1) Mancata presentazione della dichiarazione Irap per i piccoli professionisti (e/o agenti di commercio)

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1 Novità fiscali dell'11 settembre 2009: mancata presentazione del modello Irap 2009 di piccoli professionisti e agenti di commercio: quali le alternative; fac-simile dichiarazione da consegnare al professionista; società sportive: nuove regole per la sicurezza; pronto il nuovo modello di comunicazione: si parte con le compensazioni Equitalia; brevi notizie fiscali (tra cui scambio informazioni Italia-San Marino) Pubblicato il 11 settembre 2009 mancata presentazione del modello Irap 2009 di piccoli professionisti e agenti di commercio; fac-simile dichiarazione da consegnare al professionista; società sportive: nuove regole per la sicurezza; pronto nuovo modello di comunicazione: si parte con le compensazioni Equitalia; brevi notizie fiscali (scambio informazioni Italia-San Marino) Indice: 1) Mancata presentazione della dichiarazione Irap per i piccoli professionisti (e/o agenti di commercio) 2) Società sportive: Nuove regole per la sicurezza 3) Pronto il nuovo modello di comunicazione: Si parte con le Compensazioni Equitalia 4) Brevi 1) Mancata presentazione della dichiarazione Irap per i piccoli professionisti 1

2 (e/o agenti di commercio) Si approssima la scadenza telematica per presentare il modello unico 2009, nonché separatamente (per la prima volta) il modello Irap 2009 giacché non deve più essere compreso in tale modello unico. La dichiarazione IRAP deve, infatti, essere presentata entro i termini previsti per il modello unico, quindi entro il 30/09/2009 per coloro che hanno un periodo d imposta coincidente con l esercizio solare (ad es. per il periodo 2008). Coloro che ritengono di trovarsi in una situazione che esclude l applicazione dell Irap, per l assenza degli indici sintomatici di un autonoma organizzazione, si trovano anche quest anno di fronte al problema di come segnalare tale circostanza in sede di compilazione della dichiarazione Irap, dal momento che, dalla stessa, non è emersa alcuna esplicita indicazione al riguardo (a differenza di quanto avvenuto in passato ai fini dell Ilor, mediante l inserimento di un apposita casella da barrare per comunicare l esonero). Il contribuente che, comunque, non ritiene di rientrare nel perimetro applicativo dell Imposta regionale potrà non presentare il modello Irap (insieme ad altre possibili alternative). Le prove documentali (in presenza di beni strumentali irrisori e di compensi occasionali a terzi), tra cui il quadro RE del modello unico e/o quello degli studi di settore, fanno escludere, nell esercizio della professione, sia l esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l impiego di capitali provenienti da mutui esterni. E quindi possibile omettere di presentare il modello se mancano i presupposti per l applicazione dell Irap. Come è noto è anche possibile presentazione la dichiarazione Irap, con il relativo versamento e poi chiedendo il rimborso, oppure presentare la dichiarazione Irap ma 2

3 omettendo il relativo versamento. Omessa presentazione della dichiarazione Irap La mancata presentazione della dichiarazione Irap è apparsa in Dottrina la strada implicitamente indicata dall Agenzia delle Entrate a seguito dell eliminazione del blocco informatico, attuato in precedenza, che si risolve automaticamente da quest anno per l autonomia della dichiarazione Irap. Così facendo, dovrà essere l Ufficio del fisco a dimostrare, con atto di accertamento, la sussistenza dei presupposti per l applicazione dell Irap, non essendo sufficiente, a tal fine, che l Amministrazione si limiti a constatare il mero esercizio dell attività di lavoro autonomo da parte del contribuente. Qualora il contribuente ritiene di non dovere presentare la dichiarazione Irap per la mancanza dei presupposti dell imposta regionale e si rivolge ad un intermediario abilitato, questa di seguito è la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dello stesso contribuente: La Dichiarazione da consegnare al Consulente 3

4 Dichiarazione di non assoggettamento ad Irap Il sottoscritto., nato/a a.. il e residente a.., Cap.. in via., n..., tel.., .., Cod. Fiscale/Partita IVA. In qualità di Professionista Legale rappresentante dello studio associato/società semplice. Agente di commercio Promotore finanziario Premesso che è stato informato dallo studio della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap per l attività esercitata; è stato informato dallo studio del significato attribuito al concetto di attività autonomamente organizzata attribuito dalla giurisprudenza, che si basa nello specifico su: assenza di inserimento in strutture organizzative riferibili alla responsabilità di altri; impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile; assenza di lavoro altrui non meramente occasionale; Unità locale destinata all esercizio dell attività. Beni strumentali. Dichiara di svolgere la propria attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell Irap; Richiede allo studio di: non redigere la dichiarazione Irap per l anno., non procedere al versamento dell Irap per l anno.; consapevole delle conseguenze di tale scelta e sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti da tale comportamento. Lì,.. 2) Società sportive: Nuove regole per la sicurezza Un Decreto del Ministero dell Interno del , pubblicato sulla G.U. n. 199 del ha stabilito le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi che si applicano (art. 8, comma 1, ed art. 9, comma 1 del D.L. n. 8/2007): A tutte le società sportive che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l erogazione a prezzo agevolato 4

5 o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio; alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti sportivi con capienza superiore a spettatori, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto 6 giugno Modalità per la verifica dei motivi ostativi Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico, ricevono, con modalita telematiche, i nominativi comunicati dalle società. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005, le società prima della corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario dell agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso. Le società provvedono con le stesse modalità, anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell agevolazione e del destinatario del titolo di accesso. L utilizzo del sistema informatico é finalizzato a registrare la richiesta della società di verifica dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a riscontrare l eventuale sussistenza dei medesimi requisiti, bloccando, in quest ultima ipotesi, l emissione del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della concessione delle agevolazioni o dell emissione dei titoli di accesso, le postazioni dedicate delle società dei concessionari devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. l sistema informatico assicura altresì il tracciamento delle richieste di verifica 5

6 effettuate attraverso le medesime postazioni e la conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema. Le società possono provvedere alla corresponsione delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha comunicato l assenza dei requisiti ostativi. Ai fini dell utilizzazione del sistema di collegamento telematico, le società dovranno predisporre un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui all allegato A, che costituisce parte integrante del decreto, finalizzato a: a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo di accesso; b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma relative alle manifestazioni sportive già programmate; c) prevedere la possibilità di interfaccia per l esclusiva interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si avvalgono le Società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o attraverso concessionarie del servizio. Nell allegato A1 sono indicate le modalità tecniche per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati delle società sportive e quelli delle questure, nonchè per l attuazione. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per la corresponsione delle agevolazioni di cui all art. 8 del decreto-legge. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno dalla data del presente decreto, l Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto. 6

7 3) Pronto il nuovo modello di comunicazione: Si parte con le Compensazioni Equitalia Equitalia ha predisposto il nuovo modello di compensazione che dovrà notificare ai contribuenti che vantano crediti per i quali hanno già formulato istanza di rimborso e che contemporaneamente risultano debitori verso l erario di somme iscritte a ruolo, a norma dell articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006 convertito con la legge n. 286 del E quanto ha informato la nota del 10/09/2009 dei Consulenti del Lavoro che, inoltre, ha cosi proseguito: Ai fini della notifica, Poste Italiane S.p.a. ha predisposto un nuovo tipo di documento postale denominato Rimborsi ex art. 28 ter. La proposta di compensazione, se accettata dal contribuente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, consentirà all agente della riscossione di procedere alla compensazione tra le partite attive e passive e provvedere all addebito delle sole spese vive di notifica nonché del compenso forfettario stabilito dal D.M. n. 567 del ) Brevi: Associazioni, via libera alla presentazione dei progetti: pubblicata in G.U. la direttiva 2009 Stabilite le linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione. (Direttiva Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 30/07/2009, G.U. 08/09/2009, n. 208) 7

8 Nuovi sistemi di controllo per far fronte alla crisi economico-finanziaria Nuovi sistemi di controllo per far fronte alla crisi economico-finanziaria e la lingua spagnola come seconda lingua ufficiale dell IFAC sono state le richieste formulate al Presidente della Federazione mondiale dal Consiglio direttivo del CILEA (Comitato d integrazione Latino Europa-America) a seguito della riunione tenutasi a Santiago del Cile il 4 settembre Le richieste contano sull adesione della professione italiana, rappresentata a Santiago da Claudio Siciliotti, Vicepresidente del CILEA e Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nota del 10/09/2009) Assonime: Disciplina delle intese verticali: incontro con le imprese associate, 10 settembre 2009 Assonime organizza un incontro, riservato alle imprese associate, sulla riforma della disciplina comunitaria delle intese verticali. Il tema è di grande rilievo per le imprese, perché riguarda i vincoli giuridici alle scelte in materia di distribuzione dei prodotti e dei servizi. Nell incontro saranno analizzate la proposta di nuovo regolamento comunitario di esenzione per categoria delle intese verticali e la bozza di nuove Linee guida sulle intese verticali. Entrambi questi documenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea lo scorso 28 luglio e sono sottoposti a una consultazione pubblica, che scadrà il 28 settembre

9 L incontro si terrà giovedì 10 settembre 2009 nella sede Assonime di Piazza Venezia, 11, dalle ore 11 alle ore 13. Sarà possibile partecipare in collegamento video presso la sede Assonime di Milano (Via Santa Maria Segreta, 6). A fini organizzativi, occorre confermare la partecipazione via all indirizzo impresa.concorrenza@assonime.it, entro il 7 settembre (Assonime, nota del 10/09/2009) Consulenti del Lavoro: Niente copertura assicurativa per le attività atipiche La predisposizione di un contratto di locazione pur non essendo in linea di principio vietata, non rientra nelle attività tipiche previste per il consulente del lavoro, coperte da polizza assicurativa professionale. (Corte di Cassazione, Sentenza n del 31/08/2009) Italiani residenti a San Marino, al via lo scambio di informazioni Incontro che vede la collaborazione tra Agenzia Entrate e dipartimento Finanze di San Marino. Il tema dei cittadini italiani iscritti all Aire (Anagrafe dei residenti all estero) come residenti a San Marino è stato uno degli argomenti affrontati nel corso dell incontro svoltosi il 09/09/2009 tra i responsabili dell Agenzia delle Entrate e quelli del Dipartimento delle Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino. Grazie all intesa raggiunta, la collaborazione tra le due amministrazioni si concretizza e, a breve, inizierà lo scambio di notizie sui cittadini italiani residenti nella Repubblica 9

10 del Titano. Nessuna lista è stata consegnata da San Marino all Agenzia delle Entrate Nessuna lista è stata consegnata da San Marino all Agenzia delle Entrate, come riferito da un quotidiano. L Agenzia, infatti, sta collaborando con il Dipartimento delle Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino per procedere, a breve, allo scambio di informazioni relative ai cittadini italiani residenti nella Repubblica del Titano. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 10/09/2009) Non sono validi gli accertamenti effettuati dalle Forze dell Ordine sulla base di semplici rilievi visivi Con sentenza il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso proposto da un automobilista che, secondo gli agenti accertatori, non aveva rispettato i limiti di velocità. In particolare, tale contestazione era avvenuta in base alla sola percezione visiva degli agenti. In tal senso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che con la sentenza n /2008 contesta la validità degli accertamenti effettuati dalle Forze dell Ordine sulla base di semplici rilievi visivi. Secondo quanto affermato dai Giudici di legittimità, infatti, non è necessario sporgere querela di falso per contestare quanto affermato da un vigile: l efficacia di piena prova sino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale 10

11 implicante margini di apprezzamento. In sostanza, il verbalizzante non ha poi fornito la prova di quanto contestato all automobilista con il verbale. Studi di settore: aggiornamento software GERICO 2009 e Controlli telematici (versione 1.0.3) E stata aggiornata la versione del 10 settembre 2009: Adegua la visualizzazione dell esito degli indicatori di normalità economica nel caso di non calcolabilità e presenza di maggiori ricavi (per gli studi TG40U, TG69U, UG44U) Per lo studio UM04U, in presenza di più di una unità locale valorizzata, rimuove un anomalia nel controllo di esistenza di almeno un unità locale Rimuove un anomalia nel calcolo dello studio UK08U per la sola attività di impresa e in assenza di valorizzazione dei campi del personale (Agenzia delle Entrate, nota del 10/09/2009) A cura di Vincenzo D Andò 11

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