Indossare appositi DPI.! Preparare solo il quantitativo di miscela effettivamente necessario per il trattamento.! Rispettare le prescrizioni riportate in etichetta (dosi, coltura registrata per quel determinato prodotto fitosanitario, n massimo trattamenti).! Miscelare prodotti fitosanitari solo se compatibili.! Alternare l impiego di prodotti fitosanitari con diverso meccanismo d azione (evitare l insorgere di resistenza nei confronti di un principio attivo).! Prelevare l acqua evitando che l eventuale reflusso possa contaminare la fonte di approvvigionamento (valvola di non ritorno).! Preparare la miscela fitoiatrica in una zona non permeabile per evitare inquinamento puntuale in caso di sversamento accidentale del prodotto fitosanitario.

16 PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO - SANZIONI! Indossare appositi DPI. SANZIONE Art. 60 del D.Lgs. 81/2008. I lavoratori che non si muniscono di dispositivi di sicurezza e non li utilizzano conformemente sono puniti con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

17 PREPARAZIONE DEL TRATTAMENTO - SANZIONI! Rispettare le prescrizioni riportate in etichetta (dosi, coltura registrata per quel determinato prodotto fitosanitario, n massimo trattamenti). SANZIONE Art. 3 del D.Lgs. 69/2014 Comma 3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, é soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso é soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro.

18 ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO:! Prima di eseguire il trattamento occorre verificare le condizioni meteorologiche siano quelle ottimali (assenza di vento, di pioggia, di temperature troppo elevate etc.).! I fini della tutela degli insetti pronubi occorre evitare di trattare in fioritura e provvedere allo sfalcio delle erbe fiorite presenti sotto la coltura arborea da trattare (art. 17 L.R. 20/98).! Utilizzare gli appositi DPI.! Rispettare le fasce di rispetto.! Qualora l area trattata sia vicina ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione (piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute) occorre segnalare l esecuzione del trattamento attraverso l apposizione di cartelli.

19 ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO:! Non utilizzare in prossimità di aree frequentate dalla popolazione prodotti fitosanitari equivalenti alla previgente classificazione di molto tossici, tossici o nocivi e/o recanti in etichetta frasi di rischio R40, R42, R43 (etc.) o le indicazioni di rischio corrispondenti. Mantenere una distanza di rispetto di almeno 30 metri.! Rispettare il tempo di rientro e l intervallo di sicurezza.! Il titolare di un azienda provvisto di abilitazione all acquisto e utilizzo può distribuire il prodotto fitosanitario per conto di un altra azienda che gli ha fornito il prodotto fitosanitario. Tale utilizzo si configura come scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli (art del C.C.). Il coltivatore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore gratuitamente ma con l impegno allo scambio delle prestazioni.

20 ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO - SANZIONI! Ai fini della tutela degli insetti pronubi occorre evitare di trattare in fioritura e provvedere allo sfalcio delle erbe fiorite presenti sotto la coltura arborea da trattare (art. 17 L.R. 20/98). SANZIONE Art. 29 della Legge Regionale 20/98 Comma 1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative. da lire 300 mila (154,94 euro) a lire 900 mila (464,81 euro) violazione ai disposti dell'articolo 17.

21 ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO - SANZIONI! Rispettare il tempo di rientro e l intervallo di sicurezza. SANZIONE Art. 6 della Legge 283/62 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori (omissis) dell'articolo 5* sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro a euro * E vietato vendere sostanze alimentari che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanza alimentari immagazzinate, tossici per l uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

22 ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO - SANZIONI! Rispettare le fasce di rispetto. SANZIONE Art. 24 del D.Lgs. 150/2012 Comma 10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro.

23 COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI:! Compilazione del registro dei trattamenti entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall effettuazione del trattamento.! Conservare presso la propria azienda, per tre anni successivi a quello a cui si riferiscono i trattamenti, il registro dei trattamenti e le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari.! Se colui che esegue il trattamento è un contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti dell azienda agricola il trattamento effettuato oppure fornire al titolare dell azienda apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti. Dovrà inoltre informare preventivamente il titolare dell azienda delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dall utilizzo del prodotto fitosanitario.! Il contoterzista che provvede non solo alla distribuzione ma anche all acquisto dei prodotti fitosanitari dovrà indicare nella fattura emessa anche il tipo, la quantità dei singoli prodotti utilizzati e il relativo costo, oltre ovviamente al compenso per la propria prestazione.

24 COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI- SANZIONI! Compilazione del registro dei trattamenti entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall effettuazione del trattamento. SANZIONE Art. 24 del D.Lgs. 150/2012 Comma 13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

25 SMALTIMENTO MISCELA RESIDUA:! Smaltimento in azienda. La miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso. In alternativa è possibile immettere la miscela residua in un impianto di decontaminazione (biobed).! Smaltimento in campo. Diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un area dell azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici.

26 SMALTIMENTO MISCELA RESIDUA - SANZIONI Art. 255 del D.Lgs. 152/2006 Comma 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro. Art. 192 del D.Lgs. 152/2006 Comma 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

27 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI FITOSANITARI:! Creare un area apposita nel luogo di produzione dei rifiuti in cui possano essere accumulati i rifiuti fitosanitari. Tale area può essere ricavata anche in una parte del deposito dei prodotti fitosanitari purché i rifiuti siano separati dai prodotti stoccati.! Smaltire i rifiuti secondo due alternative (trimestrale o quando il volume raggiunge i 10 metri cubi per rifiuti pericolosi).! Registrazione del rifiuto in un apposito registro di C/S entro 10 giorni lavorativi dalla produzione (30 giorni se tale registro è tenuto presso le associazioni di categoria). Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all art del C.C. con un volume d affari annuo < a euro.

28 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI FITOSANITARI - SANZIONI! Registrazione del rifiuto in un apposito registro di C/S entro 10 giorni lavorativi dalla produzione (30 giorni se tale registro è tenuto presso le associazioni di categoria). Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all art del C.C. con un volume d affari annuo < a euro. SANZIONE Art. 258 del D.Lgs. 152/2006 Comma 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

29 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI FITOSANITARI:! Compilazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) che accompagna i rifiuti da quando escono dall azienda a quando arrivano nell impianto di smaltimento. Viene redatto in 4 copie, firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia rimane al produttore, due al trasportatore e una all impianto di smaltimento. Una delle due copie del trasportatore entro tre mesi viene inviata al produttore a conferma che i rifiuti sono stati accettati dall impianto.! Registrazione dello scarico dei rifiuti nell apposito Registro C/S entro 10 giorni lavorativi.

30 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI FITOSANITARI - SANZIONI! Compilazione del FIR ( Formulario Identificazione Rifiuti) che accompagna i rifiuti da quando escono dall azienda a quando arrivano nell impianto di smaltimento.. SANZIONE Art. 258 del D.Lgs. 152/2006 Comma 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

31 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI FITOSANITARI:! Presentazione 1 volta all anno (entro il 30 aprile dell anno successivo) del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio, documento in cui vengono elencate tutte le operazioni svolte nel corso dell anno precedente sui rifiuti pericolosi. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all art del C.C. con un volume d affari annuo < a euro.! Documenti conservati per 5 anni.

32 SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI FITOSANITARI - SANZIONI! Presentazione 1 volta all anno (entro il 30 aprile dell anno successivo) del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio, documento in cui vengono elencate tutte le operazioni svolte nel corso dell anno precedente sui rifiuti pericolosi. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all art del C.C. con un volume d affari annuo < a euro. SANZIONE Art. 258 del D.Lgs. 152/2006 Comma 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

33 SOSPENSIONI E REVOCHE:

34 SOSPENSIONI E REVOCHE:

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