LE COOPERATIVE. Introduzione

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1 LE COOPERATIVE Introduzione Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso l albo delle società cooperative. Devono avere almeno 3 soci e possono essere costituite assimilandosi sia alle Srl che alle Spa, secondo il seguente schema: Numero soci Tot. Attivo Patrimoniale Natura dei soci Forma adottabile Da 3 a 8 Qualsiasi Solo persone fisiche (comprese le società semplici se trattasi di coop. Agricole) Da 9 a 19 Qualsiasi Persone fisiche e/o giuridiche Oltre 19 Fino a 1 milione di euro Persone fisiche e/o giuridiche Oltre 19 Oltre 1 milione di euro Persone fisiche e/o giuridiche Solo Srl Srl o Spa Srl o Spa Solo Spa Lo scopo mutualistico che caratterizza le società cooperative consiste nel fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. La natura di questo rapporto di scambio tra socio e società caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura. Tra le varie tipologie di cooperative si distinguono: - cooperative di produzione lavoro; - cooperative agricole; - cooperative di consumo; - cooperative sociali (considerate sempre a mutualità prevalente) - etc

2 Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali. Sono cooperative a mutualità prevalente, ai sensi dell art.2512 del Codice Civile, quelle che: - svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; - si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; - si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio (articolo 2513 del Codice Civile). 1. Le varie tipologie di cooperative 1.1 Cooperative di produzione e lavoro Le cooperative di produzione e lavoro sono volte a collocare II lavoro o i prodotti dei soci cooperatori alle migliori condizioni e a procurare, tramite le attività sociali, vantaggi diretti e immediati all'economia dei singoli soci. Tali cooperative operano soprattutto nei settori dei trasporti, dell'edilizia, delle pulizie e della ristorazione. L'elemento peculiare di queste cooperative è rappresentato dalla particolare natura che connota lo scambio mutualistico tra i soci e la cooperativa, incentrato nell'attività di lavoro che i soci prestano nell'ambito della cooperativa stessa: il socio, di fatto, incorpora contemporaneamente sia le caratteristiche del lavoratore sia quelle dell'imprenditore. Le cooperative di lavoro devono controllare se il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del costo complessivo indicato alla voce B9 del conto economico computando anche le altre forme di lavoro riconducibili allo scopo mutualistico. Quindi se la cooperativa ha instaurato rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (ad esempio a progetto), ancorché classificati nella voce B/7 del conto economico, occorre procedere nella determinazione del rapporto considerando le voci di costo del lavoro indicate anche in tale voce. Il decreto sulle deroghe (D.M. 30 dicembre 2005) ha introdotto alcune semplificazioni per le cooperative di lavoro: il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge, o di contratto collettivo di lavoro, o di convenzione con la pubblica amministrazione non viene considerato.

3 Così pure non si computa il costo dei lavoratori stranieri impiegati fuori dal territorio nazionale e quelli per i quali la legge vieta di ricoprire la qualifica di socio della cooperativa. Per le cooperative giornalistiche (legge n. 416/1981) sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale. 1.2 Cooperative agricole II legislatore non offre una definizione di cooperativa agricola; per la loro individuazione si ritiene si debba fare riferimento alle disposizioni contenute nell art del Codice Civile, relativo alla nozione di imprenditore agricolo. Da questo si desume che sono qualificabili come cooperative agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, del bosco, ovvero allevamento di animali e, eventualmente, attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricolo propri e, in misura non prevalente, anche di prodotti acquisiti da terzi, - manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli prevalentemente prodotti da soci, ovvero fornitura, prevalentemente ai soci, di beni e servizi per l agricoltura. L'obiettivo primario di queste cooperative è promuovere il perfezionamento della produzione agricola e incrementare le economie rurali attraverso la cura della qualità del prodotto sin dalle prime operazioni di coltivazione e conduzione agraria. 1.3 Cooperative di consumo Le cooperative di consumo appartengono alla categoria delle cooperative di utenza e hanno l'obiettivo di fornire beni ai soci a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato, cioè al prezzo minore possibile salvaguardando l'aspetto qualitativo dei prodotti e dei servizi. Per queste cooperative valgono, in linea generale, le disposizioni dettate in materia di cooperazione, senza particolari agevolazioni dal punto di vista fiscale, se non quelle previste dalla legge per le società cooperative che rispettano, in seguito all'introduzione della riforma del diritto societario, i requisiti di mutualità prevalente. Tali cooperative si sono sviluppate soprattutto nel settore dei beni alimentari, ma si riscontrano numerosi esempi di cooperative di consumo anche nelle zone rurali, dove sono state costituite per fornire scorte agrarie agli associati e, contemporaneamente, collocare sul mercato i prodotti agricoli provenienti dalle aziende di questi ultimi.

4 II vantaggio mutualistico viene generato dal fatto che i soci, per il tramite della cooperativa, fanno acquisti in comune, ottenendo delle condizioni di acquisto migliori, e la cooperativa vende loro, direttamente, prodotti a prezzi più competitivi senza coinvolgere altri intermediari. II minor costo per i soci che acquistano dalla cooperativa può determinarsi in due modi alternativi: consentendo loro di pagare, effettivamente, un prezzo inferiore all'atto dell'acquisto dei beni; facendo acquistare i beni al prezzo corrente di mercato, ma distribuendo ai soci, a fine esercizio, un ristorno proporzionato agli acquisti effettuati. 1.4 Cooperative sociali Le cooperative sociali si confermano come una tipologia di cooperativa particolare che, come anticipato, sono considerate sempre cooperative a mutualità prevalente, in virtù della loro funzione sociale che è volta sempre al rispetto del principio della mutualità. Le cooperative sociali sono disciplinate dalle disposizioni della legge 381/1991, la quale, all'art. 1, chiarisce che "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale e l'atto costitutivo e lo statuto devono indicare espressamente in quale dei due settori, tra quello indicato sub a) e quello indicato sub b), la cooperativa intenda esercitare. Oltre ai soci ordinari, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri stabiliti dalla cooperativa stessa: è una categoria di soci del tutto particolare poiché essi prestano la loro opera ma non sono destinatari del servizio o dell'attività lavorativa. 2. L imposizione diretta nelle cooperative 2.1 Evoluzione normativa Le agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette per le società cooperative sono principalmente contenute nel titolo 3 del D.P.R. 601/73 e nell articolo 12 della legge n. 904/77. La disciplina tributaria è stata però oggetto di numerose evoluzioni che possono così essere riassunte:

5 Art.12, Legge 904/1977: non formano reddito imponibile le somme destinate a riserva indivisibile; Art quater C.C. : riserva indivisibile minima deve essere pari al 30% degli utili; Art.6, comma 1, Dl 63/2002: l art.12 non si applica al 10% della riserva minima (3%). Art.1, comma 460, Legge 311/2004: l art.12 della legge 904/1977 non si applica per: o la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e della piccola pesca; o la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi. Modifiche all art.1, comma 460, Legge 311/2004: l art.12 della legge 904/1977 non si applica per: o la quota del 40% degli utili netti annuali delle altre cooperative (dal periodo di imposta successivo al 17/09/2011 come disposto dal comma 36 bis dell art.2 del DL 138/2011). Modifiche all art.1, comma 460, Legge 311/2004: l art.12 della legge 904/1977 non si applica per: o la quota del 55% degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi (con decorrenza 25/06/2008 dall art.82, DL 112/2008); o quota aumentata al 65% dall art.2, comma 36-bi del DL 138/2011. Art.10, Dpr 601/73: ha previsto l esenzione dall imposta sul reddito per le cooperative agricole le quali, pertanto, sono esenti da Ires per i redditi conseguiti mediante l allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno dei soci ovvero mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci. Art.11, Dpr 601/73: prevede che le cooperative di lavoro siano esenti da Ires se l ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (costo del lavoro) non è inferiore al 50% dell ammontare complessivo di tutti i costi escluse le materie prime e sussidiarie, che siano esenti al 50% se il costo sostenuto con i soci è compreso tra il 25% ed il 50%. Art.1, comma 463, Legge 311/2004: ha modificato la disciplina delle cooperative sociali. Al fine di usufruire delle agevolazioni, sono richiesti i seguenti requisiti: Requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali 1 Scopo mutualistico;

6 2 Rispetto dei parametri di prevalenza mutualistica di cui agli articolo 2512 e 2513 del Codice Civile; 3 Previsione nel proprio statuto delle clausole di cui all articolo 2514 del Codice Civile; 4 Iscrizione all albo delle cooperative nella sezione dedicata alle cooperative a mutualità prevalente; 5 Adempimento all obbligo di versare il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 2.2 Deducibilità dei ristorni Rivalutazione quote e devoluzione del 3% al fondo sviluppo Coop I ristorni ai soci delle cooperative ha assunto anche significato giuridico con la riforma del diritto societario in quanto, negli statuti vanno indicati i criteri per la loro ripartizione. La normativa fiscale già considera l istituto del ristorno all articolo 12 del D.P.R. n. 601/73 il quale dispone che: - per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati -. I ristorni rappresentano il vantaggio mutualistico maturato dai soci e sono, ad esempio, i maggiori salari nelle cooperative di produzione e lavoro o il minor prezzo di beni e servizi acquistati dai soci presso la cooperativa oppure il maggior compenso ricevuto a fronte di conferimenti di beni e servizi effettuati. I ristorni sono deducibili dal reddito della cooperativa ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 601/72, per le cooperative a mutualità prevalente destinatarie delle agevolazioni di carattere fiscale. I ristorni non sono utili, in quanto non sono rapportati al capitale sottoscritto, ma vengono erogati in proporzione al valore degli scambi mutualistici fra socio e cooperativa. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 aveva precisato che i ristorni possono essere dedotti sia mediante imputazione diretta nel conto economico d'esercizio (voce B 6 se si tratta di conferimento di beni, voce B 9 per il maggior compenso erogato ai soci lavoratori ecc.), sia attraverso una variazione in diminuzione del reddito imponibile, nell'esercizio di competenza, se vengono compresi nell'utile d'esercizio (rigo E 23 del conto economico). Successivamente, con la circolare n. 34 del 15 luglio 2005, l'agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione restrittiva in ordine alla deducibilità dal reddito imponibile di alcune voci previste

7 dalla legge 59/92 e Dl n. 63/2002. Si tratta dei ristorni, degli utili destinati alla rivalutazione delle quote sociali e delle somme versate ai fondi mutualistici nella misura del 3 per cento. L'Agenzia in tal occasione, ha sostenuto che tali deduzioni spettano soltanto dopo aver assicurato a tassazione la quota di utili pari al 30%, elevata ora al 65% per le cooperative di consumo. Infine, con la circolare n. 35/E/2008 l Agenzia delle Entrate ha specificato che l'esclusione dal reddito imponibile dei ristorni attribuiti ai soci delle cooperative è prioritaria rispetto alla tassazione del 30 o 20% degli utili. In particolare, con la circolare 35/E/2008 l Agenzia delle Entrate riconsidera la questione ammettendo la deducibilità dei ristorni in ogni caso. L'interpretazione è un atto di giustizia in quanto precedentemente la deducibilità era conseguente alla tecnica contabile. Le coop che imputavano direttamente a conto economico le somme attribuite a titolo di ristorno usufruivano della deduzione fiscale in quanto tali somme assumevano la natura di costo, mentre se il ristorno veniva prelevato dall'utile d'esercizio la deduzione era consentita solo dopo aver garantito la quota minima di utili tassabili. La diversa modalità di contabilizzazione del ristorno non ha quindi più conseguenze fiscali, ma solo civilistiche in ordine alla entità della riserva minima obbligatoria, che è pari al 30% degli utili, nonché all'importo del 3% degli utili dovuto ai fondi mutualistici. Infatti, se i ristorni vengono imputati direttamente nel conto economico l'utile d'esercizio (rigo E23 del conto economico) è inferiore, come pure di conseguenza gli accantonamenti ai fondi di riserva e conseguenti. Si ritiene che il giusto principio di deducibilità dei ristorni in ogni caso, non possa essere escluso per le altre deduzioni «istituzionali» delle cooperative: cioè le somme destinate a rivalutazione delle quote sociali e il 3% destinato ai fondi mutualistici. 2.3 La deducibilità delle somme destinate ai fondi mutualistici Le disposizioni a regime prevedono che nella determinazione del reddito imponibile occorre tener presente anche la deducibilità delle somme destinate ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, pari al 3% degli utili netti annuali, essendo confermata l applicazione dell articolo 11 della legge 59/92. Per effetto di tale richiamo, i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono esenti da imposte e possono essere dedotti, nel limite del 3% dell utile, dalla base imponibile del soggetto che effettua l erogazione.

8 È prevista, inoltre, la deducibilità della quota di utili destinata a rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni di cui all articolo 7 della legge 59/92, nei limiti Istat. L Agenzia delle Entrate ricorda che tutte queste agevolazioni sono riservate alle cooperative a mutualità prevalente, fatta eccezione per la non tassabilità dell accantonamento a riserva legale, invocabile anche dalle altre. Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, peraltro, possono dedurre il 3% dei versamenti ai fondi mutualistici, ai sensi dell articolo 11 della legge 59/92, in quanto il beneficio è concesso ai soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir, e pertanto alle società cooperative in genere, indipendentemente dal requisito della prevalenza. Non è deducibile, invece, la quota di utili destinata a rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni in quanto l articolo 7 della legge 59/92 rappresenta un agevolazione fiscale non applicabile alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, ai sensi dell articolo 223 duodecies, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. 2.4 La determinazione dell imponibile fiscale delle varie categorie di cooperative La determinazione delle imposte d'esercizio in sede di chiusura del bilancio per le società cooperative richiede un percorso complesso che coinvolge diversi provvedimenti di legge emanati nel tempo. Per di più occorre distinguere per settori di attività. In estrema sintesi le regole generali di imposizione sulle società cooperative a mutualità prevalente prevedono che l agevolazione prevista dall art. 12 non possa comunque trovare applicazione: 1) su una quota pari al 10% dell utile netto annuale destinata a riserva minima obbligatoria; 2) su un ulteriore quota dell utile netto annuale pari al: - 20 per cento per le cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi; - 65 per cento per le cooperative di consumo e loro consorzi; - 40 per cento per le altre cooperative e loro consorzi. Per quanto riguarda le cooperative sociali, tuttavia, in virtù del dispositivo del comma 463 della legge n. 311/2004, i limiti appena evidenziati operano soltanto sul 10% dell utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria. Pertanto, relativamente all'ires, le cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del codice civile), che accantonano gli utili a riserva indivisibile in base all'articolo 12 della legge 904/77 possono non assoggettare a imposta una parte consistente di utile civilistico. Supponendo che l'utile venga

9 rinviato interamente a riserva suddiviso tra il 30% a riserva legale e la parte rimanente a riserva statutaria o straordinaria, occorre riprendere a tassazione il 40% dell'utile medesimo; questa percentuale è elevata al 65% per le cooperative di consumo e ridotta al 20% per quelle agricole (articolo 2, comma 36 bis del Dl 138/2011, articolo 1, comma 460 e seguenti della legge 311/2004). Inoltre il comma 36 ter del citato Dl 138 modificando l'articolo 6, comma 1 del Dl 63/2002 prevede l'obbligo dell'assoggettamento a Ires di un decimo della riserva legale che corrisponde a un ulteriore 3%, essendo tale riserva del 30 per cento. Ne consegue che la parte imponibile dell'utile accantonato a riserva è pari al 43% per la generalità delle cooperative aumentato al 68% per le coop di consumo e al 23% per le cooperative agricole. Dal periodo di imposta 2013 anche le banche di credito cooperativo devono assoggettare a imposta un decimo della riserva obbligatoria che, nel loro caso, è pari al 7% (il testo unico bancario prevede una riserva minima obbligatoria del 70%), cosicché la quota di utile imponibile per le bcc è pari al 34% (30% più 7% meno il 3% versato ai fondi mutualistici). Le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 possono non tassare tutto l'utile d'esercizio accantonato a riserva indivisibile, ma rimane il dubbio della tassazione del 3% degli utili corrispondenti a un decimo della riserva legale. Infatti, mentre le norme della legge 311/2004 escludono queste cooperative dalla tassazione dell'utile d'esercizio accantonato a riserva, la disposizione che prevede di tassare il decimo della riserva legale contenuta nell'articolo 6 del Dl 63/2002 non esclude le cooperative sociali ed è stata emanata con il Dl 138/2011 e quindi successivamente. Proseguendo nella determinazione dell'ires di competenza dell'esercizio si deve aggiungere all'imponibile fiscale, corrispondente alle predette percentuali dell'utile civilistico, le riprese fiscali costituite dai costi non deducibili. Anche in questo caso vi sono delle eccezioni. Le cooperative agricole, di cui all'articolo 10 del Dpr 601/73, che trasformano e vendono i prodotti conferiti prevalentemente dai soci, usufruiscono dell'esenzione da Ires. Così pure le cooperative di lavoro, qualora il costo del lavoro dei soci risulti non inferiore al 50% di tutti gli altri costi escluse le materie prime e sussidiarie, non portano in aumento l'irap. Si riportano degli esempi di calcolo al fine di rendere il concetto più chiaro.

10 Schema di calcolo dell Ires per le cooperative a mutualità prevalente (diverse dalle agricole e di consumo) il cui utile è imponibile al 40% Descrizione: A)Utile ante imposta 5.000,00 B) Variazioni in aumento 800,00 C) IRES su variazioni in aumento (Bx 27,5%) 220,00 D1)AUMENTO P.N. DAL 31/12/ ,00 D2) ACE (4%) 400,00 D3) MINOR IRES SU ACE 110,00 E) Differenza (Utile Netto = A- C + D3) 4.890,00 F) IRES su Utile Netto 27,5% del 43%* (40% + 10% del 30% di riserva minima ) di 5000 = ,25 G) Nuovo utile civilistico (A - C + D3 - F) 4.298,75 H) Quota esente di utili accantonati (57%** x G) 2.450,29 I) 3% destinato ai Fondi Mutualistici (3% x G) 128,96 L) Quota Utile Imponibile fiscale (G H - I), pari al 40% di G 1.719,50 M) Variazioni in aumento (= B) 800,00 N)Tassazione 10% di accantonamento a riserva legale (G x 30% x 10%) 128,96 O) Variazioni in aumento per IRES (C + F) x 43% 348,84 P) Variazione in diminuzione IRES per ACE (D3 x43%) -47,30 Q) Imponibile Fiscale al netto dell'ace (L + M+ N + O + P - D2) 2.550,00 R) IRES complessiva (Q x 27,5%) 701,25 S) IRES su variazioni in aumento (=C) 220,00 T) IRES su utile al netto di imposte su variazione (=F) 591,25 U) IRES SU ACE -110,00 V) IRES COMPLESSIVA (S + T - U) 701,25

11 Schema di calcolo delle imposte per le cooperative agricole, con utile imponibile invariato (20%), ma tenendo conto dell incidenza dell ulteriore quota del 10% applicata gli utili netti annuali di tutte le tipologie di cooperative. Descrizione: A)Utile ante imposta 5.000,00 B) Variazioni in aumento 800,00 C) IRES su variazioni in aumento (non rilevanti) 0,00 D1)AUMENTO P.N. DAL 31/12/ ,00 D2) ACE (4%) 400,00 D3) MINOR IRES SU ACE 110,00 E) Differenza (Utile Netto = A + D3) 5.110,00 F) IRES su Utile Netto 27,5% del 23%* (20% + 10% del 30% di riserva minima ) di 5000 = ,25 G) Nuovo utile civilistico (A + D3 - F) 4.793,75 H) Quota esente di utili accantonati (77%** x G) 3.691,19 I) 3% destinato ai Fondi Mutualistici (3% x G) 143,81 L) Quota Utile Imponibile fiscale (G H - I) 958,75 M)Tassazione 10% di accantonamento a riserva legale (G x 30% x 10%) 143,81 N) Variazioni in aumento per IRES (F x 23%) 72,74 O) Variazione in diminuzione IRES per ACE (D3 x23%) -25,30 P) Imponibile Fiscale (L + M+ N + O - D2) 750,00 Q) IRES complessiva (P x 27,5%) 206,25 R) IRES su utile al netto di imposte su variazione (=F) 316,25 S) IRES SU ACE (=D3) -110,00 T) IRES COMPLESSIVA (R- S) 206,25

12 Schema di calcolo dell Ires per le cooperative di consumo il cui utile è imponibile al 65 o al 77% non Descrizione: mutualità prevalente mutualità prevalente A) Utile ante imposta 5.000, ,00 B) Variazioni in aumento 800,00 800,00 C) IRES su variazioni in aumento (Bx 27,5%) 220,00 220,00 a D1)AUMENTO P.N. DAL 31/12/ , ,00 D2) ACE (4%) 400,00 400,00 D3) MINOR IRES SU ACE 110,00 110,00 E) Differenza (Utile Netto = A- C + D3) 4.890, ,00 F) IRES su Utile Netto 27,5% del 68% o 80% (65% o 74% + 10% del 30% di riserva minima ) di 5000 = 935, ,00 G) Nuovo utile civilistico (A-C + D3 -F) 3.955, ,00 H) Quota esente di utili accantonati (32% o 20% x G) 1.265,60 758,00 I) 3% destinato ai Fondi Mutualistici (3% x F) 118,65 113,70 L) Quota Utile Imponibile fiscale (G H - I) pari al 65% di G 2.570, ,30 M) Variazioni in aumento (= B) 800,00 800,00 N)Tassazione 10% di accantonamento a riserva legale (G x 30% x 10%) 118,65 113,70 N) Variazioni in aumento per IRES (C+E) x 68% o 80% 785, ,00 P) Variazione in diminuzione IRES per ACE (D3 x68 o 80%) -74,80-88,00 Q) Imponibile Fiscale (L + M+ N + O + P - D2) al netto dell'ace 3.800, ,00 P) IRES complessiva (Ox27,5%) 1.045, ,00 S) IRES su variazioni in aumento (=C) 220,00 220,00 T) IRES su utile al netto di imposte su variazione (=F) 935, ,00 U) IRES SU ACE -110,00-110,00 V) IRES COMPLESSIVA (S + T - U) 1.045, ,00

13 1.4 La tassazione degli interessi corrisposti ai soci Gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, sempreché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta laddove vengano soddisfatte e rispettate le condizioni previste dall art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ovvero: - che il prestito sociale venga raccolto dalla cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale; - che l ammontare non superi (per il triennio 2013, 2014, 2015) per ciascun socio, la somma di ,66. Tale limite è elevato ad ,32 per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative edilizie di abitazione; - che gli interessi corrisposti sulle predette somme siano limitati, non potendo mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali (attualmente pari al 7,50% dal 10 aprile 2013).

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