TITOLO I Disposizioni generali

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1 Allegato a) alla deliberazione della Giunta Camerale n. 34 del REGOLAMENTO TESO A DISCIPLINARE L INTERVENTO CAMERALE PER AGEVOLARE L ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L ANNO 2015 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e destinatari Il presente regolamento di durata annuale emanato ai sensi dell art. 11 del Regolamento quadro approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 19/2006 così come modificato con provvedimento n. 21 del 09/12/2013 è finalizzato a promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale e a favorire l accesso al credito delle imprese provinciali. Per il raggiungimento di tali finalità la Camera di Commercio di Reggio Emilia si avvale della collaborazione dei Consorzi fidi e delle Cooperative di Garanzia, di seguito denominati Confidi ossia di quegli organismi operanti sul territorio reggiano, che hanno lo scopo di agevolare le imprese consorziate o socie nel conseguimento di finanziamenti bancari mediante la costituzione di garanzie collettive e che ottemperano le norme sulla disciplina dell attività di garanzia collettiva dei fidi (art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni). L adesione ai Confidi non può essere subordinata che al rispetto delle disposizioni statutarie, non può essere preclusa da arbitrarie deliberazioni degli organi sociali e non può essere subordinata all adesione ad Associazioni Imprenditoriali o ad altri Organismi Collaterali. Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003). Il contributo camerale sarà utilizzato dai Confidi assegnatari esclusivamente per favorire l accesso al credito da parte delle imprese. I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente regolamento a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici saranno rimborsati alla CCIAA di Reggio Emilia, maggiorati degli interessi liquidati. I Confidi tengono una contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente regolamento. Art. 2 Risorse finanziarie Le risorse stanziate sul bilancio camerale del 2015 sono pari a ,00 Di tale importo ,00 sono destinati alle imprese di tutti settori economici ad esclusione del settore agricolo e, per il solo settore agricolo, di cui ,00 destinati alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito delle nevicate del 5 e 6 febbraio

2 L importo stanziato verrà destinato all abbattimento del costo degli interessi sui finanziamenti contratti dalle imprese tramite i Confidi. I Confidi avranno la facoltà di chiedere che una parte della somma loro assegnata, per una percentuale massima del 40%, venga destinata ad incremento dei Fondi Rischi secondo le modalità previste al successivo TITOLO III. Art. 3 Requisiti di accesso dei Confidi e criteri per la ripartizione annuale Possono presentare domanda per l assegnazione delle risorse stanziate a favore del presente Regolamento i Confidi operativi sul territorio di Reggio Emilia in possesso dei seguenti requisiti: - essere attivi e non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi, essere in regola con il pagamento del diritto annuale; - prevedere nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall adesione ad associazioni di categoria e il principio della mutualità e l assenza di fini speculativi o economici; - concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2088/C155/02 pubblicata su GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni; - per quanto riguarda il settore agricolo i Confidi devono avere una base associativa costituita da imprenditori agricoli di cui all art del C.C. La Camera di Commercio provvede a ripartire le risorse a disposizione del presente intervento tra i Confidi che avranno fatto domanda, con la seguente modalità: A. intervento per le imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione del settore agricolo: ,00 in parti uguali tra tutti i Confidi ammessi; la parte restante in misura proporzionale all operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dalla media dei valori qui sotto precisati e prendendo in considerazione i dati relativi all anno 2014 (01/01/ /12/2014): rapporto fra ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi richiedenti ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; rapporto tra ammontare delle garanzie prestate dal singolo Confidi e quelle prestate da tutti i Confidi richiedenti ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; Il plafond assegnato ad ogni Confidi non potrà comunque superare ,00. Se dal calcolo, uno o più Confidi, dovessero superare il plafond massimo consentito, la quota eccedente sarà distribuita in proporzione agli altri Confidi ammessi, sempre nel rispetto del tetto massimo indicato nel comma precedente. B. intervento per le imprese del settore agricolo: in misura proporzionale all operatività provinciale rappresentata da un coefficiente ottenuto dalla media dei valori qui sotto precisati e prendendo in considerazione i dati relativi all anno 2014 (01/01/ /12/2014): rapporto fra ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti dal singolo Confidi e quelli erogati e garantiti in totale da tutti i Confidi richiedenti ad imprese agricole aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; rapporto tra ammontare delle garanzie prestate dal singolo Confidi e quelle prestate da tutti i Confidi richiedenti ad imprese agricole aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; 2

3 La Camera di Commercio si riserva inoltre la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare la veridicità dei dati forniti. I Confidi si impegnano a fornire la documentazione necessaria all effettuazione di tali controlli. Art. 4 Procedura di richiesta e di assegnazione. Procedura di presentazione I Confidi che intendono aderire al presente Regolamento, dovranno farne esplicita richiesta entro il 30/05/2015 su modulo conforme a quello allegato (scaricabile dal sito sottoscritto a garanzia di veridicità dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Sindaci/revisori che riporti: - numero delle imprese socie aventi sede nella provincia di Reggio Emilia al 31/12/2014; - ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2014 dal singolo Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia; - ammontare delle garanzie prestate tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2014 dal singolo Confidi ad imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia. Spetta ai Confidi interessati individuare e segnalare la percentuale con cui intendono suddividere le risorse che verranno loro assegnate tra le modalità di impiego prospettate con il presente regolamento fermo restando che potranno essere destinate al fondo rischi non più del 40% delle risorse assegnate a ciascuno. Tale comunicazione dovrà avvenire entro il 31/07/2015. Procedura di assegnazione Il Segretario Generale con proprio atto approva l elenco dei Confidi tra cui sono ripartiti i fondi camerali per il presente bando e assegna le risorse agli stessi sulla base del criterio di ripartizione di cui al precedente art. 3. TITOLO II Contributi per l abbattimento dei tassi di interesse A. Area di intervento per imprese appartenenti a tutti i settori ad esclusione di quelli espressamente esclusi dal regolamento CE n. 1407/2013 (articoli 5-7) Art. 5 Modalità di intervento La somma prevista per l abbattimento tassi deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di intervento di seguito elencate per l entità di abbattimento a fianco di ciascuna indicata: esigenze di liquidità (abbattimento del tasso dell 1% rispetto alle condizioni convenzionate dai singoli Confidi) con la precisazione che potranno essere agevolate operazioni di durata di 12 mesi o superiore; promozione dell imprenditoria femminile (abbattimento del tasso dello 0,50% aggiuntivo rispetto agli abbattimenti previsti per le altre finalizzazioni purché l abbattimento non sia già del 2,50%). Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3; innovazione tecnologica ed investimenti immateriali (abbattimento dell 1,00%); ammodernamento, ristrutturazione e recupero con rinnovo locali (abbattimento 1,00%); ricerca aziendale su prodotti o cicli di lavoro innovativi (1,00%); tutela ambientale e riduzione dell inquinamento compreso l adeguamento del parco macchine (autocarri) alla normativa anti inquinamento - con espressa esclusione circa questo ultimo punto solo per il settore trasporti - (abbattimento dell 1,00%); internazionalizzazione (abbattimento 1,00%); acquisto di beni strumentali, di programmi informatici, di sistemi di pagamento con moneta elettronica e di beni per la prevenzione di illeciti da parte di terzi (abbattimento 1,00%); 3

4 investimenti per la sicurezza: impianti di allarme, antintrusione, sorveglianza, assicurazioni specifiche (abbattimento 1,00%); per i pubblici esercizi: per la predisposizione di locali antifumo (abbattimento dell 1,00%); per operazioni di capitalizzazione (abbattimento dell 1,00%); per le nuove imprese 3 : per finanziamenti di importo non superiore a utilizzabili anche per spese di avviamento e funzionamento (abbattimento dell 1,50% nella norma e del 2,50 % per le nuove imprese giovanili 4 comma 7, art.8 D.L. 35/2005; le nuove imprese femminili; le nuove imprese dell economia sociale e cioè imprese cooperative che operano nel campo della solidarietà sociale con prevalenza del lavoro remunerato rispetto a quello prestato gratuitamente); per il sostegno alle imprese critiche situate nel territorio della Comunità Montana (imprese giovanili, imprese ubicate in Aree deboli Comuni del crinale più Vetto e non comprendendo l area di San Bartolomeo Comune di Villa Minozzo; imprese femminili e nuove imprese (abbattimento del 2,50% sui finanziamenti concessi); Gli investimenti oggetto del finanziamento devono riguardare la sede o unità locali ubicate nella provincia di Reggio Emilia e non potranno essere di data anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda agli organismi di garanzia. I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative: il periodo di utilizzo dello stanziamento (data di delibera dei Confidi) sarà dal 01/01/2015 al 31 dicembre 2015; la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate e sarà liquidata ex post, dietro presentazione di rendicontazione, anche parziale, con frequenza almeno trimestrale. Contestualmente alla rendicontazione dovranno essere inviati tutti i dati in essa indicati anche in formato elettronico elaborabile (es. excel). Le risorse assegnate e non rendicontate entro il 30/09/2016 saranno revocate; è ammissibile anche il leasing, sempre per le finalizzazioni indicate, purché vincolato all acquisto del bene; i beni strumentali acquisiti con il contributo camerale non potranno essere ceduti prima di due anni pena l obbligo di restituzione alla CCIAA del contributo ricevuto. Gli intermediari si impegnano a segnalare alla CCIAA le imprese che abbiano ceduto prima di due anni i beni strumentali agevolati. è compito del Confidi acquisire le autodichiarazioni relative al de minimis e provvedere all informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy); il contributo deve essere calcolato su una base teorica massima di 5 anni del piano di ammortamento bancario. La durata effettiva del piano di ammortamento potrà comunque essere diversa. L importo massimo del finanziamento è di ,00; gli investimenti non potranno essere di data anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda agli organismi di garanzia; il contributo verrà erogato in un unica soluzione in forma attualizzata con tasso di attualizzazione fissato dalle norme vigenti, fino ad esaurimento dei fondi destinati all intermediario al quale è stata presentata la domanda. esclusi gli oneri relativi alla presentazione delle garanzie, l onere a carico dell impresa per l istruttoria e la definizione dell operazione di finanziamento non potrà superare 100,00 per ogni operazione; 3 nuove imprese: costituite da non più di 12 mesi. 4 imprese giovanili: le società devono essere composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 35 anni di età che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione. Nel caso di imprese individuali il titolare deve avere un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 4

5 Art. 6 Soggetti beneficiari Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione europea L124 del 20/05/2003). Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti: essere iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia; avere sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia; essere in regola con il pagamento del diritto annuale; non siano sottoposte a procedure concorsuali o a liquidazione volontaria e non si trovino in stato di difficoltà 5 ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01; Sono inoltre escluse dall ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 *(si veda nota in calce al bando) Art. 7 Regime de minimis Gli aiuti in abbattimento tassi verranno concessi in regime de minimis, ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis per tutti i settori nei quali il regime è applicabile. (pubblicato su G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L.352) Gli aiuti di cui sopra sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, fatti salvi i limiti massimi di cumulo ed eventuali divieti previsti dalla legislazione vigente relativa agli investimenti con cui si realizza il cumulo. Il Regolamento CE comporta che l importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell ambito del concetto di impresa unica, non debba superare ,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari 6. E compito del Confidi gestire l assegnazione camerale in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 compreso l onere di informare l impresa per iscritto dell importo del contributo camerale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto in de minimis. L importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa attiva nel settore trasporti su strada non deve superare i ,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di domande di contributo da parte di imprese che operano contemporaneamente nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nell attività agrituristica si applica il regime de minimis (Reg. CE 1407/2013) se gli investimenti a fronte del quale è chiesto il contributo non riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli. B Area di intervento per imprese del settore agricolo (articoli 8-10) Art. 8 Modalità di intervento La somma prevista per l abbattimento tassi deve essere destinata ai finanziamenti finalizzati alle tipologie di seguito elencate e per l entità di abbattimento a fianco di ciascuna indicata: esigenze di liquidità (abbattimento nella misura massima del 2%); investimenti (abbattimento nella misura massima del 2%); 5 per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C 249 del 31/07/ i Confidi dovranno garantire le eventuali nuove definizioni in caso di modifiche della disciplina di riferimento. 6 l esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti 5

6 ricostruzioni e/o ristrutturazioni di strutture (ad es. serre, hangar) danneggiati dalle nevicate del 5 e 6 febbraio 2015 (abbattimento nella misura massima del 2,5%); fino ad un tetto massimo complessivo di contributi per questa tipologia di intervento pari a ,00. I Confidi dovranno rispettare le seguenti modalità operative: - il periodo di utilizzo dello stanziamento (data di delibera dei Confidi) sarà dal 01/01/2015 al 31 dicembre 2015; - la somma assegnata potrà essere utilizzata esclusivamente per finanziamenti rientranti nelle finalizzazioni sopra indicate e sarà liquidata ex post, dietro presentazione di rendicontazione, anche parziale, con frequenza almeno trimestrale. Contestualmente alla rendicontazione dovranno essere inviati tutti i dati in essa indicati anche in formato elettronico elaborabile (es. excel). Le risorse assegnate e non rendicontate entro il 30/09/2016 saranno revocate; - il contributo deve essere calcolato su una base teorica massima di 5 anni del piano di ammortamento bancario. La durata effettiva del piano di ammortamento potrà comunque essere diversa. - il contributo verrà erogato in un unica soluzione in forma attualizzata con tasso di attualizzazione fissato dalle norme vigenti, fino ad esaurimento dei fondi destinati all intermediario al quale è stata presentata la domanda. - l importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in euro per esigenze di liquidità e investimenti mentre per le ricostruzioni e/o ristrutturazioni di strutture l importo massimo è di euro; - è compito del Confidi provvedere all informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Privacy) e a gestire l assegnazione camerale in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti (CE) n. 1407/2013 e 1408/2013 compreso l onere di informare l impresa per iscritto dell importo del contributo camerale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto in de minimis. Art. 9 soggetti beneficiari Soggetti beneficiari sono gli imprenditori di cui all art del C.C. che possono dimostrare di: - essere in possesso di Partita IVA e di essere identificabili dal codice unico delle aziende agricole; - essere iscritti al Registro delle imprese della CCIAA di Reggio Emilia, sezione agricola; - essere iscritti all anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente convalidata; - avere una situazione economica-gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione aziendale, in equilibrio; - non avere procedure fallimentari in corso; - non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria; - aver provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell ambito dell applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali. - essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; - Sono inoltre escluse dall ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 *(si veda nota in calce al bando). Art. 10 Normativa comunitaria sugli Aiuti di stato Nel caso di domande di contributo da parte di imprese che operano contemporaneamente nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nell attività agrituristica si applica il regime de minimis (Reg. CE 1407/2013) se gli investimenti a fronte del quale è chiesto il contributo non riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli. (vedere precedente art. 7) 6

7 Per i finanziamenti nel settore della produzione agricola primaria gli aiuti in abbattimento tassi vengono concessi: per esigenze di liquidità e per le ricostruzioni e/o ristrutturazioni di strutture in regime de minimis in conformità al Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi della normativa nazionale vigente. Il massimale triennale stabilito dal Regolamento è di ,00 euro per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria). Ai fini del suddetto regime si deve fare riferimento al concetto di impresa unica così come definita dal Reg. sopra citato. relativamente ad investimenti in conformità alla L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e ai criteri attuativi della stessa approvati dalla Giunta Regionale. I Confidi si impegnano ad utilizzare ed a destinare le risorse che saranno assegnate dalla Camera di Commercio nel rispetto della Legge Regionale n. 43/1997 e dei criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2370/2009 o da successivi provvedimenti e dai contenuti dei singoli programmi regionali. Le azioni ammissibili, la loro intensità e il tetto massimo dell aiuto sono quelli stabiliti dai criteri attuativi in vigore della L.R. 43/1997. E d obbligo il rispetto del principio di non retroattività come precisato dalla delibera di Giunta regionale n. 2370/2009. In particolare i Confidi devono tenere una contabilità separata per ogni tipologia di aiuto attivata con l'intervento finanziato dalla Camera di Commercio, indicando nel proprio bilancio la consistenza dell'intervento finanziario della Camera di Commercio e di quello di altri Enti pubblici finanziatori. L'intervento del Confidi è consentito nei confronti delle aziende socie secondo i requisiti, le condizioni, le priorità, le limitazioni e le esclusioni ugualmente indicate nei predetti atti regionali. TITOLO III Contributi in apporto al Fondo Rischi Art.11 Campo di applicazione La CCIAA interviene a favore dei Confidi disponendo appositi contributi finalizzati ad alimentare i fondi rischi aventi la finalità di fornire ai soci dei Confidi garanzie per l accesso al sistema creditizio. Le garanzie concesse sulla base del presente regolamento dovranno essere fornite solo alle microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003). Beneficiari dei fondi camerali sono le imprese aventi sede e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia, per le quali il Confidi presta la relativa garanzia. Il contributo concesso dalla Camera di Commercio deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi e tale destinazione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci degli anni successivi, pena la revoca del contributo. I suddetti fondi camerali e gli eventuali utili realizzati su di essi non potranno mai essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione del CONFIDI. Il contributo potrà essere utilizzato per coprire le eventuali sofferenze di tutte le imprese garantite dal Confidi nella provincia di Reggio Emilia, anche se inizialmente non sostenute dall intervento camerale, nel rispetto del principio del pari passu (evitando quindi qualsiasi discriminazione fra 7

8 imprese che si trovino nelle stesse condizioni e assicurando che le perdite siano sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal mutuatario). Art.12 Modalità di accessi ai contributi da parte dei Confidi Ai fini della concessione del contributo i Confidi dovranno produrre la seguente documentazione: - l ultimo bilancio approvato (stato patrimoniale e conto economico) e relative relazioni obbligatorie in cui siano evidenziati, in entrata ed in uscita, la consistenza del fondo rischi, i versamenti e l utilizzo degli stessi; - impegno ad iscrivere in bilancio, in apposito fondo, il contributo camerale; - copia dello Statuto nel caso in cui lo stesso abbia subito modifiche rispetto all ultimo presentato; - numero di casi di insolvenza intervenuti nell ultimo anno a cui si sia fatto fronte attraverso l impiego del fondo rischi. Per quanto riguarda il settore dell agricoltura, la concessione dei contributi avverrà in conformità alla L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e ai criteri attuativi della stessa. Art.13 Compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti concessi in conto garanzia I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto. CONCESSIONE DI GARANZIA SENZA ELEMENTI DI AIUTO Al fine di assicurare che l attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell art. 107 e 108 TFUE è necessario che il Confidi si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. C 155 del 20 giugno nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all Italia e secondo la quale non si configurerebbe un aiuto di stato nell attività di garanzia prestata con risorse pubbliche ogniqualvolta è soddisfatto il criterio dell investitore operante in un economia di mercato. CONCESSIONE DI GARANZIA CON ELEMENTI DI AIUTO In tale ipotesi l aiuto concesso all impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la disciplina dell Unione Europea per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis; le garanzie verranno dunque concesse conformemente a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1407/2013. L equivalente sovvenzione lorda dovrà essere calcolata come previsto dall art. 4, paragrafo 6, del citato regolamento. Nel caso di investimenti nella produzione primaria di prodotti agricoli, le garanzie sono concesse a condizione che i contributi siano utilizzati conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea o al Reg. (CE) n. 1408/2013. Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia nell ambito del Reg. (CE) n. 1408/2013 l equivalente sovvenzione lorda dovrà essere calcolata come previsto all articolo 4, comma 6. Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzia conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, approvato dalla Commissione europea, il valore della garanzia andrà calcolato come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2370/2009 o da eventuali successive disposizioni. 7 la Comunicazione precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile aiuto di Stato. 8

9 Art.14 Liquidazione del contributo. Il contributo sarà erogato a ciascun Confidi avente diritto dopo che la Camera di commercio avrà verificato l esattezza e la completezza della documentazione redatta secondo le modalità indicate nei precedenti articoli. Art.15 Documentazione da presentare a consuntivo. I Confidi entro il 31/03/2016 dovranno fornire le seguenti informazioni: - importo totale delle garanzie concesse nell anno 2015 grazie al contributo a fondi rischi ed elenco delle imprese beneficiarie; - valore totale dei finanziamenti garantiti nell anno 2015; - dati sull importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre 2015 e la consistenza, alla stessa data, del fondo di garanzia; - valore dei finanziamenti garantiti in essere al 31/12/ se ci sono stati casi di inadempimento sui prestiti garantiti grazie al contributo della Camera di Commercio al fondo rischi e, nel caso, l importo delle escussioni subite. I Confidi operanti nel settore agricolo, sempre entro il 31/03/2016 dovranno fornire: - dati sulle spese per le garanzie; - importo totale delle garanzie concesse, compresa un indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es.: prestiti per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es.: garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato) ed elenco delle imprese beneficiarie; - dati sull importo totale delle garanzie in essere; - dati sull inadempimento relativamente a tutti i prestiti garantiti; - l importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nell anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati); - corrispettivi versati dai beneficiari nel medesimo anno per le garanzie. TITOLO IV Disposizioni Finali Art.16 Controlli e revoca del beneficio Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell impresa e comunque in tutti i casi d inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, A tal riguardo il Confidi si impegna a segnalare tempestivamente all ente erogatore il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale. Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata. La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l utilizzo dei fondi camerali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento l ente camerale procederà alla revoca del contributo. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali. 9

10 Art.17 Regolamento generale Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006 come modificato con provvedimento n. 21 del 09/12/2013. Art.18 Responsabile del Procedimento Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all Ufficio Servizi finanziari e contributi tel. 0522/ ; e.mail promozione@re.camcom.it. Art.19 Valutazione dell azione camerale Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente regolamento si impegnano a fornire, anche per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l impatto che l azione camerale sul credito produce sul territorio. E compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Camera di Commercio. Art.20 Norme per la tutela della privacy. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. * A decorrere dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Tali enti che forniscono servizi a favore dell amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di Commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo. 10

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