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1 L Affidamento Familiare Che cos è l affidamento familiare: L affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà. Attraverso l affidamento il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo presso di sé, si impegna ad assicurare una adeguata risposta a tutti i suoi bisogni: affettivi, educativi, di mantenimento, di istruzione, con la garanzia del rispetto della sua storia e delle sue relazioni significative. I riferimenti normativi: L affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge nazionale 184/83 modificata dalla legge149 del 28 marzo 2001( allegato 1 ). La Regione Emilia Romagna nell anno 2000 ha approvato la direttiva regionale n sull affido familiare, rivista ed ampliata dalla Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi n. 846/2007. La normativa precisa che il bambino ha innanzitutto il diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia, in una famiglia adottiva quando è in una condizione di totale abbandono, in affidamento a famiglie o a persone singole o a comunità di tipo familiare, quando si trovi comunque in difficoltà. Il collocamento in comunità educativa è previsto solo per i minori con età superiore ai sei anni e solo quando non si trovino altre soluzioni. L affidamento può realizzarsi: - con il consenso dei genitori, è disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare; - con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, attuato dai Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati, prescindendo dal consenso dei genitori. L ascolto del minore, dal parte del Giudice, è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età; per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino, compatibilmente con la capacità di discernimento individuale. Le caratteristiche dell affidamento familiare: Le caratteristiche dell affidamento familiare sono la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia di origine. In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della sua famiglia e alle motivazioni dell allontanamento, l affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. L affidamento familiare, in base al tempo e alla durata, può essere: - a lungo termine, fino a due anni, prorogabili, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari molto gravi e complesse; - a medio termine entro 18 mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia di origine;

2 - a breve termine, per qualche mese ( 6/8 ); - a tempo parziale, è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del bambino, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. Aiutare un bambino con l affidamento a tempo parziale significa, ad esempio, impegnarsi per un tempo limitato accompagnandolo a scuola, facendogli fare i compiti, seguendolo nelle sue attività di gioco e tempo libero. Come avere informazioni sull affidamento familiare: Le persone che desiderano avere informazioni sull affidamento familiare si possono rivolgere al Servizio Sociale Settore Minori del proprio territorio. Le persone interessate possono anche contattare le Associazioni di Volontariato che si occupano di affidamento familiare. Coloro che decidono di dare la propria disponibilità per accogliere un bambino in affidamento iniziano un percorso di conoscenza e valutazione con gli operatori titolari di tale funzione. Possono dare la loro disponibilità coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. Il percorso prevede anche la partecipazione ad incontri formativi di gruppo sulle tematiche dell affido svolti, a livello provinciale, dagli operatori del coordinamento provinciale affido e accoglienza. Il percorso di conoscenza e valutazione Il percorso di conoscenza e valutazione consiste in alcuni colloqui con l assistente sociale e lo psicologo, ed in una visita domiciliare. La finalità di tale percorso è: - dare informazioni sull affidamento familiare e sui problemi più ricorrenti relativi all ingresso in famiglia di un bambino; - conoscere la composizione del nucleo familiare (età dei componenti, attività lavorativa, abitazione), del nucleo parentale e del contesto socio-ambientale in cui questo è inserito; - conoscere ed approfondire gli aspetti individuali e le caratteristiche essenziali delle relazioni familiari e delle motivazioni all affidamento; - stabilire le caratteristiche del bambino che potrebbe essere proposto per l affidamento. Al termine, la famiglia o la singola persona saranno inserite nella anagrafe delle famiglie affidatarie, in attesa di una proposta di accoglienza di un bambino ritenuta opportuna dagli operatori. Il progetto: Il presupposto essenziale per procedere all affidamento familiare è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi, il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d origine. Il progetto non è da intendersi come un protocollo da applicare rigidamente, ma come uno strumento flessibile e dinamico a servizio del buon andamento dell affido.

3 Il progetto deve specificare: - le informazioni riguardanti il minore in merito alle sue condizioni fisiche, psicologiche, comportamentali ed affettive, e le problematiche vissute all interno della sua famiglia che hanno determinato l affidamento; - la posizione giuridica del minore e di chi esercita le funzioni tutorie su di esso; - gli obiettivi che si intendono raggiungere; - gli interventi educativi, di sostegno e di integrazione sociale a favore del minore; - una figura di riferimento significativa e autorevole (assistente sociale, psicologo) che, in modo continuativo, curi la relazione con il bambino. Il progetto stabilisce: - le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia d origine, e tra quest ultima e la famiglia affidataria; - la durata dell affidamento, i tempi e le modalità di verifica del progetto stesso; - gli impegni della famiglia affidataria e di quella d origine concordati con il Servizio Sociale; - gli impegni assunti dal Servizio Sociale a sostegno dell affidamento, nei confronti del bambino, della famiglia affidataria e di quella d origine, per il buon esito del percorso intrapreso; - le modalità di sostegno alla famiglia affidataria, facilitando anche l uso e l accesso ai servizi di supporto; - le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d origine, individuando i tempi di recupero della famiglia stessa, la disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze evolutive del bambino. Gli elementi contenuti nel progetto rientreranno nel provvedimento di affido emesso dell Autorità Giudiziaria Minorile competente. Va sottolineato, però che l affidamento familiare o l accoglienza in comunità non cessa automaticamente alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede un apposita decisione al riguardo, fondata sulla valutazione dell interesse del bambino o ragazzo. La legge stabilisce che l affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine che lo ha determinato ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Per i minori che necessitano di un allontanamento dalla famiglia con provvedimento immediato è prevista una collocazione temporanea al fine di evitare affidi connotati da uno stato di urgenza e da mancanza di progettualità. I diritti: - il bambino ha diritto ad essere ascoltato, informato e preparato prima di procedere per l affidamento; ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia e a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell affido, quando non vi siano controindicazioni. Ha diritto, inoltre, a poter contare su un sostegno con una durata determinata sulla base di una valutazione adeguata ai suoi bisogni ed al tempo occorrente per portare a termine utilmente il progetto che non coincide necessariamente con la maggiore età.

4 - la famiglia affidataria ha diritto ad essere informata sulle finalità dell affidamento e ad essere coinvolta nelle fasi del progetto; ha diritto ad avere un sostegno individuale e di gruppo; ha diritto inoltre ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni per l accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali. La famiglia ha diritto, inoltre ai congedi parentali e di maternità, previsti dalla normativa vigente. Alla famiglia di origine può essere consegnata, previa valutazione del Servizio Sociale, comunicazione contenente lo stralcio del dispositivo inerente i compiti della famiglia affidataria. - la famiglia d origine ha diritto ad essere informata sulle finalità dell affidamento e ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; ha diritto ad avere un sostegno individuale in merito al percorso di affido e ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà. INFORMAZIONI PRATICHE Il rapporto economico: Gli Enti titolari o delegati corrispondono agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore, come stabilito dal l art.80 della L.184/83 sostituito dall art. 38 della L.149/01 e dal punto 5 della direttiva regionale 846/2007 ). Tale quota può essere integrata da: una somma, una tantum erogata al momento dell ingresso del bambino nella famiglia affidataria a copertura delle spese del corredo di base. Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi, lattanti, ecc.) o del nucleo affidatario ( es. nucleo monoreddito), è possibile un aumento fino ad un massimo del 30% del contributo. Nel caso di handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono una intensa attività di cura, l incremento della quota può raggiungere il 50%. Ai fini dell erogazione delle facilitazioni economiche, si stabilisce di considerare il minore come nucleo a sé stante. Solo nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con

5 progetto del servizio sociale, il contributo va definito in base alle esigenze del minore ed alla situazione della famiglia accogliente (ISEE). Nel caso dell affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall Ente Locale in misura ridotta in base all entità ed alla natura dell impegno richiesto. Si ricorda che annualmente le famiglie affidatarie dovranno richiedere alla scuola la modulistica per accedere al buono libri (scuola media e scuola media superiore). La copertura assicurativa: Gli Enti titolari o delegati che hanno in gestione l affidamento familiare stipulano un contratto di assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi affidatari; in merito a ciò, gli Enti ne daranno adeguata informazione. In ogni caso l affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio competente facendo pervenire, successivamente, la documentazione sanitaria (e non) attestante il danno. L iscrizione nello stato di famiglia: L iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio e con i genitori del minore (se non non sono decaduti dalla potestà), qualora questo corrisponda all interesse del bambino. La quota affido rimane tuttavia a carico dell Ente nel cui territorio si è verificato il bisogno e nel quale resta la residenza della famiglia d origine; i Servizi del medesimo Ente, restano inoltre titolari della responsabilità giuridica dell affido e potranno utilizzare la collaborazione del Servizio Sociale Minori della zona di residenza della famiglia affidataria, salvo soluzioni alternative concordate. L assistenza sanitaria: Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nell ambito della stessa Azienda U.S.L. rimane valido il tesserino sanitario e se, in accordo con i Servizi ne viene valutata la necessità, la famiglia affidataria può chiedere la variazione del medico. Qualora la famiglia affidataria risieda sul territorio di altra Azienda U.S.L., al minore sarà rilasciato, sulla base dei documenti attestanti l affido, un nuovo tesserino sanitario. Il minore, in quanto considerato come nucleo a se stante, è esente dal pagamento del TICKET Le vaccinazioni: Gli affidatari sono tenuti, salvo diversa e documentata indicazione medica, a provvedere alle vaccinazioni obbligatorie del minore affidato. Le vaccinazioni facoltative dovranno essere concordate di volta in volta dagli affidatari con il tutore o chi esercita la potestà e il pediatra del bambino. Le decisioni urgenti di carattere sanitario:

6 Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore loro affidato (ad es. ricovero o altri interventi d urgenza) dandone, appena possibile, comunicazione al Servizio. Successivamente l autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere l autorizzazione del tutore o di chi esercita la potestà per proseguire le cure o per le ulteriori indagini da effettuare. Le spese sanitarie extra: Le spese sanitarie per interventi particolari (dentistiche, oculistiche, ortopediche, ecc.), saranno valutate e autorizzate: 1. dietro presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del servizio sanitario nazionale; 2. a seguito della dichiarazione che lo stesso servizio pubblico non è in grado di soddisfare la richiesta; 3. previa presentazione del preventivo di spesa al Servizio Sociale per averne l autorizzazione, prima dell inizio delle cure. La documentazione per recarsi all estero: La domanda per ottenere il documento necessario al minore affidato per recarsi all estero deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore dello stesso ed inoltrata all ufficio passaporti della Questura, legge 1185/67 art. 3. Se manca il consenso dei genitori o del tutore occorre l autorizzazione del Giudice Tutelare. La domanda dovrà essere corredata da un valido documento d identità del minore e dalla copia dell atto di affidamento. Per tale documentazione, la famiglia affidataria deve rivolgersi agli operatori che hanno in carico il bambino, i quali daranno le necessarie indicazioni. Data la complessità e i tempi lunghi della pratica è opportuno attivarsi almeno due mesi in anticipo. In ogni caso la famiglia affidataria è tenuta a comunicare al Servizio un recapito per spostamenti dal proprio domicilio superiori ai 10 giorni. La scuola: Il percorso scolastico del minore affidato (iscrizione scolastica, cambiamento di scuola, di classe, ecc.) deve essere concordato tra gli affidatari, il Servizio Sociale competente e possibilmente la famiglia naturale. Il Servizio provvede ad attivare eventuali richieste di priorità e/o gratuità previste dalle strutture scolastiche territoriali a favore del minore (retta asilo nido, retta scuola materna, mensa scolastica, ecc.) e si impegna inoltre ad inviare comunicazione formale alla scuola in merito all affidamento familiare del minore, indicando la famiglia affidataria che farà le veci dei genitori (per giustificazioni e autorizzazioni varie) e l operatore sociale di riferimento. Gli affidatari devono mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l andamento scolastico e partecipare il più possibile alle attività che la scuola propone per i genitori. In quest ottica gli affidatari partecipano all elezione degli organi collegiali (DPR 416/74, art. 19, comma 2 ), a tale riguardo si segnala che, sulla base delle ordinanze del Ministero della Pubblica

7 Istruzione (OM n 215, 216, 217 del 1991), non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in tali organi. Le provvidenze legali per gli affidatari: Gli assegni familiari Per gli affidamenti disposti dagli Enti Locali, previo consenso dei genitori del minore, il Giudice Tutelare, nel rendere esecutivo l affidamento, può prevedere, in relazione alla durata dello stesso, l erogazione degli assegni familiari a favore dell affidatario, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono previsti. Per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni è il Tribunale stesso che deve prevedere nel decreto tale diritto. ( art. 38 della legge 149/01che sostituisce l art 80 della legge 184/83). La materia degli assegni familiari, disciplinata dal decreto presidenziale 797/55 all art. 3, già prevede il diritto degli affidatari agli assegni familiari. In base a tale norma e agli art. 38 e 39 dello stesso decreto, l affidatario presentando al datore di lavoro il proprio stato di famiglia da cui risulta l iscrizione del minore in affidamento, corredato dal provvedimento giudiziario o amministrativo, può ottenere dal datore di lavoro automaticamente gli assegni, essendo compito di quest ultimo comunicare all I.N.P.S. le variazioni relative a quel lavoratore. Le detrazioni d imposta Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d imposta per carichi di famiglia, purché l affidato risulti a carico ( DPR n. 917/86 art. 12) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell autorità giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dal Giudice Tutelare nell affidamento consensuale e dal Tribunale per i Minorenni nell affidamento giudiziario. La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari Il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 200, n. 53. La legislazione statale, anche a seguito dell intervento della Corte Costituzionale, persegue l equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali, per assicurare gli stessi diritti a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro collocazione familiare. Tali diritti decorrono, per i bambini in affidamento, dal momento dell inserimento in famiglia e sono riferibili a bambini di età superiore rispetto a quella dei figli naturali, per consentire una vera parità di situazioni diverse. La legge 24 febbraio 2006, n. 104 ha esteso la tutela previdenziale relativa alla maternità anche alle lavoratrici, ai lavoratori dirigenti del settore privato. Se i genitori sono affidatari di un bambino handicappato in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, hanno i diritti previsti dall art. 33 della legge 104 del 5/2/1995.

8 NUMERI UTILI Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma Area infanzia, adolescenza e responsabilità familiari Tel Fax Servizi affidi Parma Centro per le famiglie Comune di Parma B.go S. Giuseppe, 32 tel cpf@comune.parma.it Fidenza Servizio Sociale Azienda USL Distretto Fidenza V.le Berenini, 151 tel Collecchio Langhirano Fornovo Taro Servizio Sociale Comunità Montana Valli Taro e Ceno V.le Solferino, 12 tel Associazioni di famiglie Il gruppo affido Associazione A x A Parma Tel Fidenza tel. e fax

9 Associazione Fiordaliso Fornovo Taro Tel Siti internet Sito della Provincia di Parma e famiglia Sito del Centro di documentazione ed analisi per l infanzia e l adolescenza Sito dell Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Il Coordinamento provinciale sull affido familiare è promosso dall Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Provincia di Parma. Al Coordinamento partecipano i rappresentanti dei Servizi affidi dell Azienda USL, del Comune di Parma, della Comunità montana Valli Taro e Ceno e i rappresentanti delle famiglie affidatarie. La presente Guida per le famiglie affidatarie è stata elaborata dal Coordinamento provinciale sull affido familiare nel giugno 2001 e rivista nel 2008 alla luce della nuova direttiva Regionale n. 846/2007.

10 Provincia di Parma Assessorato Sanità e Servizi Sociali Giugno 2008

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